Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2023, n. 4980
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Sentenza 16 febbraio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, presieduta da Giacomo Travaglino, emessa l'11 novembre 2022. Le parti in causa erano un ricorrente, che chiedeva il risarcimento per il decesso del coniuge avvenuto in un infortunio sul lavoro, e i convenuti, tra cui il datore di lavoro e i responsabili della sicurezza, che contestavano la responsabilità. La ricorrente sosteneva che la vittima, in qualità di preposto alla sicurezza, non potesse essere considerata responsabile dell'incidente, mentre i convenuti sostenevano che la condotta imprudente del lavoratore avesse interrotto il nesso causale.

La Corte ha accolto i primi tre motivi del ricorso, evidenziando che la responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., non può essere esclusa dalla condotta del lavoratore, a meno che non si tratti di un comportamento abnorme e imprevedibile. La Corte ha ritenuto che l'imprevisto mutamento delle modalità operative non fosse sufficiente a escludere la responsabilità datoriale, poiché il ciclo lavorativo non era stato organizzato in modo da prevenire eventuali imprudenze. Pertanto, la sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata per un nuovo esame, in conformità ai principi stabiliti.

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Massime1

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto che l'imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive da parte del lavoratore, preposto alla sicurezza, fosse sufficiente a far ricadere l'evento dannoso nella sua esclusiva sfera di responsabilità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2023, n. 4980
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4980
    Data del deposito : 16 febbraio 2023

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