Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 04/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
Presidente- 1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Antonella GIALDINO
- Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 269 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 470/2021(RG 3528/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di permessi retribuiti ex art 33 L 104/92, promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dall'avv. E. SPADA
- Appellante - contro
,in persona del Presidente pro tempore, Controparte 1 rappr.e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI, A- LAMANNA, E. CASCIO
-Appellata-
OGGETTO: “Permessi retribuiti ex art 33 L 104/92"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 30/7/2021 l'appellante in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di fruizione dei permessi retribuiti ex art 33, comma 3 L 104/92. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza per non essersi pronunciato sul diritto dell'istante, bracciante agricolo, alla fruizione dei permessi in questione, nonostante egli avesse provato di avere una figlia gravemente disabile, riconosciuta portatrice di handicap grave ai sensi dell'art 3 L 104/92. Il Tribunale, a dire
L'appello è infondato. L'art 33, comma 3 L 104/92 recita “Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno..”.
Dunque il diritto ai permessi richiede certamente il riconoscimento in favore di un congiunto di una disabilità grave ex art 3 L 104/92 ed anche la condizione di non ricovero in capo sempre al disabile, da cui discende la necessità dell'assistenza, ma prima di tutto presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato in capo a chi richiede i permessi.
E ciò è ovvio, perché solo chi è lavoratore dipendente ha necessità di domandare al datore di lavoro di potersi assentare per badare al familiare disabile. E solo in favore di costoro, per ragioni di tutela della disabilità e del lavoro, si prevede che possano assentarsi nei limiti di tre giorni al mese senza perdere la retribuzione. Lo Stato cioè contribuisce sostenendo l'onere economico di retribuire le giornate in cui il lavoratore dipendente si è assentato, non facendo gravare l'onere sul datore di lavoro che non ha fruito delle prestazioni, consentendo al lavoratore di occuparsi del disabile senza subire un detrimento economico.
Per questo non è possibile domandare all'CP. di riconoscere il beneficio in modo svincolato da qualsiasi rapporto di lavoro, né chiedere al Tribunale di pronunciare sulla esistenza di tale diritto in astratto, ossia prescindendo dall'esistenza di un rapporto di lavoro e di una necessità di domandare i permessi.
È corretta allora la statuizione del Tribunale, laddove ha riconosciuto che alla data di proposizione del ricorso giudiziario (22/5/2020), non risultava alcun rapporto di lavoro dipendente in atto, avendo dichiarato lo stesso ricorrente di avere lavorato con rapporti agricoli saltuari, a giornata, negli anni precedenti, ragion per cui non era possibile pronunciarsi in ordine all'esistenza di un diritto attuale a fruire dei permessi ex art 33, comma 3 L 104/92. Né poteva ravvisarsi alcun diritto al risarcimento del danno rispetto ai brevi rapporti di lavoro intercorsi negli anni precedenti(di poche giornate ciascuno), men che meno un diritto all'indennità sostitutiva, che presupponevano la prova di avere dovuto assentarsi in specifiche giornate, comprovate da attestazioni del datore di lavoro, perdendo il diritto alla retribuzione.
Invero il ricorrente non ha mai sostenuto di essersi dovuto assentare nei periodi in cui ha lavorato tra il 2018 e il 2019, per ragioni di assistenza, ma solo che avrebbe voluto poter fruire dei permessi, CP che l' gli ha negato.
Il punto è che non sussiste un'incompatibilità di legge o concettuale tra il lavoro agricolo e i permessi in questione, spettando gli stessi senz'altro ad un bracciante agricolo a tempo indeterminato o a un bracciante assunto a tempo determinato, purchè si accerti l'esistenza di un rapporto continuativo, almeno mensile. E del resto la previsione di legge secondo cui il lavoratore può assentarsi per massimo tre giorni al mese con permessi retribuiti, significa che su un mese continuativo di lavoro, egli può fruire di tre giorni di permesso, che appunto sono stati considerati dal legislatore un equo contemperamento tra le esigenze aziendali alla continuità della prestazione di lavoro con l'esigenza del lavoratore a prendersi cura anche del disabile, svolgendo commissioni nel suo interesse. Ma se il lavoratore invece lavora per pochi giorni al mese ed è quasi sempre a disposizione del disabile, viene meno l'esigenza del contemperamento degli opposti interessi, ossia non ha senso sacrificare la esigenza del datore di lavoro alla presenza in servizio del dipendente e addossare tale onere economico allo Stato.
L'appello allora è infondato, perché il ricorrente non ha provato l'esistenza di un rapporto di lavoro in atto, da cui viene meno l'esigenza di fruire dei permessi ex art 33 comma 3 L 104/92 ed anche i brevissimi rapporti di lavoro intercorsi in passato erano di durata inferiore ad un mese.
L'appello deve essere rigettato. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.
Taranto, 26/2/2025
Il Presidente Il Relatore
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro