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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 18/07/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del Giudice Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 385 2025 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to PASQUALINA BALZANO Parte_1
e dall'Avv.to SALVATORE GIORDANO ed elettivamente domiciliato in Corso
Umberto I n. 208 in Torre Annunziata (NA),
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to MARCO LUZI e domiciliata elettivamente CP_1 presso l'Avvocatura Provinciale I.N.P.S., Viale Gramsci n. 6 /10, Pesaro
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
A. Preliminarmente accertare e dichiarare l'insussistenza degli indebiti previdenziali di cui alla raccomandata a/r del 09.12.2024 per un importo complessivo di euro 6.050,64;
B. In via subordinata, accertare e dichiarare comunque l'impignorabilità e quindi l'illegittimità della trattenuta effettuata dall' sull'assegno sociale del ricorrente, in CP_1 quanto si tratta di somme afferenti a prestazione assistenziale il cui importo mensile è inferiore al minimo vitale;
C. conseguentemente ordinare all la sospensione dell'illegittima trattenuta mensile CP_1 CP_ ancora in corso pari ad 1/5 dell'assegno sociale e per l'effetto condannare l resistente al pagamento delle somme trattenute dal febbraio 2025 ad oggi (aprile 2025) per un totale pagina 1 di 3 pari ad euro 410,44, oltre a quelle successive maturate e/o maturande, o di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi sino al soddisfo;
D. condannare l' in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge con attribuzione ai procuratori antistatari, alla luce delle nuove tariffe professionali approvate con D.M. 55/2014 in vigore dal 10/03/2014.
Per parte resistente
Voglia il Tribunale Ill.mo, respingere ogni domanda di parte ricorrente;
con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ricorreva, avanti l'intestato Tribunale e nei confronti Parte_1 di , in conseguenza del provvedimento di recupero delle somme percepite CP_1 dal ricorrente in assenza di comunicazione del modello RED.
Le somme oggetto di recupero erano infatti state erogate a titolo di assegno sociale e successivamente mandate a recupero per mancata presentazione del predetto modello reddituale.
Deduce parte ricorrente che il recupero avviene mediante trattenuta sull' attuale assegno sociale cat. AS n. 078-590004000145 maggiorato ad € 1.000,00, ma detto importo sarebbe escluso da pignorabilità anche a seguito del disposto disposto di cui all'art. 545 comma 7 c.p.c., come modificato dall'art. 21 bis del D.L. n.
115.2022.
Di qui la domanda.
Si costituiva a sua volta contestando le averse pretese e chiedendone il CP_1 rigetto.
La causa veniva assunta in decisione previa discussione orale delle parti, senza attività istruttoria, trattandosi di questione in mero diritto, ed infine decisa a mezzo emissione di dispositivo a motivi riservati che oggi qui si rendono.
2) Deve osservarsi che la causa verte in ordine alla applicabilità o meno del principio della impignorabilità ex art 545 comma 7 cpc alle somme percepite a titolo di assegno sociale, e comunque per importi non eccedenti € 1.000,00.
pagina 2 di 3 A tal proposito l' , con raccomandata 09.12.2024, comunicava all'odierno CP_1 ricorrente che, a seguito della mancata presentazione del modello RED, i pagamenti ricevuti nel periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2019 non erano dovuti.
Per tale ragione i suddetti importi sarebbero stati recuperati a mezzo trattenuta alla fonte, nel limite del 20% e sull' attuale assegno sociale adeguato ai 1000,00 Euro, corrisposto allo stesso ricorrente.
A sua volta deve osservarsi che l'art 545 comma 7 cpc afferma che le somme, da chiunque dovute, a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Deve allora osservarsi che l'articolo in questione facendo riferimento esplicito al pignoramento evidenzia anche una sostanziale differenza di rapporti sottostanti.
Nel caso che ci occupa infatti sia le somme indebitamente percepite, che quelle attualmente percepite, traggono ragione dal medesimo titolo, ancorchè non esattamente dal medesimo titolo formale.
In ciò viene quindi a rappresentarsi una compensazione impropria che, in quanto sostanzialmente differente dalla apprensione coattiva limitata mediante procedura espropriativa, non appare vietata proprio in ragione dell'uguaglianza di titolo sottostante e ciò anche al di là delle circolari . CP_1
Il ricorso deve quindi essere rigettato, ma le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso
2) compensa le spese
Pesaro, li 23/06-18/7/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del Giudice Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 385 2025 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to PASQUALINA BALZANO Parte_1
e dall'Avv.to SALVATORE GIORDANO ed elettivamente domiciliato in Corso
Umberto I n. 208 in Torre Annunziata (NA),
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to MARCO LUZI e domiciliata elettivamente CP_1 presso l'Avvocatura Provinciale I.N.P.S., Viale Gramsci n. 6 /10, Pesaro
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
A. Preliminarmente accertare e dichiarare l'insussistenza degli indebiti previdenziali di cui alla raccomandata a/r del 09.12.2024 per un importo complessivo di euro 6.050,64;
B. In via subordinata, accertare e dichiarare comunque l'impignorabilità e quindi l'illegittimità della trattenuta effettuata dall' sull'assegno sociale del ricorrente, in CP_1 quanto si tratta di somme afferenti a prestazione assistenziale il cui importo mensile è inferiore al minimo vitale;
C. conseguentemente ordinare all la sospensione dell'illegittima trattenuta mensile CP_1 CP_ ancora in corso pari ad 1/5 dell'assegno sociale e per l'effetto condannare l resistente al pagamento delle somme trattenute dal febbraio 2025 ad oggi (aprile 2025) per un totale pagina 1 di 3 pari ad euro 410,44, oltre a quelle successive maturate e/o maturande, o di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi sino al soddisfo;
D. condannare l' in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge con attribuzione ai procuratori antistatari, alla luce delle nuove tariffe professionali approvate con D.M. 55/2014 in vigore dal 10/03/2014.
Per parte resistente
Voglia il Tribunale Ill.mo, respingere ogni domanda di parte ricorrente;
con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ricorreva, avanti l'intestato Tribunale e nei confronti Parte_1 di , in conseguenza del provvedimento di recupero delle somme percepite CP_1 dal ricorrente in assenza di comunicazione del modello RED.
Le somme oggetto di recupero erano infatti state erogate a titolo di assegno sociale e successivamente mandate a recupero per mancata presentazione del predetto modello reddituale.
Deduce parte ricorrente che il recupero avviene mediante trattenuta sull' attuale assegno sociale cat. AS n. 078-590004000145 maggiorato ad € 1.000,00, ma detto importo sarebbe escluso da pignorabilità anche a seguito del disposto disposto di cui all'art. 545 comma 7 c.p.c., come modificato dall'art. 21 bis del D.L. n.
115.2022.
Di qui la domanda.
Si costituiva a sua volta contestando le averse pretese e chiedendone il CP_1 rigetto.
La causa veniva assunta in decisione previa discussione orale delle parti, senza attività istruttoria, trattandosi di questione in mero diritto, ed infine decisa a mezzo emissione di dispositivo a motivi riservati che oggi qui si rendono.
2) Deve osservarsi che la causa verte in ordine alla applicabilità o meno del principio della impignorabilità ex art 545 comma 7 cpc alle somme percepite a titolo di assegno sociale, e comunque per importi non eccedenti € 1.000,00.
pagina 2 di 3 A tal proposito l' , con raccomandata 09.12.2024, comunicava all'odierno CP_1 ricorrente che, a seguito della mancata presentazione del modello RED, i pagamenti ricevuti nel periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2019 non erano dovuti.
Per tale ragione i suddetti importi sarebbero stati recuperati a mezzo trattenuta alla fonte, nel limite del 20% e sull' attuale assegno sociale adeguato ai 1000,00 Euro, corrisposto allo stesso ricorrente.
A sua volta deve osservarsi che l'art 545 comma 7 cpc afferma che le somme, da chiunque dovute, a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Deve allora osservarsi che l'articolo in questione facendo riferimento esplicito al pignoramento evidenzia anche una sostanziale differenza di rapporti sottostanti.
Nel caso che ci occupa infatti sia le somme indebitamente percepite, che quelle attualmente percepite, traggono ragione dal medesimo titolo, ancorchè non esattamente dal medesimo titolo formale.
In ciò viene quindi a rappresentarsi una compensazione impropria che, in quanto sostanzialmente differente dalla apprensione coattiva limitata mediante procedura espropriativa, non appare vietata proprio in ragione dell'uguaglianza di titolo sottostante e ciò anche al di là delle circolari . CP_1
Il ricorso deve quindi essere rigettato, ma le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso
2) compensa le spese
Pesaro, li 23/06-18/7/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
pagina 3 di 3