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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/05/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 378/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cristina Russo Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. in epigrafe, avente ad oggetto: “domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis. 49 e 51 c.p.c.”, promossa congiuntamente da
nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Mons La vaccara n. 24, rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Impellizzeri, giusta procura in atti;
e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente Controparte_1 C.F._2
a Guidonia Montecelio (RM), in via Castelluccio n. 12, rappresentato e difeso dall' Avv. Carmine
Salvato, giusta procura in atti;
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 4.02.2025 a seguito del deposito, entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., di note scritte delle parti, le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi indicate.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. 473-bis. 49 e Parte_1 Controparte_1
473-bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la pronuncia della loro separazione consensuale e la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Piazza Armerina il 20.08.2015, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 50, parte II, Serie A, Anno 2015, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 22.02.2024.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale è nata la figlia (nata Persona_1
a Catania il 29.06.2016), ancora minorenne.
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 28727 del 16.10.2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c., e già l'orientamento in tal senso espresso da alcuni Tribunali di merito, cfr.
Trib. Terni del 22.06.2023).
Rilevato che le parti hanno chiesto l'omologa della separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Piazza Armerina in Via Mons. Controparte_2
24, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse Parte_1
della figlia minore ivi stabilmente convivente.
3. La figlia resta affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre Persona_1
potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) un fine settimana al mese presso la propria residenza di Guidonia Montecelio, Via del
Castelluccio, 12; è garantito liberamente il diritto di visita nei fine settimana presso il Comune di
Piazza Armerina previo accordo con la madre e comunicazione alla stessa del luogo di dimora prescelto, con esclusione della casa coniugale;
4/b) durante le festività di Natale e Capodanno ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza delle festività; durante le festività di Pasqua i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza di anno in anno;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre un periodo non superiore a 15 giorni consecutivi;
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c IT 22 X Controparte_1 Parte_1
07601 16800 001047404825, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno in base agli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7. Le erogazioni previste dalla Regione Siciliana per persone affette da celiachia sono rimesse al godimento esclusivo della madre collocataria;
8. Entrambi i coniugi danno atto che non esistono condizioni di reciproco credito/debito che necessitano di essere onerate;
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, né all'interesse della figlia minore
[...]
va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come Persona_1 chiesto all'udienza del 18.12.2024 (ex art. 127 ter c.p.c.), nel corso della quale i coniugi le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato il 22.02.2024, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi, va pertanto omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
Il giudizio deve quindi proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ) e nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 22.02.2024, come C.F._2
richiamate in parte motiva;
ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge;
dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 15.05.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cristina Russo Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. in epigrafe, avente ad oggetto: “domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis. 49 e 51 c.p.c.”, promossa congiuntamente da
nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Mons La vaccara n. 24, rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Impellizzeri, giusta procura in atti;
e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente Controparte_1 C.F._2
a Guidonia Montecelio (RM), in via Castelluccio n. 12, rappresentato e difeso dall' Avv. Carmine
Salvato, giusta procura in atti;
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 4.02.2025 a seguito del deposito, entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., di note scritte delle parti, le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi indicate.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. 473-bis. 49 e Parte_1 Controparte_1
473-bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la pronuncia della loro separazione consensuale e la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Piazza Armerina il 20.08.2015, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 50, parte II, Serie A, Anno 2015, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 22.02.2024.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale è nata la figlia (nata Persona_1
a Catania il 29.06.2016), ancora minorenne.
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 28727 del 16.10.2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c., e già l'orientamento in tal senso espresso da alcuni Tribunali di merito, cfr.
Trib. Terni del 22.06.2023).
Rilevato che le parti hanno chiesto l'omologa della separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Piazza Armerina in Via Mons. Controparte_2
24, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse Parte_1
della figlia minore ivi stabilmente convivente.
3. La figlia resta affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre Persona_1
potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) un fine settimana al mese presso la propria residenza di Guidonia Montecelio, Via del
Castelluccio, 12; è garantito liberamente il diritto di visita nei fine settimana presso il Comune di
Piazza Armerina previo accordo con la madre e comunicazione alla stessa del luogo di dimora prescelto, con esclusione della casa coniugale;
4/b) durante le festività di Natale e Capodanno ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza delle festività; durante le festività di Pasqua i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza di anno in anno;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre un periodo non superiore a 15 giorni consecutivi;
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c IT 22 X Controparte_1 Parte_1
07601 16800 001047404825, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno in base agli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7. Le erogazioni previste dalla Regione Siciliana per persone affette da celiachia sono rimesse al godimento esclusivo della madre collocataria;
8. Entrambi i coniugi danno atto che non esistono condizioni di reciproco credito/debito che necessitano di essere onerate;
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, né all'interesse della figlia minore
[...]
va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come Persona_1 chiesto all'udienza del 18.12.2024 (ex art. 127 ter c.p.c.), nel corso della quale i coniugi le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato il 22.02.2024, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi, va pertanto omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
Il giudizio deve quindi proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ) e nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 22.02.2024, come C.F._2
richiamate in parte motiva;
ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge;
dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 15.05.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo