Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di OL in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 05/02/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.20229 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Massimo Marrone, presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. stabilito Guido D'Amelia e dall'avv. CLudio Sabbatino, presso i quali elettivamente domicilia;
resistente
, CP_2
in persona del legale rapp.te p.t, convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.11.2023, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver iniziato in data 01.03.2021, a prestare la sua opera per la convenuta a CP_2
seguito di colloquio di lavoro avvenuto con il sig. , amministratore della Persona_1
predetta società; di aver sottoscritto un contratto di collaborazione ex art. 2222 c.c., di durata
20 giorni -pur prestando attività di lavoro subordinato- per svolgere attività di receptionist
n.22 e diverse unità locali tra cui quelle di Vico dei Pezzi nn.21-23-25, OL e via De
Gasperi 45-47-49-51, OL;
di aver appreso di esser stata formalmente inquadrata solo a far data dal 19.11.2021, con la convenuta esercente attività di impresa di Controparte_1
Con pulizie, con sede in OL al C.so Umberto I, n.311 in luogo della convenuta . - CP_4 società esercente attività di affittacamere e che gestisce l'albergo diffuso dove ha reso le prestazioni di lavoro;
che la lettura delle visure camerali evidenzia che la CL ha 0 CP_4
dipendenti e capitale sociale pari a 120.000,00 euro mentre la ha 9 Controparte_1 dipendenti e capitale sociale pari ad €.10.000,00 ed entrambe hanno come amministratore il sig. ; di aver svolto compiti di receptionist in favore della Persona_1 CP_5 CP_4
mentre titolare solo formale del rapporto è stata la impresa di pulizia, per Controparte_1
la quale non ha mai reso alcuna prestazione, non avendo mai svolto alcuna attività di pulizia presso l'albergo diffuso dove era impiegata.; di essersi ritrovata con il fittizio inquadramento nel II livello del CCNL – Pulizie, in luogo di quello spettante di impiegata V livello del CCNL
Alberghi minori – Commercio;
che il formale rapporto di lavoro è cessato il 06.08.2023, allorché si è dimessa per la condizione di forte stress psico-fisico cui era esposta in ragione degli orari di lavoro svolti, dei turni e delle abusanti direttive datoriali;
di aver sporto denuncia per il furto subito nei locali della società il giorno 28.08.2021, denuncia cui è seguito CP_2
il procedimento penale;
di essere in possesso di screenshot ricavati dal telefono cellulare a lei in uso ed estratti dalla chat aziendale “CLpa Group” utilizzata da tutto il personale per le comunicazioni giornaliere di servizio e delle attività lavorative, nonché per attestare l'inizio e fine lavoro per tutto il periodo dal 01.08.2021 al 18.11.2021; di aver svolto la prestazione di lavoro per il periodo da agosto 2021 al 27.12.2022 presso l'unità di Vico dei Pezzi n.23-
25 in OL e dal 28.12.2022 al 6 agosto 2023 presso quella di via A. De Gasperi n.47,
Con sempre in OL, unità locali della;
di aver ricevuto le direttive dal sig. CP_4 R_
e dalla moglie di quest'ultimo, sig.ra ; di aver svolto mansioni
[...] Parte_2 di receptionist addetta a: scarico prenotazioni e cancellazioni, controllo se i “no show” erano correttamente inseriti, risposta a tutti i messaggi whatsapp, risposta alle chiamate telefoniche, addebiti prenotazioni non più rimborsabili, registrazione chek-in clienti, recupero bagagli deposito, gestione richieste e prenotazioni noleggio auto, scooter e barca per conto degli ospiti, gestione deposito bagagli dopo il chek-out clienti, servizio di info point turistico, controllo tariffe prenotazioni e in caso di non allineamento con il budget indicato dal
[...]
o dalla procedere alla cancellazione -ove possibile- o a richiedere R_ Parte_2
supplemento tariffa al cliente, contatti navette last minute da e per aeroporto, porto o stazione, chek-in e consegna chiavi alloggi dalle ore 15 per tutti i clienti, controllo camere con addette alle pulizie, gestione richieste e problematiche dei clienti, chiusura cassa, invio del contante al sig. , redazione calendario pulizie stanze per il giorno seguente Persona_1
da consegnare al personale addetto alle pulizie, invio schede ospiti al portale on line;
di aver ricevuto per tali mansioni il fittizio inquadramento nel II livello del CCNL – Pulizie (imprese), con orario part-time e con datore di lavoro;
di aver già svolto in precedenza Controparte_1 le medesime mansioni presso la società “ , come risulta dall'estratto Parte_3
contributivo in atti, maturando esperienza e competenze specifiche nel settore della ricezione turistica;
di aver prestato l'attività lavorativa in favore della convenuta CP_3 CP_4
con vincolo di subordinazione, lavorando dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo
-o il mercoledì o il giovedì- con orario articolato su due turni : 8,45 – 17,30 e 13,15 – 22,00, con 30 minuti di intervallo;
che fino al mese di gennaio del 2023, quando le addette alla reception erano 2 unità, nel giorno di riposo della collega l'orario di lavoro era dalle 12,00 alle 22,00; di aver lavorato mediamente per 54 ore settimanali, diversamente da quanto riportato nei cedolini paga, percependo una retribuzione di €.1.000,00 al mese per il periodo da agosto a novembre 2021, di €.1200,00 mensili -comprensive di ratei 13^ e 14^ mensilità- da dicembre 2021 a marzo 2022; di €.1.300,00 mensili -comprensive di ratei di 13^ e 14 ^ mensilità- da aprile a dicembre 2022; di €.1200,00 mensili -sempre comprensive di ratei di
13^ e 14^ mensilità- da gennaio a giugno 2023; di non aver ricevuto le retribuzioni relative alle mensilità di luglio ed agosto 2023; di non aver percepito nulla a titolo di TFR;
di aver usufruito di ferie nell'anno 2021, dal 2 settembre al 9 settembre e nel 2022, dal 6 al 14 luglio infine nell'anno 2023, dal 22 al 29 gennaio e dal 12 al 22 giugno;
di non avere goduto di tutte le ore di permesso spettanti;
di aver costituito in mora le società convenute, per il pagamento degli importi dovuti , con pec dell'08.09.2023, rimaste prive di riscontro.
Tanto premesso, rappresentando di non essere stata correttamente retribuita in base alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
lamentando inoltre di non aver percepito tutti gli importi a titolo di 13^ e 14^ mensilità, festività, ferie non godute, permessi non goduti, lavoro domenicale, straordinario diurno nonché le somme dovute a titolo di TFR , ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare, preliminarmente, che le società e la Controparte_1 hanno dato vita ad un fenomeno di interposizione illecita di manodopera per cui CP_3 CP_4
Con l'effettivo destinatario della prestazione lavorativa era la . in capo alla quale va CP_4
riconosciuta, ex lege, la costituzione del rapporto di lavoro;
B) accertare e dichiarare che la ricorrente, per la qualità e la quantità di lavoro offerta, aveva diritto a ricevere il corretto inquadramento nel CCNL Alberghi minori-confcommercio e per
l'effetto a percepire gli importi di cui agli elaborati conteggi che del presente atto costituiscono parte integrante o, in subordine, se ritenuto applicabile il CCNL – Pulizie riconoscere l'inquadramento nel III livello come sopra rivendicato;
C) per l'effetto condannare la (o la qualora il Tribunale ritenesse CP_3 CP_4 Controparte_1 non sussistere l'interposizione di manodopera) al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di €.32.101,26, o di quella che il Tribunale riterrà di giustizia, anche all'esito di CTU contabile da nominarsi per la rielaborazione dei conteggi.” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda, la convenuta ne ha dedotto Controparte_1
l'inammissibilità oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Ha preliminarmente negato la sussistenza, nel caso di specie, di una ipotesi di interposizione illecita di manodopera, evidenziando che la ricorrente è sempre stata sottoposta al potere direttivo della e dei suoi responsabili, quale datore di Controparte_1
lavoro e società appaltatrice, con mansioni corrispondenti a quelle stabilite nel contratto di lavoro nonché nel contratto d'appalto di servizi sottoscritto con la ha poi CP_2
evidenziato che la ricorrente, inquadrata con la qualifica di impiegata con mansioni di receptionist, si limitava essenzialmente ad una mera attività di presidio della reception e di accoglienza, espletando mansioni di natura amministrativa di bassa complessità, che non richiedono una preparazione professionale specifica;
di essere una società di servizi global service, che offre alla propria clientela, oltre a servizi di pulizia, servizi di reception, guardiania, centralino, accoglimento della clientela, di fornitori e portineria h24, servizi di check-in e check-out per strutture alberghiere e ricettive etc;
di aver corrisposto alla ricorrente la retribuzione corrispondente alle ore di lavoro effettuate ed all'effettiva mansione assegnata, in ossequio alla normativa vigente ed al CCNL di categoria applicato, erogando altresì tutte le ulteriori spettanze dovute, in virtù del rapporto di lavoro intercorso.
***************
Al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine, va evidenziato che sono punti controversi: 1) la titolarità del rapporto di lavoro dal lato datoriale;
2) la data di inizio del rapporto di lavoro;
3) le mansioni svolte;
4) gli orari osservati. Quanto al primo punto, la ricorrente ha dedotto: a) di aver lavorato, fin dal primo momento, nell'esclusivo interesse della società per la quale, prima del CP_2
rapporto di lavoro subordinato in contestazione, la ha reso una prestazione _1
d'opera ai sensi dell'art 2222 cc, con decorrenza dall'1 marzo 2021 ( cfr all. 1 nella prod ric); b) che, dall'1 agosto 2021 la relazione lavorativa intercorsa con la stessa società si è svolta invece secondo i dati connotativi della subordinazione, fino alla cessazione del rapporto (7 agosto 2023 – cfr ultima busta paga) c) che, ciò nonostante, dalle buste paga ricevute, il suo datore di lavoro è risultato essere la Controparte_1
soggetto terzo ed estraneo alla relazione lavorativa de qua
Per tale ragione, quindi, ha denunciato, in questa sede, l'illecita interposizione di manodopera.
A tale riguardo va in primo luogo evidenziato che – nella contumacia della CP_3 CP_6
[... resistente ha versato in atti una copia di un contratto di assunzione della a _1
tempo pieno e indeterminato, che reca la data del 18.11.2021, documento che tuttavia, non recando la sottoscrizione dei contraenti e, in particolare della lavoratrice, non assume alcuna efficacia probatoria ai fini del presente giudizio.
La inoltre ha depositato copia del contratto di appalto di servizi, Controparte_1
stipulato con la avente ad oggetto le seguenti attività: la pulizia professionale CP_2 ordinaria;
la reception, il centralino, l'accoglimento della clientela e dei fornitori, il check in e il check out presso la reception del committente, sita in OL alla via De Gasperi,
45.
Nell'art 4 ( Decorrenza e durata) del documento citato si legge che il contratto – Con Co sottoscritto da sia in qualità di amministratore della . società Persona_1
committente, che della appaltatore - ha durata di 2 anni, con decorrenza CP_1
dal 21.01.2022.
Ne consegue che la ha fatto ricorso ad un appalto di servizi, allorché il CP_2
contestato rapporto di lavoro della ricorrente, formalizzato presso la , era CP_1
già in corso, essendo pacifico e documentale, quanto meno sotto il profilo formale, che l'assunzione della è avvenuta il 19.11.2021 ( cfr buste paga e estratto conto _1 previdenziale – in atti).
La teste , che ha dichiarato di aver lavorato presso la reception Testimone_1 della per più di un anno, sul punto che si sta esaminando ha precisato:”… CP_2
e erano i nostri referenti sul lavoro e, Persona_1 Parte_2
precisamente, ci rivolgevamo al primo per questioni più tecniche, ad esempio per cambi di tariffe o per penali, in caso di rottura di oggetti, mentre ci rivolgevamo alla ad esempio per questioni relative all'albergo, come ad esempio aggiungere Parte_2
una culla ad una camera doppia.
A domanda dell'Avv. D'AMELIA: dall'inizio del mio rapporto di lavoro fino a dicembre
2023, se ben ricordo il 15, abbiamo lavorato in vico dei Pezzi. Successivamente, invece, abbiamo lavorato in via Alcide De Gasperi. ADR in entrambe le sedi vi era un bancone di ricezione, con l'unica differenza che quello di vico dei Pezzi è più piccolo, ed erano presenti gli uffici dei e , che in via de Gasperi erano Persona_1 Parte_2 separati, mentre in vico dei pezzi era un unico locale…”
La teste che ha dichiarato di aver lavorato con la ricorrente per la Testimone_2 [...]
dagli inizi di febbraio 2023 ad aprile 2023, e precisamente fino alla Pasqua di Pt_4 questo anno, ha precisato:"… ADR quello che io sapevo fare, l'ho imparato dalla ricorrente. I miei capi erano , di cui non ricordo il cognome, e Pt_2 R_
. Sono coniugi. ADR mi rivolgevo a loro, se avevo bisogno di arrivare più
[...]
tardi, perché, ad esempio, non funzionava la metro, ma non mi rivolgevo a loro per cose tecniche, in quanto loro mi dicevano di rivolgermi alle mie colleghe …ADR per noi receptionist, c'era un cellulare aziendale, che utilizzavamo durante il turno di lavoro.
Utilizzavo il mio cellulare personale per una chat che avevamo in comune con le mie colleghe, i due capi che ho citato, e tutti gli altri collaboratori.
A domanda dell'Avv. MARRONE: se ben ricordo, il nome della chat coincideva con il nome dell'azienda cla pa… ADR ho avuto un contratto di lavoro sottoscritto con la job contract, ma io ho lavorato sempre per clapa. ADR questo contratto prevedeva che io fossi un'addetta alle pulizie, mentre io ho lavorato come receptionist…”
Pertanto, sebbene la prova testimoniale non abbia confermato che la prestazione di lavoro abbia avuto inizio ad agosto 2021, in quanto le due testimoni escusse hanno intrapreso la loro attività successivamente a questa data, ad ogni modo risulta per tabulas che l'assunzione della ricorrente da parte della , allo stato degli CP_1
Co atti, non trova un titolo giustificativo nel contratto d'appalto invocato dalla resistente, che ha motivato il suo rapporto di lavoro con la proprio per l'esecuzione dei _1
Con Co servizi affidati dalla . ( cfr punto 7 della comparsa di costituzione).
Peraltro non è stato allegato prima ancora che provato per chi e dove la vrebbe _1 lavorato dalla data dell'assunzione del 19.11.2021 fino a gennaio 2022 ( data di decorrenza del contratto di appalto di servizi stipulato tra le due società), come dipendente della , che le ha corrisposto gli emolumenti anche per il mese CP_1 di dicembre 2021 e ha dichiarato il versamento di contributi all' per 7 settimane CP_7 dal 19.11.2021 al 31.12.2021, lasso temporale connotato – fatto notorio per una città
a forte vocazione turistica qual è OL – da un assai elevato afflusso di visitatori ( cfr busta paga dicembre 2021 e estratto conto previdenziale - in atti).
Inoltre, con particolare riferimento all'esercizio del potere organizzativo-direttivo datoriale, le due testi escusse hanno concordemente dichiarato che i soggetti cui si rivolgevano per avere indicazioni specifiche e particolarmente rilevanti per le loro mansioni erano unicamente e , coniugi, Persona_1 Parte_2
presenti sul luogo di lavoro della _1
Di contro la società resistente non ha allegato né provato – essendo peraltro incorsa nelle decadenze del rito, per essersi costituita in giudizio tardivamente – che il proprio personale – mai menzionato - abbia organizzato, diretto e controllato la corretta esecuzione della prestazione lavorativa della _1
Co La resistente infatti si è limitata a dedurre che “… nel corso del rapporto lavorativo la ricorrente è sempre stata sottoposta al potere direttivo della e dei Controparte_1 suoi responsabili…” senza tuttavia esplicitare chi siano questi ultimi e come abbiano concretamente attuato il citato potere datoriale ( cfr punto 6 della comparsa di costituzione).
In punto di diritto va rilevato che, nel caso di domanda intesa ad accertare un'intermediazione illecita di manodopera e la sussistenza del rapporto lavorativo con il committente, quale effettivo datore di lavoro, il lavoratore, agendo in giudizio, afferma l'esistenza di un rapporto con un certo datore di lavoro e ne nega uno diverso con altro soggetto.
Nella fattispecie ciò che deve orientare l'indagine che si sta compiendo, considerata anche la natura ed il contenuto delle mansioni assegnate, è la concreta eterodirezione del lavoratore utilizzato, che ricorre quando l'appaltante-interponente organizza e dirige il dipendente dell'appaltatore, restando in capo all'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto ( vedi buste paga e estratto conto previdenziale) senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa.
A tale proposito la teste ha significativamente dichiarato:”… ADR per noi Tes_2 receptionist, c'era un cellulare aziendale, che utilizzavamo durante il turno di lavoro.
Utilizzavo il mio cellulare personale per una chat che avevamo in comune con le mie colleghe, i due capi che ho citato, e tutti gli altri collaboratori. A domanda dell'Avv. MARRONE: se ben ricordo, il nome della chat coincideva con il nome dell'azienda ” Pt_5
Quindi i due coniugi citati, oltre ad essere normalemente presenti sul posto di lavoro dove sono ubicati anche gli uffici ( cfr test cit), hanno altresì utilizzato la suddetta messaggistica per far fronte a tutte le questioni ed esigenze di volta in volta rappresentate dalle lavoratrici.
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve ritenersi che il Con rapporto di lavoro della ricorrente si sia svolto alle dipendenze di . fin dal CP_4
19.11.2021.
Secondo punto controverso sono le mansioni svolte dalla in quanto la società _1
resistente ne ha evidenziato la natura essenzialmente amministrativa e di bassa complessità, consistendo in: annotazione cancellazioni e prenotazioni, annotazioni di eventuali reclami, consegna e restituzione bagagli, presidio della reception centralizzata della società committente sita prima in OL, al Vico dei CP_2
Pezzi n.23-25 e poi, dal 28.12.2022, in OL Via De Gasperi n. 45-51, accoglienza.
Co Inoltre la ha eccepito che la procedura di raccolta dati, di ingresso, di soggiorno e di uscita della clientela dalle strutture ricettive fosse totalmente automatizzata.
Le stesti escusse sul punto hanno dichiarato:” ADR io ero addetta alla reception e mi occupavo del check-in, mentre il check-out era automatico, dei pagamenti degli ospiti, di persona, sia tramite portali, come ad esempio booking, di prenotazioni. ADR la ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni, anche se io mi rivolgevo a lei, che aveva maggiore esperienza lavorativa, lavorando da più tempo e, quindi, conosceva meglio soprattutto le tariffe. Devo dire che lei mi ha insegnato le cose che io poi ho imparato a fare. ADR il check-in veniva fatto fisicamente alla reception, al bancone, mediante la visione del documento di identità del cliente, la carta di credito, ed eventuali extra, come la tassa di soggiorno, la registrazione e, quindi, la consegna della chiave, con spiegazione di come raggiungere la camera., in quanto si tratta di un albergo diffuso…
A domanda dell'Avv. D'AMELIA: finché ho lavorato io presso la società, il check-in era fatto da noi receptionist, il check-in automatizzato mediante tablet che veniva messo a disposizione dei clienti, era ancora in una fase sperimentale, e, posso dire che su 10 check-in, 3 venivano effettuati con questo sistema, che sicuramente non veniva utilizzato quando c'era un grosso afflusso di clienti. Ricordo che in questa fase, il tecnico, che si era occupato della creazione del programma, chiedeva a noi delucidazioni per renderlo più efficace e più semplice.
A domanda dell'Avv. D'AMELIA: le prenotazioni venivano fatte con svariate modalità, poteva venire il cliente personalmente, poteva telefonare, mandare una mail, un messaggio, oppure utilizzare delle piattaforme tipo booking e similari. Un 60% dei clienti utilizzava la prenotazione tramite i portali, la restante percentuale dei clienti prenotava o personalmente, o tramite mail o messaggi, come ho detto. Fisicamente un 5-6%.
ADR in caso di prenotazione tramite piattaforma, la prenotazione ci veniva comunicata con la notifica di un messaggio di una prenotazione e, quindi, noi andavamo a verificare nella lista di prenotazioni se quel nominativo era presente. noi dovevamo scaricare la lista di prenotazioni, che comunque consultavamo durante il turno di lavoro anche se non arrivavano messaggi, nonché acquisire il pagamento, scaduto il termine per eventuale cancellazione. La notifica perveniva sul cellulare messoci a disposizione dai e , su cui ricevevamo anche i messaggi dei clienti. Il Persona_1 Parte_2
pagamento veniva acquisito o tramite una carta virtuale di booking, oppure era booking stesso che comunicava il numero della carta del cliente, su cui effettuare il prelievo….( cfr test ) Testimone_1
“…io ho sempre lavorato in via de Gasperi, dove c'era solo la reception. ADR alla reception veniva fatto il check-in della clientela, alla quale chiedevamo il documento di identità, il codice di prenotazione, consegnavamo le chiavi, e spiegavamo dove dovevano recarsi per prendere possesso della camera, in quanto si tratta di camere diffuse sul territorio cittadino. E davamo anche spiegazioni per il check-out. ADR c'era anche un lavoro di back office per la gestione delle prenotazioni, ci occupavamo anche del servizio navetta, del deposito bagagli presso la reception, noleggio auto, e altri servizi stagionali come il noleggio barche. Voglio precisare che io sono a conoscenza dell'esistenza d questo servizio, del quale però non mi sono occupata nel periodo in cui ho lavorato. ADR se il pagamento era stato effettuato già on line, noi dovevamo soltanto verificarne la correttezza, altrimenti il cliente poteva anche pagare con una carta virtuale, e, in quel caso, eravamo noi a svolgere la procedura di pagamento. ADR quello che io sapevo fare, l'ho imparato dalla ricorrente. i miei capi erano , di Pt_2 cui non ricordo il cognome, e . Sono coniugi. … ADR quando ho Persona_1 lavorato io presso la reception, non c'era la possibilità per i clienti di effettuare il check- in autonomamente, mediante un dispositivo…” ( cfr test ). Testimone_2 Così perimetrate e definite le mansioni della le stesse ben si collocano nel 5° _1 livello del CCNL 'Alberghi minori' che trova applicazione alle Aziende 'affittacamere per brevi soggiorni , case ed appartamenti per vacanze, bed & breackfast , residence
( cfr copia CCNL e 'oggetto sociale' nella visura CCIAA della - in atti) CP_2
D'altro canto anche nel contratto di collaborazione sottoscritto con la la società _1 ha precisato di essere 'specializzata in attività di affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti' ( cfr copia contratto in atti).
Ed infatti, posto che la declaratoria riportata nel ricorso – il cui contenuto non è stato contestato – comprende nel 5° livello “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico- pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”, tra i profili professionali elencati è senz'altro possibile ricondurre in linea generale i vari compiti svolti dalla ricorrente, come confermati dalle testimoni escusse.
Ciò posto, in assenza di prova circa l'applicazione diretta del citato CCNL da parte della società effettiva datrice di lavoro, l'applicazione della contrattazione collettiva di settore potrà essere solo parametrica.
Conseguentemente al fine della quantificazione delle differenze retributive spettanti alla ricorrente in ragione della qualità delle mansioni svolte, non si potrà tenere conto delle voci economiche che quel contratto riconosce ai dipendenti delle Azienda alberghiere minori, quali la 14^ mensilità e il trattamento normativo ed economico per i permessi, in relazione ai quali peraltro nulla di specifico è stato allegato in ricorso.
Dal conteggio andrà altresì decurtato: 1) quanto calcolato per i mesi di lavoro da agosto a ottobre 2021 (€ 4.341.21) per i quali come si è detto non vi è prova, non potendo ritenersi tale lo screen shot della chat versata in atti, da cui non si evince con la dovuta chiarezza il nome della ricorrente nei singoli messaggi, né con la necessaria certezza la circostanza da provare, ossia la continuativa esecuzione di una prestazione di lavoro secondo le modalità descritte nell'atto introduttivo del giudizio;
2) quanto calcolato a titolo di ferie ( € 2.910,97) , di festività non godute ( € 333,94) e di maggiorazione per lavoro straordinario ( € 10.499,67), dal momento che la ricorrente, su cui incombe il relativo onere probatorio, non ha provato di avere svolto per tutta la durata del rapporto più di 40 ore di lavoro alla settimana, considerato che le due testimoni escusse hanno lavorato con la er un periodo più breve della durata della relazione lavorativa _1 tra quest'ultima e la e non sempre in turni affiancati. Nulla hanno riferito, poi, in CP_2
merito alla mancata fruizione di ferie durante il rapporto di lavoro della collega. In definitiva alla ricorrente spettano a titolo di differenze retributive € 10.151,07 . La stessa ha altresì diritto al ricalcolo e al pagamento del TFR pari a € 2.570,67 ( tenuto conto della data di inizio del rapporto di lavoro e ponendo alla base del calcolo la retribuzione mensile di € 1.447,07 prevista per il 5° livello).
Sugli importi così ricalcolati spettano altresì gli accessori di legge dalla maturazione di ciascuna componente del credito ( cfr conteggi allegato alla produzione ) al soddisfo.
La condanna al pagamento va pronunciata nei confronti della ffettivo datore CP_2 di lavoro su cui grava l'obbligazione retributiva
Le spese di lite seguono la soccombenza delle società convenute in giudizio e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'importo liquidato.
P.Q.M.
Co a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la . al CP_2 pagamento in favore della ricorrente di € 10.151,07 per differenze retributive ed €
2.570,67 per TFR oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo;
b) condanna in solido la e la pagamento delle spese di CP_2 Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 2.700,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione
OL 05.02.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa A. Bonfiglio)