TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 16/06/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 585/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore-
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 585/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Polito, presso il cui studio in Padula (SA), alla via
Nazionale n. 565, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
( ), nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Concetta Amato, presso il cui studio in Casaletto Spartano
(SA) alla Via Cirillo n. 28, è elettivamente domiciliata
-resistente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 14.4.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.05.2024, il SI. , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la SI.ra , in data 28.04.1991 in Sapri (SA), dalla Controparte_1 cui unione sono nati due figli, entrambi maggiorenni, (nato il [...]) Persona_1 economicamente autosufficiente e (nato il [...]) non economicamente Persona_2 autosufficiente, ha dedotto che in ragione di una crisi coniugale dovuta al temperamento aggressivo e poco collaborativo della moglie la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
In particolare, il predetto ricorrente ha rappresentato: che la moglie sin dall'anno 2020 si era mostrata sempre più distante ed indifferente, sia emotivamente che intimamente, a causa delle difficoltà economiche che lo avevano travolto, allorquando aveva cessato la propria attività di agente di commercio;
che pertanto, in ragione delle incompatibilità caratteriali con la moglie, dal mese di marzo 2021 era stato costretto ad abbandonare la casa coniugale e a trasferirsi presso l'abitazione della madre;
che dal mese di ottobre 2023, dopo un periodo di disoccupazione, aveva trovato impiego presso la società Vita Spa, con sede in Arnad (AO) alla via Nazionale n. 10, p.iva con P.IVA_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato, con mansione di autista e che al contempo la sig.ra
[...]
risultava essere regolarmente assunta presso la società Ca . con sede in Santa Marina CP_1 CP_2
(SA) alla Contrada Santa Lucia Snc , con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con mansione di cassiera.
Pertanto, rivelatosi inutile ogni tentativo di giungere ad una definizione consensuale della vicenda, il predetto ricorrente ha chiesto all'adito Tribunale di: “a) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
b) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e in data 28.04.1991 e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registri dello stato civile del Comune di Sapri, Atto n. 9 parte 2 serie A- anno 1991 ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
c) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
d) con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.”.
Costituitasi in giudizio la resistente, SI. con comparsa depositata in data Controparte_1
25.09.2024, pur non opponendosi alla domanda di separazione, ha contestato quanto dedotto ed eccepito dal marito, ritenendo la ricostruzione dei fatti pretestuosa. Invero, la predetta resistente ha rappresentato: che l'intollerabilità della convivenza non poteva essere addebitata ai propri comportamenti, bensì alle ripetute violazione dei doveri coniugali poste in essere dal marito, nonché alle numerose ed errate scelte economiche dello stesso che compromettevano l'equilibrio familiare;
che la stessa si era sempre fatta carico di sostenere il figlio sia nelle Per_2 spese universitarie, sia successivamente, posto che lo stesso non ha ancora una occupazione stabile;
che, diversamente da quanto dedotto dal marito, la stessa non è occupata a tempo indeterminato, in quanto risulta assunta presso la Società Ca.Di S.r.l. con sede in Santa Marina dal mese di ottobre
2023 con contratto a tempo determinato, part-time, con mansione di ausiliario di vendita, percependo una retribuzione media mensile pari ad euro 800,00, con scadenza al 02.10.2024.
Pertanto, la resistente ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di: “- Dichiararsi la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. e Parte_1
; - Imporre un congruo assegno di mantenimento a carico del ed in Controparte_1 Pt_1 favore del figlio da versarsi alla sig.ra assegno da rivalutare annualmente ed Per_2 CP_1 autonomamente in base all'andamento del costo della vita;
- Imporre al marito il pagamento di un congruo assegno mensile di mantenimento in favore della moglie, da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'esito dell'udienza del 08.10.2024, il Giudice, preso atto della congiunta richiesta delle parti al fine di giungere ad un accordo, ha rinviato all'udienza del 14.01.2025, nell'ambito della quale le parti rappresentando una mutata situazione delle proprie condizioni economiche e di vita (il SI. Pt_1 dichiarava: “attualmente sono stato trasferito in un altro servizio, quindi guadagno meno, circa
1600,00 euro al mese, mio figlio è attualmente in cerca di occupazione.”; la SI.ra arimenti CP_1 rappresentava: “attualmente lavoro a Milano come maestra d'asilo e vivo con e Per_2 Per_1
a Milano partecipando al fitto sostenuto dagli stessi e alle spese, il contratto è a tempo determinato fino al 30 giugno. I miei figli vivono a Milano, prima di avere questo lavoro vivevo nella casa coniugale, questo fino al 2 ottobre 2024. Attualmente guadagno circa 1500,00 euro. Il fitto che sostengo è di 500,00 euro, io sostengo 300,00 per me e 150,00 per .”), ed esclusa ogni Per_2 possibilità di riconciliazione, hanno chiesto al Giudice di formulare una proposta di conciliazione.
Con ordinanza del 16.01.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.01.2025, il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c.:“- pronuncia di separazione giudiziale;
-pagamento a carico di , con decorrenza dalla Parte_1 sottoscrizione dell'accordo, di euro 400,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di
a titolo di contributo al mantenimento del figlio annualmente Controparte_1 Per_2 rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, ove documentate e concordate;
-compensazione delle spese di lite;
”, che è stata accettata dalle parti con note di trattazione scritta.
Pertanto, all'esito dell'udienza cartolare del 07.04.2025, ritenuto il procedimento maturo per la decisione, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per il parere.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria e lo stesso ha apposto il proprio visto in data 30.05.2024.
Considerato il tempo trascorso dall'ultima comunicazione la parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass.
N.11915 del 1998).
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma c.c..
Nel caso di specie la domanda di separazione dei coniugi può essere recepita e la stessa verrà regolamentata secondo la proposta accolta dalle parti, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni dei rapporti economici della separazione e il diritto di mantenimento dei figli secondo previsioni che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sapri (SA) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Con il ricorso introduttivo, parte ricorrente, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., ha anche chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e tale richiesta è stata formulata anche dalla resistente.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Nella medesima occasione, le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo, così provvede:
▪ Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
12.02.1965, e , nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in Sapri (SA) il 28.04.1991 (Atto n. 9, p. 2, Serie A, anno 1991 del
Comune di Sapri) alle condizioni di cui alla proposta contenuta nell'ordinanza del 16.1.2025;
▪ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sapri per gli adempimenti di competenza;
▪ Provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 16 giugno 2025
Il Presidente/Relatore dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore-
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 585/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Polito, presso il cui studio in Padula (SA), alla via
Nazionale n. 565, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
( ), nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Concetta Amato, presso il cui studio in Casaletto Spartano
(SA) alla Via Cirillo n. 28, è elettivamente domiciliata
-resistente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 14.4.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.05.2024, il SI. , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la SI.ra , in data 28.04.1991 in Sapri (SA), dalla Controparte_1 cui unione sono nati due figli, entrambi maggiorenni, (nato il [...]) Persona_1 economicamente autosufficiente e (nato il [...]) non economicamente Persona_2 autosufficiente, ha dedotto che in ragione di una crisi coniugale dovuta al temperamento aggressivo e poco collaborativo della moglie la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
In particolare, il predetto ricorrente ha rappresentato: che la moglie sin dall'anno 2020 si era mostrata sempre più distante ed indifferente, sia emotivamente che intimamente, a causa delle difficoltà economiche che lo avevano travolto, allorquando aveva cessato la propria attività di agente di commercio;
che pertanto, in ragione delle incompatibilità caratteriali con la moglie, dal mese di marzo 2021 era stato costretto ad abbandonare la casa coniugale e a trasferirsi presso l'abitazione della madre;
che dal mese di ottobre 2023, dopo un periodo di disoccupazione, aveva trovato impiego presso la società Vita Spa, con sede in Arnad (AO) alla via Nazionale n. 10, p.iva con P.IVA_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato, con mansione di autista e che al contempo la sig.ra
[...]
risultava essere regolarmente assunta presso la società Ca . con sede in Santa Marina CP_1 CP_2
(SA) alla Contrada Santa Lucia Snc , con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con mansione di cassiera.
Pertanto, rivelatosi inutile ogni tentativo di giungere ad una definizione consensuale della vicenda, il predetto ricorrente ha chiesto all'adito Tribunale di: “a) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
b) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e in data 28.04.1991 e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registri dello stato civile del Comune di Sapri, Atto n. 9 parte 2 serie A- anno 1991 ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
c) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
d) con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.”.
Costituitasi in giudizio la resistente, SI. con comparsa depositata in data Controparte_1
25.09.2024, pur non opponendosi alla domanda di separazione, ha contestato quanto dedotto ed eccepito dal marito, ritenendo la ricostruzione dei fatti pretestuosa. Invero, la predetta resistente ha rappresentato: che l'intollerabilità della convivenza non poteva essere addebitata ai propri comportamenti, bensì alle ripetute violazione dei doveri coniugali poste in essere dal marito, nonché alle numerose ed errate scelte economiche dello stesso che compromettevano l'equilibrio familiare;
che la stessa si era sempre fatta carico di sostenere il figlio sia nelle Per_2 spese universitarie, sia successivamente, posto che lo stesso non ha ancora una occupazione stabile;
che, diversamente da quanto dedotto dal marito, la stessa non è occupata a tempo indeterminato, in quanto risulta assunta presso la Società Ca.Di S.r.l. con sede in Santa Marina dal mese di ottobre
2023 con contratto a tempo determinato, part-time, con mansione di ausiliario di vendita, percependo una retribuzione media mensile pari ad euro 800,00, con scadenza al 02.10.2024.
Pertanto, la resistente ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di: “- Dichiararsi la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. e Parte_1
; - Imporre un congruo assegno di mantenimento a carico del ed in Controparte_1 Pt_1 favore del figlio da versarsi alla sig.ra assegno da rivalutare annualmente ed Per_2 CP_1 autonomamente in base all'andamento del costo della vita;
- Imporre al marito il pagamento di un congruo assegno mensile di mantenimento in favore della moglie, da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'esito dell'udienza del 08.10.2024, il Giudice, preso atto della congiunta richiesta delle parti al fine di giungere ad un accordo, ha rinviato all'udienza del 14.01.2025, nell'ambito della quale le parti rappresentando una mutata situazione delle proprie condizioni economiche e di vita (il SI. Pt_1 dichiarava: “attualmente sono stato trasferito in un altro servizio, quindi guadagno meno, circa
1600,00 euro al mese, mio figlio è attualmente in cerca di occupazione.”; la SI.ra arimenti CP_1 rappresentava: “attualmente lavoro a Milano come maestra d'asilo e vivo con e Per_2 Per_1
a Milano partecipando al fitto sostenuto dagli stessi e alle spese, il contratto è a tempo determinato fino al 30 giugno. I miei figli vivono a Milano, prima di avere questo lavoro vivevo nella casa coniugale, questo fino al 2 ottobre 2024. Attualmente guadagno circa 1500,00 euro. Il fitto che sostengo è di 500,00 euro, io sostengo 300,00 per me e 150,00 per .”), ed esclusa ogni Per_2 possibilità di riconciliazione, hanno chiesto al Giudice di formulare una proposta di conciliazione.
Con ordinanza del 16.01.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.01.2025, il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c.:“- pronuncia di separazione giudiziale;
-pagamento a carico di , con decorrenza dalla Parte_1 sottoscrizione dell'accordo, di euro 400,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di
a titolo di contributo al mantenimento del figlio annualmente Controparte_1 Per_2 rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, ove documentate e concordate;
-compensazione delle spese di lite;
”, che è stata accettata dalle parti con note di trattazione scritta.
Pertanto, all'esito dell'udienza cartolare del 07.04.2025, ritenuto il procedimento maturo per la decisione, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per il parere.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria e lo stesso ha apposto il proprio visto in data 30.05.2024.
Considerato il tempo trascorso dall'ultima comunicazione la parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass.
N.11915 del 1998).
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma c.c..
Nel caso di specie la domanda di separazione dei coniugi può essere recepita e la stessa verrà regolamentata secondo la proposta accolta dalle parti, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni dei rapporti economici della separazione e il diritto di mantenimento dei figli secondo previsioni che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sapri (SA) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Con il ricorso introduttivo, parte ricorrente, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., ha anche chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e tale richiesta è stata formulata anche dalla resistente.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Nella medesima occasione, le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo, così provvede:
▪ Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
12.02.1965, e , nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in Sapri (SA) il 28.04.1991 (Atto n. 9, p. 2, Serie A, anno 1991 del
Comune di Sapri) alle condizioni di cui alla proposta contenuta nell'ordinanza del 16.1.2025;
▪ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sapri per gli adempimenti di competenza;
▪ Provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 16 giugno 2025
Il Presidente/Relatore dott.ssa Antonella Tedesco