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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 7157/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7157/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Lauri, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 03.06.2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore dell'indennità di accompagnamento, sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1 specificazione dei motivi di contestazione, e nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. Disposta la riunione con il procedimento per ATP n. R.g. 11914/2023, all'odierna udienza visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che l'odierno opponente specifica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis: la dichiarazione di dissenso del 20.05.2024 risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 09.05.2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione risulta depositato in data
03.06.2024, ossia nei 30 gg successivi alla dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che il ricorso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendolo soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età: grave 100% ma senza diritto all'indennità di accompagnamento (cfr. Ctu Dott. del 29.04.2024). Persona_1
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice.
Ed, infatti, alcun rilievo, alla luce delle puntuali osservazioni espletate dal CTU, appaiono avere le generiche contestazioni circa una presunta sottovalutazione delle patologie di cui è affetto, non supportata peraltro da alcun riscontro documentale.
Come precisato dal consulente “Uno dei requisiti richiesti per la concessione della indennità di accompagnamento è la incapacità di deambulare senza aiuto costante di un accompagnatore. Per ammissione dello stesso avvocato di parte ricorrente, l'istante è in grado di deambulare autonomamente. Per quello che concerne la vasculopatia cerebrale, il paziente ha sofferto nel mese di febbraio 2022, di un episodio cerebro vascolare acuto, con evidenza sette giorni dopo l'evento, di un esito di encefalopatia lacunare in sede frontale destra. Per tale conduzione ha praticato opportuna terapia riabilitativa presso la struttura Clinic Center di Napoli, dal giorno 13/07/2022 al 12/07/2022.
In ingresso il paziente praticò una visita fisiatrica, che descrive il paziente "...vigile, collaborante, bene orientato. Ipostenia a carico degli arti inferiori, maggiore nella porzione distale. La deambulazione è autonoma, ma incerta e impacciata...". Alla dimissione il quadro clinico era assolutamente migliorato. Le condizioni all'atto della dimissione vengono descritte: "Recuperata la forza ai quattro arti, con persistere di sfumata ipoostenia, ridotto l'ipertono. Recuperata la autonomia nei passaggi posturali e nella deambulazione”. Dalla documentazione presente in atti, la valutazione degli indici di comorbidità rilevati in ingresso e in uscita (CIRS) non ha evidenziato alcuna compromissione per quello che concerne le patologie psichiatriche e comportamentali. Tali condizioni sono state rilevate non per pochi minuti, ma durante la osservazione durata il tempo dei trenta giorni del ricovero eseguito presso la struttura. Alla dimissione, in data 12/07/2022, come si evince dalla cartella clinica viene indicato specificamente: "...il paziente è autonomo e non necessita di assistenza. Le autonomie sono state conservate in gran parte, così come espresso nell'esame obiettivo eseguito in sede di visita peritale. (…) L'esame obiettivo è stato correttamente condotto e la valutazione complessiva ha tenuto conto sia della documentazione allegata che dell'esame fisico del paziente. Si ribadiscono pertanto le considerazioni già espresse in sede di bozza peritale Il signor
[...]
è da ritenersi soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a Parte_1 svolgere le funzioni ed i compiti propri della età grave 100% a partire dalla data della domanda amministrativa. Il paziente è in grado di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore ed è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua a partire dalla data della domanda amministrativa”.
Da ciò ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal Ctu, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Inoltre, si fa rilevare che anche nella fase di opposizione non ha dedotto e provato in maniera specifica l'insorgere di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle preesistenti e tali da giustificare un approfondimento delle indagini peritali ai sensi dell'art.149 disp. att. c.p.c.
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un rinnovo delle operazioni peritali. Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici.
Esse inducono alla conclusione che il ricorrente è affetto da patologie (Vasculopatia cerebrale cronica con iniziali segni di deficit cognitivo, BPCO, Cardiopatia ipertensiva) che determinano un'invalidità nella misura del 100%, ma non sufficienti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di consulenza tecnica relative alla fase di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di Ctu sono a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Aversa, il 12.06.2025
Il Giudice
dr.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7157/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Lauri, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 03.06.2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore dell'indennità di accompagnamento, sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1 specificazione dei motivi di contestazione, e nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. Disposta la riunione con il procedimento per ATP n. R.g. 11914/2023, all'odierna udienza visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che l'odierno opponente specifica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis: la dichiarazione di dissenso del 20.05.2024 risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 09.05.2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione risulta depositato in data
03.06.2024, ossia nei 30 gg successivi alla dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che il ricorso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendolo soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età: grave 100% ma senza diritto all'indennità di accompagnamento (cfr. Ctu Dott. del 29.04.2024). Persona_1
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice.
Ed, infatti, alcun rilievo, alla luce delle puntuali osservazioni espletate dal CTU, appaiono avere le generiche contestazioni circa una presunta sottovalutazione delle patologie di cui è affetto, non supportata peraltro da alcun riscontro documentale.
Come precisato dal consulente “Uno dei requisiti richiesti per la concessione della indennità di accompagnamento è la incapacità di deambulare senza aiuto costante di un accompagnatore. Per ammissione dello stesso avvocato di parte ricorrente, l'istante è in grado di deambulare autonomamente. Per quello che concerne la vasculopatia cerebrale, il paziente ha sofferto nel mese di febbraio 2022, di un episodio cerebro vascolare acuto, con evidenza sette giorni dopo l'evento, di un esito di encefalopatia lacunare in sede frontale destra. Per tale conduzione ha praticato opportuna terapia riabilitativa presso la struttura Clinic Center di Napoli, dal giorno 13/07/2022 al 12/07/2022.
In ingresso il paziente praticò una visita fisiatrica, che descrive il paziente "...vigile, collaborante, bene orientato. Ipostenia a carico degli arti inferiori, maggiore nella porzione distale. La deambulazione è autonoma, ma incerta e impacciata...". Alla dimissione il quadro clinico era assolutamente migliorato. Le condizioni all'atto della dimissione vengono descritte: "Recuperata la forza ai quattro arti, con persistere di sfumata ipoostenia, ridotto l'ipertono. Recuperata la autonomia nei passaggi posturali e nella deambulazione”. Dalla documentazione presente in atti, la valutazione degli indici di comorbidità rilevati in ingresso e in uscita (CIRS) non ha evidenziato alcuna compromissione per quello che concerne le patologie psichiatriche e comportamentali. Tali condizioni sono state rilevate non per pochi minuti, ma durante la osservazione durata il tempo dei trenta giorni del ricovero eseguito presso la struttura. Alla dimissione, in data 12/07/2022, come si evince dalla cartella clinica viene indicato specificamente: "...il paziente è autonomo e non necessita di assistenza. Le autonomie sono state conservate in gran parte, così come espresso nell'esame obiettivo eseguito in sede di visita peritale. (…) L'esame obiettivo è stato correttamente condotto e la valutazione complessiva ha tenuto conto sia della documentazione allegata che dell'esame fisico del paziente. Si ribadiscono pertanto le considerazioni già espresse in sede di bozza peritale Il signor
[...]
è da ritenersi soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a Parte_1 svolgere le funzioni ed i compiti propri della età grave 100% a partire dalla data della domanda amministrativa. Il paziente è in grado di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore ed è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua a partire dalla data della domanda amministrativa”.
Da ciò ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal Ctu, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Inoltre, si fa rilevare che anche nella fase di opposizione non ha dedotto e provato in maniera specifica l'insorgere di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle preesistenti e tali da giustificare un approfondimento delle indagini peritali ai sensi dell'art.149 disp. att. c.p.c.
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un rinnovo delle operazioni peritali. Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici.
Esse inducono alla conclusione che il ricorrente è affetto da patologie (Vasculopatia cerebrale cronica con iniziali segni di deficit cognitivo, BPCO, Cardiopatia ipertensiva) che determinano un'invalidità nella misura del 100%, ma non sufficienti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di consulenza tecnica relative alla fase di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di Ctu sono a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Aversa, il 12.06.2025
Il Giudice
dr.ssa Raffaella Paesano