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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/09/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3462 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
, nata a [...] il [...], (c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. STRIANO PIETRO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. STRIANO PIETRO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/02/2025 e Parte_1 CP_1
, premettendo:
[...]
di aver contratto matrimonio a Napoli (NA) il 13/07/1995; che dal matrimonio erano nati due figlie: il 20.08.1997, e AE, il 17.01.2001; Per_1
1 che tra le parti in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
18.12.2019, era intervenuta separazione in forza del decreto di omologa n. cron. 12/2020 del
07.01.2020; che nei patti della separazione era stata prevista l'assegnazione della casa familiare sita in
Napoli (NA) alla via Isonzo n. 5 alla sig.ra che l'avrebbe abitata insieme alle Parte_1
figlie, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento dei figli di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ciò premesso, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti come sopra indicato confermando le condizioni già indicate nel decreto di omologa della separazione sopra trascritte, ad eccezione dell'importo della contribuzione per il mantenimento delle figlie non ancora completamente autonome posto a carico del padre che si determinerà in complessivo Euro
250,00 mensili, da pagarsi entro il giorno 6 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT:
Le parti chiedono fin da ora che la trattazione della causa avvenga in forma cartacea e non in presenza.
1) Al termine del procedimento dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti ed ordinare al Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a ZU
(NA) il 13/07/1995 (atto n.218, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1995);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZU (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 06/06/2025.
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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