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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/09/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2134/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Claudia MANCONI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2134/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Sorso (SS) in Loc. Villamarina n.1/n, ed elettivamente domiciliata in Sassari, in via Gorizia n.40 presso e nello studio dell'avv. Cristiana Fotzi (C.F. ) la quale la rappresenta e difende C.F._2
giusta procura allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...], ed ivi elettivamente domiciliato in Viale Umberto n.72, presso e nello studio dell'avv. MA Paola Cabitza (C.F. ) la quale lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura del 04.02.2025 allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 18.09.2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge col quale ebbe a contrarre matrimonio Controparte_1
celebrato col rito concordatario in Sorso (SS) in data 26.05.2007, trascritto nel registro del Comune di Sorso al N.9,
Parte 2, Serie A, Anno 2007, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Premesso che dall'unione coniugale era nata una LI, MA (a Sassari il 27.04.2007), di anni 17 (divenuta maggiorenne nelle more) ed economicamente indipendente, ha allegato che il rapporto matrimoniale era da tempo in crisi a causa delle incompatibilità caratteriali tanto che ormai i coniugi vivevano separati, avendo il marito lasciato la casa coniugale, sita in Sorso, in Loc. Villamarina n.1/n, di proprietà della ricorrente, la quale continuava ad abitarvi.
Sotto il profilo patrimoniale ha allegato di essere economicamente indipendente e di aver costituito, unitamente al coniuge, un fondo patrimoniale avente ad oggetto i beni immobili meglio indicati in ricorso.
Ha quindi concluso chiedendo: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La casa coniugale, sita in Sorso loc. Villamarina 1N, di esclusiva proprietà della , sarà a questa Parte_1
definitivamente assegnata. 3) Disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore LI _2
, senza collocazione prevalente, ma con regolamentazione dei rapporti e frequentazioni con le seguenti
[...]
modalità: 1° settimana dal lunedì alla domenica la LI starà con il padre;
2° settimana dal lunedì _2
alla domenica la LI starà con la madre;
durante le festività e le vigilie Natalizie, Pasquali e di _2
Capodanno, la LI starà alternativamente con la madre o con il padre, mentre durante il periodo estivo trascorrerà quindici giorni consecutivi con il padre e quindici con la madre;
il giorno del suo compleanno la LI lo trascorrerà alternativamente con il padre o con la madre (salvo previo accordo tra i genitori, potranno trascorrere metà giornata con il padre e metà con la madre). 4) Disporsi la convalida del piano genitoriale allegato (ALL. 3) 5) Disporsi che tutte le decisioni di maggiore interesse e rilevanza per la LI verranno assunte di comune accordo tra i genitori. 6) Disporsi che nessun mantenimento economico venga disposto in favore della LI , in quanto vi provvederanno in via diretta entrambi i genitori contestualmente al periodo di _2
convivenza con ciascuno, ed essendo ella -comunque- economicamente autosufficiente, svolgendo, da qualche tempo, attività lavorativa. 7) Disporsi che le parti prestino reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio e che la minore LI venga iscritta nel passaporto di entrambi i genitori. 8) Disporsi lo scioglimento del Fondo Patrimoniale costituito in data 12.6.2007 presso il Notaio Dott.
[...]
Per_
rep. 154711 (ALL. 4) avente ad oggetto i seguenti beni e con contestuale trasferimento degli stessi alla piena proprietà del : -in regione tutta la casa di civile abitazione, censita al Nuovo Controparte_1 Parte_2
Catasto Fabbricati al foglio15 mappale 715; mentre il terreno scoperto di pertinenza è censito al Nuovo Catasto
Terreni del comune di Sassari-Agro al foglio 15 mappali: • 769 di ha. 00.04.20 uliveto C1.4^ R.D.E.0,76
R.A.B.0,43; • 772 di ha.00.07.03 uliveto C1.4° R.D.E.1,27 R.A.E.0,73; • 798 di ha. 00.01.84 uliveto C1.4^
pagina 2 di 5 R.D.E.0,33 R.A.E.0,19; • 199 di ha. 00.03.38 uliveto C1.4 R.D.E.0,61 R.A.E.0,35. - in via Monsignor Marongiu n.
42 al piano secondo seminterrato(25), appartamento censito al Nuovo Catasto fabbricat1 al foglio 87 mappale
1.590 sub.56e 1.591/37 (già mappali 1.590\25 e 1.591\02) via Monsignor Marongiu n.42; - nel fabbricato fra le vie Monsignor Marongiu e Carso, autorimessa al secondo piano seminterrato (25), censito al Nuovo Catasto
Fabbricati al foglio 87 mappale 59 sub.177 via Carso n.43 -in via IV Novembre n.34 negozio al piano terra (1°f.t.), della superficie di metri quadri novantuno (mg.91), censito al Nuovo Catasto Fabbricato al f. 127 mappale 236 sub 42 (ex 236/40) via 4 Novembre 34”.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 09.02.2025 si è costituito il resistente aderendo alla domanda principale di separazione.
Ha confermato di aver lasciato la casa coniugale per trasferirsi in altro appartamento in Sassari, in via Ruggiu n.17, condotto in locazione, ove l'aveva raggiunto anche la LI, al cui mantenimento contribuiva in via esclusiva e che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non intratteneva da tempo alcun rapporto con la madre.
Ha precisato che la LI studiava ancora alle scuole superiori e aveva espresso l'intendimento di voler proseguire gli studi nella facoltà di matematica e fisica presso l'università di Cagliari o Pisa;
inoltre, in assenza di aiuto economico da parte della madre, che pure percepiva l'assegno unico Inps nella misura integrale, la LI MA svolgeva lavori saltuari per qualche mese durante le vacanze estive, che tuttavia non le consentivano un'autosufficienza economica come invece rappresentato dalla ricorrente.
Ha evidenziato quindi che la prospettiva della continuazione del percorso di studi della LI impediva lo scioglimento del Fondo patrimoniale richiesto dalla moglie e, vieppiù, legittimava il versamento su un conto intestato a MA sia dell'assegno erogato dall'Inps a favore della LI sia dei proventi della locazione commerciale dell'immobile sito in Sassari, in via IV Novembre n.34, per l'importo totale di € 900,00.
Ha quindi concluso, domandando: “1)dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: IN
VIA PRINCIPALE 2)affidare in via esclusiva la minore al padre con il quale vivrà stabilmente con _2
possibilità per la madre di incontrare la LI solo qualora quest'ultima lo desiderasse;
3) Nulla osta all'assegnazione della casa coniugale sita in Sorso loc. Villamarina n. 1/n alla signora 4) il Pt_1 _2
provvederà in via esclusiva al mantenimento della LI MA con obbligo per la di partecipare alle spese Pt_1
extra che si renderanno necessarie per la LI MA, non ancora indipendente economicamente, nella misura del
50% 5) Rigettare la domanda di scioglimento del Fondo patrimoniale In via riconvenzionale 6)Stabilire che i proventi della locazione del locale commerciale sito in Sassari via IV novembre n. 34 pari ad € 750,00 e dell'assegno universale, percepiti entrambi in via esclusiva dalla siano versati in un conto intestato alla Pt_1
LI MA da utilizzare per gli studi universitari.. In via subordinata 7) nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accogliere la domanda della di scioglimento del fondo patrimoniale, stabilire che la Pt_1 Pt_1
contribuisca al mantenimento della LI MA mediante il versamento mensile della somma di € 700,00, somma
pagina 3 di 5 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la LI
MA; In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
All'udienza del 11.03.2025 fissata per la comparizione personale delle parti, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ma di voler addivenire ad una definizione bonaria della vertenza, e la causa è stata rinviata all'udienza del 9.09.2025.
Nelle more le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, come da note depositate in data 08.09.2025, nei seguenti termini:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Sorso loc. Villamarina 1N, di esclusiva proprietà della , sarà a Parte_1
questa definitivamente assegnata.
3) Il signor provvederà in via esclusiva al mantenimento della LI studentessa _2 _2
universitaria, maggiorenne ma non ancora autosufficiente”.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sorso Parte_1 Controparte_1
(SS) in data 26.05.2007 trascritto nel registro del relativo Comune al N.9, Parte 2, Serie A, Anno 2007, dalla cui unione è nata la LI MA (a Sassari il 27.04.2007) maggiore d'età, studentessa e non economicamente autosufficiente.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
L'accordo delle delle parti può pertanto essere recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. nata a Parte_1 C.F._1
Sassari (SS) il 18.01.1966, residente in [...] in Loc. Villamarina n.1/n, e
[...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._3
Mons. Marongiu-Delrio n.42, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sorso in data
26.05.2007 trascritto nel registro del relativo Comune al N.9, Parte 2, Serie A, Anno 2007, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 4 di 5 - manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorso (SS) affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
- compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 23 settembre 2025nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Claudia MANCONI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2134/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Sorso (SS) in Loc. Villamarina n.1/n, ed elettivamente domiciliata in Sassari, in via Gorizia n.40 presso e nello studio dell'avv. Cristiana Fotzi (C.F. ) la quale la rappresenta e difende C.F._2
giusta procura allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...], ed ivi elettivamente domiciliato in Viale Umberto n.72, presso e nello studio dell'avv. MA Paola Cabitza (C.F. ) la quale lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura del 04.02.2025 allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 18.09.2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge col quale ebbe a contrarre matrimonio Controparte_1
celebrato col rito concordatario in Sorso (SS) in data 26.05.2007, trascritto nel registro del Comune di Sorso al N.9,
Parte 2, Serie A, Anno 2007, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Premesso che dall'unione coniugale era nata una LI, MA (a Sassari il 27.04.2007), di anni 17 (divenuta maggiorenne nelle more) ed economicamente indipendente, ha allegato che il rapporto matrimoniale era da tempo in crisi a causa delle incompatibilità caratteriali tanto che ormai i coniugi vivevano separati, avendo il marito lasciato la casa coniugale, sita in Sorso, in Loc. Villamarina n.1/n, di proprietà della ricorrente, la quale continuava ad abitarvi.
Sotto il profilo patrimoniale ha allegato di essere economicamente indipendente e di aver costituito, unitamente al coniuge, un fondo patrimoniale avente ad oggetto i beni immobili meglio indicati in ricorso.
Ha quindi concluso chiedendo: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La casa coniugale, sita in Sorso loc. Villamarina 1N, di esclusiva proprietà della , sarà a questa Parte_1
definitivamente assegnata. 3) Disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore LI _2
, senza collocazione prevalente, ma con regolamentazione dei rapporti e frequentazioni con le seguenti
[...]
modalità: 1° settimana dal lunedì alla domenica la LI starà con il padre;
2° settimana dal lunedì _2
alla domenica la LI starà con la madre;
durante le festività e le vigilie Natalizie, Pasquali e di _2
Capodanno, la LI starà alternativamente con la madre o con il padre, mentre durante il periodo estivo trascorrerà quindici giorni consecutivi con il padre e quindici con la madre;
il giorno del suo compleanno la LI lo trascorrerà alternativamente con il padre o con la madre (salvo previo accordo tra i genitori, potranno trascorrere metà giornata con il padre e metà con la madre). 4) Disporsi la convalida del piano genitoriale allegato (ALL. 3) 5) Disporsi che tutte le decisioni di maggiore interesse e rilevanza per la LI verranno assunte di comune accordo tra i genitori. 6) Disporsi che nessun mantenimento economico venga disposto in favore della LI , in quanto vi provvederanno in via diretta entrambi i genitori contestualmente al periodo di _2
convivenza con ciascuno, ed essendo ella -comunque- economicamente autosufficiente, svolgendo, da qualche tempo, attività lavorativa. 7) Disporsi che le parti prestino reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio e che la minore LI venga iscritta nel passaporto di entrambi i genitori. 8) Disporsi lo scioglimento del Fondo Patrimoniale costituito in data 12.6.2007 presso il Notaio Dott.
[...]
Per_
rep. 154711 (ALL. 4) avente ad oggetto i seguenti beni e con contestuale trasferimento degli stessi alla piena proprietà del : -in regione tutta la casa di civile abitazione, censita al Nuovo Controparte_1 Parte_2
Catasto Fabbricati al foglio15 mappale 715; mentre il terreno scoperto di pertinenza è censito al Nuovo Catasto
Terreni del comune di Sassari-Agro al foglio 15 mappali: • 769 di ha. 00.04.20 uliveto C1.4^ R.D.E.0,76
R.A.B.0,43; • 772 di ha.00.07.03 uliveto C1.4° R.D.E.1,27 R.A.E.0,73; • 798 di ha. 00.01.84 uliveto C1.4^
pagina 2 di 5 R.D.E.0,33 R.A.E.0,19; • 199 di ha. 00.03.38 uliveto C1.4 R.D.E.0,61 R.A.E.0,35. - in via Monsignor Marongiu n.
42 al piano secondo seminterrato(25), appartamento censito al Nuovo Catasto fabbricat1 al foglio 87 mappale
1.590 sub.56e 1.591/37 (già mappali 1.590\25 e 1.591\02) via Monsignor Marongiu n.42; - nel fabbricato fra le vie Monsignor Marongiu e Carso, autorimessa al secondo piano seminterrato (25), censito al Nuovo Catasto
Fabbricati al foglio 87 mappale 59 sub.177 via Carso n.43 -in via IV Novembre n.34 negozio al piano terra (1°f.t.), della superficie di metri quadri novantuno (mg.91), censito al Nuovo Catasto Fabbricato al f. 127 mappale 236 sub 42 (ex 236/40) via 4 Novembre 34”.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 09.02.2025 si è costituito il resistente aderendo alla domanda principale di separazione.
Ha confermato di aver lasciato la casa coniugale per trasferirsi in altro appartamento in Sassari, in via Ruggiu n.17, condotto in locazione, ove l'aveva raggiunto anche la LI, al cui mantenimento contribuiva in via esclusiva e che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non intratteneva da tempo alcun rapporto con la madre.
Ha precisato che la LI studiava ancora alle scuole superiori e aveva espresso l'intendimento di voler proseguire gli studi nella facoltà di matematica e fisica presso l'università di Cagliari o Pisa;
inoltre, in assenza di aiuto economico da parte della madre, che pure percepiva l'assegno unico Inps nella misura integrale, la LI MA svolgeva lavori saltuari per qualche mese durante le vacanze estive, che tuttavia non le consentivano un'autosufficienza economica come invece rappresentato dalla ricorrente.
Ha evidenziato quindi che la prospettiva della continuazione del percorso di studi della LI impediva lo scioglimento del Fondo patrimoniale richiesto dalla moglie e, vieppiù, legittimava il versamento su un conto intestato a MA sia dell'assegno erogato dall'Inps a favore della LI sia dei proventi della locazione commerciale dell'immobile sito in Sassari, in via IV Novembre n.34, per l'importo totale di € 900,00.
Ha quindi concluso, domandando: “1)dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: IN
VIA PRINCIPALE 2)affidare in via esclusiva la minore al padre con il quale vivrà stabilmente con _2
possibilità per la madre di incontrare la LI solo qualora quest'ultima lo desiderasse;
3) Nulla osta all'assegnazione della casa coniugale sita in Sorso loc. Villamarina n. 1/n alla signora 4) il Pt_1 _2
provvederà in via esclusiva al mantenimento della LI MA con obbligo per la di partecipare alle spese Pt_1
extra che si renderanno necessarie per la LI MA, non ancora indipendente economicamente, nella misura del
50% 5) Rigettare la domanda di scioglimento del Fondo patrimoniale In via riconvenzionale 6)Stabilire che i proventi della locazione del locale commerciale sito in Sassari via IV novembre n. 34 pari ad € 750,00 e dell'assegno universale, percepiti entrambi in via esclusiva dalla siano versati in un conto intestato alla Pt_1
LI MA da utilizzare per gli studi universitari.. In via subordinata 7) nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accogliere la domanda della di scioglimento del fondo patrimoniale, stabilire che la Pt_1 Pt_1
contribuisca al mantenimento della LI MA mediante il versamento mensile della somma di € 700,00, somma
pagina 3 di 5 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la LI
MA; In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
All'udienza del 11.03.2025 fissata per la comparizione personale delle parti, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ma di voler addivenire ad una definizione bonaria della vertenza, e la causa è stata rinviata all'udienza del 9.09.2025.
Nelle more le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, come da note depositate in data 08.09.2025, nei seguenti termini:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Sorso loc. Villamarina 1N, di esclusiva proprietà della , sarà a Parte_1
questa definitivamente assegnata.
3) Il signor provvederà in via esclusiva al mantenimento della LI studentessa _2 _2
universitaria, maggiorenne ma non ancora autosufficiente”.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sorso Parte_1 Controparte_1
(SS) in data 26.05.2007 trascritto nel registro del relativo Comune al N.9, Parte 2, Serie A, Anno 2007, dalla cui unione è nata la LI MA (a Sassari il 27.04.2007) maggiore d'età, studentessa e non economicamente autosufficiente.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
L'accordo delle delle parti può pertanto essere recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. nata a Parte_1 C.F._1
Sassari (SS) il 18.01.1966, residente in [...] in Loc. Villamarina n.1/n, e
[...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._3
Mons. Marongiu-Delrio n.42, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sorso in data
26.05.2007 trascritto nel registro del relativo Comune al N.9, Parte 2, Serie A, Anno 2007, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 4 di 5 - manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorso (SS) affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
- compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 23 settembre 2025nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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