Ordinanza cautelare 27 ottobre 2022
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 27/10/2022, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2022
N. 01052/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2022, proposto da
Open Fiber S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Annunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po, n. 9;
contro
Comune di Laterza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Infratel Italia - Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari,
della nota del Comune di Laterza prot. n. 13562 del 29.6.2022, trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data all'interessata, avente ad oggetto “autorizzazione ai sensi dell'art. 88 (rectius: art. 49) del D. Lgs. n. 259/2003 e s.m.i. recante il ‘Codice delle Comunicazioni Elettroniche', per scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di LATERZA, nell'ambito della Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della Regione PUGLIA”, nella parte in cui l'Amministrazione Comunale intimata, nell’assentire la richiesta autorizzazione, ha previsto ed imposto (al punto 13 lettera “e”) prescrizioni particolari inerenti il ripristino stradale a carico di Open Fiber S.p.A. e di tutti gli altri atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi della ricorrente;
nonché per l’accertamento
- del silenzio-assenso (asseritamente) formatosi, ai sensi dell'art. 49, comma 7, del D. Lgs. n. 259/2003 (corrispondente all'ex art. 88 CCE) sulle istanze di autorizzazione presentate da Open Fiber S.p.A. in data 29.12.2021 e 17.6.2022, così come presentate ed illustrate nell’allegato progetto;
- della inefficacia, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, della Legge n. 241/1990, delle predette prescrizioni particolari imposte a carico Open Fiber S.p.A. dal Comune di Laterza con la impugnata nota prot. n. 13562 del 29.6.2022, (asseritamente) intervenuta dopo il decorso del termine previsto dall'art. 49, comma 7, del D. Lgs. n. 259/2003.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Laterza;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 26 ottobre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to V. A. Pappalepore e avv.to M. Annunziata;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni iuris , in quanto, innanzitutto, non sembra essersi formato nella specie il silenzio assenso dell’A.C., poiché (in disparte ogni altra considerazione) l’istanza presentata in via amministrativa dalla Società ricorrente in data 1706/2022 viene espressamente qualificata come integrativa di quella precedente del 29/12/2021 (“ La presente INTEGRA Ns. richiesta prot. N. 0187929 del 29/12/2021 ”), sicché (a ben vedere) il termine di 30 giorni per la formazione del silenzio assenso di cui all’art. 49, comma 7, del D. Lgs. n. 259/2003 decorre dalla presentazione della suddetta istanza (integrativa) del 17/06/2022, nel mentre le “prescrizioni particolari” imposte con l’impugnato provvedimento comunale di autorizzazione sembrano conformi sia all’art. 9, comma 8, del D.M. M.I.S.E. 01/10/2013 che fa salve “ le istruzioni dettate dall'Ente gestore della strada nell'approvazione dell'intervento ”, sia al Regolamento Comunale in tema di interventi comportanti la manomissione del suolo pubblico approvato con delibera di Consiglio Comunale di Laterza n. 31 del 26.10.2011, non impugnato dalla ricorrente.
Ritenuto, in ogni caso, insussistente, sul piano del periculum in mora , l’allegato danno grave e irreparabile per la Società ricorrente, poiché le “prescrizioni particolari” impugnate riguardano solo il ripristino stradale, ma non impediscono la realizzazione dei lavori (di scavo e di realizzazione delle opere finalizzate allo sviluppo della rete telefonica in fibra ottica sotterranea a banda ultra larga) autorizzati dall’A.C..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare di parte ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO