Art. 935. Applicazione delle norme sulla formazione 1. L'ufficiale cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nel titolo III, capo II del presente libro, in caso di:
a) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta; b) mancato transito nei ruoli speciali degli ufficiali dei ruoli normali che non superino i corsi di formazione iniziale; c) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli speciali; c-bis) mancato superamento da parte degli ufficiali dei ruoli normali frequentatori delle Accademie del corso di applicazione e collocamento in congedo nella categoria del complemento senza obblighi di ferma, a seguito di accertata non idoneita' in attitudine militare per l'Esercito e l'Arma dei carabinieri, attitudine professionale per la Marina e attitudine militare e professionale per l'Aeronautica, previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento.
a) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta; b) mancato transito nei ruoli speciali degli ufficiali dei ruoli normali che non superino i corsi di formazione iniziale; c) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli speciali; c-bis) mancato superamento da parte degli ufficiali dei ruoli normali frequentatori delle Accademie del corso di applicazione e collocamento in congedo nella categoria del complemento senza obblighi di ferma, a seguito di accertata non idoneita' in attitudine militare per l'Esercito e l'Arma dei carabinieri, attitudine professionale per la Marina e attitudine militare e professionale per l'Aeronautica, previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento.