Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/06/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1376/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 10/6/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.31), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1376 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Parte_1
della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi , rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Luca Zitiello e Ludovica D'Ostuni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Baldieri sito in Terni, Via Faustini, 8, giusta procura in atti
- attrice
E
C.F. in persona del suo amministratore di CP_1 C.F._1
sostegno pro-tempore Avv. (C.F. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._2 difeso dall'avv. Salvatore Francesco Donzelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Terni Via E.Barbarasa n. 23, giusta delega in atti
- convenuto
Codice Fiscale e Partita Iva , Numero Controparte_3 P.IVA_2
REA TR-67038,
- convenuta contumace
OGGETTO: contratto d'agenzia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in Parte_1
giudizio davanti al Tribunale di Terni la ed il sig. nonché Controparte_3 CP_1
e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE - CP_4 CP_5
accertare e dichiarare le distrazioni di somme di titolarità della Compagnia effettuate dal IG. in proprio e in veste di socio accomandatario, rappresentante legale e delegato allo CP_1 svolgimento dell'attività agenziale della società R.V.R. e, in seguito, in qualità di socio, rappresentante legale e delegato allo svolgimento dell'attività agenziale della società CP_6 illustrate in narrativa e, per l'effetto, condannare il IG. al pagamento a titolo
[...] CP_1
restitutorio, in favore di della somma di Euro 769.475,09, oltre interessi Parte_1
moratori al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria ovvero di quella diversa somma (maggiore o minore) che risulterà in corso di causa, nonché condannare, in via solidale al
IG. le società e la CP_1 Controparte_3 Controparte_7
per gli importi di propria competenza, pari rispettivamente ad Euro 594.175,09 ed
[...]
Euro 175.300,00, oltre interessi moratori al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria ovvero di quella diversa somma (maggiore o minore) che risulterà in corso di causa;
IN
VIA SUBORDINATA - accertare e dichiarare la responsabilità, anche solidale, del IG. CP_1
in proprio e in veste di socio accomandatario, rappresentante legale e delegato allo
[...] svolgimento dell'attività agenziale della società e, in seguito, in qualità di socio, CP_3 rappresentante legale e delegato allo svolgimento dell'attività agenziale della società CP_7
di R.V.R. di e di nei confronti di
[...] Controparte_3 Controparte_7 [...] per i danni patrimoniali da quest'ultima patiti con riferimento alle vicende Parte_1 descritte in narrativa, e per l'effetto condannare il IG. al pagamento a titolo CP_1
risarcitorio, in favore di della somma di Euro 769.475,09, oltre interessi Parte_1
moratori al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria ovvero di quella diversa somma (maggiore o minore) che risulterà in corso di causa nonché condannare, in via solidale al
IG. le società e la CP_1 Controparte_3 Controparte_7
in persona del liquidatore pro tempore per gli importi di propria competenza pari
[...]
rispettivamente ad Euro 594.175,09 ed Euro 175.300,00, oltre interessi moratori al saggio di cui al
d.lgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria ovvero di quella diversa somma (maggiore o minore) che risulterà in corso di causa”. A fondamento della propria domanda ha dedotto quanto segue:
- dal 1996, il IG. ha operato in qualità di delegato all'attività assicurativa CP_1 nell'ambito dell'agenzia territoriale n. 5104 dislocata a Terni in Via del Maglio n. 2, in particolare, l'attività di intermediazione assicurativa è stata effettuata, dapprima, in veste di socio accomandatario, rappresentante legale e delegato allo svolgimento dell'attività agenziale della società e, in seguito, in qualità di Controparte_3 socio, rappresentante legale e delegato allo svolgimento dell'attività agenziale della società Controparte_7
- Il mandato agenziale del 1996 prevedeva all'art. 6 che “l'Agente si obbliga a tenere una contabilità regolare, nella forma precisata dalle Società e secondo le istruzioni dalle medesime impartite. L'Agente è, e si riconosce, depositario di tutte le somme ricevute, per qualsiasi titolo, sia da lui, sia dai suoi collaboratori, per conto delle Società: ne consegue che deve tenerle costantemente a loro disposizione ed essere in grado, a loro richiesta, di effettuare la rimessa in qualunque momento” e all'art. 13 che “resta inoltre inteso che nessun importo ricevuto dall'Agente per conto delle Società potrà essere da lui impiegato per proprio uso personale”; Parte Contr
- Anche all'art. 9 del contratto di agenzia rinnovato nel 2013 tra e era specificato che “le somme riscosse per conto dell'Impresa o comunque registrate dall'Agente, direttamente o a mezzo di collaboratori, devono essere versate dall'Agente in un conto corrente bancario e/o postale a lui intestato nella sua qualità di
Intermediario di assicurazione, così come espressamente stabilito dall'art. 117 del D. lgs
n. 209/2005… L'Agente, quale intermediario, è depositario e responsabile degli importi incassati a qualsiasi titolo per conto dell'Impresa, la quale ne conserva la proprietà e può esigerne la liquidazione dall'Agente in ogni momento limitatamente alla valuta disponibile” e che “l'Agente è obbligato a versare all'Impresa …i saldi risultanti dalla contabilità”, l'art. 10 disponeva, poi, che “l'Agente risponde in proprio dei pregiudizi che dovessero derivare all'Impresa a causa di ritardate, omesse od errate registrazioni, in particolare di quelle riferite a riscossioni effettate da lui, da suoi subagenti, dipendenti
e collaboratori in genere”;
- A fronte di verifiche intraprese a seguito di reclami da parte di alcuni clienti, tuttavia, sono emerse delle gravi anomalie nella gestione dell'Agenzia di Terni avvenute sia nel Contr corso del mandato conferito alla che in quello conferito alla e nello CP_4 CP_1 specifico, è risultato che il IG. nell'ambito di entrambe le gestioni dell'Agenzia, CP_1
Parte ha simulato la stipula di polizze , nonché omesso la contabilizzazione di premi assicurativi relativi a polizze esistenti, generando così un significativo ammanco di denaro nelle casse della Compagnia a danno dei clienti;
Parte
- In data 1° aprile 2022 ha ricevuto al proprio indirizzo di posta elettronica certificata un reclamo inoltrato dagli avvocati Antonio Caporale e Nicola Vardaro nell'interesse del
IG. con cui si riferiva che quest'ultimo aveva sottoscritto la polizza Persona_1
Parte vita n. 0415749 in data 26 gennaio 2009 e, in seguito, dall'anno 2009 all'anno
2020, aveva effettuato versamenti a valere su detta polizza per l'importo complessivo di euro 1.250.000,00, illustrando di essersi interfacciato esclusivamente con il IG. CP_1
tanto per la sottoscrizione della polizza quanto per i successivi conferimenti aggiuntivi, il quale, nel corso degli anni, avrebbe rilasciato al cliente “quietanze” di pagamento e Parte certificazioni relative al capitale investito redatte su carta intestata;
solo nel 2022, si
è accorto delle irregolarità insite nella propria posizione assicurativa tramite attivazione della web/mobile app My AXA, che – a fronte di versamenti asseritamente effettuati per più di un milione di euro – restituiva un valore complessivo di polizza di soli Euro
115.000,00; Parte
- In data 21 aprile 2022, in seguito ad accertamenti interni, ha riscontrato l'effettiva esistenza della polizza n. 0415749 intestata al IG. in qualità di contraente e Per_1 assicurato;
la contabilizzazione di premi assicurativi per l'importo totale di Euro
305.000,00, anziché per il maggior importo di Euro 1.250.000,00 indicato dal Contraente;
l'intervento di riscatti parziali di polizza per l'importo complessivo di Euro 240.000,00; il valore residuo della polizza alla data dell'11 aprile 2022, pari ad Euro 115.029,51, così Parte come indicato nella web app my AXA della Compagnia;
la non riconducibilità ad della documentazione in carta intestata che sarebbe stata consegnata al cliente dal IG.
e l'autenticità dei soli estratti conto inviati all'indirizzo postale del IG. i CP_1 Per_1
quali erano espliciti nel riportare un valore di polizza ben inferiore rispetto ai premi asseritamente versati dal IG. Per_1
- In data 26 aprile 2022, i legali del IG. hanno segnalato il deposito in Procura Per_1
di un atto di esposto ed hanno fornito gli assegni e le distinte di bonifico attraverso cui è stato disposto il pagamento dei premi assicurativi inerenti alla polizza in questione;
Parte
- In data 28 aprile 2022, quindi, ha disposto una verifica ispettiva presso l'Agenzia volta ad approfondire le posizioni di alcuni clienti che, in ragione di presunte anomalie
Parte nelle rispettive posizioni assicurative, avevano richiesto ad informazioni sulla loro situazione assicurativa (tra cui i IG.ri Parte_2 Persona_2 Per_3
e ;
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6 - Gli esiti dell'ispezione, descritti nel “verbale di verifica Smart” del 9 maggio 2022, hanno evidenziato, unitamente al mancato rispetto delle regole di buona condotta dell'intermediario nonché dell'obbligo di custodia e conservazione della documentazione contrattuale, gravissime contestazioni da parte di alcuni clienti in relazione allo svolgimento delle attività negoziali e alla gestione dei premi versati all'Agenzia, in particolare, è emerso che, a fronte dei premi registrati e contabilizzati su foglio cassa di
Agenzia per complessivi Euro 414.950,00 riconducibili ai reclami sino a quel momento
Parte ricevuti, i clienti censiti in sede ispettiva avanzavano verso richieste di riconoscimento di versamenti, attestati da documentazione recanti segni distintivi dell'Agenzia, per complessivi Euro 1.876.950,00;
- Le gravi irregolarità lamentate dalla clientela sono tutte riferibili a un periodo intercorrente tra il 2004 e il 2021 e i clienti coinvolti hanno dichiarato di aver intrattenuto unicamente rapporti con il IG. responsabile dell'attività di intermediazione e socio CP_1
di controllo, nonché amministratore di RVR e della e CP_4 CP_1
Parte
- In data 12 maggio 2022 , in ragione delle circostanze emerse, ha intimato alla società il recesso per giusta causa dal mandato agenziale e, poi, in data CP_7 CP_1
7 giugno 2022 ha depositato querela presso la Procura di Terni a cui è seguita un'integrazione il 28 luglio 2022 in cui si dava atto di ulteriori illeciti lamentati da
[...]
e Controparte_8 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
avvenuti con le medesime modalità; Parte_11
- la Compagnia, effettuate le dovute verifiche e raccolta la necessaria documentazione, è stata costretta a transigere le posizioni di alcuni clienti, con un esborso totale derivante dagli illeciti posti in essere dal IG. di euro 769.475,09, in particolare, di tale CP_1
importo, euro 594.175,09 sono riconducibili a illeciti posti in essere in costanza del mandato agenziale conferito alla R.V.R. di cui il IG. era il socio illimitatamente CP_1
responsabile, mentre euro 175.300,00 sono imputabili a condotte tenute, sempre ed unicamente, dallo stesso IG. nell'ambito del mandato conferito alla e CP_1 CP_4
CP_1
Il sig. si è costituito, mediante il proprio ADS, con comparsa del 31.10.2023 rilevando di CP_1
non essere in grado di controdedurre in ordine alla ricostruzione dei fatti poiché, a seguito di un gravissimo incidente stradale, avvenuto in data 6 aprile 2022, non ha più alcun ricordo del periodo antecedente all'incidente stesso. La si è costituita con comparsa del 6.11.2023 rassegnando le seguenti Controparte_7 conclusioni: “IN VIA PREGIUDIZIALE - dichiarare improcedibili le domande svolte da
[...]
nel presente giudizio per non aver essa promosso l'apposito procedimento di Parte_1
mediazione obbligatoria previsto dalla legge, disponendo ogni conseguente provvedimento;
NEL
MERITO IN VIA PRINCIPALE, respingere tutte le domande formulate da parte attrice perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte;
IN SUBORDINE, per la eventualità in cui dovessero essere accolte anche solo in parte le domande svolte dall'attore in danno della
, accertare e dichiarare che quest'ultima deve essere Controparte_7
manlevata e tenuta indenne dal IG. e dalla in CP_1 Controparte_3 solido fra loro e per l'effetto condannare il predetto convenuto e la sua società CP_1
al pagamento, in solido fra loro, di tutte le somme che la Controparte_3
a sua volta fosse eventualmente condannata a pagare ad Controparte_7
Part
a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, delle domande dalla medesima svolte in proprio danno. Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
È stata dichiarata la contumacia di Controparte_3
Nel corso del giudizio è stata esperita la mediazione che ha dato esito negativo.
Successivamente, a seguito di accordo transattivo, ha rinunciato agli atti del Parte_1 presente giudizio nei confronti della ed ha chiesto l'estinzione Controparte_7
parziale del processo.
Con provvedimento del 3.12.2024, il Giudice ha dichiarato l'estinzione parziale del processo tra la e la ed ha disposto la prosecuzione del giudizio per le Parte_1 CP_7 CP_5
restanti parti.
La causa è stata istruita in via documentale e, all'udienza del 15 aprile 2025, è stata fissata l'udienza del 10 giugno 2025 per la discussione orale preceduta dal deposito di note conclusionali.
All'udienza del 10.6.2025, il giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
La domanda dell'attore è fondata per le ragioni di seguito illustrate.
Dalla documentazione versata in atti dall'attrice, infatti, si evince che il sig. quale CP_1
delegato assicurativo nelle società convenute, ha posto in essere delle gravi irregolarità nella
Parte gestione dell'Agenzia, simulando la stipula di polizze e omettendo la contabilizzazione di premi assicurativi relativi a polizze esistenti, così generando un significativo ammanco di denaro a danno della Compagnia e dei clienti. La Compagnia attrice, a seguito della condotta tenuta dal sig. si è vista costretta a CP_1
sottoscrivere con i clienti coinvolti degli accordi transattivi per un totale complessivo di euro
769.475,09.
In particolare, sono stati sottoscritti i seguenti accordi:
1. IG. per euro Euro 190.000,00; Parte_6
2. IG.ra per euro 289.810,03; Parte_2
3. IG. per euro 116.930,82; Persona_7
4. IG. per euro 23.000,00; Persona_5
5. IG. per euro 11.903,20; Persona_3
6. IG.ra per euro 69.765,52; Parte_5
7. IG. per euro 32.765,52; Parte_4
8. IG. per euro 35.300,00. Persona_6
Di questo totale, euro 594.175,09, sono riconducibili a condotte avvenute durante il mandato
Contr agenziale conferito a e, euro 175.300,00, al mandato conferito a e CP_4 CP_1
È stato instaurato anche un procedimento penale per truffa nei confronti del sig. che CP_1
attualmente è in fase dibattimentale.
Il Tribunale ritiene che la documentazione prodotta dall'attrice sia esaustiva e idonea ad assolvere all'onere della prova sulla stessa gravante, non essendo sufficiente a scardinarne l'efficacia probatoria la generica contestazione di parte convenuta, basata semplicemente sul dato di fatto, sicuramente spiacevole, dell'incidente stradale che ha causato la perdita di memoria del sig. CP_1
Nel dettaglio, infatti, agli atti del giudizio è presente, in relazione alle singole posizioni dei soggetti coinvolti, tutta la documentazione consegnata dai clienti relativa ai pagamenti effettuati da cui risulta chiaramente che il denaro è stato versato nelle mani del sig. (si vedano gli ordini di CP_1
bonifico e gli assegni dallo stesso incassati).
Inoltre, è stata prodotta la documentazione che i clienti hanno ricevuto dal sig. (modulistica, CP_1
quietanze, rendicontazioni), documentazione che è risultata non riconducibile alla compagnia assicurativa.
Da ultimo, sono state prodotte le transazioni sottoscritte con i clienti da cui risulta l'esborso effettuato della Compagnia in cui si concretizza il danno patrimoniale occorso alla stessa.
Infatti, in ragione del disposto dell'art. 118 del CAP, che stabilisce che il pagamento del premio effettuato in buona fede all'intermediario si considera fatto direttamente all'impresa di assicurazione, l'attrice si è vista obbligata a regolarizzare le posizioni assicurative dei clienti coinvolti, stante l'avvenuto pagamento dei premi nelle mani del sig. CP_1 Le condotte poste in essere dal per quanto sopra evidenziato, integrano senza dubbio una CP_1
responsabilità contrattuale delle agenzie a fronte delle gravissime violazioni del mandato agenziale considerata l'espressa previsione nei contratti sottoscritti dell'obbligo dell'agente di far confluire
Parte tutti i premi sul conto separato, contabilizzarli e versarli ad , obbligo che risulta essere stato violato dal quale delegato assicurativo della società convenuta. CP_1
Inoltre, il IG. quale socio illimitatamente responsabile di RVR, risponde illimitatamente non CP_1
solo per i debiti di quest'ultima, ma anche degli illeciti compiuti come delegato assicurativo.
Al contempo, vi sono anche gli estremi di una responsabilità extracontrattuale stante la condotta Parte appropriativa posta in essere dal in relaziona alle somme di proprietà di CP_1
Pertanto, deve ritenersi che sia RVR che il sig. personalmente, siano chiamati a rispondere CP_1
dei danni cagionati alla Compagnia: RVR, solo per i danni conseguenti agli illeciti compiuti dal
Parte in costanza del mandato agenziale tra e RVR stessa, il sig. per tutti i danni CP_1 CP_1
cagionati sia corso del mandato RVR, sia per quelli cagionati nel corso Palazzesi e CP_1
Parte Preme evidenziare che il diritto di ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati deriva anche dalla surroga rilasciata dai clienti nell'ambito delle transazioni concluse ai sensi dell'art. 1201 c.c.
Venendo, quindi, all'analisi della specifica posizione del sig. come già detto, la sua CP_1 responsabilità trova fonte sia nell'art. 2043 c.c., sia nell''art. 2476, comma 7, c.c., che prevede “le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”.
Si tratta di una responsabilità dell'amministratore di natura aquiliana che fonda il diritto dei terzi danneggiati ad ottenere il risarcimento nei confronti degli amministratori che con la loro condotta hanno cagionato un danno diretto, quindi, qualora l'amministratore di una società a responsabilità limitata abbia danneggiato terzi in maniera dolosa o colposa, lo stesso non può esimersi dal risarcire questi ultimi invocando la limitazione di responsabilità connessa alla personalità giuridica della CP_
. (cfr. Cass. civ.
7.9.1993 n. 9385 e Cass. civ. 1.4.1994, n. 3216,)
Ai fini dell'azione individuale nei confronti degli amministratori è richiesta la presenza dei seguenti elementi: un danno diretto nei confronti del terzo, una condotta dolosa o colposa ascrivibile agli amministratori e il nesso causale tra condotta ed evento.
Tutti questi elementi, alla luce delle considerazioni sopra esposte, possono dirsi esistenti nel caso di specie in quanto è stato dimostrato che il IG. ha distratto le somme versategli dalla clientela CP_1
Parte dell'Agenzia a titolo di premi assicurativi, appropriandosene e omettendo di versare ad quanto incassato. Venendo al quantum, deve rilevarsi che, essendo intercorsa una transazione tra l'attrice e la dalla somma di euro 769.475,09 deve essere detratto l'importo di euro Controparte_7
46.000 ovvero la somma che la compagnia assicuratrice ha ricevuto dalla società in questione in relazione alla posizione di quest'ultima.
Concludendo, quindi, il convenuto deve essere condannato al pagamento di euro CP_1
723.475,09 in favore dell'attrice (769.475,09 sottratti 46.000) a cui si aggiunge la condanna in via solidale, solo per la cifra di 594.175,09, dell'altra convenuta Controparte_3
(limitazione legata al periodo di riferimento), oltre interessi agli interessi legale sulla stessa.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia al momento della decisione (scaglione tra 520.000,00 e 1.000.000 euro), applicando, in considerazione della complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le processuali effettivamente svolte
(fase di studio, introduttiva e decisionale) non essendo stata effettuata attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accertata la condotta appropriativa posta in essere da per l'effetto, condanna CP_1
quest'ultimo al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
723.475,09, oltre agli interessi legali sulla stessa, a cui si aggiunge la condanna, in via solidale, della solo limitatamente ad una parte della somma Controparte_3
indicata, ovvero euro 594.175,09, relativa al periodo di riferimento;
- condanna in solido tra di loro, Parte_12
alla rifusione delle spese processuali in favore di che liquida in € Parte_1
7.831 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 10/6/2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)