Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2003, n. 8810
CASS
Sentenza 30 maggio 2003

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Ai fini della validità del contratto preliminare non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando per converso sufficiente l'accordo delle parti sugli elementi essenziali. In particolare, nel preliminare di compravendita immobiliare, per il quale è richiesto "ex lege" è atto scritto come per il "definitivo", è sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il riferimento ad elementi esterni ma idonei a consentirne l'identificazione in modo inequivoco, avere le parti inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può anche essere incompleta o mancare del tutto, purché, appunto, l'intervenuta convergenza delle volontà sia comunque, anche "aliunde" o "per relationem", logicamente ricostruibile.

In tema di contratto di compravendita immobiliare, nel caso in cui il venditore dichiari in sede di stipulazione del negozio che il prezzo è stato pagato non si configura nullità per mancanza del requisito essenziale del prezzo, giacché l'esigenza della determinatezza o determinabilità di quest'ultimo è soddisfatta da tale dichiarazione, essendo in essa necessariamente implicito che l'oggetto dell'obbligazione assunta dal compratore è stato determinato, per accordi intercorsi tra le parti, non potendosi concepire il pagamento di un prezzo che non sia stato in concreto esattamente definito. In tale ipotesi, nemmeno qualora - per accordi "inter partes" - la dichiarazione d'avvenuto pagamento non sia rispondente al vero, può escludersi che sia stato comunque pattuito un prezzo, il cui effettivo pagamento attiene al diverso piano dell'esecuzione del contratto.

In tema di ricorso per cassazione, nell'ipotesi in cui si denunzi violazione di legge in ordine alla validità delle prove poste dal giudice "a quo" alla base dell'impugnata sentenza, e si allaghi - allo scopo l'omessa considerazione dell'operata contestazione di copie fotografiche di scritture, devono risultare specificamente indicati nei motivi di ricorso, (anche) al fine di consentirne la relativa valutazione di rilevanza e tempestività: quale sia stato l'oggetto della contestazione ( in particolare, se la conformità della scrittura all'originale o l'autenticità della scrittura e/o della sottoscrizione, trovando nel caso applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 2719 cod. civ., 214 e 215 cod. proc. civ. ); gli esatti termini della sua censura; l'occasione della produzione del documento e della compiuta contestazione.

Commentari3

  • 1Il contratto preliminare di società per azioni
    Alessia Vitale · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

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    https://www.laleggepertutti.it/

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  • 3Contratto, preliminare del preliminare, promessa di acquisto, causa, violazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 marzo 2015
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2003, n. 8810
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8810
Data del deposito : 30 maggio 2003

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