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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/09/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1040 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 05/09/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. BOMBACINO DANIELE il quale chiede la decisione cin accoglimento del ricorso e vittoria delle spese di lite nonché per l'avv. CP_1
ALESSANDRA GUSSAGO in sostituzione dell'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO la quale impugna e contesta la CTU ed insiste per il rigetto del ricorso.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1040 2023 promossa da:
( , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. BOMBACINO DANIELE ( ), C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE INAL 67100 L'AQUILA con l'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: rendita per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.12.2023, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento delle malattie professionali “Tunnel CP_1
Carpale con sofferenza radicolare” e “Tendinopatia della cuffia dei rotatori – spalla destra e sinistra” nonché che le domande e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita biologico per le malattie denunciate con una menomazione per entrambe le malattie pari al 24 da unificarsi con quanto accertato per altra patologia con precedente sentenza di questo stesso Tribunale.
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa quale bracciante agricolo svolta dal 1986.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della relativa opposizione e CP_1
comunque l'integrale rigetto della domanda in quanto del tutto infondata per mancanza dell'esposizione al rischio lavorativo e per assenza del nesso causale.
Escussi alcuni testi ed acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
Occorre rilevare che la Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020). Nel caso in esame i testi escussi, entrambi colleghi di lavoro della ricorrente, rispettivamente per 10 anni e dal 2010 al 2017, hanno confermato che la signora ha lavorato quale bracciante addetto alla lavorazione e pulizia ortaggi. Pt_1
Gli stessi testi hanno confermato di aver visto la ricorrente mentre lavorava e che la stessa provvedeva a caricare e scaricare cassette pesanti anche 35kg. nonché al lavaggio ortaggi (anche in ambienti umidi) assumendo per lunghi periodi di tempo posture non corrette.
Ancora gli stessi testi hanno anche confermato che la ricorrente provvedeva al sollevamento di carichi (prodotti imballati e scatoloni contenenti prodotti agricoli) con sovraccarico per gli arti superiori e la schiena.
Infine i testi hanno precisato che la signora ad oggi può svolgere alcuni limitat Pt_1
lavorazioni e lamenta dolori degli arti superiori, dei polsi e della schiena.
Il C.T.U. dott.ssa ha ritenuto che “La storia lavorativa della paziente si Per_1
caratterizza per un'attività ripetitiva, prettamente manuale, a contatto con celle frigorifere, acqua fredda e utilizzo prevalente degli arti superiori sia per la lavorazione che confezionamento che accatastamento delle cassette contenenti gli ortaggi lavorati
o da lavorare nell'arco della giornata lavorativa. Tali movimenti e l'incidenza sui distretti interessati ha condizionato la formazione e anticipo di usura a carico delle articolazioni interessate e dei tendini con conseguente alterazione anatomico funzionale dei distretti interessati. Tutto quanto sopra è possibile quindi affermare che
a far data dalle rispettive domande amministrative (05.08.2022), sia possibile riconoscere un danno biologico per i polsi bilateralmente ( sindrome del tunnel carpale di grado medio grave) pari al 7%, ed un danno biologico relativamente al distretto delle spalle come documentato dalla presenza di una tendinopatia bilaterale con limitazione funzionale ai gradi medi e conseguente danno pari al 8% per entrambe le spalle. Ritengo sussistente anche il nesso di causa tra la attività professionale svolta dalla sig.ra e le patologie documentate, applicando le tabelle di legge di cui Pt_1
al DLsvo 38/2000 un danno biologico, in virtù dei principi medico legali relativi alle tipologie di patologie riscontrate e alle formule di valutazione del danno relativo pari al 14% (quattordici /00) per le nuove patologie a far data dalla domanda amministrativa (05.08.2022), considerando infine anche il precedente riconoscimento del 10% per la patologia rachidea è possibile valutare un danno biologico complessivo pari al 24% (ventiquattro/00”).
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalle malattie professionali £sindrome del tunnel carpale di grado medio grave” e “tendinopatia bilaterale” con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile rispettivamente nella misura nella misura del 7% e del 8% così complessivamente del 24%, previa unificazione con quanto precedentemente riconosciuto per altra patologia;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente una CP_1
rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità (24%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario CP_1
della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate € 2.808,80 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 5.9.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza