Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott C. Zappalà Presidente rel
Dott. F. Conti Consigliere
Dott.A. Santalucia Consigliere decidendo alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 14/1/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 705/2023 vertente tra: con sede in Roma, in persona del legale Parte_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. R. Pino
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. V. Controparte_1
Zumbo
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1483/2023 emessa dal Giudice del lavoro del tribunale di Messina in data 21/7/2023.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con sentenza n. 49/2018, il Tribunale di Messina riconosceva il diritto di alla Controparte_1
conversione del rapporto a termine intercorso con in rapporto a tempo indeterminato, a far Parte_1
data dal 30/11/1996, con pari condanna della società alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno, ai sensi dell'art 32 della L. n. 183/2010, quantificato in 8 mensilità dell'ultima retribuzione Parte globale di fatto. Condannava pure al pagamento della retribuzione dovuta dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettiva riammissione in servizio, considerando l'anzianità di servizio decorrente dal primo contratto a tempo determinato, oltre interessi e rivalutazione e
Con ricorso depositato in data 2/2/2022, adiva nuovamente il giudice, deducendo Controparte_1
Part che aveva provveduto solo in data 21/9/2020 alla propria riammissione in servizio e invocava, pertanto la sua condanna al pagamento degli emolumenti maturati dal 12/1/2018 al 21/9/2020.
Chiedeva altresì il riconoscimento del livello professionale D1 in dipendenza dell'anzianità di servizio maturata a far data dal 30/11/1996, in luogo di quella D3 attribuita dall'Ente datoriale all'atto della riassunzione e rivendicava le differenze retributive maturate dal 21/9/2020 al 31/1/2022, nonché quelle successivamente maturande con interessi e rivalutazione con condanna della società datoriale alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale.
Part Nella costituzione di e dell' , disposta una ctu contabile, il Tribunale di Messina con la CP_2
Part sentenza n.1483/2023 accoglieva il ricorso di , condannando l pagamento della Controparte_1
somma di Euro 22.545,54 per il primo periodo e di Euro 7.546,73 per il secondo, oltre interessi e
Parte rivalutazione. Condannava pure d inquadrare lo nel livello professionale D1 del CCNL CP_1
Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviaria e a adeguare il trattamento normativo, retributivo e contributivo a tale livello professionale, considerando una anzianità di servizio decorrente dal
CP_ 30/11/1996 con la rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente e dell' Riteneva in buona sostanza il giudice di prime cure che “ il giudicato di cui alla sentenza del tribunale n. 49/2018 avesse operato anche per la parte di decisione riguardante l'anzianità di servizio che era stata riconosciuta al lavoratore sin dal 30/11/1996”. Dunque i ratei di retribuzione dovuti dalla sentenza di primo grado fino alla riammissione in servizio dovevano essere commisurati alla suddetta anzianità
e lo stesso inquadramento all'atto della riassunzione avrebbe dovuto essere quello di D1 e non già di
D3 come avvenuto. Riconosceva così anche le differenze retributive maturate in ragione dell'errato inquadramento. Richiamava gli esiti della consulenza che aveva quantificato le suddette differenze, pure calcolando separatamente le somme eventualmente dovute a titolo di Elemento Retributivo
Individuale e Salario di produttività e che ammontavano a somme superiori rispetto al petitum ( Euro
26.388,36 per il primo periodo e Euro 8.030,47 per il secondo ) nei limiti del quale pronunciava
Part condanna. Rigettata pure l'eccezione di prescrizione formulata da anche con riferimento alla relativa contribuzione previdenziale.
Part Con ricorso depositato il 22/9/2023 roponeva appello, censurando la sentenza per i motivi di cui si dirà infra. CP_ Nella costituzione di che invocava la conferma della sentenza e dell' concesso, Controparte_1
dopo un breve rinvio, termine per note, la causa è stata oggi decisa con la presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo lamenta che il giudice avrebbe erroneamente Parte_1
ritenuto che la pronuncia n. 49/2018 del Tribunale aveva in via definitiva riconosciuto allo CP_1
una anzianità di servizio dal 30/11/1996, comprensiva di tutti i periodi lavorati e non. Evidenzia di contro che non vi sarebbe stata alcuna statuizione sul punto, avendo la sentenza solo sancito il diritto alle retribuzioni, quantificate in relazione all'anzianità di servizio dal contratto impugnato e come tale da intendersi riferita ai periodi di lavoro svolti presso Nel richiamare testualmente la relativa Pt_1 motivazione, ribadisce che non vi sarebbe stato alcun riconoscimento, in aggiunta all'indennità omnicomprensiva, anche dell'anzianità di servizio ininterrotta dal contratto oggetto di conversione in poi e che prescinderebbe dall'attività lavorativa svolta presso pertanto nella proposta CP_3
eccezione ovvero nella dedotta insussistenza di un qualunque titolo giudiziale che abbia riconosciuto all'appellato una anzianità di servizio dal novembre 1996, comprensiva dei periodi di non lavoro o lavorati aliunde.
Nel merito, evidenzia che il riconoscimento nella sentenza della natura omnicomprensiva dell'indennità ex art 32 per i periodi non lavorati escluderebbe qualsiasi ulteriore forma di risarcimento e come tale comprenderebbe anche ogni incremento legato all'anzianità e\o alla progressione di carriera.
Richiama l'orientamento sul punto della Corte di Cassazione che avrebbe escluso, in presenza dell'indennità omnicomprensiva del danno, la possibilità di richiedere scatti di anzianità risarcitori maturati medio tempore e richiama pure alcune sentenze di questa stessa Corte di Appello che, decidendo sulle medesime questioni, avrebbe già affermato che l'anzianità di servizio non potrebbe che essere quella effettivamente maturata.
Nella specie, evidenzia che dall'estratto contributivo risulterebbe che , sommando Controparte_1
i vari rapporti di lavoro a termine, avrebbe raggiunto solo 68 settimane di servizio e dunque poco più di un anno, insufficiente per il riconoscimento di qualunque scatto.
Il rilievo merita accoglimento.
Con la sentenza n. 49/2018 del 12/1/2018, il Tribunale, dopo aver dichiarato in dispositivo che tra lo
Parte e era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di CP_1
Part assunzione con il primo contratto a termine e condannato a ripristinare il rapporto di lavoro e a risarcire il danno in misura pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ha condannato la società a “corrispondere la retribuzione dovuta, considerata l'anzianità di servizio decorrente dal primo contratto a tempo determinato e detraendo l'aliunde perceptum dalla data della presente sentenza e fino all'effettiva riammissione in servizio …..”. Nella motivazione si precisa pure che ai ricorrenti -tra cui lo - cui la domanda di conversione è stata ritenuta fondata , “ va CP_1 altresì riconosciuto il diritto a percepire le retribuzioni anche qualora il datore di lavoro non consentisse la ripresa del lavoro “, ragion per cui la società dovrà “corrispondere la retribuzione a decorrere dalla pronunzia di riammissione in servizio, commisurandola a quella dovuta in ragione dell'anzianità di servizio decorrente dalla stipula del primo contratto …”
Con detta sentenza dunque il Tribunale non ha affrontato la questione - che del resto non era stata sollevata dalle parti – dell' effettiva individuazione dell'anzianità e dunque se a tali fini si dovesse tenere conto solo dei periodi lavorati ovvero anche di quelli non lavorati, limitandosi ad affermare che, ai fini del pagamento delle retribuzioni dovute, si dovesse genericamente tenere conto dell'anzianità decorrente dalla stipula del primo contratto. Il tribunale in buona sostanza ha affermato solo la necessità di considerare, ai fini della determinazione delle retribuzioni da corrispondere, dell'anzianità maturata, senza alcuna indicazione dei criteri cui commisurare detta voce.
Di contro a quanto affermato nella sentenza oggi impugnata, non è dunque intervenuto alcun giudicato che abbia riconosciuto allo una ininterrotta anzianità di servizio dal 30/11/1996, CP_1
come tale comprensiva dei periodi non lavorati, non avendo statuito alcunchè sulla concreta individuazione dell'anzianità di servizio cui adeguare i ratei di retribuzione dovuti e rispetto alla quale parametrare il corretto inquadramento del lavoratore all'atto della sua riassunzione in servizio.
La questione può pertanto essere affrontata nel merito.
Orbene, questa Corte con la sentenza n. 71/23 ma anche con altre ( e da ultimo con la sent 386\2024
) ha già rilevato che : l'indennità prevista dall'art. 32 della L. n. 183/2010 ha natura risarcitoria e, come tale, è volta a riparare quel danno subito dal lavoratore derivante dalla perdita del lavoro dovuta ad uno o più contratti a termine illegittimi. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.17248/18, “se l'indennità serve a risarcire le conseguenze retributive e contributive del danno da mancato lavoro è evidente che il legislatore considera solo i periodi di non lavoro ai fini di tale risarcimento”, rimanendo fuori i periodi lavorati per i quali il dipendente è già stato compensato, ricevendo la relativa contribuzione. Tuttavia – precisa la Corte - egli mantiene il diritto a che il relativo periodo lavorato sia computato ai fini dell'anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità. Ancor più chiara è sul punto la sentenza della Corte di Cassazione del 12/1/2015 n. 262 che afferma anch'essa che “ se l'indennità serve a risarcire le conseguenze retributive e contributive del danno da mancato lavoro è evidente che il legislatore considera solo i periodi di non lavoro ai fini di tale risarcimento. Ed infatti esclude dal computo il periodo sino alla scadenza del termine, che
è periodo di lavoro, in cui il lavoratore è stato retribuito e quindi non ha subito, nè può subire conseguenze negative sul piano retributivo o contributivo. In tale periodo la retribuzione è dovuta e detto periodo si computa ai fini degli effetti riflessi e dell'anzianità di servizio. L'anzianità di servizio maturata in questo periodo lavorato, vale a tutti gli effetti”. Continua poi affermando che lo stesso principio vale anche qualora il datore di lavoro abbia stipulato con il lavoratore non un unico contratto a termine, ma una serie di contratti a termine. In tal caso – precisa - i diritti relativi a questi periodi non possono essere intaccati e inglobati nell'indennizzo forfetizzato del danno causato dal non lavoro che dunque non tocca le retribuzioni per i periodi lavorati e gli effetti riflessi di tali retribuzioni, nè tocca l'anzianità lavorativa maturata in tale o in tali periodi. Richiama la sentenza del 12/9/2012 n.
15265 che afferma che "legittimamente la sentenza impugnata ha considerato nell'anzianità lavorativa e retributiva tutti i periodi effettivamente lavorati, da sommarsi a quelli successivi alla formale assunzione a tempo indeterminato, in ragione del principio ripetutamente affermato da questa Corte (Cass., sez. un., 5 marzo 1991, n. 2334 e succ.)". L'affermazione è netta ed è esplicito il richiamo alla sentenza delle Sezioni unite che, come si è visto, affermò che nel caso di trasformazione, in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di più contratti a termine succedutisi fra le stesse parti, per effetto dell'illegittimità dell'apposizione del termine, gli "intervalli non lavorati" fra l'uno
e l'altro rapporto, in difetto di un obbligo del lavoratore di continuare ad effettuare la propria prestazione o di tenersi disponibile non implicano il diritto alla retribuzione ... e nemmeno sono computabili come periodi di servizio", mentre i "periodi lavorati" danno diritto alla retribuzione e sono rilevanti ai fini della maturazione degli scatti di anzianità. Quest'ultimo profilo dell'assetto dato dalle Sezioni unite del 91 alla materia - sottolinea la sentenza del 2012 - va oggi pienamente riaffermato non essendo stato scalfito minimamente dallo ius superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010.”
Conclude, affermando che per il periodo di lavoro (o i periodi di lavoro, in caso di sequenza di contratti) il lavoratore ha diritto ad essere retribuito ed ha diritto a che tale periodo o tali periodi siano computati ai fini della anzianità di servizio e, quindi, della maturazione degli scatti di anzianità.
Dunque, anche per il presente procedimento va riaffermato che agli effetti che qui rilevano (scatti della retribuzione e inquadramento) debba essere presa in considerazione solo l' anzianità di servizio maturata nei periodi effettivamente lavorati. Part E' di conseguenza fondato l'ulteriore rilievo con il quale deduce che il giudice avrebbe errato nell'inquadrare lo nella posizione retributiva D1 e a liquidare le differenze retributive CP_1
comprendendo gli scatti di anzianità nella misura massima di sette.
Avendo lo maturato una anzianità di poco più di un anno di servizio, lo stesso è stato CP_1
correttamente inquadrato nella posizione retributiva D3 e, nella quantificazione delle differenze retributive, non va riconosciuto alcuno scatto di anzianità ( prevedendo l'art 69 del CCNL a tal fine il maturarsi di un biennio di anzianità di servizio).
Si tratta pertanto di rivedere i conteggi che il ctu ha effettuato per i due periodi ovvero dal 12/1/2018 al 20/9/2020 (in relazione ai ratei di retribuzione liquidati nel titolo giudiziale a titolo risarcitorio), e dal 21/9/2020 al 31/1/2022 ( per le differenze retributive dopo la riammissione in servizio), senza includere alcuna anzianità di servizio e secondo il livello stipendiale D3 ( e sempre detraendo l'aliunde perceptum).
Spettano pertanto allo per il primo periodo Euro 10.100,16 e per il secondo periodo Euro CP_1
148,92, oltre interessi e rivalutazione.
Rimane assorbita l'ulteriore doglianza riguardante la liquidazione degli ulteriori importi a titolo di Parte e di , essendo state tali voci riconosciute in relazione alla posizione Parte_3
retributiva D1 che oggi è venuta meno.
Parzialmente fondato è poi l'ultimo rilievo riguardante la disposta condanna al versamento della relativa contribuzione previdenziale che il giudice ha riconosciuto in relazione ai crediti maturati per entrambi i periodi.
Part Di contro a quanto sostenuto da la regolarizzazione previdenziale ben può essere disposta anche per le somme dovute a titolo risarcitorio. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate l'indennità risarcitoria del danno consistente nella perdita di redditi di lavoro dipendente ha una valenza sostitutiva del reddito non conseguito e pertanto anche ai fini contributivi la somma erogata deve considerarsi parte del reddito complessivo del lavoratore. Eppur tuttavia, al fine di evitare possibili duplicazioni di contribuzioni, va accolta l'eccezione, oggi ribadita, di aliunde perceptum contributivo, con conseguente previsione della invocata detrazione dei contributi versati da altri datori di lavoro.
Rimangono da regolare le spese di lite del doppio grado che, stante l'accoglimento pressocchè integrale dell'appello che ha portato ad una sensibile riduzione del quantum ma avuto altresì riguardo alle particolari e non scontate questioni interpretative e di diritto trattate, vanno compensate in ragione
Part di 2\3 con condanna di corrispondere il restante terzo. Le spese della ctu di primo grado restano a carico di Pt_1
CP_ Nei rapporti con l' stante la fondatezza del rilievo relativo all'aliunde perceptum, vanno invece compensate per il presente grado
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la sentenza n. 1483/2023 emessa dal Giudice del lavoro Parte_1
del tribunale di Messina in data 21/7/2023, così provvede: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna a corrispondere Parte_1
a la minor somma di euro 10.100,62 per i ratei di retribuzione maturati dal Controparte_1
12/1/2018 al 20/9/2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, detratto l'aliunde perceptum contributivo;
condanna, altresì, a corrispondere a la minor somma Parte_1 Controparte_1
di euro 148,92 per differenze retributive maturate dal 21/9/2020 al 31/1/2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;
rigetta le altre domande;
condanna al pagamento in favore di di 1\3 delle Parte_1 Controparte_1 spese giudiziali del doppio grado che si liquidano in € 1542,00 per compensi di primo grado e in euro 1700,00 per il presente, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa, con distrazione ex art 93 c.p.c., compensando i restanti 2\3;
CP_ compensa le spese del presente grado nei rapporti con l'
Messina, 15/1/2025 Il Presidente
Dott. C. Zappalà