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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/11/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
562/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione civile
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott. IA AZ Presidente
dott. Stefano Rago Giudice
dott. LO OL Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
come in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Reggio Emilia in persona del Procuratore della Repubblica
PREMESSO
che con ricorso depositato il 03/02/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto che fosse pronunciata in via cumulativa ex Parte_2
art. 473 bis, 51 c.p.c. la separazione personale e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
LA (RE) il 25/06/2016;
che è decorso il termine di cui all'art. 3, comma 3°, legge 898/70
e che la sentenza di separazione è passata in giudicato in data
14/04/2025;
che all'udienza di divorzio fissata in trattazione scritta i coniugi hanno depositato note scritte contenenti la dichiarazione della comune volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio confermando le condizioni da essi concordate nel ricorso introduttivo (da intendersi qui trascritte)
ed hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare e di non aver ripreso la convivenza;
IL TRIBUNALE
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
rilevato che sussistono i presupposti richiesti dalla legge 1°
dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
ritenuto che deve prendersi atto degli accordi intervenuti tra le parti considerato che le condizioni concordate appaiono legittime;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in LA (RE) il Parte_1 Parte_2
25/06/2016, trascritto nella parte II serie A n. 43 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LA (RE) per l'anno
2016 prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti e sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Reggio Emilia, 11/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
LO OL IA AZ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione civile
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott. IA AZ Presidente
dott. Stefano Rago Giudice
dott. LO OL Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
come in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Reggio Emilia in persona del Procuratore della Repubblica
PREMESSO
che con ricorso depositato il 03/02/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto che fosse pronunciata in via cumulativa ex Parte_2
art. 473 bis, 51 c.p.c. la separazione personale e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
LA (RE) il 25/06/2016;
che è decorso il termine di cui all'art. 3, comma 3°, legge 898/70
e che la sentenza di separazione è passata in giudicato in data
14/04/2025;
che all'udienza di divorzio fissata in trattazione scritta i coniugi hanno depositato note scritte contenenti la dichiarazione della comune volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio confermando le condizioni da essi concordate nel ricorso introduttivo (da intendersi qui trascritte)
ed hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare e di non aver ripreso la convivenza;
IL TRIBUNALE
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
rilevato che sussistono i presupposti richiesti dalla legge 1°
dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
ritenuto che deve prendersi atto degli accordi intervenuti tra le parti considerato che le condizioni concordate appaiono legittime;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in LA (RE) il Parte_1 Parte_2
25/06/2016, trascritto nella parte II serie A n. 43 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LA (RE) per l'anno
2016 prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti e sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Reggio Emilia, 11/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
LO OL IA AZ