Sentenza 3 giugno 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 16 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/06/2021, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2021
N. 00741/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00805/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 805 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Veronese, Federica Ostan, Erica Masala, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Veronese in Venezia-Marghera, via delle Industrie, 19/C P. Libra;
contro
Comune di Padova in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bernardi, Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Paola Munari, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
nei confronti
La Corte dello Sport di RE EN & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Cartia, Michele Sgarbossa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della “Convenzione di vincolo di asservimento urbanistico e assenso alla cancellazione di vincolo urbanistico”, stipulata in data 28 maggio 2014 tra il Comune di Padova e la Corte dello Sport di RE EN & C. S.n.c.;
- di ogni altro atto connesso per presupposizione e consequenzialità.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Padova in persona del Sindaco pro tempore e di La Corte dello Sport di RE EN & C. Snc;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo, la ricorrente ha dedotto di essere proprietaria, nel comune di Padova, di un’area censita al foglio 196, mapp. 1115, sub 52 (ex 45) del catasto fabbricati, classificata dal P.R.G. quale area “per verde pubblico attrezzato di interesse generale” e disciplinata dall’art. 29 N.T.A. del P.R.G. e dai “criteri per l’attuazione da parte dei soggetti privati delle aree per attrezzature stradali e delle aree per attrezzature sportive (art. 27, 29, 32 dele N.T.A. del P.R.G.) approvati con deliberazione di Giunta comunale 29 luglio 2008, n. 528.
Su questa tipologia di aree lo strumento urbanistico ammette – in alternativa all’espropriazione - interventi edilizi di iniziativa privata, purchè inseriti in più ampi progetti di utilizzo per scopi di interesse pubblico, sottoposti all’approvazione del Consiglio comunale e regolati da convenzione urbanistica.
La maggior parte dell’area di proprietà della ricorrente originariamente faceva parte di un più ampio compendio, appartenente alla società “La Corte dello Sport” s.n.c., di cui la ricorrente era socia. La suddetta società aveva ottenuto l’approvazione di un progetto di utilizzo dell’area (con delibera di Consiglio comunale 25 giugno 2001, n. 59) e stipulato con il Comune la convenzione attuativa in data 9 luglio 2001.
Successivamente, la società ricorrente, recedendo dalla “La Corte dello Sport s.n.c., diveniva proprietaria esclusiva dei terreni identificati alla particella sub 52, e comproprietaria, insieme alla dante causa, dei terreni censiti alla particella sub 42, mentre la società “La Corte dello Sport” restava proprietaria esclusiva delle restanti aree.
La ricorrente deduce, inoltre, che fin dalla convenzione del 2001, la maggior parte delle aree attualmente in proprietà de La Corte dello Sport, la parte di proprietà comune (sub 42) e una parte a sud est della proprietà ES erano state vincolate all’uso pubblico perpetuo, mentre le rimanenti aree di cui ES era divenuta proprietaria esclusiva erano destinate a parco alberato privato.
Nel 2006 un soggetto terzo, con il consenso della società “La Corte dello Sport s.n.c.”, ha presentato una DIA per costruire sull’area soggetta a vincolo d’uso pubblico due piscine ad uso privato e sistemazione dell’area scoperta.
Sono state, inoltre, realizzate sulla stessa area, un campo di beach soccer ed uno di beach volley in concorrenza con l’attività svolta dalla ricorrente, senza che fosse stata chiesta al Comune la modifica della convenzione o del vincolo di uso pubblico.
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 1° aprile 2014, il Comune ha autorizzato la società “La Corte dello Sport” a modificare la localizzazione delle aree da destinare ad uso pubblico, escludendo da esse quelle ove erano state realizzate le opere abusive, in tal modo recuperando la compatibilità urbanistica delle stesse.
Ritenendola illegittima, la società ES ha impugnato la delibera sopra indicata per i seguenti motivi:
1. Violazione dei punti 3.1, 3.7 e 3.10 dei criteri attuativi di cui all’art. 29 NTA. Eccesso di potere e difetto di legittimazione attiva e carenza di istruttoria.
La delibera ha avuto ad oggetto le aree sottoposte a vincolo di uso pubblico, che erroneamente sono state indicate come di proprietà esclusiva della controinteressata. In esse sono comprese anche aree di proprietà di GE e di proprietà comune. Pertanto, l’istanza di approvazione dello stralcio funzionale dell’intervento è stata proposta da un soggetto non legittimato.
2. Violazione dei punti 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 dei criteri attuativi dell’art. 29 delle N.T.A. del P.R.G. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà.
La zona dedicata a parcheggio non rispetta lo standard minimo previsto dal punto 3.5 dei criteri attuativi.
Non è rispettata la quota minima di aree riservate a parco o giardino pubblico o di uso pubblico prevista dal punto 3.6 dei criteri attuativi. Manca lo studio di invarianza idraulica. Difettano taluni pareri richiesti dall’art. 29 n.t.a. del P.R.G.
3. Violazione dell’art. 3.9 dei criteri attuativi dell’art. 29 n.t.a. del P.R.G, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione, sviamento, inversione logica.
Con la delibera impugnata è stata sostanzialmente realizzata una sanatoria di un’attività abusiva contrastante con l’assetto urbanistico dato all’area dalla convenzione del 2001, in contrasto con l’art. 3.9 dei criteri che imporrebbe, per realizzare interventi non previsti dalla convenzione, una sua preventiva modifica ed inoltre in assenza di un reale interesse pubblico, poiché è stata ridotta l’area destinata all’uso pubblico, non sono state adeguate le superfici destinate a parcheggio ai parametri previsti dai criteri attuativi dell’art. 29 del PRG. A tal riguardo la ricorrente evidenzia che è proprio la realizzazione dei nuovi impianti ad aver determinato una maggior necessità di parcheggi e che, pertanto, non avrebbe dovuto sanarli ma imporre il ripristino dell’ordine urbanistico violato.
4. Violazione art. 5 e 12 D.Lgs. 152/06. L’intervento non è stato preceduto da valutazione ambientale strategica.
Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato della “Convenzione di vincolo di asservimento urbanistico e assenso alla cancellazione di vincolo urbanistico”, stipulata in data 28 maggio 2014 tra il Comune di Padova e la Corte dello Sport di RE EN & C. S.n.c., che GE S.r.l. dichiara di aver conosciuto in data 10 giugno 2020 a seguito di istanza di accesso agli atti. Avverso la convenzione sono articolate le medesime censure proposte nel ricorso introduttivo quali vizi di invalidità derivata.
Si sono costituiti il Comune di Padova e la società controinteressata.
Il controinteressato ha eccepito:
- L’inammissibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti per difetto di legittimazione ed interesse al ricorso, difettando l’allegazione del danno;
- L’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di rituale impugnazione della convenzione attuativa, di cui è solo ipotizzata l’esistenza, mentre essa risultava già stipulata;
- L’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti perché proposto a distanza di 6 anni dalla stipula e di due dal deposito della memoria in cui si fa menzione della convenzione.
All’udienza del 11 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. E’ fondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse al ricorso proposta dalle parti resistenti.
Con la delibera e la successiva convenzione:
- sono state definite le modalità di gestione di impianti (non previsti dall’originaria convenzione stipulata nel 2001) insistenti sull’area di proprietà della controinteressata;
- il vincolo all’uso pubblico precedentemente impresso è stato, in parte, traslato su altre aree interne alla proprietà della controinteressata; tra le aree sottratte al vincolo vi è una limitata superficie di proprietà comune tra ricorrente e controinteressata;
- sono state assoggettate all’uso pubblico come parcheggio alcune nuove arre di proprietà della controinteressata.
Rispetto ai suddetti provvedimenti, la ricorrente riconduce l’interesse al ricorso deriverebbe alle seguenti circostanze:
- La deliberazione riguarda anche aree di sua proprietà;
- La contiguità spaziale delle aree e la parziale sovrapponibilità delle attività che vi sono esercitate, fanno sì che le stesse intercettino il medesimo bacino d’utenza, il chè pone le due società in relazione di diretta concorrenza;
- La delibera ha determinato un sottodimensionamento degli standard a verde ed ha omesso di adeguare le aree destinate a parcheggio a quanto previsto dalla disciplina urbanistica dell’area.
Si tratta di circostanze inidonee ad evidenziare un pregiudizio attuale e concreto riconducibile ai provvedimenti impugnati.
Quanto al primo profilo, la ricorrente omette di evidenziare che la delibera, benchè abbia ad oggetto anche una limitata area di cui è comproprietaria, non è idonea a produrre nei suoi confronti alcun effetto lesivo, perché si limita a disporre sulle suddette aree l’eliminazione del preesistente vincolo ad uso pubblico. L’eliminazione di un siffatto vincolo costituisce un effetto ampliativo della sfera giuridica del proprietario, come tale inidoneo ad arrecare pregiudizio alle sue ragioni.
Quanto al secondo profilo, secondo consolidata giurisprudenza, “il criterio della vicinitas, nell'abilitare l'imprenditore commerciale concorrente all'impugnazione di titoli edilizi e autorizzativi con riferimento alla nozione di unicità o identità del bacino d'utenza, postula la rigorosa dimostrazione di un reale pregiudizio derivante dalla realizzazione dell'intervento assentito. Occorre, in particolare, specificare — con riferimento alla situazione concreta e fattuale — come, perché ed in quale misura il provvedimento impugnato incida la posizione sostanziale dedotta in causa, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale.” (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 24/04/2018, n.2458).
Non è, quindi, sufficiente a provare l’interesse ad agire la mera affermazione di un possibile pregiudizio concorrenziale derivante dall’identità del bacino d’utenza con altra attività, ma occorre l’allegazione puntuale di un concreto pregiudizio. Nel caso di specie tale allegazione è mancata.
In alcun modo il ricorrente ha spiegato in che termini il provvedimento in esame sia idoneo a provocare o aggravare un pregiudizio rispetto all’attività dallo stesso svolta, nè un tale danno può desumersi ictu oculi dal contenuto dei provvedimenti impugnati, atteso che essi si limitano a disciplinare, per finalità di pubblico interesse, le modalità di utilizzo di strutture già da tempo presenti sull’area di proprietà della controinteressata, la cui esistenza non risulta essere stata in precedenza mai contestata.
Né è in alcun modo dedotto, né è altrimenti evincibile, il pregiudizio che la ricorrente subirebbe per effetto dell’eventuale minor superficie dell’area di proprietà della controinteressata destinata a parco o giardino pubblico (o di interesse pubblico), essendo generica ed indimostrata l’allegazione secondo cui tale riduzione comporterebbe una diminuzione del “pregio naturalistico originario” della sua proprietà, così come indimostrato è il danno derivante dall’aumento delle superfici destinate a parcheggio posto al servizio dell’intera area.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che sono liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 11 marzo 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO