TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/10/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: AO EL IU Presidente estensore Federica Girfatti IU Claudia Ummarino IU, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1933 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], parte Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. RIGILLO UMBERTO, come da procura in atti;
e
, nato a [...] -il 28/08/1983, parte rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 BALZANO BIANCAMARIA, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche da loro Parte_1 CP_1 sottoscritto, in data 17/07/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 28/06/2008, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) (al N.41, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2008). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nati figli ( il 18/01/2015 a Napoli e il 28/05/2012 a Per_1 Per_2 Napoli), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 21/07/2025). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati, ciascuno libero di portare la propria residenza e/o il proprio domicilio altrove, impegnandosi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli ed , garantendo altresì di tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere Per_2 Per_1 giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli stessi;
2. 1 figli minori ed restano in affido condiviso ad entrambi i genitori, con Per_2 Persona_3 conseguente esercizio della responsabilità genitoriale, anche in via ordinaria, da parte di loro genitori, rimanendo però a vivere stabilmente con la madre, presso cui saranno collocati in Casalnuovo di Napoli (Na) alla via Eduardo de Filippo n. 23 - scala B, int. 6, presso la casa familiare attualmente condotta in locazione da ambedue i coniugi;
3. In merito al diritto di visita del genitore non collocatario, le parti concordano che i minori trascorreranno con il padre due giorni infrasettimanali (preferibilmente il martedì ed il giovedì) da concordarsi preventivamente mensilmente in base ai suoi turni lavorativi, con permanenza con lo stesso dall'uscita da scuola e fino a dopo la cena. Entro le ore 22:00, il si impegnerà CP_1 a riaccompagnarli a casa. Il padre, inoltre, avrà diritto a trascorrere con i figli e due Per_1 Per_2 weekend alternati, dal venerdì (dall'uscita scolastica) al lunedì mattina (all'orario di ingresso scolastico), con quindi pernotto presso la casa dei genitori del , tutto compatibilmente CP_1 con le esigenze e volontà dei minori, nonché delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Durante il periodo estivo i minori staranno con il padre per quindici giorni anche non consecutivi, compatibilmente con i quindici giorni di vacanza prestabiliti con la mamma, nei mesi di luglio o agosto, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno, sempre nel rispetto delle volontà dei figli nonché delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. In linea di massima, durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni il periodo dall'inizio delle vacanze sino al giorno della SAta Pasqua compreso con un genitore, ed il periodo dal giorno di Pasquetta sino alla fine delle vacanze, ultimo giorno compreso, con l'altro genitore, con inizio per la sig.ra e salvo diverso accordo tra le parti da concordare almeno una Pt_1 ventina di giorni prima la festività nelle modalità ritenute più opportune;
mentre le vacanze natalizie verranno ripartite in due periodi, da trascorrere alternativamente negli anni con un genitore o con l'altro: il primo dal 23 al 30 dicembre ed il secondo dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diverso accordo tra le parti da concordare almeno una ventina di giorni prima la festività nelle modalità ritenute più opportune e con inizio da parte della sig.ra . Tutte le altre festività ed i Parte_1
c.d. "ponti", salvo diverso accordo tra le parti, verranno ripartiti secondo il principio dell'alternanza. Fatta salva la possibilità di accordarsi in modo diverso considerate le esigenze lavorative di entrambi i genitori, oltre e soprattutto salvaguardando le esigenze dei minori. Resta salvo ed impregiudicato il diritto di visita dei nonni materni e paterni e le Parti si impegnano reciprocamente a favorire la frequentazione dei propri figli con i nonni;
4. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra , a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento di ambedue i figli minori l'assegno mensile di Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre l'importo di €uro 500,00 (Euro cinquecento/00) a titolo di contributo del pagamento dell'intero canone di locazione della casa familiare e a tal riguardo la sig.ra
[...]
, si obbliga, già con la firma del presente ricorso, a modificare la titolarità del detto Pt_1 contratto in suo favore, divenendo ella unica ed esclusiva conduttrice, ed a comunicare alla
[...]
il detto subentro esclusivo, per un totale, quindi, complessivo di 2.000,00 (Euro CP_2 Pt_2 duemila/00) mensili, da versarsi con bonifico sul codice iban della tratto sul conto Parte_1 corrente NT SA OL (n. 1000/00011158) -filiale di Casalnuovo di Napoli (Na), già noto al
, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo le CP_1 variazioni degli indici Istat;
La sig.ra rinuncia al mantenimento, in quanto economicamente autosufficiente ed Parte_1 indipendente e le parti dichiarano di aver complessivamente regolato i loro rapporti economici, dichiarando di non aver nulla altro a pretendere, né a titolo di arretrati e/o per alcuna causa derivante, direttamente e/o indirettamente dal contratto matrimonio;
Di comune accordo le parti statuiscono che l'Assegno Unico verrà corrisposto per intero alla madre collocataria dei figli minori e li dove il sig. , quindi, presta il suo consenso alla rinuncia CP_1 ad ottenere il 50% dell'importo a titolo di Assegno Unico ad opera dell'Inps, così come la sig.ra rinuncia a chiedere qualsivoglia arretrato a tale titolo. Parte_1 Riguardo le spese straordinarie per il figlio, i coniugi si impegnano a versare il 50% delle stesse e specificamente:
- spese per le visite mediche specialistiche, accertamenti, trattamenti sanitari, comprese le cure dentistiche ed oculistiche, ticket farmaceutici, non garantiti dal Servizio SAitario Nazionale;
- spese scolastiche e materiale di corredo scolastico, tasse ed oneri di iscrizione;
-spese per attività ludico-sportive, nonché ogni altra ed eventuale spesa come previsto e scandito dal Protocollo del Tribunale di Nola, che forma parte integrante del presente accordo. Tutte le predette spese dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori, ad eccezione delle spese urgenti e indifferibili;
D'altro canto, le parti dichiarano:
5. le parti si impegnano reciprocamente a garantire un atteggiamento di responsabilità in particolar modo durante lo spazio temporale che gli stessi trascorreranno con i figli, al fine di non ledere la loro serenità ed il loro equilibrio raggiunto. I genitori entrambi si obbligano reciprocamente, appianando ogni eventuale contrasto tra loro, a concordare periodicamente le linee guida di crescita dei figli minori ed e della loro educazione ed a risolvere ogni eventuale Persona_4 Persona_3 conflitto che insorga tra loro senza coinvolgerli;
specificando che i genitori si impegnano affinché le nuove relazioni con eventuali partner vengano gestite nel rispetto dei tempi e dei cammini personali di ciascun minore. In ogni caso, i genitori si impegnano già a decorrere dalla firma del presente ricorso, a consultare un professionista di fiducia comune, che potrà fornire supporto in questo percorso relazionale tra minori e partner e tra minori ed eventuali figli avuti da relazioni con i nuovi partner delle Parti.
6. Entrambi i coniugi si rilasciano, altresì, il consenso al rilascio del passaporto ed all'espatrio.
7.-Le parti dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale, anzi con maggior precisazione, la sig.ra si impegna a restituire l'auto in suo possesso mod. Parte_1 Fiat 500 x tg. FM 732 AJ al sig. entro 30 maggio 2026, mentre si impegna a restituire CP_1 il telefono cellulare mod. Apple Iphone 15 Pro allo stesso entro il 30.10.2025;
8.le spese e competenze professionali della presente procedura restano integralmente compensate tra le parti.” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1933 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) (al N.41, Parte II,
Serie A, Ufficio 1, Anno 2008) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola, lì 17/10/2025
Il Presidente estensore
AO EL IU