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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 710\2023 RG, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Parte_1
Salerno, alla via G.V. Quaranta, n. 5 presso lo studio dell'Avv. Marcello G. Feola dal quale è
rappresentato e difeso come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata, in Salerno, alla via Marino Paglia (SA), n. 26, _1
presso lo studio dell'avv. Antonio Elefante, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
1 NONCHE'
Controparte_2
in persona dell'Amministratore p.t.;
[...]
APPELLATO- contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2092/2023 del 12\05\2023 pubblicata in data
15\05\2023 dal Tribunale di Salerno;
in materia di appalto privato;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 14\11\2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21\06\2023, la
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 2092\2023 del Parte_1
12\5\2023 (pubblicata in data 15\05\2023 e notificata il 22\5\2023), con la quale il Tribunale di
Salerno accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 136/2018,
condannando l'opposta ditta al pagamento delle spese di lite e compensando quelle tra quest'ultima e il in Controparte_2 Controparte_2
In effetti, con ricorso iscritto al n. 217/2018 di R.G., l'impresa individuale
[...]
chiedeva al Tribunale di Salerno di ingiungere a Parte_1 [...]
il pagamento della somma complessiva di € 5.472,77 oltre interessi di mora ex _1
art. 5 D.Lgs n. 231/2002 dalla scadenza della fattura a saldo effettivo, quale saldo della quota condominiale per i lavori eseguiti all'immobile comune. La società ricorrente, infatti, allegava che il aveva stipulato in data 21\12\2015 un contratto di Controparte_2
appalto alla ditta per la realizzazione Parte_1
di opere di ristrutturazione dello stabile condominiale, per la somma di € 10.468,00 (oltre IVA),
2 e che, nonostante l'ultimazione dei lavori (cfr. comunicazione del 20/10/2016 e certificato di collaudo), era ancora creditrice della quota di € 5.472,77 della condomina . _1
Quindi, con il D.I. n. 136/2018 del 10\1\2018 (notificato il 5\2\2018), il Tribunale di Salerno
ingiungeva a il pagamento di € 5.472,77, oltre accessori e spese. _1
Avverso tale decreto proponeva opposizione la , con atto notificato il 9\3\2018, _1
eccependo: la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da un Giudice incompetente per territorio;
la nullità del monitorio per la carenza di legittimazione passiva, non potendo la ditta opposta agire direttamente nei confronti del singolo condomino;
l'erroneità della somma ingiunta, avendo già versato all'amministratore condominiale la somma di € 2.931,12 ed ulteriori € 3.000,00 (IVA inclusa) a tale come indicatogli Controparte_3
dallo stesso amministrazione del Condominio, e il cui amministratore, figlio di Parte_1
era il gestore di fatto della stessa ditta opposta;
l'infondatezza della richiesta di interessi
[...]
ex art. 5 D.Lgs 231/2002.
Si costituiva l'opposta, , contestando Parte_1
gli assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'opposizione. In via subordinata, la ditta opposta chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del CP_2 Controparte_2
[...
di , al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma Controparte_2
portata nel D.I. n. 136/2018 opposto ovvero di quella diversa accertata in corso di causa.
Di seguito, si costituiva il (cfr. ordinanza del Controparte_2
5\6\2018 e notifica del 28\6\2018), il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Di poi, espletata con esito negativo la procedura di mediazione ed assunto l'interrogatorio formale dell'avv. , amministratrice del , e di Controparte_4 CP_2 [...]
, disposta anche l'esibizione della contabilità dei lavori ex art. 210 cpc (cfr. Parte_1
ordinanza del 27-28\3\2021 e verbale di udienza del 28\6\21), la causa, concessi i termini di cui all'art. 190 cpc, era decisa con la sentenza qui gravata, con la quale il Tribunale così statuiva:
“1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 136/2018
3 reso dal Tribunale di Salerno;
2) Condanna l'opposta, in persona del l.r.p.t., al pagamento in
favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in € 156,63 per esborsi, della somma di
euro 5.077,00, oltre accessori da calcolare come in motivazioni, per le causali ivi indicate;
3)
Compensa integralmente le spese di lite tra l'opposta chiamante in causa ed il condominio
chiamato in causa ”.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva dimostrato il pagamento della somma di €
2.931,72, ma non opponibile alla ditta appaltatrice il successivo versamento di € 3.000,00 (IVA
Inclusa), in quanto effettuato dalla condomina alla società Controparte_3
estranea al rapporto di appalto. Ciò nonostante, il primo giudice sosteneva che, a fronte della contestazione della correttezza della contabilità dei lavori e del preciso ammontare da parte della opponente, la ditta opposta non aveva offerto prova evidente del quantum del credito vantato.
Con l'impugnazione in esame, la Parte_2
censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- Violazione dell'art. 115 comma 1 c.p.c., per mancata applicazione del principio di “non contestazione”, non avendo la difesa della mai sollevato alcuna contestazione in _1
relazione all'avvenuta esecuzione dei lavori ovvero in ordine al quantum del credito vantato:
l'opponente, anzi, aveva espressamente ammesso che la sua quota era proprio € 5.472,77 oltre
IVA;
- Violazione degli artt. 106, 112, 116 e 269 c.p,c., per errata valutazione delle prove e delle emergenze probatorie, in quanto, pur avendo il primo Giudice correttamente ritenuto che la
[...]
aveva saldato solo una parte della quota dei lavori a suo carico (€ 2.931,72), non _1
aveva nel contempo accertato che tale somma non era stata corrisposta alla
[...]
. Pertanto, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe Parte_1
dovuto condannare al pagamento della somma di € 2.931,72 il terzo chiamato
[...]
Controparte_2
4 - Violazione dell'art. 116 cpc ed errata valutazione delle prove e delle emergenze istruttorie,
avendo il Tribunale dapprima correttamente escluso che l'ulteriore pagamento fatto ad una società estranea avesse efficacia liberatoria, ma poi concluso per l'accoglimento dell'opposizione per la mancata dimostrazione dell'ammontare del credito vantato nei confronti della . _1
Dunque, l'appellante così concludeva: 1) rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra
[...]
e, per l'effetto, confermare il d.i. n. 136/2018; 2) in subordine: 2.1 condannare il _1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_2
in favore dell'impresa della somma di € 2.931,72, Parte_1
oltre iva, con l'aggiunta degli interessi di mora ex art. 5 d.lgs. 231/014 dalla scadenza della
fattura al saldo effettivo, e contestualmente 2.2 condannare la sig.ra al _1
pagamento in favore dell'impresa della differenza di Parte_1
e 2.541,05 oltre iva, sempre con l'aggiunta degli interessi di mora ex art. 5 d.lgs. 231/014 dalla
scadenza della fattura al saldo effettivo;
3) condannare le appellate al pagamento delle spese e
competenze del doppio grado di giudizi >.
Instauratosi il contraddittorio in appello, si costituiva , contestando tutto _1
quanto ex adverso dedotto, eccependo l'inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione,
proposta in nome e per conto dell'impresa, per l'inesistenza della
[...]
, cancellata dal Registro delle Imprese in data 7\1\2021. Parte_1
Per l'appellata, infatti, difetterebbe lo ius postulandi e la legittimazione attiva della ditta opposta, odierna appellante. Dunque, concludeva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e delle competenze del secondo grado giudizio.
Di poi, la causa, concessi i termini di cui all'art. 352 cpc, sulle conclusioni come precisate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14\11\2024, veniva riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del 21\11\2024.
5 Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondata e vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Sull'eccezione del difetto di legittimazione processuale attiva.
Parte appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione ad agire da parte appellante, risultando che la ditta si era cancellata dal Registro delle Imprese in epoca antecedente all'emanazione della statuizione di primo grado.
L'eccezione è infondata.
Va rilevato, invero, che la cancellazione dal Registro delle Imprese non determina automaticamente la perdita della capacità di agire in giudizio. Una ditta individuale è una persona fisica che esercita attività economica in proprio, di talché la cancellazione non estingue la persona fisica titolare della ditta. Pertanto, il titolare può continuare a esercitare i propri diritti,
incluso il diritto di proporre impugnazioni, come persona fisica.
Ed invero, la Corte di Cassazione con sentenza n. 35962 del 22/11/2021 (Rv. 663259 - 01), ha statuito che “la cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa
venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell'attività imprenditoriale svolta, né
incide sulla sua legittimazione e capacità processuale, sicché la persona fisica, già
imprenditore, è pienamente legittimata ad agire dinanzi all'autorità giudiziaria a tutela di detti
diritti”, senza che la formalità della cancellazione dal registro delle imprese incida sulla legittimazione e capacità processuale del titolare dell'impresa individuale (cfr. Cass., ordinanza n. 98 del 7\1\2016; Cass., ordinanza n. 28658 del 15/12/2020).
Per tali ragioni, se la causa riguarda diritti sorti durante l'attività della ditta, la persona fisica titolare può legittimamente agire o resistere in giudizio, anche se la ditta è stata cancellata.
Dunque, afferendo la sentenza impugnata a un debito o un credito maturato durante l'attività
imprenditoriale, ben poteva il titolare della ditta proporre il presente appello.
B. Sulla violazione del principio di “non contestazione” ex art. 115, co. 1, c.p.c.
6 Con i tre motivi dell'appello, che vanno esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione, la (opposta in primo Parte_1
grado) si doleva della decisione del primo giudice, il quale non aveva fatto corretta applicazione del principio di non contestazione, pur avendo la espressamente ammesso che la _1
sua quota era pari alla somma ingiunta, con conseguente esonero da ogni onere probatorio in ordine al “quantum del credito vantato”. Inoltre, per l'appellante, il giudice di prime cure non aveva debitamente considerato che la aveva versato soltanto parte della propria _1
quota mediante due bonifici complessivamente di € 2.931,72 al , senza la prova CP_2
che quest'ultimo avesse poi rimesso la somma alla ditta appaltatrice.
Ad avviso della Corte i motivi testè indicati sono solo in parte fondati.
In via preliminare, giova ricordare che il principio di non contestazione è un istituto processuale,
disciplinato in Italia dall'art. 115, comma 1 c.p.c., secondo cui i fatti allegati da una parte si considerano ammessi e non necessitano di prova qualora non siano espressamente contestati dalla controparte. La ratio del principio in commento è quella di ridurre i tempi del processo eliminando l'onere della prova sui fatti pacifici (velocizzando il giudizio), di garantire chiarezza nel contraddittorio in quanto le parti devono essere trasparenti sulle proprie posizioni, riducendo margini di ambiguità e, infine, di evitare attività probatorie inutili in quanto non è necessario dimostrare ciò che non è realmente oggetto di controversia. I fatti dedotti in giudizio che non vengono contestati specificamente dalla parte avversaria si ritengono pacifici e acquisiti al processo senza necessità di dimostrazione. In altri termini, la non contestazione è
un'espressione del principio dispositivo e si applica solo ai fatti specifici - fatti storici e non alle qualificazioni giuridiche, alle presunzioni legali o ai fatti notori, né ai diritti indisponibili - e rilevanti per il giudizio. Chiaramente, perché il principio operi è necessario che i fatti dedotti siano formulati dalla parte che li allega in modo chiaro, specifico e comprensibile e che la controparte rimanga inerte ovvero si limiti a contestazioni generiche, prive di riferimenti puntuali.
7 Nel caso di specie, ritiene la Corte che l'operatività o meno del principio di non contestazione sia un falso problema.
Invero, da una attenta lettura dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si evince addirittura una vera e propria ammissione da parte della della quota dei lavori a lei spettante: _1
<…Dunque, a fronte della propria quota dei lavori, pari ad €uro 5.472,77 la condomina
opponente ha versato direttamente all'impresa l'importo di €uro 2.931,72 e, pertanto, il credito
azionato con il decreto ingiuntivo è perlomeno in parte rilevante assolutamente inesistente…>
(cfr. pag. 9 dell'opposizione); …la SI.ra , proprietaria di una porzione rilevante _1
del fabbricato condominiale e titolare di una quota millesimale di 542,95/1000, non è
assolutamente debitrice dell'importo che, secondo la prospettazione dell'impresa,
ammonterebbe ad €uro 5.472,77 ovvero all'intera quota imputabile all'opponente…> (cfr. pag.
8 dell'atto di opposizione).
Ne consegue che la quota dei lavori spettante alla – e mai contestata – ammonta _1
complessivamente ad € 5.472,77.
D'altra parte, la stessa odierna appellata nei propri scritti difensivi affermava di aver pagato €
2.931,72 direttamente all'amministratore condominiale ed € 3.000,00 (IVA inclusa) a un terzo
– come si dirà di seguito – pari proprio all'intera quota pretesa dalla
[...]
ed ammessa dalla . Parte_1 _1
Una volta accertato, quindi, che la quota dei lavori condominiali imputabile alla _1
ammonta ad € 5.472,77, l'attenzione della Corte deve concentrarsi sulla prova del pagamento,
il cui onere gravava in capo alla debitrice1, non condividendo la diversa impostazione sottesa alla decisione di primo grado. 1 “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire unicamente la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte ad una comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e 8 A tal riguardo dalla documentazione in atti risulta l'effettuazione dei due bonifici (il primo del
19/02/2016 ed il secondo del 10/05/2016) da parte della in favore del _1
complessivamente di € 2.931,62, somma che, unita ai versamenti degli altri CP_2
due condomini (€ 1.283,04 di ed € 1.230, 74 di , è stata pagata alla Pt_3 Pt_4 CP_5
appellante (cfr. bonifici del 26\5\2016 per € 3.300,00 e del 23\6\2016 per € 2.200,00, IVA
inclusa). Ragion per cui certamente detto importo non può essere nuovamente preteso dalla appellante. CP_5
Di contro, nessuna valenza liberatoria può essere riconosciuta al versamento dell'ulteriore somma di € 3.000,00, bonificata alla società estranea Controparte_3
all'appalto concluso tra il e la . CP_2 Parte_5
Indimostrata è, infatti, rimasta la tesi di parte appellata, secondo la quale il pagamento al soggetto terzo era stato effettuato sulla base delle indicazioni fornite dall'amministratore condominiale in accordo con la ditta esecutrice, la quale aveva imposto ai condomini tale forma di distorsione del pagamento al fine di poter rilasciare agli stessi la fattura a saldo idonea ad ottenere gli sgravi fiscali.
Difetta, invero, qualsiasi pregresso e formale accordo di delegazione di pagamento da parte della ditta appaltatrice: equivoche e non probanti devono ritenersi le comunicazioni via mail allegate in atti, nelle quali si parla solo di esecuzione di pagamento dopo la spedizione delle
Con fatture da parte del sig. che per stessa ammissione della era il figlio della _1
titolare della ditta appaltatrice e il materiale “gestore” dell'appalto condominiale (cfr. mail del
4\7\2016 e 19\7\2016).
Parimenti privo dell'efficacia probatoria invocata deve ritenersi lo “screenshot” del messaggio telefonico inviato dalla con l'indicazione del proprio IBAN, Controparte_3
stante la genericità del messaggio e l'assenza – vale ripeterlo – di qualsiasi delegazione di
completa del fatto estintivo” (cfr. ex multis, Cass. del 11\3\94 n. 2369; Cass., n. 20288 del 04/10/2011; Cass., Ordinanza n. 19039 del 16/07/2019). 9 pagamento. D'altra parte, che la abbia versato € 3.000,00 alla _1 Controparte_3
non è in contestazione: quello che è contestato è l'opponibilità del pagamento alla
[...]
appellante. CP_5
Su questo punto, peraltro, la giurisprudenza ha statuito espressamente che il singolo condomino
è pur sempre obbligato a pagare al , e non al terzo, le spese dovute in forza dei CP_2
criteri di riparto ex lege o da convenzione, né può utilmente opporre all'amministratore che il pagamento sia stato da lui effettuato direttamente al terzo, in quanto, si assume, ciò altererebbe la gestione complessiva del (cfr. 29\1\2013, n. 2049). Altrettanto, si è affermato in CP_2
giurisprudenza (cfr. Cass., 17\2\2014, n. 3636) che l'amministratore è l'unico referente dei pagamenti relativi agli obblighi assunti verso i terzi per la conservazione delle cose comuni, di tal che il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani del creditore del condominio non sarebbe comunque idoneo ad estinguere il debito "pro quota" dello stesso relativo ai contributi ex art. 1123 c.c.
Riassumendo, le emergenze processuali hanno dimostrato che in relazione al credito totale ammesso di € 5.472,77, la aveva Parte_1
ottenuto, tramite il , la somma di € 2.931,71 dalla condomina odierna appellata CP_2
– con il conseguente rigetto della domanda di condanna del al relativo CP_2
pagamento - rimanendo creditrice della residua somma di € 2.541,05, oltre IVA.
Per inciso, vale sottolineare che con l'appello che qui ci occupa non è stata proposta alcuna domanda nuova, come eccepito da parte dell'appellata , atteso che il giudizio a _1
cognizione piena che si instaura dopo l'opposizione al monitorio investe l'accertamento dell'esistenza e del quantum del credito preteso, atteggiandosi il ricorso monitorio a domanda introduttiva del giudizio unitario: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel
sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il
cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità
del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto
10 esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda
o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione -
l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del
giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche
solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in
contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione
suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito
all'originario decreto ingiuntivo> (cfr. Cass. n. 21432 del 17/10/2011; Cass.
n. 21840 del 24/09/2013 ).
Nulla quaestio, infine, in relazione all'azione diretta del terzo creditore nei confronti del singolo condomino moroso, in quanto ogni qual volta l'amministratore contragga obblighi con un terzo,
coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l'intero debito e le singole quote,
facenti capo la prima al Condominio, rappresentato appunto dall'amministratore, e le altre ai singoli condomini, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione al condominio ai sensi dell'art. 1123 c.c. (cfr. Cass. n. 1851\2017; Cass. n. 8530\1996; Cass. Sez. Un. n. 9148\2008;
Cass. n. 14530\2017; Cass., Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017).
Dunque, la natura parziaria dell'obbligazione non limita la rappresentanza processuale dell'amministratore, il quale può indifferentemente evocare in giudizio i singoli condomini morosi, oppure il in persona dell'amministratore pro1tempore, conseguendo così, CP_2
in entrambi i casi, un titolo da mettere in esecuzione avverso i singoli condomini per la quota di rispettiva competenza
C. Interessi moratori nella misura di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002.
Parte appellante, infine, chiedeva il riconoscimento degli interessi moratori previsti dalla disciplina in materia di ritardi nel pagamento nelle transazioni commerciali, in quanto trattasi di fattispecie rientrante tra quelle previste dal d. lgs. 231/2002.
11 Ritiene la Corte che il motivo sia privo di pregio, atteso che detti interessi possono essere riconosciuti solo per specifiche transazioni commerciali rientranti nell'ambito di applicazione del decreto.
A tal fine, giova ricordare che il Dlgs n. 231\2002 definisce "transazioni commerciali" i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni,
che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi,
contro il pagamento di un prezzo
Pertanto, la fattispecie in esame è da ritenersi estranea alla disciplina in commento, in quanto il decreto non si applica ai rapporti tra imprese e privati, quale si atteggia il CP_2
appellato. In questi casi, si applicano le norme generali del codice civile, che regolano gli interessi legali e il risarcimento del danno per ritardo nel pagamento come, appunto, l'art. 1224
c.c. (Interessi legali e moratori), secondo il quale in caso di ritardato pagamento da parte del privato, il creditore ha diritto agli interessi legali sul credito non saldato.
Un recente orientamento della giurisprudenza (cfr. sentenza 231/2022, pubblicata il 26 gennaio
2022, Corte di appello di Milano) si è pronunciato sulla questione relativa all'applicabilità o meno ai contratti stipulati dal con ditte e/o professionisti dell'art. 5 del D. lgs CP_2
231/2002. La Corte d'Appello, dopo aver evidenziato che pur non essendo il condominio una persona giuridica in senso stretto, può essere comunque considerato un soggetto giuridico autonomo, ma ha ritenuto applicabile ai contratti stipulati tra le imprese e il condominio le norme previste a tutela dei consumatori. Secondo i giudici della Corte milanese, «un
ragionamento differente rischierebbe di privare di protezione una situazione analoga a quella
dei contratti direttamente stipulati dai singoli condòmini, nonostante l'evidente situazione di
inferiorità del condominio rispetto al professionista, sia quanto al potere di trattativa, sia
quanto al potere di informazione, finendo per produrre effetti inaccettabili proprio in capo ai
singoli condòmini che, in qualità di partecipanti, rispondono delle obbligazioni condominiali».
12 Ne consegue, pertanto, che sul credito residuo accertato in questa sede possono essere riconosciuti alla ditta appellante solo gli interessi legali a partire dal momento in cui la domanda fu proposta, in linea con la disciplina prevista dall'art. 1224 cc.
D. Spese processuali.
La regolamentazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio segue la soccombenza, con liquidazione così come in dispositivo.
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n.
6369 del 13/03/2013; Cass. Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021; Cass. n. 19880 del
29/09/2011).
Nulla per le spese del rimasto contumace. CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e (SA), _1 Controparte_2
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 2092\2023 del 12\05\2023, pubblicata in data 15\05\2023 dal Tribunale di Salerno,
CONDANNA l'appellata, al pagamento in favore della ditta _1
appellante, , della somma di € Parte_1
2.541,05, oltre IVA e interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) CONDANNA l'appellata, al pagamento in favore della ditta _1
appellante, , delle spese Parte_1
processuali del primo grado di giudizio, che liquida nella complessiva somma di €
13 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA nella misura di legge;
3) CONDANNA l'appellata, al pagamento in favore della ditta _1
appellante, , delle spese Parte_1
processuali del secondo grado di giudizio, che liquida nella complessiva somma di €
382,50 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA nella misura di legge;
4) NULLA per le spese del contumace. CP_2
Così deciso in Salerno, lì 17 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott. Aldo Gubitosi -
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 710\2023 RG, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Parte_1
Salerno, alla via G.V. Quaranta, n. 5 presso lo studio dell'Avv. Marcello G. Feola dal quale è
rappresentato e difeso come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata, in Salerno, alla via Marino Paglia (SA), n. 26, _1
presso lo studio dell'avv. Antonio Elefante, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
1 NONCHE'
Controparte_2
in persona dell'Amministratore p.t.;
[...]
APPELLATO- contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2092/2023 del 12\05\2023 pubblicata in data
15\05\2023 dal Tribunale di Salerno;
in materia di appalto privato;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 14\11\2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21\06\2023, la
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 2092\2023 del Parte_1
12\5\2023 (pubblicata in data 15\05\2023 e notificata il 22\5\2023), con la quale il Tribunale di
Salerno accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 136/2018,
condannando l'opposta ditta al pagamento delle spese di lite e compensando quelle tra quest'ultima e il in Controparte_2 Controparte_2
In effetti, con ricorso iscritto al n. 217/2018 di R.G., l'impresa individuale
[...]
chiedeva al Tribunale di Salerno di ingiungere a Parte_1 [...]
il pagamento della somma complessiva di € 5.472,77 oltre interessi di mora ex _1
art. 5 D.Lgs n. 231/2002 dalla scadenza della fattura a saldo effettivo, quale saldo della quota condominiale per i lavori eseguiti all'immobile comune. La società ricorrente, infatti, allegava che il aveva stipulato in data 21\12\2015 un contratto di Controparte_2
appalto alla ditta per la realizzazione Parte_1
di opere di ristrutturazione dello stabile condominiale, per la somma di € 10.468,00 (oltre IVA),
2 e che, nonostante l'ultimazione dei lavori (cfr. comunicazione del 20/10/2016 e certificato di collaudo), era ancora creditrice della quota di € 5.472,77 della condomina . _1
Quindi, con il D.I. n. 136/2018 del 10\1\2018 (notificato il 5\2\2018), il Tribunale di Salerno
ingiungeva a il pagamento di € 5.472,77, oltre accessori e spese. _1
Avverso tale decreto proponeva opposizione la , con atto notificato il 9\3\2018, _1
eccependo: la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da un Giudice incompetente per territorio;
la nullità del monitorio per la carenza di legittimazione passiva, non potendo la ditta opposta agire direttamente nei confronti del singolo condomino;
l'erroneità della somma ingiunta, avendo già versato all'amministratore condominiale la somma di € 2.931,12 ed ulteriori € 3.000,00 (IVA inclusa) a tale come indicatogli Controparte_3
dallo stesso amministrazione del Condominio, e il cui amministratore, figlio di Parte_1
era il gestore di fatto della stessa ditta opposta;
l'infondatezza della richiesta di interessi
[...]
ex art. 5 D.Lgs 231/2002.
Si costituiva l'opposta, , contestando Parte_1
gli assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'opposizione. In via subordinata, la ditta opposta chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del CP_2 Controparte_2
[...
di , al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma Controparte_2
portata nel D.I. n. 136/2018 opposto ovvero di quella diversa accertata in corso di causa.
Di seguito, si costituiva il (cfr. ordinanza del Controparte_2
5\6\2018 e notifica del 28\6\2018), il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Di poi, espletata con esito negativo la procedura di mediazione ed assunto l'interrogatorio formale dell'avv. , amministratrice del , e di Controparte_4 CP_2 [...]
, disposta anche l'esibizione della contabilità dei lavori ex art. 210 cpc (cfr. Parte_1
ordinanza del 27-28\3\2021 e verbale di udienza del 28\6\21), la causa, concessi i termini di cui all'art. 190 cpc, era decisa con la sentenza qui gravata, con la quale il Tribunale così statuiva:
“1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 136/2018
3 reso dal Tribunale di Salerno;
2) Condanna l'opposta, in persona del l.r.p.t., al pagamento in
favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in € 156,63 per esborsi, della somma di
euro 5.077,00, oltre accessori da calcolare come in motivazioni, per le causali ivi indicate;
3)
Compensa integralmente le spese di lite tra l'opposta chiamante in causa ed il condominio
chiamato in causa ”.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva dimostrato il pagamento della somma di €
2.931,72, ma non opponibile alla ditta appaltatrice il successivo versamento di € 3.000,00 (IVA
Inclusa), in quanto effettuato dalla condomina alla società Controparte_3
estranea al rapporto di appalto. Ciò nonostante, il primo giudice sosteneva che, a fronte della contestazione della correttezza della contabilità dei lavori e del preciso ammontare da parte della opponente, la ditta opposta non aveva offerto prova evidente del quantum del credito vantato.
Con l'impugnazione in esame, la Parte_2
censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- Violazione dell'art. 115 comma 1 c.p.c., per mancata applicazione del principio di “non contestazione”, non avendo la difesa della mai sollevato alcuna contestazione in _1
relazione all'avvenuta esecuzione dei lavori ovvero in ordine al quantum del credito vantato:
l'opponente, anzi, aveva espressamente ammesso che la sua quota era proprio € 5.472,77 oltre
IVA;
- Violazione degli artt. 106, 112, 116 e 269 c.p,c., per errata valutazione delle prove e delle emergenze probatorie, in quanto, pur avendo il primo Giudice correttamente ritenuto che la
[...]
aveva saldato solo una parte della quota dei lavori a suo carico (€ 2.931,72), non _1
aveva nel contempo accertato che tale somma non era stata corrisposta alla
[...]
. Pertanto, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe Parte_1
dovuto condannare al pagamento della somma di € 2.931,72 il terzo chiamato
[...]
Controparte_2
4 - Violazione dell'art. 116 cpc ed errata valutazione delle prove e delle emergenze istruttorie,
avendo il Tribunale dapprima correttamente escluso che l'ulteriore pagamento fatto ad una società estranea avesse efficacia liberatoria, ma poi concluso per l'accoglimento dell'opposizione per la mancata dimostrazione dell'ammontare del credito vantato nei confronti della . _1
Dunque, l'appellante così concludeva: 1) rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra
[...]
e, per l'effetto, confermare il d.i. n. 136/2018; 2) in subordine: 2.1 condannare il _1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_2
in favore dell'impresa della somma di € 2.931,72, Parte_1
oltre iva, con l'aggiunta degli interessi di mora ex art. 5 d.lgs. 231/014 dalla scadenza della
fattura al saldo effettivo, e contestualmente 2.2 condannare la sig.ra al _1
pagamento in favore dell'impresa della differenza di Parte_1
e 2.541,05 oltre iva, sempre con l'aggiunta degli interessi di mora ex art. 5 d.lgs. 231/014 dalla
scadenza della fattura al saldo effettivo;
3) condannare le appellate al pagamento delle spese e
competenze del doppio grado di giudizi >.
Instauratosi il contraddittorio in appello, si costituiva , contestando tutto _1
quanto ex adverso dedotto, eccependo l'inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione,
proposta in nome e per conto dell'impresa, per l'inesistenza della
[...]
, cancellata dal Registro delle Imprese in data 7\1\2021. Parte_1
Per l'appellata, infatti, difetterebbe lo ius postulandi e la legittimazione attiva della ditta opposta, odierna appellante. Dunque, concludeva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e delle competenze del secondo grado giudizio.
Di poi, la causa, concessi i termini di cui all'art. 352 cpc, sulle conclusioni come precisate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14\11\2024, veniva riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del 21\11\2024.
5 Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondata e vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Sull'eccezione del difetto di legittimazione processuale attiva.
Parte appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione ad agire da parte appellante, risultando che la ditta si era cancellata dal Registro delle Imprese in epoca antecedente all'emanazione della statuizione di primo grado.
L'eccezione è infondata.
Va rilevato, invero, che la cancellazione dal Registro delle Imprese non determina automaticamente la perdita della capacità di agire in giudizio. Una ditta individuale è una persona fisica che esercita attività economica in proprio, di talché la cancellazione non estingue la persona fisica titolare della ditta. Pertanto, il titolare può continuare a esercitare i propri diritti,
incluso il diritto di proporre impugnazioni, come persona fisica.
Ed invero, la Corte di Cassazione con sentenza n. 35962 del 22/11/2021 (Rv. 663259 - 01), ha statuito che “la cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa
venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell'attività imprenditoriale svolta, né
incide sulla sua legittimazione e capacità processuale, sicché la persona fisica, già
imprenditore, è pienamente legittimata ad agire dinanzi all'autorità giudiziaria a tutela di detti
diritti”, senza che la formalità della cancellazione dal registro delle imprese incida sulla legittimazione e capacità processuale del titolare dell'impresa individuale (cfr. Cass., ordinanza n. 98 del 7\1\2016; Cass., ordinanza n. 28658 del 15/12/2020).
Per tali ragioni, se la causa riguarda diritti sorti durante l'attività della ditta, la persona fisica titolare può legittimamente agire o resistere in giudizio, anche se la ditta è stata cancellata.
Dunque, afferendo la sentenza impugnata a un debito o un credito maturato durante l'attività
imprenditoriale, ben poteva il titolare della ditta proporre il presente appello.
B. Sulla violazione del principio di “non contestazione” ex art. 115, co. 1, c.p.c.
6 Con i tre motivi dell'appello, che vanno esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione, la (opposta in primo Parte_1
grado) si doleva della decisione del primo giudice, il quale non aveva fatto corretta applicazione del principio di non contestazione, pur avendo la espressamente ammesso che la _1
sua quota era pari alla somma ingiunta, con conseguente esonero da ogni onere probatorio in ordine al “quantum del credito vantato”. Inoltre, per l'appellante, il giudice di prime cure non aveva debitamente considerato che la aveva versato soltanto parte della propria _1
quota mediante due bonifici complessivamente di € 2.931,72 al , senza la prova CP_2
che quest'ultimo avesse poi rimesso la somma alla ditta appaltatrice.
Ad avviso della Corte i motivi testè indicati sono solo in parte fondati.
In via preliminare, giova ricordare che il principio di non contestazione è un istituto processuale,
disciplinato in Italia dall'art. 115, comma 1 c.p.c., secondo cui i fatti allegati da una parte si considerano ammessi e non necessitano di prova qualora non siano espressamente contestati dalla controparte. La ratio del principio in commento è quella di ridurre i tempi del processo eliminando l'onere della prova sui fatti pacifici (velocizzando il giudizio), di garantire chiarezza nel contraddittorio in quanto le parti devono essere trasparenti sulle proprie posizioni, riducendo margini di ambiguità e, infine, di evitare attività probatorie inutili in quanto non è necessario dimostrare ciò che non è realmente oggetto di controversia. I fatti dedotti in giudizio che non vengono contestati specificamente dalla parte avversaria si ritengono pacifici e acquisiti al processo senza necessità di dimostrazione. In altri termini, la non contestazione è
un'espressione del principio dispositivo e si applica solo ai fatti specifici - fatti storici e non alle qualificazioni giuridiche, alle presunzioni legali o ai fatti notori, né ai diritti indisponibili - e rilevanti per il giudizio. Chiaramente, perché il principio operi è necessario che i fatti dedotti siano formulati dalla parte che li allega in modo chiaro, specifico e comprensibile e che la controparte rimanga inerte ovvero si limiti a contestazioni generiche, prive di riferimenti puntuali.
7 Nel caso di specie, ritiene la Corte che l'operatività o meno del principio di non contestazione sia un falso problema.
Invero, da una attenta lettura dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si evince addirittura una vera e propria ammissione da parte della della quota dei lavori a lei spettante: _1
<…Dunque, a fronte della propria quota dei lavori, pari ad €uro 5.472,77 la condomina
opponente ha versato direttamente all'impresa l'importo di €uro 2.931,72 e, pertanto, il credito
azionato con il decreto ingiuntivo è perlomeno in parte rilevante assolutamente inesistente…>
(cfr. pag. 9 dell'opposizione); …la SI.ra , proprietaria di una porzione rilevante _1
del fabbricato condominiale e titolare di una quota millesimale di 542,95/1000, non è
assolutamente debitrice dell'importo che, secondo la prospettazione dell'impresa,
ammonterebbe ad €uro 5.472,77 ovvero all'intera quota imputabile all'opponente…> (cfr. pag.
8 dell'atto di opposizione).
Ne consegue che la quota dei lavori spettante alla – e mai contestata – ammonta _1
complessivamente ad € 5.472,77.
D'altra parte, la stessa odierna appellata nei propri scritti difensivi affermava di aver pagato €
2.931,72 direttamente all'amministratore condominiale ed € 3.000,00 (IVA inclusa) a un terzo
– come si dirà di seguito – pari proprio all'intera quota pretesa dalla
[...]
ed ammessa dalla . Parte_1 _1
Una volta accertato, quindi, che la quota dei lavori condominiali imputabile alla _1
ammonta ad € 5.472,77, l'attenzione della Corte deve concentrarsi sulla prova del pagamento,
il cui onere gravava in capo alla debitrice1, non condividendo la diversa impostazione sottesa alla decisione di primo grado. 1 “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire unicamente la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte ad una comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e 8 A tal riguardo dalla documentazione in atti risulta l'effettuazione dei due bonifici (il primo del
19/02/2016 ed il secondo del 10/05/2016) da parte della in favore del _1
complessivamente di € 2.931,62, somma che, unita ai versamenti degli altri CP_2
due condomini (€ 1.283,04 di ed € 1.230, 74 di , è stata pagata alla Pt_3 Pt_4 CP_5
appellante (cfr. bonifici del 26\5\2016 per € 3.300,00 e del 23\6\2016 per € 2.200,00, IVA
inclusa). Ragion per cui certamente detto importo non può essere nuovamente preteso dalla appellante. CP_5
Di contro, nessuna valenza liberatoria può essere riconosciuta al versamento dell'ulteriore somma di € 3.000,00, bonificata alla società estranea Controparte_3
all'appalto concluso tra il e la . CP_2 Parte_5
Indimostrata è, infatti, rimasta la tesi di parte appellata, secondo la quale il pagamento al soggetto terzo era stato effettuato sulla base delle indicazioni fornite dall'amministratore condominiale in accordo con la ditta esecutrice, la quale aveva imposto ai condomini tale forma di distorsione del pagamento al fine di poter rilasciare agli stessi la fattura a saldo idonea ad ottenere gli sgravi fiscali.
Difetta, invero, qualsiasi pregresso e formale accordo di delegazione di pagamento da parte della ditta appaltatrice: equivoche e non probanti devono ritenersi le comunicazioni via mail allegate in atti, nelle quali si parla solo di esecuzione di pagamento dopo la spedizione delle
Con fatture da parte del sig. che per stessa ammissione della era il figlio della _1
titolare della ditta appaltatrice e il materiale “gestore” dell'appalto condominiale (cfr. mail del
4\7\2016 e 19\7\2016).
Parimenti privo dell'efficacia probatoria invocata deve ritenersi lo “screenshot” del messaggio telefonico inviato dalla con l'indicazione del proprio IBAN, Controparte_3
stante la genericità del messaggio e l'assenza – vale ripeterlo – di qualsiasi delegazione di
completa del fatto estintivo” (cfr. ex multis, Cass. del 11\3\94 n. 2369; Cass., n. 20288 del 04/10/2011; Cass., Ordinanza n. 19039 del 16/07/2019). 9 pagamento. D'altra parte, che la abbia versato € 3.000,00 alla _1 Controparte_3
non è in contestazione: quello che è contestato è l'opponibilità del pagamento alla
[...]
appellante. CP_5
Su questo punto, peraltro, la giurisprudenza ha statuito espressamente che il singolo condomino
è pur sempre obbligato a pagare al , e non al terzo, le spese dovute in forza dei CP_2
criteri di riparto ex lege o da convenzione, né può utilmente opporre all'amministratore che il pagamento sia stato da lui effettuato direttamente al terzo, in quanto, si assume, ciò altererebbe la gestione complessiva del (cfr. 29\1\2013, n. 2049). Altrettanto, si è affermato in CP_2
giurisprudenza (cfr. Cass., 17\2\2014, n. 3636) che l'amministratore è l'unico referente dei pagamenti relativi agli obblighi assunti verso i terzi per la conservazione delle cose comuni, di tal che il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani del creditore del condominio non sarebbe comunque idoneo ad estinguere il debito "pro quota" dello stesso relativo ai contributi ex art. 1123 c.c.
Riassumendo, le emergenze processuali hanno dimostrato che in relazione al credito totale ammesso di € 5.472,77, la aveva Parte_1
ottenuto, tramite il , la somma di € 2.931,71 dalla condomina odierna appellata CP_2
– con il conseguente rigetto della domanda di condanna del al relativo CP_2
pagamento - rimanendo creditrice della residua somma di € 2.541,05, oltre IVA.
Per inciso, vale sottolineare che con l'appello che qui ci occupa non è stata proposta alcuna domanda nuova, come eccepito da parte dell'appellata , atteso che il giudizio a _1
cognizione piena che si instaura dopo l'opposizione al monitorio investe l'accertamento dell'esistenza e del quantum del credito preteso, atteggiandosi il ricorso monitorio a domanda introduttiva del giudizio unitario: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel
sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il
cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità
del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto
10 esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda
o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione -
l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del
giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche
solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in
contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione
suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito
all'originario decreto ingiuntivo> (cfr. Cass. n. 21432 del 17/10/2011; Cass.
n. 21840 del 24/09/2013 ).
Nulla quaestio, infine, in relazione all'azione diretta del terzo creditore nei confronti del singolo condomino moroso, in quanto ogni qual volta l'amministratore contragga obblighi con un terzo,
coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l'intero debito e le singole quote,
facenti capo la prima al Condominio, rappresentato appunto dall'amministratore, e le altre ai singoli condomini, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione al condominio ai sensi dell'art. 1123 c.c. (cfr. Cass. n. 1851\2017; Cass. n. 8530\1996; Cass. Sez. Un. n. 9148\2008;
Cass. n. 14530\2017; Cass., Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017).
Dunque, la natura parziaria dell'obbligazione non limita la rappresentanza processuale dell'amministratore, il quale può indifferentemente evocare in giudizio i singoli condomini morosi, oppure il in persona dell'amministratore pro1tempore, conseguendo così, CP_2
in entrambi i casi, un titolo da mettere in esecuzione avverso i singoli condomini per la quota di rispettiva competenza
C. Interessi moratori nella misura di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002.
Parte appellante, infine, chiedeva il riconoscimento degli interessi moratori previsti dalla disciplina in materia di ritardi nel pagamento nelle transazioni commerciali, in quanto trattasi di fattispecie rientrante tra quelle previste dal d. lgs. 231/2002.
11 Ritiene la Corte che il motivo sia privo di pregio, atteso che detti interessi possono essere riconosciuti solo per specifiche transazioni commerciali rientranti nell'ambito di applicazione del decreto.
A tal fine, giova ricordare che il Dlgs n. 231\2002 definisce "transazioni commerciali" i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni,
che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi,
contro il pagamento di un prezzo
Pertanto, la fattispecie in esame è da ritenersi estranea alla disciplina in commento, in quanto il decreto non si applica ai rapporti tra imprese e privati, quale si atteggia il CP_2
appellato. In questi casi, si applicano le norme generali del codice civile, che regolano gli interessi legali e il risarcimento del danno per ritardo nel pagamento come, appunto, l'art. 1224
c.c. (Interessi legali e moratori), secondo il quale in caso di ritardato pagamento da parte del privato, il creditore ha diritto agli interessi legali sul credito non saldato.
Un recente orientamento della giurisprudenza (cfr. sentenza 231/2022, pubblicata il 26 gennaio
2022, Corte di appello di Milano) si è pronunciato sulla questione relativa all'applicabilità o meno ai contratti stipulati dal con ditte e/o professionisti dell'art. 5 del D. lgs CP_2
231/2002. La Corte d'Appello, dopo aver evidenziato che pur non essendo il condominio una persona giuridica in senso stretto, può essere comunque considerato un soggetto giuridico autonomo, ma ha ritenuto applicabile ai contratti stipulati tra le imprese e il condominio le norme previste a tutela dei consumatori. Secondo i giudici della Corte milanese, «un
ragionamento differente rischierebbe di privare di protezione una situazione analoga a quella
dei contratti direttamente stipulati dai singoli condòmini, nonostante l'evidente situazione di
inferiorità del condominio rispetto al professionista, sia quanto al potere di trattativa, sia
quanto al potere di informazione, finendo per produrre effetti inaccettabili proprio in capo ai
singoli condòmini che, in qualità di partecipanti, rispondono delle obbligazioni condominiali».
12 Ne consegue, pertanto, che sul credito residuo accertato in questa sede possono essere riconosciuti alla ditta appellante solo gli interessi legali a partire dal momento in cui la domanda fu proposta, in linea con la disciplina prevista dall'art. 1224 cc.
D. Spese processuali.
La regolamentazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio segue la soccombenza, con liquidazione così come in dispositivo.
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n.
6369 del 13/03/2013; Cass. Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021; Cass. n. 19880 del
29/09/2011).
Nulla per le spese del rimasto contumace. CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e (SA), _1 Controparte_2
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 2092\2023 del 12\05\2023, pubblicata in data 15\05\2023 dal Tribunale di Salerno,
CONDANNA l'appellata, al pagamento in favore della ditta _1
appellante, , della somma di € Parte_1
2.541,05, oltre IVA e interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) CONDANNA l'appellata, al pagamento in favore della ditta _1
appellante, , delle spese Parte_1
processuali del primo grado di giudizio, che liquida nella complessiva somma di €
13 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA nella misura di legge;
3) CONDANNA l'appellata, al pagamento in favore della ditta _1
appellante, , delle spese Parte_1
processuali del secondo grado di giudizio, che liquida nella complessiva somma di €
382,50 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA nella misura di legge;
4) NULLA per le spese del contumace. CP_2
Così deciso in Salerno, lì 17 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott. Aldo Gubitosi -
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