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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/05/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 478/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n.478/2025 promossa congiuntamente da:
rappresentata e difesa dall'Avv. BOLOGNINI DONATELLA Parte_1
presso il cui studio ha eletto domicilio e
rappresentato e difeso dall'Avv. PICA ALFIERI GABRIELE presso il Parte_2
cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili ex art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 1 di 6
Parti private: Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Prato “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Agliana in data 31.7.2002 ordinando per l'effetto all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Agliana di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune alle seguenti condizioni:1) L'abitazione coniugale posta in Prato
Vicolo del Menichino 34 di proprieta' esclusiva del sig. resta assegnata a Parte_2 quest'ultimo, unitamente agli arredi in essa contenuti di sua esclusiva proprieta'; 2) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con coabitazione Per_1
prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Pistoia, Via Sandro
Pertini 621. La potestà genitoriale è e sarà esercitata da entrambi i genitori, mentre le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
3) In considerazione della eta' di , oramai Per_1 prossimo al compimento del diciottesimo anno di eta', i genitori concordano che il padre potrà esercitare il diritto di visita in ogni momento previo accordi tra i genitori e il figlio e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dello stesso;
nel periodo delle vacanze estive il padre trascorrera' due settimane, anche non consecutive con il figlio, salvo diversi accordi, da concordare entro il mese di maggio dell'anno in corso;
4) Il sig. versera' alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_2 Pt_1
figlio , tramite accredito in c/c al seguente iban [...], Per_1
entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, un assegno di mantenimento pari ad euro
550,00 (cinquecentocinquanta//00), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto;
5)
Le spese straordinarie nell'interesse del figlio saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione della retta scolastica della scuola Liceo
Scientifico Istituto Mantellate di Pistoia, attualmente frequentata da , che verra' Per_1
sostenuta in via esclusiva dalla madre. Per la individuazione e regolamentazione delle spese straordinarie i genitori si atterranno in ogni caso alle Linee Guida del Cnf in data
29.11.2017, che dichiarano di aver ben letto e di accettare. 6) Con espresso riferimento alle spese straordinarie di natura universitaria, i coniugi concordemente pattuiscono, in pagina 2 di 6 deroga a quanto previsto al punto precedente, che la spesa delle tasse universitarie ed affini dell'ateneo che scegliera' il figlio, dei relativi libri universitari nonche', in ipotesi di scelta da parte di di una universita' fuori dalla sede di Firenze, la spesa della Per_1 eventuale locazione dell'alloggio e relative utenze saranno tutte sostenute in via esclusiva dal padre, che fin d'ora presta il relativo consenso;
7) Il sig. acconsente Parte_2 affinche' sia la sig.ra a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale per Pt_1
i figli a carico;
a tal fine, autorizza sin d'ora e si impegna a sottoscrivere quanto necessario all'incombente, affinchè la sig.ra provveda a richiedere e trattenere Pt_1
interamente le somme a titolo di assegno unico che verranno riconosciute in favore del figlio;
8) Il Sig. si impegna a trasferire al figlio l'intera nuda Parte_2 Parte_3
proprietà del seguente immobile a lui intestato: studio dentistico (con relative pertinenze) posto in Prato alla Via G. Valentini 8/D, identificato al Foglio 63, particella 64 su 141 categoria A/10 classe 5 consistenza 4,5 vani della superficie catastale di m2 111 rendita euro 1719,80. Contestualmente al trasferimento della nuda proprieta' al figlio, verra' costituito in favore del sig. il diritto di usufrutto vitalizio sul medesimo Parte_2
immobile. Le spese notarili e tecniche connesse al trasferimento della nuda proprieta' del suddetto immobile e alla costituzione dell'usufrutto saranno sostenute in via esclusiva dal sig. che espressamente dichiara di assumersele. Il trasferimento in parola Parte_2 avverrà ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987, specificandosi che le disposizioni patrimoniali in favore del figlio di cui al presente accordo sono funzionali ai fini di un migliore assetto delle condizioni di divorzio. 9) Resta inteso che il trasferimento della nuda proprietà del suddetto bene in favore del figlio dovrà essere autorizzato dal Giudice Parte_3
Tutelare di Pistoia. Le parti stabiliscono che l'atto di trasferimento dovra' essere effettuato presso notaio di fiducia del sig. entro due mesi dalla comunicazione di Parte_2
avvenuta autorizzazione da parte del Giudice Tutelare. 10) Il Signor a Parte_2
tacitazione del mantenimento da esso dovuto alla NO in forza Parte_1 dell'accordo di separazione consensuale omologato in data 17.03.2015, nonche' a tacitazione di ogni ulteriore diversa pretesa economica vantata da quest'ultima, corrisponderà alla NO , che la accetta, a titolo di pagamento una Parte_1 tantum dell'assegno divorzile la somma omnicomprensiva di euro 10.000,00 (diecimila/00) da versarsi con le seguenti modalita': a) quanto ad euro 5.000,00 (cinquemila/00)
pagina 3 di 6 contestualmente alla sottoscrizione del presente atto che ne costituisce ricevuta;
b) quanto al saldo pari ad euro 5.000,00 (cinquemila//00) entro e non oltre il termine di un mese dalla comunicazione della sentenza di divorzio;
11) La corresponsione della complessiva somma di euro 10.000,00 (diecimila//00) a favore della sig.ra viene Parte_1
effettuata dal sig. a titolo di pagamento una tantum dell'assegno divorzile ai Parte_2 sensi e per gli effetti dell'art.5 L.898/70, a definizione di ogni questione patrimoniale derivante dalla pregressa vita matrimoniale e pertanto la sig.ra , Parte_1 beneficiaria di detta somma, con l'effettiva percezione della stessa, rinuncia fin d'ora ad avanzare rivendicazioni o richieste aventi contenuto patrimoniale nei confronti del sig.
ad eccezione di quanto previsto e disposto ai punti n. 4,5,6, e 7 del presente atto;
Pt_2
12) Le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, sin d'ora dichiarando di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso. 13) Le parti con la sottoscrizione del presente accordo e con il puntuale adempimento delle clausole contenute in esso dichiarano di aver regolato ogni e qualunque altra pendenza economica e/o patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altra e viceversa, vi compresi eventuali arretrati in merito all'assegno di mantenimento o alle spese straordinarie maturate in favore del figlio
; 14) Le spese legali della presente procedura e quelle per il rilascio della Per_1
autorizzazione di cui al punto 9 del presente atto resteranno integralmente compensate tra le parti. Le parti stabiliscono concordemente che la spesa per la redazione di una eventuale relazione tecnico estimativa dell'immobile di cui al punto 8 che il Giudice
Tutelare competente dovesse richiedere ai fini del rilascio dell'autorizzazione, sara' sostenuta in via esclusiva dal sig. che dichiara di assumersela fin d'ora; 15) Parte_2
Sottoscrivono il presente atto i legali delle parti per autentica e rinuncia alla solidarieta' professionale”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 5.04.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.04.2025, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in in Agliana (PT) il giorno 31.07.2002, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
pagina 4 di 6 Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa del 17.3.2015 relativo all'accordo delle parti senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore , nato in data [...], al suo collocamento e mantenimento, e Per_1 all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Il Collegio dichiara l'equità della misura e delle modalità di versamento dell'assegno divorzile una tantum concordato dalle parti in favore della . Pt_1
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
pagina 5 di 6 Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili tra i coniugi e Parte_1
, sposati ad Agliana (PT) il giorno 31.07.2002 (il cui relativo atto Parte_2
di matrimonio è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto comune al n. 30 parte II, serie A anno 2002), e ordina all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa l'accordo di cui ai punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12;
3) prende altresì atto delle condizioni di cui ai punti: 10, 11, 13, 14 e 15
4) dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.05.2025 su relazione della dott. §Lucia
Schiaretti
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
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