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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 790/2019 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 790/2019 R.G. promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. iscritto a ruolo in data 19 giugno 2019 e
posta in decisione all'udienza collegiale del 26 febbraio 2025
OGGETTO: d a
Concorrenza sleale
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
cod.: P.IVA_1 difeso dall'avv. Andrea Maria Cristallini del foro di MA (PEC
) con domicilio eletto Email_1
all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
ATTORE/RIASSUMENTE
c o n t r o
C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
1 , P.IVA_3 Controparte_2
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_4
Flavio Garrone del foro di Bergamo (PEC
con domicilio eletto all'indirizzo Email_2
telematico del difensore nonché presso lo studio dell'avv. Massimo Iolita
in Brescia, Via Malta n. 7/C (PEC Email_3
ed al domicilio telematico del domiciliatario giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA/RIASSUNTA
In punto: appello avverso alla sentenza della Corte d'Appello di Brescia
in grado unico n. 554/16 depositata in data 22 maggio 2019
CONCLUSIONI
Dell'attore/riassumente:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, in virtù dei motivi sopra esposti
e previo rigetto di ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta, in totale
riforma della sentenza resa dalla Corte d'Appello di Brescia n. 554/2014,
del 9.4.2014, pubblicata il 24.4.2019, ed in ossequio alla sentenza
rescindente della Suprema Corte di Cassazione n. 13846/2019, ed al
principio di diritto ivi stabilito:
NEL MERITO:
a) dichiarare nullo - per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) – il
contratto di fideiussione sottoscritto tra la Controparte_3
ed il Sig. (doc. n. 1 nel giudizio r.g. n. 946/2010 e
[...] Parte_1
2 con il presente atto nuovamente depositato anche telematicamente G.01
doc. 01) e,
per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'attore per qualsiasi
eventuale debito della società garantito dalla Controparte_4
predetta fideiussione;
b) comunque, riconoscere il diritto del Sig. al risarcimento Parte_1
dei danni morali e patrimoniali, e, per l'effetto, condannare la
[...]
(subentrata alla Controparte_1 Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento della
[...]
complessiva somma di euro 500.000,00 ovvero al pagamento della diversa
somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia dalla Corte, oltre
naturalmente alla immediata cancellazione dell'attore dalla Centrale
Rischi della AN d'AL;
IN VIA SUBORDINATA:
c) ferma la richiesta di risarcimento danni e cancellazione dalla Centrale
Rischi per come sopra formulata, dichiarare nulli - per violazione dell'art.
2, comma 2, lettera a) – gli articoli 2, 6 ed 8 del contratto di fideiussione
sottoscritto tra la ed il Sig. Controparte_3 Parte_1
[...]
(doc. n. 1 nel giudizio r.g. n. 946/2010 e con il presente atto nuovamente
depositato anche telematicamente G.01 doc. 01) e, per l'effetto, dichiarare
che nulla è dovuto dall'attore per qualsiasi eventuale debito della società
in considerazione della nullità dell'art. 6 Controparte_4
della predetta fideiussione e della deroga ivi prevista al termine di cui
3 all'art. 1957 c.c. inutilmente decorso;
EVENTUALMENTE ANCHE D'UFFICIO ED IN VIA SANZIONATORIA:
d) riconoscere la responsabilità aggravata della AN ex art. 96, terzo
comma, c.p.c., e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
(subentrata alla , in persona del
[...] Controparte_3
suo legale rappresentante pro tempore, anche d'ufficio ed in via
sanzionatoria, al
risarcimento del conseguente danno in favore del sig. da Parte_1
liquidarsi secondo equità e giustizia;
IN OGNI CASO:
e) con refusione delle spese, competenze ed onorari sostenute dal signor
per: (i) il precedente giudizio svoltosi avanti la Corte d'Appello di Pt_1
Brescia con r.g. n. 946/2010, secondo la nota spese allegata sub lettera b)
alle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. depositate il 21.2.2014 (con il
presente atto nuovamente depositato anche telematicamente doc. G.05.b)
comprensiva degli onorari per la fase istruttoria, non conteggiati nella
sentenza cassata, comunque dovuti perché: c'è stata la redazione ed il
deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; c'è stato lo studio
e la replica a quelle avversarie;
c'è stata l'udienza per l'ammissione delle
istanze istruttorie formulate dal comparente;
(ii) il giudizio svoltosi avanti
la Corte di Cassazione con r.g. n. 28472/2013 secondo la nota spese
allegata sub lettera D all'atto introduttivo della corrente procedura (con
il presente atto nuovamente depositato anche telematicamente doc. D);
(iii) per il presente giudizio secondo le note spese che si produrrà nei
4 termini di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Fermo tutto quanto già dedotto in merito alla liquidabilità secondo equità
e giustizia di tutti i danni patiti dal signor a seguito Parte_1
dell'accertata, ormai in via definitiva, violazione della normativa antitrust
da parte della AN convenuta (risarcimento peraltro espressamente
previsto come “dovuto” dell'art. 14 del D.Lgs 3/2017 a mente del quale:
“L'esistenza del danno cagionato da una violazione del diritto alla
concorrenza consistente in un cartello si presume, salva prova contraria
dell'autore della violazione” (prova contraria a carico della AN
convenuta clamorosamente mancata nella fattispecie), e che, al primo
comma, dispone altrettanto espressamente che: “Il risarcimento del danno
causato da una violazione del diritto della concorrenza dovuto al soggetto
danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli
1223, 1226 e 1227 del codice civile”), qualora ritenuto necessario e/o
utile dalla Corte adita, si chiede l'ammissione della prova per testi
formulata nelle memorie ex art. 183, comma sei, n. 2, c.p.c., depositate il
16.3.2011, nel giudizio r.g. n. 946/2010, da intendersi qui di seguito
integralmente riportata (memorie con il presente atto nuovamente
depositate anche telematicamente doc. G.03).”.
Della convenuta / riassunta:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis:
1) in via pregiudiziale:
5
1.1 dichiarare inammissibile ovvero improcedibile la nuova domanda
risarcitoria illegittimamente introdotta dall'attore sig. sub Pt_1
paragrafo b) delle conclusioni formulate nell'atto di citazione in
riassunzione datato 17.6.2019 e decidere, dunque, tale punto della
controversia sulla scorta delle conclusioni precedentemente precisate sub
paragrafo b) dall'attore nella causa n. 946/2010 r.g. con esclusione di
ogni pronuncia concernente la quantificazione delle pretese risarcitorie
avversarie, la relativa liquidazione e la condanna della banca convenuta
al relativo pagamento espressamente riservate da controparte ad
eventuale successivo autonomo giudizio;
1.2 dichiarare inammissibile ovvero improcedibile la nuova domanda
indennitaria ex art. 96 terzo comma c.p.c. illegittimamente introdotta
dall'attore in riassunzione sub paragrafo d) delle conclusioni formulate
nell'atto di citazione in riassunzione datato 17.6.2019, in via meramente
subordinata respingendo comunque integralmente le istanze risarcitorie e
sanzionatorie avversarie per radicale infondatezza nel merito;
1.3 rilevata l'esclusiva competenza per materia e funzionale del Tribunale
di Bergamo, quale giudice della pendente causa di opposizione a decreto
ingiuntivo n. 7329/2010 rg attualmente sospesa ex art. 295 c.p.c., a
conoscere delle domande comunque correlate alle contestazioni del
credito azionato in sede monitoria nonché della domanda risarcitoria
attorea in rapporto alle segnalazioni in Centrale Rischi, dichiarare
inammissibili ovvero improcedibili le suddette domande proposte
dall'attore in riassunzione nel presente giudizio con ogni consequenziale
6 pronuncia.
2) Nel merito:
2.1 in via preliminare: accertata la carenza di legittimazione attiva del sig.
, respingere tutte le domande attoree proposte nei confronti della Pt_1
banca convenuta in riassunzione;
2.2 in principalità:
2.2.1 accertata la carenza di interesse ad agire del sig. nel presente Pt_1
giudizio, respingere tutte le domande dallo stesso proposte nei confronti
della banca convenuta in riassunzione;
2.2.2 respingere comunque nel merito tutte le domande proposte dal sig.
nei confronti della banca convenuta in quanto inammissibili ed Pt_1
infondate per i motivi dedotti in narrativa.
3) In ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari con rimborso
forfettario generale ex lege, contributo previdenziale professionale ed iva
complessivamente maturati dalla banca convenuta nell'ambito della
causa n. 946/2010 rg radicata dinanzi alla Corte d'Appello di Brescia e
della causa n. 26263/2014 rg esperita dinanzi alla Corte di Cassazione
come da note già prodotte nonché nell'ambito del presente giudizio
rescissorio come da nota che verrà depositata in sede conclusiva;
4) In via istruttoria: richiamato integralmente il contenuto delle memorie
seconda e terza ex art. 183 sesto comma c.p.c. datate rispettivamente
16.3.2011 e 4.4.2011 depositate nella causa n. 946/2010 r.g., si rinnovano
le eccezioni d'inammissibilità, inconferenza ed inutilizzabilità della
documentazione ex adverso prodotta con laseconda memoria ex art. 183
7 c.p.c. depositata nel predetto giudizio e concernente circostanze estranee
all'oggetto della presente controversia.
Ci si oppone altresì nuovamente all'ammissione delle istanze attoree di
prova orale in quanto:
a)il capitolo uno appare inconferente vertendo esclusivamente su fatti e
rapporti riconducibili alla Elaborazione Dati Contabili SR (estranea al
presente giudizio), non potendo l'attore in ogni caso sostenere di essere
stato direttamente danneggiato dalla pretesa revoca di affidamenti
prestati ad una società di capitali, soggetto distinto ed autonomo rispetto
ai suoi soci;
b) il capitolo due è generico e comunque concernente circostanza oggetto
di necessaria prova documentale nono fornita.
Si chiede quindi l'integrale rigetto delle inammissibili ovvero irrilevanti
istanze istruttorie attoree.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 33 l. 287/90 ritualmente notificato il sig.
[...]
ha convenuto, innanzi alla Corte d'Appello di Brescia in unico Pt_1
Grado, la perché fosse accertata la Controparte_3
nullità della fideiussione che egli aveva prestato in favore della banca convenuta e perché quest'ultima fosse condannata a risarcirgli i danni morali e patrimoniali sofferti nella misura di € 500.000,00 nonché
all'immediata cancellazione del suo nominativo dalla Centrale Rischi
della AN d'AL; in via subordinata l'attore ha chiesto che fosse
8 dichiarata la nullità degli articoli 2, 6 e 8 della fideiussione che egli aveva prestato in favore della banca convenuta e, conseguentemente, fosse accertato che egli nulla doveva con riguardo alle obbligazioni contratte dalla società per essere la convenuta incorsa Controparte_4
in decadenza ex art. 1957 c.c. A sostegno delle domande azionate l'attore ha allegato che la banca convenuta, in data 16 dicembre 2005, aveva preteso che egli sottoscrivesse una fideiussione omnibus a garanzia di tutto quanto dovuto alla banca convenuta dal debitore principale società
[...]
fino alla concorrenza di € 191.750,00; che la banca Controparte_4
convenuta aveva costituito in mora la società Controparte_4
a) con lettera in data 27 gennaio 2009 per il mancato pagamento di
[...]
tre rate relative ad un prestito finanziario di originari € 70.000,00, b) con lettera in data 24 febbraio 2009 per il mancato pagamento di sei rate di altro prestito finanziario di originari € 20.000,00, c) con lettera in data 24
febbraio 2009 aveva ribadito la costituzione in mora in relazione al prestito di originari € 70.000,00 aggiornando il numero delle rate non pagate che erano diventate otto;
che gli artt. 3 dei contratti relativi ai prestiti finanziari prevedevano la risoluzione ipso iure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata di rimborso;
che la debitrice principale aveva proposto un piano di rientro dell'intera sofferenza;
che con lettera in data 8 maggio
2009 la Unione Banche ALne S.c.p.A. aveva comunicato alla società
debitrice principale ed ai fideiussori l'accettazione del piano di rientro ed aveva precisato di aver ricevuto mandato dalla Controparte_3
er il recupero del credito;
che l'accettazione del piano di
[...]
9 rientro era stata subordinata all'adempimento di tutti gli impegni assunti dal debitore principale pena la decadenza dalla dilazione;
che con comunicazione in data 29 settembre 2009 la Unione Banche ALne
S.c.p.A. aveva comunicato alla società debitrice principale ed ai fideiussori la decadenza dalla dilazione;
che con comunicazione del 25
febbraio 2010 e successiva comunicazione del 29 aprile 2010 la
[...]
era receduta dal contratto di conto corrente Controparte_3
indicando il saldo negativo a debito della società debitrice principale e richiedendo il pagamento del saldo dei finanziamenti erogati e non regolarmente ammortati dalla stessa;
che in data 20 maggio 2010 la
[...]
aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Controparte_5
Bergamo un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per le somme ancora dovutele;
che avverso tale decreto ingiuntivo era stata proposta opposizione;
che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stato sospeso ex art. 295 c.p.c. in pendenza della decisione sull'azione di nullità
della fideiussione esercitata dal sig. sia per lesione della Parte_1
sua libertà contrattuale, sia per essere gli artt. 2, 6 e 8 frutto di un'illecita intesa anticoncorrenziale;
che nonostante la nullità della fideiussione egli era stato illegittimamente segnalato alla Centrale Rischi della AN
d'AL.
Si è costituita la che, in via pregiudiziale, ha Controparte_3
eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno per asserita illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi della AN d'AL nonché della domanda di cancellazione di tale
10 segnalazione che avrebbero dovute essere formulate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
in via preliminare ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del sig. in quanto privo della Parte_1
qualificazione di consumatore;
nel merito ha contestato la sussistenza di un accordo a monte fra le banche avente ad oggetto le clausole contrattuali
2, 6 e 8 del contratto di fideiussione ed ha contestato i profili di invalidità
denunciati dall'attore nonché la fondatezza delle domande risarcitorie.
Con sentenza n. 554/14 la Corte d'Appello di Brescia in funzione di giudice unico 1) ha disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del sig. in ragione della mancanza della qualità di Parte_1
consumatore valutando che tale qualità non fosse presupposto costitutivo dell'azione di nullità esperita in quanto finalizzata a prevenire l'effetto distorsivo del fenomeno anticoncorrenziale sul mercato;
2) ha ritenuto che le risultanze istruttorie positivamente acquisite non consentissero di ritenere comprovata l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale non essendo stato comprovato da parte attrice che, in spregio delle indicazioni fornite dalla AN d'AL, l'ABI avesse ugualmente diffuso il testo delle condizioni generali del contratto di fideiussione comprensivo delle clausole dichiarate nulle;
3) ha pertanto respinto tutte le domande azionate e condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite.
Avverso detta decisione ha proposto ricorso per Cassazione il sig.
[...]
lamentando 1) la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 14, Pt_1
20 e 33 della l. 287/90 nonché dell'art. 41 Cost., dell'art. 101 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, degli artt. 2697 e 2729 c.c.
11 nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non essere state considerate due circostanze incontroverse, ossia a) l'esatta corrispondenza della fideiussione sottoscritta allo schema negoziale oggetto dell'istruttoria della AN d'AL conclusasi con il provvedimento del 2 maggio 2005 e b) la mancata contestazione che le clausole comprese nella fideiussione fossero quelle già in uso nella prassi del sistema bancario e riprodotte nello schema ABI;
2) l'omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla prova privilegiata dell'illecita intesa a monte costituita dagli atti del procedimento della AN d'AL e del parere espresso dall'AGCM.
Si è costituita la che, in via Controparte_3
pregiudiziale ha eccepito a) l'improcedibilità del ricorso per Cassazione
per essere stata depositata sentenza diversa da quella impugnata;
b)
l'inammissibilità del ricorso per Cassazione ex art. 360-bis c.p.c. per essere state le clausole 2, 6 e 8 delle condizioni generali della fideiussione ripetutamente valutate in termini di legittimità dal Supremo Collegio;
c) la carenza di interesse ad agire in ragione del principio di conservazione del contratto in forza del quale, se anche fossero state dichiarate nulle tutte o alcune delle clausole menzionate dal sig. la garanzia avrebbe Pt_1
comunque mantenuto la propria efficacia.
Con sentenza n. 13846/19 il Supremo Collegio, in via pregiudiziale e preliminare, ha disatteso le eccezioni di rito formulate dalla
[...]
evidenziando a) come il provvedimento Controparte_3
depositato fosse esattamente la sentenza della Corte d'Appello di Brescia
impugnata; b) come la decisione impugnata fosse stata fondata sulla
12 mancanza di prova dell'accordo illecito anticoncorrenziale e non sulla validità delle clausole denunciate con conseguente non configurabilità
dell'ipotesi di decisione di questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione;
c) come l'interesse ad agire dovesse essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e non potesse essere negato sul presupposto che le conseguenze da trarsi dai fatti allegati sarebbero state diverse da quelle sostenute dall'attore, attenendo tale aspetto alla fondatezza della domanda. Nel
merito il Giudice di legittimità ha individuato nella sentenza impugnata due errori giuridici costituiti il primo dalla “impropria valorizzazione della
mancata presenza, all'interno del richiamato provvedimento della AN
d'AL del 2 maggio 2005, di diffide e sanzioni” dovendosi ritenere rilevante “l'accertamento dell'intesa restrittiva da parte della AN
d'AL: non il fatto che, in dipendenza di tale accertamento, siano state
pronunciate diffide o sanzioni” ed il secondo dalla “affermazione per cui
non sarebbe provato che, contravvenendo a quanto prescritto dalla AN
d'AL, l'ABI avesse ugualmente diffuso il testo delle condizioni generali
del contratto di fideiussione contenente le clausole che costituivano
oggetto dell'intesa restrittiva” in quanto “quel che assume rilievo, ai fini
della predicata inefficacia delle clausole del contratto di fideiussione di
cui agli artt. 2, 6 e 8 è, all'evidenza, il fatto che esse costituiscano lo
sbocco dell'intesa vietata, e cioè che attraverso dette disposizioni si siano
attuati gli effetti di quella condotta illecita”. Sulla base di tali argomentazioni il Supremo Collegio ha pronunciato il seguente principio
13 di diritto “In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della
concorrenza vietate dall'art. 2 l. n. 287/1990, con particolare riguardo a
clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il
provvedimento adottato dalla AN d'AL prima della modifica di cui
all'art. 19, comma 11, l. 262/2005, possiede, al pari di quelli emessi
dall'Autorità Garante per la Concorrenza, una elevata attitudine a
provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure
sanzionatorie che siano pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per
un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il
suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le
disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni
oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo
all'attuazione, o non attuazione, della prescrizione contenuta nel
provvedimento amministrativo con cui è stato imposto all'ABI di
estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il
sistema bancario” ed ha rinviato alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato il sig. ha riassunto il giudizio innanzi alla Corte Parte_1
d'Appello di Brescia nei confronti della società Controparte_1
quale avente causa della
[...] Controparte_3
chiedendo che, in applicazione del principio di diritto enunziato dal
Supremo Collegio nella sentenza n. 13846/19, fosse dichiarata la nullità
14 del contratto di fideiussione perfezionato tra il sig. e la Parte_1
e, conseguentemente, fosse accertato Controparte_3
che egli nulla doveva per qualsiasi debito della società Controparte_4
in forza della fideiussione prestata;
l'attore/riassumente ha
[...]
chiesto, inoltre, che la fosse condannata a) Controparte_1
a risarcirgli i danni morali e patrimoniali sofferti in conseguenza della condotta illegittima della sua dante causa nella misura di € 500.000,00
ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia nonché b) a procedere all'immediata cancellazione della segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi della AN d'AL. In via subordinata il sig. ha chiesto che fosse dichiarata la nullità delle clausole 2, 6 e 8 Pt_1
del contratto di fideiussione e che, conseguentemente, fosse dichiarato che egli nulla doveva per qualsiasi debito della società Controparte_4
in ragione del disposto dell'art. 1957 c.c. L'attore/riassumente ha
[...]
altresì chiesto che fosse accertata la responsabilità aggravata della AN
convenuta/riassunta e che, conseguentemente, la stessa fosse condannata al risarcimento del danno ex art. 96 terzo comma c.p.c. In ogni caso il sig.
ha chiesto la rifusione delle spese di lite di tutti i gradi e le fasi del Pt_1
giudizio.
Si è costituita la società quale successore Controparte_1
della che, in via pregiudiziale, ha Controparte_3
eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.,
della domanda di condanna al risarcimento dei danni nella misura di €
500.000,00, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia,
15 in quanto azionate in violazione dell'art. 345 c.p.c.; il difetto di legittimazione attiva del sig. in quanto non qualificabile Pt_1
consumatore nonché il difetto di interesse ad agire in ragione del fatto che, quand'anche fosse stata dichiarata la nullità delle tre clausole asseritamente lesive della concorrenza, il sig. non avrebbe ottenuto Pt_1
alcun risultato utile posto che la banca aveva tempestivamente agito;
in via preliminare ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.; nel merito ha evidenziato a) che il sig. aveva rivestito sia la posizione di Amministratore Delegato Pt_1
che la posizione di garante personale della società Controparte_4
dichiarata fallita e pertanto non poteva essere qualificato
[...]
consumatore; b) che la fideiussione era stata prestata a prima richiesta;
c)
che nel gennaio 2010 il sig. si era spogliato di tutti i beni Pt_1
immobiliari di sua proprietà; d) che l'esplicita pattuizione dell'obbligo per il garante di pagare “a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore” imponeva la qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1957 c.c.; e) che i contratti di finanziamento non prevedevano la risoluzione di diritto ma solo la facoltà della creditrice di dichiarare la risoluzione del contratto in presenza di determinati requisiti;
che le lettere di costituzione in mora non potevano essere qualificate in termini di esercizio della facoltà di risoluzione del contratto;
che tale allegazione trovava riscontro nel piano di rientro concordato fra le parti;
f) che solo con lettera in data 25 febbraio 2010 erano stati comunicati alla
16 società ed ai garanti il recesso dal rapporto Controparte_6
di conto corrente e la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.;
g) che in data 20 maggio 2010 la aveva Controparte_3
depositato innanzi al Tribunale di Bergamo ricorso monitorio;
che il decreto ingiuntivo era stato emesso in data 27 maggio 2010 e notificato al sig. in data 16 giugno 2010; h) che pertanto non poteva configurarsi Pt_1
alcuna decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c.; i) che la domanda di condanna al risarcimento dei danni quantificata nella misura di €
500.000,00, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia,
azionata con l'atto introduttivo del giudizio era stata rinunciata con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. ed in sede di precisazione delle conclusioni avendo il sig. limitato la propria domanda Pt_1
all'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio;
l) che il provvedimento della AN d'AL n.
55/2005 non accertava alcuna intesa restrittiva o prassi concordata anticoncorrenziale;
m) che la ed essa quale Controparte_3
avente causa della stessa avevano sempre negato di aver mai ricevuto il modello ABI;
n) che tale allegazione non era mai stata contestata dal sig.
con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.; o) che, in ogni caso, le Pt_1
clausole 2, 6 e 8 del modello ABI risultavano di per sé legittime;
p) che il provvedimento della AN d'AL si era limitato a chiedere all'ABI di emendare il testo delle condizioni generali del contratto di fideiussione dalle clausole 2, 6 e 8 al solo fine di evitare il rischio di potenziale lesione della normativa antitrust;
q) che l'onere della prova in ordine all'effettiva
17 sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale specificamente riferita al contratto di fideiussione per cui era causa gravava sul sig. ; r) che il Pt_1
modello ABI non era stato predisposto unilateralmente da quest'ultima bensì costituiva il frutto di un accordo fra la stessa e dieci associazioni nazionali rappresentative dei consumatori con la conseguenza che non era configurabile alcuna connotazione collusiva;
s) che le clausole n. 2, 6 e 8
rappresentavano uno strumento volto a rafforzare la tutela del credito con benefici anche nei confronti del consumatore finale che in questo moto aveva più agevole accesso al credito;
t) che, quand'anche si fosse ritenuta la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione, non se ne sarebbe potuta indurre la nullità assoluta dello stesso;
u) che difettava la prova di un intento collusivo anticoncorrenziale successivo al 2 maggio
2005; v) che la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. risultava pienamente legittima e che il termine di sei mesi ivi previsto penalizzava irrimediabilmente i debitori in situazione di transitoria difficoltà
economica; z) che non risultavano specificamente allegati e provati i danni che il sig. avrebbe subito in conseguenza dell'inserimento delle Pt_1
clausole n. 2, 6 e 8 nel contratto di fideiussione;
aa) che la domanda di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. era comunque temeraria;
bb) che il sig. non aveva mai di fatto rifuso alla banca le spese di lite Pt_1
liquidate con la sentenza avverso la quale aveva proposto ricorso per
Cassazione.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 5 marzo 2025, sostituita ex art 127-ter c.p.c. dal
18 deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto già fruiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente questa Corte che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono stabiliti esclusivamente dalla sentenza della Cassazione, che non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o di contestato errore del principio di diritto affermato.
Va quindi dato atto del fatto che si è formato il giudicato con riferimento
1) alla legittimazione attiva del sig. in quanto affermata nella Pt_1
sentenza cassata e non oggetto di alcuna censura innanzi al Giudice di legittimità; 2) alla sussistenza dell'interesse ad agire del sig. con la Pt_1
conseguenza che le relative eccezioni, ribadite in questa fase rescissoria del giudizio, devono essere ritenute inammissibili;
3) alla qualificazione del contratto di garanzia per cui è causa in termini di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia in quanto presupposta dalla sentenza cassata e non oggetto di alcuna censura innanzi al Giudice di legittimità.
In questa sede, sulla base delle indicazioni del Supremo Collegio, occorre verificare, da un lato e sulla base di una valutazione complessiva del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della AN d'AL indipendente dalla mancata previsione di sanzioni, se possa ritenersi positivamente acquisita la prova dell'intesa restrittiva della libera concorrenza
19 denunciata dal sig. e, d'altro lato, l'effettiva coincidenza delle Pt_1
condizioni contrattuali convenute fra le parti con quelle oggetto dell'intesa illecita.
Quanto al primo punto si osserva che il Giudice di legittimità ha espressamente affermato la “elevata attitudine a provare la condotta
anticoncorrenziale” del provvedimento della AN d'AL in data 2
maggio 2005 n. 55 che, fra l'altro, recita “l'istruttoria ha consentito di
rilevare come il contenuto dello schema sia sostanzialmente riprodotto nei
contratti delle banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole
oggetto di verifica non può essere ascritta a un fenomeno cd. 'spontaneo'
del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche
sul tema della contrattualistica, così come, la previsione di talune
clausole implicanti oneri aggiuntivi a carico del fideiussore risulta
coerente con l'esigenza, presente nell'ordinamento giuridico, di garantire
una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in
considerazione della rilevanza per lo sviluppo economico e sociale
dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e
sistematica svolta dalle banche. Tale esigenza viene soddisfatta, nello
schema contrattuale predisposto dall'A.B.I. dalla clausola che dispone il
pagamento del fideiussore 'a prima richiesta' della banca. Le altre
clausole oggetto di approfondimento istruttorio non sono risultate
necessarie alla funzione della garanzia bancaria;
in tal senso, la loro
diffusione generalizzata potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali
nella misura in cui inducesse una completa uniformità dei
20 comportamenti delle banche in senso ingiustificatamente sfavorevole
alla clientela” con la conseguenza che questo Collegio, in assenza di elementi probatori dissonanti ed avuto riguardo alla circostanza che – nelle more del giudizio – il fatto che vi sia stata un'intesa restrittiva della concorrenza sfociata nella predisposizione del modello ABI del contratto di fideiussione al quale fa riferimento il sig. , ha assunto la qualità Pt_1
di fatto notorio (cfr. CdA Lecce – sezione Taranto del 19 marzo 2025)
induce a ritenere positivamente acquisito al presente giudizio che il modello ABI del contratto di fideiussione sia stato il frutto di un'intesa illecita anticoncorrenziale.
Quanto al secondo punto si osserva che le clausole n. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione perfezionato fra le parti (cfr. doc. 1 di parte appellante/riassumente) risultano esattamente coincidenti con quelle del modello ABI frutto dell'intesa anticoncorrenziale come sopra accertata con la conseguenza che, alla luce dell'orientamento espresso dal Supremo
Collegio a (cfr. Cass. SS.UU. 41994/21 che ha chiarito che “I contratti di
fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma
2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli,
ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in
relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema
unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto,
della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia
altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”) deve essere
21 dichiarata la nullità delle sole clausole n. 2, 6 e 8 di tale contratto atteso che, mai è stato dedotto nel presente giudizio e neppure risulta dal contratto che “i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte
del suo contenuto che è colpita da nullità” (art. 1419 c.c.). Sul punto si richiama anche la Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che le clausole illecite, da un lato, non incidono sulla struttura e sulla causa del contratto e, d'altro lato, non pregiudicano la posizione dei garanti che risulta meglio tutelata in ragione dell'applicazione dell'istituto della nullità parziale (cfr. Cass. 24044/19).
Sulla base delle considerazioni che precedono deve essere valutata l'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria specificamente sollevata da parte appellante/riassumente ex art. 1957 c.c. per mancato esercizio del diritto di credito da parte della banca garantita nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione: in proposito si osserva che risulta provato per documenti che la Controparte_3
abbia depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Bergamo ricorso per decreto ingiuntivo che è stato emesso e depositato dal Giudice in
Cancelleria in data 28 maggio 2010 (cfr. doc. 11 di parte appellata/riassunta); risulta altresì provato per documenti che la creditrice sia receduta dai rapporti in essere con la società Controparte_6
intimando la decadenza dal beneficio del termine ed il pagamento
[...]
immediato del residuo dovuto con specifica indicazione del quantum, con comunicazione ricevuta da quest'ultima in data 5 marzo 2010 (cfr. doc. 10
di parte appellata/riassunta) con la conseguenza solo a partire da tale data
22 può essere configurata la scadenza dell'obbligazione garantita e con l'ulteriore conseguenza che non può ritenersi perfezionata alcuna decadenza avendo la creditrice tempestivamente avviato l'iniziativa rispetto al termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.
In senso contrario non vale obiettare che anche con le precedenti lettere del 24 febbraio 2009 (cfr. doc. 6 e 7 di parte appellante/riassumente) la
AN creditrice aveva contestato alla debitrice principale il mancato pagamento di alcune rate intimandole il pagamento delle sole rate scadute con l'avvertimento che “in caso contrario, saremo costretti a procedere
nei confronti per il recupero del credito comprendendo pure, Parte_2
in forza dell'art. 1186 c.c., le rate a scadere” in quanto – al di là del carattere generico del riferimento all'art. 1186 c.c. senza intimazione di pagamento del quantum residuo dovuto e, dunque, senza manifestazione della volontà di esigere immediatamente ed in ragione delle condizioni di cui all'art. 1186 c.c. l'intera prestazione (cfr. da ultimo Cass. 25376/24
“In tema di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., la facoltà
per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo
prevista in suo favore, non opera automaticamente e, pur non richiedendo
una preventiva pronuncia giudiziale, né un'espressa domanda, postula la
manifestazione della sua volontà di avvalersene”; cfr. anche Cass.
23093/16 “Ai fini dell'operatività della decadenza dal beneficio del
termine, l'interruzione dei pagamenti rateali non integra le condizioni
previste dall'art. 1186 c.c., essendo necessario che ricorra l'insolvenza o
la diminuzione o il mancato conferimento delle garanzie date dal
23 debitore”) – il tenore di tali comunicazioni risulta superato dalla “Proposta
di piano di rientro” formulata dalla debitrice principale con comunicazione in data 8 aprile 2009 (cfr. doc. 8 di parte appellante/riassumente) espressamente accettata dalla banca creditrice con lettera in data 8 maggio 2009 che chiarisce specificamente l'assenza di carattere novativo dell'accordo per il rientro dall'esposizione debitoria rispetto ai “rapporti originari e [delle] relative garanzie” (che pertanto restano i medesimi) e precisa che solo nell'ipotesi di mancato adempimento ovvero di fatti tali da rendere difficoltoso e/o mettere in pericolo il recupero del credito o di insolvenze, procedure esecutive e/o concorsuali la banca si sarebbe avvalsa della decadenza dal beneficio del termine (cfr. doc. 9 di parte appellante/riassumente) con conseguente scadenza anticipata del termine di adempimento. Ai fini della configurazione della scadenza dell'obbligazione neppure vale far leva sulla comunicazione della AN creditrice in data 29 settembre 2009 che non contiene alcuna espressa intimazione della decadenza dal beneficio del termine (e, dunque, non comporta la scadenza dell'obbligazione relativa all'intero credito vantato) e che fa, genericamente, riferimento alla volontà della banca creditrice di considerare superata la proposta di rientro e di intraprendere le azioni più adeguate al recupero del proprio credito
(cfr. doc. 10 di parte appellante/riassumente). Da ultimo si osserva,
decisivamente, sul punto che la fideiussione sottoscritta fra le parti contiene la clausola “a semplice richiesta” con la conseguenza che, ad avviso di questa Corte, anche l'iniziativa stragiudiziale può essere ritenuta
24 idonea a precludere la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.: se, infatti, è
sufficiente la “semplice richiesta” perché il fideiussore sia tenuto all'adempimento dell'obbligazione garantita risulta evidente come l'iniziativa giudiziale cui fa riferimento l'art. 1957 c.c. (che comunque nel caso di specie è stata tempestivamente adottata) risulti superflua ai fini dell'insorgenza in capo al fideiussore dell'obbligo di adempiere la prestazione garantita.
Alla luce delle considerazioni che precedono discende che le pretese azionate dal sig. devono essere respinte e che restano Parte_1
assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, a quella di cancellazione della segnalazione alla
Centrale dei Rischi ed a quella ex art. 96 terzo comma c.p.c. dallo stesso azionate in questa fase del giudizio.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite della prima fase in unico grado innanzi alla Corte d'Appello, della fase rescindente innanzi alla
Corte di Cassazione e della presente fase rescissoria che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza del sig. Parte_1
e che, vista la note spese depositata da (già Controparte_2 [...]
con la memoria conclusionale di replica e Controparte_7
richiamato l'orientamento espresso dal Supremo Collegio in ordine al carattere vincolante nel massimo della nota spese depositata dalla parte vittoriosa (cfr. Cass. 30087/21), sono liquidate – quanto ai compensi in ragione del valore della causa, delle attività processuali di fatto espletate e del livello di complessità delle questioni trattate, in complessivi €
25 10.059,50 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge. Non risultano documentate spese vive di parte Controparte_2
già con la conseguenza che
[...] Controparte_7
non vi è luogo a provvedere sul punto.
Si dà atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico del sig. . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Prima Sezione, definitivamente pronunciando:
-respinge tutte le domande azionate dal sig. ; Parte_1
-condanna il sig. a rifondere alla banca appellata riassunta Parte_1
le spese di lite liquidate quanto ai compensi in complessivi € 10.059,50
oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e C.P.A., come per legge;
-dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del sig. . Parte_1
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Maura Mancini
Il Presidente
Giuseppe Magnoli
26
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 790/2019 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 790/2019 R.G. promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. iscritto a ruolo in data 19 giugno 2019 e
posta in decisione all'udienza collegiale del 26 febbraio 2025
OGGETTO: d a
Concorrenza sleale
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
cod.: P.IVA_1 difeso dall'avv. Andrea Maria Cristallini del foro di MA (PEC
) con domicilio eletto Email_1
all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
ATTORE/RIASSUMENTE
c o n t r o
C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
1 , P.IVA_3 Controparte_2
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_4
Flavio Garrone del foro di Bergamo (PEC
con domicilio eletto all'indirizzo Email_2
telematico del difensore nonché presso lo studio dell'avv. Massimo Iolita
in Brescia, Via Malta n. 7/C (PEC Email_3
ed al domicilio telematico del domiciliatario giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA/RIASSUNTA
In punto: appello avverso alla sentenza della Corte d'Appello di Brescia
in grado unico n. 554/16 depositata in data 22 maggio 2019
CONCLUSIONI
Dell'attore/riassumente:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, in virtù dei motivi sopra esposti
e previo rigetto di ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta, in totale
riforma della sentenza resa dalla Corte d'Appello di Brescia n. 554/2014,
del 9.4.2014, pubblicata il 24.4.2019, ed in ossequio alla sentenza
rescindente della Suprema Corte di Cassazione n. 13846/2019, ed al
principio di diritto ivi stabilito:
NEL MERITO:
a) dichiarare nullo - per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) – il
contratto di fideiussione sottoscritto tra la Controparte_3
ed il Sig. (doc. n. 1 nel giudizio r.g. n. 946/2010 e
[...] Parte_1
2 con il presente atto nuovamente depositato anche telematicamente G.01
doc. 01) e,
per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'attore per qualsiasi
eventuale debito della società garantito dalla Controparte_4
predetta fideiussione;
b) comunque, riconoscere il diritto del Sig. al risarcimento Parte_1
dei danni morali e patrimoniali, e, per l'effetto, condannare la
[...]
(subentrata alla Controparte_1 Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento della
[...]
complessiva somma di euro 500.000,00 ovvero al pagamento della diversa
somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia dalla Corte, oltre
naturalmente alla immediata cancellazione dell'attore dalla Centrale
Rischi della AN d'AL;
IN VIA SUBORDINATA:
c) ferma la richiesta di risarcimento danni e cancellazione dalla Centrale
Rischi per come sopra formulata, dichiarare nulli - per violazione dell'art.
2, comma 2, lettera a) – gli articoli 2, 6 ed 8 del contratto di fideiussione
sottoscritto tra la ed il Sig. Controparte_3 Parte_1
[...]
(doc. n. 1 nel giudizio r.g. n. 946/2010 e con il presente atto nuovamente
depositato anche telematicamente G.01 doc. 01) e, per l'effetto, dichiarare
che nulla è dovuto dall'attore per qualsiasi eventuale debito della società
in considerazione della nullità dell'art. 6 Controparte_4
della predetta fideiussione e della deroga ivi prevista al termine di cui
3 all'art. 1957 c.c. inutilmente decorso;
EVENTUALMENTE ANCHE D'UFFICIO ED IN VIA SANZIONATORIA:
d) riconoscere la responsabilità aggravata della AN ex art. 96, terzo
comma, c.p.c., e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
(subentrata alla , in persona del
[...] Controparte_3
suo legale rappresentante pro tempore, anche d'ufficio ed in via
sanzionatoria, al
risarcimento del conseguente danno in favore del sig. da Parte_1
liquidarsi secondo equità e giustizia;
IN OGNI CASO:
e) con refusione delle spese, competenze ed onorari sostenute dal signor
per: (i) il precedente giudizio svoltosi avanti la Corte d'Appello di Pt_1
Brescia con r.g. n. 946/2010, secondo la nota spese allegata sub lettera b)
alle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. depositate il 21.2.2014 (con il
presente atto nuovamente depositato anche telematicamente doc. G.05.b)
comprensiva degli onorari per la fase istruttoria, non conteggiati nella
sentenza cassata, comunque dovuti perché: c'è stata la redazione ed il
deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; c'è stato lo studio
e la replica a quelle avversarie;
c'è stata l'udienza per l'ammissione delle
istanze istruttorie formulate dal comparente;
(ii) il giudizio svoltosi avanti
la Corte di Cassazione con r.g. n. 28472/2013 secondo la nota spese
allegata sub lettera D all'atto introduttivo della corrente procedura (con
il presente atto nuovamente depositato anche telematicamente doc. D);
(iii) per il presente giudizio secondo le note spese che si produrrà nei
4 termini di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Fermo tutto quanto già dedotto in merito alla liquidabilità secondo equità
e giustizia di tutti i danni patiti dal signor a seguito Parte_1
dell'accertata, ormai in via definitiva, violazione della normativa antitrust
da parte della AN convenuta (risarcimento peraltro espressamente
previsto come “dovuto” dell'art. 14 del D.Lgs 3/2017 a mente del quale:
“L'esistenza del danno cagionato da una violazione del diritto alla
concorrenza consistente in un cartello si presume, salva prova contraria
dell'autore della violazione” (prova contraria a carico della AN
convenuta clamorosamente mancata nella fattispecie), e che, al primo
comma, dispone altrettanto espressamente che: “Il risarcimento del danno
causato da una violazione del diritto della concorrenza dovuto al soggetto
danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli
1223, 1226 e 1227 del codice civile”), qualora ritenuto necessario e/o
utile dalla Corte adita, si chiede l'ammissione della prova per testi
formulata nelle memorie ex art. 183, comma sei, n. 2, c.p.c., depositate il
16.3.2011, nel giudizio r.g. n. 946/2010, da intendersi qui di seguito
integralmente riportata (memorie con il presente atto nuovamente
depositate anche telematicamente doc. G.03).”.
Della convenuta / riassunta:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis:
1) in via pregiudiziale:
5
1.1 dichiarare inammissibile ovvero improcedibile la nuova domanda
risarcitoria illegittimamente introdotta dall'attore sig. sub Pt_1
paragrafo b) delle conclusioni formulate nell'atto di citazione in
riassunzione datato 17.6.2019 e decidere, dunque, tale punto della
controversia sulla scorta delle conclusioni precedentemente precisate sub
paragrafo b) dall'attore nella causa n. 946/2010 r.g. con esclusione di
ogni pronuncia concernente la quantificazione delle pretese risarcitorie
avversarie, la relativa liquidazione e la condanna della banca convenuta
al relativo pagamento espressamente riservate da controparte ad
eventuale successivo autonomo giudizio;
1.2 dichiarare inammissibile ovvero improcedibile la nuova domanda
indennitaria ex art. 96 terzo comma c.p.c. illegittimamente introdotta
dall'attore in riassunzione sub paragrafo d) delle conclusioni formulate
nell'atto di citazione in riassunzione datato 17.6.2019, in via meramente
subordinata respingendo comunque integralmente le istanze risarcitorie e
sanzionatorie avversarie per radicale infondatezza nel merito;
1.3 rilevata l'esclusiva competenza per materia e funzionale del Tribunale
di Bergamo, quale giudice della pendente causa di opposizione a decreto
ingiuntivo n. 7329/2010 rg attualmente sospesa ex art. 295 c.p.c., a
conoscere delle domande comunque correlate alle contestazioni del
credito azionato in sede monitoria nonché della domanda risarcitoria
attorea in rapporto alle segnalazioni in Centrale Rischi, dichiarare
inammissibili ovvero improcedibili le suddette domande proposte
dall'attore in riassunzione nel presente giudizio con ogni consequenziale
6 pronuncia.
2) Nel merito:
2.1 in via preliminare: accertata la carenza di legittimazione attiva del sig.
, respingere tutte le domande attoree proposte nei confronti della Pt_1
banca convenuta in riassunzione;
2.2 in principalità:
2.2.1 accertata la carenza di interesse ad agire del sig. nel presente Pt_1
giudizio, respingere tutte le domande dallo stesso proposte nei confronti
della banca convenuta in riassunzione;
2.2.2 respingere comunque nel merito tutte le domande proposte dal sig.
nei confronti della banca convenuta in quanto inammissibili ed Pt_1
infondate per i motivi dedotti in narrativa.
3) In ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari con rimborso
forfettario generale ex lege, contributo previdenziale professionale ed iva
complessivamente maturati dalla banca convenuta nell'ambito della
causa n. 946/2010 rg radicata dinanzi alla Corte d'Appello di Brescia e
della causa n. 26263/2014 rg esperita dinanzi alla Corte di Cassazione
come da note già prodotte nonché nell'ambito del presente giudizio
rescissorio come da nota che verrà depositata in sede conclusiva;
4) In via istruttoria: richiamato integralmente il contenuto delle memorie
seconda e terza ex art. 183 sesto comma c.p.c. datate rispettivamente
16.3.2011 e 4.4.2011 depositate nella causa n. 946/2010 r.g., si rinnovano
le eccezioni d'inammissibilità, inconferenza ed inutilizzabilità della
documentazione ex adverso prodotta con laseconda memoria ex art. 183
7 c.p.c. depositata nel predetto giudizio e concernente circostanze estranee
all'oggetto della presente controversia.
Ci si oppone altresì nuovamente all'ammissione delle istanze attoree di
prova orale in quanto:
a)il capitolo uno appare inconferente vertendo esclusivamente su fatti e
rapporti riconducibili alla Elaborazione Dati Contabili SR (estranea al
presente giudizio), non potendo l'attore in ogni caso sostenere di essere
stato direttamente danneggiato dalla pretesa revoca di affidamenti
prestati ad una società di capitali, soggetto distinto ed autonomo rispetto
ai suoi soci;
b) il capitolo due è generico e comunque concernente circostanza oggetto
di necessaria prova documentale nono fornita.
Si chiede quindi l'integrale rigetto delle inammissibili ovvero irrilevanti
istanze istruttorie attoree.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 33 l. 287/90 ritualmente notificato il sig.
[...]
ha convenuto, innanzi alla Corte d'Appello di Brescia in unico Pt_1
Grado, la perché fosse accertata la Controparte_3
nullità della fideiussione che egli aveva prestato in favore della banca convenuta e perché quest'ultima fosse condannata a risarcirgli i danni morali e patrimoniali sofferti nella misura di € 500.000,00 nonché
all'immediata cancellazione del suo nominativo dalla Centrale Rischi
della AN d'AL; in via subordinata l'attore ha chiesto che fosse
8 dichiarata la nullità degli articoli 2, 6 e 8 della fideiussione che egli aveva prestato in favore della banca convenuta e, conseguentemente, fosse accertato che egli nulla doveva con riguardo alle obbligazioni contratte dalla società per essere la convenuta incorsa Controparte_4
in decadenza ex art. 1957 c.c. A sostegno delle domande azionate l'attore ha allegato che la banca convenuta, in data 16 dicembre 2005, aveva preteso che egli sottoscrivesse una fideiussione omnibus a garanzia di tutto quanto dovuto alla banca convenuta dal debitore principale società
[...]
fino alla concorrenza di € 191.750,00; che la banca Controparte_4
convenuta aveva costituito in mora la società Controparte_4
a) con lettera in data 27 gennaio 2009 per il mancato pagamento di
[...]
tre rate relative ad un prestito finanziario di originari € 70.000,00, b) con lettera in data 24 febbraio 2009 per il mancato pagamento di sei rate di altro prestito finanziario di originari € 20.000,00, c) con lettera in data 24
febbraio 2009 aveva ribadito la costituzione in mora in relazione al prestito di originari € 70.000,00 aggiornando il numero delle rate non pagate che erano diventate otto;
che gli artt. 3 dei contratti relativi ai prestiti finanziari prevedevano la risoluzione ipso iure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata di rimborso;
che la debitrice principale aveva proposto un piano di rientro dell'intera sofferenza;
che con lettera in data 8 maggio
2009 la Unione Banche ALne S.c.p.A. aveva comunicato alla società
debitrice principale ed ai fideiussori l'accettazione del piano di rientro ed aveva precisato di aver ricevuto mandato dalla Controparte_3
er il recupero del credito;
che l'accettazione del piano di
[...]
9 rientro era stata subordinata all'adempimento di tutti gli impegni assunti dal debitore principale pena la decadenza dalla dilazione;
che con comunicazione in data 29 settembre 2009 la Unione Banche ALne
S.c.p.A. aveva comunicato alla società debitrice principale ed ai fideiussori la decadenza dalla dilazione;
che con comunicazione del 25
febbraio 2010 e successiva comunicazione del 29 aprile 2010 la
[...]
era receduta dal contratto di conto corrente Controparte_3
indicando il saldo negativo a debito della società debitrice principale e richiedendo il pagamento del saldo dei finanziamenti erogati e non regolarmente ammortati dalla stessa;
che in data 20 maggio 2010 la
[...]
aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Controparte_5
Bergamo un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per le somme ancora dovutele;
che avverso tale decreto ingiuntivo era stata proposta opposizione;
che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stato sospeso ex art. 295 c.p.c. in pendenza della decisione sull'azione di nullità
della fideiussione esercitata dal sig. sia per lesione della Parte_1
sua libertà contrattuale, sia per essere gli artt. 2, 6 e 8 frutto di un'illecita intesa anticoncorrenziale;
che nonostante la nullità della fideiussione egli era stato illegittimamente segnalato alla Centrale Rischi della AN
d'AL.
Si è costituita la che, in via pregiudiziale, ha Controparte_3
eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno per asserita illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi della AN d'AL nonché della domanda di cancellazione di tale
10 segnalazione che avrebbero dovute essere formulate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
in via preliminare ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del sig. in quanto privo della Parte_1
qualificazione di consumatore;
nel merito ha contestato la sussistenza di un accordo a monte fra le banche avente ad oggetto le clausole contrattuali
2, 6 e 8 del contratto di fideiussione ed ha contestato i profili di invalidità
denunciati dall'attore nonché la fondatezza delle domande risarcitorie.
Con sentenza n. 554/14 la Corte d'Appello di Brescia in funzione di giudice unico 1) ha disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del sig. in ragione della mancanza della qualità di Parte_1
consumatore valutando che tale qualità non fosse presupposto costitutivo dell'azione di nullità esperita in quanto finalizzata a prevenire l'effetto distorsivo del fenomeno anticoncorrenziale sul mercato;
2) ha ritenuto che le risultanze istruttorie positivamente acquisite non consentissero di ritenere comprovata l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale non essendo stato comprovato da parte attrice che, in spregio delle indicazioni fornite dalla AN d'AL, l'ABI avesse ugualmente diffuso il testo delle condizioni generali del contratto di fideiussione comprensivo delle clausole dichiarate nulle;
3) ha pertanto respinto tutte le domande azionate e condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite.
Avverso detta decisione ha proposto ricorso per Cassazione il sig.
[...]
lamentando 1) la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 14, Pt_1
20 e 33 della l. 287/90 nonché dell'art. 41 Cost., dell'art. 101 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, degli artt. 2697 e 2729 c.c.
11 nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non essere state considerate due circostanze incontroverse, ossia a) l'esatta corrispondenza della fideiussione sottoscritta allo schema negoziale oggetto dell'istruttoria della AN d'AL conclusasi con il provvedimento del 2 maggio 2005 e b) la mancata contestazione che le clausole comprese nella fideiussione fossero quelle già in uso nella prassi del sistema bancario e riprodotte nello schema ABI;
2) l'omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla prova privilegiata dell'illecita intesa a monte costituita dagli atti del procedimento della AN d'AL e del parere espresso dall'AGCM.
Si è costituita la che, in via Controparte_3
pregiudiziale ha eccepito a) l'improcedibilità del ricorso per Cassazione
per essere stata depositata sentenza diversa da quella impugnata;
b)
l'inammissibilità del ricorso per Cassazione ex art. 360-bis c.p.c. per essere state le clausole 2, 6 e 8 delle condizioni generali della fideiussione ripetutamente valutate in termini di legittimità dal Supremo Collegio;
c) la carenza di interesse ad agire in ragione del principio di conservazione del contratto in forza del quale, se anche fossero state dichiarate nulle tutte o alcune delle clausole menzionate dal sig. la garanzia avrebbe Pt_1
comunque mantenuto la propria efficacia.
Con sentenza n. 13846/19 il Supremo Collegio, in via pregiudiziale e preliminare, ha disatteso le eccezioni di rito formulate dalla
[...]
evidenziando a) come il provvedimento Controparte_3
depositato fosse esattamente la sentenza della Corte d'Appello di Brescia
impugnata; b) come la decisione impugnata fosse stata fondata sulla
12 mancanza di prova dell'accordo illecito anticoncorrenziale e non sulla validità delle clausole denunciate con conseguente non configurabilità
dell'ipotesi di decisione di questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione;
c) come l'interesse ad agire dovesse essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e non potesse essere negato sul presupposto che le conseguenze da trarsi dai fatti allegati sarebbero state diverse da quelle sostenute dall'attore, attenendo tale aspetto alla fondatezza della domanda. Nel
merito il Giudice di legittimità ha individuato nella sentenza impugnata due errori giuridici costituiti il primo dalla “impropria valorizzazione della
mancata presenza, all'interno del richiamato provvedimento della AN
d'AL del 2 maggio 2005, di diffide e sanzioni” dovendosi ritenere rilevante “l'accertamento dell'intesa restrittiva da parte della AN
d'AL: non il fatto che, in dipendenza di tale accertamento, siano state
pronunciate diffide o sanzioni” ed il secondo dalla “affermazione per cui
non sarebbe provato che, contravvenendo a quanto prescritto dalla AN
d'AL, l'ABI avesse ugualmente diffuso il testo delle condizioni generali
del contratto di fideiussione contenente le clausole che costituivano
oggetto dell'intesa restrittiva” in quanto “quel che assume rilievo, ai fini
della predicata inefficacia delle clausole del contratto di fideiussione di
cui agli artt. 2, 6 e 8 è, all'evidenza, il fatto che esse costituiscano lo
sbocco dell'intesa vietata, e cioè che attraverso dette disposizioni si siano
attuati gli effetti di quella condotta illecita”. Sulla base di tali argomentazioni il Supremo Collegio ha pronunciato il seguente principio
13 di diritto “In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della
concorrenza vietate dall'art. 2 l. n. 287/1990, con particolare riguardo a
clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il
provvedimento adottato dalla AN d'AL prima della modifica di cui
all'art. 19, comma 11, l. 262/2005, possiede, al pari di quelli emessi
dall'Autorità Garante per la Concorrenza, una elevata attitudine a
provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure
sanzionatorie che siano pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per
un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il
suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le
disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni
oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo
all'attuazione, o non attuazione, della prescrizione contenuta nel
provvedimento amministrativo con cui è stato imposto all'ABI di
estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il
sistema bancario” ed ha rinviato alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato il sig. ha riassunto il giudizio innanzi alla Corte Parte_1
d'Appello di Brescia nei confronti della società Controparte_1
quale avente causa della
[...] Controparte_3
chiedendo che, in applicazione del principio di diritto enunziato dal
Supremo Collegio nella sentenza n. 13846/19, fosse dichiarata la nullità
14 del contratto di fideiussione perfezionato tra il sig. e la Parte_1
e, conseguentemente, fosse accertato Controparte_3
che egli nulla doveva per qualsiasi debito della società Controparte_4
in forza della fideiussione prestata;
l'attore/riassumente ha
[...]
chiesto, inoltre, che la fosse condannata a) Controparte_1
a risarcirgli i danni morali e patrimoniali sofferti in conseguenza della condotta illegittima della sua dante causa nella misura di € 500.000,00
ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia nonché b) a procedere all'immediata cancellazione della segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi della AN d'AL. In via subordinata il sig. ha chiesto che fosse dichiarata la nullità delle clausole 2, 6 e 8 Pt_1
del contratto di fideiussione e che, conseguentemente, fosse dichiarato che egli nulla doveva per qualsiasi debito della società Controparte_4
in ragione del disposto dell'art. 1957 c.c. L'attore/riassumente ha
[...]
altresì chiesto che fosse accertata la responsabilità aggravata della AN
convenuta/riassunta e che, conseguentemente, la stessa fosse condannata al risarcimento del danno ex art. 96 terzo comma c.p.c. In ogni caso il sig.
ha chiesto la rifusione delle spese di lite di tutti i gradi e le fasi del Pt_1
giudizio.
Si è costituita la società quale successore Controparte_1
della che, in via pregiudiziale, ha Controparte_3
eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.,
della domanda di condanna al risarcimento dei danni nella misura di €
500.000,00, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia,
15 in quanto azionate in violazione dell'art. 345 c.p.c.; il difetto di legittimazione attiva del sig. in quanto non qualificabile Pt_1
consumatore nonché il difetto di interesse ad agire in ragione del fatto che, quand'anche fosse stata dichiarata la nullità delle tre clausole asseritamente lesive della concorrenza, il sig. non avrebbe ottenuto Pt_1
alcun risultato utile posto che la banca aveva tempestivamente agito;
in via preliminare ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.; nel merito ha evidenziato a) che il sig. aveva rivestito sia la posizione di Amministratore Delegato Pt_1
che la posizione di garante personale della società Controparte_4
dichiarata fallita e pertanto non poteva essere qualificato
[...]
consumatore; b) che la fideiussione era stata prestata a prima richiesta;
c)
che nel gennaio 2010 il sig. si era spogliato di tutti i beni Pt_1
immobiliari di sua proprietà; d) che l'esplicita pattuizione dell'obbligo per il garante di pagare “a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore” imponeva la qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1957 c.c.; e) che i contratti di finanziamento non prevedevano la risoluzione di diritto ma solo la facoltà della creditrice di dichiarare la risoluzione del contratto in presenza di determinati requisiti;
che le lettere di costituzione in mora non potevano essere qualificate in termini di esercizio della facoltà di risoluzione del contratto;
che tale allegazione trovava riscontro nel piano di rientro concordato fra le parti;
f) che solo con lettera in data 25 febbraio 2010 erano stati comunicati alla
16 società ed ai garanti il recesso dal rapporto Controparte_6
di conto corrente e la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.;
g) che in data 20 maggio 2010 la aveva Controparte_3
depositato innanzi al Tribunale di Bergamo ricorso monitorio;
che il decreto ingiuntivo era stato emesso in data 27 maggio 2010 e notificato al sig. in data 16 giugno 2010; h) che pertanto non poteva configurarsi Pt_1
alcuna decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c.; i) che la domanda di condanna al risarcimento dei danni quantificata nella misura di €
500.000,00, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia,
azionata con l'atto introduttivo del giudizio era stata rinunciata con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. ed in sede di precisazione delle conclusioni avendo il sig. limitato la propria domanda Pt_1
all'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio;
l) che il provvedimento della AN d'AL n.
55/2005 non accertava alcuna intesa restrittiva o prassi concordata anticoncorrenziale;
m) che la ed essa quale Controparte_3
avente causa della stessa avevano sempre negato di aver mai ricevuto il modello ABI;
n) che tale allegazione non era mai stata contestata dal sig.
con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.; o) che, in ogni caso, le Pt_1
clausole 2, 6 e 8 del modello ABI risultavano di per sé legittime;
p) che il provvedimento della AN d'AL si era limitato a chiedere all'ABI di emendare il testo delle condizioni generali del contratto di fideiussione dalle clausole 2, 6 e 8 al solo fine di evitare il rischio di potenziale lesione della normativa antitrust;
q) che l'onere della prova in ordine all'effettiva
17 sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale specificamente riferita al contratto di fideiussione per cui era causa gravava sul sig. ; r) che il Pt_1
modello ABI non era stato predisposto unilateralmente da quest'ultima bensì costituiva il frutto di un accordo fra la stessa e dieci associazioni nazionali rappresentative dei consumatori con la conseguenza che non era configurabile alcuna connotazione collusiva;
s) che le clausole n. 2, 6 e 8
rappresentavano uno strumento volto a rafforzare la tutela del credito con benefici anche nei confronti del consumatore finale che in questo moto aveva più agevole accesso al credito;
t) che, quand'anche si fosse ritenuta la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione, non se ne sarebbe potuta indurre la nullità assoluta dello stesso;
u) che difettava la prova di un intento collusivo anticoncorrenziale successivo al 2 maggio
2005; v) che la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. risultava pienamente legittima e che il termine di sei mesi ivi previsto penalizzava irrimediabilmente i debitori in situazione di transitoria difficoltà
economica; z) che non risultavano specificamente allegati e provati i danni che il sig. avrebbe subito in conseguenza dell'inserimento delle Pt_1
clausole n. 2, 6 e 8 nel contratto di fideiussione;
aa) che la domanda di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. era comunque temeraria;
bb) che il sig. non aveva mai di fatto rifuso alla banca le spese di lite Pt_1
liquidate con la sentenza avverso la quale aveva proposto ricorso per
Cassazione.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 5 marzo 2025, sostituita ex art 127-ter c.p.c. dal
18 deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto già fruiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente questa Corte che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono stabiliti esclusivamente dalla sentenza della Cassazione, che non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o di contestato errore del principio di diritto affermato.
Va quindi dato atto del fatto che si è formato il giudicato con riferimento
1) alla legittimazione attiva del sig. in quanto affermata nella Pt_1
sentenza cassata e non oggetto di alcuna censura innanzi al Giudice di legittimità; 2) alla sussistenza dell'interesse ad agire del sig. con la Pt_1
conseguenza che le relative eccezioni, ribadite in questa fase rescissoria del giudizio, devono essere ritenute inammissibili;
3) alla qualificazione del contratto di garanzia per cui è causa in termini di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia in quanto presupposta dalla sentenza cassata e non oggetto di alcuna censura innanzi al Giudice di legittimità.
In questa sede, sulla base delle indicazioni del Supremo Collegio, occorre verificare, da un lato e sulla base di una valutazione complessiva del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della AN d'AL indipendente dalla mancata previsione di sanzioni, se possa ritenersi positivamente acquisita la prova dell'intesa restrittiva della libera concorrenza
19 denunciata dal sig. e, d'altro lato, l'effettiva coincidenza delle Pt_1
condizioni contrattuali convenute fra le parti con quelle oggetto dell'intesa illecita.
Quanto al primo punto si osserva che il Giudice di legittimità ha espressamente affermato la “elevata attitudine a provare la condotta
anticoncorrenziale” del provvedimento della AN d'AL in data 2
maggio 2005 n. 55 che, fra l'altro, recita “l'istruttoria ha consentito di
rilevare come il contenuto dello schema sia sostanzialmente riprodotto nei
contratti delle banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole
oggetto di verifica non può essere ascritta a un fenomeno cd. 'spontaneo'
del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche
sul tema della contrattualistica, così come, la previsione di talune
clausole implicanti oneri aggiuntivi a carico del fideiussore risulta
coerente con l'esigenza, presente nell'ordinamento giuridico, di garantire
una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in
considerazione della rilevanza per lo sviluppo economico e sociale
dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e
sistematica svolta dalle banche. Tale esigenza viene soddisfatta, nello
schema contrattuale predisposto dall'A.B.I. dalla clausola che dispone il
pagamento del fideiussore 'a prima richiesta' della banca. Le altre
clausole oggetto di approfondimento istruttorio non sono risultate
necessarie alla funzione della garanzia bancaria;
in tal senso, la loro
diffusione generalizzata potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali
nella misura in cui inducesse una completa uniformità dei
20 comportamenti delle banche in senso ingiustificatamente sfavorevole
alla clientela” con la conseguenza che questo Collegio, in assenza di elementi probatori dissonanti ed avuto riguardo alla circostanza che – nelle more del giudizio – il fatto che vi sia stata un'intesa restrittiva della concorrenza sfociata nella predisposizione del modello ABI del contratto di fideiussione al quale fa riferimento il sig. , ha assunto la qualità Pt_1
di fatto notorio (cfr. CdA Lecce – sezione Taranto del 19 marzo 2025)
induce a ritenere positivamente acquisito al presente giudizio che il modello ABI del contratto di fideiussione sia stato il frutto di un'intesa illecita anticoncorrenziale.
Quanto al secondo punto si osserva che le clausole n. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione perfezionato fra le parti (cfr. doc. 1 di parte appellante/riassumente) risultano esattamente coincidenti con quelle del modello ABI frutto dell'intesa anticoncorrenziale come sopra accertata con la conseguenza che, alla luce dell'orientamento espresso dal Supremo
Collegio a (cfr. Cass. SS.UU. 41994/21 che ha chiarito che “I contratti di
fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma
2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli,
ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in
relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema
unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto,
della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia
altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”) deve essere
21 dichiarata la nullità delle sole clausole n. 2, 6 e 8 di tale contratto atteso che, mai è stato dedotto nel presente giudizio e neppure risulta dal contratto che “i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte
del suo contenuto che è colpita da nullità” (art. 1419 c.c.). Sul punto si richiama anche la Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che le clausole illecite, da un lato, non incidono sulla struttura e sulla causa del contratto e, d'altro lato, non pregiudicano la posizione dei garanti che risulta meglio tutelata in ragione dell'applicazione dell'istituto della nullità parziale (cfr. Cass. 24044/19).
Sulla base delle considerazioni che precedono deve essere valutata l'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria specificamente sollevata da parte appellante/riassumente ex art. 1957 c.c. per mancato esercizio del diritto di credito da parte della banca garantita nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione: in proposito si osserva che risulta provato per documenti che la Controparte_3
abbia depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Bergamo ricorso per decreto ingiuntivo che è stato emesso e depositato dal Giudice in
Cancelleria in data 28 maggio 2010 (cfr. doc. 11 di parte appellata/riassunta); risulta altresì provato per documenti che la creditrice sia receduta dai rapporti in essere con la società Controparte_6
intimando la decadenza dal beneficio del termine ed il pagamento
[...]
immediato del residuo dovuto con specifica indicazione del quantum, con comunicazione ricevuta da quest'ultima in data 5 marzo 2010 (cfr. doc. 10
di parte appellata/riassunta) con la conseguenza solo a partire da tale data
22 può essere configurata la scadenza dell'obbligazione garantita e con l'ulteriore conseguenza che non può ritenersi perfezionata alcuna decadenza avendo la creditrice tempestivamente avviato l'iniziativa rispetto al termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.
In senso contrario non vale obiettare che anche con le precedenti lettere del 24 febbraio 2009 (cfr. doc. 6 e 7 di parte appellante/riassumente) la
AN creditrice aveva contestato alla debitrice principale il mancato pagamento di alcune rate intimandole il pagamento delle sole rate scadute con l'avvertimento che “in caso contrario, saremo costretti a procedere
nei confronti per il recupero del credito comprendendo pure, Parte_2
in forza dell'art. 1186 c.c., le rate a scadere” in quanto – al di là del carattere generico del riferimento all'art. 1186 c.c. senza intimazione di pagamento del quantum residuo dovuto e, dunque, senza manifestazione della volontà di esigere immediatamente ed in ragione delle condizioni di cui all'art. 1186 c.c. l'intera prestazione (cfr. da ultimo Cass. 25376/24
“In tema di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., la facoltà
per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo
prevista in suo favore, non opera automaticamente e, pur non richiedendo
una preventiva pronuncia giudiziale, né un'espressa domanda, postula la
manifestazione della sua volontà di avvalersene”; cfr. anche Cass.
23093/16 “Ai fini dell'operatività della decadenza dal beneficio del
termine, l'interruzione dei pagamenti rateali non integra le condizioni
previste dall'art. 1186 c.c., essendo necessario che ricorra l'insolvenza o
la diminuzione o il mancato conferimento delle garanzie date dal
23 debitore”) – il tenore di tali comunicazioni risulta superato dalla “Proposta
di piano di rientro” formulata dalla debitrice principale con comunicazione in data 8 aprile 2009 (cfr. doc. 8 di parte appellante/riassumente) espressamente accettata dalla banca creditrice con lettera in data 8 maggio 2009 che chiarisce specificamente l'assenza di carattere novativo dell'accordo per il rientro dall'esposizione debitoria rispetto ai “rapporti originari e [delle] relative garanzie” (che pertanto restano i medesimi) e precisa che solo nell'ipotesi di mancato adempimento ovvero di fatti tali da rendere difficoltoso e/o mettere in pericolo il recupero del credito o di insolvenze, procedure esecutive e/o concorsuali la banca si sarebbe avvalsa della decadenza dal beneficio del termine (cfr. doc. 9 di parte appellante/riassumente) con conseguente scadenza anticipata del termine di adempimento. Ai fini della configurazione della scadenza dell'obbligazione neppure vale far leva sulla comunicazione della AN creditrice in data 29 settembre 2009 che non contiene alcuna espressa intimazione della decadenza dal beneficio del termine (e, dunque, non comporta la scadenza dell'obbligazione relativa all'intero credito vantato) e che fa, genericamente, riferimento alla volontà della banca creditrice di considerare superata la proposta di rientro e di intraprendere le azioni più adeguate al recupero del proprio credito
(cfr. doc. 10 di parte appellante/riassumente). Da ultimo si osserva,
decisivamente, sul punto che la fideiussione sottoscritta fra le parti contiene la clausola “a semplice richiesta” con la conseguenza che, ad avviso di questa Corte, anche l'iniziativa stragiudiziale può essere ritenuta
24 idonea a precludere la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.: se, infatti, è
sufficiente la “semplice richiesta” perché il fideiussore sia tenuto all'adempimento dell'obbligazione garantita risulta evidente come l'iniziativa giudiziale cui fa riferimento l'art. 1957 c.c. (che comunque nel caso di specie è stata tempestivamente adottata) risulti superflua ai fini dell'insorgenza in capo al fideiussore dell'obbligo di adempiere la prestazione garantita.
Alla luce delle considerazioni che precedono discende che le pretese azionate dal sig. devono essere respinte e che restano Parte_1
assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, a quella di cancellazione della segnalazione alla
Centrale dei Rischi ed a quella ex art. 96 terzo comma c.p.c. dallo stesso azionate in questa fase del giudizio.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite della prima fase in unico grado innanzi alla Corte d'Appello, della fase rescindente innanzi alla
Corte di Cassazione e della presente fase rescissoria che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza del sig. Parte_1
e che, vista la note spese depositata da (già Controparte_2 [...]
con la memoria conclusionale di replica e Controparte_7
richiamato l'orientamento espresso dal Supremo Collegio in ordine al carattere vincolante nel massimo della nota spese depositata dalla parte vittoriosa (cfr. Cass. 30087/21), sono liquidate – quanto ai compensi in ragione del valore della causa, delle attività processuali di fatto espletate e del livello di complessità delle questioni trattate, in complessivi €
25 10.059,50 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge. Non risultano documentate spese vive di parte Controparte_2
già con la conseguenza che
[...] Controparte_7
non vi è luogo a provvedere sul punto.
Si dà atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico del sig. . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Prima Sezione, definitivamente pronunciando:
-respinge tutte le domande azionate dal sig. ; Parte_1
-condanna il sig. a rifondere alla banca appellata riassunta Parte_1
le spese di lite liquidate quanto ai compensi in complessivi € 10.059,50
oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e C.P.A., come per legge;
-dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del sig. . Parte_1
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Maura Mancini
Il Presidente
Giuseppe Magnoli
26