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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/05/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1037/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 21.5.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 rappresentata dal genitore esercente la responsabilità genitoriale
Persona_1 avv. TRESCA Matteo, Via Firenze 291 - Pescara
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: ricorso ex art.445-bis comma 6 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
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Con ricorso depositato in data 10.6.2024 (nata il 16.4.2012), Parte_1 rappresentata dal genitore esercente la responsabilità genitoriale Persona_1 facendo seguito alla dichiarazione di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nel pregresso giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445-bis c.p.c., introduceva il giudizio di merito chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione previdenziale oggetto della propria pretesa:
• indennità di frequenza, come da domanda amministrativa presentata in data 29.1.2023.
Costituitosi in giudizio, contestava nel merito la domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto, con conferma della correttezza dell'accertamento peritale già espletato.
Veniva espletata una nuova CTU di natura medico-legale (affidata ad uno specialista in neuropsichiatra infantile;
psichiatria, dunque particolarmente competente in ordine ai disturbi dell'apprendimento rappresentati in ricorso)
Quindi all'odierna udienza, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Nel merito, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che la ricorrente possiede i requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di frequenza, concludendo la propria relazione nei seguenti termini:
• “(…) la periziata, per il quadro clinico e funzionale per la quale è stata valutata al fine del riconoscimento dell'Invalidità Civile, presenta i requisiti per essere ammessa al beneficio richiesto dell'Indennità di frequenza per un periodo di 36 mesi dalla data della domanda amministrativa”
Ritiene il giudicante di dover aderire al parere espresso dal consulente, in quanto esso è sorretto da ampia e adeguata motivazione, all'esito di una approfondita discussione medico-legale focalizzata sugli aspetti specialistici dei disturbi dell'apprendimento.
Deve pertanto attribuirsi prevalenza alla valutazione del CTU nominato nel presente giudizio, in quanto specialista particolarmente competente in materia delle patologie dalle quali risulta affetta la parte ricorrente, rispetto alla valutazione che era stata espressa dal CTU nominato in sede di ATP.
***
2 Il ricorso va dunque accolto, conseguendone le determinazioni di cui in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in relazione ad entrambe le fasi di giudizio (ATP ed il presente giudizio ex art.445-bis comma 6 c.p.c.).
Le spese delle due CTU (quella espletata nel corso del procedimento per ATP e quella espletata nel presente giudizio e che si liquida con separato decreto) devono pertanto essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara che rappresentata dal genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale , è in possesso del requisito sanitario Persona_1 per aver diritto alla prestazione richiesta (indennità di frequenza) con decorrenza dalla domanda amministrativa in data 29.1.2023;
- condanna l' a rifondere a , rappresentata dal genitore CP_1 Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale le spese del giudizio, che Persona_1 liquida in complessivi €3.260,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore di: avv. TRESCA Matteo;
- pone definitivamente a carico dell' le spese delle CTU (quella espletata nel CP_1 corso del procedimento per ATP e quella espletata nel presente giudizio e che si liquida con separato decreto).
Così deciso in Pescara in data 21.5.2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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