Articolo 9 della Legge 26 novembre 1993, n. 483
Articolo 8Articolo 10
Versione
16 dicembre 1993
Art. 9. 1. Qualora il fabbisogno del settore statale risulti, in due esercizi consecutivi, inferiore di oltre il 30 per cento a quello del 1992, il Ministro del tesoro puo', con proprio decreto, procedere a modificare l'importo di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Il Ministro del tesoro puo' altresi', con proprio decreto, procedere ad una diminuzione dell'anzidetto importo in relazione ad una realizzata riduzione degli sfasamenti inframensili tra i flussi di incasso e di pagamento della Tesoreria statale.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1993