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Decreto 16 aprile 2025
Decreto 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
DECRETO EX ART.3, COMMA 4, l. N.89/2001
Nella persona del Consigliere designato, dott.ssa Flavia Strazzanti, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento n. 25/2025V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, ad istanza
Parte_1
, nato in [...] il [...] ed ivi residente, C.F.:
[...]
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo C.F._1
Pietro Bruccheri C.F.: unitamente e disgiuntamente all'avv. C.F._2
Giuseppina Butera, C.F.: , presso lo studio dei quali, sito in C.F._3
Serradifalco (CL), Corso Garibaldi n. 106, è elettivamente domiciliato
Ricorrente
NEI CONFRONTI DEL
Controparte_1
Resistente
letti gli atti, considerato che il ricorrente ha domandato l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo svoltosi in primo grado innanzi al Tribunale di Caltanissetta – Sezione Lavoro nella causa iscritta al n. R.G. 484/2014 R.G., e, in grado di legittimità, presso la Corte di
Cassazione nella causa iscritta al n. R.G. 20887/2020; ritenuto, con riferimento al giudizio di primo grado, che esso è stato introdotto con ricorso depositato il 3 aprile 2014 (cfr. doc. produzione_1_14) e definito con sentenza n.
113/2018 pubblicata il 06/03/2018 (cfr. doc. produzione_1_14);
1
ritenuto che
, inoltre, non deve essere conteggiato il tempo intercorso tra l'udienza del 18 dicembre 2014 e quella del 17 marzo 2015, essendo il differimento dell'udienza disposto su richiesta del ricorrente, come dallo stesso allegato in ricorso, ritenuto che pertanto la durata complessiva del giudizio di primo grado è pari a 3 anni e
8 mesi e 9 giorni, già detratto il tempo del rinvio imputabile al ricorrente pari a 89 giorni;
ritenuto che
la durata del giudizio di secondo grado è conforme all'art. 2, co.
2-bis, L. n.
89/2001 e, difatti, il ricorrente non ha domandato l'indennizzo con riferimento ad esso;
ritenuto, con riferimento al giudizio di legittimità, che è stato introdotto con notifica del ricorso a controparte avvenuta il 10 luglio 2020 (cfr. doc. produzione_27_32) e definito con ordinanza n. 26912 del 12 settembre 2024 (cfr. Ordinanza della Corte di Cassazione nel doc. produzione_27_32) di rigetto del ricorso proposto da Parte_1
e con la condanna al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità;
ritenuto che
pertanto tenuto conto dell'art. 2 comma 2 bis l. 89/2001, la durata complessiva del giudizio di terzo grado, è pari a 4 anni e 2 mesi e 5 giorni;
ritenuto dunque che la durata complessiva del giudizio di primo grado e di quello svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione è pari a 7 anni, 10 mesi e 14 giorni, non venendo in rilievo il tempo intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa ai sensi dell'art. 2 comma 2 quater l.
89/2001; ritenuto pertanto che, con l'arrotondamento ad un anno che opera per i periodi superiori a sei mesi di cui all'art. 2 bis comma 1 l. 89/2001, valutata la durata dei procedimenti in esame in anni 8, detratta la durata ragionevole di anni 4 (pari, per il primo grado, a tre anni e, per il giudizio di legittimità, ad un anno), l'indennizzo domandato va calcolato con riferimento ad anni 4;
ritenuto che
, “In tema di equa riparazione, l'art. 1 ter, comma 1, della l.
n. 89 del 2001 deve interpretarsi – anche in ossequio al canone che impone di attribuire alla legge, nei limiti in cui ciò sia permesso dal suo testo, un significato conforme alla
CEDU – nel senso che non rientrano nel perimetro di applicazione della norma i processi che si svolgono con il rito lavoro in quanto, a seguito della modifica dell'art. 429, comma 1, c.p.c. è già previsto che il giudice, all'udienza di discussione, decida la causa
e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c.” (cfr. Cassazione civile sez. II,
24/05/2022, n. 16741);
2 ritenuto, con riferimento alla sussistenza del danno derivante dalla irragionevole durata del processo, che “il danno non patrimoniale, in quanto conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, si presume sino a prova contraria, onde nessun onere di allegazione può essere addossato al ricorrente” (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/05/2018, n. 10858); ritenuto, in ordine al quantum, che l'art. 2 bis comma 1 l. 89/2001 stabilisce che la misura dell'indennizzo va determinata tra euro 400 ed euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo, ferma l'attitudine della citata legge ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (e cfr. Cassazione civile , sez. II , 25/07/2023,
n. 22347 che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2-bis comma 1 primo alinea della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui limita l'indennizzo a titolo di equa riparazione in un importo compreso tra 400
e 800 euro per ciascun anno di eccedenza rispetto al termine ragionevole, in relazione agli importi previsti dalla CEDU compresi tra 1.000 e 1.500 euro); considerato che la causa azionata dall'istante concerneva l'accertamento di rapporto di lavoro subordinato e la condanna al pagamento delle retribuzioni connesse e valutato l'esito finale della lite di reiezione della domanda proposta dall'istante, ancorché non in ragione dell'assenza di prova in ordine allo svolgimento della prestazione di lavoro subordinato, ritenuto, pertanto, per quanto rilevato, che può liquidarsi in via equitativa €. 500,00 per i primi tre anni di ritardo irragionevole, ed €. 600,00 per il quarto anno, con l'incremento del 20% consentito dall'art. 2 bis comma 1° l. 89/2001; ritenuto pertanto che alla parte ricorrente può liquidarsi la somma di €. 2.100,00, oltre gli interessi al tasso legale dal presente provvedimento al saldo (cfr. Cassazione civile, sez.
II, 17/04/2023, n. 10096); ritenuto che le spese di lite vanno liquidate secondo i criteri previsti dal d.m. 55/2014 per i procedimenti monitori e dunque €. 500,00 per compensi, ed €. 27,37 per spese documentate, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a.,
P.Q.M.
la Corte di Appello ingiunge al di pagare, senza dilazione, al ricorrente Controparte_1 [...]
la somma di €. 2.100,00, oltre agli interessi, al tasso legale, dal presente Parte_1 provvedimento al saldo;
3 autorizza, in difetto, la provvisoria esecuzione del presente decreto;
ingiunge al Ministero della Giustizia di pagare al ricorrente le spese del procedimento, liquidate come in parte motiva.
Caltanissetta, 15 aprile 2025
Il Consigliere
Dott.ssa Flavia Strazzanti
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