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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Fabio Magistro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3310/2021 R.G., di appello contro l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli il 10 giugno 2021 nel procedimento di rito sommario n. 24142/2019 R.G.
t r a
(nato a [...] il 1° gennaio 1937, ) e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] l'[...], ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocata Maria Ciceraro ( ), C.F._3 1 con studio in Portici alla Via Diaz, 154, e domicilio digitale
Email_1
e
(nata a [...] il [...], ), Parte_3 C.F._4
(nato a [...], il [...], ) e Parte_4 C.F._5
(nato Napoli, il 27 aprile 1969, ), Parte_5 C.F._6
rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Rita Marchitiello
( ) e Libero Vardaro ( , con studio C.F._7 C.F._8
in Avellino alla via Stanislao Esposito, n. 4, e domicili digitali:
e Email_2 Email_3
Conclusioni
Per e l'avvocata Maria Ciceraro, nelle note Parte_1 Parte_2
di trattazione scritta depositate (ex art. 127-ter c.p.c.) il 18 dicembre 2024,
concludeva per l'accoglimento dell'appello e, quindi, per il rigetto della domanda proposta dagli appellati, per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c., e, in ogni caso, per la prescrizione dell'azione revocatoria. In
subordine, chiedeva che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, la revoca dell'atto di donazione fosse limitata alle quote del donante su due soli immobili, data la evidente sproporzione esistente tra il credito
eventualmente vantato dagli odierni appellati ed il valore commerciale delle quote parti
del diritto di piena proprietà degli immobili. Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione.
Per , e gli Parte_3 Parte_4 Parte_5
avvocati Anna Rita Marchitiello e Libero Vardaro, nelle note di trattazione scritta depositate il 18 dicembre 2024, chiedevano il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del giudizio, con attribuzione in loro favore.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con atto di citazione notificato il 14 e il 15 luglio 2021 e Parte_1 2
hanno proposto appello contro l'ordinanza di rito Parte_2
sommario emessa dal Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dr.ssa
Maria Carolina De Falco, che, in accoglimento della domanda proposta con ricorso depositato il 2 agosto 2019 da , Parte_3 Parte_5
e , ha dichiarato l'inefficacia nei loro confronti, ai
[...] Parte_4
sensi dell'articolo 2901 c.c., dell'atto per notar del 18 Persona_1
maggio 2017, con cui ha donato al figlio Parte_1 Parte_2
la quota pari a 200/1000 (duecento millesimi) in piena proprietà dei seguenti immobili, siti in Portici alla Via IV Novembre, n. 22, fabbricato A: 1) locale al piano seminterrato, della consistenza catastale di mq. 119 (centodiciannove),
confinante con viale condominiale su tre lati e con via IV Novembre. Riportato
nel relativo Catasto Fabbricati, in ditta intestata a per Parte_1
200/1000 (duecento millesimi), con le indicazioni di foglio 3, mappale 1381 sub
7, via IV Novembre n. 22, p. S1, cat. C/2, cl. 3, mq. 119, R.C. € 663,75; 2) locale al piano seminterrato, della consistenza catastale di mq. 99 (novantanove),
confinante con viale condominiale per tre lati e immobile sub 7 innanzi descritto. Riportato nel relativo Catasto Fabbricati, in ditta intestata a
[...]
per 200/1000 (duecento millesimi), con le indicazioni di foglio 3, Parte_1
mappale 1381 sub 8, via IV Novembre n. 22, p. S1, cat. C/2, cl. 3, mq. 99, R.C. €
552,20; 3) locale garage al piano seminterrato, della consistenza catastale di mq. 27 (ventisette), confinante con viale condominiale su tre lati. Riportato nel relativo Catasto Fabbricati, in ditta intestata a per 200/1000 Parte_1
(duecento millesimi), con le indicazioni di foglio 3, mappale 1381 sub 9, via IV
Novembre n. 22, p. S1, cat. C/6, cl. 4, mq. 27, R.C. € 110,16 e immobili facenti parte del fabbricato B: 4) locale garage al piano terra, della consistenza catastale di mq. 20 (venti), confinante con viale condominiale, immobile di seguito descritto, cassa scale e proprietà Riportato nel relativo Per_2
Catasto Fabbricati, in ditta intestata a per 200/1000 Parte_1
(duecento millesimi), con le indicazioni di foglio 3, mappale 1382 sub 1, via IV 3
Novembre n. 22, p. T, cat. C/6, cl. 4, mq. 20, R.C. € 81,60; 5) locale garage al piano terra, della consistenza catastale di mq. 21 (ventuno), confinante con viale condominiale, immobile sopra descritto, cassa scale e proprietà Per_3
Riportato nel relativo Catasto Fabbricati, in ditta intestata a
[...] [...]
per 200/1000 (duecento millesimi), con le indicazioni di foglio 3, Parte_1
mappale 1382 sub 2, via IV Novembre n. 22, p. T, cat. C/6, cl. 4, mq. 21, R.C. €
85,68.
§ II. Gli appellanti sostengono:
1) che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, tre locali “box”
inclusi nella dichiarazione d'inefficacia della donazione erano stati donati da a già nel 2005 e che solo per errore del Parte_1 Parte_2
notaio rogante erano stati menzionati nell'atto di donazione del 18 maggio
2017, con riferimento al quale era stata proposta la domanda ex art. 2901 c.c., dovendosi ritenere l'azione prescritta in riferimento alla donazione del
2005;
2) che, riguardando l'atto dispositivo quote indivise di immobili, il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto procedibile l'azione revocatoria sebbene non preceduta dall'azione di divisione degli immobili;
3) l'insussistenza dei presupposti (ex artt. 2901 e ss. c.c.) per la declaratoria d'inefficacia dell'atto di disposizione, giacché il donante, lungi dall'intento di sottrarre i beni alla garanzia del credito vantato dall'
[...]
aveva la finalità specifica di “rettificare” la sistemazione Controparte_1
delle proprie residue quote di proprietà immobiliari pertinenze degli immobili già
trasferiti in data 20.12.2005 per atto notar senza che Persona_4
avesse alcuna notizia (fino al ricorso ex art. 702-bis c.c. dei ) di Pt_3
eventuali iniziative della banca creditrice nei confronti della
[...]
e dei suoi fideiussori e del conseguente debito nei confronti Parte_6
dei ricorrenti, consapevolezza a maggior ragione assente nel donatario 4
, ignaro della stessa fideiussione prestata dal genitore in Parte_2
favore dell' oltre che delle richieste di pagamento dei Controparte_1
. In ogni caso, i ricorrenti non avrebbero dimostrato nel corso del Pt_3
giudizio il presupposto soggettivo della conoscenza del pregiudizio o della dolosa
preordinazione in capo al debitore donante, odierno resistente, sig.
[...]
alla data dell'atto di disposizione oggetto del presente giudizio; Parte_1
4) infine, vi sarebbe sproporzione tra la dichiarazione d'inefficacia per l'intero dell'atto dispositivo e l'entità del credito vantato dai ricorrenti,
oltre che sproporzione tra il valore della causa e la liquidazione delle spese in favore dei difensori dei ricorrenti.
§ III. Sulla base di tali ragioni gli appellanti e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
l. Nel merito, Accogliere in via principale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione,
difesa, proposta da tutti i convenuti, che tutte fin d'ora si impugnano, il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma della impugnata ordinanza R.G.N.
24142/2019, emessa dal Tribunale di Napoli, 2° Sezione Civile, G.U. dr.ssa Maria
Carolina De Falco, depositata il 09.06.2021, e comunicata il 10.06.2021, Rigettare
integralmente la domanda così come proposta dagli Appellati sigg.ri
[...]
e con il Ricorso ex art. 702 bis Parte_3 Parte_4 Parte_5
c.p.c., regolarmente notificato al donante ed al donatario;
e conseguentemente
2. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli adita, Dichiarare la improcedibilità del
Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. formulato dagli appellati, sigg.ri Parte_3
e Parte_4 Parte_5
3. Nel merito, in via principale Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli adita,
Dichiarare l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c. per la declaratoria di
revocatoria dell'atto di donazione delle quote parti indivise pari a 200/1000 dell'intero,
dei diritti di proprietà del sig. degli immobili siti in Portici alla via Parte_1
IV Novembre n.22 di cui all'atto di donazione del 18 maggio 2017; e per l'effetto Non
Dichiarare l'inefficacia delle donazioni delle quote parti indivise pari a 200/1000 5 dell'intero dei diritti di proprietà del sig. degli immobili siti in Parte_1
Portici (NA) alla via IV Novembre n.22, e precisamente: locale al piano seminterrato
della consistenza catastale di mq 119, riportato nel Relativo Catasto Fabbricati, foglio
3, mappale 1381sub.7, via IV Novembre n.22, p. S1, cat. C/2, cl.
3. Mq. 119, R.C. €
663,75; locale al piano seminterrato della consistenza catastale di mq 99, riportato nel
Relativo Catasto Fabbricati foglio 3, mappale 1381 sub.8, via IV Novembre n.22, p.
S1, cat. C/2, cl.
3. Mq. 99, R.C. € 552,20; locale garage al piano seminterrato della
consistenza catastale di mq 27, riportato nel Relativo Catasto Fabbricati foglio 3,
mappale 1381 sub.9, via IV Novembre n.22, p. S1, cat. C/6, cl.
4. Mq. 27, R.C. €
110,16; locale garage al piano seminterrato della consistenza catastale di mq 20,
riportato nel Relativo Catasto Fabbricati foglio 3, mappale 1381 sub. I, via IV
Novembre n.22, p. T, cat. C/6, cl.
4. Mq. 20, R.C. € 81,60; locale garage al piano
seminterrato della consistenza catastale di mq 27, riportato nel Relativo Catasto Fabbrica ti foglio 3, mappale 1381 sub.2, via IV Novembre n.22, p. T, cat. C/6, cl. 4.
Mq. 21, R.C. € 85,68;
5. In via subordinata e gradata, nella denegata ipotesi l'Ecc.ma Corte di Appello di
Napoli adita ritenga sussistere la procedibilità e fondatezza dell'azione proposta dai
ricorrenti, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli adita, Accertare e Dichiarare la
prescrizione dell'azione revocatoria azionata dagli odierni appellati, ricorrenti in
primo grado, relativamente alle quote-parti del diritto di proprietà del sig.
[...]
dei 3 locali boxes-garage di cui all'atto di donazione dell'anno 2005; e per Parte_1
l'effetto
6. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli adita, declarare la revocatoria con
conseguente pronuncia di inefficacia della donazione delle quote parti, pari a 200/1000
dell'intero, del diritto di proprietà dei due locali terranei siti nel Comune di Portici
(NA), alla via IV Novembre n.22, riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di
Portici, foglio 3, mappale 1381, rispettivamente sub.7 e sub . 8, via IV Novembre n .22,
p. S1, cat. C/2, cl.
3. Mq. 119 e 99, R.C. € 663,75 ed € 552,20, per intervenuta 6 prescrizione dell'azione relativamente agli altri beni;
7. In via subordinata e gradata, in ogni caso, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Napoli adita, data la sproporzione esistente tra l'eventuale credito dei ricorrenti ed il
valore degli atti di cui se ne chiede la revocatoria, Limitare la domanda degli appellati
alla revocatoria della donazione della quota parte indivisa pari a 200/1000 dell'intero
del diritto di proprietà del sig. dei seguenti immobili siti in Portici Parte_1
alla via IV Novembre n.22, e precisamente: locale al piano seminterrato della
consistenza catastale di mq 119, riportato nel Relativo Catasto Fabbricati, foglio 3,
mappale 1381sub.7, via IV Novembre n.22, p. S1, cat. C/2, cl.
3. Mq . 119, R.C. €
663,75, e locale al piano seminterrato della consistenza catastale di mq 99, riportato
nel Relativo Catasto Fabbricati foglio 3, mappale 1381 sub.8, via IV Novembre n.22,
p. S1, cat. C/2, cl.
3. Mq. 99, R.C. € 552,20; e per l'effetto
8.Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli adita, Declarare la revocatoria con
conseguente pronuncia di inefficacia della donazione della quota parte indivisa pari a 200/1000 dell'intero del diritto di proprietà del sig. dei seguenti Parte_1
immobili siti in Portici alla via IV Novembre n.22, e precisamente: locale al piano
seminterrato della consistenza catastale di mq 119, riportato nel Relativo Catasto
Fabbricati, foglio 3, mappale 1381sub.7, via IV Novembre n.22, p. S1, cat. C/2, cl. 3.
Mq. 119, R.C. € 663,75, e locale al piano seminterrato della consistenza catastale di
mq 99, riportato nel Relativo Catasto Fabbricati foglio 3, mappale 1381 sub.8, via IV
Novembre n.22, p. S1, cat. C/2, cl.
3. Mq. 99, R.C. € 552,20.
Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
§ IV. Nel costituirsi in giudizio, , e Parte_3 Parte_4
hanno dedotto l'infondatezza dell'appello, sul Parte_5
presupposto che: i) come documentato in primo grado mediante visura catastale, i locali garage oggetto della donazione del 18 maggio 2017 sarebbero diversi da quelli già trasferiti da al figlio nel 2005 Parte_1 Pt_2
(con atto per notaio del 20 dicembre 2005, Rep. n. Persona_4
18835, Racc. n. 5935), non risultando che l'atto per notaio avesse Per_1 7 provveduto a una mera rettifica dei dati identificativi dei locali già in precedenza donati;
ii) la mancata descrizione dei cespiti e indicazione dei dati d'identificazione catastale, nell'atto pubblico del 2005, impedirebbe, in ogni caso, di ritenere che tale donazione avesse trasferito anche la quota indivisa del donante sui locali menzionati;
iii) l'atto per Notaio Persona_1
del 18 maggio 2017 aveva preso in considerazione la precedente donazione in favore di stipulata dal Notaio del Parte_2 Persona_4
20 dicembre 2005 e il successivo atto di rinuncia abdicativa dell'usufrutto con atto ricevuto dal Notaio di Napoli in data 23 febbraio 2011, Persona_5
con analisi ed esame da parte del Notaio del loro contenuto, tale Per_1
da evidenziare la conseguente diversità dei beni donati con il secondo atto e
l'esclusione di qualunque errore da parte del Pubblico Ufficiale; iv) risalendo il trasferimento immobiliare impugnato al 2017, la domanda era stata proposta prima del decorso del termine di prescrizione;
v) l'azione revocatoria era stata legittimamente proposta nei limiti della quota indivisa di cui il debitore aveva disposto in favore del figlio, dopo essersi spogliato, Parte_1
nel corso degli anni, di tutti i suoi beni;
vi) la dichiarazione d'inefficacia della donazione era giustificata dalla presenza di entrambi i requisiti dell'eventus
damni e della scientia damni, potendosi prescindere dalla dimostrazione dell'intenzione del donante di nuocere al creditore ed essendo, invece, la sua consapevolezza del pregiudizio in concreto arrecato alle ragioni del creditore,
implicito e scontato nel fatto di essere rimasto “nullatenente” o quasi (onde sarebbe spettato ai dimostrare che, nonostante la donazione, il Pt_1
patrimonio del donante restava sufficiente a soddisfare il creditore); vi) il totale impoverimento del patrimonio di era confermato dagli Parte_1
stessi appellanti, nel precisare la finalità del donante di “rettificare” la
sistemazione delle residue proprietà immobiliari, pertinenze degli immobili trasferiti
in data 20.12.2005, in tal modo ammettendosi che con la donazione del 18
maggio 2017 si era spogliato completamente di tutti i suoi beni Parte_1 8 residui.
§ V. Fin qui riassunte le posizioni delle parti, si premette che nel 2000 l'odierno appellante e gli appellati , Parte_1 Parte_3 Parte_5
e prestarono fideiussione in favore della di
[...] Parte_4 CP_2
Roma S.p.A., fino a concorrenza di lire 1.625.000.000, per i debiti assunti dalla e con suddivisione pro quota tra i fideiussori per il 25% Pt_1 Parte_6
a carico di e per il 5,55% ciascuno per i (e per il Parte_1 Pt_3
residuo a carico di altri fideiussori).
Con sentenza del 14 febbraio 2012 il Tribunale di Napoli rigettò l'opposizione proposta dai predetti fideiussori al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti e in favore dell' (subentrata per incorporazione Controparte_1
all'originaria creditrice), onde, all'esito di ulteriori vicende giudiziali e del precetto intimato il 13 luglio 2018 a dalla società cessionaria Parte_4 del credito (la , il rapporto obbligatorio è stato Controparte_3
estinto dai col pagamento di € 160.000,00. Pt_3
A garanzia del credito spettante ai nei confronti di Pt_3 Parte_4
, per la quota del 25% (e, quindi, per l'importo di € 40.000,00), in forza
[...]
del pagamento eseguito, è stata esercitata l'azione revocatoria oggetto del presente giudizio, rivolta contro la donazione da al figlio Parte_1
con atto per notaio del 18 maggio 2017. Parte_2 Per_1
§ VI. Sulla questione prospettata nel primo motivo di appello il giudice di primo grado ha ritenuto non dimostrata, da parte dei resistenti, a mezzo del
deposito di adeguate planimetrie catastali e soprattutto dell'atto di provenienza dei beni
(indicati dai medesimi quale atto di compravendita e divisione a rogito Notaio Per_6
del 14.05.1961, registrato a Napoli il 19.06.61 al n. 28539) la dedotta identità tra i
locali garages identificati al Catasto al foglio e, mappale 1381 sub 9, foglio 3, mappale
1382 sub 1 e foglio 3, mappale 1382 sub 2 oggetto di donazione dell'atto del 2017 e i
“due garages annessi agli appartamenti n. 1633 sub. 19 e n. 1634 sub 21 facenti parte 9 uno della prima palazzina (A) ed uno della seconda (B) … parte della donazione” del
2005.
Ha rilevato, altresì, come la visura catastale prodotta dai ricorrenti indicasse nella donazione del 2017 il titolo di acquisto di tutti i locali garages oggetto di
revocatoria in favore di , e come nell'atto notarile del 18 Parte_2
maggio 2017 si fosse tenuta ben presente la donazione del 2005, oltre che l'atto di rinuncia abdicativa dell'usufrutto con atto ricevuto dal notaio Per_5
il 23 febbraio 2011, con la conseguente diversità degli atti donati con il secondo
[...]
atto e l'esclusione di qualunque errore da parte del Pubblico Ufficiale.
Pertanto, in assenza di compiuta descrizione dei beni asseritamente già donati a
con l'atto del 2005, dovrebbe ritenersene la diversità rispetto a Parte_2
quelli oggetto della donazione del 2017.
La motivazione del primo giudice è pienamente da condividere, poiché in presenza di un atto pubblico (quello del 2017) che contiene un'analitica descrizione dei cespiti oggetto di donazione, con l'indicazione dei confini e,
soprattutto, dei dati catastali, e che dà atto dell'esistenza di una precedente donazione tra le parti, senza che il notaio rogante abbia richiamato la funzione di rettifica prevista dall'articolo 59-bis della legge notarile, è onere dei resistenti dimostrare che i beni oggetto della donazione del 2017 (eventualmente da reputarsi nulla, per mancanza di causa ovvero dell'oggetto) non fossero altri che quelli già donati a nel 2005, quali pertinenze di due Parte_2
appartamenti compresi in tale atto dispositivo.
A differenza di quanto previsto dall'articolo 345 c.p.c., che non consente in appello la produzione di nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, in caso di appello proposto ex art. 702-quater c.p.c. (abrogato dall'articolo 3, comma 48, del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28
febbraio 2023 ma solo per i procedimenti instaurati successivamente a tale data: art. 35) sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il 10 collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione (oltre che nel caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile).
Occorre, però, che i mezzi di prova siano proposti e i documenti nuovi prodotti a pena di decadenza mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo;
tale produzione è comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata all'atto del deposito della comparsa conclusionale (cfr. Cass. 12574/2019).
Di conseguenza, non può tenersi alcun conto delle planimetrie depositate dagli appellanti in uno alla comparsa conclusionale (il 18 febbraio 2025),
quindi dopo che la causa è stata rimessa in decisione. Resta, pertanto, non dimostrata l'asserita identità tra i due locali garage menzionati nell'atto di donazione del 20 dicembre 2005 senza alcun riferimento né ai loro confini né ai dati catastali, e le autorimesse oggetto dell'atto di donazione per notaio del 18 maggio 2017. Per_1
Peraltro, l'estrema genericità del riferimento ai locali garage nella donazione del 2005, con la sola indicazione delle palazzine in cui sono ubicati e senza alcuna menzione né dei confini, né dei dati catastali e neppure di altro idoneo elemento identificativo, dovrebbe far ritenere nullo, per indeterminabilità
dell'oggetto, il relativo trasferimento immobiliare, con la conseguente idoneità
della sola donazione del 2017 a realizzare l'effetto traslativo voluto dalle parti.
Non v'è dubbio che nei contratti aventi a oggetto beni immobili l'identificazione del bene (nella forma imposta ad substantiam dalla legge) sia indispensabile ai fini della determinazione dell'oggetto del contratto, onde la validità di questo (ex artt. 1325 e 1418 c.c.) presuppone, qualora l'immobile non sia compiutamente identificato, la presenza di criteri che rendano l'oggetto 11 determinabile anche mediante elementi indiretti (come, ad esempio, la mera indicazione dei confini).
Alla donazione del 2005 resta estranea, ratione temporis, la previsione dell'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 (che sancisce la nullità dei contratti stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata ove manchi l'identificazione catastale), introdotto dall'articolo 19, comma 14, del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione,
in vigore dal 1° luglio 2010. È applicabile, invece, l'articolo 51 della legge 16
febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili),
secondo cui l'atto notarile deve contenere, tra l'altro, la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altre, e, per i beni immobili che essi siano designati, per quanto sia possibile, con
l'indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle
mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare la identità degli immobili stessi. Se l'articolo 58 della legge anzidetta commina la sanzione della nullità nei soli casi d'inosservanza delle prescrizioni di cui ai nn. 10 e 11
(relative alla sottoscrizione col nome e cognome delle parti e del notaio, oltre che degli eventuali fidefacienti, interprete e testimoni, e, per gli atti di ultima volontà, all'indicazione dell'ora della sottoscrizione), escludendosi che fuori di questi casi l'atto notarile sia nullo, ciò non esclude che la nullità possa derivare, ex articolo 1418 c.c., dall'indeterminabilità dell'oggetto della donazione.
Trattandosi di un contratto ad effetti reali, non è richiamabile sic et simpliciter
l'ampia giurisprudenza sui criteri per definire la determinabilità dell'oggetto nel contratto preliminare di compravendita immobiliare, per il quale, sebbene soggetto ex artt. 1350 e 1351 c.c. alla forma scritta ad substantiam, si ammette che l'indicazione possa essere incompleta o anche mancare del tutto, purché la volontà delle parti sia anche ricostruibile aliunde o per relationem (Cass. 8810/03,
Cass. 2473/13, Cass. 11297/2018): ciò in quanto oggetto del contratto 12 preliminare è esclusivamente l'obbligo di prestazione del futuro consenso nel contratto definitivo, onde ai fini della sua validità non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del contratto futuro,
purché risulti certo, in base alle emergenze probatorie, che le parti abbiano inteso riferirsi ad un bene determinato o quantomeno determinabile (Cass.
26265/2024, che richiama Cass. 7935/1997).
Tale diversità è posta in rilievo dalla giurisprudenza di legittimità, per escludere che il criterio di determinabilità dell'oggetto indicato in riferimento al contratto preliminare possa estendersi ai contratti aventi immediata efficacia traslativa della proprietà (come nel caso, esaminato da Cass. 26265/2024, del patto di opzione, che genera un'obbligazione in capo a una parte vincolata da una proposta irrevocabile nei confronti dell'altra, la quale, nell'esercitare il diritto di opzione, determina l'effetto reale del contratto di compravendita,
saldandosi alla proposta irrevocabile). Ebbene, esclusa la nullità testuale (espressamente da parte dell'articolo 58 della legge notarile) come pure la configurabilità di un'ipotesi di nullità virtuale
(che deriva dalla violazione di norme imperative, ex art. 1418, primo comma,
c.c.), vi è nullità strutturale, che deriva, appunto, da difetti relativi agli elementi che compongono la struttura del contratto (ex art. 1418, secondo comma, c.c.),
nella specie quello della determinabilità dell'oggetto, in mancanza di idonei elementi che consentano una sicurezza identificazione degli immobili.
D'altronde, solo in questa prospettiva e, quindi, per rimediare alla nullità
parziale della precedente donazione, si spiegherebbe il nuovo atto di donazione impugnato dai ricorrenti, se inerente ai locali già menzionati nell'atto del 2005.
È, pertanto, anche da escludere che l'azione revocatoria proposta dai Pt_3
sia preclusa per il decorso del termine di prescrizione previsto dall'articolo
2903 c.c.
§ VII. Il secondo motivo di appello va del pari respinto. 13
Non v'è alcuna ragione che precluda l'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti di atti dispositivi di quote indivise, posto che la funzione di essa è
quella di recuperare alla garanzia patrimoniale del credito i beni di cui il debitore si sia privato in frode ai creditori, con la conseguenza che, in caso di esito favorevole dell'azione, il creditore si giova della facoltà di promuovere nei confronti del terzo acquirente le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato (art. 2902 c.c.) e, quindi, sottoporre i beni stessi a pignoramento nelle forme previste per l'espropriazione di beni indivisi, ex artt. 599-601 c.p.c. (cfr. Cass. 1804/2000, sull'ammissibilità
dell'azione revocatoria anche per atti di disposizione di beni in comunione, per la quota parte spettante al debitore, dal cui accoglimento deriva la facoltà dei creditori procedenti di realizzare le proprie pretese sul bene, limitatamente alla
quota parte già di pertinenza dei debitori conferenti, eventualmente previa divisione
in sede esecutiva). § VIII. Quanto al terzo motivo di appello, riguardo all'eventus damni l'onere probatorio del creditore è ristretto alla dimostrazione della variazione patrimoniale che, in presenza di un atto a titolo gratuito, è in re ipsa, senza che sia necessario dimostrare l'insufficiente consistenza del patrimonio residuo del debitore dopo l'atto di disposizione. Compete, infatti, al debitore provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire senza difficoltà il soddisfacimento delle ragioni del creditore (cfr. Cass. 15265/2006, Cass. 1902/2015, Cass. 19207/2018).
Nel caso in esame, non è neppure contestato che, per effetto delle donazioni compiute in favore del figlio (e della rinuncia al diritto di usufrutto riservatosi nella donazione del 2005) e all'esito di quella impugnata dagli appellati, il debitore non sia più titolare di diritti reali immobiliari. Parte_1
Quanto alla conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, è
irrilevante la condizione soggettiva del donatario, eventualmente inconsapevole di tale pregiudizio o, comunque, non partecipe di alcuna dolosa 14 preordinazione: trattandosi di acquisto a titolo gratuito, la buona fede dell'acquirente è irrilevante poiché tra il creditore qui certat de damno vitando e il donatario qui certat de lucro captando la legge tutela il primo.
Riguardo alla posizione del donante e al requisito del consilium fraudis, va rilevato che il giudice di primo grado ha espressamente escluso che la donazione possa ritenersi anteriore al sorgere del credito, dando ampia spiegazione di tale affermazione, con riferimento al sorgere del debito assunto con la fideiussione. Ha, di conseguenza, reputato sufficiente la consapevolezza
in capo al co-fideiussore del pregiudizio arrecato con la donazione e, invece, non richiesta la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo, la cui prova occorre (per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c.) solo se l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito.
L'appello non investe lo specifico capo decisorio relativo all'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione patrimoniale, limitandosi a negare la consapevolezza del debitore (oltre che del donatario) del Parte_1
pregiudizio arrecato ai ricorrenti.
Il presupposto dell'anteriorità del credito rispetto alla donazione è, quindi, un punto fermo, non più oggetto d'indagine.
Peraltro, la valutazione del primo giudice sul punto è, comunque, da condividere, salvo a doversi aggiungere, rispetto alle ragioni espresse nell'ordinanza appellata, che il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (art. 1949 c.c.), con le relative garanzie personali e reali, onde l'obbligazione originaria del debitore rimane in vita, salva la modificazione del soggetto alla quale deve essere adempiuta,
non più il creditore originario ma il fideiussore solvens (Cass. 3216/2012), e che nella fideiussione plurima la surrogazione in favore del garante che abbia pagato opera anche verso gli altri garanti (Cass. 8605/2004, Cass. 3575/1998).
Se, pertanto, i sono divenuti creditori di solo per Pt_3 Parte_4
effetto del pagamento da loro eseguito dopo il precetto loro intimato nel 2018, 15 il credito in questione è preesistente, salva la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio.
È perciò sufficiente la sola consapevolezza, da parte di , del Parte_4
carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che investe genericamente la riduzione della consistenza del proprio patrimonio in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati (Cass. 5618/2016, Cass.
27546/2014, Cass. 17327/2011).
Tale consapevolezza emerge con chiarezza dagli atti di causa, poiché il
, impegnatosi svariati anni prima a garantire, unitamente ai Pt_1 Pt_3
e ad altri, le obbligazioni della e Duraccio S.r.l., era già da tempo al Pt_1
corrente dell'azione giudiziaria promossa dall' nei confronti Controparte_1
suoi e degli altri fideiussori, per il pagamento del debito della società, ormai in stato di decozione, avendo ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo e avendo partecipato al successivo giudizio di opposizione, conclusosi nel 2012 con la conferma del decreto ingiuntivo. Prima della donazione impugnata ex art. 2901 c.c., ha compiuto ulteriori atti di disposizione a titolo gratuito dei propri beni immobili, rinunciando anche, con atto pubblico del 23
febbraio 2011, al diritto di usufrutto riservatosi sui numerosi immobili donati nel 2005 (sì da ridurre ulteriormente, stante la pignorabilità dell'usufrutto, la garanzia ex art. 2740 c.c. offerta dal proprio patrimonio, prima della sentenza conclusiva del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo). La sequenza temporale degli atti dispositivi rivela l'intenzione del debitore di porre al riparo, in ambito familiare, gli immobili posseduti dalle azioni esecutive prima della banca (e della sua cessionaria), poi dei fideiussori, fino a disfarsi del tutto dei propri beni immobili e a pregiudicare le ragioni dei suoi creditori.
La sicura conoscenza del pregiudizio arrecato alla banca creditrice (non rilevando, a tale proposito, l'eventuale solvibilità degli altri fideiussori o dello stesso debitore garantito: cfr. Cass. 33391/2022, Cass. 8315/2017, Cass.
6486/2011) implica, quale necessaria conseguenza logica, la consapevolezza 16 che ne avrebbero ricevuto danno anche gli altri fideiussori, ove chiamati, com'è
accaduto, a far fronte all'obbligazione garantita.
§ IX. Va disatteso, infine, anche il quarto motivo di appello.
La rendita catastale dei cinque cespiti oggetto della donazione è di complessivi
€ 1.493,39, onde il loro valore catastale è di € 188.167,14 che, per la quota ideale di 200/1.000, si riduce a € 37.633,43, importo inferiore al credito (di € 40.000,00)
a garanzia del quale i si sono avvalsi dell'azione revocatoria. Pt_3
Se è presumibile che il valore di mercato sia superiore al valore catastale,
occorre altresì considerare i costi (ingenti) e i tempi occorrenti per l'espropriazione di beni indivisi e la concreta eventualità che dalla vendita forzata degli stessi non si ricavi il loro pieno valore commerciale. È, quindi,
persino incerto che l'espropriazione forzata della quota indivisa degli immobili di cui è revocata la donazione sia in grado di estinguere il credito a tutela del quale l'azione in esame è stata proposta. Né tanto meno v'è alcuna sproporzione nella liquidazione delle spese processuali, che, anzi, il giudice di primo grado ha contenuto nell'importo (per compensi) di € 3.000,00, di molto inferiore ai parametri medi previsti dalla tabella 2 vigente nel 2021 (per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00,
applicabile nella fattispecie a norma dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 10
marzo 2014, n. 55, per il quale nei giudizi per azioni revocatorie si ha riguardo
all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, quindi, al valore di € 40.000,00).
§ X. Le considerazioni che precedono inducono a ritenere infondati i motivi di appello, che va, di conseguenza, respinto, con la condanna di Parte_1
e in solido al pagamento delle spese di lite in favore
[...] Parte_2
degli appellati, da liquidare (in base alla tabella 12 allegata al D.M. 13 agosto
2022, n. 147) così come sopra indicato in riferimento al giudizio di primo grado, per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, tenendosi anche conto dell'articolo 4, commi 2 e 4, del citato decreto ministeriale del 2014, in tema di 17 difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale.
Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna e in solido al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore di , e , Parte_3 Parte_5 Parte_4
con attribuzione agli avvocati Anna Rita Marchitiello e Libero Vardaro,
delle spese di appello, liquidate in € 12.650,00 (di cui € 11.000,00 per compensi ed € 1.650,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA)
dovuti per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti e , di un ulteriore importo a Parte_1 Parte_2
titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Così deciso il 17 aprile 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
18
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Fabio Magistro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3310/2021 R.G., di appello contro l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli il 10 giugno 2021 nel procedimento di rito sommario n. 24142/2019 R.G.
t r a
(nato a [...] il 1° gennaio 1937, ) e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] l'[...], ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocata Maria Ciceraro ( ), C.F._3 1 con studio in Portici alla Via Diaz, 154, e domicilio digitale
Email_1
e
(nata a [...] il [...], ), Parte_3 C.F._4
(nato a [...], il [...], ) e Parte_4 C.F._5
(nato Napoli, il 27 aprile 1969, ), Parte_5 C.F._6
rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Rita Marchitiello
( ) e Libero Vardaro ( , con studio C.F._7 C.F._8
in Avellino alla via Stanislao Esposito, n. 4, e domicili digitali:
e Email_2 Email_3
Conclusioni
Per e l'avvocata Maria Ciceraro, nelle note Parte_1 Parte_2
di trattazione scritta depositate (ex art. 127-ter c.p.c.) il 18 dicembre 2024,
concludeva per l'accoglimento dell'appello e, quindi, per il rigetto della domanda proposta dagli appellati, per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c., e, in ogni caso, per la prescrizione dell'azione revocatoria. In
subordine, chiedeva che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, la revoca dell'atto di donazione fosse limitata alle quote del donante su due soli immobili, data la evidente sproporzione esistente tra il credito
eventualmente vantato dagli odierni appellati ed il valore commerciale delle quote parti
del diritto di piena proprietà degli immobili. Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione.
Per , e gli Parte_3 Parte_4 Parte_5
avvocati Anna Rita Marchitiello e Libero Vardaro, nelle note di trattazione scritta depositate il 18 dicembre 2024, chiedevano il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del giudizio, con attribuzione in loro favore.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con atto di citazione notificato il 14 e il 15 luglio 2021 e Parte_1 2
hanno proposto appello contro l'ordinanza di rito Parte_2
sommario emessa dal Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dr.ssa
Maria Carolina De Falco, che, in accoglimento della domanda proposta con ricorso depositato il 2 agosto 2019 da , Parte_3 Parte_5
e , ha dichiarato l'inefficacia nei loro confronti, ai
[...] Parte_4
sensi dell'articolo 2901 c.c., dell'atto per notar del 18 Persona_1
maggio 2017, con cui ha donato al figlio Parte_1 Parte_2
la quota pari a 200/1000 (duecento millesimi) in piena proprietà dei seguenti immobili, siti in Portici alla Via IV Novembre, n. 22, fabbricato A: 1) locale al piano seminterrato, della consistenza catastale di mq. 119 (centodiciannove),
confinante con viale condominiale su tre lati e con via IV Novembre. Riportato
nel relativo Catasto Fabbricati, in ditta intestata a per Parte_1
200/1000 (duecento millesimi), con le indicazioni di foglio 3, mappale 1381 sub
7, via IV Novembre n. 22, p. S1, cat. C/2, cl. 3, mq. 119, R.C. € 663,75; 2) locale al piano seminterrato, della consistenza catastale di mq. 99 (novantanove),
confinante con viale condominiale per tre lati e immobile sub 7 innanzi descritto. Riportato nel relativo Catasto Fabbricati, in ditta intestata a
[...]
per 200/1000 (duecento millesimi), con le indicazioni di foglio 3, Parte_1
mappale 1381 sub 8, via IV Novembre n. 22, p. S1, cat. C/2, cl. 3, mq. 99, R.C. €
552,20; 3) locale garage al piano seminterrato, della consistenza catastale di mq. 27 (ventisette), confinante con viale condominiale su tre lati. Riportato nel relativo Catasto Fabbricati, in ditta intestata a per 200/1000 Parte_1
(duecento millesimi), con le indicazioni di foglio 3, mappale 1381 sub 9, via IV
Novembre n. 22, p. S1, cat. C/6, cl. 4, mq. 27, R.C. € 110,16 e immobili facenti parte del fabbricato B: 4) locale garage al piano terra, della consistenza catastale di mq. 20 (venti), confinante con viale condominiale, immobile di seguito descritto, cassa scale e proprietà Riportato nel relativo Per_2
Catasto Fabbricati, in ditta intestata a per 200/1000 Parte_1
(duecento millesimi), con le indicazioni di foglio 3, mappale 1382 sub 1, via IV 3
Novembre n. 22, p. T, cat. C/6, cl. 4, mq. 20, R.C. € 81,60; 5) locale garage al piano terra, della consistenza catastale di mq. 21 (ventuno), confinante con viale condominiale, immobile sopra descritto, cassa scale e proprietà Per_3
Riportato nel relativo Catasto Fabbricati, in ditta intestata a
[...] [...]
per 200/1000 (duecento millesimi), con le indicazioni di foglio 3, Parte_1
mappale 1382 sub 2, via IV Novembre n. 22, p. T, cat. C/6, cl. 4, mq. 21, R.C. €
85,68.
§ II. Gli appellanti sostengono:
1) che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, tre locali “box”
inclusi nella dichiarazione d'inefficacia della donazione erano stati donati da a già nel 2005 e che solo per errore del Parte_1 Parte_2
notaio rogante erano stati menzionati nell'atto di donazione del 18 maggio
2017, con riferimento al quale era stata proposta la domanda ex art. 2901 c.c., dovendosi ritenere l'azione prescritta in riferimento alla donazione del
2005;
2) che, riguardando l'atto dispositivo quote indivise di immobili, il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto procedibile l'azione revocatoria sebbene non preceduta dall'azione di divisione degli immobili;
3) l'insussistenza dei presupposti (ex artt. 2901 e ss. c.c.) per la declaratoria d'inefficacia dell'atto di disposizione, giacché il donante, lungi dall'intento di sottrarre i beni alla garanzia del credito vantato dall'
[...]
aveva la finalità specifica di “rettificare” la sistemazione Controparte_1
delle proprie residue quote di proprietà immobiliari pertinenze degli immobili già
trasferiti in data 20.12.2005 per atto notar senza che Persona_4
avesse alcuna notizia (fino al ricorso ex art. 702-bis c.c. dei ) di Pt_3
eventuali iniziative della banca creditrice nei confronti della
[...]
e dei suoi fideiussori e del conseguente debito nei confronti Parte_6
dei ricorrenti, consapevolezza a maggior ragione assente nel donatario 4
, ignaro della stessa fideiussione prestata dal genitore in Parte_2
favore dell' oltre che delle richieste di pagamento dei Controparte_1
. In ogni caso, i ricorrenti non avrebbero dimostrato nel corso del Pt_3
giudizio il presupposto soggettivo della conoscenza del pregiudizio o della dolosa
preordinazione in capo al debitore donante, odierno resistente, sig.
[...]
alla data dell'atto di disposizione oggetto del presente giudizio; Parte_1
4) infine, vi sarebbe sproporzione tra la dichiarazione d'inefficacia per l'intero dell'atto dispositivo e l'entità del credito vantato dai ricorrenti,
oltre che sproporzione tra il valore della causa e la liquidazione delle spese in favore dei difensori dei ricorrenti.
§ III. Sulla base di tali ragioni gli appellanti e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
l. Nel merito, Accogliere in via principale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione,
difesa, proposta da tutti i convenuti, che tutte fin d'ora si impugnano, il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma della impugnata ordinanza R.G.N.
24142/2019, emessa dal Tribunale di Napoli, 2° Sezione Civile, G.U. dr.ssa Maria
Carolina De Falco, depositata il 09.06.2021, e comunicata il 10.06.2021, Rigettare
integralmente la domanda così come proposta dagli Appellati sigg.ri
[...]
e con il Ricorso ex art. 702 bis Parte_3 Parte_4 Parte_5
c.p.c., regolarmente notificato al donante ed al donatario;
e conseguentemente
2. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli adita, Dichiarare la improcedibilità del
Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. formulato dagli appellati, sigg.ri Parte_3
e Parte_4 Parte_5
3. Nel merito, in via principale Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli adita,
Dichiarare l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c. per la declaratoria di
revocatoria dell'atto di donazione delle quote parti indivise pari a 200/1000 dell'intero,
dei diritti di proprietà del sig. degli immobili siti in Portici alla via Parte_1
IV Novembre n.22 di cui all'atto di donazione del 18 maggio 2017; e per l'effetto Non
Dichiarare l'inefficacia delle donazioni delle quote parti indivise pari a 200/1000 5 dell'intero dei diritti di proprietà del sig. degli immobili siti in Parte_1
Portici (NA) alla via IV Novembre n.22, e precisamente: locale al piano seminterrato
della consistenza catastale di mq 119, riportato nel Relativo Catasto Fabbricati, foglio
3, mappale 1381sub.7, via IV Novembre n.22, p. S1, cat. C/2, cl.
3. Mq. 119, R.C. €
663,75; locale al piano seminterrato della consistenza catastale di mq 99, riportato nel
Relativo Catasto Fabbricati foglio 3, mappale 1381 sub.8, via IV Novembre n.22, p.
S1, cat. C/2, cl.
3. Mq. 99, R.C. € 552,20; locale garage al piano seminterrato della
consistenza catastale di mq 27, riportato nel Relativo Catasto Fabbricati foglio 3,
mappale 1381 sub.9, via IV Novembre n.22, p. S1, cat. C/6, cl.
4. Mq. 27, R.C. €
110,16; locale garage al piano seminterrato della consistenza catastale di mq 20,
riportato nel Relativo Catasto Fabbricati foglio 3, mappale 1381 sub. I, via IV
Novembre n.22, p. T, cat. C/6, cl.
4. Mq. 20, R.C. € 81,60; locale garage al piano
seminterrato della consistenza catastale di mq 27, riportato nel Relativo Catasto Fabbrica ti foglio 3, mappale 1381 sub.2, via IV Novembre n.22, p. T, cat. C/6, cl. 4.
Mq. 21, R.C. € 85,68;
5. In via subordinata e gradata, nella denegata ipotesi l'Ecc.ma Corte di Appello di
Napoli adita ritenga sussistere la procedibilità e fondatezza dell'azione proposta dai
ricorrenti, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli adita, Accertare e Dichiarare la
prescrizione dell'azione revocatoria azionata dagli odierni appellati, ricorrenti in
primo grado, relativamente alle quote-parti del diritto di proprietà del sig.
[...]
dei 3 locali boxes-garage di cui all'atto di donazione dell'anno 2005; e per Parte_1
l'effetto
6. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli adita, declarare la revocatoria con
conseguente pronuncia di inefficacia della donazione delle quote parti, pari a 200/1000
dell'intero, del diritto di proprietà dei due locali terranei siti nel Comune di Portici
(NA), alla via IV Novembre n.22, riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di
Portici, foglio 3, mappale 1381, rispettivamente sub.7 e sub . 8, via IV Novembre n .22,
p. S1, cat. C/2, cl.
3. Mq. 119 e 99, R.C. € 663,75 ed € 552,20, per intervenuta 6 prescrizione dell'azione relativamente agli altri beni;
7. In via subordinata e gradata, in ogni caso, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Napoli adita, data la sproporzione esistente tra l'eventuale credito dei ricorrenti ed il
valore degli atti di cui se ne chiede la revocatoria, Limitare la domanda degli appellati
alla revocatoria della donazione della quota parte indivisa pari a 200/1000 dell'intero
del diritto di proprietà del sig. dei seguenti immobili siti in Portici Parte_1
alla via IV Novembre n.22, e precisamente: locale al piano seminterrato della
consistenza catastale di mq 119, riportato nel Relativo Catasto Fabbricati, foglio 3,
mappale 1381sub.7, via IV Novembre n.22, p. S1, cat. C/2, cl.
3. Mq . 119, R.C. €
663,75, e locale al piano seminterrato della consistenza catastale di mq 99, riportato
nel Relativo Catasto Fabbricati foglio 3, mappale 1381 sub.8, via IV Novembre n.22,
p. S1, cat. C/2, cl.
3. Mq. 99, R.C. € 552,20; e per l'effetto
8.Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli adita, Declarare la revocatoria con
conseguente pronuncia di inefficacia della donazione della quota parte indivisa pari a 200/1000 dell'intero del diritto di proprietà del sig. dei seguenti Parte_1
immobili siti in Portici alla via IV Novembre n.22, e precisamente: locale al piano
seminterrato della consistenza catastale di mq 119, riportato nel Relativo Catasto
Fabbricati, foglio 3, mappale 1381sub.7, via IV Novembre n.22, p. S1, cat. C/2, cl. 3.
Mq. 119, R.C. € 663,75, e locale al piano seminterrato della consistenza catastale di
mq 99, riportato nel Relativo Catasto Fabbricati foglio 3, mappale 1381 sub.8, via IV
Novembre n.22, p. S1, cat. C/2, cl.
3. Mq. 99, R.C. € 552,20.
Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
§ IV. Nel costituirsi in giudizio, , e Parte_3 Parte_4
hanno dedotto l'infondatezza dell'appello, sul Parte_5
presupposto che: i) come documentato in primo grado mediante visura catastale, i locali garage oggetto della donazione del 18 maggio 2017 sarebbero diversi da quelli già trasferiti da al figlio nel 2005 Parte_1 Pt_2
(con atto per notaio del 20 dicembre 2005, Rep. n. Persona_4
18835, Racc. n. 5935), non risultando che l'atto per notaio avesse Per_1 7 provveduto a una mera rettifica dei dati identificativi dei locali già in precedenza donati;
ii) la mancata descrizione dei cespiti e indicazione dei dati d'identificazione catastale, nell'atto pubblico del 2005, impedirebbe, in ogni caso, di ritenere che tale donazione avesse trasferito anche la quota indivisa del donante sui locali menzionati;
iii) l'atto per Notaio Persona_1
del 18 maggio 2017 aveva preso in considerazione la precedente donazione in favore di stipulata dal Notaio del Parte_2 Persona_4
20 dicembre 2005 e il successivo atto di rinuncia abdicativa dell'usufrutto con atto ricevuto dal Notaio di Napoli in data 23 febbraio 2011, Persona_5
con analisi ed esame da parte del Notaio del loro contenuto, tale Per_1
da evidenziare la conseguente diversità dei beni donati con il secondo atto e
l'esclusione di qualunque errore da parte del Pubblico Ufficiale; iv) risalendo il trasferimento immobiliare impugnato al 2017, la domanda era stata proposta prima del decorso del termine di prescrizione;
v) l'azione revocatoria era stata legittimamente proposta nei limiti della quota indivisa di cui il debitore aveva disposto in favore del figlio, dopo essersi spogliato, Parte_1
nel corso degli anni, di tutti i suoi beni;
vi) la dichiarazione d'inefficacia della donazione era giustificata dalla presenza di entrambi i requisiti dell'eventus
damni e della scientia damni, potendosi prescindere dalla dimostrazione dell'intenzione del donante di nuocere al creditore ed essendo, invece, la sua consapevolezza del pregiudizio in concreto arrecato alle ragioni del creditore,
implicito e scontato nel fatto di essere rimasto “nullatenente” o quasi (onde sarebbe spettato ai dimostrare che, nonostante la donazione, il Pt_1
patrimonio del donante restava sufficiente a soddisfare il creditore); vi) il totale impoverimento del patrimonio di era confermato dagli Parte_1
stessi appellanti, nel precisare la finalità del donante di “rettificare” la
sistemazione delle residue proprietà immobiliari, pertinenze degli immobili trasferiti
in data 20.12.2005, in tal modo ammettendosi che con la donazione del 18
maggio 2017 si era spogliato completamente di tutti i suoi beni Parte_1 8 residui.
§ V. Fin qui riassunte le posizioni delle parti, si premette che nel 2000 l'odierno appellante e gli appellati , Parte_1 Parte_3 Parte_5
e prestarono fideiussione in favore della di
[...] Parte_4 CP_2
Roma S.p.A., fino a concorrenza di lire 1.625.000.000, per i debiti assunti dalla e con suddivisione pro quota tra i fideiussori per il 25% Pt_1 Parte_6
a carico di e per il 5,55% ciascuno per i (e per il Parte_1 Pt_3
residuo a carico di altri fideiussori).
Con sentenza del 14 febbraio 2012 il Tribunale di Napoli rigettò l'opposizione proposta dai predetti fideiussori al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti e in favore dell' (subentrata per incorporazione Controparte_1
all'originaria creditrice), onde, all'esito di ulteriori vicende giudiziali e del precetto intimato il 13 luglio 2018 a dalla società cessionaria Parte_4 del credito (la , il rapporto obbligatorio è stato Controparte_3
estinto dai col pagamento di € 160.000,00. Pt_3
A garanzia del credito spettante ai nei confronti di Pt_3 Parte_4
, per la quota del 25% (e, quindi, per l'importo di € 40.000,00), in forza
[...]
del pagamento eseguito, è stata esercitata l'azione revocatoria oggetto del presente giudizio, rivolta contro la donazione da al figlio Parte_1
con atto per notaio del 18 maggio 2017. Parte_2 Per_1
§ VI. Sulla questione prospettata nel primo motivo di appello il giudice di primo grado ha ritenuto non dimostrata, da parte dei resistenti, a mezzo del
deposito di adeguate planimetrie catastali e soprattutto dell'atto di provenienza dei beni
(indicati dai medesimi quale atto di compravendita e divisione a rogito Notaio Per_6
del 14.05.1961, registrato a Napoli il 19.06.61 al n. 28539) la dedotta identità tra i
locali garages identificati al Catasto al foglio e, mappale 1381 sub 9, foglio 3, mappale
1382 sub 1 e foglio 3, mappale 1382 sub 2 oggetto di donazione dell'atto del 2017 e i
“due garages annessi agli appartamenti n. 1633 sub. 19 e n. 1634 sub 21 facenti parte 9 uno della prima palazzina (A) ed uno della seconda (B) … parte della donazione” del
2005.
Ha rilevato, altresì, come la visura catastale prodotta dai ricorrenti indicasse nella donazione del 2017 il titolo di acquisto di tutti i locali garages oggetto di
revocatoria in favore di , e come nell'atto notarile del 18 Parte_2
maggio 2017 si fosse tenuta ben presente la donazione del 2005, oltre che l'atto di rinuncia abdicativa dell'usufrutto con atto ricevuto dal notaio Per_5
il 23 febbraio 2011, con la conseguente diversità degli atti donati con il secondo
[...]
atto e l'esclusione di qualunque errore da parte del Pubblico Ufficiale.
Pertanto, in assenza di compiuta descrizione dei beni asseritamente già donati a
con l'atto del 2005, dovrebbe ritenersene la diversità rispetto a Parte_2
quelli oggetto della donazione del 2017.
La motivazione del primo giudice è pienamente da condividere, poiché in presenza di un atto pubblico (quello del 2017) che contiene un'analitica descrizione dei cespiti oggetto di donazione, con l'indicazione dei confini e,
soprattutto, dei dati catastali, e che dà atto dell'esistenza di una precedente donazione tra le parti, senza che il notaio rogante abbia richiamato la funzione di rettifica prevista dall'articolo 59-bis della legge notarile, è onere dei resistenti dimostrare che i beni oggetto della donazione del 2017 (eventualmente da reputarsi nulla, per mancanza di causa ovvero dell'oggetto) non fossero altri che quelli già donati a nel 2005, quali pertinenze di due Parte_2
appartamenti compresi in tale atto dispositivo.
A differenza di quanto previsto dall'articolo 345 c.p.c., che non consente in appello la produzione di nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, in caso di appello proposto ex art. 702-quater c.p.c. (abrogato dall'articolo 3, comma 48, del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28
febbraio 2023 ma solo per i procedimenti instaurati successivamente a tale data: art. 35) sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il 10 collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione (oltre che nel caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile).
Occorre, però, che i mezzi di prova siano proposti e i documenti nuovi prodotti a pena di decadenza mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo;
tale produzione è comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata all'atto del deposito della comparsa conclusionale (cfr. Cass. 12574/2019).
Di conseguenza, non può tenersi alcun conto delle planimetrie depositate dagli appellanti in uno alla comparsa conclusionale (il 18 febbraio 2025),
quindi dopo che la causa è stata rimessa in decisione. Resta, pertanto, non dimostrata l'asserita identità tra i due locali garage menzionati nell'atto di donazione del 20 dicembre 2005 senza alcun riferimento né ai loro confini né ai dati catastali, e le autorimesse oggetto dell'atto di donazione per notaio del 18 maggio 2017. Per_1
Peraltro, l'estrema genericità del riferimento ai locali garage nella donazione del 2005, con la sola indicazione delle palazzine in cui sono ubicati e senza alcuna menzione né dei confini, né dei dati catastali e neppure di altro idoneo elemento identificativo, dovrebbe far ritenere nullo, per indeterminabilità
dell'oggetto, il relativo trasferimento immobiliare, con la conseguente idoneità
della sola donazione del 2017 a realizzare l'effetto traslativo voluto dalle parti.
Non v'è dubbio che nei contratti aventi a oggetto beni immobili l'identificazione del bene (nella forma imposta ad substantiam dalla legge) sia indispensabile ai fini della determinazione dell'oggetto del contratto, onde la validità di questo (ex artt. 1325 e 1418 c.c.) presuppone, qualora l'immobile non sia compiutamente identificato, la presenza di criteri che rendano l'oggetto 11 determinabile anche mediante elementi indiretti (come, ad esempio, la mera indicazione dei confini).
Alla donazione del 2005 resta estranea, ratione temporis, la previsione dell'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 (che sancisce la nullità dei contratti stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata ove manchi l'identificazione catastale), introdotto dall'articolo 19, comma 14, del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione,
in vigore dal 1° luglio 2010. È applicabile, invece, l'articolo 51 della legge 16
febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili),
secondo cui l'atto notarile deve contenere, tra l'altro, la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altre, e, per i beni immobili che essi siano designati, per quanto sia possibile, con
l'indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle
mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare la identità degli immobili stessi. Se l'articolo 58 della legge anzidetta commina la sanzione della nullità nei soli casi d'inosservanza delle prescrizioni di cui ai nn. 10 e 11
(relative alla sottoscrizione col nome e cognome delle parti e del notaio, oltre che degli eventuali fidefacienti, interprete e testimoni, e, per gli atti di ultima volontà, all'indicazione dell'ora della sottoscrizione), escludendosi che fuori di questi casi l'atto notarile sia nullo, ciò non esclude che la nullità possa derivare, ex articolo 1418 c.c., dall'indeterminabilità dell'oggetto della donazione.
Trattandosi di un contratto ad effetti reali, non è richiamabile sic et simpliciter
l'ampia giurisprudenza sui criteri per definire la determinabilità dell'oggetto nel contratto preliminare di compravendita immobiliare, per il quale, sebbene soggetto ex artt. 1350 e 1351 c.c. alla forma scritta ad substantiam, si ammette che l'indicazione possa essere incompleta o anche mancare del tutto, purché la volontà delle parti sia anche ricostruibile aliunde o per relationem (Cass. 8810/03,
Cass. 2473/13, Cass. 11297/2018): ciò in quanto oggetto del contratto 12 preliminare è esclusivamente l'obbligo di prestazione del futuro consenso nel contratto definitivo, onde ai fini della sua validità non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del contratto futuro,
purché risulti certo, in base alle emergenze probatorie, che le parti abbiano inteso riferirsi ad un bene determinato o quantomeno determinabile (Cass.
26265/2024, che richiama Cass. 7935/1997).
Tale diversità è posta in rilievo dalla giurisprudenza di legittimità, per escludere che il criterio di determinabilità dell'oggetto indicato in riferimento al contratto preliminare possa estendersi ai contratti aventi immediata efficacia traslativa della proprietà (come nel caso, esaminato da Cass. 26265/2024, del patto di opzione, che genera un'obbligazione in capo a una parte vincolata da una proposta irrevocabile nei confronti dell'altra, la quale, nell'esercitare il diritto di opzione, determina l'effetto reale del contratto di compravendita,
saldandosi alla proposta irrevocabile). Ebbene, esclusa la nullità testuale (espressamente da parte dell'articolo 58 della legge notarile) come pure la configurabilità di un'ipotesi di nullità virtuale
(che deriva dalla violazione di norme imperative, ex art. 1418, primo comma,
c.c.), vi è nullità strutturale, che deriva, appunto, da difetti relativi agli elementi che compongono la struttura del contratto (ex art. 1418, secondo comma, c.c.),
nella specie quello della determinabilità dell'oggetto, in mancanza di idonei elementi che consentano una sicurezza identificazione degli immobili.
D'altronde, solo in questa prospettiva e, quindi, per rimediare alla nullità
parziale della precedente donazione, si spiegherebbe il nuovo atto di donazione impugnato dai ricorrenti, se inerente ai locali già menzionati nell'atto del 2005.
È, pertanto, anche da escludere che l'azione revocatoria proposta dai Pt_3
sia preclusa per il decorso del termine di prescrizione previsto dall'articolo
2903 c.c.
§ VII. Il secondo motivo di appello va del pari respinto. 13
Non v'è alcuna ragione che precluda l'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti di atti dispositivi di quote indivise, posto che la funzione di essa è
quella di recuperare alla garanzia patrimoniale del credito i beni di cui il debitore si sia privato in frode ai creditori, con la conseguenza che, in caso di esito favorevole dell'azione, il creditore si giova della facoltà di promuovere nei confronti del terzo acquirente le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato (art. 2902 c.c.) e, quindi, sottoporre i beni stessi a pignoramento nelle forme previste per l'espropriazione di beni indivisi, ex artt. 599-601 c.p.c. (cfr. Cass. 1804/2000, sull'ammissibilità
dell'azione revocatoria anche per atti di disposizione di beni in comunione, per la quota parte spettante al debitore, dal cui accoglimento deriva la facoltà dei creditori procedenti di realizzare le proprie pretese sul bene, limitatamente alla
quota parte già di pertinenza dei debitori conferenti, eventualmente previa divisione
in sede esecutiva). § VIII. Quanto al terzo motivo di appello, riguardo all'eventus damni l'onere probatorio del creditore è ristretto alla dimostrazione della variazione patrimoniale che, in presenza di un atto a titolo gratuito, è in re ipsa, senza che sia necessario dimostrare l'insufficiente consistenza del patrimonio residuo del debitore dopo l'atto di disposizione. Compete, infatti, al debitore provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire senza difficoltà il soddisfacimento delle ragioni del creditore (cfr. Cass. 15265/2006, Cass. 1902/2015, Cass. 19207/2018).
Nel caso in esame, non è neppure contestato che, per effetto delle donazioni compiute in favore del figlio (e della rinuncia al diritto di usufrutto riservatosi nella donazione del 2005) e all'esito di quella impugnata dagli appellati, il debitore non sia più titolare di diritti reali immobiliari. Parte_1
Quanto alla conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, è
irrilevante la condizione soggettiva del donatario, eventualmente inconsapevole di tale pregiudizio o, comunque, non partecipe di alcuna dolosa 14 preordinazione: trattandosi di acquisto a titolo gratuito, la buona fede dell'acquirente è irrilevante poiché tra il creditore qui certat de damno vitando e il donatario qui certat de lucro captando la legge tutela il primo.
Riguardo alla posizione del donante e al requisito del consilium fraudis, va rilevato che il giudice di primo grado ha espressamente escluso che la donazione possa ritenersi anteriore al sorgere del credito, dando ampia spiegazione di tale affermazione, con riferimento al sorgere del debito assunto con la fideiussione. Ha, di conseguenza, reputato sufficiente la consapevolezza
in capo al co-fideiussore del pregiudizio arrecato con la donazione e, invece, non richiesta la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo, la cui prova occorre (per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c.) solo se l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito.
L'appello non investe lo specifico capo decisorio relativo all'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione patrimoniale, limitandosi a negare la consapevolezza del debitore (oltre che del donatario) del Parte_1
pregiudizio arrecato ai ricorrenti.
Il presupposto dell'anteriorità del credito rispetto alla donazione è, quindi, un punto fermo, non più oggetto d'indagine.
Peraltro, la valutazione del primo giudice sul punto è, comunque, da condividere, salvo a doversi aggiungere, rispetto alle ragioni espresse nell'ordinanza appellata, che il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (art. 1949 c.c.), con le relative garanzie personali e reali, onde l'obbligazione originaria del debitore rimane in vita, salva la modificazione del soggetto alla quale deve essere adempiuta,
non più il creditore originario ma il fideiussore solvens (Cass. 3216/2012), e che nella fideiussione plurima la surrogazione in favore del garante che abbia pagato opera anche verso gli altri garanti (Cass. 8605/2004, Cass. 3575/1998).
Se, pertanto, i sono divenuti creditori di solo per Pt_3 Parte_4
effetto del pagamento da loro eseguito dopo il precetto loro intimato nel 2018, 15 il credito in questione è preesistente, salva la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio.
È perciò sufficiente la sola consapevolezza, da parte di , del Parte_4
carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che investe genericamente la riduzione della consistenza del proprio patrimonio in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati (Cass. 5618/2016, Cass.
27546/2014, Cass. 17327/2011).
Tale consapevolezza emerge con chiarezza dagli atti di causa, poiché il
, impegnatosi svariati anni prima a garantire, unitamente ai Pt_1 Pt_3
e ad altri, le obbligazioni della e Duraccio S.r.l., era già da tempo al Pt_1
corrente dell'azione giudiziaria promossa dall' nei confronti Controparte_1
suoi e degli altri fideiussori, per il pagamento del debito della società, ormai in stato di decozione, avendo ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo e avendo partecipato al successivo giudizio di opposizione, conclusosi nel 2012 con la conferma del decreto ingiuntivo. Prima della donazione impugnata ex art. 2901 c.c., ha compiuto ulteriori atti di disposizione a titolo gratuito dei propri beni immobili, rinunciando anche, con atto pubblico del 23
febbraio 2011, al diritto di usufrutto riservatosi sui numerosi immobili donati nel 2005 (sì da ridurre ulteriormente, stante la pignorabilità dell'usufrutto, la garanzia ex art. 2740 c.c. offerta dal proprio patrimonio, prima della sentenza conclusiva del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo). La sequenza temporale degli atti dispositivi rivela l'intenzione del debitore di porre al riparo, in ambito familiare, gli immobili posseduti dalle azioni esecutive prima della banca (e della sua cessionaria), poi dei fideiussori, fino a disfarsi del tutto dei propri beni immobili e a pregiudicare le ragioni dei suoi creditori.
La sicura conoscenza del pregiudizio arrecato alla banca creditrice (non rilevando, a tale proposito, l'eventuale solvibilità degli altri fideiussori o dello stesso debitore garantito: cfr. Cass. 33391/2022, Cass. 8315/2017, Cass.
6486/2011) implica, quale necessaria conseguenza logica, la consapevolezza 16 che ne avrebbero ricevuto danno anche gli altri fideiussori, ove chiamati, com'è
accaduto, a far fronte all'obbligazione garantita.
§ IX. Va disatteso, infine, anche il quarto motivo di appello.
La rendita catastale dei cinque cespiti oggetto della donazione è di complessivi
€ 1.493,39, onde il loro valore catastale è di € 188.167,14 che, per la quota ideale di 200/1.000, si riduce a € 37.633,43, importo inferiore al credito (di € 40.000,00)
a garanzia del quale i si sono avvalsi dell'azione revocatoria. Pt_3
Se è presumibile che il valore di mercato sia superiore al valore catastale,
occorre altresì considerare i costi (ingenti) e i tempi occorrenti per l'espropriazione di beni indivisi e la concreta eventualità che dalla vendita forzata degli stessi non si ricavi il loro pieno valore commerciale. È, quindi,
persino incerto che l'espropriazione forzata della quota indivisa degli immobili di cui è revocata la donazione sia in grado di estinguere il credito a tutela del quale l'azione in esame è stata proposta. Né tanto meno v'è alcuna sproporzione nella liquidazione delle spese processuali, che, anzi, il giudice di primo grado ha contenuto nell'importo (per compensi) di € 3.000,00, di molto inferiore ai parametri medi previsti dalla tabella 2 vigente nel 2021 (per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00,
applicabile nella fattispecie a norma dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 10
marzo 2014, n. 55, per il quale nei giudizi per azioni revocatorie si ha riguardo
all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, quindi, al valore di € 40.000,00).
§ X. Le considerazioni che precedono inducono a ritenere infondati i motivi di appello, che va, di conseguenza, respinto, con la condanna di Parte_1
e in solido al pagamento delle spese di lite in favore
[...] Parte_2
degli appellati, da liquidare (in base alla tabella 12 allegata al D.M. 13 agosto
2022, n. 147) così come sopra indicato in riferimento al giudizio di primo grado, per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, tenendosi anche conto dell'articolo 4, commi 2 e 4, del citato decreto ministeriale del 2014, in tema di 17 difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale.
Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna e in solido al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore di , e , Parte_3 Parte_5 Parte_4
con attribuzione agli avvocati Anna Rita Marchitiello e Libero Vardaro,
delle spese di appello, liquidate in € 12.650,00 (di cui € 11.000,00 per compensi ed € 1.650,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA)
dovuti per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti e , di un ulteriore importo a Parte_1 Parte_2
titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Così deciso il 17 aprile 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
18