Articolo 935 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 964Articolo 944
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16 luglio 2016
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17 agosto 2023
Art. 935. Applicazione delle norme sulla formazione 1. L'ufficiale cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nel titolo III, capo II del presente libro, in caso di:
a) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta; b) mancato transito nei ruoli speciali degli ufficiali dei ruoli normali che non superino i corsi di formazione iniziale; c) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli speciali; c-bis) mancato superamento da parte degli ufficiali dei ruoli normali frequentatori delle Accademie del corso di applicazione e collocamento in congedo nella categoria del complemento senza obblighi di ferma, a seguito di accertata non idoneita' in attitudine militare per l'Esercito e l'Arma dei carabinieri, attitudine professionale per la Marina e attitudine militare e professionale per l'Aeronautica, previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento.
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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