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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/01/2024, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Foggia
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Aquilina Picciocchi Dopo l'udienza del 18/01/2024 tenuta ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5355/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente a[...], C.F._1 rappresentato e difeso, giusta mandato alle liti in atti, dagli avv.ti Fabio Filograsso (C.F. ; pec: e Loredana C.F._2 Email_1
Doto (C.F. ; pec: C.F._3
Email_2
RICORRENTE
Contro
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Dott. in qualità di “ and HSE Controparte_2 Controparte_3
Director pro tempore” della Società, giusti poteri conferitigli dall'Amministratore Delegato della con atto Notaio del 28 Controparte_1 Per_1 settembre 2020 – rep. 16894, Racc. 11279, rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto dagli avv.ti prof. Marco Marazza - Fax 06 CodiceFiscale_4
8088208 - PEC - e.mail Email_3
e Domenico De Feo - Fax Email_4 CodiceFiscale_5
06 8088208 - PEC - e.mail Email_5
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Email_4
Michele Fatigato sito in Foggia, Corso Benedetto Cairoli n. 37, resistente RESISTENTE
OGGETTO: trattenuta recupero contributi
Conclusioni parte ricorrente ACCERTARE e DICHIARARE, per le ragioni di cui in narrativa, l'illegittimità della trattenuta applicata ai danni del sig. dalla società Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I.-C.F.
[...]
), nella busta paga del mese di ottobre 2019, recante la dicitura “Rec. P.IVA_1 contr. c/ disp. sosp.” (cod. 4DSR); CP_4
- CONDANNARE la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (P.I.-C.F. ), al pagamento della P.IVA_1 somma di € 11.090,02, in favore del sig. , oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria come per legge;
- CONDANNARE la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (P.I.-C.F. , al pagamento dei P.IVA_1 compensi e spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Parte resistente rigettare le domande tutte proposte dal ricorrente in epigrafe indicato, in quanto inammissibili o, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di: aver lavorato alle dipendenze della società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dal 07.01.1980 e fino al
29.02.2020, data nella quale il rapporto è cessato per risoluzione consensuale, con inquadramento nel livello B di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale Dipendente di Società e e Organizzazione_1 mansioni di impiegato presso la Stazione di Foggia dell Organizzazione_2
della Direzione 8° di
[...] Pt_2 Org_3 aver sottoscritto, in data 30.1.2020, verbale di conciliazione con risoluzione del rapporto di lavoro “a decorrere dal 29.02.2020 (ultimo giorno lavorativo) “con reciproco esonero da ogni obbligo di preavviso e/o indennità sostitutiva dello stesso”
, con impegno da parte della resistente del pagamento in suo favore della somma lorda di € 22.800,00, da versarsi nella busta paga del mese di marzo 2020, oltre al T.F.R. ed alle competenze di fine rapporto, nonché contestualmente l'importo lordo di € 1.200,00 “in ordine alle rivendicazioni di differenze retributive”, con rinuncia da parte del lavoratore “a qualsiasi pretesa ed azione nei confronti della Società, nonché di sue collegate e controllate, che possa trovare origine e fondamento anche in via indiretta nel rapporto di lavoro intercorso e nella relativa cessazione, inderogabilmente e improrogabilmente fissata, pur nella eventuale sopravvenienza di eventi morbosi e infortuni sul lavoro e non, al 29 febbraio 2020”, fatte “salve le verifiche meramente contabili delle spettanze di fine rapporto di lavoro” ; precisato che nel mese di marzo 2020 la società ha Controparte_1 redatto il prospetto retributivo relativo agli emolumenti spettanti al lavoratore in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro applicando una trattenuta pari a
€ 11.090,02, recante la seguente dicitura: “Rec. contr. c/ disp. sosp.” (cod. CP_4
4DSR), senza fornire alcuna annotazione in merito;
ha adito questo Tribunale chiedendo dichiararsi l'illegittimità della indicata trattenuta, erroneamente indicata nella conclusioni sopra riportata come eseguita nell'ottobre 2019 ed in realtà rilevabile nella busta paga di marzo 2020, assumendo l'effetto preclusivo della conciliazione e invocando l'intervenuta prescrizione del diritto al recupero delle somme trattenute .
Costituendosi in giudizio, parte resistente si è opposta all'accoglimento della domanda, sostenendo che correttamente è stata eseguita la contestata trattenuta e assumendo che con l'accordo conciliativo intervenuto tra Controparte_1 ed il sig. (senza la partecipazione dell' ) mai avrebbe potuto
[...] Pt_1 Org_4 disporre della quota di contribuzione dovuta all'Ente previdenziale in ragione della precedente sospensione contributiva concessa .
Dopo l'udienza del 18.1.2024, fissata ex art. 127 ter cpc, pervenute note di trattazione scritta, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento, per le motivazioni espresse nei molteplici precedenti di sezione prodotti in atti, che questo giudice condivide. Trattasi delle sentenze Tribunale di Foggia n. 3962/2023 pubbl. il 21/12/2023 RG n. 1457/2023 dott.ssa Sgarro;
nr. 3963/2023 pubbl. il 21/12/2023 RG n. 1454/2023 dott.ssa Sgarro;
4416/2022 pubbl. il 23/12/2022 RG n. 5134/2022 dott.ssa ; Per_2 nr. 2937/2022 pubbl. il 13/09/2022, est. dott. Antonucci. Si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a base delle indicate decisioni di merito, che, stante la medesimezza della fattispecie, possono essere poste a base anche della presente decisione.
Ed invero, è pacifico che con il verbale di conciliazione in sede sindacale versato in atti, le parti hanno pattuito la risoluzione consensuale del rapporto alla data del 29.2.2020, con versamento da parte della datrice di lavoro in favore del ricorrente delle somme ivi indicate. E' altrettanto pacifico che nella busta paga del mese di marzo 2020 , parte resistente nel determinare le somme dovute al lavoratore ha effettuato la trattenuta di € 11.090,22 a titolo recupero contributi sospesi nel periodo compreso nella normativa emergenziale derivata dal Sisma del 31.10.2002 prevedente sospensioni contributive, disposte sempre con appositi provvedimenti normativi come ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile. Trova allora applicazione l'articolo 19 della Legge del 04/04/1952, n. 218, a mente del quale: 1) Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo;
2) Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce. Orbene, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa – legittimità della trattenuta del datore di lavoro sulle competenze di fine rapporto per il pagamento dei contributi oggetto di sospensione per il sisma del 2002 che ha colpito alcune zone del Molise e della – Org_5 beneficiario della sospensione contributiva non è il lavoratore ma il datore di lavoro. Invero, “è stato affermato da questa Corte e va qui ribadito, "la O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253, art. 7, comma 1 - che prevede la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 - va interpretato alla stregua del disposto del D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. 6 dicembre 2006, n. 290 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo finalizzata la disciplina alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali e non anche all'incremento delle retribuzioni dei dipendenti" (v. Cass. 28-03-2012 n. 4963 Cass. 24-11-2011 n. 4526). Questa Corte ha, tra l'altro, precisato che la O.P.C.M. n. 3253 del 2002 fa espresso e prioritario riferimento alla L. n. 225 del 1992 e nel preambolo richiama anche il D.L. n. 245 del 2002, con significativo riferimento, in particolare, all'art. 2, comma 2, con il quale si rinvia la disciplina e la definizione delle modalità degli interventi di emergenza ad ordinanze di protezione civile, per cui deve convenirsi che anche l'O.P.C.M. n. 3253 del 2002 rientra fra le ordinanze di protezione civile contemplate dal D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis. Inoltre è stato anche chiarito che il D.L. citato, art. 6, comma 1 bis è norma di interpretazione autentica, secondo quanto esplicitato dal dato testuale e, come tale, di portata retroattiva, poichè l'interpretazione autenticamente affermata rientra fra quelle possibili della norma in esame, alla luce del riferimento testuale ai "versamenti" - (ossia agli adempimenti dell'obbligo previdenziale riservati alla parte datoriale e successivi alla trattenuta delle quote a carico dei lavoratori) - e della ratio della disposizione, individuabile nell'intento di sostegno delle attività imprenditoriali. Tale norma di interpretazione autentica è stata peraltro ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale (v. C. Cost. n. 325/2008)” (Cassazione civile sez. lav. - 22/04/2016, n. 8199. In specie, il termine di prescrizione della pretesa contributiva è stato sospeso per effetto della disciplina speciale dettata per fronteggiare il sisma. Il termine di prescrizione decorre da quando il diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c.) e la sospensione dell'attività di riscossione condiziona ab origine la possibilità giuridica di far valere il diritto e, dunque, si riverbera sul corso della prescrizione eccepita dal debitore (Cassazione civile sez. lav., 03/11/2023, (ud. 19/09/2023, dep.
03/11/2023), n.30675). In relazione a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 19 della L. 218/92, parte datoriale era tenuta, comunque, a trattenere in busta paga la quota contributiva a carico del lavoratore, investendo la sospensione del pagamento dei contributi, per effetto della normativa emergenziale per il sisma, solo il rapporto datore di lavoro- Org_ e non anche il rapporto datore di lavoro-dipendente. Pertanto, le somme trattenute a tale titolo sulle spettanze del lavoratore di fine rapporto nel mese di marzo 2020 devono ritenersi prescritte tenuto conto del periodo contributivo di riferimento 2003-2005 ed inferendo il pagamento rateale invocato dalla resistente - ai fini della incidenza sulla decorrenza del termine prescrizionale - il Org_ rapporto tra quest'ultima, in qualità di datrice di lavoro, e l' La domanda quindi deve essere accolta con condanna della resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 11.090,22 oltre interessi dalla data della trattenuta sino al soddisfo. Le spese di lite possono ritenersi compensate attesa la novità ed eccezionalità della questione connotata dalla evoluzione normativa e giurisprudenziale in ordine alla individuazione del soggetto beneficiario della sospensione del pagamento dei contributi.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al versamento in favore del ricorrente della somma di € 11.090,22 oltre interessi legali dalla data della trattenuta sino al soddisfo;
b) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Foggia, dopo l'udienza ex art. 127 ter cpc
dr.ssa Aquilina Picciocchi
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Aquilina Picciocchi Dopo l'udienza del 18/01/2024 tenuta ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5355/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente a[...], C.F._1 rappresentato e difeso, giusta mandato alle liti in atti, dagli avv.ti Fabio Filograsso (C.F. ; pec: e Loredana C.F._2 Email_1
Doto (C.F. ; pec: C.F._3
Email_2
RICORRENTE
Contro
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Dott. in qualità di “ and HSE Controparte_2 Controparte_3
Director pro tempore” della Società, giusti poteri conferitigli dall'Amministratore Delegato della con atto Notaio del 28 Controparte_1 Per_1 settembre 2020 – rep. 16894, Racc. 11279, rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto dagli avv.ti prof. Marco Marazza - Fax 06 CodiceFiscale_4
8088208 - PEC - e.mail Email_3
e Domenico De Feo - Fax Email_4 CodiceFiscale_5
06 8088208 - PEC - e.mail Email_5
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Email_4
Michele Fatigato sito in Foggia, Corso Benedetto Cairoli n. 37, resistente RESISTENTE
OGGETTO: trattenuta recupero contributi
Conclusioni parte ricorrente ACCERTARE e DICHIARARE, per le ragioni di cui in narrativa, l'illegittimità della trattenuta applicata ai danni del sig. dalla società Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I.-C.F.
[...]
), nella busta paga del mese di ottobre 2019, recante la dicitura “Rec. P.IVA_1 contr. c/ disp. sosp.” (cod. 4DSR); CP_4
- CONDANNARE la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (P.I.-C.F. ), al pagamento della P.IVA_1 somma di € 11.090,02, in favore del sig. , oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria come per legge;
- CONDANNARE la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (P.I.-C.F. , al pagamento dei P.IVA_1 compensi e spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Parte resistente rigettare le domande tutte proposte dal ricorrente in epigrafe indicato, in quanto inammissibili o, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di: aver lavorato alle dipendenze della società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dal 07.01.1980 e fino al
29.02.2020, data nella quale il rapporto è cessato per risoluzione consensuale, con inquadramento nel livello B di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale Dipendente di Società e e Organizzazione_1 mansioni di impiegato presso la Stazione di Foggia dell Organizzazione_2
della Direzione 8° di
[...] Pt_2 Org_3 aver sottoscritto, in data 30.1.2020, verbale di conciliazione con risoluzione del rapporto di lavoro “a decorrere dal 29.02.2020 (ultimo giorno lavorativo) “con reciproco esonero da ogni obbligo di preavviso e/o indennità sostitutiva dello stesso”
, con impegno da parte della resistente del pagamento in suo favore della somma lorda di € 22.800,00, da versarsi nella busta paga del mese di marzo 2020, oltre al T.F.R. ed alle competenze di fine rapporto, nonché contestualmente l'importo lordo di € 1.200,00 “in ordine alle rivendicazioni di differenze retributive”, con rinuncia da parte del lavoratore “a qualsiasi pretesa ed azione nei confronti della Società, nonché di sue collegate e controllate, che possa trovare origine e fondamento anche in via indiretta nel rapporto di lavoro intercorso e nella relativa cessazione, inderogabilmente e improrogabilmente fissata, pur nella eventuale sopravvenienza di eventi morbosi e infortuni sul lavoro e non, al 29 febbraio 2020”, fatte “salve le verifiche meramente contabili delle spettanze di fine rapporto di lavoro” ; precisato che nel mese di marzo 2020 la società ha Controparte_1 redatto il prospetto retributivo relativo agli emolumenti spettanti al lavoratore in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro applicando una trattenuta pari a
€ 11.090,02, recante la seguente dicitura: “Rec. contr. c/ disp. sosp.” (cod. CP_4
4DSR), senza fornire alcuna annotazione in merito;
ha adito questo Tribunale chiedendo dichiararsi l'illegittimità della indicata trattenuta, erroneamente indicata nella conclusioni sopra riportata come eseguita nell'ottobre 2019 ed in realtà rilevabile nella busta paga di marzo 2020, assumendo l'effetto preclusivo della conciliazione e invocando l'intervenuta prescrizione del diritto al recupero delle somme trattenute .
Costituendosi in giudizio, parte resistente si è opposta all'accoglimento della domanda, sostenendo che correttamente è stata eseguita la contestata trattenuta e assumendo che con l'accordo conciliativo intervenuto tra Controparte_1 ed il sig. (senza la partecipazione dell' ) mai avrebbe potuto
[...] Pt_1 Org_4 disporre della quota di contribuzione dovuta all'Ente previdenziale in ragione della precedente sospensione contributiva concessa .
Dopo l'udienza del 18.1.2024, fissata ex art. 127 ter cpc, pervenute note di trattazione scritta, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento, per le motivazioni espresse nei molteplici precedenti di sezione prodotti in atti, che questo giudice condivide. Trattasi delle sentenze Tribunale di Foggia n. 3962/2023 pubbl. il 21/12/2023 RG n. 1457/2023 dott.ssa Sgarro;
nr. 3963/2023 pubbl. il 21/12/2023 RG n. 1454/2023 dott.ssa Sgarro;
4416/2022 pubbl. il 23/12/2022 RG n. 5134/2022 dott.ssa ; Per_2 nr. 2937/2022 pubbl. il 13/09/2022, est. dott. Antonucci. Si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a base delle indicate decisioni di merito, che, stante la medesimezza della fattispecie, possono essere poste a base anche della presente decisione.
Ed invero, è pacifico che con il verbale di conciliazione in sede sindacale versato in atti, le parti hanno pattuito la risoluzione consensuale del rapporto alla data del 29.2.2020, con versamento da parte della datrice di lavoro in favore del ricorrente delle somme ivi indicate. E' altrettanto pacifico che nella busta paga del mese di marzo 2020 , parte resistente nel determinare le somme dovute al lavoratore ha effettuato la trattenuta di € 11.090,22 a titolo recupero contributi sospesi nel periodo compreso nella normativa emergenziale derivata dal Sisma del 31.10.2002 prevedente sospensioni contributive, disposte sempre con appositi provvedimenti normativi come ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile. Trova allora applicazione l'articolo 19 della Legge del 04/04/1952, n. 218, a mente del quale: 1) Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo;
2) Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce. Orbene, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa – legittimità della trattenuta del datore di lavoro sulle competenze di fine rapporto per il pagamento dei contributi oggetto di sospensione per il sisma del 2002 che ha colpito alcune zone del Molise e della – Org_5 beneficiario della sospensione contributiva non è il lavoratore ma il datore di lavoro. Invero, “è stato affermato da questa Corte e va qui ribadito, "la O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253, art. 7, comma 1 - che prevede la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 - va interpretato alla stregua del disposto del D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. 6 dicembre 2006, n. 290 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo finalizzata la disciplina alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali e non anche all'incremento delle retribuzioni dei dipendenti" (v. Cass. 28-03-2012 n. 4963 Cass. 24-11-2011 n. 4526). Questa Corte ha, tra l'altro, precisato che la O.P.C.M. n. 3253 del 2002 fa espresso e prioritario riferimento alla L. n. 225 del 1992 e nel preambolo richiama anche il D.L. n. 245 del 2002, con significativo riferimento, in particolare, all'art. 2, comma 2, con il quale si rinvia la disciplina e la definizione delle modalità degli interventi di emergenza ad ordinanze di protezione civile, per cui deve convenirsi che anche l'O.P.C.M. n. 3253 del 2002 rientra fra le ordinanze di protezione civile contemplate dal D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis. Inoltre è stato anche chiarito che il D.L. citato, art. 6, comma 1 bis è norma di interpretazione autentica, secondo quanto esplicitato dal dato testuale e, come tale, di portata retroattiva, poichè l'interpretazione autenticamente affermata rientra fra quelle possibili della norma in esame, alla luce del riferimento testuale ai "versamenti" - (ossia agli adempimenti dell'obbligo previdenziale riservati alla parte datoriale e successivi alla trattenuta delle quote a carico dei lavoratori) - e della ratio della disposizione, individuabile nell'intento di sostegno delle attività imprenditoriali. Tale norma di interpretazione autentica è stata peraltro ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale (v. C. Cost. n. 325/2008)” (Cassazione civile sez. lav. - 22/04/2016, n. 8199. In specie, il termine di prescrizione della pretesa contributiva è stato sospeso per effetto della disciplina speciale dettata per fronteggiare il sisma. Il termine di prescrizione decorre da quando il diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c.) e la sospensione dell'attività di riscossione condiziona ab origine la possibilità giuridica di far valere il diritto e, dunque, si riverbera sul corso della prescrizione eccepita dal debitore (Cassazione civile sez. lav., 03/11/2023, (ud. 19/09/2023, dep.
03/11/2023), n.30675). In relazione a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 19 della L. 218/92, parte datoriale era tenuta, comunque, a trattenere in busta paga la quota contributiva a carico del lavoratore, investendo la sospensione del pagamento dei contributi, per effetto della normativa emergenziale per il sisma, solo il rapporto datore di lavoro- Org_ e non anche il rapporto datore di lavoro-dipendente. Pertanto, le somme trattenute a tale titolo sulle spettanze del lavoratore di fine rapporto nel mese di marzo 2020 devono ritenersi prescritte tenuto conto del periodo contributivo di riferimento 2003-2005 ed inferendo il pagamento rateale invocato dalla resistente - ai fini della incidenza sulla decorrenza del termine prescrizionale - il Org_ rapporto tra quest'ultima, in qualità di datrice di lavoro, e l' La domanda quindi deve essere accolta con condanna della resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 11.090,22 oltre interessi dalla data della trattenuta sino al soddisfo. Le spese di lite possono ritenersi compensate attesa la novità ed eccezionalità della questione connotata dalla evoluzione normativa e giurisprudenziale in ordine alla individuazione del soggetto beneficiario della sospensione del pagamento dei contributi.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al versamento in favore del ricorrente della somma di € 11.090,22 oltre interessi legali dalla data della trattenuta sino al soddisfo;
b) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Foggia, dopo l'udienza ex art. 127 ter cpc
dr.ssa Aquilina Picciocchi