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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2602/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione CIVILE
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Consiglieri: dott.ssa Alessandra Arceri - Presidente rel. est. dott.ssa Beatrice Siccardi - Consigliere dott.ssa Manuela Cortelloni - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2602/2023 promossa da:
Avv. ALBERTO VANNI NELLA SUA QUALITÀ DI (C.F. Controparte_1
, difeso in proprio ed elettivamente domiciliato presso il proprio in VIA C.F._1
AGNELLO, 5 20121 MILANO
APPELLANTE contro
C.F. Controparte_2
), con il patrocinio degli avv.ti ROMEO CHRISTIAN, TOFFOLETTO ALBERTO P.IVA_1
LETTENMAYER FLORA JOSEPHINE ALDA, PESENTI MARCO, DAMINELLI SIMONA,
CIPOLLA LUCIANA ed elettivamente domiciliata in CORSO VERCELLI 40 MILANO presso lo studio dei predetti difensori
In punto a: appello vs. sentenza del Tribunale di Milano n. 6273 del 20 luglio 2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 9 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
I. in via principale, compensare le spese di giudizio di 1° grado, riformando sul punto la sentenza del
Tribunale di Milano n. 6273/2023, depositata il 20/07/2023, nel giudizio distinto con R.G. n.
9694/2023;
II. in subordine, contenere la condanna alle spese del 1° grado di giudizio come in narrativa, riformando sul punto la medesima sentenza di prime cure;
III. condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite, oltre spese e oneri accessori del presente grado di giudizio.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello ex adverso proposto e disporre la trattazione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Nel merito:
- respingere integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 6273/2023 del Tribunale di
Milano, depositata e pubblicata in data 20 luglio 2023, notificata in data 25 luglio 2023, resa nella causa civile iscritta al n. 9694/2023 di Ruolo Generale, nonché le domande ivi proposte in quanto infondate per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente la sentenza impugnata.
- condannare l'Avv. AL VA, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari del primo e del secondo grado di giudizio.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
AL VA, nella sua qualità di socio di minoranza della società ha richiesto ed CP_1
ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 1184/2023, con cui è stata ingiunta alla precitata società “di consegnare entro 40 giorni dalla notifica, alla parte ricorrente i beni mobili indicati in ricorso (documenti relativi ai conti correnti intrattenuti dalla società presso l'istituto bancario ingiunto n.d.r.) e di pagare le spese di questa procedura che si liquidano in € 76,00 per spese, in € 550,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA”.
Avverso tale decreto ha interposto rituale opposizione chiedendone la revoca, in Controparte_2 quanto richiesto ed ottenuto, nei confronti dell'Istituto di credito, da soggetto privo di legittimazione attiva. Parte opponente ha infatti rilevato ed eccepito come il diritto del socio di minoranza della CP_3 al controllo ed all'estrazione della copia dei documenti contabili, amministrativi e fiscali relativi alla società partecipata, affermato dall'art. 2476 c.c., deve necessariamente svolgersi e dirigersi verso gli organi societari, ed in contraddittorio con gli stessi, che ne sono i naturali destinatari, posto che l'iniziativa del singolo socio per ottenere l'accesso alla documentazione relativa alla gestione sociale ben può esser prodromica al promuovimento di un'azione di responsabilità nei loro confronti.
Esso, di contro, non può essere ampliato fino al punto di consentire al singolo socio di rivolgersi ad eventuali terzi che intrattengano, con la società partecipata, rapporti di svariato genere.
Il VA si è costituito nel giudizio così radicato, chiedendo la reiezione dell'opposizione proposta.
Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 20 luglio 2023 ha accertato la carenza di legittimazione attiva di VA AL alla domanda monitoria, ed in accoglimento dell'opposizione proposta da ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando il VA al pagamento Controparte_2
delle spese di lite.
Avverso tale sentenza il VA ha proposto gravame dinanzi a questa Corte.
I motivi di appello svolti dal VA avverso la sentenza di prime cure sono così testualmente argomentati:
iii) L'indicazione della parte della sentenza che si intende appellare ai sensi dell'art. 342, comma
2, n. 1, c.p.c.
L'appellante intende appellare il capo della sentenza relativo alle spese, ove il Tribunale ha statuito quanto segue: “Condanna l'opposto AL VA a rifondere l'opponente delle spese Controparte_2
pagina 3 di 9 di lite liquidate in complessivi € 5.810,00 oltre accessori di legge, Iva e Cpa”.
ii) In via principale, integrale compensazione delle spese di lite di 1° grado stante la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Si segnalano in giurisprudenza sentenze di diverso avviso rispetto a quella appellata, che hanno riconosciuto anche in capo al socio non amministratore di il diritto di accesso alla CP_3 documentazione bancaria della medesima come l'ordinanza cautelare del Tribunale di Milano del CP_3
28 ottobre 2017 secondo cui “Costituisce ormai principio acquisito che la nuova disciplina della società a responsabilità limitata ha attuato una privatizzazione del controllo sull'operato dell'organo amministrativo, sicché deve ritenersi sussistente il diritto incondizionato del socio non amministratore di esercitare un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell'ente rispetto alle condotte degli amministratori” (Trib. Milano, ordinanza cautelare
28.10.2017). In tale contesto il Tribunale di Milano ha sposato l'interpretazione più estensiva della norma di cui all'art. 2476, comma III, c.c., non solo riconoscendo l'esistenza del suddetto diritto in capo al socio non amministratore, ma individuando nello specifico i documenti, diversi dai libri sociali,
a cui lo stesso deve avere accesso qualora ne faccia richiesta: libro giornale, libri verbali assembleari, situazione contabile della società, estratti conto bancari, maestrini servizi, contratti, dichiarazioni fiscali, nonché le risultanze del cassetto fiscale e previdenziale, che rappresentano, secondo l'ordinanza citata, quei “documenti sociali” cui fa riferimento l'art. 2476, comma III, c.c.
Si sono altresì richiamate ordinanze del Trib. Roma, Sez. specializzata in materia di impresa, ord. 24 luglio 2017, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Roma, Sez. III, ord. 18 agosto 2016; nonché dottrina (ABRIANI, Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli, in AA.VV., Diritto delle società,
Milano, 2012, p. 325) e l'Arbitrato Bancario Finanziario di Roma, n. 3793/2012.
iii) In subordine, riduzione delle spese di lite di 1° grado.
Il primo grado di giudizio si è caratterizzato per essere estremamente rapido.
Non solo non si è svolta la fase istruttoria, vertendosi la vicenda su una questione giuridica di bassa complessità, ma anche le restanti fasi sono state particolarmente rapide e caratterizzate da una attività defensionale ridotta al minimo. Si è infatti tenuta una sola udienza (la prima), mentre all'udienza seguente si è già data lettura della sentenza, che non ha motivato espressamente la quantificazione della condanna alle spese, ma si presume che il Giudice di prime cure abbia fatto applicazione dei parametri forensi previsti in caso di giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile di complessità bassa nel modo seguente:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) pagina 4 di 9 Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile – complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.810,00
Visto che, tuttavia, l'attività defensionale è stata minima, essendosi esplicata per una sola udienza, alla quale ha peraltro preso parte solo la Parte attrice-opponente, si domanda, in via subordinata, la riforma della sentenza gravata con applicazione dei parametri minimi e la riduzione del 30% stante l'assenza di questioni di fatti, nel modo seguente:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Riduzione del 30% su € 2.906,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto (art. 4, comma
4) € -871,80
Compenso tabellare (valori minimi) al netto della riduzione € 2.034,20
La sentenza di primo grado dovrà pertanto essere riformata in punto di spese (omissis).
Nel giudizio così radicato si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la Controparte_2
condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La Corte, all'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025, fissata ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., si è riservata il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
***
I tre motivi di doglianza, tutti afferenti il solo capo di sentenza relativo alle spese di lite di prime cure, possono essere trattati congiuntamente, concernendo statuizione unica.
L'appellante fa in primo luogo rimarcare come il giudice di prime cure, nell'accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla abbia fatto applicazione di un orientamento Controparte_2
giurisprudenziale non consolidato, esistendo, in materia di estensione del diritto del socio non amministratore di al controllo sugli atti ed i documenti afferenti la gestione sociale, di cui all'art. CP_3
pagina 5 di 9 1476 c.c., pronunciamenti favorevoli alla interpretazione di parte ricorrente, secondo la quale il socio di minoranza avrebbe il potere di rivolgersi – oltre che agli organi amministrativi della società - anche a terzi, al fine di ottenere copia dei documenti utili alla ricostruzione dei movimenti contabili e finanziari riferibili alla società stessa.
L'appellante richiama tuttavia, a supporto di tale preteso orientamento contrastante, che si porrebbe a fondamento della sua istanza di compensazione delle spese di lite, giurisprudenza di merito che, pur tuttavia, appare inconferente a lumeggiare un diritto del singolo socio di società di capitali – quale la società a responsabilità limitata è – ad ottenere anche presso terzi, in via generale ed indeterminata,
l'accesso ai documenti della società, ed il diritto ad estrarne copia.
Infatti laddove i terzi intrattengano rapporti soltanto con la società, dotata di autonomia patrimoniale perfetta, e rappresentata nei rapporti giuridici riferibili alla società unicamente dagli organi di gestione investiti del potere rappresentativo della stessa, non può configurarsi un diritto del singolo socio ad accedere alla documentazione che si riferisca a tali rapporti, che fanno capo unicamente alla società stessa.
Prova ne è che l'art. 119 T.U.B., nella parte in cui si occupa della richiesta di consegna della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti, dal correntista presso l'istituto di credito attribuisce la legittimazione a proporla unicamente al “ cliente” nonché a “colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni”.
Sarebbe incongruo che la predetta norma, di carattere speciale, rinvenisse una deroga in una disposizione di carattere generale, i cui confini – per tale via – risulterebbero dilatati ben oltre i limiti degli unici due diritti attribuiti al socio di minoranza da tale disposizione, ovvero a) il diritto ad assumere informazioni dagli amministratori;
b) il diritto di consultare la documentazione afferente la gestione sociale.
La circostanza che la pronuncia richiamata da controparte estenda tale diritto di consultazione anche nei confronti di coloro che “detengano” tale documentazione non può, all'evidenza, essere intesa come ampliamento indiscriminato dell'operare del diritto particolare del socio, consentendo il suo esercizio nei confronti di “chiunque”, purché in possesso di documentazione che possa riferirsi alla gestione sociale: è evidente che con tale espressione ci si riferisca ai professionisti che, in ragione del loro incarico, siano in possesso di tale documentazione, come potrebbe essere, per esempio, l'esperto contabile che si occupi della redazione delle scritture, o il commercialista incaricato di gestire gli adempimenti fiscali della società. Non certo qualunque terzo che, per qualsiasi motivo, sia in possesso di documentazione riferibile alla società, risultato che porterebbe ad una indebita forzatura della lettera pagina 6 di 9 della norma.
Quanto, poi, alle richiamate aperture nelle decisioni dell'ABF, sta di fatto che le stesse riguardano il solo socio di società di persone e le stesse trovano giustificazione nelle seguenti circostanze:
a) la società di persone non si pone propriamente come soggetto “terzo” nei rapporti con i soci che la compongono (Cass. n. 7886/2006);
b) i soci delle società di persone rispondono personalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, sia pure in via gradata ex artt. 2291 e 2304 c.c.;
c) il socio, sebbene non intrattenga rapporti diretti con l'intermediario, né sia succeduto alla società o ne abbia l'amministrazione dei beni, proprio in quanto socio illimitatamente responsabile, risulta potenzialmente soggetto agli effetti sostanziali conseguenti al rapporto di affidamento in essere con la società stessa) (così ABF Milano n. 23168/2019; conf. ABF Roma nn. 1267/2016, 3793/2012 e n.
2149/2011).
Il motivo di doglianza svolto nei confronti della sentenza di primo grado è dunque infondato nel merito, ed in riferimento al quantum, valga osservare che la sentenza predetta non è censurabile, avendo fatto corretta applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
Non pare pertinente, in particolare, per disporre una contrazione degli importi liquidati in prime cure, il richiamo svolto all'art. 4, comma 4 della tariffa professionale, che riguarda il difensore che svolga nel procedimento una difesa riferibile a più parti, ma con una medesima posizione processuale.
Né paiono sussistenti fondati motivi per liquidare i compensi professionali spettanti alla parte vittoriosa in misura inferiore a quella media di tariffa, visto l'impegno comunque profuso nella difesa e la non irrisorietà delle questioni di diritto trattate.
L'appello deve essere quindi respinto, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla del valore della lite, che si attesta Pt_1 in relazione all'unico capo di sentenza impugnato, relativo alle spese di lite, e secondo valori medi.
Non sussistono i requisiti ed i presupposti per la condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., norma peraltro invocata, da parte appellata, in modo del tutto generico, e già di per sé inammissibile, omettendo di indicare se la domanda s'intende proposta ai sensi del primo o del terzo comma della predetta norma, e senza peraltro specificare se vi sia stato un danno concretamente ricevuto a cagione dell'iniziativa di controparte, diverso o ulteriore rispetto alla necessità di difendersi in giudizio.
pagina 7 di 9 Invero, come reputa la preferibile giurisprudenza, se la condanna viene invocata ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c., non può prescindersi dalla rigorosa dimostrazione del danno subìto (Tribunale
Napoli sez. XI, 05/12/2024, n.10504, secondo il quale: L'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, comma primo, c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio. Ne consegue che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza di tale responsabilità).
Né S. l'appello risulta proposto, da parte del VA, sulla base di motivazioni schiettamente pretestuose, ovvero con dolo o colpa grave, abusando dello strumento processuale.
La richiesta di condanna del VA ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non merita pertanto accoglimento.
Va dichiarata la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, definitivamente decidendo nella causa in oggetto, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Respinge l'appello proposto dall'avv. AL VA, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata in ogni sua parte;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.923,00, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Dichiara sussistenti i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Milano, 26 febbraio 2025
pagina 8 di 9 Il Presidente rel. est.
dott. Alessandra Arceri
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione CIVILE
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Consiglieri: dott.ssa Alessandra Arceri - Presidente rel. est. dott.ssa Beatrice Siccardi - Consigliere dott.ssa Manuela Cortelloni - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2602/2023 promossa da:
Avv. ALBERTO VANNI NELLA SUA QUALITÀ DI (C.F. Controparte_1
, difeso in proprio ed elettivamente domiciliato presso il proprio in VIA C.F._1
AGNELLO, 5 20121 MILANO
APPELLANTE contro
C.F. Controparte_2
), con il patrocinio degli avv.ti ROMEO CHRISTIAN, TOFFOLETTO ALBERTO P.IVA_1
LETTENMAYER FLORA JOSEPHINE ALDA, PESENTI MARCO, DAMINELLI SIMONA,
CIPOLLA LUCIANA ed elettivamente domiciliata in CORSO VERCELLI 40 MILANO presso lo studio dei predetti difensori
In punto a: appello vs. sentenza del Tribunale di Milano n. 6273 del 20 luglio 2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 9 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
I. in via principale, compensare le spese di giudizio di 1° grado, riformando sul punto la sentenza del
Tribunale di Milano n. 6273/2023, depositata il 20/07/2023, nel giudizio distinto con R.G. n.
9694/2023;
II. in subordine, contenere la condanna alle spese del 1° grado di giudizio come in narrativa, riformando sul punto la medesima sentenza di prime cure;
III. condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite, oltre spese e oneri accessori del presente grado di giudizio.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello ex adverso proposto e disporre la trattazione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Nel merito:
- respingere integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 6273/2023 del Tribunale di
Milano, depositata e pubblicata in data 20 luglio 2023, notificata in data 25 luglio 2023, resa nella causa civile iscritta al n. 9694/2023 di Ruolo Generale, nonché le domande ivi proposte in quanto infondate per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente la sentenza impugnata.
- condannare l'Avv. AL VA, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari del primo e del secondo grado di giudizio.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
AL VA, nella sua qualità di socio di minoranza della società ha richiesto ed CP_1
ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 1184/2023, con cui è stata ingiunta alla precitata società “di consegnare entro 40 giorni dalla notifica, alla parte ricorrente i beni mobili indicati in ricorso (documenti relativi ai conti correnti intrattenuti dalla società presso l'istituto bancario ingiunto n.d.r.) e di pagare le spese di questa procedura che si liquidano in € 76,00 per spese, in € 550,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA”.
Avverso tale decreto ha interposto rituale opposizione chiedendone la revoca, in Controparte_2 quanto richiesto ed ottenuto, nei confronti dell'Istituto di credito, da soggetto privo di legittimazione attiva. Parte opponente ha infatti rilevato ed eccepito come il diritto del socio di minoranza della CP_3 al controllo ed all'estrazione della copia dei documenti contabili, amministrativi e fiscali relativi alla società partecipata, affermato dall'art. 2476 c.c., deve necessariamente svolgersi e dirigersi verso gli organi societari, ed in contraddittorio con gli stessi, che ne sono i naturali destinatari, posto che l'iniziativa del singolo socio per ottenere l'accesso alla documentazione relativa alla gestione sociale ben può esser prodromica al promuovimento di un'azione di responsabilità nei loro confronti.
Esso, di contro, non può essere ampliato fino al punto di consentire al singolo socio di rivolgersi ad eventuali terzi che intrattengano, con la società partecipata, rapporti di svariato genere.
Il VA si è costituito nel giudizio così radicato, chiedendo la reiezione dell'opposizione proposta.
Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 20 luglio 2023 ha accertato la carenza di legittimazione attiva di VA AL alla domanda monitoria, ed in accoglimento dell'opposizione proposta da ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando il VA al pagamento Controparte_2
delle spese di lite.
Avverso tale sentenza il VA ha proposto gravame dinanzi a questa Corte.
I motivi di appello svolti dal VA avverso la sentenza di prime cure sono così testualmente argomentati:
iii) L'indicazione della parte della sentenza che si intende appellare ai sensi dell'art. 342, comma
2, n. 1, c.p.c.
L'appellante intende appellare il capo della sentenza relativo alle spese, ove il Tribunale ha statuito quanto segue: “Condanna l'opposto AL VA a rifondere l'opponente delle spese Controparte_2
pagina 3 di 9 di lite liquidate in complessivi € 5.810,00 oltre accessori di legge, Iva e Cpa”.
ii) In via principale, integrale compensazione delle spese di lite di 1° grado stante la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Si segnalano in giurisprudenza sentenze di diverso avviso rispetto a quella appellata, che hanno riconosciuto anche in capo al socio non amministratore di il diritto di accesso alla CP_3 documentazione bancaria della medesima come l'ordinanza cautelare del Tribunale di Milano del CP_3
28 ottobre 2017 secondo cui “Costituisce ormai principio acquisito che la nuova disciplina della società a responsabilità limitata ha attuato una privatizzazione del controllo sull'operato dell'organo amministrativo, sicché deve ritenersi sussistente il diritto incondizionato del socio non amministratore di esercitare un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell'ente rispetto alle condotte degli amministratori” (Trib. Milano, ordinanza cautelare
28.10.2017). In tale contesto il Tribunale di Milano ha sposato l'interpretazione più estensiva della norma di cui all'art. 2476, comma III, c.c., non solo riconoscendo l'esistenza del suddetto diritto in capo al socio non amministratore, ma individuando nello specifico i documenti, diversi dai libri sociali,
a cui lo stesso deve avere accesso qualora ne faccia richiesta: libro giornale, libri verbali assembleari, situazione contabile della società, estratti conto bancari, maestrini servizi, contratti, dichiarazioni fiscali, nonché le risultanze del cassetto fiscale e previdenziale, che rappresentano, secondo l'ordinanza citata, quei “documenti sociali” cui fa riferimento l'art. 2476, comma III, c.c.
Si sono altresì richiamate ordinanze del Trib. Roma, Sez. specializzata in materia di impresa, ord. 24 luglio 2017, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Roma, Sez. III, ord. 18 agosto 2016; nonché dottrina (ABRIANI, Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli, in AA.VV., Diritto delle società,
Milano, 2012, p. 325) e l'Arbitrato Bancario Finanziario di Roma, n. 3793/2012.
iii) In subordine, riduzione delle spese di lite di 1° grado.
Il primo grado di giudizio si è caratterizzato per essere estremamente rapido.
Non solo non si è svolta la fase istruttoria, vertendosi la vicenda su una questione giuridica di bassa complessità, ma anche le restanti fasi sono state particolarmente rapide e caratterizzate da una attività defensionale ridotta al minimo. Si è infatti tenuta una sola udienza (la prima), mentre all'udienza seguente si è già data lettura della sentenza, che non ha motivato espressamente la quantificazione della condanna alle spese, ma si presume che il Giudice di prime cure abbia fatto applicazione dei parametri forensi previsti in caso di giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile di complessità bassa nel modo seguente:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) pagina 4 di 9 Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile – complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.810,00
Visto che, tuttavia, l'attività defensionale è stata minima, essendosi esplicata per una sola udienza, alla quale ha peraltro preso parte solo la Parte attrice-opponente, si domanda, in via subordinata, la riforma della sentenza gravata con applicazione dei parametri minimi e la riduzione del 30% stante l'assenza di questioni di fatti, nel modo seguente:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Riduzione del 30% su € 2.906,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto (art. 4, comma
4) € -871,80
Compenso tabellare (valori minimi) al netto della riduzione € 2.034,20
La sentenza di primo grado dovrà pertanto essere riformata in punto di spese (omissis).
Nel giudizio così radicato si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la Controparte_2
condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La Corte, all'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025, fissata ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., si è riservata il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
***
I tre motivi di doglianza, tutti afferenti il solo capo di sentenza relativo alle spese di lite di prime cure, possono essere trattati congiuntamente, concernendo statuizione unica.
L'appellante fa in primo luogo rimarcare come il giudice di prime cure, nell'accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla abbia fatto applicazione di un orientamento Controparte_2
giurisprudenziale non consolidato, esistendo, in materia di estensione del diritto del socio non amministratore di al controllo sugli atti ed i documenti afferenti la gestione sociale, di cui all'art. CP_3
pagina 5 di 9 1476 c.c., pronunciamenti favorevoli alla interpretazione di parte ricorrente, secondo la quale il socio di minoranza avrebbe il potere di rivolgersi – oltre che agli organi amministrativi della società - anche a terzi, al fine di ottenere copia dei documenti utili alla ricostruzione dei movimenti contabili e finanziari riferibili alla società stessa.
L'appellante richiama tuttavia, a supporto di tale preteso orientamento contrastante, che si porrebbe a fondamento della sua istanza di compensazione delle spese di lite, giurisprudenza di merito che, pur tuttavia, appare inconferente a lumeggiare un diritto del singolo socio di società di capitali – quale la società a responsabilità limitata è – ad ottenere anche presso terzi, in via generale ed indeterminata,
l'accesso ai documenti della società, ed il diritto ad estrarne copia.
Infatti laddove i terzi intrattengano rapporti soltanto con la società, dotata di autonomia patrimoniale perfetta, e rappresentata nei rapporti giuridici riferibili alla società unicamente dagli organi di gestione investiti del potere rappresentativo della stessa, non può configurarsi un diritto del singolo socio ad accedere alla documentazione che si riferisca a tali rapporti, che fanno capo unicamente alla società stessa.
Prova ne è che l'art. 119 T.U.B., nella parte in cui si occupa della richiesta di consegna della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti, dal correntista presso l'istituto di credito attribuisce la legittimazione a proporla unicamente al “ cliente” nonché a “colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni”.
Sarebbe incongruo che la predetta norma, di carattere speciale, rinvenisse una deroga in una disposizione di carattere generale, i cui confini – per tale via – risulterebbero dilatati ben oltre i limiti degli unici due diritti attribuiti al socio di minoranza da tale disposizione, ovvero a) il diritto ad assumere informazioni dagli amministratori;
b) il diritto di consultare la documentazione afferente la gestione sociale.
La circostanza che la pronuncia richiamata da controparte estenda tale diritto di consultazione anche nei confronti di coloro che “detengano” tale documentazione non può, all'evidenza, essere intesa come ampliamento indiscriminato dell'operare del diritto particolare del socio, consentendo il suo esercizio nei confronti di “chiunque”, purché in possesso di documentazione che possa riferirsi alla gestione sociale: è evidente che con tale espressione ci si riferisca ai professionisti che, in ragione del loro incarico, siano in possesso di tale documentazione, come potrebbe essere, per esempio, l'esperto contabile che si occupi della redazione delle scritture, o il commercialista incaricato di gestire gli adempimenti fiscali della società. Non certo qualunque terzo che, per qualsiasi motivo, sia in possesso di documentazione riferibile alla società, risultato che porterebbe ad una indebita forzatura della lettera pagina 6 di 9 della norma.
Quanto, poi, alle richiamate aperture nelle decisioni dell'ABF, sta di fatto che le stesse riguardano il solo socio di società di persone e le stesse trovano giustificazione nelle seguenti circostanze:
a) la società di persone non si pone propriamente come soggetto “terzo” nei rapporti con i soci che la compongono (Cass. n. 7886/2006);
b) i soci delle società di persone rispondono personalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, sia pure in via gradata ex artt. 2291 e 2304 c.c.;
c) il socio, sebbene non intrattenga rapporti diretti con l'intermediario, né sia succeduto alla società o ne abbia l'amministrazione dei beni, proprio in quanto socio illimitatamente responsabile, risulta potenzialmente soggetto agli effetti sostanziali conseguenti al rapporto di affidamento in essere con la società stessa) (così ABF Milano n. 23168/2019; conf. ABF Roma nn. 1267/2016, 3793/2012 e n.
2149/2011).
Il motivo di doglianza svolto nei confronti della sentenza di primo grado è dunque infondato nel merito, ed in riferimento al quantum, valga osservare che la sentenza predetta non è censurabile, avendo fatto corretta applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
Non pare pertinente, in particolare, per disporre una contrazione degli importi liquidati in prime cure, il richiamo svolto all'art. 4, comma 4 della tariffa professionale, che riguarda il difensore che svolga nel procedimento una difesa riferibile a più parti, ma con una medesima posizione processuale.
Né paiono sussistenti fondati motivi per liquidare i compensi professionali spettanti alla parte vittoriosa in misura inferiore a quella media di tariffa, visto l'impegno comunque profuso nella difesa e la non irrisorietà delle questioni di diritto trattate.
L'appello deve essere quindi respinto, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla del valore della lite, che si attesta Pt_1 in relazione all'unico capo di sentenza impugnato, relativo alle spese di lite, e secondo valori medi.
Non sussistono i requisiti ed i presupposti per la condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., norma peraltro invocata, da parte appellata, in modo del tutto generico, e già di per sé inammissibile, omettendo di indicare se la domanda s'intende proposta ai sensi del primo o del terzo comma della predetta norma, e senza peraltro specificare se vi sia stato un danno concretamente ricevuto a cagione dell'iniziativa di controparte, diverso o ulteriore rispetto alla necessità di difendersi in giudizio.
pagina 7 di 9 Invero, come reputa la preferibile giurisprudenza, se la condanna viene invocata ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c., non può prescindersi dalla rigorosa dimostrazione del danno subìto (Tribunale
Napoli sez. XI, 05/12/2024, n.10504, secondo il quale: L'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, comma primo, c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio. Ne consegue che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza di tale responsabilità).
Né S. l'appello risulta proposto, da parte del VA, sulla base di motivazioni schiettamente pretestuose, ovvero con dolo o colpa grave, abusando dello strumento processuale.
La richiesta di condanna del VA ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non merita pertanto accoglimento.
Va dichiarata la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, definitivamente decidendo nella causa in oggetto, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Respinge l'appello proposto dall'avv. AL VA, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata in ogni sua parte;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.923,00, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Dichiara sussistenti i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Milano, 26 febbraio 2025
pagina 8 di 9 Il Presidente rel. est.
dott. Alessandra Arceri
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