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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/06/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 4952/2022 R.G., nella causa iscritta a ruolo al n. 4952/2022 R.G. promossa da:
(C.F. e P.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Spercenigo di San Biagio di Callalta (TV), Via Bagnon n. 50, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra rappresentata e difesa Parte_1 dal Prof. Avv. Loris Tosi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1 presso il suo studio in Venezia Mestre, Via Torino n. 151/a, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
(già (C.F. e P.IVA Controparte_2 Controparte_3
), con sede legale in Bolzano, Via Dodiciville n. 8, in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco
Barotti, Nicola Calabrò e Alberto Barotti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Padova, Corso Milano n. 106, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: Ripetizione somme indebitamente versate – NA IA accisa energia elettrica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note conclusive e verbali di causa. Per l'attrice: "Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare il diritto della Società ricorrente alla ripetizione delle somme versate a oggi (ora Controparte_4 Controparte_3 [...]
, negli anni 2010 e 2011, a titolo di NA IA, Controparte_2 pari al complessivo importo di euro 51.262,98 e, per l'effetto, condannare la stessa
[...] al pagamento in favore di Controparte_2 [...] della predetta somma di euro Parte_2
51.262,98, ovvero di quella diversa, anche maggiore, che venisse accertata in esito al presente giudizio, oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese, ivi incluso il Contributo Unificato, e competenze difensive." Per la convenuta: Richiamo alle conclusioni rassegnate in atti, volte al rigetto della domanda attorea e, in subordine, all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e, in ogni caso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
(d'ora innanzi conveniva in giudizio (d'ora CP_1 Controparte_2 innanzi ), già e successivamente CP_2 Controparte_4
per ottenere la restituzione della somma complessiva di € Controparte_3
51.262,98.
Tale importo era stato corrisposto negli anni 2010 e 2011 a titolo di NA IA all'accisa sull'energia elettrica, inclusa nelle fatture emesse dalla società fornitrice per l'utenza sita in Spercenigo di San Biagio di Callalta (TV), Via
Bagnon n. 50.
L'attrice deduceva l'illegittimità di tale NA per contrasto con il diritto dell'Unione Europea, segnatamente con i principi enunciati nella Direttiva
2008/118/CE, la quale subordina l'applicazione di imposte indirette su prodotti già gravati da accisa (come l'energia elettrica) alla sussistenza di una "finalità specifica", requisito che l'NA IA non possedeva. L'attrice richiamava, a sostegno della propria tesi, consolidati orientamenti della Corte di
Cassazione.
Si costituiva in giudizio , resistendo alla domanda e chiedendone il CP_2 rigetto. Eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo che i crediti relativi alle forniture, comprensivi dell'NA contestata, erano stati ceduti pro soluto a Controparte_5
(d'ora innanzi ) nell'ambito di un contratto di factoring, e che i pagamenti CP_5 erano stati effettuati da direttamente a detta società cessionaria. Nel CP_1 merito, contestava la fondatezza della pretesa, argomentando l'insussistenza di un contrasto tra l'NA e la normativa unionale, la non diretta applicabilità della Direttiva nei rapporti tra privati, e la natura meramente accessoria dell'NA rispetto all'accisa. In via subordinata, sollevava eccezione di prescrizione, almeno parziale, del credito azionato.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale. All'udienza del
[data udienza precisazione conclusioni, come da atti della causa VGP, es. 21 novembre 2024], le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge1 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La domanda2 proposta da è fondata e Controparte_1 merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla legittimazione passiva di Controparte_2
L'eccezione preliminare sollevata da circa il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva non può trovare accoglimento. La convenuta sostiene che, avendo ceduto i crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica a , e CP_5 avendo effettuato i pagamenti direttamente a quest'ultima, l'eventuale CP_1 azione di ripetizione dell'indebito dovrebbe essere esperita nei confronti della società di factoring, quale effettiva accipiens delle somme.
Tale prospettazione, sebbene formalmente ancorata al principio civilistico che individua nel percettore del pagamento il destinatario dell'azione di ripetizione, non coglie la specificità della fattispecie in esame.
Come già osservato da questo Tribunale in analoga controversia (Trib. Treviso, sent. n. 5493/2021 del 19.05.2025, ) la pretesa restitutoria azionata dall'utente finale non si esaurisce nella mera constatazione di un arricchimento materiale in capo a chi ha materialmente incassato le somme. Essa trova il proprio fondamento e la propria causa petendi nella caducazione del titolo giuridico che giustificava il pagamento, ossia l'addebito in fattura di un'imposta – l'NA IA – rivelatasi incompatibile con l'ordinamento sovranazionale.
Nel rapporto di fornitura, è (quale originaria fornitrice) il soggetto che ha CP_2 calcolato e addebitato l'NA in fattura, esercitando il diritto di rivalsa nei confronti di .. È sempre il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria CP_1 CP_2 principale nei confronti dell'Erario, tenuto al versamento dell'accisa e delle relative addizionali, e, specularmente, l'unico soggetto legittimato a richiederne eventualmente il rimborso all'Amministrazione finanziaria in caso di indebito versamento.
La cessione del credito a , pur trasferendo il diritto a percepire le somme CP_5 dovute da per la fornitura, non altera la natura e la causa delle singole CP_1 componenti del corrispettivo. La quota relativa all'NA IA mantiene la sua connotazione di prelievo fiscale addebitato in rivalsa. Ritenere Ifitalia, soggetto estraneo al rapporto tributario sottostante e privo della possibilità di interloquire con l'Erario per la ripetizione di quanto eventualmente rimborsato all'utente finale, quale unico legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'utente, si tradurrebbe in una ingiustificata frammentazione dei rapporti e in un potenziale ostacolo al concreto esercizio del diritto al rimborso, in violazione del principio di effettività della tutela garantito anche dal diritto dell'Unione Europea.
L'azione di pertanto, è correttamente incardinata nei confronti di CP_1
3 , quale parte del contratto di fornitura che ha operato la rivalsa e quale CP_2 soggetto naturalmente deputato a gestire le conseguenze dell'illegittimità di tale prelievo, anche attraverso i meccanismi di rimborso previsti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. La circostanza che i pagamenti siano transitati per il tramite della società di factoring non elide la posizione di quale CP_2 controparte sostanziale della pretesa restitutoria derivante dall'indebito pagamento dell'NA.
Per tali ragioni, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di deve CP_2 essere respinta.
2. Sulla fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito.
Nel merito, la domanda di è fondata. L'attrice ha documentato di aver CP_1 corrisposto, per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, la somma complessiva di € 51.262,98 a titolo di NA IA all'accisa sull'energia elettrica, come risulta dal prospetto riassuntivo e dalle fatture prodotte (doc. 02 e
03 del fascicolo attoreo).
La questione dirimente attiene alla compatibilità di tale NA, prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, con il diritto dell'Unione Europea, specificamente con l'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE. Tale disposizione comunitaria consente agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte indirette sui prodotti già sottoposti ad accisa (come l'energia elettrica) a condizione, tra l'altro, che tali imposte perseguano una "finalità specifica". Si intende per "finalità specifica" uno scopo concreto che vada oltre la generica finalità di alimentare il bilancio statale o degli enti locali, la quale è intrinseca a qualsiasi tributo.
Come statuito da un ormai consolidato e difficilmente reversibile orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 15198/2019, n. 27099/2019, n.
27101/2019, n. 15506/2020, e più di recente Cass. n. 12143/2022 ),
l'NA IA sull'energia elettrica, vigente nel periodo 2010-2011, era priva di tale "finalità specifica" e, pertanto, si poneva in contrasto con la menzionata Direttiva unionale, nonché con la precedente Direttiva 2003/96/CE, considerata sul punto "pressoché sovrapponibile". La Suprema Corte ha chiarito che, in ossequio al principio di primazia del diritto dell'Unione Europea, la normativa nazionale incompatibile deve essere disapplicata dal giudice nazionale.
L'illegittima applicazione dell'NA comporta che le somme versate a tale titolo dall'utente finale costituiscano un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033
c.c., con conseguente diritto alla ripetizione.
Le argomentazioni di , volte a sostenere la natura meramente accessoria CP_2
4 dell'NA o l'irrilevanza della Direttiva nei rapporti interprivati, non appaiono idonee a scalfire la robustezza dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, che questo Giudice condivide pienamente. La circostanza che il legislatore nazionale sia intervenuto, seppur tardivamente, ad abrogare l'NA a far data dal 1° gennaio 2012 (D.L. n. 16/2012), proprio per evitare una procedura d'infrazione comunitaria, costituisce un'ulteriore, seppur implicita, conferma della pregressa incompatibilità della normativa interna.
Ne consegue che le somme versate da ad a titolo di NA CP_1 CP_2 IA per gli anni 2010 e 2011, per l'importo documentalmente provato di €
51.262,98, devono ritenersi indebitamente corrisposte.
3. Sull'eccezione di prescrizione.
ha sollevato eccezione di prescrizione, quantomeno parziale, del credito CP_2 azionato. L'eccezione è infondata.
Il diritto alla ripetizione dell'indebito si prescrive nell'ordinario termine decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. La questione controversa attiene all'individuazione del dies a quo da cui far decorrere tale termine.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, che individua il dies a quo nella data di ciascun singolo pagamento, questo Giudice, conformemente a quanto già statuito nella citata sentenza n. 5493/2021, ritiene che, nelle ipotesi di indebito derivante dall'incompatibilità di una norma nazionale con il diritto dell'Unione Europea, la prescrizione inizi a decorrere non dal momento del pagamento, bensì dal momento in cui tale incompatibilità sia stata accertata e consolidata dalla giurisprudenza, in particolare da quella della Corte di Giustizia
UE e della Corte di Cassazione. È solo da tale momento, infatti, che il diritto alla ripetizione può essere concretamente fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c., essendo divenuta conoscibile per una parte diligente la non debenza del tributo.
Considerando la complessità della materia e l'evoluzione interpretativa che ha portato al consolidamento giurisprudenziale sull'illegittimità dell'NA IA (le cui prime significative pronunce della Cassazione risalgono al
2019/2020), e tenuto conto che ha inviato formale diffida ad in data CP_1 CP_2
5 marzo 2020 (doc. 07 del fascicolo attoreo), interrompendo così utilmente i termini, nessuna prescrizione può ritenersi maturata per i crediti relativi agli anni
2010 e 2011.
L'eccezione di prescrizione va, dunque, rigettata.
4. Sulle spese di lite.
Considerato che nella giurisprudenza di merito permane un forte contrasto sul tema, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Controparte_1 confronti di (già , ogni altra Controparte_2 Controparte_3 istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2. Condanna (già , in persona Controparte_2 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...] della somma di € 51.262,98 Controparte_1
(cinquantunomiladuecentosessantadue/98), a titolo di ripetizione dell'indebito relativo all'NA IA sull'accisa sull'energia elettrica versata per gli anni 2010 e 2011, oltre interessi legali sui singoli importi pagati dalle rispettive date di pagamento al saldo effettivo.
3. spese compensate
Così deciso in Treviso
Treviso, 03/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 4952/2022 R.G., nella causa iscritta a ruolo al n. 4952/2022 R.G. promossa da:
(C.F. e P.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Spercenigo di San Biagio di Callalta (TV), Via Bagnon n. 50, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra rappresentata e difesa Parte_1 dal Prof. Avv. Loris Tosi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1 presso il suo studio in Venezia Mestre, Via Torino n. 151/a, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
(già (C.F. e P.IVA Controparte_2 Controparte_3
), con sede legale in Bolzano, Via Dodiciville n. 8, in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco
Barotti, Nicola Calabrò e Alberto Barotti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Padova, Corso Milano n. 106, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: Ripetizione somme indebitamente versate – NA IA accisa energia elettrica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note conclusive e verbali di causa. Per l'attrice: "Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare il diritto della Società ricorrente alla ripetizione delle somme versate a oggi (ora Controparte_4 Controparte_3 [...]
, negli anni 2010 e 2011, a titolo di NA IA, Controparte_2 pari al complessivo importo di euro 51.262,98 e, per l'effetto, condannare la stessa
[...] al pagamento in favore di Controparte_2 [...] della predetta somma di euro Parte_2
51.262,98, ovvero di quella diversa, anche maggiore, che venisse accertata in esito al presente giudizio, oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese, ivi incluso il Contributo Unificato, e competenze difensive." Per la convenuta: Richiamo alle conclusioni rassegnate in atti, volte al rigetto della domanda attorea e, in subordine, all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e, in ogni caso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
(d'ora innanzi conveniva in giudizio (d'ora CP_1 Controparte_2 innanzi ), già e successivamente CP_2 Controparte_4
per ottenere la restituzione della somma complessiva di € Controparte_3
51.262,98.
Tale importo era stato corrisposto negli anni 2010 e 2011 a titolo di NA IA all'accisa sull'energia elettrica, inclusa nelle fatture emesse dalla società fornitrice per l'utenza sita in Spercenigo di San Biagio di Callalta (TV), Via
Bagnon n. 50.
L'attrice deduceva l'illegittimità di tale NA per contrasto con il diritto dell'Unione Europea, segnatamente con i principi enunciati nella Direttiva
2008/118/CE, la quale subordina l'applicazione di imposte indirette su prodotti già gravati da accisa (come l'energia elettrica) alla sussistenza di una "finalità specifica", requisito che l'NA IA non possedeva. L'attrice richiamava, a sostegno della propria tesi, consolidati orientamenti della Corte di
Cassazione.
Si costituiva in giudizio , resistendo alla domanda e chiedendone il CP_2 rigetto. Eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo che i crediti relativi alle forniture, comprensivi dell'NA contestata, erano stati ceduti pro soluto a Controparte_5
(d'ora innanzi ) nell'ambito di un contratto di factoring, e che i pagamenti CP_5 erano stati effettuati da direttamente a detta società cessionaria. Nel CP_1 merito, contestava la fondatezza della pretesa, argomentando l'insussistenza di un contrasto tra l'NA e la normativa unionale, la non diretta applicabilità della Direttiva nei rapporti tra privati, e la natura meramente accessoria dell'NA rispetto all'accisa. In via subordinata, sollevava eccezione di prescrizione, almeno parziale, del credito azionato.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale. All'udienza del
[data udienza precisazione conclusioni, come da atti della causa VGP, es. 21 novembre 2024], le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge1 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La domanda2 proposta da è fondata e Controparte_1 merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla legittimazione passiva di Controparte_2
L'eccezione preliminare sollevata da circa il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva non può trovare accoglimento. La convenuta sostiene che, avendo ceduto i crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica a , e CP_5 avendo effettuato i pagamenti direttamente a quest'ultima, l'eventuale CP_1 azione di ripetizione dell'indebito dovrebbe essere esperita nei confronti della società di factoring, quale effettiva accipiens delle somme.
Tale prospettazione, sebbene formalmente ancorata al principio civilistico che individua nel percettore del pagamento il destinatario dell'azione di ripetizione, non coglie la specificità della fattispecie in esame.
Come già osservato da questo Tribunale in analoga controversia (Trib. Treviso, sent. n. 5493/2021 del 19.05.2025, ) la pretesa restitutoria azionata dall'utente finale non si esaurisce nella mera constatazione di un arricchimento materiale in capo a chi ha materialmente incassato le somme. Essa trova il proprio fondamento e la propria causa petendi nella caducazione del titolo giuridico che giustificava il pagamento, ossia l'addebito in fattura di un'imposta – l'NA IA – rivelatasi incompatibile con l'ordinamento sovranazionale.
Nel rapporto di fornitura, è (quale originaria fornitrice) il soggetto che ha CP_2 calcolato e addebitato l'NA in fattura, esercitando il diritto di rivalsa nei confronti di .. È sempre il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria CP_1 CP_2 principale nei confronti dell'Erario, tenuto al versamento dell'accisa e delle relative addizionali, e, specularmente, l'unico soggetto legittimato a richiederne eventualmente il rimborso all'Amministrazione finanziaria in caso di indebito versamento.
La cessione del credito a , pur trasferendo il diritto a percepire le somme CP_5 dovute da per la fornitura, non altera la natura e la causa delle singole CP_1 componenti del corrispettivo. La quota relativa all'NA IA mantiene la sua connotazione di prelievo fiscale addebitato in rivalsa. Ritenere Ifitalia, soggetto estraneo al rapporto tributario sottostante e privo della possibilità di interloquire con l'Erario per la ripetizione di quanto eventualmente rimborsato all'utente finale, quale unico legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'utente, si tradurrebbe in una ingiustificata frammentazione dei rapporti e in un potenziale ostacolo al concreto esercizio del diritto al rimborso, in violazione del principio di effettività della tutela garantito anche dal diritto dell'Unione Europea.
L'azione di pertanto, è correttamente incardinata nei confronti di CP_1
3 , quale parte del contratto di fornitura che ha operato la rivalsa e quale CP_2 soggetto naturalmente deputato a gestire le conseguenze dell'illegittimità di tale prelievo, anche attraverso i meccanismi di rimborso previsti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. La circostanza che i pagamenti siano transitati per il tramite della società di factoring non elide la posizione di quale CP_2 controparte sostanziale della pretesa restitutoria derivante dall'indebito pagamento dell'NA.
Per tali ragioni, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di deve CP_2 essere respinta.
2. Sulla fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito.
Nel merito, la domanda di è fondata. L'attrice ha documentato di aver CP_1 corrisposto, per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, la somma complessiva di € 51.262,98 a titolo di NA IA all'accisa sull'energia elettrica, come risulta dal prospetto riassuntivo e dalle fatture prodotte (doc. 02 e
03 del fascicolo attoreo).
La questione dirimente attiene alla compatibilità di tale NA, prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, con il diritto dell'Unione Europea, specificamente con l'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE. Tale disposizione comunitaria consente agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte indirette sui prodotti già sottoposti ad accisa (come l'energia elettrica) a condizione, tra l'altro, che tali imposte perseguano una "finalità specifica". Si intende per "finalità specifica" uno scopo concreto che vada oltre la generica finalità di alimentare il bilancio statale o degli enti locali, la quale è intrinseca a qualsiasi tributo.
Come statuito da un ormai consolidato e difficilmente reversibile orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 15198/2019, n. 27099/2019, n.
27101/2019, n. 15506/2020, e più di recente Cass. n. 12143/2022 ),
l'NA IA sull'energia elettrica, vigente nel periodo 2010-2011, era priva di tale "finalità specifica" e, pertanto, si poneva in contrasto con la menzionata Direttiva unionale, nonché con la precedente Direttiva 2003/96/CE, considerata sul punto "pressoché sovrapponibile". La Suprema Corte ha chiarito che, in ossequio al principio di primazia del diritto dell'Unione Europea, la normativa nazionale incompatibile deve essere disapplicata dal giudice nazionale.
L'illegittima applicazione dell'NA comporta che le somme versate a tale titolo dall'utente finale costituiscano un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033
c.c., con conseguente diritto alla ripetizione.
Le argomentazioni di , volte a sostenere la natura meramente accessoria CP_2
4 dell'NA o l'irrilevanza della Direttiva nei rapporti interprivati, non appaiono idonee a scalfire la robustezza dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, che questo Giudice condivide pienamente. La circostanza che il legislatore nazionale sia intervenuto, seppur tardivamente, ad abrogare l'NA a far data dal 1° gennaio 2012 (D.L. n. 16/2012), proprio per evitare una procedura d'infrazione comunitaria, costituisce un'ulteriore, seppur implicita, conferma della pregressa incompatibilità della normativa interna.
Ne consegue che le somme versate da ad a titolo di NA CP_1 CP_2 IA per gli anni 2010 e 2011, per l'importo documentalmente provato di €
51.262,98, devono ritenersi indebitamente corrisposte.
3. Sull'eccezione di prescrizione.
ha sollevato eccezione di prescrizione, quantomeno parziale, del credito CP_2 azionato. L'eccezione è infondata.
Il diritto alla ripetizione dell'indebito si prescrive nell'ordinario termine decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. La questione controversa attiene all'individuazione del dies a quo da cui far decorrere tale termine.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, che individua il dies a quo nella data di ciascun singolo pagamento, questo Giudice, conformemente a quanto già statuito nella citata sentenza n. 5493/2021, ritiene che, nelle ipotesi di indebito derivante dall'incompatibilità di una norma nazionale con il diritto dell'Unione Europea, la prescrizione inizi a decorrere non dal momento del pagamento, bensì dal momento in cui tale incompatibilità sia stata accertata e consolidata dalla giurisprudenza, in particolare da quella della Corte di Giustizia
UE e della Corte di Cassazione. È solo da tale momento, infatti, che il diritto alla ripetizione può essere concretamente fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c., essendo divenuta conoscibile per una parte diligente la non debenza del tributo.
Considerando la complessità della materia e l'evoluzione interpretativa che ha portato al consolidamento giurisprudenziale sull'illegittimità dell'NA IA (le cui prime significative pronunce della Cassazione risalgono al
2019/2020), e tenuto conto che ha inviato formale diffida ad in data CP_1 CP_2
5 marzo 2020 (doc. 07 del fascicolo attoreo), interrompendo così utilmente i termini, nessuna prescrizione può ritenersi maturata per i crediti relativi agli anni
2010 e 2011.
L'eccezione di prescrizione va, dunque, rigettata.
4. Sulle spese di lite.
Considerato che nella giurisprudenza di merito permane un forte contrasto sul tema, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite
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P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Controparte_1 confronti di (già , ogni altra Controparte_2 Controparte_3 istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2. Condanna (già , in persona Controparte_2 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...] della somma di € 51.262,98 Controparte_1
(cinquantunomiladuecentosessantadue/98), a titolo di ripetizione dell'indebito relativo all'NA IA sull'accisa sull'energia elettrica versata per gli anni 2010 e 2011, oltre interessi legali sui singoli importi pagati dalle rispettive date di pagamento al saldo effettivo.
3. spese compensate
Così deciso in Treviso
Treviso, 03/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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