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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 11182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11182 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17720 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 20.5.2025 e vertente
TRA
C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., sig. con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliata, in via Parte_2
Crescenzio 20, presso l'avv. Andrea Belardinelli che la rappresenta e difende per procura in atti
- attrice/opponente –
E con sede legale in Roma, via Curtatone 3, codice fiscale e numero Controparte_1 di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma , e per essa, quale P.IVA_2 mandataria, come da procura speciale richiamata in atti, la società Controparte_2
con sede legale in Roma, via Curtatone 3, codice fiscale e numero di iscrizione nel
[...]
Registro delle Imprese di Roma , in persona della d.ssa , in P.IVA_3 Controparte_3 forza di procura autenticata richiamata in atti, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Marco Mattei, con studio in Roma, via Orazio 31, dove è domiciliata ai fini del presente giudizio
- convenuta/opposta -
CONCLUSIONI
Conclusioni di cui all'atto di citazione: “(…) In accoglimento della presente domanda, sentir dichiarare nullo, inefficace e di nessuna validità giuridica l'atto di precetto notificato all'opponente in quanto lesivo di norme cogenti ed imperative e spiccato in violazione di norme antitrust, nonché per carenza di legittimazione attiva della creditrice e, in ogni caso, accertare che l'obbligazione principale è nulla per indeterminatezza della somma protestata e che, in ogni caso, le somme già versate dall'originario debitore hanno già quietanzato le uniche
1 somme debende. In via preliminare si svolge eccezione preliminare di merito per la prescrizione totale e/o parziale delle somme ingiunte”.
Conclusioni di cui alla comparsa di risposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, rigettare, per le causali tutte di cui in premessa, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione formulata da parte opponente con il ricorso in opposizione, in quanto improcedibile, inammissibile, ed infondata in fatto ed in diritto
e, comunque, non provata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha formalizzato opposizione Parte_1 contro il precetto alla stessa notificato da parte di , quale cessionaria della CP_1 [...]
mediante il quale le è stato intimato il pagamento di € 229.663,56, oltre Controparte_4 accessori.
Ha precisato come tale somma trarrebbe origine da due titoli esecutivi, costituiti, quanto ad €
108.102,51, da quota del mutuo fondiario del 15.9.06 e, quanto ad € 121.561,05, da quota di mutuo ipotecario del 25.6.08.
Nel proporre opposizione, ha articolato diversi rilievi.
Ha così evidenziato, in primo luogo, la omessa notifica del titolo esecutivo, precisando come nel caso di specie all'evidenza non si verta in ipotesi di mutuo fondiario, con l'effetto che non possono trovare applicazione le previsioni di cui all'art. 41 T.U.B.
Ha poi rilevato l'intervenuta prescrizione del credito, atteso che la pretesa inadempienza della mutuataria al pagamento delle rate dovute risale al 2012 e, da allora, alcun atto interruttivo risulta mai notificato.
Ha poi contestato la sussistenza della legittimazione attiva dell'intimante, stante la assenza di prova circa la cessione del credito.
Sotto altro profilo, ha rilevato la nullità dei contratti di mutuo, i quali agganciavano il tasso di interesse al tasso RI, in violazione delle disposizioni normative dettate in tema di concorrenza, ulteriormente evidenziando, quanto agli interessi praticati, la carenza di trasparenza contrattuale, non essendo chiaramente evincibile dai contratti di mutuo il corrispettivo preteso a fronte della erogazione del finanziamento.
Ha poi rilevato il vizio della procura conferita per l'intimazione dell'atto di precetto, in quanto proveniente da un funzionario dell'istituto mandatario e non dal legale rappresentante dello stesso.
Ancora, ha sottolineato il difetto di mandato in capo alla mandataria la quale inoltre CP_2 non potrebbe rivestire tale ruolo, non essendo iscritta nel registro di cui all'art. 106 T.U.B.
2 In ultimo, ha dedotto il vizio della procura conferita alla mandataria, con conseguente difetto di rappresentanza ai sensi dell'art. 77 c.p.c.
Si è costituita con la propria mandataria contestando punto per punto le CP_1 CP_2 doglianze di parte attrice.
Ravvisato il carattere documentale della causa, senza necessità di attività istruttoria, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.2025.
***
1. L'opposizione non è suscettibile di accoglimento.
Con il primo motivo di opposizione, parte opponente sostiene che il mutuo del 2006 avrebbe violato il limite di finanziabilità dell'80%, con l'effetto che tale contratto si sarebbe convertito da fondiario in ipotecario e, quindi, non potrebbe trovare applicazione la speciale disciplina di privilegio prevista in favore del creditore fondiario.
A riguardo, deve innanzi tutto evidenziarsi come una tale violazione del limite di finanziabilità si risolva, nel presente caso, in una mera allegazione, non puntualmente provata dalla parte istante.
Ad ogni modo, dirimente, in vista del rigetto del motivo di opposizione, pare il richiamo della pronuncia n. 33719 del 16 novembre 2022 della Sezioni Unite della Cassazione.
In tale pronuncia viene infatti affermato che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto”.
2. Quanto, poi, al motivo di opposizione con il quale la deduce la intervenuta Parte_1 prescrizione del credito (rilevando come, successivamente al 2012, data di cessazione dei pagamenti delle rate da parte della società opponente, non siano intervenuti atti interruttivi del corso della prescrizione), è sufficiente nella presente sede richiamare il documento dimesso in atti da parte opposta, recante la messa in mora di parte opposta e la comunicazione del recesso dai contratti in essere;
comunicazione che risulta ritirata dalla in data Parte_1
12.8.2017 (doc. 8 di parte opposta).
Deve allora ritenersi che un tale atto sia idoneo ad interrompere il corso della prescrizione.
3. Con il terzo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto, in termini molto succinti, la carenza di legittimazione attiva della cessionaria CP_1
Anche tale motivo di opposizione pare, invero, infondato.
3 Parte opposta documenta, infatti, come attraverso diversi atti di fusione, la originaria mutuante sia da ultimo confluita in BA BP (si vedano i documenti 9, 10 e 11 allegati alla comparsa di risposta).
Quanto, poi, alla intervenuta cessione del credito oggetto della opposizione in esame fra BA
BP e riscontro della stessa emerge dall'estratto della Gazzetta Ufficiale del 5.1.2019, CP_1 parte seconda, n. 2, prodotto in atti da parte opposta (si veda il doc. 12 allegato alla comparsa di risposta).
In tale estratto si rappresentano chiaramente le caratteristiche delle posizioni creditorie oggetto di cessione e si fa rinvio alla lista dei rapporti depositata presso uno studio notarile.
A riguardo, va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pur non attenendo al perfezionamento della cessione, risulta tuttavia di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, anche in mancanza della produzione in giudizio del relativo atto di cessione, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze, i requisiti e gli elementi comuni necessari ad individuare i crediti inclusi od esclusi dall'ambito della cessione
(cfr. Cass. civ. n. 5617/2020; Cass. civ. n. 15884/2019 e Cass. Civ. n. 31188/2017).
Deve, inoltre, segnalarsi come, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993, abbia inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2020, n. 20495).
Non pare dubbio, invero, che il credito portato dai due contratti di mutuo rientri, per le sue caratteristiche, tra quelli oggetto di cessione sulla base dell'avviso al quale si è in precedenza fatto cenno, trattandosi di rapporti certamente sorti fra il 1960 ed il 2018 e di crediti certamente classificati a sofferenza, stando alla lettera di messa in mora e di contestazione di risoluzione, inviata nel corso del 2017.
L'inclusione del credito di cui si discute tra quelli trasferiti alla risulta, peraltro, CP_1 attestata dalla documentazione versata in atti dalla convenuta in sede di costituzione, che ha depositato tanto dichiarazione della cedente confermativa della intervenuta cessione (doc. 15 di parte opposta), quanto copia di un estratto della lista dei rapporti oggetto di cessione depositato presso lo studio notarile del quale si è fatto cenno in precedenza (doc. 16 di parte opposta).
Non sembrano, allora, sussistere dubbi in merito alla legittimazione attiva di parte opposta.
4 4. Venendo alle doglianze svolte con la citazione in merito ai vizi contrattuali derivanti dall'aver collegato la determinazione del tasso di interesse praticato al tasso EURIBOR, giova nella presente sede richiamare la recente pronuncia n. 12007 del 2024 della Suprema Corte, stando alla quale “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'RI, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche” (si veda la citata pronuncia).
A riguardo, è sufficiente osservare come parte attrice nulla abbia provato né sul coinvolgimento dell'istituto mutuante nella formulazione di intese restrittive della concorrenza, né in merito alla conoscenza delle stesse da parte di uno dei contraenti, né in merito alla volontà di conformare il regolamento contrattuale al contenuto di tali intese, al punto che la doglianza formulata a riguardo da parte attrice pare configurarsi come generica.
Anche gli ulteriori rilievi sollevati da parte opponente in merito al difetto di trasparenza delle clausole contrattuali non colgono invero nel segno: la misura degli interessi praticati, sia corrispettivi, sia moratori, viene puntualmente indicata all'art. 2 del contratto del 2008 e al punto 3 del contratto del 2006, così come sono puntualmente riassunte, nei due documenti di sintesi allegati ai due contratti, le caratteristiche dei finanziamenti in questione, le modalità di restituzione del capitale ed i relativi costi. Tanto le copie del contratto, quanto i documenti di sintesi in atti riportano la sottoscrizione dei legali rappresentanti delle parti contraenti.
Né, poi, la dedotta mancata indicazione del divisore RI pare idonea a determinare alcun vizio rispetto alle pattuizioni contrattuali: se è vero, infatti, che in entrambi i contratti non veniva espressamente indicato il divisore relativo al tasso RI (ossia 360 o 365) è anche vero che il tasso che veniva in concreto indicato tanto nel contratto, quanto nel documento di sintesi, quanto nel piano di ammortamento corrispondeva in concreto all'RI a tre mesi con divisore 360, potendo allora concludersi che fosse sufficientemente chiara la determinazione delle parti di addivenire a tale individuazione del tasso.
Né, del resto, le due consulenze di parte prodotte in atti da parte opponente consentono di evincere quale pregiudizio sarebbe derivato alla mutuataria dalla applicazione dell'RI così calcolato.
5. Sono da disattendere anche i rilievi di parte concernenti la sottoscrizione della procura in calce all'atto di precetto da parte di soggetto privo dei relativi poteri, atteso che parte opposta
5 ha depositato in atti procura speciale del 16.3.2023 con la quale venivano conferiti a
[...]
(firmataria della procura in calce all'atto di precetto) poteri idonei a conferire Persona_1 mandato professionale per la società rappresentata (doc. 17 di parte opposta).
6. Superabile anche la doglianza concernente la mancata iscrizione della mandataria CP_2 nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, dalla quale parte attrice fa derivare il radicale vizio di rappresentanza processuale in capo alla mandataria stessa.
A riguardo, è sufficiente osservare come, stando all'estratto di Gazzetta Ufficiale in atti (doc. 12 di parte opposta), si evince che in relazione alle attività concernenti la gestione Controparte_5 dei crediti oggetto di cessione era la stessa cedente Banca BP Spa, con l'effetto che la mandataria si configura, nel presente caso, unicamente come o CP_2 Parte_3 Pt_4
per il quale non è richiesta l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 TUB.
[...]
Una volta ritenuta l'irrilevanza della iscrizione dello nell'elenco di cui alla Parte_4 predetta norma, vengono meno anche i rilievi che parte attrice solleva in merito al difetto di rappresentanza in capo a CP_2
Anche le censure mosse nei confronti della procura conferita da a sembrano CP_1 CP_2 invero infondate, apparendo tale procura (doc. 18 di parte opposta) sufficientemente dettagliata nel descrivere i diversi poteri conferiti alla società mandataria, non apparendo necessario che la stessa rechi una puntuale indicazione dei singoli crediti in relazione ai quali vengono conferiti i poteri di rappresentanza, dovendo intendersi, in mancanza di diversa specificazione, che la stessa si riferisca a tutti i crediti facenti capo alla società che conferisce procura.
Non resta, allora, che respingere la proposta opposizione, con ogni conseguente effetto in merito alla condanna della società opponente alla rifusione delle spese di lite, da ridursi in relazione alla particolare concentrazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
e per essa, quale mandataria, che si Controparte_1 Controparte_2 quantificano in € 7.052,00 (oltre spese generali, iva e cpa).
Roma, 24.7.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17720 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 20.5.2025 e vertente
TRA
C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., sig. con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliata, in via Parte_2
Crescenzio 20, presso l'avv. Andrea Belardinelli che la rappresenta e difende per procura in atti
- attrice/opponente –
E con sede legale in Roma, via Curtatone 3, codice fiscale e numero Controparte_1 di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma , e per essa, quale P.IVA_2 mandataria, come da procura speciale richiamata in atti, la società Controparte_2
con sede legale in Roma, via Curtatone 3, codice fiscale e numero di iscrizione nel
[...]
Registro delle Imprese di Roma , in persona della d.ssa , in P.IVA_3 Controparte_3 forza di procura autenticata richiamata in atti, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Marco Mattei, con studio in Roma, via Orazio 31, dove è domiciliata ai fini del presente giudizio
- convenuta/opposta -
CONCLUSIONI
Conclusioni di cui all'atto di citazione: “(…) In accoglimento della presente domanda, sentir dichiarare nullo, inefficace e di nessuna validità giuridica l'atto di precetto notificato all'opponente in quanto lesivo di norme cogenti ed imperative e spiccato in violazione di norme antitrust, nonché per carenza di legittimazione attiva della creditrice e, in ogni caso, accertare che l'obbligazione principale è nulla per indeterminatezza della somma protestata e che, in ogni caso, le somme già versate dall'originario debitore hanno già quietanzato le uniche
1 somme debende. In via preliminare si svolge eccezione preliminare di merito per la prescrizione totale e/o parziale delle somme ingiunte”.
Conclusioni di cui alla comparsa di risposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, rigettare, per le causali tutte di cui in premessa, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione formulata da parte opponente con il ricorso in opposizione, in quanto improcedibile, inammissibile, ed infondata in fatto ed in diritto
e, comunque, non provata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha formalizzato opposizione Parte_1 contro il precetto alla stessa notificato da parte di , quale cessionaria della CP_1 [...]
mediante il quale le è stato intimato il pagamento di € 229.663,56, oltre Controparte_4 accessori.
Ha precisato come tale somma trarrebbe origine da due titoli esecutivi, costituiti, quanto ad €
108.102,51, da quota del mutuo fondiario del 15.9.06 e, quanto ad € 121.561,05, da quota di mutuo ipotecario del 25.6.08.
Nel proporre opposizione, ha articolato diversi rilievi.
Ha così evidenziato, in primo luogo, la omessa notifica del titolo esecutivo, precisando come nel caso di specie all'evidenza non si verta in ipotesi di mutuo fondiario, con l'effetto che non possono trovare applicazione le previsioni di cui all'art. 41 T.U.B.
Ha poi rilevato l'intervenuta prescrizione del credito, atteso che la pretesa inadempienza della mutuataria al pagamento delle rate dovute risale al 2012 e, da allora, alcun atto interruttivo risulta mai notificato.
Ha poi contestato la sussistenza della legittimazione attiva dell'intimante, stante la assenza di prova circa la cessione del credito.
Sotto altro profilo, ha rilevato la nullità dei contratti di mutuo, i quali agganciavano il tasso di interesse al tasso RI, in violazione delle disposizioni normative dettate in tema di concorrenza, ulteriormente evidenziando, quanto agli interessi praticati, la carenza di trasparenza contrattuale, non essendo chiaramente evincibile dai contratti di mutuo il corrispettivo preteso a fronte della erogazione del finanziamento.
Ha poi rilevato il vizio della procura conferita per l'intimazione dell'atto di precetto, in quanto proveniente da un funzionario dell'istituto mandatario e non dal legale rappresentante dello stesso.
Ancora, ha sottolineato il difetto di mandato in capo alla mandataria la quale inoltre CP_2 non potrebbe rivestire tale ruolo, non essendo iscritta nel registro di cui all'art. 106 T.U.B.
2 In ultimo, ha dedotto il vizio della procura conferita alla mandataria, con conseguente difetto di rappresentanza ai sensi dell'art. 77 c.p.c.
Si è costituita con la propria mandataria contestando punto per punto le CP_1 CP_2 doglianze di parte attrice.
Ravvisato il carattere documentale della causa, senza necessità di attività istruttoria, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.2025.
***
1. L'opposizione non è suscettibile di accoglimento.
Con il primo motivo di opposizione, parte opponente sostiene che il mutuo del 2006 avrebbe violato il limite di finanziabilità dell'80%, con l'effetto che tale contratto si sarebbe convertito da fondiario in ipotecario e, quindi, non potrebbe trovare applicazione la speciale disciplina di privilegio prevista in favore del creditore fondiario.
A riguardo, deve innanzi tutto evidenziarsi come una tale violazione del limite di finanziabilità si risolva, nel presente caso, in una mera allegazione, non puntualmente provata dalla parte istante.
Ad ogni modo, dirimente, in vista del rigetto del motivo di opposizione, pare il richiamo della pronuncia n. 33719 del 16 novembre 2022 della Sezioni Unite della Cassazione.
In tale pronuncia viene infatti affermato che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto”.
2. Quanto, poi, al motivo di opposizione con il quale la deduce la intervenuta Parte_1 prescrizione del credito (rilevando come, successivamente al 2012, data di cessazione dei pagamenti delle rate da parte della società opponente, non siano intervenuti atti interruttivi del corso della prescrizione), è sufficiente nella presente sede richiamare il documento dimesso in atti da parte opposta, recante la messa in mora di parte opposta e la comunicazione del recesso dai contratti in essere;
comunicazione che risulta ritirata dalla in data Parte_1
12.8.2017 (doc. 8 di parte opposta).
Deve allora ritenersi che un tale atto sia idoneo ad interrompere il corso della prescrizione.
3. Con il terzo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto, in termini molto succinti, la carenza di legittimazione attiva della cessionaria CP_1
Anche tale motivo di opposizione pare, invero, infondato.
3 Parte opposta documenta, infatti, come attraverso diversi atti di fusione, la originaria mutuante sia da ultimo confluita in BA BP (si vedano i documenti 9, 10 e 11 allegati alla comparsa di risposta).
Quanto, poi, alla intervenuta cessione del credito oggetto della opposizione in esame fra BA
BP e riscontro della stessa emerge dall'estratto della Gazzetta Ufficiale del 5.1.2019, CP_1 parte seconda, n. 2, prodotto in atti da parte opposta (si veda il doc. 12 allegato alla comparsa di risposta).
In tale estratto si rappresentano chiaramente le caratteristiche delle posizioni creditorie oggetto di cessione e si fa rinvio alla lista dei rapporti depositata presso uno studio notarile.
A riguardo, va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pur non attenendo al perfezionamento della cessione, risulta tuttavia di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, anche in mancanza della produzione in giudizio del relativo atto di cessione, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze, i requisiti e gli elementi comuni necessari ad individuare i crediti inclusi od esclusi dall'ambito della cessione
(cfr. Cass. civ. n. 5617/2020; Cass. civ. n. 15884/2019 e Cass. Civ. n. 31188/2017).
Deve, inoltre, segnalarsi come, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993, abbia inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2020, n. 20495).
Non pare dubbio, invero, che il credito portato dai due contratti di mutuo rientri, per le sue caratteristiche, tra quelli oggetto di cessione sulla base dell'avviso al quale si è in precedenza fatto cenno, trattandosi di rapporti certamente sorti fra il 1960 ed il 2018 e di crediti certamente classificati a sofferenza, stando alla lettera di messa in mora e di contestazione di risoluzione, inviata nel corso del 2017.
L'inclusione del credito di cui si discute tra quelli trasferiti alla risulta, peraltro, CP_1 attestata dalla documentazione versata in atti dalla convenuta in sede di costituzione, che ha depositato tanto dichiarazione della cedente confermativa della intervenuta cessione (doc. 15 di parte opposta), quanto copia di un estratto della lista dei rapporti oggetto di cessione depositato presso lo studio notarile del quale si è fatto cenno in precedenza (doc. 16 di parte opposta).
Non sembrano, allora, sussistere dubbi in merito alla legittimazione attiva di parte opposta.
4 4. Venendo alle doglianze svolte con la citazione in merito ai vizi contrattuali derivanti dall'aver collegato la determinazione del tasso di interesse praticato al tasso EURIBOR, giova nella presente sede richiamare la recente pronuncia n. 12007 del 2024 della Suprema Corte, stando alla quale “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'RI, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche” (si veda la citata pronuncia).
A riguardo, è sufficiente osservare come parte attrice nulla abbia provato né sul coinvolgimento dell'istituto mutuante nella formulazione di intese restrittive della concorrenza, né in merito alla conoscenza delle stesse da parte di uno dei contraenti, né in merito alla volontà di conformare il regolamento contrattuale al contenuto di tali intese, al punto che la doglianza formulata a riguardo da parte attrice pare configurarsi come generica.
Anche gli ulteriori rilievi sollevati da parte opponente in merito al difetto di trasparenza delle clausole contrattuali non colgono invero nel segno: la misura degli interessi praticati, sia corrispettivi, sia moratori, viene puntualmente indicata all'art. 2 del contratto del 2008 e al punto 3 del contratto del 2006, così come sono puntualmente riassunte, nei due documenti di sintesi allegati ai due contratti, le caratteristiche dei finanziamenti in questione, le modalità di restituzione del capitale ed i relativi costi. Tanto le copie del contratto, quanto i documenti di sintesi in atti riportano la sottoscrizione dei legali rappresentanti delle parti contraenti.
Né, poi, la dedotta mancata indicazione del divisore RI pare idonea a determinare alcun vizio rispetto alle pattuizioni contrattuali: se è vero, infatti, che in entrambi i contratti non veniva espressamente indicato il divisore relativo al tasso RI (ossia 360 o 365) è anche vero che il tasso che veniva in concreto indicato tanto nel contratto, quanto nel documento di sintesi, quanto nel piano di ammortamento corrispondeva in concreto all'RI a tre mesi con divisore 360, potendo allora concludersi che fosse sufficientemente chiara la determinazione delle parti di addivenire a tale individuazione del tasso.
Né, del resto, le due consulenze di parte prodotte in atti da parte opponente consentono di evincere quale pregiudizio sarebbe derivato alla mutuataria dalla applicazione dell'RI così calcolato.
5. Sono da disattendere anche i rilievi di parte concernenti la sottoscrizione della procura in calce all'atto di precetto da parte di soggetto privo dei relativi poteri, atteso che parte opposta
5 ha depositato in atti procura speciale del 16.3.2023 con la quale venivano conferiti a
[...]
(firmataria della procura in calce all'atto di precetto) poteri idonei a conferire Persona_1 mandato professionale per la società rappresentata (doc. 17 di parte opposta).
6. Superabile anche la doglianza concernente la mancata iscrizione della mandataria CP_2 nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, dalla quale parte attrice fa derivare il radicale vizio di rappresentanza processuale in capo alla mandataria stessa.
A riguardo, è sufficiente osservare come, stando all'estratto di Gazzetta Ufficiale in atti (doc. 12 di parte opposta), si evince che in relazione alle attività concernenti la gestione Controparte_5 dei crediti oggetto di cessione era la stessa cedente Banca BP Spa, con l'effetto che la mandataria si configura, nel presente caso, unicamente come o CP_2 Parte_3 Pt_4
per il quale non è richiesta l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 TUB.
[...]
Una volta ritenuta l'irrilevanza della iscrizione dello nell'elenco di cui alla Parte_4 predetta norma, vengono meno anche i rilievi che parte attrice solleva in merito al difetto di rappresentanza in capo a CP_2
Anche le censure mosse nei confronti della procura conferita da a sembrano CP_1 CP_2 invero infondate, apparendo tale procura (doc. 18 di parte opposta) sufficientemente dettagliata nel descrivere i diversi poteri conferiti alla società mandataria, non apparendo necessario che la stessa rechi una puntuale indicazione dei singoli crediti in relazione ai quali vengono conferiti i poteri di rappresentanza, dovendo intendersi, in mancanza di diversa specificazione, che la stessa si riferisca a tutti i crediti facenti capo alla società che conferisce procura.
Non resta, allora, che respingere la proposta opposizione, con ogni conseguente effetto in merito alla condanna della società opponente alla rifusione delle spese di lite, da ridursi in relazione alla particolare concentrazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
e per essa, quale mandataria, che si Controparte_1 Controparte_2 quantificano in € 7.052,00 (oltre spese generali, iva e cpa).
Roma, 24.7.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
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