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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 3719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3719 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7215/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca
Sequino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7215 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto “Divisione di beni caduti in successione” e promossa
DA
C.F. elettivamente domiciliata in Succivo alla Parte_1 C.F._1 via Trivio del Castagno, 28 presso lo studio dell'avv. Alfredo Cretella che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Aversa, alla via Ettore CP_1 C.F._2
Corcioni, 51 presso lo studio dell'avv. Ernesto Criscuolo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTRICI
CONTRO
C.F. elettivamente domiciliato in Aversa, alla Controparte_2 C.F._3 via ELna, 121 presso lo studio dell'avv. Carmela Mariniello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
NONCHE'
C.F. e C.F. Controparte_3 C.F._4 Parte_2
elettivamente domiciliate in Frattamaggiore al Viale Giacomo Leopardi, C.F._5
15, presso lo studio dell'avv. Ludovico Raspini, che le rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
NONCHE'
1 R.G. n. 7215/2019
C.F. e C.F. Controparte_4 C.F._6 CP_5
elettivamente domiciliati in Frattaminore alla via C.V. Veneto n. 12, presso C.F._7 lo studio dell'avv. Vincenzo Rossi, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le istanti, sulla premessa di essere, unitamente agli odierni convenuti, eredi della de cuius nata ad [...] il [...] e Persona_1 deceduta ab intestato in Orta di EL il 28 dicembre 2009, deducevano che, alla data del decesso, la stessa fosse proprietaria dei seguenti beni immobili: - Immobile sito in via Bugnano N°10 ad Orta Di
EL (Ce), identificato al Catasto Urbano al foglio 8, p.lla 5039, sub 2,3,4,5,6; - trilocale e annesse pertinenze di tipo garage/stalla e deposito, indivisi e in Vico Zarrillo n°17 ad Orta di EL (CE), identificati al Catasto Urbano al Foglio 10 p.lle 543-568 sub 5 e foglio 10 part. 605 sub 1 e 2); - fondi definiti catastalmente quali seminativi, riportati al foglio 7 particelle 36 e 135, e siti ad Orta di EL
(CE), in “Località Cesa Lunga”; - fondo definito catastalmente quale seminativo-irriguo e riportato al foglio 1 p.lla 692, sito in Via Provinciale Aversa/Caivano a IS (NA), avente un'estensione pari a circa 1.722,00 mq, con annesso locale deposito, riportato al foglio 1 p.lla 693; - fondi definiti catastalmente quali seminativi-arborati, riportati al foglio 4 p.lle 113-245-252, e siti in Via Murelle
“Località Madonnella” a Succivo (CE); che, in seguito alla data di decesso della de cuius, il fabbricato sito alla via Bugnano in Orta di EL, con le relative pertinenze, veniva occupato da
[...]
e ; che il coniuge superstite, , usufruiva esclusivamente dei fondi CP_4 CP_2 CP_5 agricoli siti in IS;
che, non avendo più interesse alcuno al mantenimento della comunione dei beni, formulavano in via stragiudiziale richiesta di scioglimento della stessa;
che, nonostante l'instaurazione di trattative, non era stato possibile ad addivenire ad una soluzione bonaria di scioglimento della comunione ereditaria.
Sulla base di tali premesse, convenivano in giudizio gli eredi legittimi della de cuius concludendo affinché il Tribunale adito, una volta dichiarata l'apertura della successione e accertato il valore del relictum ereditario, procedesse alla divisione dello stesso tra gli eredi legittimi, nel rispetto delle rispettive quote.
Con comparsa del 29 ottobre 2019 si costituivano le convenute ed le quali, Controparte_3 Pt_2 pur non opponendosi alla divisione giudiziale della massa ereditaria, in punto di merito, deducevano che dalla data di decesso della de cuius, non avevano percepito alcuna quota di spettanza in ordine ai frutti prodotti dai beni immobili di cui al relitto ereditario, in quanto nel possesso e godimento esclusivo dei fratelli e;
che, in particolare, i predetti fratelli abitavano i Controparte_4 CP_2
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fabbricati siti in Orta di EL alla via Bugnano, 10, unitamente ai rispettivi nuclei familiare, mentre il di loro padre, , occupava, godendone in via esclusiva i frutti, un fondo seminativo CP_5 arborato, identificato al catasto al foglio 1, particella 692, nonché di un locale identificato al catasto al foglio n.7, particella 36, entrambi siti in IS, lungo la S.P. Caivano/Aversa.
Ciò premesso, aderendo alle conclusioni formulate dalle istanti, insistevano affinché, una volta dichiarata l'apertura della successione legittima di , il Tribunale procedesse alla Persona_1 divisione del relitto ereditario, nel rispetto delle quote spettanti a ciascun coerede.
Con memoria del 30 ottobre 2019 si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva Controparte_2 alla divisione ereditaria richiesta e, non contestando allo stato il godimento del fabbricato sito in Orta di EL, unitamente al fratello , adibito a residenza propria e dei rispettivi nuclei familiari, CP_4 precisava che tale circostanza rispondeva alla volontà espressa dalla madre, quando ancora in vita.
Evidenziato che allo stato non godeva né percepiva i frutti dagli altri beni immobili facenti parte dell'asse ereditario, aderiva alle conclusioni già rassegnate dalle altre parti.
Con comparsa del 31 ottobre 2019 nel costituirsi in giudizio e aderivano Controparte_4 CP_5 alla richiesta di divisione dell'asse ereditario, precisando, tuttavia, che, contrariamente a quanto riferito nel libello introduttivo, ad eccezione dell'appartamento sito in Orta di EL, occupato unitamente alle relative pertinenze, dai germini e , i fondi seminativi siti in CP_4 CP_2
Succivo erano oggetto di sola manutenzione da parte dei predetti;
che gli stessi avevano pagato nella misura del 50% le somme di cui alle spese di successione della de cuius; che aveva Controparte_4 sostenuto esclusivamente le spese di ristrutturazione dell'appartamento eletto quale residenza del proprio nucleo familiare, come da documentazione contabile in atti.
Pertanto, concludevano aderendo alla richiesta divisione giudiziale, formulando istanza di attribuzione dei beni, di fatto, già posseduti.
All'udienza di prima comparizione, celebratasi in modalità cartolare, in data 5 giugno 2020, giusta istanza congiunta dei difensori di rinvio, al fine di bonario componimento, veniva disposto, a carico degli istanti, il deposito integrativo di documentazione, in particolare delle certificazioni catastali di cui ai cespiti immobiliari de quo, nonché di una relazione notarile concernente le risultanze dei
Registri Immobiliari.
Contestualmente, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Stante l'avvenuta integrazione documentale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al provvedimento del 5 giugno 2020, espletata l'istruttoria con la nomina del TU (arch. Per_2
, che prestava giuramento all'udienza del 29 gennaio 2021), all'esito di numerosi rinvii,
[...] richiesti anche dalle parti, al fine di una definizione bonaria del presente giudizio, il Giudice, preso atto del fallimento dei tentativi di bonario componimento e delle conclusioni rassegnate dalle parti in
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corso di udienza del 30 maggio 2025, celebratasi in modalità cartolare, riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via pregiudiziale, va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5
D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di successione ereditaria (cfr. verbale negativo di mediazione, versato in atti).
Preliminarmente, in ordine alla domanda di quantificazione delle spese sostenute al fine di completamento e rifinitura dell'appartamento posto al piano terra del fabbricato sito in Orta di EL
(CE) alla via Bugnano, formulata da , si ritiene che la stessa debba considerarsi Controparte_2 inammissibile, in quanto formulata per la prima volta con le note di udienza depositate in data 15 febbraio 2022, all'esito del deposito della relazione di C.T.U. definitiva, ovvero una volta maturate le preclusioni assertive e deduttive di cui al previgente rito.
Ciò posto, affrontando le questioni di merito, giova precisare che risulta per tabulas, oltre che pacifico tra le parti, che in seguito al decesso della de cuius , nata ad [...] il 05 Persona_1 settembre 1943 e deceduta ab intestato in Orta di EL il 28 dicembre 2009, succedevano quali eredi legittimi, limitatamente alla quota di proprietà della stessa, il di lei coniuge superstite, CP_5
, C.F. , nonché i figli legittimi , C.F.
[...] C.F._7 Parte_1
, , C.F. , C.F._1 CP_1 C.F._2 Controparte_2
C.F. , , C.F. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4 Parte_2
C.F. ), e , C.F. , giusta C.F._5 Controparte_4 C.F._6
Dichiarazione di Successione denunziata presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta – Ufficio
Territoriale di Aversa – in data 22/12/2010 al n°901 del vol. 9990.
Va accertato, dunque, che le parti in causa risultano comproprietarie dei beni che, limitatamente alla quota di proprietà della de cuius, fanno parte della massa ereditaria, ovvero:
1) Immobili ad uso residenziale, con pertinenze annesse, siti in Via Bugnano n° 10 ad Orta di
EL (CE), riportati in Catasto Fabbricati al foglio 8, particella 5039 sub. 2-3-4-5-6 (pro quota pari a 3/9 in capo ad e pro quota pari ad 1/9 per ciascuno dei figli); CP_5
2) Unità immobiliare sita in Vico E. Zarrillo n°17 ad Orta di EL, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 10, particella 568, sub. 5, con annesse pertinenze, riportate in Catasto Fabbricati al foglio
10, particella 605, sub. 1 e 2 (pro quota pari a 15/2160 in capo ad e pro quota pari ad CP_5
5/2160 per ciascuno dei figli);
3) Fondo seminativo sito in “Località Cesa Lunga” ad Orta di EL (CE), riportato in Catasto
Terreni al Foglio 7, particella 36 (pro quota pari a 12/18 in capo ad e pro quota pari ad CP_5
1/18 per ciascuno dei figli);
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4) Fondo seminativo sito in “Località Cesa Lunga” ad Orta di EL (CE), riportato in Catasto
Terreni al Foglio 7, particella 135 (pro quota pari a 12/18 in capo ad e pro quota pari CP_5 ad 1/18 per ciascuno dei figli);
5) Fondo seminativo ed annesso deposito siti in Strada Provinciale Aversa/Caivano a IS, riportati in Catasto Terreni al Foglio 1, particelle 692 e 693 (pro quota pari a 12/18 in capo ad CP_5
e pro quota pari ad 1/18 per ciascuno dei figli);
[...]
6) Fondi seminativi sito in “Località Madonnella” a Succivo (CE), riportati in Catasto Terreni al
Foglio 4, particelle 113, 245 e 252 (pro quota pari a 3/9 in capo ad e pro quota pari ad CP_5
1/9 per ciascuno dei figli).
Venendo nel merito, giova evidenziare che, ai sensi dell'a rt. 1114 cod. civ., lo scioglimento della comunione di un compendio immobiliare deve essere effettuato in natura, a condizione che il medesimo possa essere comodamente diviso in parti corrispondenti alle quote di diritto spettanti ai singoli comproprietari.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso” (cfr., in tal senso ed ex multis Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1238; Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 2007, n. 3635).
Diversamente, il bene si intende non comodamente divisibile nelle ipotesi in cui, sebbene il relativo frazionamento sia materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano, tuttavia, realizzabili porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo o, comunque, porzioni che, sotto
l'aspetto economico - funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del compendio (cfr., ex plurimis, Cass. 22 luglio 2005, n. 15380; Cass. 24 ottobre 2006, n. 22833; Cass. 28 maggio 2007,
n. 12406; Cass. 29 maggio 2007, n. 12498; Cass. 21 agosto 2012, n. 14577) ovvero allorquando sia eccessiva la misura dei conguagli occorrenti per colmare la differenza di valore tra le porzioni ottenibili da una divisione in natura (cfr. Cass. 21 maggio 2003, n. 7961).
In tali casi, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., la vendita giudiziale degli immobili non divisibili o non comodamente divisibili è prevista come rimedio processuale di carattere residuale, cui ricorrere
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quando nessuno dei condividenti possa o intenda avvalersi della facoltà di domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza, come nel caso di specie (cfr., ex plurimis, Cass. 1 marzo 1995,
n. 2335; Cass. 9 febbraio 2000, n. 1423; Cass. 27 ottobre 2000, n. 14165; Cass. 13 maggio 2010, n.
11641).
Con riguardo ai cespiti sopra menzionati, pienamente condivisibili -anche in quanto logicamente ed analiticamente argomentate - risultano le conclusioni alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice
(arch. ) circa la non commerciabilità e la non comoda divisibilità dei beni e che Persona_2 risultano contenute nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data
20 novembre 2021.
Avuto riguardo alla non comoda divisibilità dei cespiti, va premesso che la espletata C.T.U ha stimato in complessivi € 447.110,98 il valore di mercato del compendio da dividere (cfr. pag. 102), concludendo per l'impossibilità ad effettuare una comoda partizione che contemperi la coesistenza di autonomi immobili aventi consistenze economiche di entità pari (o comparabili) alle quote di diritto spettanti.
A tal riguardo, in riscontro alla proposta divisionale formulata da parte attrice, alla pagine 115 della propria relazione definitiva, il C.T.U. “conferma quale migliore scelta percorribile la propria proposta divisionale, in primis per l'attribuzione degli immobili in Via Bugnano ad Orta di EL ai sigg.ri e , in quanto occupanti gli stessi, e in secondo luogo per Controparte_4 CP_2
l'assegnazione dei terreni al sig. , poiché non solo conduttore, ma in quanto CP_5 proprietario già al 50%, dei fondi siti ad Orta di EL e IS;
a tal proposito il sottoscritto
TU rileva inoltre, che l'attribuzione dei citati fondi alle eredi, comporterebbe ulteriori spese divisionali derivanti dal frazionamento degli stessi”.
Ciò posto, occorre precisare, altresì, l'emersa irregolarità urbanistica e la non commerciabilità di parte dei beni facenti parte la massa ereditaria, come evidenziato dal C.T.U..
In punto di diritto si osserva che l'art. 40 della Legge 47/1985, al comma 2, dispone che “gli atti tra vivi aventi oggetto diritti reali sono nulli e non possono essere stipulati, se non risultino per dichiarazione del venditore gli estremi della concessione edilizia o della concessione in sanatoria o se non venga allegata copia della domanda di condono edilizio con gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione”.
Nel caso in esame, avuto riguardo a parte degli immobili del compendio de quo, ovvero gli immobili siti in Via Bugnano n°10 ad Orta di EL (CE), identificato catastalmente al foglio 8 – particella
5039 – sub 2-3-4-5-6, lo stesso fu realizzato in virtù di Concessione Edilizia n°5 del 10/07/1993.
Tuttavia, dal confronto tra quanto rilevato in corso di indagine di sopralluogo e tra gli elaborati di progetto correlati a tutti i titoli abilitativi forniti, il Consulente incaricato confermava la non
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conformità urbanistica dell'immobile predetto.
In particolare, il C.T.U., previa individuazione sugli elaborati grafici prodotti, individuava una parziale difformità rispetto a quanto rappresentato ed autorizzato nel progetto allegato alla
Concessione Edilizia, sintetizzando come di seguito le irregolarità urbanistiche rilevate (cfr. pag. 105
C.T.U.):
“- La rampa carrabile di accesso al cantinato, è collocata graficamente con ingresso a nord-ovest, diversamente dall'attuale posizione a sud-ovest;
− la distribuzione interna della pianta-tipo è diversa dalla disposizione interna riscontrata per ogni unità immobiliare durante i sopralluoghi;
in particolare, per l'unità immobiliare indicata al sub 3, il balcone rappresentato sui grafici di C.E., a servizio della camera da letto, in realtà è stato trasformato in cabina armadio con ampliamento della superficie dell'unità abitativa;
− infine, la copertura dell'edificio, rappresentata con tetto a falde sui grafici, in realtà è composta in parte dal sottotetto e in parte da terrazza praticabile;
Da un punto di vista catastale, del sub 3, anche la planimetria catastale (All.4) non è stata aggiornata in virtù dei mutamenti subiti negli anni, mentre per gli altri sub, eccetto qualche lieve difformità, essi risultano regolarmente rappresentati e censiti”.
Avuto, invece, riguardo al deposito agricolo annesso al fondo sito su Strada Provinciale
Aversa/Caivano a IS (NA), identificato catastalmente al foglio 1 – particella 693, lo stesso risulta realizzato abusivamente, come da Certificato di Destinazione d'Uso rilasciato dal Comune di
IS (NA), ma oggetto di Istanza di Sanatoria Edilizia ai sensi del D.L. 649/1994, Prot. n°3321 del 31/03/1995, Prat. n.641, a cui non è mai seguito il rilascio della Sanatoria Edilizia, per mancata integrazione sia del pagamento dell'oblazione che della documentazione richiesta dagli uffici competenti.
Avuto riguardo agli immobili siti in Vico E. Zarrillo n°17 ad Orta di EL (CE), indivisi, gli stessi risultano privi di titoli urbanistici autorizzativi poiché realizzati “ante 1942”, ossia prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica Statale n. 1150 del 17 agosto 1942.
Infine, per quanto riguarda i fondi agricoli, essi risultano regolarmente censiti agli uffici competenti del Catasto di appartenenza.
La Suprema Corte, dopo oscillanti orientamenti (tra la teoria formalista e sostanzialista), ha chiarito che "gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare
o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di
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sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al
1 settembre 1967" (per tutte, Cass., Civ., Sez. Un., 7/10/2019 n.. 25021).
Ne consegue che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Ciò posto, la domanda di scioglimento della comunione di cui al complesso immobiliare sito in Via
Bugnano, 10 ad Orta di EL (CE), identificato catastalmente al foglio 8 – particella 5039 – sub 2-
3-4-5-6, nonchè di cui al deposito agricolo annesso al fondo sito su Strada Provinciale Aversa/Caivano
a IS (NA), identificato catastalmente al foglio 1 – particella 693, è inammissibile (sul punto le parti, seppur sollecitate, non si sono attivate per sanare gli abusi, nonostante i rinvii chiesti ed accordati).
Segue al principio della universalità della divisione del completo asse - che trova la sua ragione nell'esigenza di garantire a tutti gli eredi porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione sulla base degli art. 713, comma 3, 720 e 722 codice civile - la dichiarazione di inammissibilità della domanda di divisione relativa all'Unità immobiliare sita in Vico
E. Zarrillo, 17 ad Orta di EL, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 10, particella 568, sub. 5, con annesse pertinenze, riportate in Catasto Fabbricati al foglio 10, particella 605, sub. 1 e 2, nonché ai
Fondi seminativi siti in “Località Cesa Lunga” ad Orta di EL (CE) ed in “Località Madonnella” a
Succivo (CE).
Ed invero “Quando non vi sia stato accordo tra i condividenti per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi instaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta, individuazione di tutto ciò che ne costituisca oggetto (Cass. n. 796/1964).”
Nessuna delle parti ha avanzato domanda di scioglimento parziale della comunione, con l'esclusione degli edifici abusivi, in conformità del vigente orientamento, secondo cui “allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713 c.c.,
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comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti”. (Cfr. Cass. SS.UU, sent. n. 25021/2019).
Le spese della TU devono essere fatte gravare, in via definitiva, a carico delle parti, in eguale misura tra loro ed in solido nei riguardi dello stesso Consulente Tecnico d'Ufficio (cfr., all'uopo, Cass. 19 settembre 2006, n. 20314, secondo cui “... poiché la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza;
la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettategli (Cass. 8/07/1996, n. 6199; Cass.
2 febbraio 1994 n. 1022, 2 marzo 1973 n. 573; Cass. 9 febbraio 1963 n. 245).
Ne consegue che il solo fatto che il giudice, nel provvedere alla liquidazione, abbia posto questa spesa processuale a carico di ciascuna parte, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del TU. L'eventuale ripartizione del compenso tra le parti, infatti, è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, quindi, ai fini del regresso, ma non nei confronti del TU, che, essendo ausiliario del giudice, svolge un'attività in funzione del processo, voluto (nell'accezione ampia del termine) da entrambe le parti.
Pertanto, stante la solidarietà nel debito, il TU può richiedere a ciascuna delle parti l'intero pagamento delle competenze liquidate come da decreto del 17 febbraio 2023.
Data l'impossibilità di procedere alla divisione nonché alla vendita suppletiva dei beni de quo, si ritiene che le conclusioni raggiunte siano da ritenersi assorbenti rispetto agli ulteriori profili dedotti dalle parti in causa.
Attesa la natura decisione, devono ritenersi integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 7215/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Divisione ordinaria di beni caduti in successione”, così provvede:
• Dichiara aperta la successione mortis causa della de cuius , nata ad [...] Persona_1
Napoli il 5 settembre 1943 e deceduta ab intestato in Orta di EL il 28 dicembre 2009;
• Dichiara caduti in comunione ereditaria pro indiviso i seguenti immobili:1)Immobili siti nel
Comune di Casoria (NA) alla Traversa II Via Leonida, riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di
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Casoria (NA) al foglio 2 particella 871, sub 7, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6; 2) Terreni siti nel Comune di Caserta frazione “Caserta vecchia”, alla località “Il Montone”, riportati nel Catasto Terreni del
Comune di Caserta, foglio 22, particella 14 e 16;3) Terreno sito nel Comune di Perdifumo (SA), riportato nel Catasto Terreni al foglio 5, particella 208;
• Dichiara altresì che detti beni sono in titolarità, quali eredi legittimi e limitatamente alla quota di proprietà della de cuius, , C.F. , CP_5 C.F._7 Pt_1
, C.F. , , C.F.
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2
, C.F. , , C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
, C.F. ), e , C.F._4 Parte_2 C.F._5 Controparte_4
C.F. ; C.F._6
• Dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
• Rigetta le ulteriori domande;
• Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di TU già liquidate, come da separato decreto del 17 febbraio 2023;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Aversa 27 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Francesca Sequino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca
Sequino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7215 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto “Divisione di beni caduti in successione” e promossa
DA
C.F. elettivamente domiciliata in Succivo alla Parte_1 C.F._1 via Trivio del Castagno, 28 presso lo studio dell'avv. Alfredo Cretella che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Aversa, alla via Ettore CP_1 C.F._2
Corcioni, 51 presso lo studio dell'avv. Ernesto Criscuolo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTRICI
CONTRO
C.F. elettivamente domiciliato in Aversa, alla Controparte_2 C.F._3 via ELna, 121 presso lo studio dell'avv. Carmela Mariniello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
NONCHE'
C.F. e C.F. Controparte_3 C.F._4 Parte_2
elettivamente domiciliate in Frattamaggiore al Viale Giacomo Leopardi, C.F._5
15, presso lo studio dell'avv. Ludovico Raspini, che le rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
NONCHE'
1 R.G. n. 7215/2019
C.F. e C.F. Controparte_4 C.F._6 CP_5
elettivamente domiciliati in Frattaminore alla via C.V. Veneto n. 12, presso C.F._7 lo studio dell'avv. Vincenzo Rossi, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le istanti, sulla premessa di essere, unitamente agli odierni convenuti, eredi della de cuius nata ad [...] il [...] e Persona_1 deceduta ab intestato in Orta di EL il 28 dicembre 2009, deducevano che, alla data del decesso, la stessa fosse proprietaria dei seguenti beni immobili: - Immobile sito in via Bugnano N°10 ad Orta Di
EL (Ce), identificato al Catasto Urbano al foglio 8, p.lla 5039, sub 2,3,4,5,6; - trilocale e annesse pertinenze di tipo garage/stalla e deposito, indivisi e in Vico Zarrillo n°17 ad Orta di EL (CE), identificati al Catasto Urbano al Foglio 10 p.lle 543-568 sub 5 e foglio 10 part. 605 sub 1 e 2); - fondi definiti catastalmente quali seminativi, riportati al foglio 7 particelle 36 e 135, e siti ad Orta di EL
(CE), in “Località Cesa Lunga”; - fondo definito catastalmente quale seminativo-irriguo e riportato al foglio 1 p.lla 692, sito in Via Provinciale Aversa/Caivano a IS (NA), avente un'estensione pari a circa 1.722,00 mq, con annesso locale deposito, riportato al foglio 1 p.lla 693; - fondi definiti catastalmente quali seminativi-arborati, riportati al foglio 4 p.lle 113-245-252, e siti in Via Murelle
“Località Madonnella” a Succivo (CE); che, in seguito alla data di decesso della de cuius, il fabbricato sito alla via Bugnano in Orta di EL, con le relative pertinenze, veniva occupato da
[...]
e ; che il coniuge superstite, , usufruiva esclusivamente dei fondi CP_4 CP_2 CP_5 agricoli siti in IS;
che, non avendo più interesse alcuno al mantenimento della comunione dei beni, formulavano in via stragiudiziale richiesta di scioglimento della stessa;
che, nonostante l'instaurazione di trattative, non era stato possibile ad addivenire ad una soluzione bonaria di scioglimento della comunione ereditaria.
Sulla base di tali premesse, convenivano in giudizio gli eredi legittimi della de cuius concludendo affinché il Tribunale adito, una volta dichiarata l'apertura della successione e accertato il valore del relictum ereditario, procedesse alla divisione dello stesso tra gli eredi legittimi, nel rispetto delle rispettive quote.
Con comparsa del 29 ottobre 2019 si costituivano le convenute ed le quali, Controparte_3 Pt_2 pur non opponendosi alla divisione giudiziale della massa ereditaria, in punto di merito, deducevano che dalla data di decesso della de cuius, non avevano percepito alcuna quota di spettanza in ordine ai frutti prodotti dai beni immobili di cui al relitto ereditario, in quanto nel possesso e godimento esclusivo dei fratelli e;
che, in particolare, i predetti fratelli abitavano i Controparte_4 CP_2
2 R.G. n. 7215/2019
fabbricati siti in Orta di EL alla via Bugnano, 10, unitamente ai rispettivi nuclei familiare, mentre il di loro padre, , occupava, godendone in via esclusiva i frutti, un fondo seminativo CP_5 arborato, identificato al catasto al foglio 1, particella 692, nonché di un locale identificato al catasto al foglio n.7, particella 36, entrambi siti in IS, lungo la S.P. Caivano/Aversa.
Ciò premesso, aderendo alle conclusioni formulate dalle istanti, insistevano affinché, una volta dichiarata l'apertura della successione legittima di , il Tribunale procedesse alla Persona_1 divisione del relitto ereditario, nel rispetto delle quote spettanti a ciascun coerede.
Con memoria del 30 ottobre 2019 si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva Controparte_2 alla divisione ereditaria richiesta e, non contestando allo stato il godimento del fabbricato sito in Orta di EL, unitamente al fratello , adibito a residenza propria e dei rispettivi nuclei familiari, CP_4 precisava che tale circostanza rispondeva alla volontà espressa dalla madre, quando ancora in vita.
Evidenziato che allo stato non godeva né percepiva i frutti dagli altri beni immobili facenti parte dell'asse ereditario, aderiva alle conclusioni già rassegnate dalle altre parti.
Con comparsa del 31 ottobre 2019 nel costituirsi in giudizio e aderivano Controparte_4 CP_5 alla richiesta di divisione dell'asse ereditario, precisando, tuttavia, che, contrariamente a quanto riferito nel libello introduttivo, ad eccezione dell'appartamento sito in Orta di EL, occupato unitamente alle relative pertinenze, dai germini e , i fondi seminativi siti in CP_4 CP_2
Succivo erano oggetto di sola manutenzione da parte dei predetti;
che gli stessi avevano pagato nella misura del 50% le somme di cui alle spese di successione della de cuius; che aveva Controparte_4 sostenuto esclusivamente le spese di ristrutturazione dell'appartamento eletto quale residenza del proprio nucleo familiare, come da documentazione contabile in atti.
Pertanto, concludevano aderendo alla richiesta divisione giudiziale, formulando istanza di attribuzione dei beni, di fatto, già posseduti.
All'udienza di prima comparizione, celebratasi in modalità cartolare, in data 5 giugno 2020, giusta istanza congiunta dei difensori di rinvio, al fine di bonario componimento, veniva disposto, a carico degli istanti, il deposito integrativo di documentazione, in particolare delle certificazioni catastali di cui ai cespiti immobiliari de quo, nonché di una relazione notarile concernente le risultanze dei
Registri Immobiliari.
Contestualmente, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Stante l'avvenuta integrazione documentale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al provvedimento del 5 giugno 2020, espletata l'istruttoria con la nomina del TU (arch. Per_2
, che prestava giuramento all'udienza del 29 gennaio 2021), all'esito di numerosi rinvii,
[...] richiesti anche dalle parti, al fine di una definizione bonaria del presente giudizio, il Giudice, preso atto del fallimento dei tentativi di bonario componimento e delle conclusioni rassegnate dalle parti in
3 R.G. n. 7215/2019
corso di udienza del 30 maggio 2025, celebratasi in modalità cartolare, riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via pregiudiziale, va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5
D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di successione ereditaria (cfr. verbale negativo di mediazione, versato in atti).
Preliminarmente, in ordine alla domanda di quantificazione delle spese sostenute al fine di completamento e rifinitura dell'appartamento posto al piano terra del fabbricato sito in Orta di EL
(CE) alla via Bugnano, formulata da , si ritiene che la stessa debba considerarsi Controparte_2 inammissibile, in quanto formulata per la prima volta con le note di udienza depositate in data 15 febbraio 2022, all'esito del deposito della relazione di C.T.U. definitiva, ovvero una volta maturate le preclusioni assertive e deduttive di cui al previgente rito.
Ciò posto, affrontando le questioni di merito, giova precisare che risulta per tabulas, oltre che pacifico tra le parti, che in seguito al decesso della de cuius , nata ad [...] il 05 Persona_1 settembre 1943 e deceduta ab intestato in Orta di EL il 28 dicembre 2009, succedevano quali eredi legittimi, limitatamente alla quota di proprietà della stessa, il di lei coniuge superstite, CP_5
, C.F. , nonché i figli legittimi , C.F.
[...] C.F._7 Parte_1
, , C.F. , C.F._1 CP_1 C.F._2 Controparte_2
C.F. , , C.F. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4 Parte_2
C.F. ), e , C.F. , giusta C.F._5 Controparte_4 C.F._6
Dichiarazione di Successione denunziata presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta – Ufficio
Territoriale di Aversa – in data 22/12/2010 al n°901 del vol. 9990.
Va accertato, dunque, che le parti in causa risultano comproprietarie dei beni che, limitatamente alla quota di proprietà della de cuius, fanno parte della massa ereditaria, ovvero:
1) Immobili ad uso residenziale, con pertinenze annesse, siti in Via Bugnano n° 10 ad Orta di
EL (CE), riportati in Catasto Fabbricati al foglio 8, particella 5039 sub. 2-3-4-5-6 (pro quota pari a 3/9 in capo ad e pro quota pari ad 1/9 per ciascuno dei figli); CP_5
2) Unità immobiliare sita in Vico E. Zarrillo n°17 ad Orta di EL, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 10, particella 568, sub. 5, con annesse pertinenze, riportate in Catasto Fabbricati al foglio
10, particella 605, sub. 1 e 2 (pro quota pari a 15/2160 in capo ad e pro quota pari ad CP_5
5/2160 per ciascuno dei figli);
3) Fondo seminativo sito in “Località Cesa Lunga” ad Orta di EL (CE), riportato in Catasto
Terreni al Foglio 7, particella 36 (pro quota pari a 12/18 in capo ad e pro quota pari ad CP_5
1/18 per ciascuno dei figli);
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4) Fondo seminativo sito in “Località Cesa Lunga” ad Orta di EL (CE), riportato in Catasto
Terreni al Foglio 7, particella 135 (pro quota pari a 12/18 in capo ad e pro quota pari CP_5 ad 1/18 per ciascuno dei figli);
5) Fondo seminativo ed annesso deposito siti in Strada Provinciale Aversa/Caivano a IS, riportati in Catasto Terreni al Foglio 1, particelle 692 e 693 (pro quota pari a 12/18 in capo ad CP_5
e pro quota pari ad 1/18 per ciascuno dei figli);
[...]
6) Fondi seminativi sito in “Località Madonnella” a Succivo (CE), riportati in Catasto Terreni al
Foglio 4, particelle 113, 245 e 252 (pro quota pari a 3/9 in capo ad e pro quota pari ad CP_5
1/9 per ciascuno dei figli).
Venendo nel merito, giova evidenziare che, ai sensi dell'a rt. 1114 cod. civ., lo scioglimento della comunione di un compendio immobiliare deve essere effettuato in natura, a condizione che il medesimo possa essere comodamente diviso in parti corrispondenti alle quote di diritto spettanti ai singoli comproprietari.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso” (cfr., in tal senso ed ex multis Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1238; Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 2007, n. 3635).
Diversamente, il bene si intende non comodamente divisibile nelle ipotesi in cui, sebbene il relativo frazionamento sia materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano, tuttavia, realizzabili porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo o, comunque, porzioni che, sotto
l'aspetto economico - funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del compendio (cfr., ex plurimis, Cass. 22 luglio 2005, n. 15380; Cass. 24 ottobre 2006, n. 22833; Cass. 28 maggio 2007,
n. 12406; Cass. 29 maggio 2007, n. 12498; Cass. 21 agosto 2012, n. 14577) ovvero allorquando sia eccessiva la misura dei conguagli occorrenti per colmare la differenza di valore tra le porzioni ottenibili da una divisione in natura (cfr. Cass. 21 maggio 2003, n. 7961).
In tali casi, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., la vendita giudiziale degli immobili non divisibili o non comodamente divisibili è prevista come rimedio processuale di carattere residuale, cui ricorrere
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quando nessuno dei condividenti possa o intenda avvalersi della facoltà di domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza, come nel caso di specie (cfr., ex plurimis, Cass. 1 marzo 1995,
n. 2335; Cass. 9 febbraio 2000, n. 1423; Cass. 27 ottobre 2000, n. 14165; Cass. 13 maggio 2010, n.
11641).
Con riguardo ai cespiti sopra menzionati, pienamente condivisibili -anche in quanto logicamente ed analiticamente argomentate - risultano le conclusioni alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice
(arch. ) circa la non commerciabilità e la non comoda divisibilità dei beni e che Persona_2 risultano contenute nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data
20 novembre 2021.
Avuto riguardo alla non comoda divisibilità dei cespiti, va premesso che la espletata C.T.U ha stimato in complessivi € 447.110,98 il valore di mercato del compendio da dividere (cfr. pag. 102), concludendo per l'impossibilità ad effettuare una comoda partizione che contemperi la coesistenza di autonomi immobili aventi consistenze economiche di entità pari (o comparabili) alle quote di diritto spettanti.
A tal riguardo, in riscontro alla proposta divisionale formulata da parte attrice, alla pagine 115 della propria relazione definitiva, il C.T.U. “conferma quale migliore scelta percorribile la propria proposta divisionale, in primis per l'attribuzione degli immobili in Via Bugnano ad Orta di EL ai sigg.ri e , in quanto occupanti gli stessi, e in secondo luogo per Controparte_4 CP_2
l'assegnazione dei terreni al sig. , poiché non solo conduttore, ma in quanto CP_5 proprietario già al 50%, dei fondi siti ad Orta di EL e IS;
a tal proposito il sottoscritto
TU rileva inoltre, che l'attribuzione dei citati fondi alle eredi, comporterebbe ulteriori spese divisionali derivanti dal frazionamento degli stessi”.
Ciò posto, occorre precisare, altresì, l'emersa irregolarità urbanistica e la non commerciabilità di parte dei beni facenti parte la massa ereditaria, come evidenziato dal C.T.U..
In punto di diritto si osserva che l'art. 40 della Legge 47/1985, al comma 2, dispone che “gli atti tra vivi aventi oggetto diritti reali sono nulli e non possono essere stipulati, se non risultino per dichiarazione del venditore gli estremi della concessione edilizia o della concessione in sanatoria o se non venga allegata copia della domanda di condono edilizio con gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione”.
Nel caso in esame, avuto riguardo a parte degli immobili del compendio de quo, ovvero gli immobili siti in Via Bugnano n°10 ad Orta di EL (CE), identificato catastalmente al foglio 8 – particella
5039 – sub 2-3-4-5-6, lo stesso fu realizzato in virtù di Concessione Edilizia n°5 del 10/07/1993.
Tuttavia, dal confronto tra quanto rilevato in corso di indagine di sopralluogo e tra gli elaborati di progetto correlati a tutti i titoli abilitativi forniti, il Consulente incaricato confermava la non
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conformità urbanistica dell'immobile predetto.
In particolare, il C.T.U., previa individuazione sugli elaborati grafici prodotti, individuava una parziale difformità rispetto a quanto rappresentato ed autorizzato nel progetto allegato alla
Concessione Edilizia, sintetizzando come di seguito le irregolarità urbanistiche rilevate (cfr. pag. 105
C.T.U.):
“- La rampa carrabile di accesso al cantinato, è collocata graficamente con ingresso a nord-ovest, diversamente dall'attuale posizione a sud-ovest;
− la distribuzione interna della pianta-tipo è diversa dalla disposizione interna riscontrata per ogni unità immobiliare durante i sopralluoghi;
in particolare, per l'unità immobiliare indicata al sub 3, il balcone rappresentato sui grafici di C.E., a servizio della camera da letto, in realtà è stato trasformato in cabina armadio con ampliamento della superficie dell'unità abitativa;
− infine, la copertura dell'edificio, rappresentata con tetto a falde sui grafici, in realtà è composta in parte dal sottotetto e in parte da terrazza praticabile;
Da un punto di vista catastale, del sub 3, anche la planimetria catastale (All.4) non è stata aggiornata in virtù dei mutamenti subiti negli anni, mentre per gli altri sub, eccetto qualche lieve difformità, essi risultano regolarmente rappresentati e censiti”.
Avuto, invece, riguardo al deposito agricolo annesso al fondo sito su Strada Provinciale
Aversa/Caivano a IS (NA), identificato catastalmente al foglio 1 – particella 693, lo stesso risulta realizzato abusivamente, come da Certificato di Destinazione d'Uso rilasciato dal Comune di
IS (NA), ma oggetto di Istanza di Sanatoria Edilizia ai sensi del D.L. 649/1994, Prot. n°3321 del 31/03/1995, Prat. n.641, a cui non è mai seguito il rilascio della Sanatoria Edilizia, per mancata integrazione sia del pagamento dell'oblazione che della documentazione richiesta dagli uffici competenti.
Avuto riguardo agli immobili siti in Vico E. Zarrillo n°17 ad Orta di EL (CE), indivisi, gli stessi risultano privi di titoli urbanistici autorizzativi poiché realizzati “ante 1942”, ossia prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica Statale n. 1150 del 17 agosto 1942.
Infine, per quanto riguarda i fondi agricoli, essi risultano regolarmente censiti agli uffici competenti del Catasto di appartenenza.
La Suprema Corte, dopo oscillanti orientamenti (tra la teoria formalista e sostanzialista), ha chiarito che "gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare
o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di
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sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al
1 settembre 1967" (per tutte, Cass., Civ., Sez. Un., 7/10/2019 n.. 25021).
Ne consegue che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Ciò posto, la domanda di scioglimento della comunione di cui al complesso immobiliare sito in Via
Bugnano, 10 ad Orta di EL (CE), identificato catastalmente al foglio 8 – particella 5039 – sub 2-
3-4-5-6, nonchè di cui al deposito agricolo annesso al fondo sito su Strada Provinciale Aversa/Caivano
a IS (NA), identificato catastalmente al foglio 1 – particella 693, è inammissibile (sul punto le parti, seppur sollecitate, non si sono attivate per sanare gli abusi, nonostante i rinvii chiesti ed accordati).
Segue al principio della universalità della divisione del completo asse - che trova la sua ragione nell'esigenza di garantire a tutti gli eredi porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione sulla base degli art. 713, comma 3, 720 e 722 codice civile - la dichiarazione di inammissibilità della domanda di divisione relativa all'Unità immobiliare sita in Vico
E. Zarrillo, 17 ad Orta di EL, riportata in Catasto Fabbricati al foglio 10, particella 568, sub. 5, con annesse pertinenze, riportate in Catasto Fabbricati al foglio 10, particella 605, sub. 1 e 2, nonché ai
Fondi seminativi siti in “Località Cesa Lunga” ad Orta di EL (CE) ed in “Località Madonnella” a
Succivo (CE).
Ed invero “Quando non vi sia stato accordo tra i condividenti per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi instaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta, individuazione di tutto ciò che ne costituisca oggetto (Cass. n. 796/1964).”
Nessuna delle parti ha avanzato domanda di scioglimento parziale della comunione, con l'esclusione degli edifici abusivi, in conformità del vigente orientamento, secondo cui “allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713 c.c.,
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comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti”. (Cfr. Cass. SS.UU, sent. n. 25021/2019).
Le spese della TU devono essere fatte gravare, in via definitiva, a carico delle parti, in eguale misura tra loro ed in solido nei riguardi dello stesso Consulente Tecnico d'Ufficio (cfr., all'uopo, Cass. 19 settembre 2006, n. 20314, secondo cui “... poiché la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza;
la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettategli (Cass. 8/07/1996, n. 6199; Cass.
2 febbraio 1994 n. 1022, 2 marzo 1973 n. 573; Cass. 9 febbraio 1963 n. 245).
Ne consegue che il solo fatto che il giudice, nel provvedere alla liquidazione, abbia posto questa spesa processuale a carico di ciascuna parte, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del TU. L'eventuale ripartizione del compenso tra le parti, infatti, è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, quindi, ai fini del regresso, ma non nei confronti del TU, che, essendo ausiliario del giudice, svolge un'attività in funzione del processo, voluto (nell'accezione ampia del termine) da entrambe le parti.
Pertanto, stante la solidarietà nel debito, il TU può richiedere a ciascuna delle parti l'intero pagamento delle competenze liquidate come da decreto del 17 febbraio 2023.
Data l'impossibilità di procedere alla divisione nonché alla vendita suppletiva dei beni de quo, si ritiene che le conclusioni raggiunte siano da ritenersi assorbenti rispetto agli ulteriori profili dedotti dalle parti in causa.
Attesa la natura decisione, devono ritenersi integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 7215/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Divisione ordinaria di beni caduti in successione”, così provvede:
• Dichiara aperta la successione mortis causa della de cuius , nata ad [...] Persona_1
Napoli il 5 settembre 1943 e deceduta ab intestato in Orta di EL il 28 dicembre 2009;
• Dichiara caduti in comunione ereditaria pro indiviso i seguenti immobili:1)Immobili siti nel
Comune di Casoria (NA) alla Traversa II Via Leonida, riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di
9 R.G. n. 7215/2019
Casoria (NA) al foglio 2 particella 871, sub 7, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6; 2) Terreni siti nel Comune di Caserta frazione “Caserta vecchia”, alla località “Il Montone”, riportati nel Catasto Terreni del
Comune di Caserta, foglio 22, particella 14 e 16;3) Terreno sito nel Comune di Perdifumo (SA), riportato nel Catasto Terreni al foglio 5, particella 208;
• Dichiara altresì che detti beni sono in titolarità, quali eredi legittimi e limitatamente alla quota di proprietà della de cuius, , C.F. , CP_5 C.F._7 Pt_1
, C.F. , , C.F.
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2
, C.F. , , C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
, C.F. ), e , C.F._4 Parte_2 C.F._5 Controparte_4
C.F. ; C.F._6
• Dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
• Rigetta le ulteriori domande;
• Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di TU già liquidate, come da separato decreto del 17 febbraio 2023;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Aversa 27 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Francesca Sequino
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