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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/10/2025, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2719/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente est. dr.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da
Avv. (C.F. ), in proprio, domiciliato presso il suo Parte_1 C.F._1 studio in viale Regina Margherita n. 5, Milano (MI), nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE contro
P.IVA/ C.F. , già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
VI AR (C.F. ), come da comparsa di costituzione di nuovo C.F._2 difensore ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura in atti Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6853/2024, pubblicata l'8.7.2024, notificata il 25.9.2024
Conclusioni:
Per l'appellante Parte_1 pagina 1 di 13 “Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza
- In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nell'atto di appello. In ogni caso sospenderla a beneficio dell'attuale appellante per tutti i motivi esposti.
- In via principale dichiarare la nullità/annullabilità della sentenza impugnata per i motivi tutti esposti.
- Nel merito, accogliere il proposto appello e per l'effetto, in riforma della Sentenza n
6853/2024 pubblicata l'8.7.24, RGN 37560/2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, in particolare:
- Accertare e dichiarare la nullità/annullabilità del contratto n 1360224339 del 2019, per i motivi tutti esposti in atti, per l'effetto revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo telematico
n 12813/2022 del 29.07.22 RGN 23442/2022 emesso dal Tribunale ordinario di Milano, quindi rigettare tutte le domande della convenuta opposta.
- In via riconvenzionale, condannare al risarcimento danni, accertata la denuncia CP_1 temeraria per i fatti di causa e per i motivi tutti di cui in narrativa e negli atti ed i documenti tutti prodotti in primo grado, al pagamento della somma determinata in euro 7.733,34, o quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa e di giustizia.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze come per legge dei due gradi di giudizio.
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non esperite quindi non ammesse dal giudice di prime cure, in particolare si chiede venga disposta prova testimoniale del sig. della Euro FAI Sas, per gli accertamenti di cui alle premesse in atti Testimone_1 narrate, come da capitoli di prova come da memoria ex art. 183 c 6 n 2 CPC, quindi tutti gli altri mezzi istruttori indicati nella stessa memoria e qui ripresi integralmente, compresa CTU al fine della determinazione e quantificazione del danno morale/biologico, per i fatti esposti in atti.”
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'On. le Corte D'Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione
1) Rigettare in toto, siccome assolutamente infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza n. 6853/2024 del 08.07.2024 e, Parte_1 conseguentemente, confermarla integralmente;
Sempre nel merito
pagina 2 di 13 - Accertata e dichiarata la responsabilità dell'Avv. ex art 96 comma III cpc. Parte_1 condannare l'Avv. al risarcimento del danno in favore di Parte_1 Controparte_2 determinato nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia.
[...]
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
1. Con contratto del 15.11.2019 (di seguito, per brevità, solo ) Controparte_2 CP_1 concedeva in locazione operativa allo “Studio Legale Avv. , come da timbro Parte_1
e firma di sottoscrizione, una serie di beni (nello specifico, n. 2 Desktop LN V530-24ICB AIO
I 5 Hardware Lenovo, n. 1 QNAP NAS 4 BAIE AL-212 1.70 Hardware QNAP, ASSISTENZA
TECNICA Altri apparecchi, n. 3 OFFICE HOME AND BUSINESS Software, n. 1 RACK
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Hardware Apple) dietro il pagamento di un canone mensile pari ad € 196,92 (IVA inclusa), per complessive 60 rate.
In particolare, acquistava i beni presso il fornitore scelto dall'Avv. Euro F.A.I. CP_1 Pt_1
s.a.s. di CA EL & C., per il corrispettivo di € 10.553,00 (cfr. fattura 18.11.2019 di cui al doc. 2 – fascicolo primo grado . I beni venivano consegnati il 15.11.2019 presso lo CP_1 studio legale all'indirizzo di viale Regina Margherita n.
5 - Milano (cfr. verbale di consegna dei beni di cui al doc. 3 – fascicolo primo grado . CP_1
A fronte del mancato pagamento dei canoni, in data 14.1.2020, facendo seguito a CP_1 precedente sollecito, invitava l'Avv. a corrispondere l'importo di € 1.169,51 Pt_1
“comprensivo di interessi convenzionali e spese di sollecito come sotto riportato” (doc. 5A fascicolo primo grado). Pt_1
In data 16.1.2020, sollecitava a mezzo pec (dall'indirizzo Email_3
l'Avv. “regolarizzare la sua posizione tramite bonifico bancario”. Quest'ultimo, nel Pt_1 comunicare di avere “provveduto a migrare i conti correnti presso altro istituto bancario”, preannunciando di provvedere “di conseguenza” “con la prossima settimana”, chiedeva
“spiegazioni in ordine alle fatture di EUR 590.76, EUR 223.80 e EUR 28.60 non ben comprensibili” (cfr. doc.
4 - fascicolo di primo grado . Pt_1
Con mail del 7.2.2020 indirizzata al fornitore Euro F.A.I. - al quale l'Avv. aveva Pt_1 inviato la pec di sollecito della chiedendo allo stesso “…ci pensi tu? O ci devo pensare CP_1 io? (devo litigare subito o aspettiamo?)” - specificava che “Per qualsiasi chiarimento CP_1 aggiuntivo il cliente può contattare la nostra amministrazione allo 02.30082240, dalla quale ha già ricevuto i solleciti” (doc. 6 fascicolo primo grado). Pt_1
pagina 3 di 13 Ulteriore sollecito per un “urgente contatto”, con indicazione del numero specifico da contattare e dei giorni ed orari di disponibilità, veniva inviato il 21.2.2020 dall'indirizzo pec
L'Avv. dal canto suo, si limitava a trasmettere il Email_4 Pt_1
16.3.2020 comunicazione del seguente tenore: “la presente per confermarvi che a seguito dell'attuale situazione come da dichiarazione OMS di pandemia mondiale da coronavirus, provvedimenti governativi e quant'altro, determinanti ad ogni effetto di legge stato di necessita
e o forza maggiore, ogni rapporto adempimento è da ritenersi sospesa per causa di forza maggiore, rimanendo a disposizione porgiamo distinti saluti” (cfr. doc.
7 - fascicolo di primo grado . Pt_1
Con PEC del 18.5.2020 (doc. 8 fascicolo la società a) informava l'Avv. Pt_1 CP_3
i aver ricevuto mandato da parte di per il recupero del credito da essa vantato Pt_1 CP_1 in relazione al contratto di locazione operativa oggetto di causa;
b) rilevava il persistente stato di morosità del nonostante i solleciti effettuati da c) comunicava all'Avv. Pt_1 CP_1 la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 12 delle Condizioni generali di Pt_1 contratto per procedere alla risoluzione del contratto di locazione operativa “ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.” allegando relativa comunicazione di in data 21.4.2020; d) CP_1 fermo restando la risoluzione contrattuale, comunicava la disponibilità di “a valutare CP_1 soluzioni per la definizione bonaria della controversia”; e) indicava il nuovo indirizzo di restituzione dei beni, “stante la situazione sanitaria attuale”, in Arluno, via Castiglioni 18/20.
Lo stesso giorno perveniva risposta dall'Avv. (cfr. doc. 9 fascicolo di primo grado Pt_1
il quale contestava “in fatto e in diritto” la missiva;
lamentava l'assenza di riscontro Pt_1 alle sue precedenti comunicazioni (inviate all'indirizzo e Email_5 all'indirizzo ; contestava gli importi richiesti, “non specificati Email_3 nel contratto e ben diversi da quelli da voi oggi indicati che comunque si contestano nel loro ammontare”; chiedeva fosse inviata “procura di per capire con chi interloquire”; CP_1 contestava la lettera non firmata del 21.4.2020, mai ricevuta;
ribadiva “l'incolpevolezza per forza maggiore circa gli adempimenti contrattuali di ogni genere” come previsto dalla normativa e dai provvedimenti emessi durante la pandemia;
manifestava in ogni caso la disponibilità a una composizione bonaria della vicenda, “ovviamente secondo legge”.
Stante il mancato pagamento dei canoni scaduti e la mancata restituzione dei beni, CP_1 incardinava ricorso monitorio e otteneva il decreto ingiuntivo n. 12813/2022 del 29.7.2022, con il quale il Tribunale di Milano ingiungeva all'Avv. l pagamento della somma di Euro Pt_1
8.515,09, oltre spese legali come liquidate.
pagina 4 di 13 L'Avv. dunque, proponeva opposizione, chiedendo di “revocare e porre nel nulla Pt_1 nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico” il decreto ingiuntivo telematico, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e svolgendo domanda riconvenzionale di condanna di al risarcimento dei danni “per la somma attuale di euro 7.733,34, questa CP_1 per le sole spese per la difesa, quindi per quelle ulteriori che verranno determinate, quantificate ed accertate in corso di causa anche ex art. 183 cpc, quindi attraverso idonea consulenza tecnica d'ufficio tesa a determinare il cd danno biologico”, avendo “dovuto subire un procedimento penale infondato in fatto ed in diritto, accertato giudizialmente, nonostante la consapevolezza, comprovata dalla documentazione prodotta, della non veridicità della denuncia presentata da parte della convenuta opposta” (cfr. doc. 19 – fascicolo di primo grado
. Pt_1
2. Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, rigettata la richiesta di revoca e/o sospensione della stessa e respinte le richieste istruttorie formulate dall'opponente, il Tribunale di Milano con sentenza n. 6853/2024 pubblicata l'8.7.2024 rigettava l'opposizione svolta dall'Avv. e riteneva non meritevole di accoglimento la domanda Pt_1 riconvenzionale da questi proposta.
Il Tribunale, anzitutto, affermava che, in caso di inadempimento di obbligazioni negoziali, né il contratto né la legge imponessero a di inviare un sollecito di pagamento prima di
CP_1 intraprendere l'azione giudiziale. Sottolineava poi che, sulla scorta dell'art. 13 delle Condizioni generali di contratto, non incombesse su l'onere di provvedere al ritiro dei beni, ma
CP_1 fosse piuttosto l'Avv. contrattualmente tenuto ad attivarsi per la loro restituzione nel Pt_1 luogo che gli era stato indicato da Osservava che il conteggio delle somme richieste in
CP_1 pagamento, come illustrato da nella propria comparsa di risposta con riferimento a
CP_1 ciascuna fattura, fosse corretto e che le singole voci ivi indicate fossero “conformi ai patti negoziali”, dovendosi piuttosto ritenere l'allegazione dell'opponente “del tutto generica, se non indeterminata”. Reputava irrilevante il fatto che il fornitore, secondo la tesi difensiva del potesse aver fornito informazioni errate circa le condizioni contrattuali e la loro Pt_1 interpretazione, in quanto lette e sottoscritte dal soggetto qualificato, “stante l'attività Pt_1 professionale di avvocato da egli svolta”.
Il primo giudice evidenziava poi come la normativa emergenziale adottata per fronteggiare la pandemia da Covid-19 non avesse previsto alcuna sospensione delle prestazioni negoziali, bensì solo una speciale esimente da responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., peraltro non applicabile al caso in esame, in cui l'inadempimento aveva pagina 5 di 13 avuto inizio anteriormente alla pandemia e alla normativa emergenziale (risalendo al novembre
2019) e ricadeva solo in minima parte nel periodo pandemico.
Quanto alla comunicazione di risoluzione di diritto del contratto di locazione inviata dalla società er conto di il Tribunale osservava che quest'ultima aveva documentato CP_3 CP_1
(doc. 6) il mandato conferito a tale società per il recupero del credito insoddisfatto e aveva in ogni caso ratificato il suo operato, ponendo a fondamento della domanda monitoria proprio la comunicazione di risoluzione inviata da CP_3
Il giudice di prime cure, inoltre, in relazione alla normativa in materia di clausole vessatorie richiamata dall'opponente, osservava come il contratto di locazione operativa fosse stato stipulato dall'Avv. per scopi inerenti lo svolgimento della sua attività professionale, Pt_1 avendo ad oggetto beni strumentali a tale attività, consegnati presso il suo studio in base a un contratto sottoscritto da conduttore con partita IVA indicata nello stesso, con conseguente inapplicabilità dell'invocata normativa posta a tutela dei consumatori, intesi quali “persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo)”.
Quanto al credito ingiunto, lo stesso risultava comprovato dal contratto allegato al ricorso monitorio che prevedeva, all'art. 13, la penale negoziale per la risoluzione anticipata del contratto, nella misura di un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti fino al termine del rapporto, nonché, all'art. 14, l'indennizzo per il protrarsi del godimento dei beni locati, successivo alla risoluzione contrattuale e fino alla riconsegna (non ancora avvenuta), in misura pari al canone negoziale.
Infine, ritenuto tardivo il disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte alle condizioni generali di contratto, il Tribunale respingeva la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente osservando che competente per la liquidazione delle spese sostenute in un processo (civile, penale, amministrativo, contabile) è “sempre e solo il giudice che conosce e/o ha conosciuto della controversia”, non potendo tale onere -secondo la giurisprudenza di legittimità- considerarsi danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ed essendo soggetto alla disciplina prevista per la regolamentazione delle spese del giudizio dagli artt. 91 e 92 c.p.c., applicabile anche nel processo penale.
3. Avverso tale sentenza l'Avv. ha interposto gravame. Pt_1
Con il primo motivo di impugnazione, intitolato “Vizi di nullità della Sentenza - Mancata verifica, anche d'ufficio del contratto (doc. 1 controparte fasc. primo grado), non P.IVA_2 concessione di breve rinvio temporale (mezz'ora anche) non consentendo la partecipazione della difesa all'udienza del 15 marzo 2023, per concomitante udienza in altro ufficio pagina 6 di 13 giudiziario”, l'appellante chiede dichiararsi la nullità della sentenza impugnata non avendo il primo giudice, così come il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, valutato la sussistenza o meno di clausole vessatorie “in piena inosservanza dei principi enunciati dalle Sezioni Unite
Corte di cassazione Sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023”. Tale contestazione “non ha potuto essere posta dalla difesa dell'appellante nella prima udienza del 15.3.2023” per la mancata concessione di un rinvio per legittimo impedimento, nonostante la richiesta avanzata in tal senso. Tale valutazione, imposta d'ufficio, non sarebbe stata effettuata nemmeno “nel corso del giudizio, con mancata specifica sul punto di motivazione”.
L'appellante, ove il Collegio non dovesse dichiarare nulla la sentenza, con ulteriore motivo rubricato “Vizi nel merito della Sentenza”, articolato in più punti, ritiene che, non ammettendo alcuna istruttoria, le censure poste a base dell'opposizione “non sono state accertate, anzi non interpretate correttamente e travisate in modo difforme rispetto alle specifiche contestazioni poste”.
In particolare, lamenta che il Tribunale abbia:
a) omesso di considerare che la risoluzione sia avvenuta ad opera di un soggetto terzo, al momento della notifica privo di procura, presentata solo a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo e per di più non iscritto, come all'Albo ex art. 106 TUB, con conseguente CP_1 nullità di tutti gli atti posti in relazione “alle locazioni finanziarie, compresa quella relativa al presente procedimento”;
b) ritenuto che non fosse tenuta al ritiro dei beni (circostanza “sconfessata dai CP_1 provvedimenti penali” ignorati dal giudicante);
c) affermato che i conteggi fossero corretti “in spregio alle censure specifiche mosse” in ordine
“ad importi relativi a presunti contratti assicurativi, quindi per premi dovuti”, avendo egli provveduto a stipulare apposito contratto in tal senso, prodotto come doc. 21 e allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.;
d) sostenuto che il suo “status personale di avvocato” fosse dirimente in ordine all'affermazione che il fornitore potesse aver dato informazioni errate, laddove l'audizione del teste Tes_1
, erroneamente non disposta dal Tribunale, avrebbe invece consentito di determinare
[...]
“l'abusività della clausola contrattuale, la natura giuridica e lo scopo della locazione finanziaria”, in uno con la qualità di consumatore dell'odierno appellante;
e) erroneamente sostenuto che ci sarebbe stata una consegna di “arredamento per ufficio”, quando invece i beni consegnati (che non includevano arredamento per ufficio ma, tra gli altri,
pagina 7 di 13 PC) non erano destinati all'attività professionale, essendo utilizzabili “anche presso luoghi di dimora, che non sono uffici, oramai per la vita di tutti i giorni e per scopi di natura personale”;
f) ritenuto che il risarcimento oggetto della domanda riconvenzionale fosse circoscritto alle sole spese legali sostenute, riferendosi invece la stessa anche ai “danni di carattere morale e biologico”, e citando giurisprudenza non pertinente in quanto relativa al giudizio e non, come nel caso di specie, “[al]la fase istruttoria e procedimentale, ove alla querela non è seguito il processo e/o il rinvio a giudizio, bensì l'archiviazione del procedimento”, con la conseguenza che il danno lamentato non sarebbe onere economico regolato dagli artt. 91 e 92 c.p.c., bensì dall'art. 2043 c.c., azionabile in sede civile.
4. Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. nonché per omessa specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza n. 6853/2024, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
All'udienza del 18.2.2025 la causa veniva rinviata per permettere un confronto in ottica conciliativa. All'udienza successiva, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
5. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata ex art. 342 c.p.c. dal momento che l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi minimi a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati dall'art. 342 c.p.c.
Quanto all'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., la stessa deve intendersi superata poiché implicitamente disattesa con l'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art 352 c.p.c., fondata sulla ritenuta necessità che l'oggetto della causa e le questioni dibattute in fatto e in diritto fossero sottoposti a disamina in sede decisionale.
6. Seppure ammissibile, l'appello nel merito non può essere accolto.
6.1 Quanto all'asserita nullità della sentenza in ragione della mancata concessione del rinvio della prima udienza, la lettura della motivata ordinanza posta a base del diniego evidenzia come l'Avv. nonostante fosse a conoscenza del concomitante impegno professionale presso Pt_1 la Sezione Lavoro già dal mese di novembre 2022, avesse reso edotto il Tribunale dell'impossibilità di partecipare alla prima udienza di comparizione solo nell'imminenza della stessa, ovvero in data 11.3.2023, mediante deposito di un'istanza di differimento in relazione alla quale il giudice osservava come non fosse nemmeno stato documentato l'esito negativo dell'asserita ricerca di sostituti. A tacere del fatto che, in ogni caso, l'attività difensiva che pagina 8 di 13 l'appellante lamenta di non aver potuto svolgere “con conseguenze gravi per l'esercizio della propria attività di difesa” e, in particolare, la possibilità di disconoscimento della sottoscrizione del contratto con allegato al ricorso monitorio, non formulata nell'atto di citazione in CP_1 opposizione, gli era preclusa in quanto tardiva.
Anche la dedotta violazione del diritto di difesa che avrebbe consentito al in caso di Pt_1 accoglimento dell'istanza di rinvio, di sollecitare il giudice al doveroso controllo imposto dalla nota sentenza a SS.UU. n. 9479/2023 in ordine alla sussistenza di eventuali clausole vessatorie e/o abusive, va ritenuta del tutto infondata ove si consideri che non solo tale argomentazione è stata illustrata con le note di udienza depositate il 18.9.2023 in sede di richiesta di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ma è stata, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, esaminata e respinta nel merito dal giudice di prime cure al punto g) della sentenza impugnata, oggetto peraltro di specifica censura. Pertanto, nessun “vizio di nullità” della sentenza e nessuna violazione dei principi sul “giusto processo” ex art. 111 Cost. è in concreto ravvisabile.
6.2 In relazione alle censure proposte in via subordinata dall'Avv. le stesse sono tutte Pt_1 ugualmente da respingere.
In generale non può non osservarsi che tali censure, almeno in parte, non si sono misurate con le puntuali argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
6.2.1 Infatti in relazione al punto sub a), il primo giudice, sciogliendo la riserva assunta a verbale alla prima udienza, motivava la concessione della provvisoria esecutività del decreto dando ampiamente conto del fatto che l'opponente aveva lamentato che la procura alle liti di parte avversa non gli era stata notificata unitamente al decreto ingiuntivo e che la comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa era stata fatta da soggetto diverso dalla locatrice, con buona pace del diritto di difesa invocato dall'odierno appellante ex art. 24 Cost. Sul punto, in particolare, il primo giudice osservava che la procura alle liti risultava prodotta telematicamente nel fascicolo monitorio e che aveva documentato di aver CP_1 conferito regolare mandato “per curare il recupero del credito” a la quale aveva CP_3 inviato all'Avv. la comunicazione di risoluzione contrattuale. Pt_1
Per quanto attiene l'ulteriore doglianza della non iscrizione di e di ll'Albo ex CP_1 CP_3 art. 106 TUB, basti osservare che il contratto sottoscritto dalle parti è un contratto di locazione operativa di beni mobili, per cui non colgono nel segno le doglianze dell'appellante che partono dal presupposto che il contratto sia da inquadrarsi nella fattispecie della locazione finanziaria.
pagina 9 di 13 6.2.2 La contestazione sub b), richiamando i provvedimenti assunti in sede penale, non tiene conto del profilo civilistico della questione oggetto di causa (emerso anche a conclusione del procedimento penale1 e unico esaminabile in questa sede) e non si misura con la previsione, puntualmente richiamata dal primo giudice, dell'art. 13 delle Condizioni generali di contratto in forza del quale, a seguito della risoluzione contrattuale, il conduttore deve restituire immediatamente il materiale locato nel luogo indicato dal locatore e, in questo caso, all'indirizzo fornito da on PEC del 18.5.2020. CP_3
6.2.3 Quanto alla correttezza dei conteggi (sub lett. c), risulta dall'art. 11 del contratto (rubricato
“Assicurazione del Materiale”) l'obbligo per il conduttore di assicurare, presso una primaria compagnia, “a sue spese e per tutta la durata della locazione, con polizza “All risks” il
Materiale che ne forma oggetto (…), con previsione di un indennizzo di importo adeguato e tale da poter garantire la sostituzione e/o il ripristino del Materiale colpito dal sinistro. (…)
11.4 Fino a che il Conduttore non abbia ottemperato all'obbligo assicurativo di cui al comma
1 e, in ogni caso, decorsi 30 giorni dall'avvenuta consegna del Materiale senza che sia pervenuta a la copia della polizza assicurativa stipulata in proprio dal Controparte_2
Conduttore, il Locatore provvederà ad assicurare il Materiale con una propria polizza assicurativa ed il Conduttore sarà tenuto a corrisponderne gli oneri. (…)”. Tale obbligo non risulta essere stato adempiuto dall'Avv. il quale si è limitato a produrre - in sede di Pt_1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. - un contratto di assicurazione professionale non idoneo alla protezione assicurativa dei beni locati richiesta dal contratto. Pertanto, correttamente l'importo dovuto per l'assicurazione del materiale è stato incluso in quello ingiunto in sede monitoria.
6.2.4 Con riferimento poi ai profili di censura sub lett. d) ed e), legati alla mancata audizione del teste , venditore dei beni concessi in locazione da al in Testimone_1 CP_1 Pt_1 merito all'asserita “abusività della clausola contrattuale”, alla “natura giuridica” e allo “scopo della locazione finanziaria”, in uno con la qualità di consumatore dell'odierno appellante, il giudice ha correttamente respinto l'istanza istruttoria in quanto vertente su circostanze
“documentali o irrilevanti (capp.
1-16 pagg. 2-3)”, osservando che il contratto oggetto di causa 1 Nel provvedimento di archiviazione (doc. 16 fascicolo primo grado il G.I.P., dopo aver Pt_1 valutato l'assenza dell'elemento soggettivo per ritenere integrato il reato di appropriazione indebita e, dunque, l'irrilevanza penale della condotta lesiva asseritamente posta in essere, non ritenendosi sufficiente “ai fini dell'integrazione della fattispecie di reato (…) il semplice inadempimento dell'obbligo di restituzione del bene”, ha testualmente affermato: “alla luce delle precedenti osservazioni, la fattispecie qui in esame assume rilievo esclusivamente civilistico, dovendo pertanto trovare nel relativo sottosistema normativo una giusta composizione.” pagina 10 di 13 è stato stipulato tra e l'Avv. ella sua qualità di professionista, come risulta in CP_1 Pt_1 modo chiaro e incontrovertibile dai seguenti elementi: sul contratto del 15.11.2019 è apposto il timbro dello Studio legale Avv. con relativa sottoscrizione;
il contratto ha ad oggetto Pt_1 beni (nello specifico, n. 2 Desktop LN V530-24ICB AIO I 5 Hardware Lenovo, n. 1 QNAP
NAS 4 1.70 Hardware QNAP, ASSISTENZA Altri apparecchi, n. 3 CP_4 CP_5
OFFICE n. 1 RACK OFFICE SMALL DA PAR Controparte_6
Arredamento per ufficio, n. 1 MACKBOOK PRO 15-256 GB Hardware Apple – enfasi dell'autore) consegnati presso lo studio legale dell'Avv. come da specifica Pt_1 indicazione contenuta nel verbale di consegna (“Area di attività: Avvocati - luogo di installazione del materiale Via Regina Margherita, 5 Milano”).
6.3 Da ultimo, per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni, respinta dal primo giudice, va qui ribadito, dando seguito a un orientamento pacifico e consolidato, più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, che colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo che soggettivo, sicché, in mancanza di detta prova, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Come osservato dalla Suprema Corte “questo principio ha un duplice fondamento: da un lato, si giustifica in relazione all'esigenza di favorire (e non già di scoraggiare) l'adempimento, da parte dei privati cittadini, del dovere civico di segnalare la sussistenza di fatti criminosi;
dovere che trova rispondenza nell'interesse pubblico alla repressione dei reati e che rischierebbe evidentemente di essere frustrato se il denunciante andasse incontro a responsabilità per avere presentato una denuncia semplicemente inesatta o infondata;
dall'altro lato esso principio trova una ulteriore ratio giustificativa nel rilievo che, al di fuori dell'ipotesi della denuncia, stante il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, l'attività del pubblico ministero, organo titolare di tale azione, si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia e danno eventualmente subito dal denunciato” (Cass. n.
12875/2025; conf. Cass. n. 11271/2020; Cass. n. 30988/2018).
I rilievi che precedono inducono a reputare manifestamente infondata la domanda già respinta dal primo giudice e riproposta in questa sede, atteso che, al di fuori dell'ipotesi della calunnia, la denuncia di un reato, quand'anche si riveli infondata all'esito del processo penale al cui inizio ha dato impulso, non costituisce ex se, attività antigiuridica idonea a determinare la nascita di una fattispecie di responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. a carico del denunciante.
Orbene, nel caso di specie, l'appellante non ha assolto l'onere sullo stesso gravante di provare il carattere calunnioso (sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo) della condotta della società pagina 11 di 13 odierna appellata. Si deve anzi osservare che la mera lettura dell'analitica ricostruzione della vicenda oggetto di causa riassunta nel § 1., evidenzia come lungi dal negare all'Avv. CP_1 la possibilità di “individuare un effettivo interlocutore rappresentante la società Pt_1 locataria” al quale rivolgersi per chiedere spiegazioni in ordine agli importi addebitati (come affermato dal P.M. nella richiesta di archiviazione - doc. 14 fascicolo primo grado), Pt_1 aveva ripetutamente indicato al indirizzi mail e numeri telefonici da contattare, senza Pt_1 che tali inviti e solleciti trovassero mai riscontro.
7. Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna dell'Avv.
a rifondere alla controparte le spese di lite del grado che si liquidano, come da Pt_1 dispositivo, ex D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (da € 5.201,00 a € 26.000,00) e dei parametri medi (quanto alla fase di studio, a quella introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria).
Il Collegio ritiene altresì di dover condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., come peraltro richiesto da controparte.
Come ribadito dalla Suprema Corte, è configurabile la responsabilità processuale aggravata quando l'inconsistenza giuridica delle censure avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, oltre che in caso di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e nell'ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'atto (Cass. n. 23835/2025; Cass. n. 34429/2024).
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, comma
3, c.p.c., per avere l'Avv. insistito colpevolmente in tesi giuridiche inconsistenti, già Pt_1 reputate manifestamente infondate dal primo giudice con motivazione adeguata ed esaustiva che avrebbe potuto e dovuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare la proposizione dell'infondato gravame sulla base di motivi di critica pretestuosi, ripetitivi delle argomentazioni già spese in primo grado e che, per gran parte, non si sono confrontati con le argomentazioni poste a base della sentenza e, per il resto, sono risultati palesemente infondati, all'esito di un giudizio che non poteva non essere prevedibile (Cass. n. 34693/2022).
La liquidazione viene fatta nella misura indicata in dispositivo, parametrata a una somma corrispondente a quella liquidata per le spese di lite del presente giudizio.
Alla pronuncia consegue, infine, ex art. 96 co. 4 c.p.c. la condanna dell'Avv. al Pt_1 pagamento, in favore della della somma di € 500,00. Parte_2
pagina 12 di 13 Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6853/2024, pubblicata in Parte_1 data 8.7.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado che liquida in complessivi € 4.888,00 per compensi, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettario al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
3. condanna l'appellante a pagare, a favore di la somma di € 4.888,00, Controparte_1 liquidata alla data odierna in via equitativa ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
4. condanna l'appellante al versamento dell'ulteriore somma di € 500,00 in favore della
[...]
ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c.; Parte_2
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex art.13 c.1quater D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente est. dr.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da
Avv. (C.F. ), in proprio, domiciliato presso il suo Parte_1 C.F._1 studio in viale Regina Margherita n. 5, Milano (MI), nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE contro
P.IVA/ C.F. , già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
VI AR (C.F. ), come da comparsa di costituzione di nuovo C.F._2 difensore ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura in atti Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6853/2024, pubblicata l'8.7.2024, notificata il 25.9.2024
Conclusioni:
Per l'appellante Parte_1 pagina 1 di 13 “Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza
- In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nell'atto di appello. In ogni caso sospenderla a beneficio dell'attuale appellante per tutti i motivi esposti.
- In via principale dichiarare la nullità/annullabilità della sentenza impugnata per i motivi tutti esposti.
- Nel merito, accogliere il proposto appello e per l'effetto, in riforma della Sentenza n
6853/2024 pubblicata l'8.7.24, RGN 37560/2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, in particolare:
- Accertare e dichiarare la nullità/annullabilità del contratto n 1360224339 del 2019, per i motivi tutti esposti in atti, per l'effetto revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo telematico
n 12813/2022 del 29.07.22 RGN 23442/2022 emesso dal Tribunale ordinario di Milano, quindi rigettare tutte le domande della convenuta opposta.
- In via riconvenzionale, condannare al risarcimento danni, accertata la denuncia CP_1 temeraria per i fatti di causa e per i motivi tutti di cui in narrativa e negli atti ed i documenti tutti prodotti in primo grado, al pagamento della somma determinata in euro 7.733,34, o quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa e di giustizia.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze come per legge dei due gradi di giudizio.
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non esperite quindi non ammesse dal giudice di prime cure, in particolare si chiede venga disposta prova testimoniale del sig. della Euro FAI Sas, per gli accertamenti di cui alle premesse in atti Testimone_1 narrate, come da capitoli di prova come da memoria ex art. 183 c 6 n 2 CPC, quindi tutti gli altri mezzi istruttori indicati nella stessa memoria e qui ripresi integralmente, compresa CTU al fine della determinazione e quantificazione del danno morale/biologico, per i fatti esposti in atti.”
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'On. le Corte D'Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione
1) Rigettare in toto, siccome assolutamente infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza n. 6853/2024 del 08.07.2024 e, Parte_1 conseguentemente, confermarla integralmente;
Sempre nel merito
pagina 2 di 13 - Accertata e dichiarata la responsabilità dell'Avv. ex art 96 comma III cpc. Parte_1 condannare l'Avv. al risarcimento del danno in favore di Parte_1 Controparte_2 determinato nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia.
[...]
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
1. Con contratto del 15.11.2019 (di seguito, per brevità, solo ) Controparte_2 CP_1 concedeva in locazione operativa allo “Studio Legale Avv. , come da timbro Parte_1
e firma di sottoscrizione, una serie di beni (nello specifico, n. 2 Desktop LN V530-24ICB AIO
I 5 Hardware Lenovo, n. 1 QNAP NAS 4 BAIE AL-212 1.70 Hardware QNAP, ASSISTENZA
TECNICA Altri apparecchi, n. 3 OFFICE HOME AND BUSINESS Software, n. 1 RACK
OFFICE SMALL DA PAR Arredamento per ufficio, n. 1 MACKBOOK PRO 15-256 GB
Hardware Apple) dietro il pagamento di un canone mensile pari ad € 196,92 (IVA inclusa), per complessive 60 rate.
In particolare, acquistava i beni presso il fornitore scelto dall'Avv. Euro F.A.I. CP_1 Pt_1
s.a.s. di CA EL & C., per il corrispettivo di € 10.553,00 (cfr. fattura 18.11.2019 di cui al doc. 2 – fascicolo primo grado . I beni venivano consegnati il 15.11.2019 presso lo CP_1 studio legale all'indirizzo di viale Regina Margherita n.
5 - Milano (cfr. verbale di consegna dei beni di cui al doc. 3 – fascicolo primo grado . CP_1
A fronte del mancato pagamento dei canoni, in data 14.1.2020, facendo seguito a CP_1 precedente sollecito, invitava l'Avv. a corrispondere l'importo di € 1.169,51 Pt_1
“comprensivo di interessi convenzionali e spese di sollecito come sotto riportato” (doc. 5A fascicolo primo grado). Pt_1
In data 16.1.2020, sollecitava a mezzo pec (dall'indirizzo Email_3
l'Avv. “regolarizzare la sua posizione tramite bonifico bancario”. Quest'ultimo, nel Pt_1 comunicare di avere “provveduto a migrare i conti correnti presso altro istituto bancario”, preannunciando di provvedere “di conseguenza” “con la prossima settimana”, chiedeva
“spiegazioni in ordine alle fatture di EUR 590.76, EUR 223.80 e EUR 28.60 non ben comprensibili” (cfr. doc.
4 - fascicolo di primo grado . Pt_1
Con mail del 7.2.2020 indirizzata al fornitore Euro F.A.I. - al quale l'Avv. aveva Pt_1 inviato la pec di sollecito della chiedendo allo stesso “…ci pensi tu? O ci devo pensare CP_1 io? (devo litigare subito o aspettiamo?)” - specificava che “Per qualsiasi chiarimento CP_1 aggiuntivo il cliente può contattare la nostra amministrazione allo 02.30082240, dalla quale ha già ricevuto i solleciti” (doc. 6 fascicolo primo grado). Pt_1
pagina 3 di 13 Ulteriore sollecito per un “urgente contatto”, con indicazione del numero specifico da contattare e dei giorni ed orari di disponibilità, veniva inviato il 21.2.2020 dall'indirizzo pec
L'Avv. dal canto suo, si limitava a trasmettere il Email_4 Pt_1
16.3.2020 comunicazione del seguente tenore: “la presente per confermarvi che a seguito dell'attuale situazione come da dichiarazione OMS di pandemia mondiale da coronavirus, provvedimenti governativi e quant'altro, determinanti ad ogni effetto di legge stato di necessita
e o forza maggiore, ogni rapporto adempimento è da ritenersi sospesa per causa di forza maggiore, rimanendo a disposizione porgiamo distinti saluti” (cfr. doc.
7 - fascicolo di primo grado . Pt_1
Con PEC del 18.5.2020 (doc. 8 fascicolo la società a) informava l'Avv. Pt_1 CP_3
i aver ricevuto mandato da parte di per il recupero del credito da essa vantato Pt_1 CP_1 in relazione al contratto di locazione operativa oggetto di causa;
b) rilevava il persistente stato di morosità del nonostante i solleciti effettuati da c) comunicava all'Avv. Pt_1 CP_1 la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 12 delle Condizioni generali di Pt_1 contratto per procedere alla risoluzione del contratto di locazione operativa “ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.” allegando relativa comunicazione di in data 21.4.2020; d) CP_1 fermo restando la risoluzione contrattuale, comunicava la disponibilità di “a valutare CP_1 soluzioni per la definizione bonaria della controversia”; e) indicava il nuovo indirizzo di restituzione dei beni, “stante la situazione sanitaria attuale”, in Arluno, via Castiglioni 18/20.
Lo stesso giorno perveniva risposta dall'Avv. (cfr. doc. 9 fascicolo di primo grado Pt_1
il quale contestava “in fatto e in diritto” la missiva;
lamentava l'assenza di riscontro Pt_1 alle sue precedenti comunicazioni (inviate all'indirizzo e Email_5 all'indirizzo ; contestava gli importi richiesti, “non specificati Email_3 nel contratto e ben diversi da quelli da voi oggi indicati che comunque si contestano nel loro ammontare”; chiedeva fosse inviata “procura di per capire con chi interloquire”; CP_1 contestava la lettera non firmata del 21.4.2020, mai ricevuta;
ribadiva “l'incolpevolezza per forza maggiore circa gli adempimenti contrattuali di ogni genere” come previsto dalla normativa e dai provvedimenti emessi durante la pandemia;
manifestava in ogni caso la disponibilità a una composizione bonaria della vicenda, “ovviamente secondo legge”.
Stante il mancato pagamento dei canoni scaduti e la mancata restituzione dei beni, CP_1 incardinava ricorso monitorio e otteneva il decreto ingiuntivo n. 12813/2022 del 29.7.2022, con il quale il Tribunale di Milano ingiungeva all'Avv. l pagamento della somma di Euro Pt_1
8.515,09, oltre spese legali come liquidate.
pagina 4 di 13 L'Avv. dunque, proponeva opposizione, chiedendo di “revocare e porre nel nulla Pt_1 nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico” il decreto ingiuntivo telematico, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e svolgendo domanda riconvenzionale di condanna di al risarcimento dei danni “per la somma attuale di euro 7.733,34, questa CP_1 per le sole spese per la difesa, quindi per quelle ulteriori che verranno determinate, quantificate ed accertate in corso di causa anche ex art. 183 cpc, quindi attraverso idonea consulenza tecnica d'ufficio tesa a determinare il cd danno biologico”, avendo “dovuto subire un procedimento penale infondato in fatto ed in diritto, accertato giudizialmente, nonostante la consapevolezza, comprovata dalla documentazione prodotta, della non veridicità della denuncia presentata da parte della convenuta opposta” (cfr. doc. 19 – fascicolo di primo grado
. Pt_1
2. Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, rigettata la richiesta di revoca e/o sospensione della stessa e respinte le richieste istruttorie formulate dall'opponente, il Tribunale di Milano con sentenza n. 6853/2024 pubblicata l'8.7.2024 rigettava l'opposizione svolta dall'Avv. e riteneva non meritevole di accoglimento la domanda Pt_1 riconvenzionale da questi proposta.
Il Tribunale, anzitutto, affermava che, in caso di inadempimento di obbligazioni negoziali, né il contratto né la legge imponessero a di inviare un sollecito di pagamento prima di
CP_1 intraprendere l'azione giudiziale. Sottolineava poi che, sulla scorta dell'art. 13 delle Condizioni generali di contratto, non incombesse su l'onere di provvedere al ritiro dei beni, ma
CP_1 fosse piuttosto l'Avv. contrattualmente tenuto ad attivarsi per la loro restituzione nel Pt_1 luogo che gli era stato indicato da Osservava che il conteggio delle somme richieste in
CP_1 pagamento, come illustrato da nella propria comparsa di risposta con riferimento a
CP_1 ciascuna fattura, fosse corretto e che le singole voci ivi indicate fossero “conformi ai patti negoziali”, dovendosi piuttosto ritenere l'allegazione dell'opponente “del tutto generica, se non indeterminata”. Reputava irrilevante il fatto che il fornitore, secondo la tesi difensiva del potesse aver fornito informazioni errate circa le condizioni contrattuali e la loro Pt_1 interpretazione, in quanto lette e sottoscritte dal soggetto qualificato, “stante l'attività Pt_1 professionale di avvocato da egli svolta”.
Il primo giudice evidenziava poi come la normativa emergenziale adottata per fronteggiare la pandemia da Covid-19 non avesse previsto alcuna sospensione delle prestazioni negoziali, bensì solo una speciale esimente da responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., peraltro non applicabile al caso in esame, in cui l'inadempimento aveva pagina 5 di 13 avuto inizio anteriormente alla pandemia e alla normativa emergenziale (risalendo al novembre
2019) e ricadeva solo in minima parte nel periodo pandemico.
Quanto alla comunicazione di risoluzione di diritto del contratto di locazione inviata dalla società er conto di il Tribunale osservava che quest'ultima aveva documentato CP_3 CP_1
(doc. 6) il mandato conferito a tale società per il recupero del credito insoddisfatto e aveva in ogni caso ratificato il suo operato, ponendo a fondamento della domanda monitoria proprio la comunicazione di risoluzione inviata da CP_3
Il giudice di prime cure, inoltre, in relazione alla normativa in materia di clausole vessatorie richiamata dall'opponente, osservava come il contratto di locazione operativa fosse stato stipulato dall'Avv. per scopi inerenti lo svolgimento della sua attività professionale, Pt_1 avendo ad oggetto beni strumentali a tale attività, consegnati presso il suo studio in base a un contratto sottoscritto da conduttore con partita IVA indicata nello stesso, con conseguente inapplicabilità dell'invocata normativa posta a tutela dei consumatori, intesi quali “persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo)”.
Quanto al credito ingiunto, lo stesso risultava comprovato dal contratto allegato al ricorso monitorio che prevedeva, all'art. 13, la penale negoziale per la risoluzione anticipata del contratto, nella misura di un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti fino al termine del rapporto, nonché, all'art. 14, l'indennizzo per il protrarsi del godimento dei beni locati, successivo alla risoluzione contrattuale e fino alla riconsegna (non ancora avvenuta), in misura pari al canone negoziale.
Infine, ritenuto tardivo il disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte alle condizioni generali di contratto, il Tribunale respingeva la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente osservando che competente per la liquidazione delle spese sostenute in un processo (civile, penale, amministrativo, contabile) è “sempre e solo il giudice che conosce e/o ha conosciuto della controversia”, non potendo tale onere -secondo la giurisprudenza di legittimità- considerarsi danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ed essendo soggetto alla disciplina prevista per la regolamentazione delle spese del giudizio dagli artt. 91 e 92 c.p.c., applicabile anche nel processo penale.
3. Avverso tale sentenza l'Avv. ha interposto gravame. Pt_1
Con il primo motivo di impugnazione, intitolato “Vizi di nullità della Sentenza - Mancata verifica, anche d'ufficio del contratto (doc. 1 controparte fasc. primo grado), non P.IVA_2 concessione di breve rinvio temporale (mezz'ora anche) non consentendo la partecipazione della difesa all'udienza del 15 marzo 2023, per concomitante udienza in altro ufficio pagina 6 di 13 giudiziario”, l'appellante chiede dichiararsi la nullità della sentenza impugnata non avendo il primo giudice, così come il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, valutato la sussistenza o meno di clausole vessatorie “in piena inosservanza dei principi enunciati dalle Sezioni Unite
Corte di cassazione Sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023”. Tale contestazione “non ha potuto essere posta dalla difesa dell'appellante nella prima udienza del 15.3.2023” per la mancata concessione di un rinvio per legittimo impedimento, nonostante la richiesta avanzata in tal senso. Tale valutazione, imposta d'ufficio, non sarebbe stata effettuata nemmeno “nel corso del giudizio, con mancata specifica sul punto di motivazione”.
L'appellante, ove il Collegio non dovesse dichiarare nulla la sentenza, con ulteriore motivo rubricato “Vizi nel merito della Sentenza”, articolato in più punti, ritiene che, non ammettendo alcuna istruttoria, le censure poste a base dell'opposizione “non sono state accertate, anzi non interpretate correttamente e travisate in modo difforme rispetto alle specifiche contestazioni poste”.
In particolare, lamenta che il Tribunale abbia:
a) omesso di considerare che la risoluzione sia avvenuta ad opera di un soggetto terzo, al momento della notifica privo di procura, presentata solo a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo e per di più non iscritto, come all'Albo ex art. 106 TUB, con conseguente CP_1 nullità di tutti gli atti posti in relazione “alle locazioni finanziarie, compresa quella relativa al presente procedimento”;
b) ritenuto che non fosse tenuta al ritiro dei beni (circostanza “sconfessata dai CP_1 provvedimenti penali” ignorati dal giudicante);
c) affermato che i conteggi fossero corretti “in spregio alle censure specifiche mosse” in ordine
“ad importi relativi a presunti contratti assicurativi, quindi per premi dovuti”, avendo egli provveduto a stipulare apposito contratto in tal senso, prodotto come doc. 21 e allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.;
d) sostenuto che il suo “status personale di avvocato” fosse dirimente in ordine all'affermazione che il fornitore potesse aver dato informazioni errate, laddove l'audizione del teste Tes_1
, erroneamente non disposta dal Tribunale, avrebbe invece consentito di determinare
[...]
“l'abusività della clausola contrattuale, la natura giuridica e lo scopo della locazione finanziaria”, in uno con la qualità di consumatore dell'odierno appellante;
e) erroneamente sostenuto che ci sarebbe stata una consegna di “arredamento per ufficio”, quando invece i beni consegnati (che non includevano arredamento per ufficio ma, tra gli altri,
pagina 7 di 13 PC) non erano destinati all'attività professionale, essendo utilizzabili “anche presso luoghi di dimora, che non sono uffici, oramai per la vita di tutti i giorni e per scopi di natura personale”;
f) ritenuto che il risarcimento oggetto della domanda riconvenzionale fosse circoscritto alle sole spese legali sostenute, riferendosi invece la stessa anche ai “danni di carattere morale e biologico”, e citando giurisprudenza non pertinente in quanto relativa al giudizio e non, come nel caso di specie, “[al]la fase istruttoria e procedimentale, ove alla querela non è seguito il processo e/o il rinvio a giudizio, bensì l'archiviazione del procedimento”, con la conseguenza che il danno lamentato non sarebbe onere economico regolato dagli artt. 91 e 92 c.p.c., bensì dall'art. 2043 c.c., azionabile in sede civile.
4. Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. nonché per omessa specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza n. 6853/2024, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
All'udienza del 18.2.2025 la causa veniva rinviata per permettere un confronto in ottica conciliativa. All'udienza successiva, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
5. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata ex art. 342 c.p.c. dal momento che l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi minimi a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati dall'art. 342 c.p.c.
Quanto all'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., la stessa deve intendersi superata poiché implicitamente disattesa con l'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art 352 c.p.c., fondata sulla ritenuta necessità che l'oggetto della causa e le questioni dibattute in fatto e in diritto fossero sottoposti a disamina in sede decisionale.
6. Seppure ammissibile, l'appello nel merito non può essere accolto.
6.1 Quanto all'asserita nullità della sentenza in ragione della mancata concessione del rinvio della prima udienza, la lettura della motivata ordinanza posta a base del diniego evidenzia come l'Avv. nonostante fosse a conoscenza del concomitante impegno professionale presso Pt_1 la Sezione Lavoro già dal mese di novembre 2022, avesse reso edotto il Tribunale dell'impossibilità di partecipare alla prima udienza di comparizione solo nell'imminenza della stessa, ovvero in data 11.3.2023, mediante deposito di un'istanza di differimento in relazione alla quale il giudice osservava come non fosse nemmeno stato documentato l'esito negativo dell'asserita ricerca di sostituti. A tacere del fatto che, in ogni caso, l'attività difensiva che pagina 8 di 13 l'appellante lamenta di non aver potuto svolgere “con conseguenze gravi per l'esercizio della propria attività di difesa” e, in particolare, la possibilità di disconoscimento della sottoscrizione del contratto con allegato al ricorso monitorio, non formulata nell'atto di citazione in CP_1 opposizione, gli era preclusa in quanto tardiva.
Anche la dedotta violazione del diritto di difesa che avrebbe consentito al in caso di Pt_1 accoglimento dell'istanza di rinvio, di sollecitare il giudice al doveroso controllo imposto dalla nota sentenza a SS.UU. n. 9479/2023 in ordine alla sussistenza di eventuali clausole vessatorie e/o abusive, va ritenuta del tutto infondata ove si consideri che non solo tale argomentazione è stata illustrata con le note di udienza depositate il 18.9.2023 in sede di richiesta di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ma è stata, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, esaminata e respinta nel merito dal giudice di prime cure al punto g) della sentenza impugnata, oggetto peraltro di specifica censura. Pertanto, nessun “vizio di nullità” della sentenza e nessuna violazione dei principi sul “giusto processo” ex art. 111 Cost. è in concreto ravvisabile.
6.2 In relazione alle censure proposte in via subordinata dall'Avv. le stesse sono tutte Pt_1 ugualmente da respingere.
In generale non può non osservarsi che tali censure, almeno in parte, non si sono misurate con le puntuali argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
6.2.1 Infatti in relazione al punto sub a), il primo giudice, sciogliendo la riserva assunta a verbale alla prima udienza, motivava la concessione della provvisoria esecutività del decreto dando ampiamente conto del fatto che l'opponente aveva lamentato che la procura alle liti di parte avversa non gli era stata notificata unitamente al decreto ingiuntivo e che la comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa era stata fatta da soggetto diverso dalla locatrice, con buona pace del diritto di difesa invocato dall'odierno appellante ex art. 24 Cost. Sul punto, in particolare, il primo giudice osservava che la procura alle liti risultava prodotta telematicamente nel fascicolo monitorio e che aveva documentato di aver CP_1 conferito regolare mandato “per curare il recupero del credito” a la quale aveva CP_3 inviato all'Avv. la comunicazione di risoluzione contrattuale. Pt_1
Per quanto attiene l'ulteriore doglianza della non iscrizione di e di ll'Albo ex CP_1 CP_3 art. 106 TUB, basti osservare che il contratto sottoscritto dalle parti è un contratto di locazione operativa di beni mobili, per cui non colgono nel segno le doglianze dell'appellante che partono dal presupposto che il contratto sia da inquadrarsi nella fattispecie della locazione finanziaria.
pagina 9 di 13 6.2.2 La contestazione sub b), richiamando i provvedimenti assunti in sede penale, non tiene conto del profilo civilistico della questione oggetto di causa (emerso anche a conclusione del procedimento penale1 e unico esaminabile in questa sede) e non si misura con la previsione, puntualmente richiamata dal primo giudice, dell'art. 13 delle Condizioni generali di contratto in forza del quale, a seguito della risoluzione contrattuale, il conduttore deve restituire immediatamente il materiale locato nel luogo indicato dal locatore e, in questo caso, all'indirizzo fornito da on PEC del 18.5.2020. CP_3
6.2.3 Quanto alla correttezza dei conteggi (sub lett. c), risulta dall'art. 11 del contratto (rubricato
“Assicurazione del Materiale”) l'obbligo per il conduttore di assicurare, presso una primaria compagnia, “a sue spese e per tutta la durata della locazione, con polizza “All risks” il
Materiale che ne forma oggetto (…), con previsione di un indennizzo di importo adeguato e tale da poter garantire la sostituzione e/o il ripristino del Materiale colpito dal sinistro. (…)
11.4 Fino a che il Conduttore non abbia ottemperato all'obbligo assicurativo di cui al comma
1 e, in ogni caso, decorsi 30 giorni dall'avvenuta consegna del Materiale senza che sia pervenuta a la copia della polizza assicurativa stipulata in proprio dal Controparte_2
Conduttore, il Locatore provvederà ad assicurare il Materiale con una propria polizza assicurativa ed il Conduttore sarà tenuto a corrisponderne gli oneri. (…)”. Tale obbligo non risulta essere stato adempiuto dall'Avv. il quale si è limitato a produrre - in sede di Pt_1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. - un contratto di assicurazione professionale non idoneo alla protezione assicurativa dei beni locati richiesta dal contratto. Pertanto, correttamente l'importo dovuto per l'assicurazione del materiale è stato incluso in quello ingiunto in sede monitoria.
6.2.4 Con riferimento poi ai profili di censura sub lett. d) ed e), legati alla mancata audizione del teste , venditore dei beni concessi in locazione da al in Testimone_1 CP_1 Pt_1 merito all'asserita “abusività della clausola contrattuale”, alla “natura giuridica” e allo “scopo della locazione finanziaria”, in uno con la qualità di consumatore dell'odierno appellante, il giudice ha correttamente respinto l'istanza istruttoria in quanto vertente su circostanze
“documentali o irrilevanti (capp.
1-16 pagg. 2-3)”, osservando che il contratto oggetto di causa 1 Nel provvedimento di archiviazione (doc. 16 fascicolo primo grado il G.I.P., dopo aver Pt_1 valutato l'assenza dell'elemento soggettivo per ritenere integrato il reato di appropriazione indebita e, dunque, l'irrilevanza penale della condotta lesiva asseritamente posta in essere, non ritenendosi sufficiente “ai fini dell'integrazione della fattispecie di reato (…) il semplice inadempimento dell'obbligo di restituzione del bene”, ha testualmente affermato: “alla luce delle precedenti osservazioni, la fattispecie qui in esame assume rilievo esclusivamente civilistico, dovendo pertanto trovare nel relativo sottosistema normativo una giusta composizione.” pagina 10 di 13 è stato stipulato tra e l'Avv. ella sua qualità di professionista, come risulta in CP_1 Pt_1 modo chiaro e incontrovertibile dai seguenti elementi: sul contratto del 15.11.2019 è apposto il timbro dello Studio legale Avv. con relativa sottoscrizione;
il contratto ha ad oggetto Pt_1 beni (nello specifico, n. 2 Desktop LN V530-24ICB AIO I 5 Hardware Lenovo, n. 1 QNAP
NAS 4 1.70 Hardware QNAP, ASSISTENZA Altri apparecchi, n. 3 CP_4 CP_5
OFFICE n. 1 RACK OFFICE SMALL DA PAR Controparte_6
Arredamento per ufficio, n. 1 MACKBOOK PRO 15-256 GB Hardware Apple – enfasi dell'autore) consegnati presso lo studio legale dell'Avv. come da specifica Pt_1 indicazione contenuta nel verbale di consegna (“Area di attività: Avvocati - luogo di installazione del materiale Via Regina Margherita, 5 Milano”).
6.3 Da ultimo, per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni, respinta dal primo giudice, va qui ribadito, dando seguito a un orientamento pacifico e consolidato, più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, che colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo che soggettivo, sicché, in mancanza di detta prova, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Come osservato dalla Suprema Corte “questo principio ha un duplice fondamento: da un lato, si giustifica in relazione all'esigenza di favorire (e non già di scoraggiare) l'adempimento, da parte dei privati cittadini, del dovere civico di segnalare la sussistenza di fatti criminosi;
dovere che trova rispondenza nell'interesse pubblico alla repressione dei reati e che rischierebbe evidentemente di essere frustrato se il denunciante andasse incontro a responsabilità per avere presentato una denuncia semplicemente inesatta o infondata;
dall'altro lato esso principio trova una ulteriore ratio giustificativa nel rilievo che, al di fuori dell'ipotesi della denuncia, stante il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, l'attività del pubblico ministero, organo titolare di tale azione, si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia e danno eventualmente subito dal denunciato” (Cass. n.
12875/2025; conf. Cass. n. 11271/2020; Cass. n. 30988/2018).
I rilievi che precedono inducono a reputare manifestamente infondata la domanda già respinta dal primo giudice e riproposta in questa sede, atteso che, al di fuori dell'ipotesi della calunnia, la denuncia di un reato, quand'anche si riveli infondata all'esito del processo penale al cui inizio ha dato impulso, non costituisce ex se, attività antigiuridica idonea a determinare la nascita di una fattispecie di responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. a carico del denunciante.
Orbene, nel caso di specie, l'appellante non ha assolto l'onere sullo stesso gravante di provare il carattere calunnioso (sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo) della condotta della società pagina 11 di 13 odierna appellata. Si deve anzi osservare che la mera lettura dell'analitica ricostruzione della vicenda oggetto di causa riassunta nel § 1., evidenzia come lungi dal negare all'Avv. CP_1 la possibilità di “individuare un effettivo interlocutore rappresentante la società Pt_1 locataria” al quale rivolgersi per chiedere spiegazioni in ordine agli importi addebitati (come affermato dal P.M. nella richiesta di archiviazione - doc. 14 fascicolo primo grado), Pt_1 aveva ripetutamente indicato al indirizzi mail e numeri telefonici da contattare, senza Pt_1 che tali inviti e solleciti trovassero mai riscontro.
7. Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna dell'Avv.
a rifondere alla controparte le spese di lite del grado che si liquidano, come da Pt_1 dispositivo, ex D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (da € 5.201,00 a € 26.000,00) e dei parametri medi (quanto alla fase di studio, a quella introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria).
Il Collegio ritiene altresì di dover condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., come peraltro richiesto da controparte.
Come ribadito dalla Suprema Corte, è configurabile la responsabilità processuale aggravata quando l'inconsistenza giuridica delle censure avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, oltre che in caso di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e nell'ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'atto (Cass. n. 23835/2025; Cass. n. 34429/2024).
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, comma
3, c.p.c., per avere l'Avv. insistito colpevolmente in tesi giuridiche inconsistenti, già Pt_1 reputate manifestamente infondate dal primo giudice con motivazione adeguata ed esaustiva che avrebbe potuto e dovuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare la proposizione dell'infondato gravame sulla base di motivi di critica pretestuosi, ripetitivi delle argomentazioni già spese in primo grado e che, per gran parte, non si sono confrontati con le argomentazioni poste a base della sentenza e, per il resto, sono risultati palesemente infondati, all'esito di un giudizio che non poteva non essere prevedibile (Cass. n. 34693/2022).
La liquidazione viene fatta nella misura indicata in dispositivo, parametrata a una somma corrispondente a quella liquidata per le spese di lite del presente giudizio.
Alla pronuncia consegue, infine, ex art. 96 co. 4 c.p.c. la condanna dell'Avv. al Pt_1 pagamento, in favore della della somma di € 500,00. Parte_2
pagina 12 di 13 Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6853/2024, pubblicata in Parte_1 data 8.7.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado che liquida in complessivi € 4.888,00 per compensi, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettario al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
3. condanna l'appellante a pagare, a favore di la somma di € 4.888,00, Controparte_1 liquidata alla data odierna in via equitativa ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
4. condanna l'appellante al versamento dell'ulteriore somma di € 500,00 in favore della
[...]
ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c.; Parte_2
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex art.13 c.1quater D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
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