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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2024, n. 17877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17877 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52822/2023, vertente
TRA
(Roma, 05/01/1971) con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Andrea Gragnani;
ricorrente
E
(Roma, 08/01/1973) con il patrocinio dell'avv. Daniela CP_1
D'Andrea e dell'avv. Barbara Santese;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
v. note sostitutive dell'udienza del 15.10.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con in data 30.9.2000; ha riferito che dalla CP_1 2
loro unione erano nati i figli (26.1.2004) e (16.11.2006); che il Tribunale di Per_1 Per_2
Roma, con la sentenza n. 13330/2021 pubblicata in data 3.8.2021, a definizione del procedimento di separazione giudiziale R.G. 80322/2018, aveva pronunciato la separazione legale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso dei figli, il loro collocamento presso la madre, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, nonché il contributo paterno al loro mantenimento, respingendo invece la richiesta di assegno di mantenimento per sé formulata dalla che detta sentenza era stata impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Roma CP_1 limitatamente ai capi relativi al mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli;
che dalla separazione non era ripresa tra loro la convivenza né si era mai ricostituita alcuna comunione di intenti;
ha chiesto altresì al Tribunale di confermare l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e frequentazione Per_2
paterna libera;
ad ancora di disporre che ognuno dei coniugi provvedesse al proprio mantenimento;
ha poi domandato la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli e da € 1.500,00 ad € 1.000,00 mensili e spese straordinarie da ripartire al 50% Per_1 Per_2
tra i genitori in ragione del notevole ridimensionamento del proprio reddito e delle mutate condizioni economiche della moglie;
di disporre il versamento del mantenimento ordinario direttamente in favore del figlio , ormai maggiorenne. Per_1
La resistente, costituendosi, ha aderito alla domanda di divorzio e alla conferma del regime di affidamento della figlia ma si è opposta alla richiesta di riduzione del contributo al Per_2
mantenimento in favore dei figli, deducendo una rilevante disparità reddituale tra i coniugi, tale da giustificare anzi un aumento del contributo paterno, sino a € 2.000,00 per ciascun figlio oltre al versamento del 75% delle spese straordinarie;
da ultimo si è dichiarata favorevole al versamento diretto in favore del figlio del 40% del contributo mensile posto a carico del padre per il suo mantenimento.
Questo Tribunale con sentenza non definitiva pubblicata il 7.10.2024 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio per la definizione degli ulteriori profili con particolare riguardo alle statuizioni economiche relative al mantenimento dei figli, atteso che le parti concordano sulla conferma dell'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, sul suo collocamento prevalente presso il Per_2
domicilio materno e sulla frequentazione paterna libera, essendo ormai la stessa prossima al raggiungimento della maggiore età (16.11.2024).
** ** **
Con riferimento alle situazioni economiche e patrimoniali delle parti, si evidenzia che il ricorrente ha dichiarato di svolgere la professione di avvocato presso uno studio legale sito in 3
Milano, dove vive unitamente alla nuova compagna;
egli indica i suoi guadagni in una media pari di 6.500,00 mensili (cfr. verbale udienza del 29.5.2024). A tali introiti è necessario aggiungere quanto dallo stesso ricavato in data 22.9.2023 dalla vendita dell'immobile sito in
Roma, via Ripetta 155, pari ad € 680.000,00 (cfr. certificato notarile del dott. Persona_3
allegato sub doc. 24 al ricorso).
[...]
Egli inoltre è titolare delle azioni e delle obbligazioni di cui al conto titoli presso la Bank
Vontobel AG come da estratto patrimoniale al 31 marzo 2024, del valore complessivo a tale data di € 469.447,00 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 9.5.2024).
ha lamentato peraltro sopraggiunte difficoltà economiche connesse alla necessità di Pt_1
far fronte a numerosi debiti contratti nel corso del tempo che, attualmente, ammonterebbero a circa € 205.779,00 (cfr. dichiarazione sostitutiva di notorietà del 9.5.2024).
Vive a Milano in un immobile in locazione, al canone mensile pari ad € 2.200,00 (cfr. contratto di locazione allegato sub doc. 8 al ricorso), presumibilmente condiviso con la compagna convivente.
svolge l'attività di consulente e dichiara redditi variabili tra € 800,00 ed € CP_1
1500,00 mensili (cfr. verbale udienza 25.9.2024). Ella inoltre è titolare del 37,5% delle quote della società IGI srl e intestataria di un deposito titoli presso AZIMUT CAPITAL
MANAGEMENT SGR il cui valore è oggi pari ad € 25.000,00 circa, pervenuti per successione ereditaria (cfr. dichiarazione sostitutiva del 24.7.2024).
Vive a Roma unitamente ai figli e in un immobile in locazione al canone Per_1 Per_2 mensile pari ad € 2.500,00 (cfr. contratto locazione).
Nell'ottobre del 2019 ha venduto un immobile in Positano in comproprietà con il padre al prezzo di € 2.600.000,00 dichiarando però di aver rimesso nella disponibilità della madre la sua quota parte del ricavato della vendita, pari ad 1.300,000,00 (cfr. verbale udienza del
25.9.2024).
Alla morte del padre, nel febbraio 2020, la ha ricevuto per successione un patrimonio CP_1 finanziario pari a circa € 360.000,00 (cfr. dichiarazione di successione allegata sub doc. 15 alla comparsa di costituzione). La stessa ha poi dichiarato di aver ripianato, unitamente alla madre, i debiti contratti dal padre per oltre € 265.000,00.
Con riferimento alla esposizione debitoria riferita e ampiamente documentata dal il Pt_1
collegio non può non evidenziare che il ricorrente pur avendo incassato nel 2023 il ricavato della vendita dell'immobile di sua proprietà pari ad € 680.000,00 (vendita che lui stesso ha dichiarato essere funzionale al risanamento della sua situazione debitoria), ad oggi non ha provveduto a saldare il relativo debito, optando per una soluzione rateale, che come noto, comporta in termini di interessi, costi più alti rispetto ad un saldo e stralcio. La persistenza 4
del debito corrisponde pertanto ad una precisa scelta del ricorrente.
Altrettanto dicasi per la scelta della resistente di devolvere integralmente alla madre
(intervenuta nel contratto come sua procuratrice speciale) la propria quota del ricavato dell'immobile di Positano, pari ad € 1.300,000,00 (cfr. verbale udienza del 25.9.2024 ) (cfr. allegato A al contratto di compravendita prodotto sub doc 13 da parte ricorrente).
In ogni caso la ha dichiarato di avere la delega su due conti intestati alla madre (cfr. CP_1
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 24.7.2024), circostanza non inusuale all'interno dei rapporti familiari, ma che considerata unitamente alla questione del prezzo della vendita dell'immobile, induce a prendere in esame l'ipotesi di una certa promiscuità tra le risorse delle due donne, e dunque di una possibile disponibilità della resistente dunque ella ha accesso alle risorse materne;
In conclusione da un lato il ricorrente non ha fornito prova adeguata di una condizione di criticità sul piano economico, dall'altro la resistente ha mantenuto una linea di condotta opaca in merito alla consistenza del proprio patrimonio;
in un simile contesto, ove il comportamento processuale di entrambe le parti appare suscettibile di valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il collegio ritiene che il contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli e Per_1
possa essere confermato nella misura di € 1.500,00 mensili, disattendendo tanto la Per_2
richiesta paterna di sua riduzione quanto quella materna di aumento del contributo, tenuto conto del quadro complessivo, del tenore di vita pregresso, dei tempi di permanenza, dei compiti domestici e di cura;
a tal proposito di ricorda che nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve, altresì, tenersi conto del fatto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., vincola i coniugi, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
In detto contesto il dedotto “accordo” (cfr. messaggi whatsapp in atti) raggiunto tra il padre e il figlio sulla misura del contributo paterno in suo favore non tiene certamente conto Per_1
di tutte le voci sopra menzionate ma unicamente delle spese vive sostenute dal ragazzo mensilmente. Può in ogni caso, stante l'intesa che le parti hanno manifestato sul punto, disporsi che il 40% dell'assegno a carico del padre sia versato direttamente nelle mani di
. Per_1
La differenza reddituale tra le parti giustifica la diversa distribuzione delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del e del 25% a carico della Pt_1 CP_1 5
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n.
52822/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- conferma l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2
prevalente presso la madre e frequentazione libera del padre;
- fermi per il passato i provvedimenti vigenti, pone a carico di un assegno di Parte_1
€ 1.500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio da Per_1
corrispondere nella misura del 60% in favore della resistente e del 40% direttamente nelle mani del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, e soggetto a rivalutazione istat con base dalla pubblicazione della presente sentenza;
- fermi per il passato i provvedimenti vigenti, pone a carico di un assegno di Parte_1
€ 1.500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia da Per_2
corrispondere in favore della resistente entro il giorno 5 di ogni mese, e soggetto a rivalutazione istat con base dalla pubblicazione della presente sentenza;
- pone le spese straordinarie occorrenti per i figli e - regolate sulla base del Per_1 Per_2
protocollo in uso presso questo ufficio giudiziario - nella misura del 75% a carico del Pt_1
e del 25% a carico della CP_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 08.11.2024
La giudice est. La Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52822/2023, vertente
TRA
(Roma, 05/01/1971) con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Andrea Gragnani;
ricorrente
E
(Roma, 08/01/1973) con il patrocinio dell'avv. Daniela CP_1
D'Andrea e dell'avv. Barbara Santese;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
v. note sostitutive dell'udienza del 15.10.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con in data 30.9.2000; ha riferito che dalla CP_1 2
loro unione erano nati i figli (26.1.2004) e (16.11.2006); che il Tribunale di Per_1 Per_2
Roma, con la sentenza n. 13330/2021 pubblicata in data 3.8.2021, a definizione del procedimento di separazione giudiziale R.G. 80322/2018, aveva pronunciato la separazione legale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso dei figli, il loro collocamento presso la madre, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, nonché il contributo paterno al loro mantenimento, respingendo invece la richiesta di assegno di mantenimento per sé formulata dalla che detta sentenza era stata impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Roma CP_1 limitatamente ai capi relativi al mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli;
che dalla separazione non era ripresa tra loro la convivenza né si era mai ricostituita alcuna comunione di intenti;
ha chiesto altresì al Tribunale di confermare l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e frequentazione Per_2
paterna libera;
ad ancora di disporre che ognuno dei coniugi provvedesse al proprio mantenimento;
ha poi domandato la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli e da € 1.500,00 ad € 1.000,00 mensili e spese straordinarie da ripartire al 50% Per_1 Per_2
tra i genitori in ragione del notevole ridimensionamento del proprio reddito e delle mutate condizioni economiche della moglie;
di disporre il versamento del mantenimento ordinario direttamente in favore del figlio , ormai maggiorenne. Per_1
La resistente, costituendosi, ha aderito alla domanda di divorzio e alla conferma del regime di affidamento della figlia ma si è opposta alla richiesta di riduzione del contributo al Per_2
mantenimento in favore dei figli, deducendo una rilevante disparità reddituale tra i coniugi, tale da giustificare anzi un aumento del contributo paterno, sino a € 2.000,00 per ciascun figlio oltre al versamento del 75% delle spese straordinarie;
da ultimo si è dichiarata favorevole al versamento diretto in favore del figlio del 40% del contributo mensile posto a carico del padre per il suo mantenimento.
Questo Tribunale con sentenza non definitiva pubblicata il 7.10.2024 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio per la definizione degli ulteriori profili con particolare riguardo alle statuizioni economiche relative al mantenimento dei figli, atteso che le parti concordano sulla conferma dell'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, sul suo collocamento prevalente presso il Per_2
domicilio materno e sulla frequentazione paterna libera, essendo ormai la stessa prossima al raggiungimento della maggiore età (16.11.2024).
** ** **
Con riferimento alle situazioni economiche e patrimoniali delle parti, si evidenzia che il ricorrente ha dichiarato di svolgere la professione di avvocato presso uno studio legale sito in 3
Milano, dove vive unitamente alla nuova compagna;
egli indica i suoi guadagni in una media pari di 6.500,00 mensili (cfr. verbale udienza del 29.5.2024). A tali introiti è necessario aggiungere quanto dallo stesso ricavato in data 22.9.2023 dalla vendita dell'immobile sito in
Roma, via Ripetta 155, pari ad € 680.000,00 (cfr. certificato notarile del dott. Persona_3
allegato sub doc. 24 al ricorso).
[...]
Egli inoltre è titolare delle azioni e delle obbligazioni di cui al conto titoli presso la Bank
Vontobel AG come da estratto patrimoniale al 31 marzo 2024, del valore complessivo a tale data di € 469.447,00 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 9.5.2024).
ha lamentato peraltro sopraggiunte difficoltà economiche connesse alla necessità di Pt_1
far fronte a numerosi debiti contratti nel corso del tempo che, attualmente, ammonterebbero a circa € 205.779,00 (cfr. dichiarazione sostitutiva di notorietà del 9.5.2024).
Vive a Milano in un immobile in locazione, al canone mensile pari ad € 2.200,00 (cfr. contratto di locazione allegato sub doc. 8 al ricorso), presumibilmente condiviso con la compagna convivente.
svolge l'attività di consulente e dichiara redditi variabili tra € 800,00 ed € CP_1
1500,00 mensili (cfr. verbale udienza 25.9.2024). Ella inoltre è titolare del 37,5% delle quote della società IGI srl e intestataria di un deposito titoli presso AZIMUT CAPITAL
MANAGEMENT SGR il cui valore è oggi pari ad € 25.000,00 circa, pervenuti per successione ereditaria (cfr. dichiarazione sostitutiva del 24.7.2024).
Vive a Roma unitamente ai figli e in un immobile in locazione al canone Per_1 Per_2 mensile pari ad € 2.500,00 (cfr. contratto locazione).
Nell'ottobre del 2019 ha venduto un immobile in Positano in comproprietà con il padre al prezzo di € 2.600.000,00 dichiarando però di aver rimesso nella disponibilità della madre la sua quota parte del ricavato della vendita, pari ad 1.300,000,00 (cfr. verbale udienza del
25.9.2024).
Alla morte del padre, nel febbraio 2020, la ha ricevuto per successione un patrimonio CP_1 finanziario pari a circa € 360.000,00 (cfr. dichiarazione di successione allegata sub doc. 15 alla comparsa di costituzione). La stessa ha poi dichiarato di aver ripianato, unitamente alla madre, i debiti contratti dal padre per oltre € 265.000,00.
Con riferimento alla esposizione debitoria riferita e ampiamente documentata dal il Pt_1
collegio non può non evidenziare che il ricorrente pur avendo incassato nel 2023 il ricavato della vendita dell'immobile di sua proprietà pari ad € 680.000,00 (vendita che lui stesso ha dichiarato essere funzionale al risanamento della sua situazione debitoria), ad oggi non ha provveduto a saldare il relativo debito, optando per una soluzione rateale, che come noto, comporta in termini di interessi, costi più alti rispetto ad un saldo e stralcio. La persistenza 4
del debito corrisponde pertanto ad una precisa scelta del ricorrente.
Altrettanto dicasi per la scelta della resistente di devolvere integralmente alla madre
(intervenuta nel contratto come sua procuratrice speciale) la propria quota del ricavato dell'immobile di Positano, pari ad € 1.300,000,00 (cfr. verbale udienza del 25.9.2024 ) (cfr. allegato A al contratto di compravendita prodotto sub doc 13 da parte ricorrente).
In ogni caso la ha dichiarato di avere la delega su due conti intestati alla madre (cfr. CP_1
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 24.7.2024), circostanza non inusuale all'interno dei rapporti familiari, ma che considerata unitamente alla questione del prezzo della vendita dell'immobile, induce a prendere in esame l'ipotesi di una certa promiscuità tra le risorse delle due donne, e dunque di una possibile disponibilità della resistente dunque ella ha accesso alle risorse materne;
In conclusione da un lato il ricorrente non ha fornito prova adeguata di una condizione di criticità sul piano economico, dall'altro la resistente ha mantenuto una linea di condotta opaca in merito alla consistenza del proprio patrimonio;
in un simile contesto, ove il comportamento processuale di entrambe le parti appare suscettibile di valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il collegio ritiene che il contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli e Per_1
possa essere confermato nella misura di € 1.500,00 mensili, disattendendo tanto la Per_2
richiesta paterna di sua riduzione quanto quella materna di aumento del contributo, tenuto conto del quadro complessivo, del tenore di vita pregresso, dei tempi di permanenza, dei compiti domestici e di cura;
a tal proposito di ricorda che nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve, altresì, tenersi conto del fatto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., vincola i coniugi, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
In detto contesto il dedotto “accordo” (cfr. messaggi whatsapp in atti) raggiunto tra il padre e il figlio sulla misura del contributo paterno in suo favore non tiene certamente conto Per_1
di tutte le voci sopra menzionate ma unicamente delle spese vive sostenute dal ragazzo mensilmente. Può in ogni caso, stante l'intesa che le parti hanno manifestato sul punto, disporsi che il 40% dell'assegno a carico del padre sia versato direttamente nelle mani di
. Per_1
La differenza reddituale tra le parti giustifica la diversa distribuzione delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del e del 25% a carico della Pt_1 CP_1 5
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n.
52822/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- conferma l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2
prevalente presso la madre e frequentazione libera del padre;
- fermi per il passato i provvedimenti vigenti, pone a carico di un assegno di Parte_1
€ 1.500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio da Per_1
corrispondere nella misura del 60% in favore della resistente e del 40% direttamente nelle mani del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, e soggetto a rivalutazione istat con base dalla pubblicazione della presente sentenza;
- fermi per il passato i provvedimenti vigenti, pone a carico di un assegno di Parte_1
€ 1.500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia da Per_2
corrispondere in favore della resistente entro il giorno 5 di ogni mese, e soggetto a rivalutazione istat con base dalla pubblicazione della presente sentenza;
- pone le spese straordinarie occorrenti per i figli e - regolate sulla base del Per_1 Per_2
protocollo in uso presso questo ufficio giudiziario - nella misura del 75% a carico del Pt_1
e del 25% a carico della CP_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 08.11.2024
La giudice est. La Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi