Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 18/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 18.3.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 357 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Angela Caprio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ricorrente
E
in persona legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona, in virtù di procura generale alle liti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.5.2024 (di seguito il ricorrente Parte_1
per brevità), quale obbligato principale (rivestendo la carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della S.S.L. CONSULTING SRL dal 23.4.2015), ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000497837 notificata il 26.4.2024 (vd. doc. 4 fasc. ric.).
L'ordinanza ingiunzione trae origine dall'atto di accertamento e diffida prot. n.
.2600.10/11/2021.0209169 del 10 novembre 2021, notificato il 10.12.2021, con il quale CP_1
l' accertava la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (come CP_1 sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016), avendo il ricorrente omesso il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori dipendenti in relazione ai periodi di paga da febbraio a novembre 2016 (vd. doc. 1 fasc. ric.).
l' emetteva l'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta. CP_1
Quanto ai vizi formali, il ricorrente ha eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione poiché
“la stessa contiene indicazioni errate, che hanno inficiato l'istruttoria e l'intero iter amministrativo”, nella parte in cui afferma: “nell'ambito della suddetta istruttoria è stato verificato
l'insussistenza di scritti difensivi”. Tuttavia “tale asserzione non è veritiera, poiché le memorie difensive sono state prodotte e regolarmente protocollate dall' . CP_1
L'eccezione è infondata in quanto, da un lato, il vizio prospettato – da considerare alla stregua di un mero errore materiale – comunque non comporterebbe la nullità del provvedimento impugnato in mancanza di una violazione del diritto di difesa del ricorrente;
dall'altro, l' ha dimostrato di CP_1 avere considerato la “richiesta di annullamento in autotutela”, inviata dal ricorrente all' il CP_2
10.1.2022 (vd. doc. 2 fasc. ric.).
E infatti, nel provvedimento di reiezione della istanza di annullamento in autotutela, comunicato al ricorrente il 13.1.2022, elenca, in modo chiaro ed esaustivo, le ragioni ostative CP_1 all'accoglimento della istanza del ricorrente e poste a fondamento della successiva decisione dell'Istituto di emettere l'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata – “Gli archivi istituzionali registrano il dott. quale legale rappresentante della ditta Parte_1 [...]
.con decorrenza 29/04/2015, come da specifica comunicazione pervenuta il Controparte_3
14/05/2015, tramite il cassetto previdenziale aziende, dall'associazione Libera Artigiani di Crema, delegata alla consulenza previdenziale. Tale informazione trova riscontro anche nella visura camerale della ditta, dalla quale risulta che il dott. ha rivestito la carica di Presidente del Pt_1
Consiglio di amministrazione sino al 29/12/2021, data in cui è subentrato un altro rappresentante legale in qualità di liquidatore. Inoltre, la visura storica non riporta alcun riferimento né alle dimissioni, che sarebbero state presentate dal suo assistito il 03/05/2016, né al verbale della prescritta assemblea. L'intermediario autorizzato e neppure l'azienda direttamente ha fatto alcuna comunicazione al riguardo, neppure alcuna variazione risulta dalla visura in Camera di
Commercio. Il fatto che la posizione della ditta sia al vaglio dell'autorità giudiziaria, come si apprende ora dalla vostra comunicazione, non può giustificare l'annullamento dell'accertamento nei confronti del dott. Questo poiché l'omesso versamento dei contributi previdenziali a Pt_1
carico dei dipendenti comporta responsabilità personali nei riguardi del soggetto che rivestiva, all'epoca dei fatti, la rappresentanza della legale della società, pertanto alla luce della ricostruzione dei fatti si conferma che l'accertamento della violazione indicato all'oggetto è riferito al periodo da 02/16 a 11/16 è stato emesso coerentemente con i dati in possesso di questo e CP_2 con quelli dedotti dalla Camera di Commercio…” (vd. doc. 3 fasc. ric.). Quanto al merito dell'opposizione, il ricorrente ha esposto che: la carica di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della S.S.L. CONSULTING S.R.L. è stata ricoperta dal 29.4.2015 sino alla data del 3.5.2016, quando rassegnava le proprie dimissioni, immediate e irrevocabili, e convocava contestualmente l'assemblea come per legge;
la posizione di presidente del Consiglio di
Amministrazione dal maggio 2016 è stata ricoperta dal dott. , come emerge dal Persona_1
verbale del 29.12.2021, nel quale “il dott. non risultava né Presidente né tantomeno socio Pt_1 della società SSL Consulting Srl”; “il ha posto al vaglio dell'autorità giudiziaria le Pt_1
irregolarità e false dichiarazioni al fine di evitare che la sua reputazione professionale fosse
“infangata” per attività dallo stesso mai svolte”.
Gli assunti del ricorrente sono privi di pregio.
Stante il principio di prova fornito dalla visura camerale, dalla quale risulta la cessazione del ricorrente dall'ufficio di amministratore alla data del 29-30.12.2021, il venir meno della maggioranza del consiglio di amministrazione (composto dal ricorrente e da ) Persona_1 all'atto delle presunte dimissioni e la natura recettizia delle dimissioni medesime, il ricorrente avrebbe dovuto provare di avere comunicato le proprie dimissioni del 3.5.2016 al consiglio di amministrazione e di avere convocato l'assemblea per la ricostituzione della maggioranza – allo CP_ scopo di dimostrare l'efficacia delle dimissioni (vd. visura camerale fasc. . E ciò non ha fatto.
Parte ricorrente, infatti, ha prodotto solo una lettera di dimissioni e una lettera di convocazione dell'assemblea dei soci, accompagnate da due ricevute di invio delle raccomandate – con le quali ipoteticamente avrebbe comunicato agli interessati le suddette lettere – che sono totalmente illeggibili.
Quindi, non solo, non è stata provata la ricezione della lettera di dimissioni del ricorrente, indispensabile al fine di ritenerle efficaci, ma, peraltro, neppure è evincibile la data di invio e i destinatari della lettera in questione. Come del resto non sono evincibili la data di invio e i destinatari della lettera di convocazione dell'assemblea. (vd. doc. 5 fasc. ric., anche a seguito del nuovo deposito disposto dal giudice all'udienza del 28.11.2024). Né, come correttamente sostenuto da , alcun verbale di assemblea è stato versato in atti. CP_1
A ciò si aggiunga un ulteriore decisivo rilievo.
Dal verbale di assemblea del 29.12.2021 (prodotto proprio da parte ricorrente sub doc. 6) risulta, oltre alla delibera di scioglimento anticipato con effetto immediato e messa in liquidazione della
S.S.L. CONSULTING S.R.L. e alla delibera di affidamento della liquidazione a un organo monocratico (nella persona di ), che “per il Consiglio di Amministrazione è Persona_1
presente il consigliere delegato sig. sopra generalizzato, assente non Persona_1 giustificato il signor membro del Consiglio di Amministrazione” (vd. pag. 2 del Parte_1
doc. 6).
È infine generica, indimostrata e non rilevante, al fine di accertare la permanenza in carica del ricorrente, l'asserzione secondo la quale “il ha posto al vaglio dell'autorità giudiziaria le Pt_1
irregolarità e false dichiarazioni al fine di evitare che la sua reputazione professionale fosse
“infangata”, per attività dallo stesso mai svolte”.
Alla luce degli elementi di prova sin qui evidenziati, e in assenza di prove di segno contrario, deve ritenersi che il ricorrente alla data del 29.12.2021 rivestisse ancora la carica di Presidente del consiglio di amministrazione della S.S.L. CONSULTING S.R.L.
Ragion per cui vanno rigettate le domande proposte in via principale dal ricorrente.
Il ricorrente ha chiesto, in via subordinata, di ridurre l'importo della sanzione irrogata.
Si rileva che nell'atto di accertamento e diffida, al quale l'ordinanza ingiunzione opposta espressamente rinvia per relationem, è specificato che i debiti contributivi del ricorrente riguardano i periodi di paga da febbraio a novembre 2016, per un importo complessivo di euro 2.584,00 di contributi omessi.
Nell'atto di accertamento e diffida è pure indicato l'ammontare delle quote contributive mensili dovute e non versate dal ricorrente, secondo quanto dettagliatamente riportato nel prospetto inadempienze facente parte integrante dell'accertamento della violazione. Pt_2
Con il suddetto atto, inoltre, si informava il ricorrente che non sarebbe stato assoggettato alla sanzione amministrativa in caso di adempimento nel termine di tre mesi dalla notifica dell'accertamento della violazione e che sarebbe stato assoggettato alla sanzione in misura ridotta – determinata in euro 16.666,67, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista (euro
50.000)1 – in caso di adempimento nel termine di sessanta giorni successivi alla scadenza del menzionato termine di tre mesi, come stabilito dall'art. 16 della legge n. 689/19812. Infine, l'atto di accertamento e diffida contesta espressamente al ricorrente la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (come sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016) e individua gli strumenti di tutela utilizzabili dal ricorrente.
Non essendo pervenuti versamenti l' ha provveduto a notificare l'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_1
000497837, applicando la sanzione amministrativa di euro 3.876,00, (oltre alle spese di notifica pari a euro 9,05).
Come evidenziato da , l'importo della sanzione amministrativa è stato calcolato, nel rispetto CP_1 della seguente formula, introdotta dall'art. 23 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) (cfr. nota 1 ut supra):
<< “contributi omessi x fattore moltiplicativo”. Il fattore moltiplicativo va da una volta e mezza a quattro volte, in relazione alla reiterazione della violazione, sulla base della seguente progressione: 1^ anno della violazione = 1,5 ·
2^ anno (1° reiterazione) = 2,0
3^ anno (2° reiterazione) = 2,5
4^ anno (3° reiterazione) = 3,0
5^ anno (4° reiterazione) = 3,5 · 6^ anno (5° reiterazione) = 4,0
Considerato che l'anno 2016 è stato il 1^ anno della violazione disciplinata dalla normativa sopra richiamata, il fattore moltiplicativo che è stato applicato è pari a “1,5”. >> (vd. pag. 3 della memoria difensiva dell' ). CP_2
Il criterio utilizzato dall' è corretto, poiché tiene conto del numero delle violazioni realizzate CP_2 dall'agente (nel solo anno 2016) applicando il minimo della cornice sanzionatoria prevista dal legislatore, ossia una volta e mezza l'importo omesso (2.584 x 1,5).
Per tutto quanto detto il ricorso va integralmente respinto.
Ragioni di equità (si veda la condizione del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio) suggeriscono la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Cremona, 18.3.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il comma 1 dell'art. 23 D.L. 48/2023 ha modificato l'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di euro 10.000,00 annui, sostituendo le parole “da euro 10.000 a euro 50.000” con le parole “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”. Pertanto, per effetto della suddetta novella legislativa, l'articolo 2, comma 1–bis cit. è così riformulato: “
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”. 2 Per le fattispecie di illecito amministrativo, l'articolo 16 della legge n. 689/1981 disciplina il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, qualora più favorevole e se sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.