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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/03/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3587/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3587/2024, promossa da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
MOSCA BRENDA ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale in Ancona, via Maratta
n. 14;
ricorrente
contro
, nata il [...] nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE;
Controparte_1
convenuto - contumace
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE.
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE: “1. dichiarare la separazione dei coniugi sig. e Parte_1
sig.ra sig.ra che hanno contratto matrimonio trascritto all'Ufficio dello Stato Controparte_1
Civile di Ancona al n. 88 P. anno 2019, con ordine ai competenti Ufficiali dello stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
- 1 -
2. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale e libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
3. Le parti danno atto che ogni diverso rapporto economico e patrimoniale è già stato da esse regolato e definito e di non aver quindi più nulla a che pretendere reciprocamente in forza della loro precedente unione matrimoniale.
4. le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 4.7.2024 ha chiesto la separazione dal coniuge Parte_1
, con il quale ha contratto matrimonio ad Ancona il 21/10/2019. Controparte_1
2. La convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
3. Gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c., come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Alla prima udienza il difensore di parte ricorrente, essendo la causa matura per la decisione, ha chiesto di trattenere la causa in decisione ed ha precisato le conclusioni, rinunciando al deposito di scritti difensivi finali, ed il giudice delegato ha rimesso la causa la Collegio per la decisione.
* * *
5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia del resto il comportamento della convenuta e la separazione di fatto già in essere. Il venir meno di un vero progetto di vita coniugale induce ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Va poi dato atto che dal matrimonio non sono nati figli e che il ricorrente non ha avanzato pretese di natura economica.
6. Le spese di lite vanno compensate, così come richiesto anche dal ricorrente, considerato che la natura indisponibile degli interessi coinvolti avrebbe comunque reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.
P.Q.M.
- 2 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio ad Ancona il 21/10/2019, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Ancona al n. 88, parte 1 dell'anno 2019; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3587/2024, promossa da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
MOSCA BRENDA ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale in Ancona, via Maratta
n. 14;
ricorrente
contro
, nata il [...] nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE;
Controparte_1
convenuto - contumace
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE.
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE: “1. dichiarare la separazione dei coniugi sig. e Parte_1
sig.ra sig.ra che hanno contratto matrimonio trascritto all'Ufficio dello Stato Controparte_1
Civile di Ancona al n. 88 P. anno 2019, con ordine ai competenti Ufficiali dello stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
- 1 -
2. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale e libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
3. Le parti danno atto che ogni diverso rapporto economico e patrimoniale è già stato da esse regolato e definito e di non aver quindi più nulla a che pretendere reciprocamente in forza della loro precedente unione matrimoniale.
4. le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 4.7.2024 ha chiesto la separazione dal coniuge Parte_1
, con il quale ha contratto matrimonio ad Ancona il 21/10/2019. Controparte_1
2. La convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
3. Gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c., come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Alla prima udienza il difensore di parte ricorrente, essendo la causa matura per la decisione, ha chiesto di trattenere la causa in decisione ed ha precisato le conclusioni, rinunciando al deposito di scritti difensivi finali, ed il giudice delegato ha rimesso la causa la Collegio per la decisione.
* * *
5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia del resto il comportamento della convenuta e la separazione di fatto già in essere. Il venir meno di un vero progetto di vita coniugale induce ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Va poi dato atto che dal matrimonio non sono nati figli e che il ricorrente non ha avanzato pretese di natura economica.
6. Le spese di lite vanno compensate, così come richiesto anche dal ricorrente, considerato che la natura indisponibile degli interessi coinvolti avrebbe comunque reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.
P.Q.M.
- 2 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio ad Ancona il 21/10/2019, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Ancona al n. 88, parte 1 dell'anno 2019; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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