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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/05/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3339/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3339/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MASO Parte_1 C.F._1
EMANUELE, elettivamente domiciliato in via Bernini 1 BOLOGNA presso il difensore avv. DI
MASO EMANUELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CARBOGNANI BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA DUOMO 314 NAPOLI presso il difensore avv. CARBOGNANI BARBARA
CONVENUTO/I
OGGETTO: opposizione avvenuta iscrizione ipotecaria.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“In via preliminare:
- qualora l'Ill.mo Giudice adito dovesse rilevare il difetto di giurisdizione si chiede voler fissare termine al fine di riassumere il presente giudizio dinanzi al Giudice competente;
In via principale:
- accertare la mancata notifica di tutte le cartelle e di tutti gli avvisi summenzionati da parte di
e per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del presunto credito Controparte_1 vantato dall' per intervenuta prescrizione del diritto vantato stante il Controparte_2 decorso del termine di oltre 5 anni dalla data di riferimento del debito delle singole cartelle
(2008 - 2016/2017) alla data di notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione avvenuta il 29/03/2022;
pagina 1 di 9 - per gli effetti di quanto sopra Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena ordinare al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Modena di voler cancellare l'ipoteca legale di euro 894.146,86 iscritta da
a carico della Sig.ra con Nota n. 6993/1162 del Controparte_1 Parte_1
09/03/2022 sugli immobili di proprietà della medesima siti in Comune di Camposanto (MO),
Catasto Fabbricati, Foglio 019, particella 00168, subalterno 0002, 0007, 0010, e 0016 di cui alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria in questa sede impugnata;
In via subordinata: Nell'ipotesi in cui controparte dovesse dimostrare l'avvenuta notifica delle cartelle summenzionate:
- accertare l'intervenuta prescrizione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito indicati nel punto 3 del presente atto per un totale complessivo di euro 889.554,61 e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del presunto diritto di credito vantato dall'erario nei confronti dell'odierna attrice;
- accertare l'intervenuta decadenza delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito indicati nel punto 4 del presente atto per un totale complessivo di euro 4.592,25 e per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del presunto diritto di credito vantato dall'erario nei confronti dell'odierna attrice;
- accertare la mancata indicazione del calcolo degli interessi e per l'effetto, dichiarare la nullità delle cartelle esattoriali e degli avvisi sopra indicati;
- dichiarare, in ogni caso, la nullità delle cartelle e degli avvisi stante la mancata indicazione da parte dell'agente della riscossione del calcolo degli interessi;
In ogni caso
- accertare la nullità dell'avviso di presa in carico in epigrafe per difetto di motivazione afferenti il calcolo degli interessi, sanzioni unitamente agli oneri di riscossione e, per l'effetto, dichiarare la non dovutezza delle somme dovute a tale titolo dal contribuente nei confronti dell'Ente impositore. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Parte convenuta:
“L'Avv Carbognani, in qualità di difensore di si riporta Controparte_1 integralmente alle argomentazioni ed eccezioni e conclusioni formulate nei propri atti difensivi e si oppone a quanto ex adverso dedotto. In particolare, evidenzia che per quanto attiene le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, sono di competenza del Tribunale solo le cartelle che afferiscono alle contravvenzioni al codice della strada mentre sono di competenza CP_ del Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, le cartelle afferenti i contributi Di converso tutte le cartelle che hanno ad oggetto IRPEF, IRAP, Diritti camerali e tasse automobilistiche sono di competenza della Corte di Giustizia Tributaria, in quanto è stata eccepita la mancata CP_ notifica delle medesime e dei titoli sottesi. Per quanto riguarda gli avvisi di addebito si rileva che la prova della relativa notifica deve essere fornita dall che parte attrice non ha CP_3 chiamato in causa nonostante tenuta in quanto litisconsorte necessario, pertanto si chiede
l'integrazione del contraddittorio. In ogni caso l non può essere responsabile della prova CP_4 della relativa notifica, pertanto, in caso di mancato assolvimento circa la prova dell'avvenuta notifica, la medesima non può essere imputata all' posto che la stessa ha Controparte_5 effettuato le notifiche delle cartelle relative nel rispetto dei termini di prescrizione come da documentazione allegata in atti. Si conclude per il rigetto del ricorso”.
pagina 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La signora ha impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n. Parte_1
07020221460000003007 notificatale dall' di Modena in data Controparte_6
29/3/2022 in relazione al mancato pagamento dell'importo complessivo di €. 894.146,86, riferito alle cartelle esattoriali ed agli avvisi di addebito dettagliatamente elencati nell'atto, sostenendo, fra l'altro: a) l'intervenuta prescrizione di ogni credito portato negli atti esattoriali presupposti, mai validamente notificati;
b) la nullità degli atti per difetto di motivazione afferenti il calcolo degli interessi, sanzioni unitamente agli oneri di riscossione;
c) l'intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione, per omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito nei termini di legge;
d) la non debenza delle somme richieste a titolo di compensi di riscossione.
L si è costituita in giudizio per i motivi indicati in atti, Controparte_6
opponendosi.
Delle ragioni delle parti si darà conto, ove occorra, nella parte motiva.
Rilevato preliminarmente dal giudice il possibile difetto di giurisdizione e competenza, quantomeno parziale, senza attività istruttoria, all'udienza del 3.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
§§§§§§§§§§
1. Com'è noto, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria c.d. esattoriale, anche qualora sia proposta per lamentare irregolarità formali ovvero l'inesistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente o, ancora, per contestare la sussistenza delle condizioni per procedere alla misura afflittiva in esame, non introduce una opposizione esecutiva ascrivibile al novero delle opposizioni ex artt. 615 o 617
c.p.c., ma una causa ordinaria di accertamento negativo che soggiace alle ordinarie regole di riparto della giurisdizione e della competenza, in ragione della natura dei crediti affidati alla riscossione (v. Cass. civ. Sez. Un. sent. n. 15354/2015).
La presente controversia ha pertanto ad oggetto un'azione di accertamento negativo del credito, in relazione al quale l' ha disposto l'iscrizione ipotecaria per Controparte_7
crediti di diversa natura (tributari, previdenziali e derivanti da sanzioni amministrative).
2) Nella specie, i crediti che s'intendono indirettamente tutelare attraverso l'iscrizione ipotecaria, di cui alle cartelle ed agli avvisi di addebito elencati in citazione, hanno varia natura, e sono raggruppabili in tre categorie.
pagina 3 di 9 Invero:
a) hanno natura tributaria i crediti per tasse o tributi di cui alle seguenti cartelle:
Cartella n. 07020120001017155000 (IRPEF 2008); Cartella n. 07020120002219683000 (IRAP
2008); Cartella n. 07020120076386375000 (IRAP e IRPEF all'anno 2009); Cartella n.
07020130000980645000 (IRPEF e IVA 2009 e INAIL anni 2010 e 2011); Cartella n.
07020130043235704000 (IRAP, IRPEF 2010, Consorzio b.m.f. 2013); Cartella n.
07020140003226372000 (INAIL 2013 e tassa automobilistica anno 2010); Cartella n.
07020140005527116000 (IRPEF e IVA anno 2010); Cartella n. 07020140038219242000 (tassa automobilistica anno 2011 e anno 2008); Cartella n. 07020140040146867000 (IRPEF per l'anno
2011); Cartella n. 07020150003117179000 (diritto annuale Camera di Commercio 2011);
Cartella n. 07020150005302679000 (IRAP, IRPEF e IVA 2011); Cartella n.
07020150021682613000 (Consorzio b.m.f. 2014); Cartella n. 07020150030376590000 (Tassa automobilistica 2012); Cartella n. 07020150033361284000 (IRAP 2012 e Consorzio b.m.f.
2010); Cartella n. 07020150035979743000 (IRPEF 2012 e contravvenzioni al Codice della
Strada 2013); Cartella n. 07020160007536682000 (IRPEF 2012); Cartella n.
07020160024267988000 (Tassa automobilistica 2013); Cartella n. 07020170002840771000
(Consorzio b.m.f. 2016 e diritto annuale Camera di Commercio 2012); Cartella n.
07020170005496733000 (IRAP, IRPEF e IVA anno 2013); Cartella n. 07020170030212388000
(Consorzio b.m.f. 2017); Cartella n. 07020180005438080000 (Tassa automobilistica 2015);
Cartella n. 07020180006381933000 (IVA 2014); Cartella n. 07020180007291010000 (IRAP e
IRPEF 2014); Cartella n. 07020180026510163000 (IRAP 2015); Cartella n.
07020190012263657000 (IRPEF e IVA 2015); Cartella n. 07020109912263758000 (diritto annuale Camera di Commercio 2014); Cartella n. 07020190015775724000 (IRPEF 2015);
Cartella n. 07020190036154650000 (diritto annuale Camera di Commercio 2018); Cartella n.
07020190045803303000 (tassa automobilistica 2017); Cartella n. 07020200002712439000
(Consorzio b.m.f. 2019);
b) hanno natura di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada i crediti di cui alle seguenti cartelle:
Cartella n. 07020120001017155000 (contravvenzioni al Codice della Strada 2010); Cartella n.
07020120069794400000 (contravvenzioni al Codice della Strada 2010); Cartella n.
07020130035105678000 (contravvenzioni al Codice della Strada 2011); Cartella n.
pagina 4 di 9 07020140003226473000 (contravvenzioni al Codice della Strada dell'anno 2012); Cartella n.
07020150023854058000 (contravvenzioni al Codice della Strada 2012 e 2013); Cartella n.
07020150035979743000 (IRPEF 2012 e contravvenzioni al Codice della Strada 2013); Cartella
n. 07020140039661550000 (contravvenzioni al Codice della Strada 2013); Cartella n.
07020140022236986000 (contravvenzioni al Codice della Strada 2013); Cartella n.
07020150001440654000 (contravvenzioni al Codice della Strada 2013 e 2014); Cartella n.
07020170026805861000 (contravvenzioni al Codice della Strada 2015); Cartella n.
07020190039137627000 (contravvenzioni al Codice della Strada anno 2015); Cartella n.
07020180023276288000 (contravvenzioni al Codice della Strada 2016); Cartella n.
07020190037883945000 (contravvenzioni al Codice della Strada 2016);
c) hanno natura di crediti contributivi quelli oggetto delle seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito:
Cartella n. 07020130000980645000 (INAIL 2010 e 2011); Cartella n. 07020140003226372000
(INAIL 2013); Cartella n. 07020140022812172000 (INAIL 2013 e 2014); Cartella n.
07020150025377339000 (INAIL 2014 e 2015); Cartella n. 07020150034395713000 (INAIL
2015); Cartella n. 07020170028278089000 (INAIL 2016 e 2017); Avviso di addebito n.
37020130003100935000 (Modello DM 10 2012); Avviso di addebito n. 37020130003416630000
(contributi IVS 2012);Avviso di addebito n. 37020140002186379000 (contributi IVS 2013);
Avviso di addebito n. 37020150000074050000 (Modello DM 10 2013 e 2015); Avviso di addebito n. 37020150001172157000 (contributi IVS 2013 e 2014); Avviso di addebito n.
37020150002764881000 (contributi IVS 2011); Avviso di addebito n. 37020160000025008000
(Modello DM 10 2012); Avviso di addebito n. 37020160000624349000 (contributi IVS
2015);Avviso di addebito n. 37020160001739137000 (Modello DM 10 2015 e 2016); Avviso di addebito n. 37020160001739238000 (Modello DM 10 2016); Avviso di addebito n.
37020160001835975000 (Modello DM 10 2016); Avviso di addebito n. 37020160002526405000
(contributi IVS 2015); Avviso di addebito n. 37020160003544145000 (Modello DM 2016);
Avviso di addebito n. 37020170000037826000 (Modello DM 10 2014); Avviso di addebito n.
37020170000059961000 (Modello DM 10 2016); Avviso di addebito n.
37020170000153264000 (Modello DM 10 2017); Avviso di addebito n.
37020170001033229000 (contributi IVS 2016); Avviso di addebito n. 37020170002357768000
(Modello DM 10 2017); Avviso di addebito n. 37020180001229017000 (contributi IVS
pagina 5 di 9 2017);Avviso di addebito n. 37020180002983275000 (contributi IVS 2017 e 2018); Avviso di addebito n. 37020190000026868000 (contributi IVS 2015); Avviso di addebito n.
37020190000790680000 (contributi IVS 2018); Avviso di addebito n. 37020190002516238000
(contributi IVS 2018 e 2019);
3) Per quanto concerne i crediti di natura tributaria sopra elencati sub a), la giurisprudenza di legittimità ha anche recentemente chiarito che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. SS. UU. 4227/23; Cass. SS. UU. 21642/21;
Cass. SS. UU.7822/2020).
Inoltre, proprio con riguardo all'eccezione di prescrizione, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. SS. UU. 16986/22; Cass. 32539/24; Cass. 2098/25).
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto di non aver mai avuto la notifica della cartella di pagamento ed ha eccepito, pertanto, la prescrizione della pretesa tributaria per non essere stati validamente notificati la cartella di pagamento o altri atti interruttivi della prescrizione e quindi,
pagina 6 di 9 in applicazione dei principi sopra espressi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Modena, con facoltà per la parte di riassumere la causa davanti a tale giudice nei termini e modi previsti dall'art. 59 della legge n. 69/2009.
4) Con riferimento alle sanzioni di cui alla lett. b), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Tuttavia, difetta la competenza del Tribunale adito, atteso che tutte le opposizioni concernenti cartelle di pagamento emesse ai fini della riscossione coattiva di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del Codice della Strada devono essere introdotte, a pena di inammissibilità, dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, in conformità a quanto disposto dagli artt. 6 o 7 del D.Lgs. n. 150/2011, in combinato disposto con gli artt. 201 e seguenti del Codice della Strada (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22080 del 2017).
I restanti motivi di opposizione risultano parimenti devoluti alla cognizione del Giudice di Pace in virtù della competenza per materia;
circostanza che – alla luce dell'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, fondata sulla lettura sistematica degli artt. 40 e 104 c.p.c. – preclude l'ammissibilità di un simultaneus processus innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Per le ragioni che precedono, va dunque in parte qua assegnato all'opponente termine per la riassunzione dinanzi al locale Giudice di Pace.
5) In relazione ai crediti sub c), di natura contributiva, occorre rifarsi a Cass. SU n°7514 del 2022 che, a soluzione di precedente contrasto, ha chiarito che, “alla luce della modifica operata dall'art. 4 co. 2/quater D. L. 209/2002 (conv. con L. 22 novembre 2002 n. 265) al testo dell'art.
24, co. 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (che ha espunto l'obbligo di notifica del ricorso al cessionario contro l'iscrizione al ruolo, prevendendo che lo stesso debba notificarsi unicamente all'ente impositore)”:
a) “limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni ….concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24… e, pertanto…la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore”;
b) “la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine
pagina 7 di 9 prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”. Ciò, in quanto, “la parte che introduce il giudizio … deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”, e tale non è l'agente della riscossione, poiché costui “non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, co.1° cc”
In parte qua, pertanto, l'opposizione va rigettata in relazione a tutti i motivi proposti.
6) In considerazione della natura e del valore della controversia, le spese di lite sono liquidate secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, applicando gli importi medi per le fasi di studio della controversia e introduttiva, e i minimi per la fase decisoria, in assenza di attività istruttoria.
Tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali sulle questioni trattate, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. ponendo il residuo 50% a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
A) DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione
Tributaria di Modena, quanto ai motivi di opposizione proposti da relativi ai Parte_1
crediti tributari di cui alle cartelle indicate al punto 2 lett. a) della parte motiva;
DA' ATTO a parte attrice che le è consentita la riassunzione della relativa controversia dinanzi a tale giudice, nei modi e tempi fissati dall'art.59 della legge n°69/09.
B) DICHIARA il difetto di competenza del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di
Modena, quanto ai motivi di opposizione proposti da relativi alle sanzioni Parte_1
amministrative per violazioni del Codice della Strada di cui alle cartelle indicate al punto 2 lett.
b) della parte motiva;
ASSEGNA a parte attrice termine di mesi tre per la riassunzione della relativa controversia dinanzi a tale giudice.
C) RIGETTA la domanda relativa ai crediti contributivi oggetto delle cartelle e degli avvisi di addebito indicati al punto 2 lett. c) della parte motiva;
D) CONDANNA al rimborso delle spese sostenute da Parte_1 Controparte_1
per il presente giudizio che, previa compensazione nella misura del 50%, liquida in €
[...]
pagina 8 di 9 5.826,50 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 29 maggio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3339/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MASO Parte_1 C.F._1
EMANUELE, elettivamente domiciliato in via Bernini 1 BOLOGNA presso il difensore avv. DI
MASO EMANUELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CARBOGNANI BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA DUOMO 314 NAPOLI presso il difensore avv. CARBOGNANI BARBARA
CONVENUTO/I
OGGETTO: opposizione avvenuta iscrizione ipotecaria.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“In via preliminare:
- qualora l'Ill.mo Giudice adito dovesse rilevare il difetto di giurisdizione si chiede voler fissare termine al fine di riassumere il presente giudizio dinanzi al Giudice competente;
In via principale:
- accertare la mancata notifica di tutte le cartelle e di tutti gli avvisi summenzionati da parte di
e per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del presunto credito Controparte_1 vantato dall' per intervenuta prescrizione del diritto vantato stante il Controparte_2 decorso del termine di oltre 5 anni dalla data di riferimento del debito delle singole cartelle
(2008 - 2016/2017) alla data di notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione avvenuta il 29/03/2022;
pagina 1 di 9 - per gli effetti di quanto sopra Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena ordinare al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Modena di voler cancellare l'ipoteca legale di euro 894.146,86 iscritta da
a carico della Sig.ra con Nota n. 6993/1162 del Controparte_1 Parte_1
09/03/2022 sugli immobili di proprietà della medesima siti in Comune di Camposanto (MO),
Catasto Fabbricati, Foglio 019, particella 00168, subalterno 0002, 0007, 0010, e 0016 di cui alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria in questa sede impugnata;
In via subordinata: Nell'ipotesi in cui controparte dovesse dimostrare l'avvenuta notifica delle cartelle summenzionate:
- accertare l'intervenuta prescrizione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito indicati nel punto 3 del presente atto per un totale complessivo di euro 889.554,61 e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del presunto diritto di credito vantato dall'erario nei confronti dell'odierna attrice;
- accertare l'intervenuta decadenza delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito indicati nel punto 4 del presente atto per un totale complessivo di euro 4.592,25 e per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del presunto diritto di credito vantato dall'erario nei confronti dell'odierna attrice;
- accertare la mancata indicazione del calcolo degli interessi e per l'effetto, dichiarare la nullità delle cartelle esattoriali e degli avvisi sopra indicati;
- dichiarare, in ogni caso, la nullità delle cartelle e degli avvisi stante la mancata indicazione da parte dell'agente della riscossione del calcolo degli interessi;
In ogni caso
- accertare la nullità dell'avviso di presa in carico in epigrafe per difetto di motivazione afferenti il calcolo degli interessi, sanzioni unitamente agli oneri di riscossione e, per l'effetto, dichiarare la non dovutezza delle somme dovute a tale titolo dal contribuente nei confronti dell'Ente impositore. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Parte convenuta:
“L'Avv Carbognani, in qualità di difensore di si riporta Controparte_1 integralmente alle argomentazioni ed eccezioni e conclusioni formulate nei propri atti difensivi e si oppone a quanto ex adverso dedotto. In particolare, evidenzia che per quanto attiene le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, sono di competenza del Tribunale solo le cartelle che afferiscono alle contravvenzioni al codice della strada mentre sono di competenza CP_ del Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, le cartelle afferenti i contributi Di converso tutte le cartelle che hanno ad oggetto IRPEF, IRAP, Diritti camerali e tasse automobilistiche sono di competenza della Corte di Giustizia Tributaria, in quanto è stata eccepita la mancata CP_ notifica delle medesime e dei titoli sottesi. Per quanto riguarda gli avvisi di addebito si rileva che la prova della relativa notifica deve essere fornita dall che parte attrice non ha CP_3 chiamato in causa nonostante tenuta in quanto litisconsorte necessario, pertanto si chiede
l'integrazione del contraddittorio. In ogni caso l non può essere responsabile della prova CP_4 della relativa notifica, pertanto, in caso di mancato assolvimento circa la prova dell'avvenuta notifica, la medesima non può essere imputata all' posto che la stessa ha Controparte_5 effettuato le notifiche delle cartelle relative nel rispetto dei termini di prescrizione come da documentazione allegata in atti. Si conclude per il rigetto del ricorso”.
pagina 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La signora ha impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n. Parte_1
07020221460000003007 notificatale dall' di Modena in data Controparte_6
29/3/2022 in relazione al mancato pagamento dell'importo complessivo di €. 894.146,86, riferito alle cartelle esattoriali ed agli avvisi di addebito dettagliatamente elencati nell'atto, sostenendo, fra l'altro: a) l'intervenuta prescrizione di ogni credito portato negli atti esattoriali presupposti, mai validamente notificati;
b) la nullità degli atti per difetto di motivazione afferenti il calcolo degli interessi, sanzioni unitamente agli oneri di riscossione;
c) l'intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione, per omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito nei termini di legge;
d) la non debenza delle somme richieste a titolo di compensi di riscossione.
L si è costituita in giudizio per i motivi indicati in atti, Controparte_6
opponendosi.
Delle ragioni delle parti si darà conto, ove occorra, nella parte motiva.
Rilevato preliminarmente dal giudice il possibile difetto di giurisdizione e competenza, quantomeno parziale, senza attività istruttoria, all'udienza del 3.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
§§§§§§§§§§
1. Com'è noto, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria c.d. esattoriale, anche qualora sia proposta per lamentare irregolarità formali ovvero l'inesistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente o, ancora, per contestare la sussistenza delle condizioni per procedere alla misura afflittiva in esame, non introduce una opposizione esecutiva ascrivibile al novero delle opposizioni ex artt. 615 o 617
c.p.c., ma una causa ordinaria di accertamento negativo che soggiace alle ordinarie regole di riparto della giurisdizione e della competenza, in ragione della natura dei crediti affidati alla riscossione (v. Cass. civ. Sez. Un. sent. n. 15354/2015).
La presente controversia ha pertanto ad oggetto un'azione di accertamento negativo del credito, in relazione al quale l' ha disposto l'iscrizione ipotecaria per Controparte_7
crediti di diversa natura (tributari, previdenziali e derivanti da sanzioni amministrative).
2) Nella specie, i crediti che s'intendono indirettamente tutelare attraverso l'iscrizione ipotecaria, di cui alle cartelle ed agli avvisi di addebito elencati in citazione, hanno varia natura, e sono raggruppabili in tre categorie.
pagina 3 di 9 Invero:
a) hanno natura tributaria i crediti per tasse o tributi di cui alle seguenti cartelle:
Cartella n. 07020120001017155000 (IRPEF 2008); Cartella n. 07020120002219683000 (IRAP
2008); Cartella n. 07020120076386375000 (IRAP e IRPEF all'anno 2009); Cartella n.
07020130000980645000 (IRPEF e IVA 2009 e INAIL anni 2010 e 2011); Cartella n.
07020130043235704000 (IRAP, IRPEF 2010, Consorzio b.m.f. 2013); Cartella n.
07020140003226372000 (INAIL 2013 e tassa automobilistica anno 2010); Cartella n.
07020140005527116000 (IRPEF e IVA anno 2010); Cartella n. 07020140038219242000 (tassa automobilistica anno 2011 e anno 2008); Cartella n. 07020140040146867000 (IRPEF per l'anno
2011); Cartella n. 07020150003117179000 (diritto annuale Camera di Commercio 2011);
Cartella n. 07020150005302679000 (IRAP, IRPEF e IVA 2011); Cartella n.
07020150021682613000 (Consorzio b.m.f. 2014); Cartella n. 07020150030376590000 (Tassa automobilistica 2012); Cartella n. 07020150033361284000 (IRAP 2012 e Consorzio b.m.f.
2010); Cartella n. 07020150035979743000 (IRPEF 2012 e contravvenzioni al Codice della
Strada 2013); Cartella n. 07020160007536682000 (IRPEF 2012); Cartella n.
07020160024267988000 (Tassa automobilistica 2013); Cartella n. 07020170002840771000
(Consorzio b.m.f. 2016 e diritto annuale Camera di Commercio 2012); Cartella n.
07020170005496733000 (IRAP, IRPEF e IVA anno 2013); Cartella n. 07020170030212388000
(Consorzio b.m.f. 2017); Cartella n. 07020180005438080000 (Tassa automobilistica 2015);
Cartella n. 07020180006381933000 (IVA 2014); Cartella n. 07020180007291010000 (IRAP e
IRPEF 2014); Cartella n. 07020180026510163000 (IRAP 2015); Cartella n.
07020190012263657000 (IRPEF e IVA 2015); Cartella n. 07020109912263758000 (diritto annuale Camera di Commercio 2014); Cartella n. 07020190015775724000 (IRPEF 2015);
Cartella n. 07020190036154650000 (diritto annuale Camera di Commercio 2018); Cartella n.
07020190045803303000 (tassa automobilistica 2017); Cartella n. 07020200002712439000
(Consorzio b.m.f. 2019);
b) hanno natura di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada i crediti di cui alle seguenti cartelle:
Cartella n. 07020120001017155000 (contravvenzioni al Codice della Strada 2010); Cartella n.
07020120069794400000 (contravvenzioni al Codice della Strada 2010); Cartella n.
07020130035105678000 (contravvenzioni al Codice della Strada 2011); Cartella n.
pagina 4 di 9 07020140003226473000 (contravvenzioni al Codice della Strada dell'anno 2012); Cartella n.
07020150023854058000 (contravvenzioni al Codice della Strada 2012 e 2013); Cartella n.
07020150035979743000 (IRPEF 2012 e contravvenzioni al Codice della Strada 2013); Cartella
n. 07020140039661550000 (contravvenzioni al Codice della Strada 2013); Cartella n.
07020140022236986000 (contravvenzioni al Codice della Strada 2013); Cartella n.
07020150001440654000 (contravvenzioni al Codice della Strada 2013 e 2014); Cartella n.
07020170026805861000 (contravvenzioni al Codice della Strada 2015); Cartella n.
07020190039137627000 (contravvenzioni al Codice della Strada anno 2015); Cartella n.
07020180023276288000 (contravvenzioni al Codice della Strada 2016); Cartella n.
07020190037883945000 (contravvenzioni al Codice della Strada 2016);
c) hanno natura di crediti contributivi quelli oggetto delle seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito:
Cartella n. 07020130000980645000 (INAIL 2010 e 2011); Cartella n. 07020140003226372000
(INAIL 2013); Cartella n. 07020140022812172000 (INAIL 2013 e 2014); Cartella n.
07020150025377339000 (INAIL 2014 e 2015); Cartella n. 07020150034395713000 (INAIL
2015); Cartella n. 07020170028278089000 (INAIL 2016 e 2017); Avviso di addebito n.
37020130003100935000 (Modello DM 10 2012); Avviso di addebito n. 37020130003416630000
(contributi IVS 2012);Avviso di addebito n. 37020140002186379000 (contributi IVS 2013);
Avviso di addebito n. 37020150000074050000 (Modello DM 10 2013 e 2015); Avviso di addebito n. 37020150001172157000 (contributi IVS 2013 e 2014); Avviso di addebito n.
37020150002764881000 (contributi IVS 2011); Avviso di addebito n. 37020160000025008000
(Modello DM 10 2012); Avviso di addebito n. 37020160000624349000 (contributi IVS
2015);Avviso di addebito n. 37020160001739137000 (Modello DM 10 2015 e 2016); Avviso di addebito n. 37020160001739238000 (Modello DM 10 2016); Avviso di addebito n.
37020160001835975000 (Modello DM 10 2016); Avviso di addebito n. 37020160002526405000
(contributi IVS 2015); Avviso di addebito n. 37020160003544145000 (Modello DM 2016);
Avviso di addebito n. 37020170000037826000 (Modello DM 10 2014); Avviso di addebito n.
37020170000059961000 (Modello DM 10 2016); Avviso di addebito n.
37020170000153264000 (Modello DM 10 2017); Avviso di addebito n.
37020170001033229000 (contributi IVS 2016); Avviso di addebito n. 37020170002357768000
(Modello DM 10 2017); Avviso di addebito n. 37020180001229017000 (contributi IVS
pagina 5 di 9 2017);Avviso di addebito n. 37020180002983275000 (contributi IVS 2017 e 2018); Avviso di addebito n. 37020190000026868000 (contributi IVS 2015); Avviso di addebito n.
37020190000790680000 (contributi IVS 2018); Avviso di addebito n. 37020190002516238000
(contributi IVS 2018 e 2019);
3) Per quanto concerne i crediti di natura tributaria sopra elencati sub a), la giurisprudenza di legittimità ha anche recentemente chiarito che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. SS. UU. 4227/23; Cass. SS. UU. 21642/21;
Cass. SS. UU.7822/2020).
Inoltre, proprio con riguardo all'eccezione di prescrizione, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. SS. UU. 16986/22; Cass. 32539/24; Cass. 2098/25).
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto di non aver mai avuto la notifica della cartella di pagamento ed ha eccepito, pertanto, la prescrizione della pretesa tributaria per non essere stati validamente notificati la cartella di pagamento o altri atti interruttivi della prescrizione e quindi,
pagina 6 di 9 in applicazione dei principi sopra espressi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Modena, con facoltà per la parte di riassumere la causa davanti a tale giudice nei termini e modi previsti dall'art. 59 della legge n. 69/2009.
4) Con riferimento alle sanzioni di cui alla lett. b), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Tuttavia, difetta la competenza del Tribunale adito, atteso che tutte le opposizioni concernenti cartelle di pagamento emesse ai fini della riscossione coattiva di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del Codice della Strada devono essere introdotte, a pena di inammissibilità, dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, in conformità a quanto disposto dagli artt. 6 o 7 del D.Lgs. n. 150/2011, in combinato disposto con gli artt. 201 e seguenti del Codice della Strada (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22080 del 2017).
I restanti motivi di opposizione risultano parimenti devoluti alla cognizione del Giudice di Pace in virtù della competenza per materia;
circostanza che – alla luce dell'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, fondata sulla lettura sistematica degli artt. 40 e 104 c.p.c. – preclude l'ammissibilità di un simultaneus processus innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Per le ragioni che precedono, va dunque in parte qua assegnato all'opponente termine per la riassunzione dinanzi al locale Giudice di Pace.
5) In relazione ai crediti sub c), di natura contributiva, occorre rifarsi a Cass. SU n°7514 del 2022 che, a soluzione di precedente contrasto, ha chiarito che, “alla luce della modifica operata dall'art. 4 co. 2/quater D. L. 209/2002 (conv. con L. 22 novembre 2002 n. 265) al testo dell'art.
24, co. 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (che ha espunto l'obbligo di notifica del ricorso al cessionario contro l'iscrizione al ruolo, prevendendo che lo stesso debba notificarsi unicamente all'ente impositore)”:
a) “limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni ….concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24… e, pertanto…la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore”;
b) “la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine
pagina 7 di 9 prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”. Ciò, in quanto, “la parte che introduce il giudizio … deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”, e tale non è l'agente della riscossione, poiché costui “non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, co.1° cc”
In parte qua, pertanto, l'opposizione va rigettata in relazione a tutti i motivi proposti.
6) In considerazione della natura e del valore della controversia, le spese di lite sono liquidate secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, applicando gli importi medi per le fasi di studio della controversia e introduttiva, e i minimi per la fase decisoria, in assenza di attività istruttoria.
Tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali sulle questioni trattate, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. ponendo il residuo 50% a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
A) DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione
Tributaria di Modena, quanto ai motivi di opposizione proposti da relativi ai Parte_1
crediti tributari di cui alle cartelle indicate al punto 2 lett. a) della parte motiva;
DA' ATTO a parte attrice che le è consentita la riassunzione della relativa controversia dinanzi a tale giudice, nei modi e tempi fissati dall'art.59 della legge n°69/09.
B) DICHIARA il difetto di competenza del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di
Modena, quanto ai motivi di opposizione proposti da relativi alle sanzioni Parte_1
amministrative per violazioni del Codice della Strada di cui alle cartelle indicate al punto 2 lett.
b) della parte motiva;
ASSEGNA a parte attrice termine di mesi tre per la riassunzione della relativa controversia dinanzi a tale giudice.
C) RIGETTA la domanda relativa ai crediti contributivi oggetto delle cartelle e degli avvisi di addebito indicati al punto 2 lett. c) della parte motiva;
D) CONDANNA al rimborso delle spese sostenute da Parte_1 Controparte_1
per il presente giudizio che, previa compensazione nella misura del 50%, liquida in €
[...]
pagina 8 di 9 5.826,50 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 29 maggio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 9 di 9