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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 6942/2021 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di contratti bancari.
TRA
(C.F. P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado,
domiciliata come in atti;
APPE
LLAN
TE
CONTRO (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Nunziata, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in giudizio di primo grado, domiciliato come in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.01.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È infondato e va rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di pace di Nola n. 3328/2021, depositata in data 29.09.2021, con cui è stata accolta la domanda proposta in primo grado dal sig. CP_1
con conseguente condanna di al rimborso
[...] Parte_1
della somma di euro 1.917,94, oltre interessi al tasso legale dalla domanda, nonché al pagamento delle spese del giudizio, in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 729874.
L'appellante censurava la sentenza resa in primo grado, in quanto il
Giudice di pace di Nola avrebbe ritenuto applicabile erroneamente la sentenza c.d. “ al contratto per cui è causa. Secondo quanto CP_2 dedotto dall'appellante, inoltre, la sentenza di primo grado sarebbe errata anche nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, sarebbero rimborsabili, per la parte non maturata, tutte le commissioni bancarie, di intermediazione e assicurative.
Con il terzo motivo di appello, veniva censurata l'omessa statuizione del
Giudice di pace in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla in primo grado. Pt_1
Con il quarto motivo di appello, veniva contestato l'utilizzo del criterio
pro-rata temporis, perché il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto di quanto eccepito al fine di evidenziare l'erroneità dei criteri di calcolo utilizzati dall'attore in primo grado.
Parte appellante, inoltre, sosteneva l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 35 del Codice del consumo, in quanto le clausole contenute nel contratto per cui è causa sarebbero estremamente chiare e riproponeva l'eccezione di intervenuta prescrizione di tutte le domande avversarie, sollevata in primo grado.
Infine, parte appellante chiedeva la restituzione delle somme versate alla controparte in adempimento della sentenza impugnata del Giudice di pace di Nola. Il sig. , costituitosi in giudizio, contestava l'avversa Controparte_1
impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di pace ha ritenuto applicabile la sentenza c.d. “IT” al contratto per cui è causa.
Tali censure non colgono nel segno e devono essere considerate infondate.
In punto di diritto, vanno effettuate le opportune precisazioni preliminari, alla luce dell'interpretazione fornita dalla più recente giurisprudenza.
Secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 125 - sexies del T.U.B.: “Il
consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in
misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Tale disposizione è stata introdotta nell'ordinamento in applicazione dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE, a opera dell'art. 1 del d.lgs. n. 141/2010 di recepimento della menzionata direttiva. La Corte di giustizia europea, con la nota sentenza c.d. “IT” (Corte
di giustizia europea, sentenza 11.09.2019, nella causa C-383/18) ha stabilito che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere
interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del
consumatore”.
In pratica, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea, in ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, sia con riguardo ai costi che dipendono dalla durata del finanziamento (i c.d. costi recurring), sia con riguardo a quelli che siano indipendenti dalla tale durata
(i c.d. costi up-front).
A seguito della interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea, si
è aperto un dibattito in ordine agli effetti di tale pronuncia in riferimento all'ordinamento nazionale, anche perché con l'adozione delle disposizioni di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari –
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, emanate da Banca d'Italia
nel 2019, era stata prevista la rimborsabilità pro quota dei soli costi recurring, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, con esclusione dei costi up front.
Con l'art. 11-octies della legge 23.07.2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25.05.2021, n. 73, è stato riformulato l'art. 125-sexies
T.U.B., e si è inoltre provveduto a disciplinare le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge, in quanto è stato statuito che: “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti
sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Tale innovazione normativa, secondo parte della giurisprudenza, è apparsa in contrasto con le coordinate tracciate con la sentenza c.d.
“IT”, in quanto preclude un'interpretazione conforme alle coordinate delineate dalla Corte di giustizia europea.
Parte della giurisprudenza sosteneva, invero, che sulla base delle norme secondarie emanate dalla Banca d'Italia, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, sarebbe possibile il rimborso dei soli costi recurring, con esclusione dei costi up front.
In virtù di tale impostazione, dunque, in ipotesi di contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge 23.07.2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25.05.2021, n. 73, sarebbe stato possibile rimborsare al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, i soli costi recurring, con esclusione dei costi up front.
Per i contratti conclusi dopo la data sopra indicata, invece, sarebbe stata possibile un'interpretazione conforme al dictum della Corte di giustizia europea, con la possibilità di rimborsare “tutti” i costi relativi al finanziamento e non solo quelli c.d. recurring.
Appare evidente come tale impostazione rischiava di porsi in frizione con il sistema, in quanto il nostro ordinamento, ai sensi degli artt. 11 e
117 Cost., deve conformarsi ai principi delineati in sede sovranazionale.
In tal senso, la giurisprudenza ha sottolineato, in diverse occasioni, come una delimitazione dell'efficacia delle interpretazioni fornite dalla Corte di giustizia europea, risulti frutto di un'operazione indebita, salvo nell'ipotesi in cui tali limiti temporali vengano posti dalla stessa Corte.
Ebbene, nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale del 22.12.2022, n. 263, con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021, nella parte in cui è diretto a limitare, per il solo futuro, un'interpretazione conforme al diritto europeo delle norme nazionali.
Secondo la Consulta: “Fra gli indici ermeneutici che evidenziano l'intento del
legislatore e il senso della disposizione censurata, quello maggiormente rivelatore è costituito dalla scelta di associare, alla disciplina antecedente sui
rimborsi anticipati, che continua a operare per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge, il richiamo alle norme secondarie vigenti alla data di
sottoscrizione dei contratti, richiamo che non è, invece, previsto in relazione alla nuova formulazione della disposizione, la quale ha inteso rendere esplicita la
conformità alla sentenza IT”.
Per la Corte costituzionale, “In sostanza, le norme secondarie della Banca
d'Italia richiamate dall'art. 11-octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi recurring, e
valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, volti a segnalare i soli costi rimborsabili. E questo, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di
giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione
sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri”.
Secondo la Consulta, dunque, il richiamo alle norme secondarie da parte del legislatore costituiva un limite invalicabile a una lettura dell'ordinamento interno conforme ai principi tracciati con la sentenza c.d. “IT”, la cui lettura interpretativa deve valere anche per i contratti stipulati in precedenza al 2019, pena la violazione degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione.
Inoltre, non ha alcun valore il richiamo ai principi di trasparenza, nell'ipotesi in cui al consumatore sia comunque negato il rimborso dei costi up front, poiché la tutela prospettata in sede europea è fondata sull'esigenza di garantire al consumatore una riduzione di “tutti” i costi del credito.
A nulla vale, in tal senso, il richiamo contenuto nelle condizioni contrattuali alla chiara e trasparente suddivisione dei costi in recurring e up front, in quanto la tutela riservata al consumatore attiene, nello stesso modo, a entrambe le voci di costo.
Secondo la Corte costituzionale, in tal senso: “Si deve allora concludere che,
prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza
IT, sostenuta dall' e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem
e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia. Quest'ultima, se riconosce quali limiti all'adeguamento in via ermeneutica al diritto
dell'Unione europea, oltre all'interpretazione contra legem, il rispetto dei principi generali del diritto (di recente, sentenze 18 gennaio 2022, in causa C-261/20,
Thelen, punto 28, e 7 agosto 2018, in causa C-122/17, Smith, punto Per_1
40, e sentenze ivi richiamate), in pari tempo, chiarisce che il giudice nazionale non
può sottrarsi al citato obbligo di interpretazione conforme «per il solo fatto di aver costantemente interpretato [una] disposizione in un senso che è incompatibile»
con il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia»
(sentenza 19 aprile 2016, in causa C-441/14, Dansk Industri, punto 34)”.
La Corte ha dunque dichiarato l'illegittimità della norma sopra indicata
“limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1,
t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della
legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza IT”.
In forza dell'art. 125-sexies del T.U.B. e dell'interpretazione fornita dalla sentenza “IT”, dunque, l'art. 125- sexies va letto nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento, include tutti i costi posti a suo carico ovvero sia i costi c.d. costi recurring, sia i c.d. costi up- front e, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, i principi della sentenza “IT”, vanno applicati anche al contratto di finanziamento per cui è causa, sottoscritto in data 18 maggio 2015 ed estinto con decorrenza 31 agosto 2020, per le motivazioni ampiamente esposte.
Inoltre, va evidenziato che, da ultimo, la Corte di cassazione è
intervenuta nuovamente a chiarire che: “In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza IT all'art. 16, paragrafo 1, della
direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene ad un'interpretazione
orientata ad una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a
favore dei creditori. Secondo il giudice delle leggi, "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del
costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di
"equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e
aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi” (Cass. civ., sez. I, ordinanza 28.05.2024, n.14836).
Per gli stessi motivi va rigettato, in quanto infondato, il secondo motivo di appello, in quanto la distinzione tra spese recurring e spese up front non ha più ragion d'essere, nei termini tracciati dalla sentenza “IT”, come sopra specificato.
Deve essere considerata ininfluente, dunque, la chiarezza con cui nel contratto sono indicate le commissioni e le spese oggetto di rimborso e quelle che non possono essere rimborsate.
L' appellante asserisce, invero, che nel contratto di finanziamento sarebbero indicati nello specifico i costi up front (non rimborsabili) e i costi recurring (rimborsabili) e che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto di tale distinzione.
L'appellante sostiene, inoltre, che l'informativa contenuta nel contratto per cui è causa sarebbe completa, proprio perché sarebbero specificati, tra l'altro, nel dettaglio, i costi recurring e i costi up front.
Tali doglianze non colgono nel segno, sulla base di quanto ampiamente esposto in precedenza.
La valutazione della correttezza del contegno informativo assunto dalla banca appellante è dunque ininfluente, ai fini della decisione in ordine al rimborso dei costi a favore del consumatore, rimborso che va in ogni caso confermato, nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure.
Il corretto assolvimento dell'onere informativo poteva assumere rilievo, invero, laddove, prima delle modifiche intervenute, a fronte della distinzione fra costi up-front, non ripetibili, e costi recurring, suscettibili di riduzione, erano emerse condotte abusive nella qualificazione e nella imputazione dei costi.
In considerazione delle stesse, l'ABF aveva previsto che, in ipotesi di condotte poco trasparenti, in sede di predisposizione delle condizioni contrattuali, si sarebbero dovuti ritenere rimborsabili tutti i costi.
La Banca d'Italia era poi intervenuta con il provvedimento del 9 febbraio
2011, recante «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari –
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori» con cui era stato stabilito, tra l'altro, che le procedure interne dell'intermediario devono quantificare “in maniera chiara, dettagliata
e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione
anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”.
Successivamente, tuttavia, la Corte di giustizia ha stabilito che: “limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati
alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di
credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (sentenza c.d. “IT”,
punto 32). Infine, è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, a completare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia.
Ecco perché le argomentazioni dell'appellante devono essere considerate inconferenti, quanto all'assolvimento dell'obbligo informativo e alla chiarezza delle clausole contenute nel contratto.
Tale valutazione avrebbe avuto rilievo, in sede di rimborso, solo in applicazione della distinzione tra i costi recurring e i costi up front.
L'appellante sostiene, poi, che il Giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato in ordine al dedotto difetto di legittimazione passiva sollevato da la quale avrebbe prodotto in primo grado il Parte_1
contratto stipulato tra l'intermediario e il sig. Controparte_4
, nonché la fattura resa dalla Controparte_1 Controparte_4
per l'intervenuta mediazione della posizione facente capo Parte_1
alla parte appellata, nonché il bonifico predisposto da Parte_1
(cfr. docc. 32 e 33, fascicolo di primo grado della banca).
Sul punto, va evidenziato che i costi relativi all'attività di mediazione sono stati trattenuti dal capitale corrisposto, insieme alle altre commissioni, e direttamente incamerati dalla Per questo motivo, è Pt_1
la banca a dover restituire tali costi. Dunque, il Giudice di prime cure ha correttamente dedotto la legittimazione passiva di dal contratto di finanziamento Parte_1
e dal conteggio di estinzione anticipata del finanziamento stesso ove risulta chiaramente che tali cifre sono state trattenute da Parte_1
(cfr. doc. fascicolo di primo grado).
Inoltre, si conviene con quanto statuito in giurisprudenza, in merito al fatto che la circostanza che la banca abbia ritenuto di rivolgersi a un terzo intermediario, “non può comportare un danno per il consumatore, così come non può valere ad escludere l'onere di restituzione di tali somme in capo all'istituto
bancario la circostanza che la somma addebitata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto” (Tribunale di Nola, I sez. civile, 07.01.2025
nella causa iscritta al n. R.G. 2688/2023).
A ciò si aggiunga che, secondo l'appellante, si tratterebbe di costi up front
e, quindi, non rimborsabili, in caso di estinzione anticipata del finanziamento ma anche tale censura è priva di fondamento per tutte le ragioni già ampiamente esposte in precedenza.
Quanto alla censura sollevata da parte appellante in ordine all'utilizzo del criterio pro-rata temporis, ai fini del calcolo del quantum debeatur, il Giudice di prime cure ha effettuato riferimento a tale criterio, cui è fatto ampio ricorso in giurisprudenza onde sottolineare che lo stesso “risulta più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate nel
considerando 39 della Direttiva 23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore
nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza IT (Tribunale di Torino,
13.02.2023, cfr. Corte d'Appello di Torino pronunciata nella causa r.g.
336/2021 del 9.2.2023).
Il Giudice di pace di Nola, ritenendo applicabile al caso di specie il criterio pro-rata temporis, ha fornito un'interpretazione in linea con le coordinate tracciate in sede sovranazionale, ove si pensi che un diverso criterio di calcolo, per il consumatore, potrebbe risultare meno intuitivo,
tale da non consentire allo stesso di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata
(cfr. Tribunale di Torino, 13.02.2023).
Quanto all'applicabilità dell'art. 35 del Codice del consumo al caso di specie, la stessa deve essere considerata implicitamente riconosciuta, ma priva di rilievo, in riferimento al caso di specie, in quanto, sulla base delle argomentazioni sopra esposte in merito all'evoluzione della disciplina in tema di tutela del consumatore, la chiarezza informativa relativa alle condizioni generali di contratto non esime la banca dal dovere di riduzione di tutti i costi, in sede di estinzione anticipata del finanziamento.
Parte appellante ripropone, inoltre, l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado in ordine a tutte le domande proposte dall'appellato.
Tale eccezione è priva di pregio, in quanto del tutto generica e sfornita di qualsivoglia riferimento temporale e testuale, per tale motivo la stessa si sostanzia in una mera formula di stile e va certamente rigettata.
Per tutti questi motivi, nulla deve essere restituito all'appellante.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della necessità di integrare la parte motiva della sentenza di primo grado e in virtù del mutato quadro normativo all'esito della declaratoria di incostituzionalità della disciplina di riferimento nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 6942/2021, così provvede:
- rigetta l'appello; - compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, lì 09.04.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 6942/2021 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di contratti bancari.
TRA
(C.F. P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado,
domiciliata come in atti;
APPE
LLAN
TE
CONTRO (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Nunziata, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in giudizio di primo grado, domiciliato come in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.01.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È infondato e va rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di pace di Nola n. 3328/2021, depositata in data 29.09.2021, con cui è stata accolta la domanda proposta in primo grado dal sig. CP_1
con conseguente condanna di al rimborso
[...] Parte_1
della somma di euro 1.917,94, oltre interessi al tasso legale dalla domanda, nonché al pagamento delle spese del giudizio, in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 729874.
L'appellante censurava la sentenza resa in primo grado, in quanto il
Giudice di pace di Nola avrebbe ritenuto applicabile erroneamente la sentenza c.d. “ al contratto per cui è causa. Secondo quanto CP_2 dedotto dall'appellante, inoltre, la sentenza di primo grado sarebbe errata anche nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, sarebbero rimborsabili, per la parte non maturata, tutte le commissioni bancarie, di intermediazione e assicurative.
Con il terzo motivo di appello, veniva censurata l'omessa statuizione del
Giudice di pace in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla in primo grado. Pt_1
Con il quarto motivo di appello, veniva contestato l'utilizzo del criterio
pro-rata temporis, perché il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto di quanto eccepito al fine di evidenziare l'erroneità dei criteri di calcolo utilizzati dall'attore in primo grado.
Parte appellante, inoltre, sosteneva l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 35 del Codice del consumo, in quanto le clausole contenute nel contratto per cui è causa sarebbero estremamente chiare e riproponeva l'eccezione di intervenuta prescrizione di tutte le domande avversarie, sollevata in primo grado.
Infine, parte appellante chiedeva la restituzione delle somme versate alla controparte in adempimento della sentenza impugnata del Giudice di pace di Nola. Il sig. , costituitosi in giudizio, contestava l'avversa Controparte_1
impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di pace ha ritenuto applicabile la sentenza c.d. “IT” al contratto per cui è causa.
Tali censure non colgono nel segno e devono essere considerate infondate.
In punto di diritto, vanno effettuate le opportune precisazioni preliminari, alla luce dell'interpretazione fornita dalla più recente giurisprudenza.
Secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 125 - sexies del T.U.B.: “Il
consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in
misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Tale disposizione è stata introdotta nell'ordinamento in applicazione dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE, a opera dell'art. 1 del d.lgs. n. 141/2010 di recepimento della menzionata direttiva. La Corte di giustizia europea, con la nota sentenza c.d. “IT” (Corte
di giustizia europea, sentenza 11.09.2019, nella causa C-383/18) ha stabilito che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere
interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del
consumatore”.
In pratica, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea, in ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, sia con riguardo ai costi che dipendono dalla durata del finanziamento (i c.d. costi recurring), sia con riguardo a quelli che siano indipendenti dalla tale durata
(i c.d. costi up-front).
A seguito della interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea, si
è aperto un dibattito in ordine agli effetti di tale pronuncia in riferimento all'ordinamento nazionale, anche perché con l'adozione delle disposizioni di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari –
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, emanate da Banca d'Italia
nel 2019, era stata prevista la rimborsabilità pro quota dei soli costi recurring, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, con esclusione dei costi up front.
Con l'art. 11-octies della legge 23.07.2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25.05.2021, n. 73, è stato riformulato l'art. 125-sexies
T.U.B., e si è inoltre provveduto a disciplinare le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge, in quanto è stato statuito che: “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti
sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Tale innovazione normativa, secondo parte della giurisprudenza, è apparsa in contrasto con le coordinate tracciate con la sentenza c.d.
“IT”, in quanto preclude un'interpretazione conforme alle coordinate delineate dalla Corte di giustizia europea.
Parte della giurisprudenza sosteneva, invero, che sulla base delle norme secondarie emanate dalla Banca d'Italia, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, sarebbe possibile il rimborso dei soli costi recurring, con esclusione dei costi up front.
In virtù di tale impostazione, dunque, in ipotesi di contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge 23.07.2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25.05.2021, n. 73, sarebbe stato possibile rimborsare al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, i soli costi recurring, con esclusione dei costi up front.
Per i contratti conclusi dopo la data sopra indicata, invece, sarebbe stata possibile un'interpretazione conforme al dictum della Corte di giustizia europea, con la possibilità di rimborsare “tutti” i costi relativi al finanziamento e non solo quelli c.d. recurring.
Appare evidente come tale impostazione rischiava di porsi in frizione con il sistema, in quanto il nostro ordinamento, ai sensi degli artt. 11 e
117 Cost., deve conformarsi ai principi delineati in sede sovranazionale.
In tal senso, la giurisprudenza ha sottolineato, in diverse occasioni, come una delimitazione dell'efficacia delle interpretazioni fornite dalla Corte di giustizia europea, risulti frutto di un'operazione indebita, salvo nell'ipotesi in cui tali limiti temporali vengano posti dalla stessa Corte.
Ebbene, nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale del 22.12.2022, n. 263, con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021, nella parte in cui è diretto a limitare, per il solo futuro, un'interpretazione conforme al diritto europeo delle norme nazionali.
Secondo la Consulta: “Fra gli indici ermeneutici che evidenziano l'intento del
legislatore e il senso della disposizione censurata, quello maggiormente rivelatore è costituito dalla scelta di associare, alla disciplina antecedente sui
rimborsi anticipati, che continua a operare per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge, il richiamo alle norme secondarie vigenti alla data di
sottoscrizione dei contratti, richiamo che non è, invece, previsto in relazione alla nuova formulazione della disposizione, la quale ha inteso rendere esplicita la
conformità alla sentenza IT”.
Per la Corte costituzionale, “In sostanza, le norme secondarie della Banca
d'Italia richiamate dall'art. 11-octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi recurring, e
valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, volti a segnalare i soli costi rimborsabili. E questo, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di
giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione
sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri”.
Secondo la Consulta, dunque, il richiamo alle norme secondarie da parte del legislatore costituiva un limite invalicabile a una lettura dell'ordinamento interno conforme ai principi tracciati con la sentenza c.d. “IT”, la cui lettura interpretativa deve valere anche per i contratti stipulati in precedenza al 2019, pena la violazione degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione.
Inoltre, non ha alcun valore il richiamo ai principi di trasparenza, nell'ipotesi in cui al consumatore sia comunque negato il rimborso dei costi up front, poiché la tutela prospettata in sede europea è fondata sull'esigenza di garantire al consumatore una riduzione di “tutti” i costi del credito.
A nulla vale, in tal senso, il richiamo contenuto nelle condizioni contrattuali alla chiara e trasparente suddivisione dei costi in recurring e up front, in quanto la tutela riservata al consumatore attiene, nello stesso modo, a entrambe le voci di costo.
Secondo la Corte costituzionale, in tal senso: “Si deve allora concludere che,
prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza
IT, sostenuta dall' e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem
e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia. Quest'ultima, se riconosce quali limiti all'adeguamento in via ermeneutica al diritto
dell'Unione europea, oltre all'interpretazione contra legem, il rispetto dei principi generali del diritto (di recente, sentenze 18 gennaio 2022, in causa C-261/20,
Thelen, punto 28, e 7 agosto 2018, in causa C-122/17, Smith, punto Per_1
40, e sentenze ivi richiamate), in pari tempo, chiarisce che il giudice nazionale non
può sottrarsi al citato obbligo di interpretazione conforme «per il solo fatto di aver costantemente interpretato [una] disposizione in un senso che è incompatibile»
con il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia»
(sentenza 19 aprile 2016, in causa C-441/14, Dansk Industri, punto 34)”.
La Corte ha dunque dichiarato l'illegittimità della norma sopra indicata
“limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1,
t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della
legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza IT”.
In forza dell'art. 125-sexies del T.U.B. e dell'interpretazione fornita dalla sentenza “IT”, dunque, l'art. 125- sexies va letto nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento, include tutti i costi posti a suo carico ovvero sia i costi c.d. costi recurring, sia i c.d. costi up- front e, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, i principi della sentenza “IT”, vanno applicati anche al contratto di finanziamento per cui è causa, sottoscritto in data 18 maggio 2015 ed estinto con decorrenza 31 agosto 2020, per le motivazioni ampiamente esposte.
Inoltre, va evidenziato che, da ultimo, la Corte di cassazione è
intervenuta nuovamente a chiarire che: “In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza IT all'art. 16, paragrafo 1, della
direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene ad un'interpretazione
orientata ad una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a
favore dei creditori. Secondo il giudice delle leggi, "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del
costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di
"equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e
aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi” (Cass. civ., sez. I, ordinanza 28.05.2024, n.14836).
Per gli stessi motivi va rigettato, in quanto infondato, il secondo motivo di appello, in quanto la distinzione tra spese recurring e spese up front non ha più ragion d'essere, nei termini tracciati dalla sentenza “IT”, come sopra specificato.
Deve essere considerata ininfluente, dunque, la chiarezza con cui nel contratto sono indicate le commissioni e le spese oggetto di rimborso e quelle che non possono essere rimborsate.
L' appellante asserisce, invero, che nel contratto di finanziamento sarebbero indicati nello specifico i costi up front (non rimborsabili) e i costi recurring (rimborsabili) e che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto di tale distinzione.
L'appellante sostiene, inoltre, che l'informativa contenuta nel contratto per cui è causa sarebbe completa, proprio perché sarebbero specificati, tra l'altro, nel dettaglio, i costi recurring e i costi up front.
Tali doglianze non colgono nel segno, sulla base di quanto ampiamente esposto in precedenza.
La valutazione della correttezza del contegno informativo assunto dalla banca appellante è dunque ininfluente, ai fini della decisione in ordine al rimborso dei costi a favore del consumatore, rimborso che va in ogni caso confermato, nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure.
Il corretto assolvimento dell'onere informativo poteva assumere rilievo, invero, laddove, prima delle modifiche intervenute, a fronte della distinzione fra costi up-front, non ripetibili, e costi recurring, suscettibili di riduzione, erano emerse condotte abusive nella qualificazione e nella imputazione dei costi.
In considerazione delle stesse, l'ABF aveva previsto che, in ipotesi di condotte poco trasparenti, in sede di predisposizione delle condizioni contrattuali, si sarebbero dovuti ritenere rimborsabili tutti i costi.
La Banca d'Italia era poi intervenuta con il provvedimento del 9 febbraio
2011, recante «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari –
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori» con cui era stato stabilito, tra l'altro, che le procedure interne dell'intermediario devono quantificare “in maniera chiara, dettagliata
e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione
anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”.
Successivamente, tuttavia, la Corte di giustizia ha stabilito che: “limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati
alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di
credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (sentenza c.d. “IT”,
punto 32). Infine, è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, a completare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia.
Ecco perché le argomentazioni dell'appellante devono essere considerate inconferenti, quanto all'assolvimento dell'obbligo informativo e alla chiarezza delle clausole contenute nel contratto.
Tale valutazione avrebbe avuto rilievo, in sede di rimborso, solo in applicazione della distinzione tra i costi recurring e i costi up front.
L'appellante sostiene, poi, che il Giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato in ordine al dedotto difetto di legittimazione passiva sollevato da la quale avrebbe prodotto in primo grado il Parte_1
contratto stipulato tra l'intermediario e il sig. Controparte_4
, nonché la fattura resa dalla Controparte_1 Controparte_4
per l'intervenuta mediazione della posizione facente capo Parte_1
alla parte appellata, nonché il bonifico predisposto da Parte_1
(cfr. docc. 32 e 33, fascicolo di primo grado della banca).
Sul punto, va evidenziato che i costi relativi all'attività di mediazione sono stati trattenuti dal capitale corrisposto, insieme alle altre commissioni, e direttamente incamerati dalla Per questo motivo, è Pt_1
la banca a dover restituire tali costi. Dunque, il Giudice di prime cure ha correttamente dedotto la legittimazione passiva di dal contratto di finanziamento Parte_1
e dal conteggio di estinzione anticipata del finanziamento stesso ove risulta chiaramente che tali cifre sono state trattenute da Parte_1
(cfr. doc. fascicolo di primo grado).
Inoltre, si conviene con quanto statuito in giurisprudenza, in merito al fatto che la circostanza che la banca abbia ritenuto di rivolgersi a un terzo intermediario, “non può comportare un danno per il consumatore, così come non può valere ad escludere l'onere di restituzione di tali somme in capo all'istituto
bancario la circostanza che la somma addebitata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto” (Tribunale di Nola, I sez. civile, 07.01.2025
nella causa iscritta al n. R.G. 2688/2023).
A ciò si aggiunga che, secondo l'appellante, si tratterebbe di costi up front
e, quindi, non rimborsabili, in caso di estinzione anticipata del finanziamento ma anche tale censura è priva di fondamento per tutte le ragioni già ampiamente esposte in precedenza.
Quanto alla censura sollevata da parte appellante in ordine all'utilizzo del criterio pro-rata temporis, ai fini del calcolo del quantum debeatur, il Giudice di prime cure ha effettuato riferimento a tale criterio, cui è fatto ampio ricorso in giurisprudenza onde sottolineare che lo stesso “risulta più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate nel
considerando 39 della Direttiva 23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore
nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza IT (Tribunale di Torino,
13.02.2023, cfr. Corte d'Appello di Torino pronunciata nella causa r.g.
336/2021 del 9.2.2023).
Il Giudice di pace di Nola, ritenendo applicabile al caso di specie il criterio pro-rata temporis, ha fornito un'interpretazione in linea con le coordinate tracciate in sede sovranazionale, ove si pensi che un diverso criterio di calcolo, per il consumatore, potrebbe risultare meno intuitivo,
tale da non consentire allo stesso di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata
(cfr. Tribunale di Torino, 13.02.2023).
Quanto all'applicabilità dell'art. 35 del Codice del consumo al caso di specie, la stessa deve essere considerata implicitamente riconosciuta, ma priva di rilievo, in riferimento al caso di specie, in quanto, sulla base delle argomentazioni sopra esposte in merito all'evoluzione della disciplina in tema di tutela del consumatore, la chiarezza informativa relativa alle condizioni generali di contratto non esime la banca dal dovere di riduzione di tutti i costi, in sede di estinzione anticipata del finanziamento.
Parte appellante ripropone, inoltre, l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado in ordine a tutte le domande proposte dall'appellato.
Tale eccezione è priva di pregio, in quanto del tutto generica e sfornita di qualsivoglia riferimento temporale e testuale, per tale motivo la stessa si sostanzia in una mera formula di stile e va certamente rigettata.
Per tutti questi motivi, nulla deve essere restituito all'appellante.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della necessità di integrare la parte motiva della sentenza di primo grado e in virtù del mutato quadro normativo all'esito della declaratoria di incostituzionalità della disciplina di riferimento nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 6942/2021, così provvede:
- rigetta l'appello; - compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, lì 09.04.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura