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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4404 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 21588 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. RAFFAELE AURICCHIO Parte_1 RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti EMANUELA CAPANNOLO ed ERMINIO CAPASSO RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.10.24 il ricorrente in epigrafe esponeva: che con sentenza n. 82/2024, depositata l'8.1.2024, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il suo diritto alla rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 7, legge n. 257/1992, ai fini pensionistici, dei periodi indicati in motivazione con relativa condanna dell ad effettuare la CP_1 rivalutazione ed a disporne l'annotazione sull'estratto contributivo;
che detta sentenza era stata notificata all'Ente in data 24/01/2024 non ottenendo alcun riscontro. Tanto premesso, concludeva: “1) in via preliminare, assegnare la trattazione del presente giudizio – per evidenti ragioni di opportunità, connessione ed economia processuale – al G.L., dott.ssa Borrelli;
2) in via istruttoria, disporre CTU contabile per la quantificazione dell'esatto dell'importo mensile della pensione cat.VO n°10122137 di cui l'istante è titolare, in esecuzione di quanto statuito in sentenza n°82/2024 Trib. Napoli, previa applicazione – ai sensi dell'art. 13, comma 7, legge 257/1992 – del beneficio della rivalutazione nella misura dell'1,5% delle settimane contributive afferenti i periodi lavorativi con esposizione all'amianto dal 21/03/1978 al 31/08/2003 così come certificati dall'Inail con documento del 08/06/2021 e pedissequamente riportati in sentenza con riserva di nomina di consulente di parte fino alla data di inizio delle operazioni peritali;
si chiede sin d'ora autorizzarsi il CTU all'acquisizione presso la sede competente di tutta la documentazione CP_1 che l'ausiliario dovesse ritenere utile ai fini del corretto espletamento dell'incarico; 3) condannare, per l'effetto, l al pagamento in favore CP_1 del ricorrente delle conseguenti differenze mensili maturate sui ratei della pensione cat.VO n°10122137 a decorrere dal 01/03/2017 – così come determinate a mezzo della richiesta CTU contabile – oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili e sino al soddisfo;
4) condannare, altresì, l al CP_1 pagamento delle spese di lite del presente giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. - nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 147/2022 con aumento del compenso ex art. 4 comma 1bis D.M. 55/2014, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b) D.M. 147/2022 - con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.”
Si costituiva l affermando che in data 9 gennaio 2025 l aveva CP_1 CP_1 provveduto a ricostituire la pensione del ricorrente, dando comunicazione al ricorrente della liquidazione della ricostituzione contributiva n. 2107894000086 per effetto della quale la pensione era stata aumentata ad
€ 2844,74 € lordi (€ 2110,07 netti), e che gli era stato riconosciuto un importo a titolo di arretrati pari ad € 32.665,48 e che il pagamento comprensivo degli arretrati e accessori, erano stati pagati al ricorrente a febbraio 2025, ( come da documenti depositati agli atti). Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere. Parte ricorrente confermava che in data 03/02/2025 l aveva corrisposto CP_1 il conguaglio per arretrati di importo pari ad € 32.665,48 oltre € 2.307,31 per interessi legali ed € 1.043,73 per maggior danno da rivalutazione monetaria di cui alla comunicazione di riliquidazione datata 09/01/2025 e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna dell'Ente alle spese di lite essendo il pagamento richiesto avvenuto solo nelle more di giudizio. Sulla scorta degli elementi acquisiti e delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere, è necessario che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (Tribunale Benevento sez. II, 09/02/2022, n.307). La cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo di elaborazione giurisprudenziale. La relativa decisione può essere resa in ogni fase e grado di giudizio, con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. In particolare, si tratta di una definizione 'atipica' della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga in corso di causa una situazione che elimini la ragione del contrasto tra le parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire (Tribunale Imperia sez. I, 07/02/2022, n.77). Le spese, considerato che il pagamento è avvenuto a giudizio già in corso, vanno poste a carico dell . Nondimeno, l'avvenuto adempimento da parte CP_1 dell che ha reso non necessaria l'ulteriore fase di determinazione CP_1 del “quantum” dovuto (in assenza di quantificazione ad opera del ricorrente) ne giustifica la compensazione nella misura del 50%.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l al pagamento delle spese di lite che, compensate per la CP_1 metà, liquida in € 1645,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione. Napoli, il 04.06.2025 IL GIUDICE Stefania Borrelli