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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 939/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
MAGISTRATURA LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 939/2022
All'udienza del 10/03/2025 ore 09.15 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, , compare per parte ricorrente l'Avv. Parte_1
CORDONI ANNA . Per parte resistente nessuno è presente
Il procuratore della parte dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza ed esprime il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invita alla discussione. L'avv. Cordoni discute riportandosi agli atti e dichiara di rinunciare a esser presente alla lettura della sentenza Il procuratore della parte dichiara che l'udienza, alla quale ha partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Parte_1
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Lucca
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente Parte_1
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 939/2022 promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti Emanuele Fusi e Anna Cordoni Parte_2 ricorrente contro
(già ) in persona del pro Controparte_1 Controparte_1 CP_2 tempore con il patrocinio dall'Avvocato dello Stato Donatella Briganti resistente
OGGETTO: illegittimità della sospensione COVID e restituzione degli emolumenti non corrisposti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16 novembre 2022 l'odierna ricorrente agiva contro il per rivendicare CP_1 pretese creditorie nei confronti dello stesso e per tale ragione adiva il Tribunale di Lucca in funzione del
Giudice del Lavoro affinché voglia:
“-dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 23 dicembre 2021 con il quale si è prevista la sospensione della ricorrente dal diritto al lavoro per mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, per tutto il tempo in cui esso ha avuto effetti (1 aprile 2022);
-per i motivi tutti di cui in ricorso- revocando, con effetto retroattivo a far data dal 23/12/2021, l'efficacia dello stesso;
- in subordine, accertare l'inefficacia dei provvedimenti tutti impugnati e con conseguente loro disapplicazione;
in ogni caso, conseguentemente, - condannare parte convenuta alla corresponsione dei trattamenti stipendiali, retributivi, compensi ed emolumenti e quant'altro di legge non erogati in virtù del provvedimento illegittimamente emesso sino alla data della cessazione del provvedimento di sospensione per effetto di legge, o, comunque, in denegata ipotesi, a corrispondere alla ricorrente una somma pari all'importo dell'assegno alimentare per l'intero periodo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
1 In particolare, la ricorrente rappresentava quanto di seguito esposto:
Di essere stata sospesa con il provvedimento emesso in data 23 dicembre 2021 per violazione dell'obbligo vaccinale ai sensi del D.L n. 172/2021.
Evidenziava, altresì, la contrarietà delle disposizioni emergenziali rispetto ai principi di uguaglianza fissati nella magna carta costituzionale e nei Trattati sovranazionali nonché di altre disposizioni sovranazionali e di diritto internazionale e chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e/o la disapplicazione della normativa emergenziale ritenuta non conforme rispetto al dettato costituzionale.
Infine, rilevava che la stessa ha subito un danno a seguito dell'emissione del provvedimento di sospensione, dato che ella non si è vista corrispondere lo stipendio, dalla notificazione del provvedimento ed ha altresì perso ogni altro trattamento, anche a titolo previdenziale, previsto per legge sino alla data del suo rientro ovvero il 1° aprile 2022, così come provato dalle buste paga allegate.
Si costituiva Il , il quale contestava integralmente tutto quanto dedotto ed eccepito Controparte_1 da parte avversaria, nel ricorso introduttivo, in quanto infondato e ne chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente.
***
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La ricorrente, dirigente scolastico in un istituto presente nell'ambito territoriale della provincia di Pt_1
(nella specie l'Istituto Comprensivo di Coreglia), ha adito il Tribunale di Lucca settore Lavoro a fronte della sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta nei suoi confronti dal , Controparte_1 sospensione motivata sulla base dell'ex art. 4 comma 7 D.L. n. 172-2021.
La docente lamenta illegittimità del provvedimento di sospensione, in quanto discriminatorio operando di fatto una disparità di trattamento ai danni dei dipendenti pubblici del settore scolastico rispetto agli altri lavoratori pubblici e privati. Evidenzia, inoltre, come tale provvedimento sia in contrasto con la ratio della norma che è quella di evitare la diffusione del contagio da COVID 19, tanto più che la ricorrente ricopre il ruolo di dirigente scolastico, pertanto, risulta oltremodo irragionevole la scelta del datore di lavoro di sospendere la lavoratrice, dato che la ricorrente avrebbe potuto proseguire il proprio lavoro evitando qualsiasi contatto mediante forme di lavoro da remoto, autorizzando il c.d. smart working.
Il resistente, regolarmente costituito, sottolinea che non vi sia alcuna contrarietà ai principi CP_1 costituzionali con riferimento ai provvedimenti di sospensione, dato che l'art. 32 della Costituzione pone a tutela della salute, sia perché il possesso e l'esibizione del green pass in ambiente lavorativo scolastico è stato previsto in un contesto di emergenza sanitaria legislativamente in atto all'epoca dei fatti e per la quale la medesima costituzione pone in capo all'organo esecutivo, il potere in casi straordinari e di urgenza di emanare provvedimenti provvisori aventi forza di legge, sia perché nel caso di specie non viene a porsi all'attenzione alcun obbligo vaccinale, ma soltanto l'adozione di misure atte a proteggere l'incolumità delle
2 persone e della comunità in cui vivono con l'adozione di strumenti atti allo scopo. Il ritiene, in CP_1 ogni caso, che la normativa applicata e censurata da controparte non si ponga in contrasto con i parametri normativi di natura internazionale e costituzionale.
La questione è oramai superata dalle recenti pronunce (sentenze n.14 e 15) della Corte costituzionale 2023 in merito alla vicenda in oggetto.
Nelle sentenze della Consulta sono stati enunciati i seguenti principi:
- la scelta di imporre specifici obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS CoV-2 assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili (anche sulla sicurezza dei vaccini, per come forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali), posto che l'articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l'interesse della collettività;
- il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all'indennizzo, dovendosi ritenere leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile;
- quanto al fatto che fosse imposto il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha rilevato – anche in riferimento ai diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e
3 della CDFUE - che “l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”, mentre “qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”;
- la normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività e il sacrificio imposto ai lavoratori non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, essendo costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini;
- la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ha determinato la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio, sicché è stata ritenuta non contraria ai principi di eguaglianza e
3 di ragionevolezza anche la iniziale scelta legislativa di non prevedere un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse.
Alla luce del contenuto delle pronunce della Corte, risultano, quindi, superati tutti i profili di illegittimità sollevati dalla ricorrente. Ne consegue che- esclusa la dedotta mora credendi del datore di lavoro- la pacifica assenza di prestazione lavorativa vale a giustificare la mancata retribuzione.
Per quanto concerne, invece, l'incidenza della sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione, essa trova la sua giustificazione nel contemperamento tra l'interesse della collettività alla tutela della salute pubblica e il circoscritto lasso temporale della sospensione.
Stessa cosa per quanto concerne la domanda inerente al risarcimento dei danni, asseritamente patiti durante il periodo di sospensione dal lavoro. La pretesa è infondata in quanto la stessa manca degli elementi costituitivi dell'illecito aquiliano, nonché delle allegazioni a supporto dello stesso. Quanto alla richiesta di differenze retributive per il maggior numero di ore lavorate, la ricorrente non ha fornito la prova, su di lei gravante, circa la pretesa avanzata ed in ogni caso il maggior numero di ore rivendicate anche se provate si innestano in quadro emergenziale, per cui la lavoratrice ha dovuto effettuare mansioni inferiori rispetto a quelle abitualmente svolte, in ossequio alla normativa emergenziale la quale non le permetteva, per l'epidemia in atto, di avere contatti con il pubblico.
Riguardo, poi, all'assegno alimentare non generando la suddetta violazione della normativa anti-covid una sanzione di natura disciplinare -così come esplicitato nel D.L n. 44/2021 - durante il periodo di sospensione non deve essere corrisposto alcun tipo di compenso o emolumento. Sul punto giova richiamare il contenuto delle sentenze della Corte costituzionale, sopra citate, all'interno delle quali sono state respinte, in quanto infondate, le pretese circa le spettanze di qualsiasi natura rivendicate durante il periodo di sospensione.
Le spese possono compensarsi stante la novità del caso in esame nonché tenuto conto della peculiarità della questione giuridica affrontata, la quale è stata per buona parte risolta dalla Consulta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso
- compensa le spese di lite
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
4 Lucca, 10 marzo 2025
Il Giudice dott. Parte_1
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
MAGISTRATURA LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 939/2022
All'udienza del 10/03/2025 ore 09.15 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, , compare per parte ricorrente l'Avv. Parte_1
CORDONI ANNA . Per parte resistente nessuno è presente
Il procuratore della parte dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza ed esprime il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invita alla discussione. L'avv. Cordoni discute riportandosi agli atti e dichiara di rinunciare a esser presente alla lettura della sentenza Il procuratore della parte dichiara che l'udienza, alla quale ha partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Parte_1
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Lucca
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente Parte_1
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 939/2022 promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti Emanuele Fusi e Anna Cordoni Parte_2 ricorrente contro
(già ) in persona del pro Controparte_1 Controparte_1 CP_2 tempore con il patrocinio dall'Avvocato dello Stato Donatella Briganti resistente
OGGETTO: illegittimità della sospensione COVID e restituzione degli emolumenti non corrisposti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16 novembre 2022 l'odierna ricorrente agiva contro il per rivendicare CP_1 pretese creditorie nei confronti dello stesso e per tale ragione adiva il Tribunale di Lucca in funzione del
Giudice del Lavoro affinché voglia:
“-dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 23 dicembre 2021 con il quale si è prevista la sospensione della ricorrente dal diritto al lavoro per mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, per tutto il tempo in cui esso ha avuto effetti (1 aprile 2022);
-per i motivi tutti di cui in ricorso- revocando, con effetto retroattivo a far data dal 23/12/2021, l'efficacia dello stesso;
- in subordine, accertare l'inefficacia dei provvedimenti tutti impugnati e con conseguente loro disapplicazione;
in ogni caso, conseguentemente, - condannare parte convenuta alla corresponsione dei trattamenti stipendiali, retributivi, compensi ed emolumenti e quant'altro di legge non erogati in virtù del provvedimento illegittimamente emesso sino alla data della cessazione del provvedimento di sospensione per effetto di legge, o, comunque, in denegata ipotesi, a corrispondere alla ricorrente una somma pari all'importo dell'assegno alimentare per l'intero periodo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
1 In particolare, la ricorrente rappresentava quanto di seguito esposto:
Di essere stata sospesa con il provvedimento emesso in data 23 dicembre 2021 per violazione dell'obbligo vaccinale ai sensi del D.L n. 172/2021.
Evidenziava, altresì, la contrarietà delle disposizioni emergenziali rispetto ai principi di uguaglianza fissati nella magna carta costituzionale e nei Trattati sovranazionali nonché di altre disposizioni sovranazionali e di diritto internazionale e chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e/o la disapplicazione della normativa emergenziale ritenuta non conforme rispetto al dettato costituzionale.
Infine, rilevava che la stessa ha subito un danno a seguito dell'emissione del provvedimento di sospensione, dato che ella non si è vista corrispondere lo stipendio, dalla notificazione del provvedimento ed ha altresì perso ogni altro trattamento, anche a titolo previdenziale, previsto per legge sino alla data del suo rientro ovvero il 1° aprile 2022, così come provato dalle buste paga allegate.
Si costituiva Il , il quale contestava integralmente tutto quanto dedotto ed eccepito Controparte_1 da parte avversaria, nel ricorso introduttivo, in quanto infondato e ne chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente.
***
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La ricorrente, dirigente scolastico in un istituto presente nell'ambito territoriale della provincia di Pt_1
(nella specie l'Istituto Comprensivo di Coreglia), ha adito il Tribunale di Lucca settore Lavoro a fronte della sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta nei suoi confronti dal , Controparte_1 sospensione motivata sulla base dell'ex art. 4 comma 7 D.L. n. 172-2021.
La docente lamenta illegittimità del provvedimento di sospensione, in quanto discriminatorio operando di fatto una disparità di trattamento ai danni dei dipendenti pubblici del settore scolastico rispetto agli altri lavoratori pubblici e privati. Evidenzia, inoltre, come tale provvedimento sia in contrasto con la ratio della norma che è quella di evitare la diffusione del contagio da COVID 19, tanto più che la ricorrente ricopre il ruolo di dirigente scolastico, pertanto, risulta oltremodo irragionevole la scelta del datore di lavoro di sospendere la lavoratrice, dato che la ricorrente avrebbe potuto proseguire il proprio lavoro evitando qualsiasi contatto mediante forme di lavoro da remoto, autorizzando il c.d. smart working.
Il resistente, regolarmente costituito, sottolinea che non vi sia alcuna contrarietà ai principi CP_1 costituzionali con riferimento ai provvedimenti di sospensione, dato che l'art. 32 della Costituzione pone a tutela della salute, sia perché il possesso e l'esibizione del green pass in ambiente lavorativo scolastico è stato previsto in un contesto di emergenza sanitaria legislativamente in atto all'epoca dei fatti e per la quale la medesima costituzione pone in capo all'organo esecutivo, il potere in casi straordinari e di urgenza di emanare provvedimenti provvisori aventi forza di legge, sia perché nel caso di specie non viene a porsi all'attenzione alcun obbligo vaccinale, ma soltanto l'adozione di misure atte a proteggere l'incolumità delle
2 persone e della comunità in cui vivono con l'adozione di strumenti atti allo scopo. Il ritiene, in CP_1 ogni caso, che la normativa applicata e censurata da controparte non si ponga in contrasto con i parametri normativi di natura internazionale e costituzionale.
La questione è oramai superata dalle recenti pronunce (sentenze n.14 e 15) della Corte costituzionale 2023 in merito alla vicenda in oggetto.
Nelle sentenze della Consulta sono stati enunciati i seguenti principi:
- la scelta di imporre specifici obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS CoV-2 assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili (anche sulla sicurezza dei vaccini, per come forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali), posto che l'articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l'interesse della collettività;
- il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all'indennizzo, dovendosi ritenere leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile;
- quanto al fatto che fosse imposto il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha rilevato – anche in riferimento ai diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e
3 della CDFUE - che “l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”, mentre “qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”;
- la normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività e il sacrificio imposto ai lavoratori non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, essendo costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini;
- la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ha determinato la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio, sicché è stata ritenuta non contraria ai principi di eguaglianza e
3 di ragionevolezza anche la iniziale scelta legislativa di non prevedere un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse.
Alla luce del contenuto delle pronunce della Corte, risultano, quindi, superati tutti i profili di illegittimità sollevati dalla ricorrente. Ne consegue che- esclusa la dedotta mora credendi del datore di lavoro- la pacifica assenza di prestazione lavorativa vale a giustificare la mancata retribuzione.
Per quanto concerne, invece, l'incidenza della sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione, essa trova la sua giustificazione nel contemperamento tra l'interesse della collettività alla tutela della salute pubblica e il circoscritto lasso temporale della sospensione.
Stessa cosa per quanto concerne la domanda inerente al risarcimento dei danni, asseritamente patiti durante il periodo di sospensione dal lavoro. La pretesa è infondata in quanto la stessa manca degli elementi costituitivi dell'illecito aquiliano, nonché delle allegazioni a supporto dello stesso. Quanto alla richiesta di differenze retributive per il maggior numero di ore lavorate, la ricorrente non ha fornito la prova, su di lei gravante, circa la pretesa avanzata ed in ogni caso il maggior numero di ore rivendicate anche se provate si innestano in quadro emergenziale, per cui la lavoratrice ha dovuto effettuare mansioni inferiori rispetto a quelle abitualmente svolte, in ossequio alla normativa emergenziale la quale non le permetteva, per l'epidemia in atto, di avere contatti con il pubblico.
Riguardo, poi, all'assegno alimentare non generando la suddetta violazione della normativa anti-covid una sanzione di natura disciplinare -così come esplicitato nel D.L n. 44/2021 - durante il periodo di sospensione non deve essere corrisposto alcun tipo di compenso o emolumento. Sul punto giova richiamare il contenuto delle sentenze della Corte costituzionale, sopra citate, all'interno delle quali sono state respinte, in quanto infondate, le pretese circa le spettanze di qualsiasi natura rivendicate durante il periodo di sospensione.
Le spese possono compensarsi stante la novità del caso in esame nonché tenuto conto della peculiarità della questione giuridica affrontata, la quale è stata per buona parte risolta dalla Consulta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso
- compensa le spese di lite
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
4 Lucca, 10 marzo 2025
Il Giudice dott. Parte_1
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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