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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2318/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto per la separazione e scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21 febbraio 2025 da
1) Parte_1 nata il [...] in [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Valentina Perego (codice fiscale: ; indirizzo PEC: CodiceFiscale_2
con studio in Milano, Via Guido d'Arezzo, 7 presso la Email_1 quale ha eletto domicilio telematico
e
2) codice fiscale: CP_1 nato il [...] a [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Patrizia Maria Rosa Zingone (codice fiscale: indirizzo PEC: C.F._4
con studio in Milano, via Bianca Maria 19, presso il quale Email_2 ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano il 18 ottobre 2004 (atto n. 1622 - parte 1
- anno 2004) in comunione legale dei beni.
con la seguente figlia: (C.F. ), cittadina italiana nata Parte_2 C.F._5
a Milano il 19 marzo 2002, maggiorenne non ancora autosufficiente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI
RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
- dichiarare la separazione personale dei coniugi sigg.ri e Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; CP_1
- ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in Milano, Via Tito Livio piano 5° viene assegnata alla signora Pt_1 che ne è proprietaria e che ivi abiterà con la figlia maggiorenne, non autosufficiente;
3) il marito si impegna a lasciare la casa di Via Tito Livio, piano 5° entro il giorno in cui verrà depositato il presente accordo e si trasferirà nell'appartamento sito al piano 2°, che è in comproprietà tra le parti;
4) sino alla data in cui avverrà il trasferimento immobiliare, previsto in sede di divorzio di cui al punto n. 3, il signor potrà occupare in via esclusiva l'immobile sito al piano 2°, CP_1 facendosi carico di tutte le relative spese;
5) la madre provvederà integralmente al mantenimento ordinario della figlia e i genitori suddivideranno al 50% le di lei spese straordinarie con le modalità previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano d'intesa con l'Ordine Avvocati di Milano;
6) i coniugi si scambiano il consenso al rilascio e al rinnovo di carta d'identità, nonché all'emissione del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio;
7) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
8) le spese del procedimento restano compensate tra le parti, con rinuncia dei legali delle stesse alla solidarietà ex art. 13 LPF.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 18 ottobre 2004 a Milano (atto n. 1622 parte 1 CP_1
- anno 2004);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto per la separazione e scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21 febbraio 2025 da
1) Parte_1 nata il [...] in [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Valentina Perego (codice fiscale: ; indirizzo PEC: CodiceFiscale_2
con studio in Milano, Via Guido d'Arezzo, 7 presso la Email_1 quale ha eletto domicilio telematico
e
2) codice fiscale: CP_1 nato il [...] a [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Patrizia Maria Rosa Zingone (codice fiscale: indirizzo PEC: C.F._4
con studio in Milano, via Bianca Maria 19, presso il quale Email_2 ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano il 18 ottobre 2004 (atto n. 1622 - parte 1
- anno 2004) in comunione legale dei beni.
con la seguente figlia: (C.F. ), cittadina italiana nata Parte_2 C.F._5
a Milano il 19 marzo 2002, maggiorenne non ancora autosufficiente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI
RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
- dichiarare la separazione personale dei coniugi sigg.ri e Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; CP_1
- ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in Milano, Via Tito Livio piano 5° viene assegnata alla signora Pt_1 che ne è proprietaria e che ivi abiterà con la figlia maggiorenne, non autosufficiente;
3) il marito si impegna a lasciare la casa di Via Tito Livio, piano 5° entro il giorno in cui verrà depositato il presente accordo e si trasferirà nell'appartamento sito al piano 2°, che è in comproprietà tra le parti;
4) sino alla data in cui avverrà il trasferimento immobiliare, previsto in sede di divorzio di cui al punto n. 3, il signor potrà occupare in via esclusiva l'immobile sito al piano 2°, CP_1 facendosi carico di tutte le relative spese;
5) la madre provvederà integralmente al mantenimento ordinario della figlia e i genitori suddivideranno al 50% le di lei spese straordinarie con le modalità previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano d'intesa con l'Ordine Avvocati di Milano;
6) i coniugi si scambiano il consenso al rilascio e al rinnovo di carta d'identità, nonché all'emissione del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio;
7) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
8) le spese del procedimento restano compensate tra le parti, con rinuncia dei legali delle stesse alla solidarietà ex art. 13 LPF.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 18 ottobre 2004 a Milano (atto n. 1622 parte 1 CP_1
- anno 2004);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG