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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/03/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1775/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 2.10.2023, vertente
TRA
, C.F. , in qualità di socia di E_ C.F._1 CP_1
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Novello e
[...] P.IVA_1
Alex Lovisa, con domicilio eletto presso il domicilio digitale dei difensori indicato in atti, appellante/attrice in primo grado
E
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Giuseppe Galzignato, con domicilio eletto preso il domicilio digitale del difensore indicato in atti, appellata/convenuta in primo grado
E
C.F. , con sede legale in Conegliano (TV), Corso Mazzini CP_1 P.IVA_1
n. 45, in persona del curatore speciale, avv. Roberto Nevoni, nominato con provvedimento del giudice istruttore, dott.ssa Chiara Campagner, in data 26.9.2022, in proprio, con domicilio eletto presso il proprio studio, in Padova, via Foscolo n. 13,
e presso il proprio domicilio digitale indicato in atti, appellata/convenuta in primo grado
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, n. 1360 del 25.7.2023, con la quale il Tribunale, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6573/2022 R.G. tra E_
e e definitivamente decidendo tra
[...] Controparte_2 E_
e ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, ha dichiarato CP_1 inammissibile la domanda ex art. 2476, comma 3 c.c., di parte attrice, E_
; condannato l'attrice alla rifusione delle spese nei confronti della società
[...] convenuta;
disposto per la prosecuzione della causa tra e E_ [...]
con separata ordinanza;
rinviato alla sentenza definitiva il governo delle CP_2 spese con riguardo al rapporto processuale tra l'attrice e la E_ convenuta;
Controparte_2 causa rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 9.1.2025, tenutasi in forma cartolare mediante deposito di note scritte in pct, e quindi decisa nella camera di consiglio sotto indicata in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante, : E_
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e richiamato il contenuto degli atti di causa, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza - definitiva tra e E_ CP_1
e non definitiva tra e - n. 1360
[...] E_ Controparte_2 pubblicata in data 25.7.2023 all'esito (e nel corso) del giudizio n. 6573/2022 R.G. –
Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di imprese, Giudice estensore dott.ssa Chiara Campagner, notificata a mezzo pec in data 3.8.2023 da parte
[...]
, accogliere le domande formulate dalla RA in CP_2 E_ primo grado e per l'effetto, in via preliminare: - rigettare l'eccezione avversaria di carenza di legittimazione di agire, nonché tutte le eccezioni e domande avversarie, tra cui l'eccezione di asserita manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348bis c.p.c.
e l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., per i motivi dedotti in atti, disponendo l'ulteriore trattazione della causa con la concessione dei termini per memorie di trattazione e istruttorie;
in subordine, - annullando in parte qua la sentenza di prime cure, accogliere la richiesta ex art. 106 c.p.c. o disporre ex art. 107 c.p.c., disponendo l'ulteriore trattazione della causa con la concessione dei termini per memorie di trattazione e istruttorie. Nel merito. Nel merito, ex art. 2476, III comma, c.c., - previo espletamento dell'istruttoria richiesta e richiedenda, accertare e dichiarare la sig.ra
[...]
(C.F. ) responsabile, quale Amministratore unico di CP_2 C.F._2
per le operazioni di cui in narrativa, perché condotte in pregiudizio della CP_1
2 Società in violazione dei doveri imposti per legge e per statuto, ex art. 2476 c.c.; - conseguentemente condannare l'Amministratore unico, , alla Controparte_2 rifusione di ogni danno patito dalla Società in conseguenza delle condotte illecite dalla stessa poste in essere quale amministratore unico della società e/o alla restituzione di tutte le somme, e/o di tutti i beni illecitamente sottratti alla medesima, come dedotto in narrativa, oltre interessi dal dovuto al saldo. In via istruttoria si insiste sin
d'ora per l'espletamento di CTU contabile ricostruttiva del danno laddove non si faccia ricorso in tutto o in parte a criteri di quantificazione equitativa dello stesso. In ogni caso: - condannare l'Amministratore unico alla rifusione integrale Controparte_2 delle spese di giudizio a favore della società; - spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio integralmente rifuse in favore di parte attrice”; conclusioni di parte appellata, : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, in via preliminare: - rigettare l'appello promosso in quanto inammissibile per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; nel merito: - rigettare l'appello promosso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, e per l'effetto, confermare la sentenza n. 1360/2023 emessa dal
Tribunale di Venezia in data 21.4.2023 e pubblicata in data 25.7.2023. In ogni caso, spese e onorari, maggiorati del 15% come per legge, del primo e del secondo grado di giudizio integralmente rifusi, oltre oneri fiscali e previdenziali, come per legge”; conclusioni di parte appellata, in persona del curatore speciale: CP_1
“Rigettare l'appello proposto da per le ragioni esposte in atti;
E_ spese rifuse per entrambi i gradi del giudizio”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione in data 31.7.2022, notificato il 3.8.2022, E_
, agendo nella sua qualità di socia di conveniva in giudizio
[...] CP_1 avanti al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, la sorella quale amministratore unico e legale rappresentante di Controparte_2 CP_1
nonché, in quanto contraddittore necessario, la stessa
[...] CP_1 proponendo nei confronti della prima le azioni di responsabilità di cui all'art. 2476, co. 3 e 7, c.c., nello specifico chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande:
A) ex art. 2476, comma 3, c.c. [L'azione di responsabilità contro gli amministratori
è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli
3 amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione]:
i) accertare e dichiarare che la sig.ra , amministratore unico di Controparte_2
è responsabile delle operazioni pregiudizievoli di cui in narrativa perché CP_1 condotte in pregiudizio della società in violazione dei doveri impostile per legge e per statuto, ex art. 2476 c.c.;
ii) condannare l'amministratore unico alla rifusione di ogni Controparte_2 danno patito dalla società in conseguenza delle condotte illecite dalla stessa poste in essere quale amministratore unico della società e/o alla restituzione di tutte le somme e/o di tutti i beni illecitamente sottratti alla medesima, come dedotto in narrativa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
iii) condannare l'Amministratore unico alla rifusione integrale Controparte_2 delle spese di giudizio a favore della società;
B) ex art. 2476, comma 7, c.c. [Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori]: iv) accertare e dichiarare che la sig.ra , amministratore unico di Controparte_2
è responsabile delle operazioni di cui in narrativa, perché condotte in CP_1 pregiudizio del socio in violazione dei doveri imposti per legge e E_ per statuto, ex art. 2476 c.c.;
v) condannare l'amministratore unico, , alla rifusione di ogni Controparte_2 danno patito dalla socia in conseguenza delle condotte illecite E_ dalla stessa realizzate quale amministratore unico della società e/o alla restituzione di tutte le somme e/o di tutti i beni illecitamente sottratti alla medesima, come dedotto in narrativa, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
vi) condannare l'amministratore unico alla rifusione integrale Controparte_2 delle spese di giudizio a favore di parte attrice.
2. Nello specifico, a fondamento delle esposte domande, , E_ riassunte in via di premessa le numerose e pregresse vicende societarie e processuali che nel tempo avevano coinvolto i soci di e la società stessa, ha dedotto CP_1 le seguenti condotte pregiudizievoli, in tesi poste in essere dall'amministratrice unica, dott.ssa : Controparte_2
I) condotte di mala gestio relative alla passata gestione (cfr. atto di citazione, pag
31-36); in particolare:
a) la possibile perdita colpevole della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
4 b) il possibile inadempimento all'obbligo di corrispondere i canoni di locazione per la sala ristorante e l'omessa regolarizzazione delle cantine e delle camere presenti negli spazi oggetto della locazione in questione;
c) il mancato adeguamento della struttura alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco;
d) il mancato riconoscimento dei costi sostenuti da per i danni subiti CP_3 dalla perdita di acqua e la mancata denuncia all'assicurazione di danni indennizzabili;
e) l'illegittima concessione di locali di a favore del sig. CP_1 Parte_2
e illegittimi prelievi dalle casse sociali;
f) la mancata corresponsione a favore di delle spese di manutenzione CP_3 straordinaria sostenute dalla affittuaria e la mancata regolare contabilizzazione delle relative fatture;
II) condotte di svilimento del patrimonio sociale (cfr. atto di citazione, pag. 36-
40); in particolare:
g) la vendita a prezzo esiguo di un lastrico solare;
h) la concessione di servitù a titolo gratuito o comunque ad un prezzo incongruo;
i) la mancata tutela di servitù attive;
j) la stipulazione di un contratto di locazione per un immobile mai sfruttato a vantaggio dell'attività sociale;
k) la mancata redazione dell'inventario in occasione della restituzione dell'azienda da parte di CP_3
III) redazione di bilanci “falsi” (cfr. atto di citazione, pag. 40-43);
IV) ostacolo alle prerogative dei soci di minoranza/negazione del diritto di controllo dei soci (cfr. atto di citazione, pag. 40-55);
V) mancata approvazione del bilancio 2021 (cfr. atto di citazione, pag. 55);
VI) utilizzo di risorse della società a fini personali (cfr. atto di citazione, pag. 55-
60); in particolare: a) benefit aziendali mai autorizzati;
b) restituzione di finanziamenti postergati;
c) rimborsi effettuati dall'amministratore unico a favore di sé stessa in relazione a spese anticipate dalla socia;
d) utilizzo di E_ risorse della società per attività professionale resa nell'interesse personale dell'amministratore e non della società;
VII) criticità dell'attuale gestione della società (cfr. atto di citazione, pag. 60-65); in particolare: a) tardiva attivazione per la restituzione dell'azienda concessa in affitto a b) gestione dell'albergo e del ristorante con un'autorizzazione sanitaria CP_1 non conforme alle prescrizioni;
c) concessione della gestione del bar e della cucina in spregio a quanto pattuito nel contratto di affitto d'azienda e comunque in difetto dell'autorizzazione sanitaria;
d) concessione in affitto dell'azienda a capienza ridotta,
5 mentre l'attuale affittuaria starebbe mettendo a disposizione dei suoi ospiti tutte le camere dell'albergo;
VIII) illegittimità dell'aumento di capitale in danno ai soci.
Ha inoltre evidenziato e contestato le seguenti ulteriori condotte imputate alla convenuta suscettibili di procurarle un danno immediato e diretto Controparte_2 quale socio di CP_1
i) omessa redazione dell'inventario dei beni oggetto del contratto di affitto del ramo di azienda alberghiera di proprietà di e sottrazione dei beni presenti CP_1 nell'hotel di proprietà della socia , non inventariati da E_ [...] al momento della restituzione da parte di a CP_2 CP_3 CP_1 dell'azienda alberghiera;
ii) azioni di ostacolo dell'amministratore che hanno leso il diritto dei soci di minoranza di ottenere informazioni in merito agli affari sociali;
iii) illegittimo aumento del capitale sociale compiuto al solo fine di “annacquare” la partecipazione in dei soci di minoranza. CP_1
3. Nel giudizio così incardinato si costituivano:
A) in persona del curatore speciale, avvocato Roberto Nevoni, CP_1 rilevando preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, sig.ra E_
, rispetto all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2476, co.
[...]
3, c.c., e ritenendo indispensabile, nel merito, attendere l'esito dell'istruttoria prima di formulare le proprie conclusioni. Chiedeva comunque la rifusione in favore della società delle spese e dei compensi di lite e, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attore, la condanna in via di regresso dell'amministratore soccombente a rimborsare le spese del giudizio e quelle per l'accertamento dei fatti ai CP_1 sensi dell'art. 2476, quarto comma;
B) , contestando: Controparte_2 in via preliminare:
a) la nullità, ex art. 164 c.p.c., dell'avversario atto di citazione per mancanza, o comunque assoluta incertezza, dei requisiti previsti dall'art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c.;
b) l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda esercitata ex art. 2476, co.
3, c.c., per difetto di legittimazione ad agire della socia RA , E_ chiedendo, quindi, l'estromissione dal giudizio di CP_1 nel merito:
a) l'infondatezza, in fatto e in diritto, per le ragioni dedotte in narrativa, di tutte le domande formulate dalla RA nei confronti della dott.ssa E_
in qualità di amministratore unico di Controparte_2 CP_1
6 b) l'ulteriore infondatezza della domanda di di condanna in via di CP_1 regresso dell'amministratore a rimborsare alla società le spese del giudizio e quelle per l'accertamento dei fatti ai sensi dell'art. 2476, quarto comma, c.c.
4. Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata decisa con la sentenza in oggetto qui impugnata, con la quale il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, dando continuità a una propria analoga decisione assunta in relazione a un caso presentante identica problematica, ha ritenuto che l'attrice difettasse della necessaria legittimazione ad agire con riguardo all'azione sociale di cui all'art. 2476, comma 3, c.c., mentre con riguardo all'azione particolare del socio, ex art. 2476, co. 7, c.c., ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per procedere al seguito istruttorio, nello specifico così motivando: “Deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice rispetto all'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2476, 3° comma c.c., con conseguente inammissibilità della domanda. Con provvedimento del 06.04.2022 di questo Tribunale è stato nominato, quale custode delle quote dei sigg.ri ed , il dott. CP_1 Pt_1 CP_4 nell'ambito del sequestro conservativo ottenuto da CP_5 Controparte_2 nei loro confronti nel contesto dell'azione di responsabilità promossa contro di loro rispettivamente quali amministratore e liquidatore della CP_3
L'assoggettamento della quota di srl a sequestro conservativo con conseguente nomina del custode giudiziario non osta all'esercizio da parte del socio dell'azione di responsabilità ex art. 2476, ottavo comma, c.c. spettante, in proprio, al socio che assuma di aver patito un danno diretto e immediato alla propria partecipazione, mentre spetta al custode la legittimazione esclusiva all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2476, terzo comma, c.c. (Trib. Ve n. 1010 del 2019).
L'art. 2471-bis c.c. nel confermare l'assoggettabilità a sequestro delle partecipazioni di s.r.l. rinvia in punto disciplina all'art. 2352 c.c., che all'ultimo comma attribuisce in caso di sequestro l'esercizio dei diritti amministrativi (tra i quali è inequivocabilmente ricompreso l'esercizio dell'azione di responsabilità) al solo custode giudiziario. Il provvedimento autorizzatorio del sequestro non contiene alcuna deroga alla disciplina legale (doc. 46 a di parte attrice). È poi indubbio in dottrina che l'art. 2352 c.c. si riferisce tanto al sequestro giudiziario che a quello conservativo. Il difetto di legittimazione non può, inoltre, venire sanato, né dall'eventuale adesione alla domanda da parte del Curatore Speciale, né dalla chiamata in causa ex artt. 106 e 107 c.p.c., trattandosi di inammissibilità originaria delle domande promosse dal socio per difetto di una condizione dell'azione, sussistendo il difetto di legittimazione di parte attrice, che può essere rilevato anche
7 di ufficio in ogni stato e grado salvo sia intervenuto il giudicato e che non potrebbe giammai essere sanato dalla costituzione del custode. Non si verte, inoltre, in tema di co-legittimazione disgiunta ordinaria, come opina parte attrice, perché legittimato esclusivo al promovimento dell'azione è il custode e non sussiste pertanto alcuna comunanza di causa tra l'azione dell'attrice e quella del custode. L'esigenza della chiamata in giudizio del terzo non è poi di certo sorta a seguito delle difese svolte dai convenuti, difettando la sig.ra di legittimazione attiva ab origine E_
e trattandosi come detto di questione rilevabile di ufficio. La domanda relativa all'azione di responsabilità di cui all'art. 2476 8° [recte 7°] comma c.c. deve essere separata, come da coeva ordinanza di rimessione della causa sul ruolo. Atteso che la società convenuta non è litisconsorte necessario nel giudizio ex art. 2476 8° CP_1 comma cc, nei suoi confronti la presente sentenza è definitiva e devono essere qui liquidate, come in dispositivo, le spese rispetto all'azione dichiarata inammissibile, secondo il criterio della soccombenza”.
5. Ha proposto appello sulla base di due motivi – attinenti ai E_ seguenti profili: “1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2476 c.c. e 2352, ultimo co. c.c. Omessa e/o carente motivazione. Legittimazione ad agire della socia E_
. Ammissibilità della domanda ex art. 2476, III co. c.c.”; “In subordine:
[...] nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c. nonché degli artt. 106 e 107 c.p.c. Accoglibilità della domanda di chiamata in causa del dott. uale custode giudiziario delle quote di proprietà di parte attrice in primo grado. CP_5
Insufficiente motivazione per il rigetto” – chiedendo, sulla base di questi, previa inibitoria, la riforma della sentenza in parte qua, con riconoscimento della propria legittimazione ad agire anche in relazione all'azione sociale di cui all'art. 2476, co. 3,
c.c., e riproponendo, quindi, tutte le domande e contestazioni avanzate in primo grado rimaste assorbite.
6. Nel presente giudizio di impugnazione si sono costituiti gli originari contraddittori ( e in persona del curatore speciale, Controparte_2 CP_1 avv. Roberto Nevoni) prendendo posizione sulle ragioni dell'appello, che hanno chiesto venga dichiarato inammissibile e comunque respinto siccome infondato.
7. Respinta l'istanza cautelare, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio all'udienza (trattata in forma cartolare) del 9.1.2025 e quindi decisa nella camera di consiglio sotto indicata nei termini che di seguito si espongono.
II
Ragioni della decisione.
8 8. Il primo motivo – rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2476 c.c.
e 2352, ultimo co. c.c. Omessa e/o carente motivazione. Legittimazione ad agire della socia . Ammissibilità della domanda ex art. 2476, III co. c.c.” – E_ denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato
“inammissibile la domanda ex art. 2476, 3° comma, c.c., di parte attrice”. Assume nello specifico l'appellante che il dott. (custode delle quote di di CP_5 CP_1 proprietà di ) non sarebbe titolare di nessuna quota in E_ CP_1 essendo stato nominato custode a fini meramente conservativi e potrebbe pertanto agire in giudizio al solo fine di evitare che la quota oggetto di sequestro possa essere distratta da parte dei debitori sequestrati in danno al creditore sequestrante
(circostanza, peraltro, del tutto improbabile). La corretta interpretazione delle disposizioni normative di riferimento – artt. 2352, 2471, 2471bis c.c. – sarebbe per l'effetto nel senso che la nomina di un custode a fini meramente conservativi non spoglia il socio dei diritti amministrativi inerenti alle quote oggetto di sequestro, né sarebbe in grado di privare il titolare della partecipazione delle diverse prerogative da riconnettersi allo status di socio, tra cui la legittimazione a proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico. Non vi sarebbe, quindi, dubbio in merito al fatto che il diritto di promuovere l'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico di una s.r.l. costituisca un diritto che non può essere in nessuno modo ricondotto alla sfera delle forme di disposizione della partecipazione stessa e, dunque, non potrebbe ritenersi coinvolto nel vincolo instaurato mediante il sequestro conservativo.
9. Il secondo motivo – rubricato: “2. In subordine: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c. nonché degli artt. 106 e 107 c.p.c.
Accoglibilità della domanda di chiamata in causa del dott. quale custode CP_5 giudiziario delle quote di proprietà di parte attrice in primo grado. Insufficiente motivazione per il rigetto” – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha implicitamente rigettato l'istanza formulata dall'attrice ex artt. 106 e/o 107 c.p.c. di chiamata in causa del dott. custode giudiziario delle quote di CP_5 E_
, affinché questi ratificasse l'iniziativa processuale assunta da quest'ultima.
[...]
Deve ritenersi che in caso di sequestro della quota societaria, anche laddove debba ritenersi insussistente alcuna distinzione tra sequestro giudiziario [670 c.p.c.] e sequestro conservativo [671 c.p.c.], il diritto di esperire l'azione sociale ex art. 2476, co. 3, c.c., rimanga comunque in capo al socio, spettandone al custode solo il concreto esercizio. Trattandosi, quindi, non già di “legittimatio ad causam” – che rimane comunque propria del socio, titolare della situazione giuridica soggettiva –
9 ma di semplice “legittimatio ad processum” – e dunque di titolarità dell'esercizio del diritto per il limitato arco temporale di durata del sequestro – il giudice di primo grado avrebbe dovuto autorizzare la chiamata in causa del terzo (e cioè del custode, dott.
, che avrebbe potuto con la sua costituzione ratificare con efficacia retroattiva CP_5
l'operato dell'attrice, o provvedere egli stesso ex art. 107 c.c. a tale chiamata.
10. I motivi ora riassunti sono infondati e vanno quindi respinti, con conseguente conferma della decisione di primo grado.
11. Quanto al primo motivo, ritiene il Collegio che nella specie non sussista alcuna violazione di legge, avendo il Tribunale, alla luce delle evidenze di causa, fatto corretta applicazione delle disposizioni normative di riferimento (artt. 2476, co. 3,
2471-bis, 2352, u.c., c.c.), e per l'effetto giustamente ritenuto che la socia E_
, la cui quota di partecipazione in era stata sottoposta a
[...] CP_1 sequestro conservativo, con successiva nomina del custode giudiziario, non fosse legittimata alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità in qualità di sostituto processuale ex art. 2476, comma 3, c.c.: invero, qualora le quote di partecipazione in una società di capitali siano state assoggettate a sequestro, ne consegue la generalizzata delegittimazione del socio all'esercizio di tutti i diritti e facoltà pertinenti alla quota e questo indipendentemente dalla tipologia del provvedimento cautelare adottato (sequestro giudiziario o conservativo), così come dell'ambito, civile o penale, in cui sia stato assunto.
Nello specifico, nel caso di specie il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in
Materia di Impresa, adito da in qualità di socia di Controparte_2 CP_3 con ordinanza del 17/22.2.2022 emessa in sede di reclamo nel procedimento n.
7549/2021 R.G. (doc. 22 e 30 del fasc. di primo grado di parte convenuta
[...]
), accertata la responsabilità dei sig.ri ed nella CP_2 Pt_1 CP_4 loro qualità di ex amministratori e liquidatori di autorizzava nei CP_3 confronti dei resistenti il sequestro conservativo “di beni mobili, quote societarie, crediti e beni immobili, fino alla concorrenza della somma di € 280.000,00”.
La ricorrente ( dava rituale esecuzione al provvedimento Controparte_2 cautelare sottoponendo a vincolo le partecipazioni sociali della sig.ra E_
e del signor in rispettivamente di nominali
[...] CP_4 CP_1
€ 12.583,93 (pari a circa il 20,97%) e di nominali € 1.275,00 (pari a circa il 2,125%).
Con ordinanza adottata il 6.4.2022, pubblicata l'8.4.2022, il Tribunale nominava quale custode delle partecipazioni sociali sequestrate il dott. conferendo CP_5 al medesimo, senza specifiche esclusioni, tutti i poteri inerenti alla gestione delle riferite partecipazioni, compreso il diritto di voto, conformemente alla disciplina
10 dettata dall'art. 2352 c.c. richiamato dall'art. 2471-bis c.c. (v. doc. 32 del fasc. di primo grado di parte convenuta : “(omissis) vista l'istanza ai sensi Controparte_2 dell'art. 669 duodecies c.p.c. presentata da la quale ha Controparte_2 rappresentato: che il Tribunale in composizione collegiale ha autorizzato con provvedimento del 17.02.2022, reso all'esito di giudizio di reclamo, sequestro conservativo di beni mobili, quote societarie, crediti e beni immobili fino alla concorrenza di € 280.000,00 nei confronti di ed;
che, in Pt_1 CP_4 concreto, sono state sottoposte a sequestro le partecipazioni sociali di E_
ed in rispettivamente di nominali €
[...] CP_4 CP_1
12.583,93 (pari a circa il 21%) e di nominali € 1.275,00 (pari a circa il 2%); che appare necessario, dunque, nominare un custode per le suddette quote. In data
4.4.2022 si sono costituiti in giudizio ed i quali hanno chiesto Pt_1 CP_4 che il Tribunale rigetti l'istanza di nomina del custode in quanto: - parte reclamante
– istante si sarebbe limitata a trascrivere il provvedimento di sequestro presso il
Registro delle Imprese, senza dare corso alle necessarie notifiche;
- il valore delle quote sottoposte a sequestro è notevolmente superiore rispetto al credito vantato;
- non sarebbe necessaria la nomina di un custode, non vertendo in ipotesi di sequestro giudiziario bensì di sequestro conservativo;
- in ogni caso, laddove il Tribunale dovesse ravvisare la necessità di nominare un custode giudiziario, tale ruolo potrebbe essere assunto dagli stessi debitori in un'ottica di contenimento delle spese e in ogni caso dal dott. che è a conoscenza delle vicende sociali. In data 5.4.2020 si è Pt_3 costituita la società in persona del curatore speciale, la quale ha aderito CP_3 all'istanza di nomina del custode essendo alto il rischio di distrazione delle quote in questione. All'esito della instaurazione del contraddittorio in data 6.6.2022 il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio. Il Tribunale osserva che la società ha dedotto e documentato di aver effettuato nei confronti di le cui quote CP_1 sono sequestrate, la notifica ai sensi dell'art. 2741 c.c. nonché di aver provveduto ad effettuare la relativa trascrizione al registro delle imprese, come da visura dimessa in atti (Cassazione civile, Sez. I, 18 giugno 2014, n. 13903); che neppure spetta a questo Collegio entrare nel merito dell'eventuale eccedenza di quanto sequestrato rispetto ammontare della cautela;
che sussiste, altresì, la necessità di provvedere alla custodia e amministrazione delle suddette quote tenuto conto dei rapporti conflittuali in essere tra le parti e, in ogni caso, della possibilità che le stesse vengano distratte;
ritenuto, altresì, che al custode vadano riconosciuti tutti i poteri inerenti la gestione delle quote, ivi compreso il diritto di voto in assemblea, ai sensi degli artt.
2352 e 2471 bis c.c.
P.Q.M.
il Collegio, Visti gli artt. 671 e segg. c.p.c., 2471 bis e
11 2352 c.c., nomina custode delle partecipazioni sequestrate il dott. al quale ER conferisce tutti i poteri inerenti la gestione delle riferite partecipazioni, compreso il diritto di voto, conformemente alla disciplina dettata dall'art. 2352 c.c. richiamato dall'art. 2471 bis c.c. Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 6.4.2022”).
Ora, l'art. 2352 c.c., richiamato per le s.r.l. dall'art. 2471-bis c.c., stabilisce espressamente che: “Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti dal presente articolo, spettano nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro, sono esercitati dal custode”.
La norma di legge è indubbiamente chiara nello stabilire che in caso di sequestro
(quale che ne sia il tipo, giudiziario o conservativo, risultando l'omessa specificazione tipologica significativa della generale applicabilità della norma, insuscettibile dell'interpretazione ed applicazione restrittiva sostenuta dall'attrice, peraltro illogica laddove si consideri che per effetto di un'attivazione improvvida dell'azione di responsabilità sociale da parte del socio sequestrato possono derivare al medesimo conseguenze patrimoniali direttamente incidenti sulla garanzia patrimoniale alla cui tutela il sequestro è funzionale) i diritti amministrativi diversi da quelli espressamente disciplinati dallo stesso articolo (e quindi tutti quelli ulteriori rispetto al diritto di voto, tra cui, esemplificativamente: il diritto di ispezione dei libri sociali e di esame del bilancio;
il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea; il diritto di esercitare l'azione sociale di responsabilità; le azioni cautelari di revoca dell'amministratore; il diritto di chiedere al tribunale l'accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento) debbono essere esercitati dal solo custode, esclusa, quindi, in radice la possibile concorrenza della titolarità dell'esercizio tra socio e custode, concorrenza invece espressamente prevista per il pegno e l'usufrutto tra il socio e il creditore pignoratizio e l'usufruttuario.
Oltre all'evidenza del dettato normativo – che peraltro nella sua chiarezza non si presta agli auspicati sovvertimenti interpretativi – va ulteriormente sottolineato che l'attuale formulazione dell'art. 2352 c.c. (applicabile ratione temporis), nel regolare ex novo la legittimazione in caso di sequestro, è andata a colmare, rispetto al previgente regime, un vuoto normativo che era stato fonte di gravi incertezze applicative e sistematiche, e soprattutto ha chiarito la sorte dei cosiddetti diritti amministrativi diversi dal voto, rispetto al cui esercizio la precedente disciplina non prendeva alcuna posizione. A tale riguardo il legislatore mostra di aver accolto l'opinione di chi in passato aveva sostenuto l'attribuzione congiunta, al socio e al titolare del diritto parziario, dell'esercizio dei diritti amministrativi cosiddetti minori in
12 caso di usufrutto e pegno, affermando, per contro, l'esclusiva e piena legittimazione del custode nella diversa ipotesi del sequestro.
Ne consegue che al momento della proposizione della domanda di cui si tratta (il cui esercizio è avvenuto con il richiamato atto di citazione notificato il 3.8.2022) E_
non aveva il libero esercizio dei diritti amministrativi pertinenti alla sua
[...] quota di capitale in per essere stata la stessa sottoposta a sequestro CP_1 conservativo e nominato custode, con tutti i poteri di legge, il dott. al CP_5 quale peraltro non risulta sia mai stata rappresentata la necessità dell'assunzione dell'iniziativa giudiziaria di cui si tratta.
Tale situazione non vi è evidenza in atti che sia nelle more variata, sicché la delegittimazione del socio in favore del custode sequestratario ai E_ fini di cui si tratta deve ritenersi permanente, il che esclude che quest'ultima possa ritenersi all'attualità legittimata alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità che pretende di esercitare. In merito all'esclusiva legittimazione del custode sequestratario all'esercizio dei diritti amministrativi pertinenti alla quota sequestrata e alla necessità che la legittimazione del socio, laddove ab origine in ipotesi sussistente, permanga inalterata per tutto il corso del processo, pena l'improcedibilità della domanda, il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, si è ulteriormente pronunciato con sentenza n. 1005/2023, assunta nella causa n.
631/2021 R.G. promossa da e per l'impugnativa E_ CP_4 della delibera di approvazione del bilancio di chiuso al 31.12.2019, CP_1 affermando, per quanto qui interessa, che: “L'azione diretta ad accertare la invalidità della delibera per violazione di quorum è azione di annullamento (2479 comma 1
c.c.). Tale azione, quando il socio abbia subito il sequestro della quota, e sia stato nominato un custode, spetta al custode. Infatti, l'art. 2352 comma 1 c.c., applicabile alle s.r.l. in forza dell'art. 2471bis c.c. stabilisce che in caso di sequestro di quote il diritto di voto spetta al custode;
e invero (Trib. Milano, SI, 4/1/2022) “Il potere di provocare l'invalidazione di una delibera assembleare costituisce il profilo processuale demolitivo del potere di partecipare con il voto alla discussione e deliberazione” (in tema, e conformemente, anche Trib. Bologna sent. n. 1601 del 11/7/2019 e precedenti ivi citati). e hanno subito, nel corso del giudizio, CP_4 E_ il sequestro conservativo delle loro quote, per effetto dei disposti degli artt. 2471bis
e 2352 c.c. Il sequestro conservativo è stato eseguito (iscrizione a Reg. Imprese
24/2/2022) mentre, quanto alla efficacia della nomina del custode, questa non è subordinata alla iscrizione al registro, da momento che il provvedimento di nomina
(di questa Sezione, in data 6/4/2022) non abbisogna di alcuna attività di esecuzione,
13 e viene iscritto al registro delle Imprese solo a fini informativi. Il socio che impugna deve conservare la legittimazione per tutto il corso del giudizio, dal momento che la legittimazione è una condizione dell'azione. La perdita della legittimazione alla specifica azione non determina un fenomeno successorio a favore del custode – rilevante ex art. 300 c.p.c. – in quanto non si ha perdita della capacità di stare in giudizio, ma solo, appunto, la perdita della legittimazione a esercitare quella specifica azione (cfr. a contrario Cass. 22029/2018). Il custode delle quote degli attori non è intervenuto in giudizio per fare valere la causa di annullamento invocata. Pertanto, la domanda di annullamento non è più procedibile, avendo parte attrice perduto la legittimazione all'azione. Invece, spetta tuttora agli attori, l'azione di nullità per vizi del bilancio (2479-ter comma 3 c.c.), trattandosi di azione esercitabile da chiunque vi abbia interesse (ancora Trib. Bologna sopra citato); e un interesse rilevante alla veridicità del bilancio è certamente ravvisabile in capo a soggetti che rimangono comunque soci”.
E' appena il caso di aggiungere che l'iniziativa processuale in esame non potrebbe legittimarsi in capo all'attrice neppure considerandola come esercitata da un soggetto comunque “interessato”, atteso che la proposizione dell'azione sociale di responsabilità, rientrante senza dubbio tra i i diritti amministrativi diversi da quelli espressamente disciplinati dall'art. 2352 c.c., non potendo la stessa escludersi dalla relativa categoria, avente portata tendenzialmente omnicompresiva, costituisce esercizio di una legittimazione straordinaria nell'interesse della società, riconducibile alla nozione di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., sia pure di natura non necessariamente surrogatoria, conferita al socio in quanto tale, seppur a prescindere dal “quorum” partecipativo al capitale sociale.
Va, da ultimo, sottolineata la circostanza che il curatore speciale di avv. CP_1
Nevoni, non ha ritenuto di assumere alcuna iniziativa sovrapponibile a quella esercitata da , né, peraltro, avrebbe potuto farlo mancando una E_ corrispondente decisione dei soci in tal senso.
In definitiva, la sentenza impugnata, nel dichiarare inammissibile l'azione ex art. 2476, terzo comma, c.c. proposta da contro E_ Controparte_2
e per difetto di legittimazione attiva, è corretta e va confermata. CP_1
12. Venendo al secondo motivo – con il quale, come ricordato, viene contestata la decisione del Tribunale di non accogliere l'istanza di chiamata in causa del custode giudiziario delle quote di affinché questi possa prestare E_
“adesione” all'iniziativa giudiziaria di quest'ultima – anche questo va respinto, presentando concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.
14 Come si è detto esaminando il motivo che precede, in caso di sequestro della quota l'esercizio dei diritti amministrativi ad essa connessi (tra i quali, come ricordato, rientra anche l'azione sociale ex art. 2476, co. 3, c.c.) spetta al solo custode, esclusa qualsiasi legittimazione concorrente in capo al socio sequestrato.
Quindi, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non si verte in una situazione di difetto di legittimazione processuale, quanto piuttosto di difetto di legittimazione ad agire, che costituendo una delle condizioni dell'azione deve esistere, sia al momento della proposizione della domanda giudiziale, che al momento della pronuncia.
La sig.ra , alla data in cui ha promosso l'azione sociale di E_ responsabilità ex art. 2476, co. 3, c.c., esercitata con atto di citazione notificato il
3.8.2022, era priva della legittimazione ad agire, essendo intervenuto, in data
17.2.2022, il sequestro della sua intera partecipazione sociale in ed CP_1 essendo stato nominato, in data 6.4.2022, custode giudiziario della quota il dott.
CP_5
Per l'effetto, come è stato correttamente affermato dal Tribunale (cfr. sentenza, pag.
7: “Il difetto di legittimazione non può, inoltre, venir sanato né dall'eventuale adesione alla domanda da parte del Curatore Speciale, né dalla chiamata in causa ex artt. 106 e 107 c.p.c., trattandosi di inammissibilità originaria delle domande promosse dal socio per difetto di una condizione dell'azione, sussistendo il difetto di legittimazione di parte attrice, che può essere rilevato anche di ufficio in ogni stato e grado salvo sia intervenuto il giudicato e che non potrebbe giammai essere sanato dalla costituzione del custode. Non si verte, inoltre, in tema di co-legittimazione disgiunta ordinaria, come opina parte attrice, perché legittimato esclusivo al promovimento dell'azione è il custode e non sussiste pertanto alcuna comunanza di causa tra l'azione dell'attrice e quella del custode. L'esigenza della chiamata in giudizio del terzo non è poi di certo sorta a seguito delle difese svolte dai convenuti, difettando la sig.ra di legittimazione attiva ab origine e E_ trattandosi come detto di questione rilevabile di ufficio”), la domanda attorea era inammissibile ab origine per difetto di una delle condizioni dell'azione e tale difetto non poteva essere sanato, né dall'eventuale adesione alla domanda da parte del custode giudiziario, né dalla sua chiamata in causa ex artt. 106 e 107 c.p.c., in quanto l'inammissibilità originaria della domanda promossa dal socio avrebbe travolto l'adesione alla stessa eventualmente effettuata dal custode giudiziario. La richiesta di intervento ex art. 106 c.p.c. o, in subordine ex art. 107 c.p.c., formulata dalla
15 sig.ra , pertanto, era (come è) inammissibile in quanto E_ inconducente.
L'istanza è poi ulteriormente inammissibile sotto altro profilo, e segnatamente per difetto di una causa comune tra chiamante e terzo chiamato.
Il custode, infatti, non interverrebbe in una causa comune al socio, visto che nel caso di specie la relativa partecipazione è assoggettata a sequestro, con conseguente difetto di legittimazione del medesimo.
Spettando la legittimazione ad agire esclusivamente al custode, non può sussistere comunanza di causa con un soggetto che difetta della legittimazione ad esercitare l'azione oggetto di causa. Di conseguenza non vi può essere neppure una “co- legittimazione disgiunta ordinaria” come sostenuto dall'attrice-appellante.
In disparte l'osservazione che non risulta offerta alcuna indicazione in merito al fatto che il dott. laddove chiamato in causa, intenda effettivamente promuovere CP_5
l'azione sociale di responsabilità oggetto di causa, né comunque che intenda farlo con la medesima latitudine di quella proposta dall'attrice-appellante.
Da ultimo, va poi rilevato che la richiesta di intervento formulata dall'attrice ex art. 106 c.p.c., o in subordine ex art. 107 c.p.c., è comunque tardiva. Invero, diversamente da quanto sostenuto, l'esigenza della chiamata in causa del terzo non può ritenersi sorta a seguito delle difese svolte dalla dott.ssa e Controparte_2 dal curatore speciale di difettando la sig.ra di CP_1 E_ legittimazione attiva ab origine.
13. Confermata la decisione del Tribunale circa il difetto di legittimazione attiva di in relazione all'azione di responsabilità sociale ex art. 2476, co. E_
3, c.c., ogni altra questione ad essa attinente resta assorbita.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico di e a favore di e di in persona E_ Controparte_2 CP_1 del suo curatore speciale, avv. Roberto Nevoni, con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle tre fasi di studio, di introduzione e decisoria in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione
“causa di valore indeterminabile di complessità media”.
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo
16 unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 1775/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 1360/2023 del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa;
b) condanna l'appellante a rimborsare agli appellati, E_
e in persona del suo curatore speciale, avv. Controparte_2 CP_1
Roberto Nevoni, le spese di lite del presente secondo grado, che liquida, per compensi, in favore di ciascuna parte, in € 8.400, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante dei E_ presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16.1.2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1775/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 2.10.2023, vertente
TRA
, C.F. , in qualità di socia di E_ C.F._1 CP_1
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Novello e
[...] P.IVA_1
Alex Lovisa, con domicilio eletto presso il domicilio digitale dei difensori indicato in atti, appellante/attrice in primo grado
E
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Giuseppe Galzignato, con domicilio eletto preso il domicilio digitale del difensore indicato in atti, appellata/convenuta in primo grado
E
C.F. , con sede legale in Conegliano (TV), Corso Mazzini CP_1 P.IVA_1
n. 45, in persona del curatore speciale, avv. Roberto Nevoni, nominato con provvedimento del giudice istruttore, dott.ssa Chiara Campagner, in data 26.9.2022, in proprio, con domicilio eletto presso il proprio studio, in Padova, via Foscolo n. 13,
e presso il proprio domicilio digitale indicato in atti, appellata/convenuta in primo grado
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, n. 1360 del 25.7.2023, con la quale il Tribunale, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6573/2022 R.G. tra E_
e e definitivamente decidendo tra
[...] Controparte_2 E_
e ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, ha dichiarato CP_1 inammissibile la domanda ex art. 2476, comma 3 c.c., di parte attrice, E_
; condannato l'attrice alla rifusione delle spese nei confronti della società
[...] convenuta;
disposto per la prosecuzione della causa tra e E_ [...]
con separata ordinanza;
rinviato alla sentenza definitiva il governo delle CP_2 spese con riguardo al rapporto processuale tra l'attrice e la E_ convenuta;
Controparte_2 causa rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 9.1.2025, tenutasi in forma cartolare mediante deposito di note scritte in pct, e quindi decisa nella camera di consiglio sotto indicata in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante, : E_
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e richiamato il contenuto degli atti di causa, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza - definitiva tra e E_ CP_1
e non definitiva tra e - n. 1360
[...] E_ Controparte_2 pubblicata in data 25.7.2023 all'esito (e nel corso) del giudizio n. 6573/2022 R.G. –
Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di imprese, Giudice estensore dott.ssa Chiara Campagner, notificata a mezzo pec in data 3.8.2023 da parte
[...]
, accogliere le domande formulate dalla RA in CP_2 E_ primo grado e per l'effetto, in via preliminare: - rigettare l'eccezione avversaria di carenza di legittimazione di agire, nonché tutte le eccezioni e domande avversarie, tra cui l'eccezione di asserita manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348bis c.p.c.
e l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., per i motivi dedotti in atti, disponendo l'ulteriore trattazione della causa con la concessione dei termini per memorie di trattazione e istruttorie;
in subordine, - annullando in parte qua la sentenza di prime cure, accogliere la richiesta ex art. 106 c.p.c. o disporre ex art. 107 c.p.c., disponendo l'ulteriore trattazione della causa con la concessione dei termini per memorie di trattazione e istruttorie. Nel merito. Nel merito, ex art. 2476, III comma, c.c., - previo espletamento dell'istruttoria richiesta e richiedenda, accertare e dichiarare la sig.ra
[...]
(C.F. ) responsabile, quale Amministratore unico di CP_2 C.F._2
per le operazioni di cui in narrativa, perché condotte in pregiudizio della CP_1
2 Società in violazione dei doveri imposti per legge e per statuto, ex art. 2476 c.c.; - conseguentemente condannare l'Amministratore unico, , alla Controparte_2 rifusione di ogni danno patito dalla Società in conseguenza delle condotte illecite dalla stessa poste in essere quale amministratore unico della società e/o alla restituzione di tutte le somme, e/o di tutti i beni illecitamente sottratti alla medesima, come dedotto in narrativa, oltre interessi dal dovuto al saldo. In via istruttoria si insiste sin
d'ora per l'espletamento di CTU contabile ricostruttiva del danno laddove non si faccia ricorso in tutto o in parte a criteri di quantificazione equitativa dello stesso. In ogni caso: - condannare l'Amministratore unico alla rifusione integrale Controparte_2 delle spese di giudizio a favore della società; - spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio integralmente rifuse in favore di parte attrice”; conclusioni di parte appellata, : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, in via preliminare: - rigettare l'appello promosso in quanto inammissibile per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; nel merito: - rigettare l'appello promosso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, e per l'effetto, confermare la sentenza n. 1360/2023 emessa dal
Tribunale di Venezia in data 21.4.2023 e pubblicata in data 25.7.2023. In ogni caso, spese e onorari, maggiorati del 15% come per legge, del primo e del secondo grado di giudizio integralmente rifusi, oltre oneri fiscali e previdenziali, come per legge”; conclusioni di parte appellata, in persona del curatore speciale: CP_1
“Rigettare l'appello proposto da per le ragioni esposte in atti;
E_ spese rifuse per entrambi i gradi del giudizio”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione in data 31.7.2022, notificato il 3.8.2022, E_
, agendo nella sua qualità di socia di conveniva in giudizio
[...] CP_1 avanti al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, la sorella quale amministratore unico e legale rappresentante di Controparte_2 CP_1
nonché, in quanto contraddittore necessario, la stessa
[...] CP_1 proponendo nei confronti della prima le azioni di responsabilità di cui all'art. 2476, co. 3 e 7, c.c., nello specifico chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande:
A) ex art. 2476, comma 3, c.c. [L'azione di responsabilità contro gli amministratori
è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli
3 amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione]:
i) accertare e dichiarare che la sig.ra , amministratore unico di Controparte_2
è responsabile delle operazioni pregiudizievoli di cui in narrativa perché CP_1 condotte in pregiudizio della società in violazione dei doveri impostile per legge e per statuto, ex art. 2476 c.c.;
ii) condannare l'amministratore unico alla rifusione di ogni Controparte_2 danno patito dalla società in conseguenza delle condotte illecite dalla stessa poste in essere quale amministratore unico della società e/o alla restituzione di tutte le somme e/o di tutti i beni illecitamente sottratti alla medesima, come dedotto in narrativa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
iii) condannare l'Amministratore unico alla rifusione integrale Controparte_2 delle spese di giudizio a favore della società;
B) ex art. 2476, comma 7, c.c. [Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori]: iv) accertare e dichiarare che la sig.ra , amministratore unico di Controparte_2
è responsabile delle operazioni di cui in narrativa, perché condotte in CP_1 pregiudizio del socio in violazione dei doveri imposti per legge e E_ per statuto, ex art. 2476 c.c.;
v) condannare l'amministratore unico, , alla rifusione di ogni Controparte_2 danno patito dalla socia in conseguenza delle condotte illecite E_ dalla stessa realizzate quale amministratore unico della società e/o alla restituzione di tutte le somme e/o di tutti i beni illecitamente sottratti alla medesima, come dedotto in narrativa, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
vi) condannare l'amministratore unico alla rifusione integrale Controparte_2 delle spese di giudizio a favore di parte attrice.
2. Nello specifico, a fondamento delle esposte domande, , E_ riassunte in via di premessa le numerose e pregresse vicende societarie e processuali che nel tempo avevano coinvolto i soci di e la società stessa, ha dedotto CP_1 le seguenti condotte pregiudizievoli, in tesi poste in essere dall'amministratrice unica, dott.ssa : Controparte_2
I) condotte di mala gestio relative alla passata gestione (cfr. atto di citazione, pag
31-36); in particolare:
a) la possibile perdita colpevole della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
4 b) il possibile inadempimento all'obbligo di corrispondere i canoni di locazione per la sala ristorante e l'omessa regolarizzazione delle cantine e delle camere presenti negli spazi oggetto della locazione in questione;
c) il mancato adeguamento della struttura alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco;
d) il mancato riconoscimento dei costi sostenuti da per i danni subiti CP_3 dalla perdita di acqua e la mancata denuncia all'assicurazione di danni indennizzabili;
e) l'illegittima concessione di locali di a favore del sig. CP_1 Parte_2
e illegittimi prelievi dalle casse sociali;
f) la mancata corresponsione a favore di delle spese di manutenzione CP_3 straordinaria sostenute dalla affittuaria e la mancata regolare contabilizzazione delle relative fatture;
II) condotte di svilimento del patrimonio sociale (cfr. atto di citazione, pag. 36-
40); in particolare:
g) la vendita a prezzo esiguo di un lastrico solare;
h) la concessione di servitù a titolo gratuito o comunque ad un prezzo incongruo;
i) la mancata tutela di servitù attive;
j) la stipulazione di un contratto di locazione per un immobile mai sfruttato a vantaggio dell'attività sociale;
k) la mancata redazione dell'inventario in occasione della restituzione dell'azienda da parte di CP_3
III) redazione di bilanci “falsi” (cfr. atto di citazione, pag. 40-43);
IV) ostacolo alle prerogative dei soci di minoranza/negazione del diritto di controllo dei soci (cfr. atto di citazione, pag. 40-55);
V) mancata approvazione del bilancio 2021 (cfr. atto di citazione, pag. 55);
VI) utilizzo di risorse della società a fini personali (cfr. atto di citazione, pag. 55-
60); in particolare: a) benefit aziendali mai autorizzati;
b) restituzione di finanziamenti postergati;
c) rimborsi effettuati dall'amministratore unico a favore di sé stessa in relazione a spese anticipate dalla socia;
d) utilizzo di E_ risorse della società per attività professionale resa nell'interesse personale dell'amministratore e non della società;
VII) criticità dell'attuale gestione della società (cfr. atto di citazione, pag. 60-65); in particolare: a) tardiva attivazione per la restituzione dell'azienda concessa in affitto a b) gestione dell'albergo e del ristorante con un'autorizzazione sanitaria CP_1 non conforme alle prescrizioni;
c) concessione della gestione del bar e della cucina in spregio a quanto pattuito nel contratto di affitto d'azienda e comunque in difetto dell'autorizzazione sanitaria;
d) concessione in affitto dell'azienda a capienza ridotta,
5 mentre l'attuale affittuaria starebbe mettendo a disposizione dei suoi ospiti tutte le camere dell'albergo;
VIII) illegittimità dell'aumento di capitale in danno ai soci.
Ha inoltre evidenziato e contestato le seguenti ulteriori condotte imputate alla convenuta suscettibili di procurarle un danno immediato e diretto Controparte_2 quale socio di CP_1
i) omessa redazione dell'inventario dei beni oggetto del contratto di affitto del ramo di azienda alberghiera di proprietà di e sottrazione dei beni presenti CP_1 nell'hotel di proprietà della socia , non inventariati da E_ [...] al momento della restituzione da parte di a CP_2 CP_3 CP_1 dell'azienda alberghiera;
ii) azioni di ostacolo dell'amministratore che hanno leso il diritto dei soci di minoranza di ottenere informazioni in merito agli affari sociali;
iii) illegittimo aumento del capitale sociale compiuto al solo fine di “annacquare” la partecipazione in dei soci di minoranza. CP_1
3. Nel giudizio così incardinato si costituivano:
A) in persona del curatore speciale, avvocato Roberto Nevoni, CP_1 rilevando preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, sig.ra E_
, rispetto all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2476, co.
[...]
3, c.c., e ritenendo indispensabile, nel merito, attendere l'esito dell'istruttoria prima di formulare le proprie conclusioni. Chiedeva comunque la rifusione in favore della società delle spese e dei compensi di lite e, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attore, la condanna in via di regresso dell'amministratore soccombente a rimborsare le spese del giudizio e quelle per l'accertamento dei fatti ai CP_1 sensi dell'art. 2476, quarto comma;
B) , contestando: Controparte_2 in via preliminare:
a) la nullità, ex art. 164 c.p.c., dell'avversario atto di citazione per mancanza, o comunque assoluta incertezza, dei requisiti previsti dall'art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c.;
b) l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda esercitata ex art. 2476, co.
3, c.c., per difetto di legittimazione ad agire della socia RA , E_ chiedendo, quindi, l'estromissione dal giudizio di CP_1 nel merito:
a) l'infondatezza, in fatto e in diritto, per le ragioni dedotte in narrativa, di tutte le domande formulate dalla RA nei confronti della dott.ssa E_
in qualità di amministratore unico di Controparte_2 CP_1
6 b) l'ulteriore infondatezza della domanda di di condanna in via di CP_1 regresso dell'amministratore a rimborsare alla società le spese del giudizio e quelle per l'accertamento dei fatti ai sensi dell'art. 2476, quarto comma, c.c.
4. Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata decisa con la sentenza in oggetto qui impugnata, con la quale il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, dando continuità a una propria analoga decisione assunta in relazione a un caso presentante identica problematica, ha ritenuto che l'attrice difettasse della necessaria legittimazione ad agire con riguardo all'azione sociale di cui all'art. 2476, comma 3, c.c., mentre con riguardo all'azione particolare del socio, ex art. 2476, co. 7, c.c., ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per procedere al seguito istruttorio, nello specifico così motivando: “Deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice rispetto all'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2476, 3° comma c.c., con conseguente inammissibilità della domanda. Con provvedimento del 06.04.2022 di questo Tribunale è stato nominato, quale custode delle quote dei sigg.ri ed , il dott. CP_1 Pt_1 CP_4 nell'ambito del sequestro conservativo ottenuto da CP_5 Controparte_2 nei loro confronti nel contesto dell'azione di responsabilità promossa contro di loro rispettivamente quali amministratore e liquidatore della CP_3
L'assoggettamento della quota di srl a sequestro conservativo con conseguente nomina del custode giudiziario non osta all'esercizio da parte del socio dell'azione di responsabilità ex art. 2476, ottavo comma, c.c. spettante, in proprio, al socio che assuma di aver patito un danno diretto e immediato alla propria partecipazione, mentre spetta al custode la legittimazione esclusiva all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2476, terzo comma, c.c. (Trib. Ve n. 1010 del 2019).
L'art. 2471-bis c.c. nel confermare l'assoggettabilità a sequestro delle partecipazioni di s.r.l. rinvia in punto disciplina all'art. 2352 c.c., che all'ultimo comma attribuisce in caso di sequestro l'esercizio dei diritti amministrativi (tra i quali è inequivocabilmente ricompreso l'esercizio dell'azione di responsabilità) al solo custode giudiziario. Il provvedimento autorizzatorio del sequestro non contiene alcuna deroga alla disciplina legale (doc. 46 a di parte attrice). È poi indubbio in dottrina che l'art. 2352 c.c. si riferisce tanto al sequestro giudiziario che a quello conservativo. Il difetto di legittimazione non può, inoltre, venire sanato, né dall'eventuale adesione alla domanda da parte del Curatore Speciale, né dalla chiamata in causa ex artt. 106 e 107 c.p.c., trattandosi di inammissibilità originaria delle domande promosse dal socio per difetto di una condizione dell'azione, sussistendo il difetto di legittimazione di parte attrice, che può essere rilevato anche
7 di ufficio in ogni stato e grado salvo sia intervenuto il giudicato e che non potrebbe giammai essere sanato dalla costituzione del custode. Non si verte, inoltre, in tema di co-legittimazione disgiunta ordinaria, come opina parte attrice, perché legittimato esclusivo al promovimento dell'azione è il custode e non sussiste pertanto alcuna comunanza di causa tra l'azione dell'attrice e quella del custode. L'esigenza della chiamata in giudizio del terzo non è poi di certo sorta a seguito delle difese svolte dai convenuti, difettando la sig.ra di legittimazione attiva ab origine E_
e trattandosi come detto di questione rilevabile di ufficio. La domanda relativa all'azione di responsabilità di cui all'art. 2476 8° [recte 7°] comma c.c. deve essere separata, come da coeva ordinanza di rimessione della causa sul ruolo. Atteso che la società convenuta non è litisconsorte necessario nel giudizio ex art. 2476 8° CP_1 comma cc, nei suoi confronti la presente sentenza è definitiva e devono essere qui liquidate, come in dispositivo, le spese rispetto all'azione dichiarata inammissibile, secondo il criterio della soccombenza”.
5. Ha proposto appello sulla base di due motivi – attinenti ai E_ seguenti profili: “1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2476 c.c. e 2352, ultimo co. c.c. Omessa e/o carente motivazione. Legittimazione ad agire della socia E_
. Ammissibilità della domanda ex art. 2476, III co. c.c.”; “In subordine:
[...] nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c. nonché degli artt. 106 e 107 c.p.c. Accoglibilità della domanda di chiamata in causa del dott. uale custode giudiziario delle quote di proprietà di parte attrice in primo grado. CP_5
Insufficiente motivazione per il rigetto” – chiedendo, sulla base di questi, previa inibitoria, la riforma della sentenza in parte qua, con riconoscimento della propria legittimazione ad agire anche in relazione all'azione sociale di cui all'art. 2476, co. 3,
c.c., e riproponendo, quindi, tutte le domande e contestazioni avanzate in primo grado rimaste assorbite.
6. Nel presente giudizio di impugnazione si sono costituiti gli originari contraddittori ( e in persona del curatore speciale, Controparte_2 CP_1 avv. Roberto Nevoni) prendendo posizione sulle ragioni dell'appello, che hanno chiesto venga dichiarato inammissibile e comunque respinto siccome infondato.
7. Respinta l'istanza cautelare, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio all'udienza (trattata in forma cartolare) del 9.1.2025 e quindi decisa nella camera di consiglio sotto indicata nei termini che di seguito si espongono.
II
Ragioni della decisione.
8 8. Il primo motivo – rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2476 c.c.
e 2352, ultimo co. c.c. Omessa e/o carente motivazione. Legittimazione ad agire della socia . Ammissibilità della domanda ex art. 2476, III co. c.c.” – E_ denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato
“inammissibile la domanda ex art. 2476, 3° comma, c.c., di parte attrice”. Assume nello specifico l'appellante che il dott. (custode delle quote di di CP_5 CP_1 proprietà di ) non sarebbe titolare di nessuna quota in E_ CP_1 essendo stato nominato custode a fini meramente conservativi e potrebbe pertanto agire in giudizio al solo fine di evitare che la quota oggetto di sequestro possa essere distratta da parte dei debitori sequestrati in danno al creditore sequestrante
(circostanza, peraltro, del tutto improbabile). La corretta interpretazione delle disposizioni normative di riferimento – artt. 2352, 2471, 2471bis c.c. – sarebbe per l'effetto nel senso che la nomina di un custode a fini meramente conservativi non spoglia il socio dei diritti amministrativi inerenti alle quote oggetto di sequestro, né sarebbe in grado di privare il titolare della partecipazione delle diverse prerogative da riconnettersi allo status di socio, tra cui la legittimazione a proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico. Non vi sarebbe, quindi, dubbio in merito al fatto che il diritto di promuovere l'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico di una s.r.l. costituisca un diritto che non può essere in nessuno modo ricondotto alla sfera delle forme di disposizione della partecipazione stessa e, dunque, non potrebbe ritenersi coinvolto nel vincolo instaurato mediante il sequestro conservativo.
9. Il secondo motivo – rubricato: “2. In subordine: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c. nonché degli artt. 106 e 107 c.p.c.
Accoglibilità della domanda di chiamata in causa del dott. quale custode CP_5 giudiziario delle quote di proprietà di parte attrice in primo grado. Insufficiente motivazione per il rigetto” – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha implicitamente rigettato l'istanza formulata dall'attrice ex artt. 106 e/o 107 c.p.c. di chiamata in causa del dott. custode giudiziario delle quote di CP_5 E_
, affinché questi ratificasse l'iniziativa processuale assunta da quest'ultima.
[...]
Deve ritenersi che in caso di sequestro della quota societaria, anche laddove debba ritenersi insussistente alcuna distinzione tra sequestro giudiziario [670 c.p.c.] e sequestro conservativo [671 c.p.c.], il diritto di esperire l'azione sociale ex art. 2476, co. 3, c.c., rimanga comunque in capo al socio, spettandone al custode solo il concreto esercizio. Trattandosi, quindi, non già di “legittimatio ad causam” – che rimane comunque propria del socio, titolare della situazione giuridica soggettiva –
9 ma di semplice “legittimatio ad processum” – e dunque di titolarità dell'esercizio del diritto per il limitato arco temporale di durata del sequestro – il giudice di primo grado avrebbe dovuto autorizzare la chiamata in causa del terzo (e cioè del custode, dott.
, che avrebbe potuto con la sua costituzione ratificare con efficacia retroattiva CP_5
l'operato dell'attrice, o provvedere egli stesso ex art. 107 c.c. a tale chiamata.
10. I motivi ora riassunti sono infondati e vanno quindi respinti, con conseguente conferma della decisione di primo grado.
11. Quanto al primo motivo, ritiene il Collegio che nella specie non sussista alcuna violazione di legge, avendo il Tribunale, alla luce delle evidenze di causa, fatto corretta applicazione delle disposizioni normative di riferimento (artt. 2476, co. 3,
2471-bis, 2352, u.c., c.c.), e per l'effetto giustamente ritenuto che la socia E_
, la cui quota di partecipazione in era stata sottoposta a
[...] CP_1 sequestro conservativo, con successiva nomina del custode giudiziario, non fosse legittimata alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità in qualità di sostituto processuale ex art. 2476, comma 3, c.c.: invero, qualora le quote di partecipazione in una società di capitali siano state assoggettate a sequestro, ne consegue la generalizzata delegittimazione del socio all'esercizio di tutti i diritti e facoltà pertinenti alla quota e questo indipendentemente dalla tipologia del provvedimento cautelare adottato (sequestro giudiziario o conservativo), così come dell'ambito, civile o penale, in cui sia stato assunto.
Nello specifico, nel caso di specie il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in
Materia di Impresa, adito da in qualità di socia di Controparte_2 CP_3 con ordinanza del 17/22.2.2022 emessa in sede di reclamo nel procedimento n.
7549/2021 R.G. (doc. 22 e 30 del fasc. di primo grado di parte convenuta
[...]
), accertata la responsabilità dei sig.ri ed nella CP_2 Pt_1 CP_4 loro qualità di ex amministratori e liquidatori di autorizzava nei CP_3 confronti dei resistenti il sequestro conservativo “di beni mobili, quote societarie, crediti e beni immobili, fino alla concorrenza della somma di € 280.000,00”.
La ricorrente ( dava rituale esecuzione al provvedimento Controparte_2 cautelare sottoponendo a vincolo le partecipazioni sociali della sig.ra E_
e del signor in rispettivamente di nominali
[...] CP_4 CP_1
€ 12.583,93 (pari a circa il 20,97%) e di nominali € 1.275,00 (pari a circa il 2,125%).
Con ordinanza adottata il 6.4.2022, pubblicata l'8.4.2022, il Tribunale nominava quale custode delle partecipazioni sociali sequestrate il dott. conferendo CP_5 al medesimo, senza specifiche esclusioni, tutti i poteri inerenti alla gestione delle riferite partecipazioni, compreso il diritto di voto, conformemente alla disciplina
10 dettata dall'art. 2352 c.c. richiamato dall'art. 2471-bis c.c. (v. doc. 32 del fasc. di primo grado di parte convenuta : “(omissis) vista l'istanza ai sensi Controparte_2 dell'art. 669 duodecies c.p.c. presentata da la quale ha Controparte_2 rappresentato: che il Tribunale in composizione collegiale ha autorizzato con provvedimento del 17.02.2022, reso all'esito di giudizio di reclamo, sequestro conservativo di beni mobili, quote societarie, crediti e beni immobili fino alla concorrenza di € 280.000,00 nei confronti di ed;
che, in Pt_1 CP_4 concreto, sono state sottoposte a sequestro le partecipazioni sociali di E_
ed in rispettivamente di nominali €
[...] CP_4 CP_1
12.583,93 (pari a circa il 21%) e di nominali € 1.275,00 (pari a circa il 2%); che appare necessario, dunque, nominare un custode per le suddette quote. In data
4.4.2022 si sono costituiti in giudizio ed i quali hanno chiesto Pt_1 CP_4 che il Tribunale rigetti l'istanza di nomina del custode in quanto: - parte reclamante
– istante si sarebbe limitata a trascrivere il provvedimento di sequestro presso il
Registro delle Imprese, senza dare corso alle necessarie notifiche;
- il valore delle quote sottoposte a sequestro è notevolmente superiore rispetto al credito vantato;
- non sarebbe necessaria la nomina di un custode, non vertendo in ipotesi di sequestro giudiziario bensì di sequestro conservativo;
- in ogni caso, laddove il Tribunale dovesse ravvisare la necessità di nominare un custode giudiziario, tale ruolo potrebbe essere assunto dagli stessi debitori in un'ottica di contenimento delle spese e in ogni caso dal dott. che è a conoscenza delle vicende sociali. In data 5.4.2020 si è Pt_3 costituita la società in persona del curatore speciale, la quale ha aderito CP_3 all'istanza di nomina del custode essendo alto il rischio di distrazione delle quote in questione. All'esito della instaurazione del contraddittorio in data 6.6.2022 il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio. Il Tribunale osserva che la società ha dedotto e documentato di aver effettuato nei confronti di le cui quote CP_1 sono sequestrate, la notifica ai sensi dell'art. 2741 c.c. nonché di aver provveduto ad effettuare la relativa trascrizione al registro delle imprese, come da visura dimessa in atti (Cassazione civile, Sez. I, 18 giugno 2014, n. 13903); che neppure spetta a questo Collegio entrare nel merito dell'eventuale eccedenza di quanto sequestrato rispetto ammontare della cautela;
che sussiste, altresì, la necessità di provvedere alla custodia e amministrazione delle suddette quote tenuto conto dei rapporti conflittuali in essere tra le parti e, in ogni caso, della possibilità che le stesse vengano distratte;
ritenuto, altresì, che al custode vadano riconosciuti tutti i poteri inerenti la gestione delle quote, ivi compreso il diritto di voto in assemblea, ai sensi degli artt.
2352 e 2471 bis c.c.
P.Q.M.
il Collegio, Visti gli artt. 671 e segg. c.p.c., 2471 bis e
11 2352 c.c., nomina custode delle partecipazioni sequestrate il dott. al quale ER conferisce tutti i poteri inerenti la gestione delle riferite partecipazioni, compreso il diritto di voto, conformemente alla disciplina dettata dall'art. 2352 c.c. richiamato dall'art. 2471 bis c.c. Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 6.4.2022”).
Ora, l'art. 2352 c.c., richiamato per le s.r.l. dall'art. 2471-bis c.c., stabilisce espressamente che: “Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti dal presente articolo, spettano nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro, sono esercitati dal custode”.
La norma di legge è indubbiamente chiara nello stabilire che in caso di sequestro
(quale che ne sia il tipo, giudiziario o conservativo, risultando l'omessa specificazione tipologica significativa della generale applicabilità della norma, insuscettibile dell'interpretazione ed applicazione restrittiva sostenuta dall'attrice, peraltro illogica laddove si consideri che per effetto di un'attivazione improvvida dell'azione di responsabilità sociale da parte del socio sequestrato possono derivare al medesimo conseguenze patrimoniali direttamente incidenti sulla garanzia patrimoniale alla cui tutela il sequestro è funzionale) i diritti amministrativi diversi da quelli espressamente disciplinati dallo stesso articolo (e quindi tutti quelli ulteriori rispetto al diritto di voto, tra cui, esemplificativamente: il diritto di ispezione dei libri sociali e di esame del bilancio;
il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea; il diritto di esercitare l'azione sociale di responsabilità; le azioni cautelari di revoca dell'amministratore; il diritto di chiedere al tribunale l'accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento) debbono essere esercitati dal solo custode, esclusa, quindi, in radice la possibile concorrenza della titolarità dell'esercizio tra socio e custode, concorrenza invece espressamente prevista per il pegno e l'usufrutto tra il socio e il creditore pignoratizio e l'usufruttuario.
Oltre all'evidenza del dettato normativo – che peraltro nella sua chiarezza non si presta agli auspicati sovvertimenti interpretativi – va ulteriormente sottolineato che l'attuale formulazione dell'art. 2352 c.c. (applicabile ratione temporis), nel regolare ex novo la legittimazione in caso di sequestro, è andata a colmare, rispetto al previgente regime, un vuoto normativo che era stato fonte di gravi incertezze applicative e sistematiche, e soprattutto ha chiarito la sorte dei cosiddetti diritti amministrativi diversi dal voto, rispetto al cui esercizio la precedente disciplina non prendeva alcuna posizione. A tale riguardo il legislatore mostra di aver accolto l'opinione di chi in passato aveva sostenuto l'attribuzione congiunta, al socio e al titolare del diritto parziario, dell'esercizio dei diritti amministrativi cosiddetti minori in
12 caso di usufrutto e pegno, affermando, per contro, l'esclusiva e piena legittimazione del custode nella diversa ipotesi del sequestro.
Ne consegue che al momento della proposizione della domanda di cui si tratta (il cui esercizio è avvenuto con il richiamato atto di citazione notificato il 3.8.2022) E_
non aveva il libero esercizio dei diritti amministrativi pertinenti alla sua
[...] quota di capitale in per essere stata la stessa sottoposta a sequestro CP_1 conservativo e nominato custode, con tutti i poteri di legge, il dott. al CP_5 quale peraltro non risulta sia mai stata rappresentata la necessità dell'assunzione dell'iniziativa giudiziaria di cui si tratta.
Tale situazione non vi è evidenza in atti che sia nelle more variata, sicché la delegittimazione del socio in favore del custode sequestratario ai E_ fini di cui si tratta deve ritenersi permanente, il che esclude che quest'ultima possa ritenersi all'attualità legittimata alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità che pretende di esercitare. In merito all'esclusiva legittimazione del custode sequestratario all'esercizio dei diritti amministrativi pertinenti alla quota sequestrata e alla necessità che la legittimazione del socio, laddove ab origine in ipotesi sussistente, permanga inalterata per tutto il corso del processo, pena l'improcedibilità della domanda, il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, si è ulteriormente pronunciato con sentenza n. 1005/2023, assunta nella causa n.
631/2021 R.G. promossa da e per l'impugnativa E_ CP_4 della delibera di approvazione del bilancio di chiuso al 31.12.2019, CP_1 affermando, per quanto qui interessa, che: “L'azione diretta ad accertare la invalidità della delibera per violazione di quorum è azione di annullamento (2479 comma 1
c.c.). Tale azione, quando il socio abbia subito il sequestro della quota, e sia stato nominato un custode, spetta al custode. Infatti, l'art. 2352 comma 1 c.c., applicabile alle s.r.l. in forza dell'art. 2471bis c.c. stabilisce che in caso di sequestro di quote il diritto di voto spetta al custode;
e invero (Trib. Milano, SI, 4/1/2022) “Il potere di provocare l'invalidazione di una delibera assembleare costituisce il profilo processuale demolitivo del potere di partecipare con il voto alla discussione e deliberazione” (in tema, e conformemente, anche Trib. Bologna sent. n. 1601 del 11/7/2019 e precedenti ivi citati). e hanno subito, nel corso del giudizio, CP_4 E_ il sequestro conservativo delle loro quote, per effetto dei disposti degli artt. 2471bis
e 2352 c.c. Il sequestro conservativo è stato eseguito (iscrizione a Reg. Imprese
24/2/2022) mentre, quanto alla efficacia della nomina del custode, questa non è subordinata alla iscrizione al registro, da momento che il provvedimento di nomina
(di questa Sezione, in data 6/4/2022) non abbisogna di alcuna attività di esecuzione,
13 e viene iscritto al registro delle Imprese solo a fini informativi. Il socio che impugna deve conservare la legittimazione per tutto il corso del giudizio, dal momento che la legittimazione è una condizione dell'azione. La perdita della legittimazione alla specifica azione non determina un fenomeno successorio a favore del custode – rilevante ex art. 300 c.p.c. – in quanto non si ha perdita della capacità di stare in giudizio, ma solo, appunto, la perdita della legittimazione a esercitare quella specifica azione (cfr. a contrario Cass. 22029/2018). Il custode delle quote degli attori non è intervenuto in giudizio per fare valere la causa di annullamento invocata. Pertanto, la domanda di annullamento non è più procedibile, avendo parte attrice perduto la legittimazione all'azione. Invece, spetta tuttora agli attori, l'azione di nullità per vizi del bilancio (2479-ter comma 3 c.c.), trattandosi di azione esercitabile da chiunque vi abbia interesse (ancora Trib. Bologna sopra citato); e un interesse rilevante alla veridicità del bilancio è certamente ravvisabile in capo a soggetti che rimangono comunque soci”.
E' appena il caso di aggiungere che l'iniziativa processuale in esame non potrebbe legittimarsi in capo all'attrice neppure considerandola come esercitata da un soggetto comunque “interessato”, atteso che la proposizione dell'azione sociale di responsabilità, rientrante senza dubbio tra i i diritti amministrativi diversi da quelli espressamente disciplinati dall'art. 2352 c.c., non potendo la stessa escludersi dalla relativa categoria, avente portata tendenzialmente omnicompresiva, costituisce esercizio di una legittimazione straordinaria nell'interesse della società, riconducibile alla nozione di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., sia pure di natura non necessariamente surrogatoria, conferita al socio in quanto tale, seppur a prescindere dal “quorum” partecipativo al capitale sociale.
Va, da ultimo, sottolineata la circostanza che il curatore speciale di avv. CP_1
Nevoni, non ha ritenuto di assumere alcuna iniziativa sovrapponibile a quella esercitata da , né, peraltro, avrebbe potuto farlo mancando una E_ corrispondente decisione dei soci in tal senso.
In definitiva, la sentenza impugnata, nel dichiarare inammissibile l'azione ex art. 2476, terzo comma, c.c. proposta da contro E_ Controparte_2
e per difetto di legittimazione attiva, è corretta e va confermata. CP_1
12. Venendo al secondo motivo – con il quale, come ricordato, viene contestata la decisione del Tribunale di non accogliere l'istanza di chiamata in causa del custode giudiziario delle quote di affinché questi possa prestare E_
“adesione” all'iniziativa giudiziaria di quest'ultima – anche questo va respinto, presentando concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.
14 Come si è detto esaminando il motivo che precede, in caso di sequestro della quota l'esercizio dei diritti amministrativi ad essa connessi (tra i quali, come ricordato, rientra anche l'azione sociale ex art. 2476, co. 3, c.c.) spetta al solo custode, esclusa qualsiasi legittimazione concorrente in capo al socio sequestrato.
Quindi, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non si verte in una situazione di difetto di legittimazione processuale, quanto piuttosto di difetto di legittimazione ad agire, che costituendo una delle condizioni dell'azione deve esistere, sia al momento della proposizione della domanda giudiziale, che al momento della pronuncia.
La sig.ra , alla data in cui ha promosso l'azione sociale di E_ responsabilità ex art. 2476, co. 3, c.c., esercitata con atto di citazione notificato il
3.8.2022, era priva della legittimazione ad agire, essendo intervenuto, in data
17.2.2022, il sequestro della sua intera partecipazione sociale in ed CP_1 essendo stato nominato, in data 6.4.2022, custode giudiziario della quota il dott.
CP_5
Per l'effetto, come è stato correttamente affermato dal Tribunale (cfr. sentenza, pag.
7: “Il difetto di legittimazione non può, inoltre, venir sanato né dall'eventuale adesione alla domanda da parte del Curatore Speciale, né dalla chiamata in causa ex artt. 106 e 107 c.p.c., trattandosi di inammissibilità originaria delle domande promosse dal socio per difetto di una condizione dell'azione, sussistendo il difetto di legittimazione di parte attrice, che può essere rilevato anche di ufficio in ogni stato e grado salvo sia intervenuto il giudicato e che non potrebbe giammai essere sanato dalla costituzione del custode. Non si verte, inoltre, in tema di co-legittimazione disgiunta ordinaria, come opina parte attrice, perché legittimato esclusivo al promovimento dell'azione è il custode e non sussiste pertanto alcuna comunanza di causa tra l'azione dell'attrice e quella del custode. L'esigenza della chiamata in giudizio del terzo non è poi di certo sorta a seguito delle difese svolte dai convenuti, difettando la sig.ra di legittimazione attiva ab origine e E_ trattandosi come detto di questione rilevabile di ufficio”), la domanda attorea era inammissibile ab origine per difetto di una delle condizioni dell'azione e tale difetto non poteva essere sanato, né dall'eventuale adesione alla domanda da parte del custode giudiziario, né dalla sua chiamata in causa ex artt. 106 e 107 c.p.c., in quanto l'inammissibilità originaria della domanda promossa dal socio avrebbe travolto l'adesione alla stessa eventualmente effettuata dal custode giudiziario. La richiesta di intervento ex art. 106 c.p.c. o, in subordine ex art. 107 c.p.c., formulata dalla
15 sig.ra , pertanto, era (come è) inammissibile in quanto E_ inconducente.
L'istanza è poi ulteriormente inammissibile sotto altro profilo, e segnatamente per difetto di una causa comune tra chiamante e terzo chiamato.
Il custode, infatti, non interverrebbe in una causa comune al socio, visto che nel caso di specie la relativa partecipazione è assoggettata a sequestro, con conseguente difetto di legittimazione del medesimo.
Spettando la legittimazione ad agire esclusivamente al custode, non può sussistere comunanza di causa con un soggetto che difetta della legittimazione ad esercitare l'azione oggetto di causa. Di conseguenza non vi può essere neppure una “co- legittimazione disgiunta ordinaria” come sostenuto dall'attrice-appellante.
In disparte l'osservazione che non risulta offerta alcuna indicazione in merito al fatto che il dott. laddove chiamato in causa, intenda effettivamente promuovere CP_5
l'azione sociale di responsabilità oggetto di causa, né comunque che intenda farlo con la medesima latitudine di quella proposta dall'attrice-appellante.
Da ultimo, va poi rilevato che la richiesta di intervento formulata dall'attrice ex art. 106 c.p.c., o in subordine ex art. 107 c.p.c., è comunque tardiva. Invero, diversamente da quanto sostenuto, l'esigenza della chiamata in causa del terzo non può ritenersi sorta a seguito delle difese svolte dalla dott.ssa e Controparte_2 dal curatore speciale di difettando la sig.ra di CP_1 E_ legittimazione attiva ab origine.
13. Confermata la decisione del Tribunale circa il difetto di legittimazione attiva di in relazione all'azione di responsabilità sociale ex art. 2476, co. E_
3, c.c., ogni altra questione ad essa attinente resta assorbita.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico di e a favore di e di in persona E_ Controparte_2 CP_1 del suo curatore speciale, avv. Roberto Nevoni, con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle tre fasi di studio, di introduzione e decisoria in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione
“causa di valore indeterminabile di complessità media”.
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo
16 unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 1775/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 1360/2023 del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa;
b) condanna l'appellante a rimborsare agli appellati, E_
e in persona del suo curatore speciale, avv. Controparte_2 CP_1
Roberto Nevoni, le spese di lite del presente secondo grado, che liquida, per compensi, in favore di ciascuna parte, in € 8.400, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante dei E_ presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16.1.2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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