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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2024, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
21/06/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., nella controversia iscritta al n. 1997/2016
R.G., promossa da:
, nata a [...], il [...], residente in [...], c/da Parte_1
Due Fiumare, n. 77, C.F. , elettivamente domiciliata in Brolo, Via Vittorio C.F._1
Emanuele III, n. 26, presso e nello studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente - ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
Udite le conclusioni delle parti, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 19/07/2016, così provvede:
1) Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'avviso di addebito, del 17/12/2014, con il quale l' , informava la sig.ra che “nel periodo che va dal 01/01/2012 al CP_1 Parte_1
31/12/2012, sono stati pagati 1.546,50 euro in più sulla sua prestazione. di disoccupazione agricola CP_ cat. DSAGR n. 1, con la condanna dell' alla restituzione di somme eventualmente trattenute;
2) Compensa le spese di lite;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/07/2016, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- che, la Sig.ra ha lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze della Parte_1 ditta Bontempo Ciancianella Sebastiano, nell'anno 2012, per complessive 78 giornate, dal mese di
Aprile al mese di Agosto, nei terreni siti in Tortorici;
- che, la ricorrente ha svolto varie mansioni agricoli, tra cui, a carattere esemplificativo, foraggiamento di animali e pulizia dei terreni, in base al periodo, osservando il seguente orario: dalle 07,00 alle 16,00, con pausa per il pranzo;
- che, in virtù dell'attività lavorativa svolta, alla Sig.ra sono state riconosciute le Parte_1
varie tutele previdenziali connesse allo status di bracciante agricolo;
- che, infatti, la ricorrente ha regolarmente percepito l'indennità di disoccupazione, per aver lavorato nel citato anno, sussistendo tutti i relativi presupposti, ivi compreso quello contributivo;
- che, a distanza di svariati anni, l' ha comunicato all'odierna ricorrente di considerare CP_1
illegittimo il trattamento di disoccupazione percepito nel 2012, riconoscendo a carico della medesima un indebito per Euro 1.546,50;
- che, come unico motivo per la richiesta di restituzione della citata somma, l'Istituto di Previdenza
Sociale pone la mancata iscrizione della ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, mai notificata alla medesima;
- che, tuttavia, la ricorrente ha lavorato in agricoltura nell'anno interessato con le modalità denunciate;
- che, avverso tale provvedimento la Sig.ra ha presentato in data 15.04.2015, Parte_1 ricorso amministrativo, facendo presente l'illegittimità dello stesso;
- che, nonostante ciò, l' non ha adottato in via amministrativa alcun tipo di provvedimento e CP_1
non ha fornito alcun tipo di risposta e/o motivazione;
Concludeva per l'accoglimento del ricorso;
CP_ L' si costituiva e contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il rigetto;
La causa, istruita documentalmente, con l'escussione dei testi, ed avendo pure parte ricorrente prodotto la sentenza n.03/2020, con attestazione di passaggio in giudicato, con la quale il Tribunale di Patti ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2012 e per n.78 giornate, nonché per avere riconosciuto alla stessa il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per lo stesso anno, all'esito dell'udienza del 21/06/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Parte ricorrente, ha fornito, con la produzione la sentenza n.03/2020, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Patti ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2012, e per n.78 giornate, nonché per avere riconosciuto alla stessa il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per lo stesso anno, di avere diritto a CP_ ritenere l'indennità di disoccupazione agricola per la quale l' chiede la restituzione.
Orbene, l'accertamento sul diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli comporta, ai sensi dell'art. 2909 c.c. che tale accertamento già compiuto in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, formando la premessa logica indispensabile per la statuizione di una condanna al pagamento delle indennità richieste, preclude il riesame sullo stesso punto di diritto nel presente procedimento.
Come già affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 15497/2003)"In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass., 25 giugno
2001 n. 8658; 21 maggio 2001 n. 6883; 4 agosto 2000 n. 10280; 16 aprile 1999 n. 3795; 23 ottobre
1995 n. 10999; 27 novembre 1986 n. 6991).
Va pertanto ritenuto il diritto della ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui alla comunicazione del 17/12/2014, con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo.
Da ciò ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Visto l'identità del giudizio, con quello conclusosi con la citata sentenza n.03/2020, le spese di lite vanno compensate.
Così deciso in Patti, 01/07/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
21/06/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., nella controversia iscritta al n. 1997/2016
R.G., promossa da:
, nata a [...], il [...], residente in [...], c/da Parte_1
Due Fiumare, n. 77, C.F. , elettivamente domiciliata in Brolo, Via Vittorio C.F._1
Emanuele III, n. 26, presso e nello studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente - ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
Udite le conclusioni delle parti, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 19/07/2016, così provvede:
1) Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'avviso di addebito, del 17/12/2014, con il quale l' , informava la sig.ra che “nel periodo che va dal 01/01/2012 al CP_1 Parte_1
31/12/2012, sono stati pagati 1.546,50 euro in più sulla sua prestazione. di disoccupazione agricola CP_ cat. DSAGR n. 1, con la condanna dell' alla restituzione di somme eventualmente trattenute;
2) Compensa le spese di lite;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/07/2016, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- che, la Sig.ra ha lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze della Parte_1 ditta Bontempo Ciancianella Sebastiano, nell'anno 2012, per complessive 78 giornate, dal mese di
Aprile al mese di Agosto, nei terreni siti in Tortorici;
- che, la ricorrente ha svolto varie mansioni agricoli, tra cui, a carattere esemplificativo, foraggiamento di animali e pulizia dei terreni, in base al periodo, osservando il seguente orario: dalle 07,00 alle 16,00, con pausa per il pranzo;
- che, in virtù dell'attività lavorativa svolta, alla Sig.ra sono state riconosciute le Parte_1
varie tutele previdenziali connesse allo status di bracciante agricolo;
- che, infatti, la ricorrente ha regolarmente percepito l'indennità di disoccupazione, per aver lavorato nel citato anno, sussistendo tutti i relativi presupposti, ivi compreso quello contributivo;
- che, a distanza di svariati anni, l' ha comunicato all'odierna ricorrente di considerare CP_1
illegittimo il trattamento di disoccupazione percepito nel 2012, riconoscendo a carico della medesima un indebito per Euro 1.546,50;
- che, come unico motivo per la richiesta di restituzione della citata somma, l'Istituto di Previdenza
Sociale pone la mancata iscrizione della ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, mai notificata alla medesima;
- che, tuttavia, la ricorrente ha lavorato in agricoltura nell'anno interessato con le modalità denunciate;
- che, avverso tale provvedimento la Sig.ra ha presentato in data 15.04.2015, Parte_1 ricorso amministrativo, facendo presente l'illegittimità dello stesso;
- che, nonostante ciò, l' non ha adottato in via amministrativa alcun tipo di provvedimento e CP_1
non ha fornito alcun tipo di risposta e/o motivazione;
Concludeva per l'accoglimento del ricorso;
CP_ L' si costituiva e contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il rigetto;
La causa, istruita documentalmente, con l'escussione dei testi, ed avendo pure parte ricorrente prodotto la sentenza n.03/2020, con attestazione di passaggio in giudicato, con la quale il Tribunale di Patti ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2012 e per n.78 giornate, nonché per avere riconosciuto alla stessa il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per lo stesso anno, all'esito dell'udienza del 21/06/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Parte ricorrente, ha fornito, con la produzione la sentenza n.03/2020, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Patti ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2012, e per n.78 giornate, nonché per avere riconosciuto alla stessa il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per lo stesso anno, di avere diritto a CP_ ritenere l'indennità di disoccupazione agricola per la quale l' chiede la restituzione.
Orbene, l'accertamento sul diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli comporta, ai sensi dell'art. 2909 c.c. che tale accertamento già compiuto in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, formando la premessa logica indispensabile per la statuizione di una condanna al pagamento delle indennità richieste, preclude il riesame sullo stesso punto di diritto nel presente procedimento.
Come già affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 15497/2003)"In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass., 25 giugno
2001 n. 8658; 21 maggio 2001 n. 6883; 4 agosto 2000 n. 10280; 16 aprile 1999 n. 3795; 23 ottobre
1995 n. 10999; 27 novembre 1986 n. 6991).
Va pertanto ritenuto il diritto della ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui alla comunicazione del 17/12/2014, con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo.
Da ciò ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Visto l'identità del giudizio, con quello conclusosi con la citata sentenza n.03/2020, le spese di lite vanno compensate.
Così deciso in Patti, 01/07/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia