Articolo 1 della Legge 25 luglio 1971, n. 568
Articolo 2
Versione
25 agosto 1971
Art. 1.
I connazionali rimpatriati dalla Libia indicati nell' articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 , ed i profughi provenienti da altri Paesi africani rimpatriati non anteriormente alla data del 1 gennaio 1956 che esercitavano attivita' agricola nei Paesi di provenienza, sono considerati coltivatori diretti ai fini della concessione dei benefici previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , dal decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 , dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 , dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 , e successive modificazioni e integrazioni.
Tali benefici sono estesi a favore dei connazionali e profughi di cui al precedente comma anche per l'acquisto delle scorte vive e morte occorrenti per la conduzione dei fondi, nei limiti ritenuti congrui dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.
I connazionali e i profughi di cui al primo comma hanno titolo di precedenza nell'applicazione delle provvidenze previste dalle leggi surrichiamate, sempreche' presentino la relativa istanza non oltre il termine di un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I benefici predetti sono concessi ai profughi e rimpatriati di cui al primo comma anche se temporaneamente occupati in attivita' non agricole ed in deroga alla disposizione sulla composizione del nucleo familiare prevista dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590 .
Entrata in vigore il 25 agosto 1971