Art. 16.
Negli articoli 834 , 835 , 845 , 884 , 890 e 1127 del codice della navigazione la locuzione "giornale di rotta" e' sostituita con quella di "giornale di bordo".
Negli articoli 834 , 835 , 845 , 884 , 890 e 1127 del codice della navigazione la locuzione "giornale di rotta" e' sostituita con quella di "giornale di bordo".