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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2565/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2565/2025 R.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA IA, in virtù di mandato in atti
E
(C.F. ), rapp.to e dall'Avv. Parte_2 C.F._2
AU IO, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 16.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. n. 2565/2025 R.V.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore (07.07.2022), nata a [...] la Per_1 convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
L'udienza del 16.12.2025 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte.
In particolare, le parti chiedevano concordemente in ricorso di regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“1. la piccol resterà affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_1 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. In ordine alla permanenza presso la residenza della figlia, i genitori si impegnano, nei limiti dei loro doveri di indirizzo ed educazione volti a far sì che la figlia mantenga un rapporto costante ed equilibrato sia con il padre, che con la madre, a rispettare e favorire le scelte della figlia, assecondando le sue inclinazioni e preferenze. Entrambi i genitori si impegnano, per il benessere della bambina, ad avere un rapporto collaborativo, civile e sereno.
I genitori potranno chiedere il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per la prole minorenne;
inoltre, gli stessi si impegnano a consegnare, di volta in volta, a semplice richiesta, all'altro genitore i documenti di riconoscimento della minore. Tutto ciò salvo diverso accordo tra le parti, da comunicare a mezzo sms all'altro genitore, con preavviso di almeno 48 h;
2. la casa familiare sita in Salerno alla via Rosina Sessa n. 8, è assegnata alla sig.ra
, con tutti gli arredi;
Parte_1
3. i tempi di permanenza della minore presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo il sig potrà vedere e Parte_2 tenere con sé la figlia, anche in ragione della sua tenera età, nei tempi e con le
2 Proc. n. 2565/2025 R.V.G.
modalità di seguito indicati: durante il periodo scolastico il lunedì accompagnerà
a scuola alle ore 9:00, prendendola da casa della madre, il mercoledì ed il Per_1 venerdì dall'uscita di scuola intorno alle ore 16:30 fino alle ore 19:30; nel periodo non scolastico il lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e nei giorni del mercoledì e venerdì dalle ore 14:00 alle ore 20:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà le vigilie del 24 e del 31 dicembre con la madre,
e la festa comandata del 25 e del giorno 1, con il padre dalle ore 9:30 alle ore 17:00; la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il
Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co- residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 30 aprile di ogni anno, al momento, attesa la tenera età della bambina, senza pernottamento presso il padre, e fino a che lo stesso non reperirà adeguata sistemazione abitativa;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto – la minore festeggiata consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
4. il sig si obbliga a corrispondere alla sig.r , entro Parte_2 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, di istruzione, sportive e ricreative da sostenere nell'interesse della figlia, come di seguito indicate:
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili
(a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici,
3 Proc. n. 2565/2025 R.V.G.
fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N. – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco)
(in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure);
5. il sig. presta sin d'ora il consenso affinché la sig.ra Parte_2 Pt_1
possa continuare a beneficiare dei servizi assistenziali e fiscali per la figlia
[...] minore ed a percepire l'assegno unico al 100%;”.
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi della minore, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
4 Proc. n. 2565/2025 R.V.G.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore (07.07.2022) avvenga secondo le condizioni Persona_2 concordate tra le parti in ricorso ed integralmente riportate in motivazione;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
5
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2565/2025 R.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA IA, in virtù di mandato in atti
E
(C.F. ), rapp.to e dall'Avv. Parte_2 C.F._2
AU IO, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 16.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. n. 2565/2025 R.V.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore (07.07.2022), nata a [...] la Per_1 convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
L'udienza del 16.12.2025 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte.
In particolare, le parti chiedevano concordemente in ricorso di regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“1. la piccol resterà affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_1 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. In ordine alla permanenza presso la residenza della figlia, i genitori si impegnano, nei limiti dei loro doveri di indirizzo ed educazione volti a far sì che la figlia mantenga un rapporto costante ed equilibrato sia con il padre, che con la madre, a rispettare e favorire le scelte della figlia, assecondando le sue inclinazioni e preferenze. Entrambi i genitori si impegnano, per il benessere della bambina, ad avere un rapporto collaborativo, civile e sereno.
I genitori potranno chiedere il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per la prole minorenne;
inoltre, gli stessi si impegnano a consegnare, di volta in volta, a semplice richiesta, all'altro genitore i documenti di riconoscimento della minore. Tutto ciò salvo diverso accordo tra le parti, da comunicare a mezzo sms all'altro genitore, con preavviso di almeno 48 h;
2. la casa familiare sita in Salerno alla via Rosina Sessa n. 8, è assegnata alla sig.ra
, con tutti gli arredi;
Parte_1
3. i tempi di permanenza della minore presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo il sig potrà vedere e Parte_2 tenere con sé la figlia, anche in ragione della sua tenera età, nei tempi e con le
2 Proc. n. 2565/2025 R.V.G.
modalità di seguito indicati: durante il periodo scolastico il lunedì accompagnerà
a scuola alle ore 9:00, prendendola da casa della madre, il mercoledì ed il Per_1 venerdì dall'uscita di scuola intorno alle ore 16:30 fino alle ore 19:30; nel periodo non scolastico il lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e nei giorni del mercoledì e venerdì dalle ore 14:00 alle ore 20:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà le vigilie del 24 e del 31 dicembre con la madre,
e la festa comandata del 25 e del giorno 1, con il padre dalle ore 9:30 alle ore 17:00; la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il
Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co- residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 30 aprile di ogni anno, al momento, attesa la tenera età della bambina, senza pernottamento presso il padre, e fino a che lo stesso non reperirà adeguata sistemazione abitativa;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto – la minore festeggiata consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
4. il sig si obbliga a corrispondere alla sig.r , entro Parte_2 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, di istruzione, sportive e ricreative da sostenere nell'interesse della figlia, come di seguito indicate:
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili
(a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici,
3 Proc. n. 2565/2025 R.V.G.
fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N. – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco)
(in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure);
5. il sig. presta sin d'ora il consenso affinché la sig.ra Parte_2 Pt_1
possa continuare a beneficiare dei servizi assistenziali e fiscali per la figlia
[...] minore ed a percepire l'assegno unico al 100%;”.
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi della minore, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
4 Proc. n. 2565/2025 R.V.G.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore (07.07.2022) avvenga secondo le condizioni Persona_2 concordate tra le parti in ricorso ed integralmente riportate in motivazione;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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