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26 ottobre 1950
26 ottobre 1950
Art. 3.
Nella determinazione dei valori venali dei terreni ai fini della liquidazione della indennita' di espropriazione non deve tenersi calcolo di qualsiasi incremento di valore che sia direttamente connesso con la costruzione o progettazione di opere pubbliche eseguite nei territori dei Comuni indicati all'art. 1.
Nella determinazione dei valori venali dei terreni ai fini della liquidazione della indennita' di espropriazione non deve tenersi calcolo di qualsiasi incremento di valore che sia direttamente connesso con la costruzione o progettazione di opere pubbliche eseguite nei territori dei Comuni indicati all'art. 1.