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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/07/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 29.01.2025 iscritta al n. 39/2025 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 08.05.2025
OGGETTO:
Prestazione: indennità – rendita vitalizia INAIL o equivalente – altre ipotesi
d a
Parte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Alfonsino Imparato e dall'avv. Alessandro Mineo dell'Avvocatura
Distrettuale di Brescia, come da procura generale in atti Pt_1
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 Parte_2
Alberto Guariso e Livio Neri del for di Milano e dall'avv. Ilaria
Traina del foro di Bergamo, quest'ultima domiciliataria giusta delega - 2 -
in atti
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a ordinanza del 14.01.2025 emessa dal Tribunale di
Bergamo a definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 2279/2024.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Della resistente appellata:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 14 gennaio 2025 il Tribunale di Bergamo
sezione lavoro, in accoglimento del ricorso ex art 28 D.lgs n.
150/2011 proposto da nei confronti dell ha Parte_3 Pt_1
condannato quest'ultimo al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno unico universale (AUU), in relazione ai due figli
[...]
e nella misura di euro Persona_1 Persona_2
3.489,50, relativa ai mesi da aprile a ottobre 2024, oltre alla somma di euro 498,50 al mese a decorrere da novembre 2024; l veniva Pt_1
condannato altresì alla refusione delle spese di lite.
La ricorrente, cittadina boliviana residente in Italia con permesso per “attesa occupazione”, aveva chiesto di accertare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall per averle Pt_1
negato con riferimento ai due figli minori l'assegno unico universale in quanto titolare del permesso di soggiorno per “attesa occupazione”
di cui all'articolo 22 comma 11 Tuir e non del “permesso unico di - 3 -
lavoro” richiesto dal D.lgs n. 230 del 2021.
Il Tribunale, respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso antidiscriminatorio sollevata dall ha richiamato il Pt_1
principio della parità di trattamento tra cittadini degli Stati membri e cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro ai fini diversi dall'attività lavorativa e ai quali è consentito di lavorare affermato dall'art. 12 della Direttiva 2011/98; ha affermato che l'assegno unico universale in quanto “prestazione familiare” rientra nell'ambito dei settori disciplinati dal Regolamento UE n. 883/2004 ai quali si applica il principio della parità di trattamento;
ha rilevato che lo Stato italiano non si è avvalso della facoltà di limitare la parità di trattamento nei settori della sicurezza sociale ai sensi dell'articolo 12
citato paragrafo 2 lettera b) e che, quindi, in mancanza di una deroga rimaneva fermo il principio nella parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale;
ha poi affermato che il permesso per attesa occupazione deve essere ricondotto al permesso unico di lavoro indicato dalla Dir. UE 2011/98 quale permesso che “consente di lavorare” e che, quindi, essendo la ricorrente titolare di permesso che le consentiva di rimanere legalmente nel territorio italiano e di reperire una nuova occupazione, la stessa in virtù del principio della parità di trattamento aveva di ottenere la prestazione negatale dall' Pt_1
L ha impugnato l'ordinanza insistendo sia nell'eccezione Pt_1
preliminare di inammissibilità del ricorso respinta dal giudice sia nella infondatezza della domanda nel merito. - 4 -
Si è tempestivamente costituita l'appellata che ha domandato il rigetto del gravame in quanto infondato e la conferma della decisione di primo grado.
All'udienza odierna all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l' censura la decisione ritenendo Pt_1
erroneo il rigetto dell'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso proposto ex art. 28 d.lgs. 150/11 e 44 T.U. immigrazione.
L' insiste nell'affermare che essendo il ricorso finalizzato Pt_1
ad ottenere una prestazione assistenziale la ricorrente avrebbe dovuto proporre la domanda seguendo il rito delle controversie in materia previdenziale e assistenziale di cui all'art. 442 c.p.c. e non il rito antidiscriminatorio.
Aggiunge che, non avendo mai la controparte proposto ricorso amministrativo avverso il diniego della prestazione, la domanda giudiziale sarebbe anche improcedibile ai sensi dell'art. 442
comma 1 c.p.c…
Il motivo è infondato.
La sig.ra , cittadina boliviana residente Parte_4
in Italia, già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, percepiva l'assegno unico universale dall' in Pt_1
relazione ai due figli con la stessa conviventi e a suo carico fino a quando, venuto meno il rapporto di lavoro, la Questura al momento del rinnovo del permesso le ha rilasciato un permesso di soggiorno - 5 -
per “attesa occupazione” e l' le ha sospeso l'erogazione della Pt_1
prestazione dal mese di aprile 2024.
La ricorrente ha chiesto quindi all' il pagamento Pt_1
dell'assegno unico universale ma l' ha comunicato che il Pt_1
permesso per “attesa occupazione” non era valido ai fini della erogazione della prestazione.
La ricorrente ha adito il giudice di primo grado esercitando nei confronti dell' l'azione civile di cui all'art.28 del d.lgs. Pt_1
150/2011 chiedendo di accertare il carattere discriminatorio della condotta di diniego della prestazione richiesta tenuta dall'ente previdenziale.
L'azione dalla stessa esercitata è dunque quella speciale avente ad oggetto l'accertamento (e l'eliminazione) di situazioni di discriminazione subite, oggettivamente sussistenti, e a prescindere dall'intento discriminatorio del soggetto che ha contribuito a crearle.
L'azione non ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla prestazione rivendicata (la quale è pretesa dalla ricorrente unicamente quale rimedio dell'affermata discriminazione, nel senso di eliminazione dell'effetto pregiudizievole da questa prodotto).
Se questa è l'azione esercitata dalla ricorrente, le eccezioni preliminari di improponibilità e improcedibilità del giudizio, sollevate dall' nel giudizio di 1° grado e riproposte in questa sede, per non Pt_1
avere la ricorrente avanzato ricorso amministrativo, sono infondate.
Proprio perché l'azione esercitata dalla ricorrente ha ad oggetto l'asserita condotta discriminatoria dell' e non la Pt_1 - 6 -
concessione diretta della prestazione (seppure questa, come visto, sia comunque richiesta sotto il profilo della eliminazione degli effetti pregiudizievoli di detta condotta), non si verte nell'ambito di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di rigetto di prestazioni previdenziali richieste all'ente previdenziale, ma nell'ambito di un'azione del tutto diversa, che non soggiace ad alcuna preventiva domanda amministrativa nei confronti di detto ente (l' è stato Pt_1
convenuto in giudizio quale ente tenuto all'erogazione della prestazione, una volta riconosciuta la discriminatorietà della condotta).
L' inoltre, deduce che il Tribunale avrebbe errato nel Pt_1
ritenere, nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione ai sensi dell'art.28 d.lgs.150/2011 e art.44 TU Imm.,
atteso che esso ente si sarebbe limitato ad applicare una disposizione legislativa, valida, vigente ed efficace.
In realtà, è noto che il fattore nazionalità o cittadinanza è
considerato dall'ordinamento, nazionale ed europeo, come fattore di possibile discriminazione (così in particolare gli artt.43 e 44 del TU
sull'immigrazione, l'art.14 Cedu e l'art.21 della Carta dei diritti fondamentali UE) e quando la norma paritaria applicabile alla fattispecie viene violata, proprio con riferimento a questo fattore,
ponendo lo straniero in una situazione di svantaggio, si ha discriminazione, con ogni conseguenza in materia di ammissibilità
della relativa azione speciale.
Secondo la prospettazione della ricorrente la sospensione - 7 -
della corresponsione dell'emolumento disposta dall' integra una Pt_1
discriminazione diretta basata sulla nazionalità tra i cittadini italiani momentaneamente privi di occupazione e i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione privi, al momento della presentazione della domanda, di un'occupazione,
ponendosi in contrasto con il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 12, paragrafo 1, lett. e) della direttiva 2011/98/UE, il quale prevede che “i lavoratori dei paesi terzi di cui all'art. 3, paragrafo 1,
lettere b) e c)” beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale definiti nel Regolamento (CE) n. 883
del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Tra i settori della sicurezza sociale definiti dal Regolamento
883/2004 rientrano anche le “prestazioni familiari” (art.3 del cit.
regolamento) alle quali è riconducibile l'assegno unico universale.
L'accertamento del diritto richiesto dalla ricorrente alla corresponsione dell'assegno e la domanda di condanna dell' al Pt_1
pagamento delle prestazioni già maturate a tale titolo, rappresentano in quest'ottica misure volte a far cessare il comportamento discriminatorio e a rimuovere gli effetti che la discriminazione ha già
cagionato.
Il ricorso contro la discriminazione proposto, in definitiva, è
senz'altro ammissibile, con conseguente infondatezza del relativo motivo di appello dell'ente previdenziale. - 8 -
***
Con il secondo motivo l' lamenta l'erroneità Pt_1
dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto direttamente applicabile l'art. 12 della direttiva in quanto la disposizione comunitaria difetterebbe del carattere dell'autoesecutività.
Evidenzia che, oltretutto, tale norma non è mai stata recepita nel nostro ordinamento nonostante l'emanazione del d.lgs. n. 42/2014
attuativo della Direttiva 2011/98/UE.
Anche tale motivo va disatteso in quanto infondato.
Sul punto è sufficiente richiamare la sent. n. 67 del 2022 della
Corte Cost. in tema di A.N.F. (pronunciata a seguito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, conclusosi con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2.9.2021), laddove ha chiarito che le disposizioni di cui “all'art. 12, paragrafo 1, lettera
e), della direttiva 2011/98/UE, deve riconoscersi effetto diretto nella
parte in cui prescrivono l'obbligo di parità di trattamento tra le
categorie di cittadini di paesi terzi individuate dalle medesime
direttive e i cittadini dello Stato membro in cui costoro soggiornano”,
precisando che: “Si tratta di un obbligo cui corrisponde il diritto del
cittadino di paese terzo -rispettivamente titolare di permesso di lungo
soggiorno e titolare di un permesso unico di soggiorno e di lavoro - a
ricevere le prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i
cittadini dello Stato membro. La tutela riconosciuta al diritto in
questione e la sua azionabilità richiamano le condizioni che la
costante giurisprudenza della Corte di giustizia individua per - 9 -
affermare l'efficacia diretta delle disposizioni su cui tali diritti si
fondano (a partire dalla sentenza 19 novembre 1991, in cause riunite
C-6/90 e C-9/90, )… Si tratta di un obbligo imposto dalle Per_3
direttive richiamate in modo chiaro, preciso e incondizionato, come
tale dotato di effetto diretto.”.
Proprio sul presupposto della natura autoesecutiva del principio della parità di trattamento affermato dalla normativa UE la
Corte Cost. ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione da parte del giudice nazionale della norma interna in tema di assegni per il nucleo familiare (art. 2 comma 6 bis del d.l. n.
69/1988) per contrasto con il diritto dell'Unione (tra cui l'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE nella parte in cui la norma interna non riconosceva la prestazione ai «cittadini non appartenenti all'Unione
europea titolari di permesso di lungo soggiorno», in relazione ai familiari non residenti nel territorio della Repubblica e ha, quindi,
dichiarato inammissibile la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Suprema Corte con ord. del 8 aprile 2021.
Anche il secondo motivo risulta quindi infondato dovendo la sentenza essere confermata sul punto.
***
Con il terzo motivo, l' lamenta la violazione ed errata Pt_1
applicazione dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 230/2021.
Afferma che detta norma, che individua i requisiti soggettivi del richiedente l'assegno unico universale, prevede espressamente che il richiedente cittadino di uno stato non appartenente all'Unione - 10 -
Europea sia titolare di “permesso unico di lavoro” autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi al momento della presentazione della domanda e richiama la propria
Circolare n. 23 del 2022 che non contempla nell'elenco dei soggetti potenziali beneficiari della prestazione il lavoratore in possesso del diverso permesso di soggiorno per “attesa occupazione”.
Afferma l'ente che il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato proprio a quei cittadini che non hanno diritto di ricevere un permesso per lavoro subordinato ex artt. 5 e 5bis
del D. Lgs. 286/1998 ed ex DPR 394/1999; il permesso di soggiorno per attesa occupazione, secondo l'ente previdenziale, non è un permesso unico di lavoro ma solo un permesso di soggiorno che permette a chi è uscito dal mondo del lavoro di soggiornare regolarmente in Italia.
Posto che l'art. 3 cit. prevede quale titolo che consente di chiedere l'assegno unico universale il “permesso unico di lavoro” che autorizzi a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e non il permesso per “attesa occupazione” disciplinato dall'art. 22 del TUI per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno di lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, l' Pt_1
non ha fatto altro nel caso di specie che applicare la legge e il
Tribunale avrebbe, al più, dovuto sollevare eccezione di incostituzionalità della norma interna per violazione del principio di uguaglianza.
Tali doglianze non sono condivisibili per quanto di seguito. - 11 -
Come noto, l'art. 1 del d.lgs. 230 del 2021 ha stabilito che “A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale
per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito,
su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e
febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della
condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
secondo quanto di seguito disciplinato.”.
L'art. 3 sui requisiti soggettivi del richiedente prevede che:
“L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al
momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del
beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti
requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione
europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di
permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa
per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di
soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia
per un periodo superiore a sei mesi…”.
L'appellata, come già detto, era titolare di un permesso di lavoro subordinato ma al momento della scadenza, avendo perduto il - 12 -
posto di lavoro, ha ottenuto il permesso per attesa occupazione ex art. 22 TUI.
L'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 40 del 1988 prevede che
“La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del
permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi
familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso
del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto
di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di
immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati
per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e
comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto
il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita
dal lavoratore straniero, qualora superiore.”.
Ebbene, l'interpretazione dell' secondo la quale il Pt_1
permesso ex art. 22 TUI non è riconducibile al permesso unico di lavoro che secondo il d.lgs. n. 230/2021 dà diritto all'assegno unico universale in favore dei cittadini di paesi terzi che soggiornano negli stati membri non è condivisibile.
L'assegno unico universale, che a decorrere dall'1 marzo
2022 ha sostituito l'assegno per il nucleo familiare, costituisce senza dubbio una “prestazione familiare” ai sensi del Regolamento CE n. - 13 -
denaro destinate a compensare i carichi familiari…” (v. art. 1 lett. z),
in quanto contributo pubblico volto a compensare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli.
Rientrando nell'ambito di applicazione del cit. Regolamento
CE n. 883 del 2004, ai titolari di assegno unico universale si applica il diritto alla parità di trattamento affermato dall'art. 12 della Direttiva
2011/98/UE che stabilisce che “I lavoratori dei paesi terzi di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso
trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui
soggiornano per quanto concerne: … e) i settori della sicurezza
sociale definiti nel regolamento CE n. 883/2004”.
Per effetto del richiamo operato dall'art.12 all'art. 3 della
Direttiva, quindi, il diritto alla parità di trattamento nei settore della sicurezza sociale si applica ai “cittadini di paesi terzi che sono stati
ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a
norma del diritto dell'unione o nazionale al quale è consentito
lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi
del regolamento CE n. 1030/2002” (art. 3 lett. b)) nonché ai
“cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a
fini lavorativi a norma del diritto dell'unione o nazionale” (art. 3
lett. c)).
Dunque, sulla base della lettura sistematica di tali disposizioni,
il diritto alla parità di trattamento a favore dei cittadini di paesi terzi nel settore della sicurezza sociale, nel quale, come detto, rientra l'assegno unico universale quale misura di sostegno al reddito della - 14 -
famiglia, opera sia nei confronti dei cittadini di paesi terzi che siano ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi che in favore dei quelli che siano stati ammessi per fini non lavorativi ma che siano in possesso di un permesso che consenta loro di lavorare secondo le norme del diritto dell'Unione o nazionali (Cfr. sul punto CGUE,
Grande Sezione, 2.9.2021, nella causa C 350/20).
Tale principio viene affermato molto chiaramente all'art. 20
dei “Considerando” della Direttiva 2011/98/CE che prevede che
“Tutti i cittadini dei paesi terzi che soggiornano e lavorano
regolarmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno
di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di
trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a
prescindere dal fine iniziale o dal motivo d'ammissione. Il diritto alla
parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva
dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini dei paesi terzi che
sono stati ammessi a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati
ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato
del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni
del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i familiari di un
lavoratore di un paese terzo che sono ammessi nello Stato membro in
conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre
2003, relativa al diritto al congiungimento familiare, i cittadini di
paesi terzi che sono ammessi nel territorio di uno Stato membro in
conformità della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13
dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di - 15 -
paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non
retribuito o volontariato, e i ricercatori ammessi in conformità della
direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a
una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini
di paesi terzi a fini di ricerca scientifica”.
Sul versante del diritto interno, alla direttiva 2011/98/UE è
stata data attuazione, come già accennato, con il d.lgs. n. 40 del 4
marzo 2014, che, per quanto pacifico, non si è avvalso in modo espresso della facoltà di introdurre deroghe alla direttiva, in tal modo mantenendo fermo il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale a favore dei lavoratori di paesi terzi che svolgano o abbiano svolto attività lavorativa almeno per sei mesi.
L'art. 1 del citato d.lgs. 40/2014, invero, ha inserito nell'art. 5
del TUI il comma 8.1 che dispone : “Nel permesso di soggiorno che
autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del
presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la
dicitura: "perm. unico lavoro” e il comma 8.2 che, elencando i casi in cui non si applica la disposizione del precedente comma 8.1., non contempla gli stranieri titolari del permesso ex art. 22 del TUI.
L'inserimento di tale disposizione nell'ambito del d.lgs.
attuativo della direttiva UE fa capire che secondo la normativa europea il permesso unico di lavoro è una fattispecie ampia che non coincide con il permesso di lavoro subordinato ma si riferisce, più in generale, ai permessi che autorizzano l'esercizio di una attività
lavorativa in conformità al diritto dell'unione o al diritto nazionale. - 16 -
In tale direzione il legislatore si è spinto ancora più
chiaramente con la recente modifica introdotta dalla L. n. 238 del
2021 per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (procedura di infrazione n. 2019/2100),
mediante l'inserimento nell'art. 41 del TUI del comma 1 ter che dispone che “…nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini
della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai
cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso
unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un
periodo superiore a sei mesi…”.
Senza tacere che il legislatore nel dare attuazione alla legge delega n. 46 del 2021 che ha previsto la sostituzione dell'ANF con l'AUU dal 1° marzo 2022, nell'individuare i destinatari della prestazione ha tralasciato l'originario riferimento ai “titolari di
permesso di soggiorno per motivi di lavoro” (art. 2) prevedendo quali destinatari i “titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a
svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi”
conformandosi in maniera ancora più evidente alla nozione di
“permesso unico di lavoro” prevista dalla normativa unionale.
Tale essendo il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il permesso per “attesa occupazione” previsto dall'art. 22
del TUI è riconducibile ai permessi che “consentono di lavorare” cui
è applicabile il principio della parità di trattamento nel settore della - 17 -
sicurezza sociale.
Vale la pena richiamare la già menzionata decisione della
CGUE grande sezione del 2 settembre 2021 causa C-350/20,
interpellata dalla Corte Cost. al fine di chiarire se nell'ambito di applicazione del principio della parità di trattamento nei settori della sicurezza sociale di cui all'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE
rientrassero anche gli assegni di natalità e di maternità; la CGUE nella citata sent. ha affermato che “La parità di trattamento non è dunque
circoscritta ai titolari di un permesso unico di lavoro, ma è
riconosciuta anche in favore dei titolari di un permesso di soggiorno
per fini diversi dall'attività lavorativa che siano autorizzati a lavorare
nello Stato membro ospitante” (punto 49); con sentenza n. 54 del
2022, la Corte costituzionale, a seguito della pronuncia della CGUE,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 190 del 2014,
art. 1, comma 125 (nella formulazione vigente ratione temporis e dunque antecedente alle modificazioni introdotte dalla L. n. 238 del
2021, art. 3, comma 4), nella parte in cui escludeva dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.
La Suprema Corte, a sua volta, si è uniformata ai principi della
Corte di Giustizia UE e della Corte Cost. riconoscendo (in relazione - 18 -
alla diversa prestazione dell'assegno di natalità) riconoscendo la prestazione al cittadino di paese terzo ammesso in Italia a fini diversi da quello lavorativo al quale è consentito di lavorare e che è in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1030 del 2002 (v. sul tema Cass. n. 32606/22; Cass. n. 4686/2023);
sempre con riferimento all'assegno di natalità Cass. n. 4368/2023,
affrontando il caso di cittadino di paese terzo titolare proprio di permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22
TUI, ha espressamente affermato che “tale permesso di soggiorno
autorizza allo svolgimento di attività lavorativa, come richiesto
dall'art. 3 co 1, lett. b) Dir. N. 2011/98/UE e secondo quanto
affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 54/22 nel
ritenere discriminatoria l'esclusione dell'assegno di natalità ai
titolari di tale tipologia di permesso”.
Sulla base del quadro normativo di riferimento e delle considerazioni sopra esposte, il criterio selettivo adottato dall Pt_1
nell'interpretazione data dall'ente all'articolo 3, comma 1 d.lgs.
230/2021, secondo cui per “permesso unico di lavoro” si deve intendere il permesso di lavoro subordinato quale requisito per poter beneficiare dell'assegno unico universale, si pone in contrasto con il concetto di “permesso unico di lavoro” secondo il diritto dell'unione,
come interpretato dalla CGUE, dalla Corte Cost. e dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata.
Ne consegue che la condotta tenuta dall' che, sulla base di Pt_1
simile interpretazione ha sospeso l'erogazione dell'AUU - 19 -
all'appellata, titolare al momento della domanda di un permesso per attesa occupazione, integra una condotta discriminatoria ai danni della stessa per violazione del principio della parità di trattamento tra cittadini stranieri momentaneamente privi di occupazione e titolari di permesso di soggiorno che consente di lavorare sul territorio nazionale e cittadini dello Stato italiano temporaneamente privi di occupazione al momento della domanda.
L'appellata, infatti, in quanto titolare di un permesso ex art. 22
TUI che le consentiva di lavorare restando legalmente nel territorio italiano, permesso, giova ripetere, riconducibile alla nozione di
“permesso unico di lavoro” secondo una interpretazione della normativa interna coerente con il diritto eurounitario, ai fini dell'accesso alla prestazione aveva diritto alla equiparazione con i cittadini dello Stato italiano privi di occupazione al momento della domanda.
Alla luce di quanto esposto, il gravame deve essere respinto in quanto infondata con conseguente conferma della sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosi la distrazione in favore dei procuratori antistatari dell'appellato.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato.
PQM
1) respinge l'appello avverso l'ordinanza n. 99 del 14 gennaio - 20 -
2025 del Tribunale di Bergamo sezione lavoro;
2) condanna l' al pagamento in favore dell'appellata della Pt_1
somma di € 2.000,00, oltre accessori di legge, per spese del grado,
con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Brescia, 8 maggio 2025
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
883 del 2004 cui appartengono “tutte le prestazioni in natura o in
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 29.01.2025 iscritta al n. 39/2025 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 08.05.2025
OGGETTO:
Prestazione: indennità – rendita vitalizia INAIL o equivalente – altre ipotesi
d a
Parte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Alfonsino Imparato e dall'avv. Alessandro Mineo dell'Avvocatura
Distrettuale di Brescia, come da procura generale in atti Pt_1
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 Parte_2
Alberto Guariso e Livio Neri del for di Milano e dall'avv. Ilaria
Traina del foro di Bergamo, quest'ultima domiciliataria giusta delega - 2 -
in atti
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a ordinanza del 14.01.2025 emessa dal Tribunale di
Bergamo a definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 2279/2024.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Della resistente appellata:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 14 gennaio 2025 il Tribunale di Bergamo
sezione lavoro, in accoglimento del ricorso ex art 28 D.lgs n.
150/2011 proposto da nei confronti dell ha Parte_3 Pt_1
condannato quest'ultimo al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno unico universale (AUU), in relazione ai due figli
[...]
e nella misura di euro Persona_1 Persona_2
3.489,50, relativa ai mesi da aprile a ottobre 2024, oltre alla somma di euro 498,50 al mese a decorrere da novembre 2024; l veniva Pt_1
condannato altresì alla refusione delle spese di lite.
La ricorrente, cittadina boliviana residente in Italia con permesso per “attesa occupazione”, aveva chiesto di accertare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall per averle Pt_1
negato con riferimento ai due figli minori l'assegno unico universale in quanto titolare del permesso di soggiorno per “attesa occupazione”
di cui all'articolo 22 comma 11 Tuir e non del “permesso unico di - 3 -
lavoro” richiesto dal D.lgs n. 230 del 2021.
Il Tribunale, respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso antidiscriminatorio sollevata dall ha richiamato il Pt_1
principio della parità di trattamento tra cittadini degli Stati membri e cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro ai fini diversi dall'attività lavorativa e ai quali è consentito di lavorare affermato dall'art. 12 della Direttiva 2011/98; ha affermato che l'assegno unico universale in quanto “prestazione familiare” rientra nell'ambito dei settori disciplinati dal Regolamento UE n. 883/2004 ai quali si applica il principio della parità di trattamento;
ha rilevato che lo Stato italiano non si è avvalso della facoltà di limitare la parità di trattamento nei settori della sicurezza sociale ai sensi dell'articolo 12
citato paragrafo 2 lettera b) e che, quindi, in mancanza di una deroga rimaneva fermo il principio nella parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale;
ha poi affermato che il permesso per attesa occupazione deve essere ricondotto al permesso unico di lavoro indicato dalla Dir. UE 2011/98 quale permesso che “consente di lavorare” e che, quindi, essendo la ricorrente titolare di permesso che le consentiva di rimanere legalmente nel territorio italiano e di reperire una nuova occupazione, la stessa in virtù del principio della parità di trattamento aveva di ottenere la prestazione negatale dall' Pt_1
L ha impugnato l'ordinanza insistendo sia nell'eccezione Pt_1
preliminare di inammissibilità del ricorso respinta dal giudice sia nella infondatezza della domanda nel merito. - 4 -
Si è tempestivamente costituita l'appellata che ha domandato il rigetto del gravame in quanto infondato e la conferma della decisione di primo grado.
All'udienza odierna all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l' censura la decisione ritenendo Pt_1
erroneo il rigetto dell'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso proposto ex art. 28 d.lgs. 150/11 e 44 T.U. immigrazione.
L' insiste nell'affermare che essendo il ricorso finalizzato Pt_1
ad ottenere una prestazione assistenziale la ricorrente avrebbe dovuto proporre la domanda seguendo il rito delle controversie in materia previdenziale e assistenziale di cui all'art. 442 c.p.c. e non il rito antidiscriminatorio.
Aggiunge che, non avendo mai la controparte proposto ricorso amministrativo avverso il diniego della prestazione, la domanda giudiziale sarebbe anche improcedibile ai sensi dell'art. 442
comma 1 c.p.c…
Il motivo è infondato.
La sig.ra , cittadina boliviana residente Parte_4
in Italia, già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, percepiva l'assegno unico universale dall' in Pt_1
relazione ai due figli con la stessa conviventi e a suo carico fino a quando, venuto meno il rapporto di lavoro, la Questura al momento del rinnovo del permesso le ha rilasciato un permesso di soggiorno - 5 -
per “attesa occupazione” e l' le ha sospeso l'erogazione della Pt_1
prestazione dal mese di aprile 2024.
La ricorrente ha chiesto quindi all' il pagamento Pt_1
dell'assegno unico universale ma l' ha comunicato che il Pt_1
permesso per “attesa occupazione” non era valido ai fini della erogazione della prestazione.
La ricorrente ha adito il giudice di primo grado esercitando nei confronti dell' l'azione civile di cui all'art.28 del d.lgs. Pt_1
150/2011 chiedendo di accertare il carattere discriminatorio della condotta di diniego della prestazione richiesta tenuta dall'ente previdenziale.
L'azione dalla stessa esercitata è dunque quella speciale avente ad oggetto l'accertamento (e l'eliminazione) di situazioni di discriminazione subite, oggettivamente sussistenti, e a prescindere dall'intento discriminatorio del soggetto che ha contribuito a crearle.
L'azione non ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla prestazione rivendicata (la quale è pretesa dalla ricorrente unicamente quale rimedio dell'affermata discriminazione, nel senso di eliminazione dell'effetto pregiudizievole da questa prodotto).
Se questa è l'azione esercitata dalla ricorrente, le eccezioni preliminari di improponibilità e improcedibilità del giudizio, sollevate dall' nel giudizio di 1° grado e riproposte in questa sede, per non Pt_1
avere la ricorrente avanzato ricorso amministrativo, sono infondate.
Proprio perché l'azione esercitata dalla ricorrente ha ad oggetto l'asserita condotta discriminatoria dell' e non la Pt_1 - 6 -
concessione diretta della prestazione (seppure questa, come visto, sia comunque richiesta sotto il profilo della eliminazione degli effetti pregiudizievoli di detta condotta), non si verte nell'ambito di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di rigetto di prestazioni previdenziali richieste all'ente previdenziale, ma nell'ambito di un'azione del tutto diversa, che non soggiace ad alcuna preventiva domanda amministrativa nei confronti di detto ente (l' è stato Pt_1
convenuto in giudizio quale ente tenuto all'erogazione della prestazione, una volta riconosciuta la discriminatorietà della condotta).
L' inoltre, deduce che il Tribunale avrebbe errato nel Pt_1
ritenere, nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione ai sensi dell'art.28 d.lgs.150/2011 e art.44 TU Imm.,
atteso che esso ente si sarebbe limitato ad applicare una disposizione legislativa, valida, vigente ed efficace.
In realtà, è noto che il fattore nazionalità o cittadinanza è
considerato dall'ordinamento, nazionale ed europeo, come fattore di possibile discriminazione (così in particolare gli artt.43 e 44 del TU
sull'immigrazione, l'art.14 Cedu e l'art.21 della Carta dei diritti fondamentali UE) e quando la norma paritaria applicabile alla fattispecie viene violata, proprio con riferimento a questo fattore,
ponendo lo straniero in una situazione di svantaggio, si ha discriminazione, con ogni conseguenza in materia di ammissibilità
della relativa azione speciale.
Secondo la prospettazione della ricorrente la sospensione - 7 -
della corresponsione dell'emolumento disposta dall' integra una Pt_1
discriminazione diretta basata sulla nazionalità tra i cittadini italiani momentaneamente privi di occupazione e i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione privi, al momento della presentazione della domanda, di un'occupazione,
ponendosi in contrasto con il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 12, paragrafo 1, lett. e) della direttiva 2011/98/UE, il quale prevede che “i lavoratori dei paesi terzi di cui all'art. 3, paragrafo 1,
lettere b) e c)” beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale definiti nel Regolamento (CE) n. 883
del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Tra i settori della sicurezza sociale definiti dal Regolamento
883/2004 rientrano anche le “prestazioni familiari” (art.3 del cit.
regolamento) alle quali è riconducibile l'assegno unico universale.
L'accertamento del diritto richiesto dalla ricorrente alla corresponsione dell'assegno e la domanda di condanna dell' al Pt_1
pagamento delle prestazioni già maturate a tale titolo, rappresentano in quest'ottica misure volte a far cessare il comportamento discriminatorio e a rimuovere gli effetti che la discriminazione ha già
cagionato.
Il ricorso contro la discriminazione proposto, in definitiva, è
senz'altro ammissibile, con conseguente infondatezza del relativo motivo di appello dell'ente previdenziale. - 8 -
***
Con il secondo motivo l' lamenta l'erroneità Pt_1
dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto direttamente applicabile l'art. 12 della direttiva in quanto la disposizione comunitaria difetterebbe del carattere dell'autoesecutività.
Evidenzia che, oltretutto, tale norma non è mai stata recepita nel nostro ordinamento nonostante l'emanazione del d.lgs. n. 42/2014
attuativo della Direttiva 2011/98/UE.
Anche tale motivo va disatteso in quanto infondato.
Sul punto è sufficiente richiamare la sent. n. 67 del 2022 della
Corte Cost. in tema di A.N.F. (pronunciata a seguito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, conclusosi con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2.9.2021), laddove ha chiarito che le disposizioni di cui “all'art. 12, paragrafo 1, lettera
e), della direttiva 2011/98/UE, deve riconoscersi effetto diretto nella
parte in cui prescrivono l'obbligo di parità di trattamento tra le
categorie di cittadini di paesi terzi individuate dalle medesime
direttive e i cittadini dello Stato membro in cui costoro soggiornano”,
precisando che: “Si tratta di un obbligo cui corrisponde il diritto del
cittadino di paese terzo -rispettivamente titolare di permesso di lungo
soggiorno e titolare di un permesso unico di soggiorno e di lavoro - a
ricevere le prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i
cittadini dello Stato membro. La tutela riconosciuta al diritto in
questione e la sua azionabilità richiamano le condizioni che la
costante giurisprudenza della Corte di giustizia individua per - 9 -
affermare l'efficacia diretta delle disposizioni su cui tali diritti si
fondano (a partire dalla sentenza 19 novembre 1991, in cause riunite
C-6/90 e C-9/90, )… Si tratta di un obbligo imposto dalle Per_3
direttive richiamate in modo chiaro, preciso e incondizionato, come
tale dotato di effetto diretto.”.
Proprio sul presupposto della natura autoesecutiva del principio della parità di trattamento affermato dalla normativa UE la
Corte Cost. ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione da parte del giudice nazionale della norma interna in tema di assegni per il nucleo familiare (art. 2 comma 6 bis del d.l. n.
69/1988) per contrasto con il diritto dell'Unione (tra cui l'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE nella parte in cui la norma interna non riconosceva la prestazione ai «cittadini non appartenenti all'Unione
europea titolari di permesso di lungo soggiorno», in relazione ai familiari non residenti nel territorio della Repubblica e ha, quindi,
dichiarato inammissibile la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Suprema Corte con ord. del 8 aprile 2021.
Anche il secondo motivo risulta quindi infondato dovendo la sentenza essere confermata sul punto.
***
Con il terzo motivo, l' lamenta la violazione ed errata Pt_1
applicazione dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 230/2021.
Afferma che detta norma, che individua i requisiti soggettivi del richiedente l'assegno unico universale, prevede espressamente che il richiedente cittadino di uno stato non appartenente all'Unione - 10 -
Europea sia titolare di “permesso unico di lavoro” autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi al momento della presentazione della domanda e richiama la propria
Circolare n. 23 del 2022 che non contempla nell'elenco dei soggetti potenziali beneficiari della prestazione il lavoratore in possesso del diverso permesso di soggiorno per “attesa occupazione”.
Afferma l'ente che il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato proprio a quei cittadini che non hanno diritto di ricevere un permesso per lavoro subordinato ex artt. 5 e 5bis
del D. Lgs. 286/1998 ed ex DPR 394/1999; il permesso di soggiorno per attesa occupazione, secondo l'ente previdenziale, non è un permesso unico di lavoro ma solo un permesso di soggiorno che permette a chi è uscito dal mondo del lavoro di soggiornare regolarmente in Italia.
Posto che l'art. 3 cit. prevede quale titolo che consente di chiedere l'assegno unico universale il “permesso unico di lavoro” che autorizzi a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e non il permesso per “attesa occupazione” disciplinato dall'art. 22 del TUI per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno di lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, l' Pt_1
non ha fatto altro nel caso di specie che applicare la legge e il
Tribunale avrebbe, al più, dovuto sollevare eccezione di incostituzionalità della norma interna per violazione del principio di uguaglianza.
Tali doglianze non sono condivisibili per quanto di seguito. - 11 -
Come noto, l'art. 1 del d.lgs. 230 del 2021 ha stabilito che “A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale
per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito,
su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e
febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della
condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
secondo quanto di seguito disciplinato.”.
L'art. 3 sui requisiti soggettivi del richiedente prevede che:
“L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al
momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del
beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti
requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione
europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di
permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa
per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di
soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia
per un periodo superiore a sei mesi…”.
L'appellata, come già detto, era titolare di un permesso di lavoro subordinato ma al momento della scadenza, avendo perduto il - 12 -
posto di lavoro, ha ottenuto il permesso per attesa occupazione ex art. 22 TUI.
L'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 40 del 1988 prevede che
“La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del
permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi
familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso
del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto
di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di
immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati
per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e
comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto
il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita
dal lavoratore straniero, qualora superiore.”.
Ebbene, l'interpretazione dell' secondo la quale il Pt_1
permesso ex art. 22 TUI non è riconducibile al permesso unico di lavoro che secondo il d.lgs. n. 230/2021 dà diritto all'assegno unico universale in favore dei cittadini di paesi terzi che soggiornano negli stati membri non è condivisibile.
L'assegno unico universale, che a decorrere dall'1 marzo
2022 ha sostituito l'assegno per il nucleo familiare, costituisce senza dubbio una “prestazione familiare” ai sensi del Regolamento CE n. - 13 -
denaro destinate a compensare i carichi familiari…” (v. art. 1 lett. z),
in quanto contributo pubblico volto a compensare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli.
Rientrando nell'ambito di applicazione del cit. Regolamento
CE n. 883 del 2004, ai titolari di assegno unico universale si applica il diritto alla parità di trattamento affermato dall'art. 12 della Direttiva
2011/98/UE che stabilisce che “I lavoratori dei paesi terzi di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso
trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui
soggiornano per quanto concerne: … e) i settori della sicurezza
sociale definiti nel regolamento CE n. 883/2004”.
Per effetto del richiamo operato dall'art.12 all'art. 3 della
Direttiva, quindi, il diritto alla parità di trattamento nei settore della sicurezza sociale si applica ai “cittadini di paesi terzi che sono stati
ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a
norma del diritto dell'unione o nazionale al quale è consentito
lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi
del regolamento CE n. 1030/2002” (art. 3 lett. b)) nonché ai
“cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a
fini lavorativi a norma del diritto dell'unione o nazionale” (art. 3
lett. c)).
Dunque, sulla base della lettura sistematica di tali disposizioni,
il diritto alla parità di trattamento a favore dei cittadini di paesi terzi nel settore della sicurezza sociale, nel quale, come detto, rientra l'assegno unico universale quale misura di sostegno al reddito della - 14 -
famiglia, opera sia nei confronti dei cittadini di paesi terzi che siano ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi che in favore dei quelli che siano stati ammessi per fini non lavorativi ma che siano in possesso di un permesso che consenta loro di lavorare secondo le norme del diritto dell'Unione o nazionali (Cfr. sul punto CGUE,
Grande Sezione, 2.9.2021, nella causa C 350/20).
Tale principio viene affermato molto chiaramente all'art. 20
dei “Considerando” della Direttiva 2011/98/CE che prevede che
“Tutti i cittadini dei paesi terzi che soggiornano e lavorano
regolarmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno
di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di
trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a
prescindere dal fine iniziale o dal motivo d'ammissione. Il diritto alla
parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva
dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini dei paesi terzi che
sono stati ammessi a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati
ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato
del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni
del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i familiari di un
lavoratore di un paese terzo che sono ammessi nello Stato membro in
conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre
2003, relativa al diritto al congiungimento familiare, i cittadini di
paesi terzi che sono ammessi nel territorio di uno Stato membro in
conformità della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13
dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di - 15 -
paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non
retribuito o volontariato, e i ricercatori ammessi in conformità della
direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a
una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini
di paesi terzi a fini di ricerca scientifica”.
Sul versante del diritto interno, alla direttiva 2011/98/UE è
stata data attuazione, come già accennato, con il d.lgs. n. 40 del 4
marzo 2014, che, per quanto pacifico, non si è avvalso in modo espresso della facoltà di introdurre deroghe alla direttiva, in tal modo mantenendo fermo il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale a favore dei lavoratori di paesi terzi che svolgano o abbiano svolto attività lavorativa almeno per sei mesi.
L'art. 1 del citato d.lgs. 40/2014, invero, ha inserito nell'art. 5
del TUI il comma 8.1 che dispone : “Nel permesso di soggiorno che
autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del
presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la
dicitura: "perm. unico lavoro” e il comma 8.2 che, elencando i casi in cui non si applica la disposizione del precedente comma 8.1., non contempla gli stranieri titolari del permesso ex art. 22 del TUI.
L'inserimento di tale disposizione nell'ambito del d.lgs.
attuativo della direttiva UE fa capire che secondo la normativa europea il permesso unico di lavoro è una fattispecie ampia che non coincide con il permesso di lavoro subordinato ma si riferisce, più in generale, ai permessi che autorizzano l'esercizio di una attività
lavorativa in conformità al diritto dell'unione o al diritto nazionale. - 16 -
In tale direzione il legislatore si è spinto ancora più
chiaramente con la recente modifica introdotta dalla L. n. 238 del
2021 per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (procedura di infrazione n. 2019/2100),
mediante l'inserimento nell'art. 41 del TUI del comma 1 ter che dispone che “…nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini
della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai
cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso
unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un
periodo superiore a sei mesi…”.
Senza tacere che il legislatore nel dare attuazione alla legge delega n. 46 del 2021 che ha previsto la sostituzione dell'ANF con l'AUU dal 1° marzo 2022, nell'individuare i destinatari della prestazione ha tralasciato l'originario riferimento ai “titolari di
permesso di soggiorno per motivi di lavoro” (art. 2) prevedendo quali destinatari i “titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a
svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi”
conformandosi in maniera ancora più evidente alla nozione di
“permesso unico di lavoro” prevista dalla normativa unionale.
Tale essendo il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il permesso per “attesa occupazione” previsto dall'art. 22
del TUI è riconducibile ai permessi che “consentono di lavorare” cui
è applicabile il principio della parità di trattamento nel settore della - 17 -
sicurezza sociale.
Vale la pena richiamare la già menzionata decisione della
CGUE grande sezione del 2 settembre 2021 causa C-350/20,
interpellata dalla Corte Cost. al fine di chiarire se nell'ambito di applicazione del principio della parità di trattamento nei settori della sicurezza sociale di cui all'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE
rientrassero anche gli assegni di natalità e di maternità; la CGUE nella citata sent. ha affermato che “La parità di trattamento non è dunque
circoscritta ai titolari di un permesso unico di lavoro, ma è
riconosciuta anche in favore dei titolari di un permesso di soggiorno
per fini diversi dall'attività lavorativa che siano autorizzati a lavorare
nello Stato membro ospitante” (punto 49); con sentenza n. 54 del
2022, la Corte costituzionale, a seguito della pronuncia della CGUE,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 190 del 2014,
art. 1, comma 125 (nella formulazione vigente ratione temporis e dunque antecedente alle modificazioni introdotte dalla L. n. 238 del
2021, art. 3, comma 4), nella parte in cui escludeva dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.
La Suprema Corte, a sua volta, si è uniformata ai principi della
Corte di Giustizia UE e della Corte Cost. riconoscendo (in relazione - 18 -
alla diversa prestazione dell'assegno di natalità) riconoscendo la prestazione al cittadino di paese terzo ammesso in Italia a fini diversi da quello lavorativo al quale è consentito di lavorare e che è in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1030 del 2002 (v. sul tema Cass. n. 32606/22; Cass. n. 4686/2023);
sempre con riferimento all'assegno di natalità Cass. n. 4368/2023,
affrontando il caso di cittadino di paese terzo titolare proprio di permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22
TUI, ha espressamente affermato che “tale permesso di soggiorno
autorizza allo svolgimento di attività lavorativa, come richiesto
dall'art. 3 co 1, lett. b) Dir. N. 2011/98/UE e secondo quanto
affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 54/22 nel
ritenere discriminatoria l'esclusione dell'assegno di natalità ai
titolari di tale tipologia di permesso”.
Sulla base del quadro normativo di riferimento e delle considerazioni sopra esposte, il criterio selettivo adottato dall Pt_1
nell'interpretazione data dall'ente all'articolo 3, comma 1 d.lgs.
230/2021, secondo cui per “permesso unico di lavoro” si deve intendere il permesso di lavoro subordinato quale requisito per poter beneficiare dell'assegno unico universale, si pone in contrasto con il concetto di “permesso unico di lavoro” secondo il diritto dell'unione,
come interpretato dalla CGUE, dalla Corte Cost. e dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata.
Ne consegue che la condotta tenuta dall' che, sulla base di Pt_1
simile interpretazione ha sospeso l'erogazione dell'AUU - 19 -
all'appellata, titolare al momento della domanda di un permesso per attesa occupazione, integra una condotta discriminatoria ai danni della stessa per violazione del principio della parità di trattamento tra cittadini stranieri momentaneamente privi di occupazione e titolari di permesso di soggiorno che consente di lavorare sul territorio nazionale e cittadini dello Stato italiano temporaneamente privi di occupazione al momento della domanda.
L'appellata, infatti, in quanto titolare di un permesso ex art. 22
TUI che le consentiva di lavorare restando legalmente nel territorio italiano, permesso, giova ripetere, riconducibile alla nozione di
“permesso unico di lavoro” secondo una interpretazione della normativa interna coerente con il diritto eurounitario, ai fini dell'accesso alla prestazione aveva diritto alla equiparazione con i cittadini dello Stato italiano privi di occupazione al momento della domanda.
Alla luce di quanto esposto, il gravame deve essere respinto in quanto infondata con conseguente conferma della sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosi la distrazione in favore dei procuratori antistatari dell'appellato.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato.
PQM
1) respinge l'appello avverso l'ordinanza n. 99 del 14 gennaio - 20 -
2025 del Tribunale di Bergamo sezione lavoro;
2) condanna l' al pagamento in favore dell'appellata della Pt_1
somma di € 2.000,00, oltre accessori di legge, per spese del grado,
con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Brescia, 8 maggio 2025
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
883 del 2004 cui appartengono “tutte le prestazioni in natura o in