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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025, n. 4055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4055 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE 1ᵃ CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Giudici: Dr. Giuseppe Disabato Presidente Dr.ssa Rosella Nocera Giudice Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 9774/2021 R.G.A.C. pendente tra
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cacciapaglia Pietro e Frappampina Parte_1
Emilia, in virtù di procura alle liti su foglio separato in calce al ricorso introduttivo, presso il cui studio, in Bari alla via Giacomo Tauro n. 1/A, è elettivamente domiciliato
– Ricorrente – e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Napoleone Valeria, in virtù Parte_2 di mandato su foglio separato in calce alla memoria difensiva di costituzione in giudizio, presso il cui studio, in Triggiano (BA) alla via Di Micco n. 3, è elettivamente domiciliata
– Resistente – nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
– Intervenuto –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.06.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi contestualmente declinate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il P.M. concludeva con parere favorevole.
FATT O E D IR ITT O Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni in contesa possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso depositato il 20.07.2021 il Sig. chiedeva al Tribunale Parte_1 di Bari di dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario da lui contratto con la Sig.ra in Bari il 30.05.2003, dalla cui unione erano nati due figli: Parte_2
(n. il 02.11.2004) e (n. il 22.11.2007), entrambi minori. Per_1 Per_2
Il ricorrente rappresentava che:
- il Tribunale di Bari, con decreto del 14.02.2019, aveva omologato la loro separazione personale recependo le condizioni concordate dai coniugi, le quali prevedevano:
1 l'affido dei figli minori in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra l'obbligo a carico del Sig. Pt_2
di pagare un assegno mensile a titolo di contribuzione al mantenimento Pt_1 della prole pari a €250,00 ciascuno (oltre spese straordinarie) e a titolo di mantenimento della moglie pari a €220,00;
- i coniugi vivevano separati ininterrottamente dall'epoca della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale avvenuta in data 13.04.2018;
- il ricorrente era Sottoufficiale della Marina, mentre la moglie svolgeva attività di volontariato presso un'associazione collegata al servizio 118 ricevendo un rimborso spese;
- la resistente era in grado di sostentarsi, mentre egli, pur rimanendo identica la sua capacità reddituale, aveva dovuto accollarsi l'estinzione dei debiti contratti dalla resistente;
- il figlio minore aveva manifestato la volontà di vivere presso il padre;
Per_1 tutto ciò premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con conferma dell'affidamento condiviso dei figli minori in favore di entrambi i genitori e collocamento della figlia presso la madre e del figlio presso il Per_2 Per_1 padre, di regolamentare il diritto di visita paterno, di porre a suo carico il pagamento di un assegno mensile di €250,00 a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia , Per_2 di prevedere il mantenimento diretto del figlio da parte del padre, ferma restando la Per_1 partecipazione dei genitori nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli, di revocare l'assegno per il coniuge, di prevedere l'alienazione della casa coniugale. Con decreto del 09.08.2021, il Presidente fissava la comparizione personale delle parti davanti a sé per l'udienza del 25.11.2021; assegnava a parte ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti. Il Presidente, all'udienza del 25.11.2021 di comparizione personale dei coniugi, sentita la parte ricorrente e constatata la mancata presenza della resistente, preso atto dell'impossibilità della loro riconciliazione, con ordinanza adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti revocando con effetto immediato l'assegno di mantenimento in favore della moglie e rinviando la causa per l'audizione di entrambi i figli della coppia. Con comparsa del 02.03.2022, si costituiva in giudizio la resistente Parte_2
la quale, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio concordatario, chiedeva, di dichiarare con sentenza non definitiva il divorzio, di confermare l'affidamento condiviso dei figli minori in favore di entrambi i genitori con collocamento presso la madre ed assegnazione della casa familiare in favore di quest'ultima, di porre a carico del ricorrente un assegno mensile di €800,00 quale contributo al mantenimento dei due figli (€400,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie, di prevedere la assegnazione al 100% dell'assegno unico universale in suo favore in qualità di genitore collocatario e di riconoscere il diritto a percepire un assegno divorzile di €300,00 mensili. All'udienza presidenziale del 03.03.2022, il Presidente, sentito il figlio minore della coppia con ordinanza confermava le statuizioni personali regolanti lo stato di Per_1
2 separazione in relazione ai figli minori della coppia sia in punto di affidamento e collocamento di entrambi presso la madre, sia in punto di diritto di visita paterno, sia di assegnazione della casa coniugale alla resistente, elevava il contributo paterno al mantenimento della prole ad €600,00 mensili (€300,00 per ciascun figlio), nominava il Giudice Istruttore assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie integrative. Alla prima udienza, tenutasi a trattazione scritta, ex art. 83 d.l. n. 18/202 conv. in l. n. 27/2020 e ss.mm., il G.I., lette le note scritte depositate dalle parti e preso atto della richiesta di emissione di sentenza sullo status, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni sullo status. All'udienza del 14.09.2022, tenutasi a trattazione scritta, il G.I., tenuto conto delle note scritte con cui le parti precisavano le conclusioni sullo status, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione sullo status senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., il quale concludeva in data 10.10.2021 chiedendo dichiararsi con sentenza parziale la separazione giudiziale dei coniugi in oggetto. Con sentenza non definitiva n. 4224/2022 pubblicata il 17.11.2022 il Tribunale di Bari pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, disponendo con ordinanza emessa in pari data il prosieguo del giudizio per le questioni accessorie. La causa veniva istruita a mezzo di prove orali e della documentazione depositata dalle parti. All'udienza dell'11.6.2025, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa era riservata per la decisione sulla base delle conclusioni declinate dai procuratori delle parti mediante il deposito di note scritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il P.M. concludeva con parere favorevole con propria nota. MOTIVI DELLA DECISIONE In via del tutto preliminare, va respinto l'eccezione di parte ricorrente circa la tardività della comparsa conclusionale di parte resistente atteso che i termini per il deposito delle comparse conclusionali devono farsi decorrere dalla comunicazione del provvedimento assunto all'esito dell'udienza cartolare dell'11.6.2025, come precisato nella medesima ordinanza: essendo tale ordinanza stata comunicata il 12.6.2025, la comparsa conclusionale della resistente dell'11.9.2025 deve ritenersi, quindi, tempestiva. Tanto precisato, pronunciata sentenza sullo status, il Collegio deve esaminare le questioni ancora pendenti. SULLA PROLE.
In merito al figlio della coppia deve premettersi che nelle more del giudizio Per_1 egli ha raggiunto la maggiore età, sicché nulla deve statuirsi in ordine al suo affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto-dovere di visita del genitore non collocatario. Quanto alla figlia (n. 22.11.2007), quasi maggiorenne, deve disporsi come Per_2 da richiesta di entrambe le parti, nelle more del raggiungimento della maggiore età, l'affidamento condiviso in favore di entrambi i genitori con collocamento presso la madre, non essendo emerse ragioni per derogare a detto regime. In merito alla regolamentazione del diritto di visita paterno, in ragione dell'età della figlia e della comprovata rarefazione degli incontri padre-figlia, a far data dall'anno 2019, a causa del rifiuto della minore di incontrare il padre, come ammesso dal ricorrente sin dall'udienza presidenziale del 04.03.2022, si dispone che gli incontri tra il ricorrente e la figlia avvengano in maniera libera, secondo le esigenze Parte_1 Per_2
3 di studio, di vita e relazionali della minore, invitando la madre a Pt_2 Parte_2 favorire tali incontri ed il recupero del rapporto padre-figlia. SULL'ASSEGNO DI CONTRIBUZIONE PATERNA AL MANTENIMENTO DELLA PROLE.
Venendo alla determinazione del mantenimento dei figli maggiorenne ed Per_1 economicamente non autosufficiente, ed , minore, le parti sono rimaste su Per_2 posizioni confliggenti. Infatti, parte ricorrente, sin dalla sua memoria integrativa dell'11.04.2022, ha chiesto di confermare il contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di €300,00 mensili per ciascun figlio, così come statuito in sede presidenziale con ordinanza del 03.03.2022, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla prole in conformità al Protocollo in materia di spese familiari straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Bari d'intesa con il C.O.A., in ragione delle immutate condizioni economiche-reddituali delle parti rispetto all'epoca della fase presidenziale del presente giudizio. Assume, a supporto della sua richiesta, che la resistente godrebbe Parte_2 di redditi superiori rispetto a quelli certificati in atti, derivanti dallo svolgimento di attività di trasporto sanitario. Di contro, parte resistente, ha chiesto, sin dalla sua memoria difensiva del 02.03.2022 di aumentare il contributo paterno al mantenimento della prole ad €400,00 mensili per ciascuno, oltre al pagamento da parte del padre del 70% delle spese straordinarie relative ai figli, in ragione della maggiore capacità reddituale del ricorrente e delle accresciute esigenze dei figli della coppia in ragione dell'età. Così ricostruite le posizioni delle parti, va preliminarmente respinta l'eccezione di parte ricorrente di inammissibilità delle avverse richieste stante la tardiva costituzione in giudizio della la Suprema Corte di Cassazione ha da tempo precisato che “Nel Pt_2 giudizio di divorzio, per effetto delle modifiche apportate, alla l. n. 898 del 1970, art. 4, dalla L. n. 7 del 1987, art. 8, l'udienza di prima comparizione rilevante, ai sensi degli artt. 166, 167 e 180 cod. proc. civ., è quella fissata dinanzi al giudice istruttore designato all'esito della fase presidenziale, rispetto alla quale dev'essere verificata la regolarità della costituzione del convenuto” (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 2625/2006; conf. Cass. civ. Sez. VI, n. 8990/2016) e che “alla natura fin dall'origine contenziosa del procedimento non si accompagna la configurabilità dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi in termini corrispondenti (nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione) a quelli dell'udienza prevista dall'art. 180 cod. proc. civ.: sicché, a tutti i fini che concernono i termini per la costituzione del coniuge convenuto e la decadenza dello stesso dalla formulazione delle domande riconvenzionali deve intendersi quale udienza di prima comparizione, rilevante ai sensi dell'art. 180 cod. proc. civ. e degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ. esclusivamente quella innanzi al giudice istruttore nominato all'esito della fase presidenziale (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 2625/2006). Conseguentemente, la costituzione della resistente deve considerarsi tempestiva, in quanto avvenuta allorquando la causa era ancora in fase presidenziale. Venendo alla determinazione del quantum del mantenimento dovuto dal genitore non collocatario, deve qui ricordarsi che, ai sensi dell'art. 30, co. 1 della Costituzione e degli artt. 147, 315-bis e 337-ter, co. 1 c.c., i genitori sono tenuti, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della prole, in virtù dell'obbligo al loro mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale.
4 L'ammontare di tale assegno può sempre essere modificato in virtù delle mutate condizioni economiche del genitore per eventi sopravvenuti e imprevedibili così come può subire revisione in melius in seguito alla crescita e sviluppo dei figli in virtù dell'aumento delle loro esigenze, sempre che tale revisione sia compatibile con i redditi dei genitori (cfr. Cass. n. 18608/2021). Ed invero, tra i criteri fondamentali per la quantificazione del contributo al mantenimento in favore della prole, il legislatore all'art. 337-ter c.c. attribuisce preminenza alle «attuali esigenze del figlio», rapportandole al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico che, in ragione del trascorrere dell'età, può determinare oltre ai bisogni alimentari e abitativi anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali e ludiche (cfr. Cass. n. 23630/2009). Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'aumento delle esigenze del figlio «è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità», senza necessitare di specifica dimostrazione (cfr. Cass. n. 2191/2009; Cass. n. 17055/2007), legittimando, di per sé, la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione che l'incremento del contributo di mantenimento trovi capienza nelle «disponibilità patrimoniali dell'onerato» (cfr. Cass. n. 400/2010). Nella fattispecie in esame, ha documentato, nel presente giudizio, Parte_1 un relativo miglioramento della propria capacità economica e reddituale complessiva rispetto all'epoca separativa risalente agli inizi dell'anno 2019 (cfr. decreto di omologa della separazione del 14.02.2019 all.to al ricorso introduttivo). Infatti, seppur il ricorrente documenti all'attualità il percepimento di un reddito medio annuo netto pressocché invariato rispetto all'epoca presidenziale, ossia pari a circa €32.000,00 per gli anni di imposta 2018, 2019, 2020 (cfr. docc. nn. 7, 8 e 9 del ricorso introduttivo) ed a circa €33.000,00 per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 (cfr. docc. nn. da 26 a 31 della nota di deposito dell'11.03.2024), egli risulta non essere più gravato, rispetto all'epoca separativa, del pagamento della rata mensile per il rimborso dei finanziamenti dallo stesso contratti con l'INPS avente scadenza il 05/2022 e con l'INPDAP con scadenza 12/2024; per cui, permane ancora in capo all' soltanto il pagamento della rata di mutuo contratto per l'acquisto Pt_1 della casa coniugale (avente scadenza nel 2035), oltre che delle proprie spese personali;
al riguardo deve precisarsi che non vi è prova dell'aumento (all'attualità) della rata di mutuo come indicato nella comparsa conclusionale né della contrazione di un nuovo finanziamento per il pagamento di un prestito contratto per il pagamento degli oneri condominiali non pagati dalla resistente, essendo quelli contratti – in base alla documentazione in atti – ormai estinti. Parte resistente, invece, ha sostenuto di essere disoccupata e di non percepire alcuna entrata reddituale diversa da quella garantitale dall'assegno corrispostole dal coniuge (dalla disamina della documentazione prodotta in atti dalla resistente si ha prova della sua situazione economica-reddituale riferita agli anni di imposta 2018, 2019 e 2020, attestante quale unica entrata della l'assegno corrispostole dal marito (cfr. all.ti nn. 11, 12 e 13 della Pt_2 memoria difensiva depositata da parte resistente il 02.03.2022), precisando di prestare attività non retribuita presso un'Organizzazione di volontariato senza scopo di lucro. Ed invero, lo Statuto e la certificazione reddituale dell'organizzazione di volontariato “Pubblica Assistenza Barium Bari - ODV”, di cui la resistente risulta essere alla data del 31.12.2022 rappresentante legale, evidenziano le finalità di solidarietà sociale e la gratuità delle cariche associative,
5 nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
per cui, detta ODV nulla potrebbe corrispondere a titolo di compenso ai propri soci per le prestazioni espletate (cfr. all. n. 20 della memoria ex art. 182, co. 6 n. 3 c.p.c. e dichiarazione redditi 2023 all.ta alle note scritte del 20.03.2024 di parte resistente). Alcuna prova è stata fornita dal ricorrente circa introiti non documentati ricavati dalla resistente dall'attività di volontariato svolta: al riguardo non appare inutile evidenziare che in sede di interrogatorio formale reso all'udienza dell'08.11.2023, l' ha dichiarato che Pt_1
l'attività di volontariato svolta dalla moglie rappresentava un costo per il bilancio familiare. Quindi, non può ritenersi provato il mutamento in melius della condizione reddituale della resistente , rispetto a quella comprovata in sede di adozione delle Parte_2 statuizioni separative. Tenuto conto, pertanto, delle accresciute esigenze dei figli, ed , in ragione Per_1 Per_2 dell'età ( 21 anni e quasi 18 anni), del tempo decorso dall'epoca della Per_1 Per_2 separazione dei coniugi, della rivalutazione monetaria e della circostanza per cui la figlia non incontra più il padre, con conseguente aggravio degli oneri di mantenimento Per_2
a carico della madre, delle capacità economico-reddituali del padre, il Collegio ritiene congruo porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento della prole mediante il pagamento di un assegno mensile pari ad €370,00 per ciascun figlio, oltre ad adeguamento annuale secondo gli indici di rivalutazione ISTAT. L'aumento del contributo nei termini indicati avrà decorrenza dalla presente pronuncia in ragione delle circostanze valutate ai fini dell'aumento dell'importo stabilito in sede presidenziale (accresciute esigenze dei figli e venir meno degli oneri gravanti sul ricorrente). Le spese straordinarie relative ai figli devono essere poste, in ragione delle differenti capacità reddituali delle parti, nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre. SULL'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE RELATIVO ALLA PROLE.
In merito all'assegno unico universale relativo ai figli della coppia, qualora previsto, lo stesso dovrà essere integralmente percepito da parte resistente, in qualità di genitore convivente in via prevalente con i figli. SULL'ASSEGNO DIVORZILE IN FAVORE DELLA RESISTENTE.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla resistente occorre considerare quanto segue. Parte resistente ha chiesto riconoscersi in suo favore un assegno di divorzio nella misura di €300,00 mensili, assumendo di essere disoccupata, di non avere alcun'altra fonte di reddito e di non aver mai svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio, in virtù del comune accordo preso col marito di dedicarsi in via esclusiva alla cura della famiglia e dei figli. Parte ricorrente si è opposto a tale richiesta evidenziando la differente funzione dell'assegno di divorzio rispetto a quello previsto in sede di separazione, le capacità lavorative della ER e il percepimento da parte di questa di introiti dall'attività di trasporto sanitario come comprovato dalle diverse spese voluttuarie dalla stessa sostenute. Ebbene, va evidenziato che in punto di assegno divorzile si è assistito ad un'evoluzione nella giurisprudenza. L'orientamento giurisprudenziale tradizionale è stato quello secondo cui, fermo il presupposto dell'assenza di mezzi adeguati da parte del coniuge debole, esso andasse parametrato al tenore di vita goduto durante il matrimonio con ovvia valorizzazione della durata dello stesso. 6 E ciò poiché la sua funzione era ritenuta quella di ripristinare, in un'ottica di solidarietà, un equilibrio delle rispettive condizioni economiche senza che fosse necessario un vero e proprio stato di bisogno. Con la nota sentenza n. 11504/2017 la Cassazione ha svincolato la previsione dell'assegno divorzile dal tenore di vita tenuto durante il matrimonio collegandolo, invece, allo stato di bisogno inteso quale mancanza di adeguati redditi propri o di incapacità di procurarseli con conseguente valorizzazione del principio dell'autoresponsabilità di ciascun coniuge. La Cassazione aveva indicato i parametri da cui desumere l'autosufficienza, ossia il possesso di redditi da lavoro o da cespiti immobiliari o mobiliari, la capacità lavorativa, la disponibilità di una casa di abitazione. Con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018 la Cassazione è nuovamente intervenuta in materia di divorzio provvedendo a stabilire dei punti fermi in ordine all'assegno divorzile. Ed invero, premesso che l'assegno ha natura assistenziale, compensativa e perequativa per cui esso presuppone pur sempre che il coniuge richiedente non abbia mezzi propri adeguati, la Suprema Corte ha da un lato recuperato il principio del tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma dall'altro, onde evitare una concessione di detto assegno in maniera indiscriminata, ha precisato che il coniuge che ne fa richiesta debba, comunque, dimostrare di aver contribuito al patrimonio familiare e alla ricchezza dell'altro, dopo di che il quantum dell'assegno andrà parametrato alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Di conseguenza l'assegno non dipende più soltanto dall'assenza di autosufficienza economica, che resta presupposto fondamentale e dettato dal legislatore, ma è legato anche all'obiettivo di compensare il coniuge economicamente più debole dei sacrifici fatti durante il matrimonio per la formazione del patrimonio familiare. Pertanto, esso assume oggi una funzione compensativa e assistenziale. L'intervento delle Sezioni Unie della Corte di Cassazione dell'11.07.2018 ha, infatti, testualmente chiarito che «ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto» (cfr. Cass., SS.UU. 11.07.2018 n. 18287). Nella fattispecie in esame, la assume di essersi da sempre occupata della cura Pt_2 della famiglia, di comune accordo col marito, rinunciando ad una propria carriera professionale e favorendo, invece, quella del marito;
tuttavia, la resistente non ha fornito in corso di causa prova dei propri assunti e, in particolare, del comune indirizzo alla vita familiare impresso dai coniugi. Ed invero, in sede di interrogatorio formale reso all'udienza dell'08.11.2023, il ricorrente riferisce che alla cura e gestione dei figli Parte_1 ed collaboravano i propri genitori, in quanto la resistente Per_1 Per_2 Parte_2 non riusciva ad assolvervi poiché impegnata nello svolgimento delle attività di
[...] volontariato, che precisa rappresentavano un costo per il bilancio familiare.
7 Pertanto, la resistente non ha fornito prova della sussistenza di presupposti idonei al riconoscimento dell'assegno nè in ordine alla funzione compensativa-perequativa, né in ordine alla finalità assistenziale, in quanto deve tenersi conto della sua capacità lavorativa generica che potrebbe assicurarle una indipendenza economica: invero la stessa riferisce di essere sin dal matrimonio impegnata in maniera attiva e costante in diverse attività non lucrative. Pur assumendo, inoltre, di essere disoccupata, non ha documentato alcun suo concreto impegno nella ricerca di un'attività lavorativa redditizia. Le circostanze sopra evidenziate, l'inerzia mantenuta dalla nella fattiva ricerca di una Pt_2 occupazione lavorativa, l'assegnazione – come di seguito precisato – in favore della resistente della casa coniugale (la cui rata di mutuo è allo stato corrisposta dal ricorrente), la quale assegnazione consente un risparmio di spesa per la stessa, giustificano il rigetto della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile.
SULLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita in Triggiano (BA) al viale Vanoni n. 56, deve essere assegnata, come da concorde richiesta delle parti, alla quale genitore collocatario dei figli. Pt_2
SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese del giudizio, avuto riguardo all'esito complessivo della lite possono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c. in ragione del principio della reciproca soccombenza (entrambe le parti risultano soccombenti in ordine al quantum dell'assegno di contribuzione paterna al mantenimento della prole;
parte ricorrente risulta essere soccombente in ordine al quantum delle spese straordinarie ripartite tra le parti;
parte resistente risulta soccombere rispetto alla domanda dell'assegno muliebre;
il ricorrente vede respinta, inoltre, l'iniziale richiesta di collocamento presso di sé del figlio . Per_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 9774/2021 R.G. pendente tra e fermo Parte_1 Parte_2 restando quanto statuito con sentenza non definitiva n. 4224/2022 pubblicata il 17.11.2022, con l'intervento del P.M. in sede, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
− affida la figlia (n. il 22.11.2007) in via congiunta ad entrambi i Persona_3 genitori, provvedendo che resti collocata stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la figlia dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
− dispone gli incontri padre-figlia avvengano in maniera tendenzialmente libera secondo le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore;
− pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, Parte_1
maggiorenne economicamente non autosufficiente, ed , minore, Per_1 Per_2 corrispondendo - a decorrere dalla presente pronuncia per il maggior importo qui fissato (e fermo per il pregresso le statuizioni adottate con l'ordinanza presidenziale) – entro il giorno dieci di ciascun mese, la somma di €740,00 (pari a 370,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'Istat, e concorrendo, inoltre, nella misura del 60% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli;
8 − dispone che l'assegno unico familiare, ove previsto, sia percepito integralmente dalla resistente , in qualità di genitore collocatario;
Parte_2
− rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
− conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Triggiano (BA) al viale Vanoni n. 56, in favore della resistente in qualità di genitore Parte_2 convivente con la prole;
− dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
− dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 04.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Disabato
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