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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott.ssa Rosanna De Rosa ConIGliere dott.ssa Francesca Sicilia ConIGliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 3630 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), difesi dall'avv.to Giovanni D'Alterio; C.F._2
Appellanti
E
(C.F. ), difeso dagli avv.ti Emilio Manfredi e CP_1 C.F._3
Raffaele Flagiello;
Appellato
Oggetto: appello proposto da nei confronti Parte_3 di , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, II^ sezione CP_1 civile n.1148-2023 depositata in data 8 luglio 2022 nel giudizio iscritto al n.r.g.
2919-2022, non notificata.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11/03/2025.
pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con contratto del 08/10/2013 registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Aversa in data 23/10/2013, prorogato fino al 22/10/2017 al n.°6257 serie n.°3, veniva P concesso in locazione abitativa al IG. , l'unità immobiliare, posta in CP_1
Giugliano in Campania (Na) alla Via Santa Rita da Cascia n.°14 l'appartamento situato al piano terzo int.9 composto da vani 4 catastali, ingresso, cucina, camere da letto, bagno, il tutto denunciato al N.C.E.U. del Comune di Giugliano al foglio 54 particella 621 sub 14 cat. A/3 classe 2 R. C. € 268,56 e box auto piano S1 denunciato al N.C.E.U. del Comune di Giugliano al foglio 54 particella 621 sub 25 cat. C/6 classe 3 R. C. € 75,51, per un canone mensile di €
430,00(Quattrocentotrenta/00) da pagarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese, nel domicilio della locatrice ed € 42,00(quarantadue/00) a titolo di oneri condominiali da pagarsi sempre entro il 5 di ogni mese.
In data 16/12/2017 decedeva la locatrice IG.ra , lasciando a sé Persona_1 come unica erede la figlia giusta denuncia di successione;
in data Parte_1
28/06/2019 l'erede effettuava presso l'Agenzia delle Entrate di Aversa il subentro nel contratto di locazione, già registrato e con regolare proroga fino al 04/10/2021.
Non intendendo più rinnovare il contratto di locazione così come stabilito dalla legge
431/98 art. 3, la locatrice inviava la disdetta prevista da contratto, con racc.ta n.°153689558252 del 10/11/2020 e n.°154256688559 del 05/02/2021, avvisando il conduttore anche della vendita del bene e dell'esercizio della prelazione in tempo debito visto il rispetto del periodo contrattuale ovvero dei 4 anni +4 anni decorrenti dal 23/10/2013 e con la scadenza naturale del 24/10/2021.
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 controparte intimando a lo sfratto per finita locazione dell'immobile di CP_1 cui al contatto di locazione.
Si costituiva in giudizio quale acquirente della cosa controversa, Parte_2 rappresentando di aver acquistato con rogito notarile la piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento dalla IG.ra , giusta atto di compravendita per notar Parte_1 del 11/10/2021 con Rep. n.°79.570 Racc. 21.768, relativo Persona_2
pagina 2 di 11 all'immobile oggetto della presente controversia e che il contratto di locazione era stato prorogato con subentro del nuovo acquirente come da registrazione avvenuta presso l'Agenzia delle Entrate in data 23/03/2022.
Si costituiva in giudizio, altresì, parte convenuta opponendosi alla CP_1 richiesta di convalida dello sfratto per finita locazione chiedendo ordinare a parte attrice, in assenza di ulteriori cause di risoluzione del contratto previste dalla legge, di rispettare il contratto fino alla sua scadenza del 23/10/2025 e per l'effetto condannare l'attore al pagamento delle spese e dei compensi professionali in favore dei sottoscritti difensori anticipatari.
All'udienza del 30/11/2021, il Giudice, stante la costituzione di parte convenuta e la conseguente opposizione alla convalida di sfratto per finita locazione, si riservava e successivamente con ordinanza del 18/03/2022 non convalidava lo sfratto né concedeva la chiesta ordinanza provvisoria di rilascio, considerato che la disdetta non risultava inviata 12 mesi prima della scadenza, disponendo il mutamento del rito ex artt. 665, 667 e 426 c.p.c., concedendo rispettivamente, all'attore ed al convenuto, termine fino a 30 e 10 giorni prima dell'udienza fissata per il
15/06/2022, per il deposito di memorie integrative dei propri atti difensivi invitando, altresì, le parti alla presentazione della domanda di mediazione.
Il Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n.1148-2023 depositata in data 8 luglio
2022 nel giudizio iscritto al n.r.g. 2919-2022, non notificata, rilevato che la materia locatizia rientra tra quelle per le quali è imposto il tentativo obbligatorio di mediazione ex art 5 comma 4 lett b del decreto legislativo n. 28 del 2010 e che parte intimante non si attivava per l'espletamento della procedura di mediazione nonostante il termine assegnato il 18 marzo 2022, così si pronunciava: “- dichiara
l'improcedibilità del giudizio;
condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 1618, per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.”
B. Giudizio d'appello.
e hanno proposto appello chiedendo: “1. In via Parte_1 Parte_2 assolutamente preliminare sospendere la sentenza n.°2904/2022 ex art. 283 c.p.c.. per tutto quanto innanzi motivato e trattandosi di una questione puramente di diritto processuale come sostenuta dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n.° del 11
pagina 3 di 11 settembre 2018 n. 22055, per aver il giudice di prime cure non indicato una parte processuale oltre alla ingiusta soccombenza comminata all'attrice non Parte_2 più titolare del bene;
2. Annullare la sentenza n.° 2904/2022, dal momento che manca sia in epigrafe e sia nella motivazione del verdetto, una parte processuale, oltre alla errata indicazione del bene immobile oggetto della lite nel corso del primo grado e
l'assoluta carenza di soccombenza da parte dell'attrice non più titolare, poiché entrambi le parti processuali sono state negligenti a riguardo della mediazione impartita dal giudice con l'ordinanza del 18/03/2022, quindi s'insiste nella nullità del provvedimento reso e oggi impugnato;
3. Condannare, il alla refusione delle CP_1 spese, diritti e onorari con attribuzione all'anticipatario avvocato.”
Si è costituito in giudizio che ha concluso chiedendo:”1) denegare, CP_1 preliminarmente, ogni istanza di sospensiva formulata ex art. 283 cpc, siccome inammissibile e comunque non provata;
2) dichiarare inammissibile e/o improcedibile
l'appello per violazione dell'art. 342 cpc e stante l'intervenuta correzione, nelle more del presente giudizio, della sentenza n. 2904/2022, emessa dal Tribunale di Napoli
Nord, II Sez. Civ., G.U. dr. D'Angiolella. In ogni caso rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dai Sigg.ri e Parte_2 Pt_1
avverso la predetta sentenza;
3) condannare gli appellanti al pagamento delle
[...] spese e dei compensi professionali, oltre rimborso spese generali e cpa come per legge, con attribuzione ex art. 93 cpc ai sottoscritti Avv. Emilio Manfredi ed Avv. p. Raffaele
Flagiello.”
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 31/01/2023 gli appellanti, insistendo nella richiesta di sospensiva della sentenza di primo grado, hanno ribadito la nullità della sentenza di primo grado, sostenendo che l'ordinanza di correzione di errore materiale del 9.12.2022 con cui è stata corretta la via di ubicazione dell'immobile ed è stato inserito nell'intestazione , nel caso Parte_2 di specie, non è risultata idonea a dirimere la controversia in quanto il Giudice di prime cure ha erroneamente omesso di indicare una parte processuale regolarmente costituita. Inoltre, secondo gli appellanti, la correzione operata dal Tribunale di
Napoli Nord, ha costituito un ulteriore grave errore poiché è stato aggiunto o sostituito il nome del IG. con quello dell'attrice , ma Parte_2 Parte_1 nulla è specificato in merito nella motivazione, di talché non è chiaro a quale titolo il pagina 4 di 11 IG. sia indicato nel provvedimento. Ed ancora, gli appellanti hanno Parte_2 sostanzialmente lamentano l'erroneità della dichiarazione di improcedibilità operata dal primo giudice per non essersi parte attrice attivata per il tentativo di mediazione nella parte in cui a tale dichiarazione il giudice ha fatto seguire la condanna di parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite che invece, secondo parte appellante, andavano compensate essendo il mancato esperimento del tentativo di mediazione fonte di responsabilità per entrambe le parti e non solo per l'intimante.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 31/01/2023 l'appellato ha chiesto il rigetto, in quanto non provata ed illegittima, dell'istanza di sospensiva formulata ex art. 283 c.p.c. stante l'insussistenza non solo del fumus boni iuris del gravame ma soprattutto di periculum in mora ed ha ribadito l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., stante anche l'intervenuta correzione, nelle more del presente giudizio, della sentenza n. 2904/2022, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, II Sez. Civ., aggiungendo, poi per mero scrupolo difensivo essere intervenuto un accordo tre le parti relativamente al rapporto locatizio (come da verbale di mediazione del 19/12/2022 depositato in atti).
Con ordinanza del 31.01.2023 la Corte adita ha rigettato l'istanza di sospensiva della sentenza impugnata del Tribunale di Napoli Nord n. 2904/2022 poiché non risultava provato alcun pericolo circa l'eventuale estrema difficoltà degli istanti nel far fronte al pagamento della somma liquidata dal Giudice di prime cure ed ha fissato per la discussione l'udienza del 28/05/2024 poi differita all'11.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
Innanzitutto si rileva che non è stato acquisito, sebbene richiesto dalla cancelleria, il fascicolo di ufficio del primo grado, ex art. 347, ultimo comma, c.p.c..
Ciò non impedisce, tuttavia, alla Corte, la decisione della controversia, atteso che le questioni rilevanti, a tal fine (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 10164 del
30/03/2022; Sez. 6 – 1, Ord. n. 9498 del 04/04/2019; Sez. 6 – 1, Ord. n. 27691 del
21/11/2017), sono ampiamente valutabili sulla base delle allegazioni difensive, nonché degli atti e dei documenti depositati dalle parti in primo grado (contenuti nei relativi fascicoli cartacei, ritualmente depositati anche in questo secondo grado di giudizio).
pagina 5 di 11 Va premessa, inoltre, la tempestività dell'appello proposto, essendo il ricorso in appello depositato in cancelleria in data 2.9.2022 entro il termine di proposizione dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, gravata con la presente impugnazione che è stata depositata in data 8.7.2022 e non notificata.
In via ancora preliminare, non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da nella propria comparsa di costituzione e risposta. CP_1
Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè, quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0 a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello su propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare
e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge
e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord. 13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico
e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla
pagina 6 di 11 censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(così Cass. ord. 7675/2019).
Nella specie, parte appellante ha individuato le parti della sentenza di prime cure fatte oggetto di specifica censura ed ha argomento le critiche sollevate. Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione abbia rispettato i criteri di forma e sostanza richiesti dall'art. 342 cpc..
Passando all'esame dei motivi di appello che possono raggrupparsi in due motivi di appello, con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui ha erroneamente individuato un immobile diverso da quello oggetto di locazione ed ha omesso di indicare il nuovo proprietario dell'immobile.
Tale motivo appare infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato.
Orbene, risulta incontestato che durante il corso del giudizio di primo grado l'immobile oggetto del contratto di locazione di cui è causa è stato venduto al IG.
. Parte_2
Il Giudice di prime cure, con ordinanza depositata il 9.12.2022 nel procedimento di correzione dell'errore materiale n. 2991-1/2022 RGAC, ha provveduto alla correzione dell'errore materiale ed ha così si pronunciato: “Dispone che laddove è scritto "condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano in €.1.618,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge" deve intendersi e leggersi "condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano in €.1.618,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge con attribuzione in finora dell'Avv. Emilio Manfredi e del Avv. P. Raffaele Flagiello dichiaratisi anticipatari, ex art. 93 c.p.c."; laddove è scritto a pag. 2 (ultimo rigo) "sito in Casapesenna alla Piazza A. Petrillo n.34" deve intendersi e leggersi "sito in
Giugliano in Campania (Na) alla Via Santa Rita da Cascia"; laddove nell'intestazione è scritto " , elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania alla Parte_1
Via A. Pirozzi n. 22 presso lo studio dell'avvocato Giovanni D'Alterio che la rappresenta
e difende. ATTRICE" deve leggersi ed intendersi " ed Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania alla Via A. Pirozzi n. 22 Pt_2
pagina 7 di 11 presso lo studio dell'avvocato Giovanni D'Alterio che li rappresenta e difende. PARTE
ATTRICE.”
Invero, premesso che il nostro ordinamento pone a disposizione delle parti uno specifico rimedio, disciplinato dagli articoli 287, 288 e 289 del Codice di procedura civile ove nelle sentenze o nelle ordinanze sia presente un errore o un'omissione di carattere materiale che non incide sulla volontà o sul giudizio del giudice ma che rappresentino sviste, disattenzioni o errori di calcolo, postulando l'errore materiale un'inesattezza di espressione dell'estensore della decisione, la quale sia chiaramente deducibile dal contesto del provvedimento o sia facilmente rilevabile dal semplice raffronto tra la motivazione e il dispositivo per la non corrispondenza formale e sostanziale tra l'uno e l'altro (cfr. Cassazione civile, sentenza n.
1058/1973,Cass.civile,Sez. 1, Sentenza n. 2815 del 12/02/2016;Cassciv. Sez. 3, Or dinanza n. 4319 del 14/02/2019Sez. L - , Ordinanza n. 16877 del 11/08/202), va osservato che, nel caso di specie, gli errori della sentenza impugnata non hanno in alcun modo inciso sulla volontà o sul giudizio del giudice costituendo errori materiale emendati con il procedimento di correzione.
Invero, effettuata la correzione della via di ubicazione dell'immobile e del nominativo omesso di , deve ritenersi che l'omessa indicazione, nell'intestazione Parte_2 della sentenza, del nome di una delle parti non ha determinato la nullità della sentenza atteso che l'omessa indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di una delle parti determina la nullità della sentenza solo in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 c.p.c., o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce, e non anche se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza la loro identificazione, dovendosi, in tal caso, considerare l'omissione come un mero errore materiale, che può essere corretto con la procedura prevista dagli artt. 287 e 288
c.p.c.(cfr.Cass.civile,Sez. 2, Sentenza n. 5660 del 20/03/2015;Cass.civ.Sez. 1 ,Sent.
n. 22275 del 25/09/2017;Cass.civ.Sez. 6 3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019;Ca ss. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14106 del 23/05/2023).
Con il secondo motivo di gravame parte appellante, ha censurato la sentenza impugnata ritenendola errata nella parte in cui ha condannato alle spese di lite solo parte attrice poiché entrambi le parti processuali sono state Parte_1
pagina 8 di 11 negligenti riguardo della mediazione impartita dal giudice con l'ordinanza del
18/03/2022.
Anche tale motivo di appello inerente la erronea dichiarazione condanna di parte attrice non più titolare conseguente alla improcedibilità per omessa mediazione, è infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato.
Invero, con la sentenza impugnata è stata condannata alle spese di lite la parte che ha esercitato l'azione e cioè la IGnora a nulla rilevando, dunque, in questi Pt_1 termini, l'omissione del IGnor . Parte_2
Ebbene, l'art. 5 co. 1 dlg 28/2010 statuisce: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.”
In particolare, ai sensi dell'art. 5, co. 4, lett. b), d.lgs. n. 28/2010, le disposizioni dei commi 1 bis e 2 (obbligatorietà della mediazione e sanzione della improcedibilità del giudizio) non si applicano "b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 c.p.c."
Nel caso di specie, la proposizione della domanda doveva essere preceduta obbligatoriamente dal tentativo di mediazione da parte di colui che aveva effettivamente operato la spinta propulsiva della causa e cioè , con la Parte_1 conseguenza che la condanna al pagamento delle spese di primo grado risulta correttamente effettuata dal Tribunale di Napoli Nord, fermo restando peraltro gli effetti che ai sensi dell'art 111 c.p.c. conseguono automaticamente ex lege alla successione a titolo particolare nel rapporto controverso ovvero nel caso di specie nel contratto di locazione da parte di . Parte_2
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da comporta Parte_3 la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore della parte appellata in virtù del principio della CP_1
pagina 9 di 11 soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 1.101 ad euro 5.200 in base al valore della controversia.
Deve essere disposta, ex art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuale in favore dei procuratori dichiaratori antistatari.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da Parte_3 nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, CP_1
II^ sezione civile n. 2904/2022 depositata in data 8 luglio 2022 nel giudizio iscritto al n.r.g. 2991 - 2022, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Napoli Nord, II^ sezione civile n. 2904/2022 depositata in data 8 luglio 2022 nel giudizio iscritto al n.r.g. 2991 - 2022, non notificata;
2) Dichiara tenuto e condanna e in solido, al Parte_1 Parte_2
pagina 10 di 11 pagamento, in favore di , dei compensi professionali del secondo CP_1 grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.915,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 11.3.2025
Il ConIGliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott.ssa Rosanna De Rosa ConIGliere dott.ssa Francesca Sicilia ConIGliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 3630 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), difesi dall'avv.to Giovanni D'Alterio; C.F._2
Appellanti
E
(C.F. ), difeso dagli avv.ti Emilio Manfredi e CP_1 C.F._3
Raffaele Flagiello;
Appellato
Oggetto: appello proposto da nei confronti Parte_3 di , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, II^ sezione CP_1 civile n.1148-2023 depositata in data 8 luglio 2022 nel giudizio iscritto al n.r.g.
2919-2022, non notificata.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11/03/2025.
pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con contratto del 08/10/2013 registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Aversa in data 23/10/2013, prorogato fino al 22/10/2017 al n.°6257 serie n.°3, veniva P concesso in locazione abitativa al IG. , l'unità immobiliare, posta in CP_1
Giugliano in Campania (Na) alla Via Santa Rita da Cascia n.°14 l'appartamento situato al piano terzo int.9 composto da vani 4 catastali, ingresso, cucina, camere da letto, bagno, il tutto denunciato al N.C.E.U. del Comune di Giugliano al foglio 54 particella 621 sub 14 cat. A/3 classe 2 R. C. € 268,56 e box auto piano S1 denunciato al N.C.E.U. del Comune di Giugliano al foglio 54 particella 621 sub 25 cat. C/6 classe 3 R. C. € 75,51, per un canone mensile di €
430,00(Quattrocentotrenta/00) da pagarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese, nel domicilio della locatrice ed € 42,00(quarantadue/00) a titolo di oneri condominiali da pagarsi sempre entro il 5 di ogni mese.
In data 16/12/2017 decedeva la locatrice IG.ra , lasciando a sé Persona_1 come unica erede la figlia giusta denuncia di successione;
in data Parte_1
28/06/2019 l'erede effettuava presso l'Agenzia delle Entrate di Aversa il subentro nel contratto di locazione, già registrato e con regolare proroga fino al 04/10/2021.
Non intendendo più rinnovare il contratto di locazione così come stabilito dalla legge
431/98 art. 3, la locatrice inviava la disdetta prevista da contratto, con racc.ta n.°153689558252 del 10/11/2020 e n.°154256688559 del 05/02/2021, avvisando il conduttore anche della vendita del bene e dell'esercizio della prelazione in tempo debito visto il rispetto del periodo contrattuale ovvero dei 4 anni +4 anni decorrenti dal 23/10/2013 e con la scadenza naturale del 24/10/2021.
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 controparte intimando a lo sfratto per finita locazione dell'immobile di CP_1 cui al contatto di locazione.
Si costituiva in giudizio quale acquirente della cosa controversa, Parte_2 rappresentando di aver acquistato con rogito notarile la piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento dalla IG.ra , giusta atto di compravendita per notar Parte_1 del 11/10/2021 con Rep. n.°79.570 Racc. 21.768, relativo Persona_2
pagina 2 di 11 all'immobile oggetto della presente controversia e che il contratto di locazione era stato prorogato con subentro del nuovo acquirente come da registrazione avvenuta presso l'Agenzia delle Entrate in data 23/03/2022.
Si costituiva in giudizio, altresì, parte convenuta opponendosi alla CP_1 richiesta di convalida dello sfratto per finita locazione chiedendo ordinare a parte attrice, in assenza di ulteriori cause di risoluzione del contratto previste dalla legge, di rispettare il contratto fino alla sua scadenza del 23/10/2025 e per l'effetto condannare l'attore al pagamento delle spese e dei compensi professionali in favore dei sottoscritti difensori anticipatari.
All'udienza del 30/11/2021, il Giudice, stante la costituzione di parte convenuta e la conseguente opposizione alla convalida di sfratto per finita locazione, si riservava e successivamente con ordinanza del 18/03/2022 non convalidava lo sfratto né concedeva la chiesta ordinanza provvisoria di rilascio, considerato che la disdetta non risultava inviata 12 mesi prima della scadenza, disponendo il mutamento del rito ex artt. 665, 667 e 426 c.p.c., concedendo rispettivamente, all'attore ed al convenuto, termine fino a 30 e 10 giorni prima dell'udienza fissata per il
15/06/2022, per il deposito di memorie integrative dei propri atti difensivi invitando, altresì, le parti alla presentazione della domanda di mediazione.
Il Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n.1148-2023 depositata in data 8 luglio
2022 nel giudizio iscritto al n.r.g. 2919-2022, non notificata, rilevato che la materia locatizia rientra tra quelle per le quali è imposto il tentativo obbligatorio di mediazione ex art 5 comma 4 lett b del decreto legislativo n. 28 del 2010 e che parte intimante non si attivava per l'espletamento della procedura di mediazione nonostante il termine assegnato il 18 marzo 2022, così si pronunciava: “- dichiara
l'improcedibilità del giudizio;
condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 1618, per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.”
B. Giudizio d'appello.
e hanno proposto appello chiedendo: “1. In via Parte_1 Parte_2 assolutamente preliminare sospendere la sentenza n.°2904/2022 ex art. 283 c.p.c.. per tutto quanto innanzi motivato e trattandosi di una questione puramente di diritto processuale come sostenuta dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n.° del 11
pagina 3 di 11 settembre 2018 n. 22055, per aver il giudice di prime cure non indicato una parte processuale oltre alla ingiusta soccombenza comminata all'attrice non Parte_2 più titolare del bene;
2. Annullare la sentenza n.° 2904/2022, dal momento che manca sia in epigrafe e sia nella motivazione del verdetto, una parte processuale, oltre alla errata indicazione del bene immobile oggetto della lite nel corso del primo grado e
l'assoluta carenza di soccombenza da parte dell'attrice non più titolare, poiché entrambi le parti processuali sono state negligenti a riguardo della mediazione impartita dal giudice con l'ordinanza del 18/03/2022, quindi s'insiste nella nullità del provvedimento reso e oggi impugnato;
3. Condannare, il alla refusione delle CP_1 spese, diritti e onorari con attribuzione all'anticipatario avvocato.”
Si è costituito in giudizio che ha concluso chiedendo:”1) denegare, CP_1 preliminarmente, ogni istanza di sospensiva formulata ex art. 283 cpc, siccome inammissibile e comunque non provata;
2) dichiarare inammissibile e/o improcedibile
l'appello per violazione dell'art. 342 cpc e stante l'intervenuta correzione, nelle more del presente giudizio, della sentenza n. 2904/2022, emessa dal Tribunale di Napoli
Nord, II Sez. Civ., G.U. dr. D'Angiolella. In ogni caso rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dai Sigg.ri e Parte_2 Pt_1
avverso la predetta sentenza;
3) condannare gli appellanti al pagamento delle
[...] spese e dei compensi professionali, oltre rimborso spese generali e cpa come per legge, con attribuzione ex art. 93 cpc ai sottoscritti Avv. Emilio Manfredi ed Avv. p. Raffaele
Flagiello.”
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 31/01/2023 gli appellanti, insistendo nella richiesta di sospensiva della sentenza di primo grado, hanno ribadito la nullità della sentenza di primo grado, sostenendo che l'ordinanza di correzione di errore materiale del 9.12.2022 con cui è stata corretta la via di ubicazione dell'immobile ed è stato inserito nell'intestazione , nel caso Parte_2 di specie, non è risultata idonea a dirimere la controversia in quanto il Giudice di prime cure ha erroneamente omesso di indicare una parte processuale regolarmente costituita. Inoltre, secondo gli appellanti, la correzione operata dal Tribunale di
Napoli Nord, ha costituito un ulteriore grave errore poiché è stato aggiunto o sostituito il nome del IG. con quello dell'attrice , ma Parte_2 Parte_1 nulla è specificato in merito nella motivazione, di talché non è chiaro a quale titolo il pagina 4 di 11 IG. sia indicato nel provvedimento. Ed ancora, gli appellanti hanno Parte_2 sostanzialmente lamentano l'erroneità della dichiarazione di improcedibilità operata dal primo giudice per non essersi parte attrice attivata per il tentativo di mediazione nella parte in cui a tale dichiarazione il giudice ha fatto seguire la condanna di parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite che invece, secondo parte appellante, andavano compensate essendo il mancato esperimento del tentativo di mediazione fonte di responsabilità per entrambe le parti e non solo per l'intimante.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 31/01/2023 l'appellato ha chiesto il rigetto, in quanto non provata ed illegittima, dell'istanza di sospensiva formulata ex art. 283 c.p.c. stante l'insussistenza non solo del fumus boni iuris del gravame ma soprattutto di periculum in mora ed ha ribadito l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., stante anche l'intervenuta correzione, nelle more del presente giudizio, della sentenza n. 2904/2022, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, II Sez. Civ., aggiungendo, poi per mero scrupolo difensivo essere intervenuto un accordo tre le parti relativamente al rapporto locatizio (come da verbale di mediazione del 19/12/2022 depositato in atti).
Con ordinanza del 31.01.2023 la Corte adita ha rigettato l'istanza di sospensiva della sentenza impugnata del Tribunale di Napoli Nord n. 2904/2022 poiché non risultava provato alcun pericolo circa l'eventuale estrema difficoltà degli istanti nel far fronte al pagamento della somma liquidata dal Giudice di prime cure ed ha fissato per la discussione l'udienza del 28/05/2024 poi differita all'11.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
Innanzitutto si rileva che non è stato acquisito, sebbene richiesto dalla cancelleria, il fascicolo di ufficio del primo grado, ex art. 347, ultimo comma, c.p.c..
Ciò non impedisce, tuttavia, alla Corte, la decisione della controversia, atteso che le questioni rilevanti, a tal fine (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 10164 del
30/03/2022; Sez. 6 – 1, Ord. n. 9498 del 04/04/2019; Sez. 6 – 1, Ord. n. 27691 del
21/11/2017), sono ampiamente valutabili sulla base delle allegazioni difensive, nonché degli atti e dei documenti depositati dalle parti in primo grado (contenuti nei relativi fascicoli cartacei, ritualmente depositati anche in questo secondo grado di giudizio).
pagina 5 di 11 Va premessa, inoltre, la tempestività dell'appello proposto, essendo il ricorso in appello depositato in cancelleria in data 2.9.2022 entro il termine di proposizione dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, gravata con la presente impugnazione che è stata depositata in data 8.7.2022 e non notificata.
In via ancora preliminare, non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da nella propria comparsa di costituzione e risposta. CP_1
Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè, quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0 a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello su propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare
e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge
e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord. 13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico
e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla
pagina 6 di 11 censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(così Cass. ord. 7675/2019).
Nella specie, parte appellante ha individuato le parti della sentenza di prime cure fatte oggetto di specifica censura ed ha argomento le critiche sollevate. Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione abbia rispettato i criteri di forma e sostanza richiesti dall'art. 342 cpc..
Passando all'esame dei motivi di appello che possono raggrupparsi in due motivi di appello, con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui ha erroneamente individuato un immobile diverso da quello oggetto di locazione ed ha omesso di indicare il nuovo proprietario dell'immobile.
Tale motivo appare infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato.
Orbene, risulta incontestato che durante il corso del giudizio di primo grado l'immobile oggetto del contratto di locazione di cui è causa è stato venduto al IG.
. Parte_2
Il Giudice di prime cure, con ordinanza depositata il 9.12.2022 nel procedimento di correzione dell'errore materiale n. 2991-1/2022 RGAC, ha provveduto alla correzione dell'errore materiale ed ha così si pronunciato: “Dispone che laddove è scritto "condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano in €.1.618,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge" deve intendersi e leggersi "condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano in €.1.618,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge con attribuzione in finora dell'Avv. Emilio Manfredi e del Avv. P. Raffaele Flagiello dichiaratisi anticipatari, ex art. 93 c.p.c."; laddove è scritto a pag. 2 (ultimo rigo) "sito in Casapesenna alla Piazza A. Petrillo n.34" deve intendersi e leggersi "sito in
Giugliano in Campania (Na) alla Via Santa Rita da Cascia"; laddove nell'intestazione è scritto " , elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania alla Parte_1
Via A. Pirozzi n. 22 presso lo studio dell'avvocato Giovanni D'Alterio che la rappresenta
e difende. ATTRICE" deve leggersi ed intendersi " ed Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania alla Via A. Pirozzi n. 22 Pt_2
pagina 7 di 11 presso lo studio dell'avvocato Giovanni D'Alterio che li rappresenta e difende. PARTE
ATTRICE.”
Invero, premesso che il nostro ordinamento pone a disposizione delle parti uno specifico rimedio, disciplinato dagli articoli 287, 288 e 289 del Codice di procedura civile ove nelle sentenze o nelle ordinanze sia presente un errore o un'omissione di carattere materiale che non incide sulla volontà o sul giudizio del giudice ma che rappresentino sviste, disattenzioni o errori di calcolo, postulando l'errore materiale un'inesattezza di espressione dell'estensore della decisione, la quale sia chiaramente deducibile dal contesto del provvedimento o sia facilmente rilevabile dal semplice raffronto tra la motivazione e il dispositivo per la non corrispondenza formale e sostanziale tra l'uno e l'altro (cfr. Cassazione civile, sentenza n.
1058/1973,Cass.civile,Sez. 1, Sentenza n. 2815 del 12/02/2016;Cassciv. Sez. 3, Or dinanza n. 4319 del 14/02/2019Sez. L - , Ordinanza n. 16877 del 11/08/202), va osservato che, nel caso di specie, gli errori della sentenza impugnata non hanno in alcun modo inciso sulla volontà o sul giudizio del giudice costituendo errori materiale emendati con il procedimento di correzione.
Invero, effettuata la correzione della via di ubicazione dell'immobile e del nominativo omesso di , deve ritenersi che l'omessa indicazione, nell'intestazione Parte_2 della sentenza, del nome di una delle parti non ha determinato la nullità della sentenza atteso che l'omessa indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di una delle parti determina la nullità della sentenza solo in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 c.p.c., o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce, e non anche se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza la loro identificazione, dovendosi, in tal caso, considerare l'omissione come un mero errore materiale, che può essere corretto con la procedura prevista dagli artt. 287 e 288
c.p.c.(cfr.Cass.civile,Sez. 2, Sentenza n. 5660 del 20/03/2015;Cass.civ.Sez. 1 ,Sent.
n. 22275 del 25/09/2017;Cass.civ.Sez. 6 3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019;Ca ss. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14106 del 23/05/2023).
Con il secondo motivo di gravame parte appellante, ha censurato la sentenza impugnata ritenendola errata nella parte in cui ha condannato alle spese di lite solo parte attrice poiché entrambi le parti processuali sono state Parte_1
pagina 8 di 11 negligenti riguardo della mediazione impartita dal giudice con l'ordinanza del
18/03/2022.
Anche tale motivo di appello inerente la erronea dichiarazione condanna di parte attrice non più titolare conseguente alla improcedibilità per omessa mediazione, è infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato.
Invero, con la sentenza impugnata è stata condannata alle spese di lite la parte che ha esercitato l'azione e cioè la IGnora a nulla rilevando, dunque, in questi Pt_1 termini, l'omissione del IGnor . Parte_2
Ebbene, l'art. 5 co. 1 dlg 28/2010 statuisce: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.”
In particolare, ai sensi dell'art. 5, co. 4, lett. b), d.lgs. n. 28/2010, le disposizioni dei commi 1 bis e 2 (obbligatorietà della mediazione e sanzione della improcedibilità del giudizio) non si applicano "b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 c.p.c."
Nel caso di specie, la proposizione della domanda doveva essere preceduta obbligatoriamente dal tentativo di mediazione da parte di colui che aveva effettivamente operato la spinta propulsiva della causa e cioè , con la Parte_1 conseguenza che la condanna al pagamento delle spese di primo grado risulta correttamente effettuata dal Tribunale di Napoli Nord, fermo restando peraltro gli effetti che ai sensi dell'art 111 c.p.c. conseguono automaticamente ex lege alla successione a titolo particolare nel rapporto controverso ovvero nel caso di specie nel contratto di locazione da parte di . Parte_2
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da comporta Parte_3 la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore della parte appellata in virtù del principio della CP_1
pagina 9 di 11 soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 1.101 ad euro 5.200 in base al valore della controversia.
Deve essere disposta, ex art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuale in favore dei procuratori dichiaratori antistatari.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da Parte_3 nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, CP_1
II^ sezione civile n. 2904/2022 depositata in data 8 luglio 2022 nel giudizio iscritto al n.r.g. 2991 - 2022, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Napoli Nord, II^ sezione civile n. 2904/2022 depositata in data 8 luglio 2022 nel giudizio iscritto al n.r.g. 2991 - 2022, non notificata;
2) Dichiara tenuto e condanna e in solido, al Parte_1 Parte_2
pagina 10 di 11 pagamento, in favore di , dei compensi professionali del secondo CP_1 grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.915,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 11.3.2025
Il ConIGliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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