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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
21.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2971 /2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Leopoldo Parte_1
Spedaliere e Luciano Spedaliere
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, del 16.2.2023
premesso di essere dipendente della convenuta dal Parte_1 Controparte_1
6.11.1996, inquadrato, al momento del deposito del ricorso, nel livello V del CCNL
Telecomunicazioni con mansioni di tecnico on field, esponeva che in data 27.3.2013 era stato adottato un accordo aziendale che introduceva per i lavoratori in ambito Open Access (RETE), tra cui l'istante, il cd. progetto “tecnici on field”, che, nella parte relativa alle “nuove modalità della prestazione lavorativa”, prevedeva che la prestazione lavorativa iniziasse presso il primo cliente, con timbratura tramite terminale/cellulare direttamente da questo luogo, e terminasse presso l'ultimo cliente, per la durata di 7 ore e 38 minuti giornaliere, mentre il tempo previsto per recarsi con l'auto aziendale dal domicilio del lavoratore o dalla sede aziendale presso il primo cliente, nonché per far ritorno dall'ultimo cliente al predetto domicilio o alla sede aziendale, calcolato forfettariamente per ogni tratta in 30 (in caso di automezzo ricoverato presso il domicilio del lavoratore) o in 15 minuti (in caso di automezzo ricoverato presso la sede aziendale), rimaneva a carico del lavoratore.
Rappresentava come nel tempo calcolato per recarsi dal proprio domicilio (sede di ricovero del mezzo aziendale) al primo cliente e per farvi ritorno dopo l'intervento presso l'ultimo cliente egli si trovasse a disposizione, comunque, del datore di lavoro.
Lamentava, quindi, come, nonostante il legame funzionale tra i predetti spostamenti e l'attività lavorativa, il relativo tempo non gli venisse retribuito.
Tanto premesso, chiedeva di dichiarare la nullità del suddetto accordo aziendale del 27.3.2013 in parte qua e, conseguentemente, accertare che il tempo, forfettariamente calcolato in cinquanta (25
+ 25) minuti giornalieri, per recarsi dalla propria abitazione al primo cliente e dall'ultimo cliente far ritorno al proprio domicilio, costituisse orario di lavoro, con conseguente condanna della convenuta alla relativa retribuzione, per il periodo dal luglio 2014 al dicembre 2022, per l'importo complessivo di euro 21.455,07, come da allegati conteggi.
La società convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva in primo luogo l'inammissibilità della domanda volta a far valere l'illegittimità di una sola clausola di un complesso accordo sindacale, che senza quella clausola non sarebbe stato sottoscritto. Dedotta l'infondatezza, nel merito, del ricorso, contestava, comunque, i conteggi ed eccepiva, altresì, la prescrizione dei crediti eventualmente maturati anteriormente al 2 marzo 2018.
Con sentenza n. 4483/2023 del 6.11.2023 il Tribunale rigettava il ricorso, considerando insussistenti i denunciati motivi di illegittimità dell'Accorto e ritenendo, in ogni caso, che non potesse proporsi una domanda giudiziale per l'accertamento dell'illegittimità di una sola clausola di un più ampio accordo aziendale che, all'esito di trattative tra le contrapposte parti, mirava a salvaguardare i livelli occupazionali, a fronte di una diversa organizzazione dell'intero processo produttivo: l'azienda, se è vero che da una parte non retribuiva il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi da casa al primo cliente e dall'ultimo cliente a casa, dall'altra si impegnava, come contropartita del nuovo modello organizzativo, a non effettuare riduzioni di personale. Pertanto, essendo l'impegno a non ridurre il personale indissolubilmente legato all'adozione del nuovo modello organizzativo, non era possibile valutare autonomamente la legittimità o meno della singola clausola.
Avverso la pronuncia insorgeva il lavoratore invocando precedenti giurisprudenziali Pt_1
favorevoli e reiterando la prospettazione dei profili di illegittimità della clausola in questione, a fronte della giurisprudenza eurounitaria e di legittimità sull'orario di lavoro, nonché insistendo nella tesi della nullità parziale cd. necessaria dell'accordo. si costituiva e resisteva al gravame con articolate argomentazioni chiedendo la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata e reiterando le eccezioni e i rilievi formulati in primo grado.
All'udienza del 21.1.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
*****
2.- L'appello è parzialmente fondato e va accolto per le motivazioni che si vanno ad illustrare, ritenendo la Corte di dare continuità agli autorevoli e condivisibili precedenti della S.C. che si è pronunciata in fattispecie in tutto analoghe alla presente (cfr., Cass. n. 37286/2021, n. 31340/2021,
n. 27920/2021 e, da ultimo, n. 17094/2024), nonché all'orientamento già espresso in materia da questa Corte territoriale ( v. ex plurimis sentenze n. 4576/2021, n.2585/2022,n. 1854/2022; n.
467/2022; n. 135/2022 e n. 3432/2022).
La decisione impugnata, invero, si pone in contrasto con gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali (ex multis, n. 17511/2010; n. 5496/2006) secondo cui il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato come lavorativo, nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione.
È quanto si verifica, appunto, nel caso di specie, in cui lo spostamento è, all'evidenza, funzionale rispetto alla prestazione, poiché il dipendente, in base alla nuova organizzazione delineata dall'accordo in contestazione, non ha una sede fissa, ma deve quotidianamente spostarsi, con l'auto aziendale, dal luogo di ricovero aziendale o dalla propria abitazione al luogo della prestazione lavorativa, coincidente con il cliente ove va svolto il primo intervento della giornata, per poi nuovamente spostarsi presso il cliente successivo e così via, fino all'ultimo intervento programmato della giornata.
Pertanto, tenuto conto della nozione di orario di lavoro come definito dal d. lgs. n. 66 del 2003 (di attuazione della direttiva n. 93/104/CE, ribadita dalla direttiva n. 2003/88/CE) - secondo cui rientra nell'orario di lavoro "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività e delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni ed alle prassi nazionali" - nonché facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sent. del 10.9.2015 nella causa C-266/14), occorre qualificare il tempo occorrente per raggiungere dal luogo di lavoro quello di primo intervento e, di converso, dall'ultimo intervento al rientro in sede, come strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione e, dunque, come corretto adempimento di un obbligo nascente dal rapporto di lavoro, in quanto attività preparatoria all'adempimento della prestazione lavorativa.
In punto di fatto, va condivisa la riflessione della S.C. secondo cui la società, come evidenziato nei pronunciamenti di merito sottoposti al suo vaglio, ha acquisito il vantaggio (rispetto alla precedente organizzazione, secondo cui i dipendenti si recavano dapprima in per timbrare il cartellino CP_1
orario e poi uscivano per recarsi sui luoghi degli interventi, così come rientravano in alla CP_1
fine di questi ultimi per timbrare nuovamente il cartellino), di disporre di lavoratori che si recano direttamente sul luogo dell'intervento; dunque, non si vede perché questo tempo non debba essere considerato di lavoro così come era (pacificamente) considerato quello impiegato per raggiungere il luogo dell'intervento dopo aver timbrato il cartellino in azienda.
In sostanza, a ben vedere, il mutamento in peius per i lavoratori è dato dalla franchigia di 15 o 30 minuti previsti dagli accordi sindacali: mentre col precedente sistema i tecnici on field lavoravano 7 ore e 38 minuti, compreso il tempo impiegato per recarsi dalla sede al luogo CP_1
dell'intervento (e viceversa), col nuovo sistema lavorano invece 7 ore e 38 minuti effettivi, e cioè al netto degli spostamenti, non essendo essi retribuiti, almeno nei limiti della franchigia.
Inoltre, è pacifico che i lavoratori in auto sono muniti di terminale aziendale (FAS) con cui visualizzano i luoghi degli interventi stabiliti dall'azienda, "timbrano" l'orario di inizio del lavoro
(geolocalizzazione a parte) e ricevono le disposizioni della : ciò rafforza il concetto che in CP_1
tali tempi sono etero diretti dall'azienda.
D'altro canto, per pacifica giurisprudenza di legittimità i tempi preparatori della prestazione (ad es. quello impiegato per indossare la tuta o divisa aziendale, v. Cass. n. 20714/13, nn. 1819- 1841/12) rientrano nell'orario di lavoro, se svoltisi sotto la direzione ed il controllo del datore di lavoro.
3.- Consapevole di tanto, vorrebbe confermata la tesi, fatta propria dal Controparte_1
Giudice di prime cure, dell'inammissibilità dell'impugnazione parziale dell'accordo, sostenendo la natura essenziale della clausola in disamina (di previsione della cd. franchigia del personale tecnico on field) rispetto alle corrispondenti obbligazioni assunte dall'azienda, ovvero di salvaguardia dei livelli occupazionali.
L'assunto, tuttavia, come già rilevato in diversi precedenti di questa Corte, non è condivisibile.
È principio consolidato della S.C. che, nel nostro sistema, le disposizioni dell'art. 1419 c.c. sono improntate al fondamentale principio, posto a presidio dell'autonomia privata, della conservazione del negozio giuridico;
ne consegue, stante l'eccezionalità della disposizione che prevede l'estensione all'intero contratto della nullità di singole parti o clausole dello stesso, che l'invalidità dell'intero contratto può essere dichiarata dal giudice soltanto nei casi in cui la parte interessata, che l'abbia dedotta o eccepita, abbia assolto al relativo onere probatorio, offrendo la rigorosa dimostrazione che la parte o clausola affetta da nullità non abbia esistenza autonoma, ma sia in correlazione inscindibile con il resto del contratto, sicché i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da invalidità (tra le altre, Cass. n. 10237/2022 [ord.]; 13222/2014;
13561/2008; 11673/2007; 27732/05; 10690/05; 10536/02).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, detta inscindibilità non è ravvisabile.
Manca, in particolare, da parte dell'azienda – su cui incombeva l'onere di eccezione e di prova –
l'allegazione di una specifica correlazione tra la clausola che prevede la franchigia oraria a carico dei tecnici, esente da retribuzione, per il raggiungimento del luogo di svolgimento della prestazione e la finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali, che, secondo quanto si legge negli accordi esibiti in giudizio, passa “attraverso azioni volte all'aumento di produttività e al recupero dell'efficienza del personale”.
Non viene qui censurata, infatti, la nuova modalità organizzativa che prevede che il tecnico non debba passare per la sede aziendale prima di partire per il primo intervento, al dichiarato fine di ottimizzare i tempi di lavoro, riducendo quelli di spostamento: ciò che si invoca da parte del lavoratore, piuttosto, è il riconoscimento del diritto a che il tempo necessario per recarsi sul luogo di lavoro, sotto la direzione e il controllo aziendale, debba essere retribuito.
Ed allora, non sembra esservi correlazione alcuna tra la previsione di una franchigia oraria, che si traduce in mancata remunerazione di tempi di lavoro – così qualificati in base agli argomenti sopra esposti –, e l'aumento di produttività e di efficienza del personale;
né si vede come tale clausola possa rivestire un'importanza determinante nel complesso dell'accordo sul miglioramento della produttività e competitività, che tende piuttosto – come si legge in ciascuno degli accordi paralleli esibiti (cfr. docc. in prodd.), riguardanti, oltre i tecnici on field, anche altre figure professionali - ad introdurre variazioni organizzative volte ad ottimizzare l'impiego della forza lavoro.
Né può confondersi l'essenzialità con la mera compresenza o, meglio, con un mero collegamento tra clausole, che, da solo, non è affatto prova della natura determinante della clausola specifica.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, in parziale accoglimento del gravame, va dichiarato in favore dell'appellante che il tempo impiegato compreso nel tempo di cosiddetta “franchigia” per compiere il percorso tra la sede di ricovero dell'automezzo utilizzato dallo stesso ed il luogo di primo intervento di lavoro della giornata lavorativa, così come il tempo impiegato compreso nel tempo di cosiddetta “franchigia” per compiere il percorso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede di ricovero dell'automezzo aziendale, costituisce “orario di lavoro”. Ne deriva che, in parziale accoglimento dell'appello principale e, in riforma del capo di sentenza oggetto di impugnazione principale, deve dichiararsi il diritto dell'odierno appellante al pagamento delle differenze retributive, per il tempo impiegato, rientrante nel tempo di cosiddetta “franchigia”, per compiere il percorso tra la sede di ricovero dell'automezzo aziendale utilizzato dall'odierno appellante ed il luogo di primo intervento di lavoro della giornata lavorativa, così come il tempo impiegato per compiere il percorso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede di ricovero dell'automezzo aziendale.
4.- Venendo adesso alla quantificazione di quanto spettante al lavoratore a tale titolo, innanzitutto va rigettata l'eccezione di prescrizione riproposta dall'odierna società appellata.
Sul punto non può che richiamarsi il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, Sezione
Lavoro, pronunciatasi per la prima volta sulla questione, oggetto di contrasto nella giurisprudenza di merito, con la sentenza, intervenuta del corso del giudizio di primo grado, pubblicata in data
06/09/2022, n. sezionale 2653/2022, n. raccolta generale 26246/2022:“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Come recentemente riaffermato dai giudice di legittimità, la Suprema Corte “ha scrutinato la questione oggetto del presente ricorso (Cass. n. 26246 del 2022 e Cass. n. 29981 del 2022) e, a seguito di approfondite valutazione del novellato quadro normativo, è pervenuta a statuire che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod.civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cass., ordinanza 16069/2024).
Non si ravvisano ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, “una volta che
l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 cod.proc.civ.) e 2009 (art. 360 bis cod.proc.civ., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019)” (cfr. Cass., ordinanza
16069/2024).
Applicato il principio enunciato dalla Suprema Corte al caso in esame, deve concludersi che i crediti maturati dal lavoratore dal luglio 2014 non siano estinti, decorrendo il termine di prescrizione dalla cessazione del rapporto e non risultando gli stessi già prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.
5.- Quanto all'importo da liquidare per i crediti rivendicati in relazione al periodo dal luglio
2014 al dicembre 2022 non può condividersi il calcolo effettuato dall'odierno appellante.
Va premesso che le somme pretese dal lavoratore risultano rapportate a 50 minuti complessivi (25 per raggiungere il luogo del primo intervento + 25 minuti per il ritorno a casa dopo l'ultimo intervento).
Tuttavia, come rilevato dalla società fin dal primo grado di giudizio, le deduzioni del ricorrente a sostegno delle effettive tempistiche degli spostamenti effettuati dal proprio domicilio (sede di ricovero dell'automobile aziendale) al luogo del primo intervento e ritorno dal luogo dell'ultimo intervento alla sua abitazione risultano effettivamente lacunose e generiche. Nulla è specificato sulla collocazione geografica delle sedi di intervento e sulle effettive distanze e sui reali tempi di percorrenza rispetto al luogo di ricovero dell'automezzo aziendale.
Ne consegue che i conteggi, rapportati a spostamenti di durata di 25 minuti ciascuno, non possono essere integralmente recepiti ma debbano essere ridotti, anche in via equitativa, in misura di un mezzo rispetto a quanto invocato.
Pertanto, operate le dovute riduzioni, anche in via equitativa, e dimezzati gli importi invocati dal lavoratore, le somme dovute vanno quantificate in euro 10.727,00.
6.- Le spese di lite del doppio grado vengono parzialmente compensate tra le parti, in misura di un mezzo, in ragione del non integrale accoglimento della domanda, del contrasto registratosi nella giurisprudenza di merito sulla vicenda in disamina e della serialità del contenzioso;
per il resto esse seguono la soccombenza e si liquidano, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatario, nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione del valore della causa (rapportato al decisum), delle attività svolte e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
la Corte così decide: in parziale accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il tempo impiegato rientrante nel tempo di cosiddetta “franchigia” per compiere il percorso tra la sede di ricovero dell'automezzo aziendale utilizzato dall'odierno appellante ed il luogo di primo intervento di lavoro della giornata lavorativa, così come il tempo impiegato per compiere il percorso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede di ricovero dell'automezzo aziendale, costituisce “orario di lavoro”; per l'effetto condanna , al pagamento, in favore dell'odierno appellante, della Controparte_1
complessiva somma di euro 10.727,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo;
compensa tra le parti in misura di un mezzo le spese del doppio grado di giudizio e condanna alla rifusione, in favore dell'appellante, della restante parte che liquida, quanto Controparte_1 al primo grado, in euro 1.054,00 e, quanto al secondo grado, in € 992,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, il 21.1.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
21.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2971 /2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Leopoldo Parte_1
Spedaliere e Luciano Spedaliere
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, del 16.2.2023
premesso di essere dipendente della convenuta dal Parte_1 Controparte_1
6.11.1996, inquadrato, al momento del deposito del ricorso, nel livello V del CCNL
Telecomunicazioni con mansioni di tecnico on field, esponeva che in data 27.3.2013 era stato adottato un accordo aziendale che introduceva per i lavoratori in ambito Open Access (RETE), tra cui l'istante, il cd. progetto “tecnici on field”, che, nella parte relativa alle “nuove modalità della prestazione lavorativa”, prevedeva che la prestazione lavorativa iniziasse presso il primo cliente, con timbratura tramite terminale/cellulare direttamente da questo luogo, e terminasse presso l'ultimo cliente, per la durata di 7 ore e 38 minuti giornaliere, mentre il tempo previsto per recarsi con l'auto aziendale dal domicilio del lavoratore o dalla sede aziendale presso il primo cliente, nonché per far ritorno dall'ultimo cliente al predetto domicilio o alla sede aziendale, calcolato forfettariamente per ogni tratta in 30 (in caso di automezzo ricoverato presso il domicilio del lavoratore) o in 15 minuti (in caso di automezzo ricoverato presso la sede aziendale), rimaneva a carico del lavoratore.
Rappresentava come nel tempo calcolato per recarsi dal proprio domicilio (sede di ricovero del mezzo aziendale) al primo cliente e per farvi ritorno dopo l'intervento presso l'ultimo cliente egli si trovasse a disposizione, comunque, del datore di lavoro.
Lamentava, quindi, come, nonostante il legame funzionale tra i predetti spostamenti e l'attività lavorativa, il relativo tempo non gli venisse retribuito.
Tanto premesso, chiedeva di dichiarare la nullità del suddetto accordo aziendale del 27.3.2013 in parte qua e, conseguentemente, accertare che il tempo, forfettariamente calcolato in cinquanta (25
+ 25) minuti giornalieri, per recarsi dalla propria abitazione al primo cliente e dall'ultimo cliente far ritorno al proprio domicilio, costituisse orario di lavoro, con conseguente condanna della convenuta alla relativa retribuzione, per il periodo dal luglio 2014 al dicembre 2022, per l'importo complessivo di euro 21.455,07, come da allegati conteggi.
La società convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva in primo luogo l'inammissibilità della domanda volta a far valere l'illegittimità di una sola clausola di un complesso accordo sindacale, che senza quella clausola non sarebbe stato sottoscritto. Dedotta l'infondatezza, nel merito, del ricorso, contestava, comunque, i conteggi ed eccepiva, altresì, la prescrizione dei crediti eventualmente maturati anteriormente al 2 marzo 2018.
Con sentenza n. 4483/2023 del 6.11.2023 il Tribunale rigettava il ricorso, considerando insussistenti i denunciati motivi di illegittimità dell'Accorto e ritenendo, in ogni caso, che non potesse proporsi una domanda giudiziale per l'accertamento dell'illegittimità di una sola clausola di un più ampio accordo aziendale che, all'esito di trattative tra le contrapposte parti, mirava a salvaguardare i livelli occupazionali, a fronte di una diversa organizzazione dell'intero processo produttivo: l'azienda, se è vero che da una parte non retribuiva il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi da casa al primo cliente e dall'ultimo cliente a casa, dall'altra si impegnava, come contropartita del nuovo modello organizzativo, a non effettuare riduzioni di personale. Pertanto, essendo l'impegno a non ridurre il personale indissolubilmente legato all'adozione del nuovo modello organizzativo, non era possibile valutare autonomamente la legittimità o meno della singola clausola.
Avverso la pronuncia insorgeva il lavoratore invocando precedenti giurisprudenziali Pt_1
favorevoli e reiterando la prospettazione dei profili di illegittimità della clausola in questione, a fronte della giurisprudenza eurounitaria e di legittimità sull'orario di lavoro, nonché insistendo nella tesi della nullità parziale cd. necessaria dell'accordo. si costituiva e resisteva al gravame con articolate argomentazioni chiedendo la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata e reiterando le eccezioni e i rilievi formulati in primo grado.
All'udienza del 21.1.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
*****
2.- L'appello è parzialmente fondato e va accolto per le motivazioni che si vanno ad illustrare, ritenendo la Corte di dare continuità agli autorevoli e condivisibili precedenti della S.C. che si è pronunciata in fattispecie in tutto analoghe alla presente (cfr., Cass. n. 37286/2021, n. 31340/2021,
n. 27920/2021 e, da ultimo, n. 17094/2024), nonché all'orientamento già espresso in materia da questa Corte territoriale ( v. ex plurimis sentenze n. 4576/2021, n.2585/2022,n. 1854/2022; n.
467/2022; n. 135/2022 e n. 3432/2022).
La decisione impugnata, invero, si pone in contrasto con gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali (ex multis, n. 17511/2010; n. 5496/2006) secondo cui il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato come lavorativo, nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione.
È quanto si verifica, appunto, nel caso di specie, in cui lo spostamento è, all'evidenza, funzionale rispetto alla prestazione, poiché il dipendente, in base alla nuova organizzazione delineata dall'accordo in contestazione, non ha una sede fissa, ma deve quotidianamente spostarsi, con l'auto aziendale, dal luogo di ricovero aziendale o dalla propria abitazione al luogo della prestazione lavorativa, coincidente con il cliente ove va svolto il primo intervento della giornata, per poi nuovamente spostarsi presso il cliente successivo e così via, fino all'ultimo intervento programmato della giornata.
Pertanto, tenuto conto della nozione di orario di lavoro come definito dal d. lgs. n. 66 del 2003 (di attuazione della direttiva n. 93/104/CE, ribadita dalla direttiva n. 2003/88/CE) - secondo cui rientra nell'orario di lavoro "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività e delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni ed alle prassi nazionali" - nonché facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sent. del 10.9.2015 nella causa C-266/14), occorre qualificare il tempo occorrente per raggiungere dal luogo di lavoro quello di primo intervento e, di converso, dall'ultimo intervento al rientro in sede, come strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione e, dunque, come corretto adempimento di un obbligo nascente dal rapporto di lavoro, in quanto attività preparatoria all'adempimento della prestazione lavorativa.
In punto di fatto, va condivisa la riflessione della S.C. secondo cui la società, come evidenziato nei pronunciamenti di merito sottoposti al suo vaglio, ha acquisito il vantaggio (rispetto alla precedente organizzazione, secondo cui i dipendenti si recavano dapprima in per timbrare il cartellino CP_1
orario e poi uscivano per recarsi sui luoghi degli interventi, così come rientravano in alla CP_1
fine di questi ultimi per timbrare nuovamente il cartellino), di disporre di lavoratori che si recano direttamente sul luogo dell'intervento; dunque, non si vede perché questo tempo non debba essere considerato di lavoro così come era (pacificamente) considerato quello impiegato per raggiungere il luogo dell'intervento dopo aver timbrato il cartellino in azienda.
In sostanza, a ben vedere, il mutamento in peius per i lavoratori è dato dalla franchigia di 15 o 30 minuti previsti dagli accordi sindacali: mentre col precedente sistema i tecnici on field lavoravano 7 ore e 38 minuti, compreso il tempo impiegato per recarsi dalla sede al luogo CP_1
dell'intervento (e viceversa), col nuovo sistema lavorano invece 7 ore e 38 minuti effettivi, e cioè al netto degli spostamenti, non essendo essi retribuiti, almeno nei limiti della franchigia.
Inoltre, è pacifico che i lavoratori in auto sono muniti di terminale aziendale (FAS) con cui visualizzano i luoghi degli interventi stabiliti dall'azienda, "timbrano" l'orario di inizio del lavoro
(geolocalizzazione a parte) e ricevono le disposizioni della : ciò rafforza il concetto che in CP_1
tali tempi sono etero diretti dall'azienda.
D'altro canto, per pacifica giurisprudenza di legittimità i tempi preparatori della prestazione (ad es. quello impiegato per indossare la tuta o divisa aziendale, v. Cass. n. 20714/13, nn. 1819- 1841/12) rientrano nell'orario di lavoro, se svoltisi sotto la direzione ed il controllo del datore di lavoro.
3.- Consapevole di tanto, vorrebbe confermata la tesi, fatta propria dal Controparte_1
Giudice di prime cure, dell'inammissibilità dell'impugnazione parziale dell'accordo, sostenendo la natura essenziale della clausola in disamina (di previsione della cd. franchigia del personale tecnico on field) rispetto alle corrispondenti obbligazioni assunte dall'azienda, ovvero di salvaguardia dei livelli occupazionali.
L'assunto, tuttavia, come già rilevato in diversi precedenti di questa Corte, non è condivisibile.
È principio consolidato della S.C. che, nel nostro sistema, le disposizioni dell'art. 1419 c.c. sono improntate al fondamentale principio, posto a presidio dell'autonomia privata, della conservazione del negozio giuridico;
ne consegue, stante l'eccezionalità della disposizione che prevede l'estensione all'intero contratto della nullità di singole parti o clausole dello stesso, che l'invalidità dell'intero contratto può essere dichiarata dal giudice soltanto nei casi in cui la parte interessata, che l'abbia dedotta o eccepita, abbia assolto al relativo onere probatorio, offrendo la rigorosa dimostrazione che la parte o clausola affetta da nullità non abbia esistenza autonoma, ma sia in correlazione inscindibile con il resto del contratto, sicché i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da invalidità (tra le altre, Cass. n. 10237/2022 [ord.]; 13222/2014;
13561/2008; 11673/2007; 27732/05; 10690/05; 10536/02).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, detta inscindibilità non è ravvisabile.
Manca, in particolare, da parte dell'azienda – su cui incombeva l'onere di eccezione e di prova –
l'allegazione di una specifica correlazione tra la clausola che prevede la franchigia oraria a carico dei tecnici, esente da retribuzione, per il raggiungimento del luogo di svolgimento della prestazione e la finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali, che, secondo quanto si legge negli accordi esibiti in giudizio, passa “attraverso azioni volte all'aumento di produttività e al recupero dell'efficienza del personale”.
Non viene qui censurata, infatti, la nuova modalità organizzativa che prevede che il tecnico non debba passare per la sede aziendale prima di partire per il primo intervento, al dichiarato fine di ottimizzare i tempi di lavoro, riducendo quelli di spostamento: ciò che si invoca da parte del lavoratore, piuttosto, è il riconoscimento del diritto a che il tempo necessario per recarsi sul luogo di lavoro, sotto la direzione e il controllo aziendale, debba essere retribuito.
Ed allora, non sembra esservi correlazione alcuna tra la previsione di una franchigia oraria, che si traduce in mancata remunerazione di tempi di lavoro – così qualificati in base agli argomenti sopra esposti –, e l'aumento di produttività e di efficienza del personale;
né si vede come tale clausola possa rivestire un'importanza determinante nel complesso dell'accordo sul miglioramento della produttività e competitività, che tende piuttosto – come si legge in ciascuno degli accordi paralleli esibiti (cfr. docc. in prodd.), riguardanti, oltre i tecnici on field, anche altre figure professionali - ad introdurre variazioni organizzative volte ad ottimizzare l'impiego della forza lavoro.
Né può confondersi l'essenzialità con la mera compresenza o, meglio, con un mero collegamento tra clausole, che, da solo, non è affatto prova della natura determinante della clausola specifica.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, in parziale accoglimento del gravame, va dichiarato in favore dell'appellante che il tempo impiegato compreso nel tempo di cosiddetta “franchigia” per compiere il percorso tra la sede di ricovero dell'automezzo utilizzato dallo stesso ed il luogo di primo intervento di lavoro della giornata lavorativa, così come il tempo impiegato compreso nel tempo di cosiddetta “franchigia” per compiere il percorso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede di ricovero dell'automezzo aziendale, costituisce “orario di lavoro”. Ne deriva che, in parziale accoglimento dell'appello principale e, in riforma del capo di sentenza oggetto di impugnazione principale, deve dichiararsi il diritto dell'odierno appellante al pagamento delle differenze retributive, per il tempo impiegato, rientrante nel tempo di cosiddetta “franchigia”, per compiere il percorso tra la sede di ricovero dell'automezzo aziendale utilizzato dall'odierno appellante ed il luogo di primo intervento di lavoro della giornata lavorativa, così come il tempo impiegato per compiere il percorso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede di ricovero dell'automezzo aziendale.
4.- Venendo adesso alla quantificazione di quanto spettante al lavoratore a tale titolo, innanzitutto va rigettata l'eccezione di prescrizione riproposta dall'odierna società appellata.
Sul punto non può che richiamarsi il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, Sezione
Lavoro, pronunciatasi per la prima volta sulla questione, oggetto di contrasto nella giurisprudenza di merito, con la sentenza, intervenuta del corso del giudizio di primo grado, pubblicata in data
06/09/2022, n. sezionale 2653/2022, n. raccolta generale 26246/2022:“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Come recentemente riaffermato dai giudice di legittimità, la Suprema Corte “ha scrutinato la questione oggetto del presente ricorso (Cass. n. 26246 del 2022 e Cass. n. 29981 del 2022) e, a seguito di approfondite valutazione del novellato quadro normativo, è pervenuta a statuire che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod.civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cass., ordinanza 16069/2024).
Non si ravvisano ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, “una volta che
l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 cod.proc.civ.) e 2009 (art. 360 bis cod.proc.civ., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019)” (cfr. Cass., ordinanza
16069/2024).
Applicato il principio enunciato dalla Suprema Corte al caso in esame, deve concludersi che i crediti maturati dal lavoratore dal luglio 2014 non siano estinti, decorrendo il termine di prescrizione dalla cessazione del rapporto e non risultando gli stessi già prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.
5.- Quanto all'importo da liquidare per i crediti rivendicati in relazione al periodo dal luglio
2014 al dicembre 2022 non può condividersi il calcolo effettuato dall'odierno appellante.
Va premesso che le somme pretese dal lavoratore risultano rapportate a 50 minuti complessivi (25 per raggiungere il luogo del primo intervento + 25 minuti per il ritorno a casa dopo l'ultimo intervento).
Tuttavia, come rilevato dalla società fin dal primo grado di giudizio, le deduzioni del ricorrente a sostegno delle effettive tempistiche degli spostamenti effettuati dal proprio domicilio (sede di ricovero dell'automobile aziendale) al luogo del primo intervento e ritorno dal luogo dell'ultimo intervento alla sua abitazione risultano effettivamente lacunose e generiche. Nulla è specificato sulla collocazione geografica delle sedi di intervento e sulle effettive distanze e sui reali tempi di percorrenza rispetto al luogo di ricovero dell'automezzo aziendale.
Ne consegue che i conteggi, rapportati a spostamenti di durata di 25 minuti ciascuno, non possono essere integralmente recepiti ma debbano essere ridotti, anche in via equitativa, in misura di un mezzo rispetto a quanto invocato.
Pertanto, operate le dovute riduzioni, anche in via equitativa, e dimezzati gli importi invocati dal lavoratore, le somme dovute vanno quantificate in euro 10.727,00.
6.- Le spese di lite del doppio grado vengono parzialmente compensate tra le parti, in misura di un mezzo, in ragione del non integrale accoglimento della domanda, del contrasto registratosi nella giurisprudenza di merito sulla vicenda in disamina e della serialità del contenzioso;
per il resto esse seguono la soccombenza e si liquidano, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatario, nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione del valore della causa (rapportato al decisum), delle attività svolte e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
la Corte così decide: in parziale accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il tempo impiegato rientrante nel tempo di cosiddetta “franchigia” per compiere il percorso tra la sede di ricovero dell'automezzo aziendale utilizzato dall'odierno appellante ed il luogo di primo intervento di lavoro della giornata lavorativa, così come il tempo impiegato per compiere il percorso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede di ricovero dell'automezzo aziendale, costituisce “orario di lavoro”; per l'effetto condanna , al pagamento, in favore dell'odierno appellante, della Controparte_1
complessiva somma di euro 10.727,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo;
compensa tra le parti in misura di un mezzo le spese del doppio grado di giudizio e condanna alla rifusione, in favore dell'appellante, della restante parte che liquida, quanto Controparte_1 al primo grado, in euro 1.054,00 e, quanto al secondo grado, in € 992,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, il 21.1.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone