Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. Cont.. 213/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI nella seguente composizione collegiale: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g.cont. 213/2020 tra
CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. CHIANESE SERENA CF C.F._2
APPELLANTE
E
CF , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. BALDASSARRE LUIGIA MARIA CF C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2024 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con ordinanza dell'11.06.2019, nel giudizio n.r.g. 766/2019, Il Tribunale di
Napoli, ai sensi degli artt. 28 e 29 cpc, dichiarava la propria incompetenza territoriale per la causa innanzi indicata ai sensi dell'art. 11 del contratto
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collaboratore come mediatore creditizio), che prevedeva quale foro esclusivo convenzionale il Tribunale di Siena per qualsiasi controversia relativa alla efficacia, validità, esecuzione, risoluzione del contratto, concedendo termine di
90 giorni per la riassunzione della causa innanzi a detto Tribunale territorialmente competente e condannando alla Parte_1
refusione delle spese processuali in favore di CP_2
Il , attore in primo grado, da un lato riassumeva la causa innanzi al Pt_1
Tribunale di Siena per evitare decadenze, dall'altro proponeva appello avverso detta ordinanza innanzi a questa Corte.
Con detta impugnativa chiedeva la riforma della ordinanza di incompetenza territoriale nella parte in cui condannava l'odierno appellante al pagamento delle spese processuali adducendo che, a seguito della riforma che ha prescritto per detta pronuncia la forma dell'ordinanza e non più quella di sentenza e mancando nel caso di specie una vera decisione sulla competenza stante la peculiare ipotesi di cui all'art. 28 cpc, non si potrebbe configurare più una soccombenza e non potrebbe più trovare applicazione il meccanismo di cui all'art. 91 cpc.
Con un secondo motivo di censura chiedeva ancora la compensazione delle spese processuali non potendosi ravvisare una soccombenza essendo la pronuncia slegata dal merito della domanda giudiziale, ovvero in subordine contestava la quantificazione delle spese processuali effettuata dal primo giudice in quanto “certamente superiore ai minimi previsti dai parametri professionali in vigore dovuti in ragione delle diverse fasi antecedenti o coincidenti con le diverse fasi processuali”.
Si costituiva la banca eccependo in primis la inammissibilità CP_2
dell'appello per avere l'appellante fatto acquiescenza all'impugnata ordinanza
2 dando esecuzione alla stessa riassumendo il giudizio innanzi al Tribunale di
Siena senza alcuna condizione o riserva nel merito.
Nel merito contestava l'appello per i motivi esposti in comparsa di costituzione cui si rinvia in questa sede chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dalla banca CP_2
In vero la preclusione all'impugnativa e la definitività della pronuncia, prevista dall'art. 44 cpc in caso di mancata proposizione del regolamento di competenza e riassunzione tempestiva della stessa ex art. 50 cpc innanzi al giudice competente, è esclusa dalla stessa norma per l'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di incompetenza per territorio ex art. 28 cpc (foro stabilito per accordo delle parti).
Ciò premesso il primo motivo di appello è del tutto infondato e va rigettato.
In vero anche in relazione all'ordinanza di incompetenza si configura una ipotesi di soccombenza in relazione all'oggetto del contendere limitato naturalmente a detta questione preliminare sulla competenza (vedi tra le tante
Cass. 833/2003).
In relazione al caso specifico poi va rilevato che, come da giurisprudenza di legittimità, anche l'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile (ex artt. 28 e 29 cpc) ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicchè il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (Cass. civ. n. 17187/2019).
3 È poi evidente che la soccombenza non possa che essere del soggetto che ha erroneamente adito il giudice incompetente per territorio, ovvero nel caso di specie dell'attore . Parte_1
In parte infondato ed in parte inammissibile è anche il secondo subordinato motivo di gravame innanzi indicato.
È infondato laddove invoca la compensazione delle spese processuali di primo grado, in quanto il fatto che la statuizione di incompetenza non attenga al merito della causa non esclude evidentemente la sua natura decisoria sulla questione di competenza demandata al giudice (stante tra l'altro anche il disaccordo delle parti in primo grado su di essa).
È inammissibile per genericità laddove si contesta la quantificazione di tali spese processuali, non avendo l'appellante indicato per quali fasi processuali vi sarebbe stata una violazione delle tabelle di cui al DM 55/2014 ed in cosa sarebbe consistita tale violazione, ovvero quale sarebbe stato lo scaglione di valore erroneamente preso come riferimento e quali per esso sarebbero stati i limiti tariffari violati. Appare opportuno ancora rilevare che, laddove il giudice liquidi le spese processuali entro i minimi e massimi previsti tabellarmente dal
DM 55/2014, questi non ha uno specifico obbligo di motivazione della quantificazione operata tra detti minimi e massimi.
Va pertanto integralmente confermata l'ordinanza di incompetenza impugnata.
Anche le spese processuali del presente grado dell'appellata CP_3
devono seguire, ai sensi del principio generale di cui all'art. 91 comma 1 cpc, la soccombenza dell'appellante e si liquidano a carico Parte_1
di quest'ultimo come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa in riferimento alla domanda di merito (scaglione da € 260.000,00 ad € 520.000), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con esclusione quindi di
4 quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo medio tabellarmente previsto, senza alcuna maggiorazione o diminuzione.
Stante la manifesta infondatezza dell'appello concretizzante un evidente abuso dello strumento processuale dell'impugnazione, ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 cpc per la condanna di ufficio dell'appellante soccombente al pagamento, in favore della banca appellata, di una ulteriore somma equitativamente determinata nella misura della metà delle spese processuali di cui innanzi
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la ordinanza di incompetenza del Tribunale di Napoli emessa il 11.06.2019 nel giudizio n.r.g.
766/2019, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata ordinanza di incompetenza;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata , delle spese del Controparte_4
grado di appello che liquida in € 14.239,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A;
c) Ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc condanna d'ufficio l'appellante soccombente al pagamento, in favore Parte_1
5 dell'appellata , della ulteriore Controparte_4
somma di € 7.119,50;
d) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 20.01.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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