Articolo 3 della Legge 21 luglio 1950, n. 818
Articolo 2Articolo 4
Versione
26 ottobre 1950
Art. 3.
Nella determinazione dei valori venali dei terreni ai fini della liquidazione della indennita' di espropriazione non deve tenersi calcolo di qualsiasi incremento di valore che sia direttamente connesso con la costruzione o progettazione di opere pubbliche eseguite nei territori dei Comuni indicati all'art. 1.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1950